Sciopero e sospensione del servizio. In caso di sciopero dell’aggiudicatario o altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, l’Istituto dovrà essere avvisato con un anticipo di almeno 5 giorni. In caso di proclamazione di sciopero l’aggiudicatario s’impegna comunque a garantire il contingente d’operatori necessario per il mantenimento dei servizi essenziali ai sensi della legge 146/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. Le interruzioni di servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità per entrambe le parti. L’aggiudicatario è tenuto comunque a garantire l’assistenza necessaria sino al superamento dell’evento critico contribuendo fattivamente al ripristino delle condizioni di gestione ordinaria. Per forza maggiore s’intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo delle parti. In caso di arbitraria sospensione del servizio da parte dell’appaltatore, l’INPS, oltre all’applicazione delle penali di cui al successivo articolo, provvederà a trattenere un importo pari al corrispettivo per i servizi non effettuati corrispondente al periodo di arbitraria sospensione e, ove lo riterrà opportuno, alla esecuzione in danno, dei servizi sospesi, addebitando alla ditta appaltatrice la spesa eccedente la quota trattenuta, salva ogni altra ragione od azione. Qualora l’arbitraria sospensione dei servizi dovesse protrarsi per un periodo continuativo della durata superiore a 7 (sette) giorni, l’INPS avrà piena facoltà di ritenere il contratto risolto di diritto. L’Appaltatore non può sospendere il servizio nemmeno quando siano in atto controversie con la stazione appaltante o con la Direzione della Casa.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Sciopero e sospensione del servizio. In caso di sciopero dell’aggiudicatario o altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, l’Istituto dovrà essere avvisato con un anticipo di almeno 5 giorni. In caso di proclamazione di sciopero l’aggiudicatario s’impegna comunque a garantire il contingente d’operatori necessario per il mantenimento dei servizi essenziali ai sensi della legge 146/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. Le interruzioni di servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità per entrambe le parti. L’aggiudicatario è tenuto comunque a garantire l’assistenza necessaria i servizi essenziali sino al superamento dell’evento critico contribuendo fattivamente al ripristino delle condizioni di gestione ordinaria. Per forza maggiore s’intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo delle parti. In caso di arbitraria sospensione del servizio da parte dell’appaltatoredell’aggiudicataria, l’INPSINPS, oltre all’applicazione delle penali di cui al successivo articoloall’articolo 29 (Livelli di servizio e penali) dello schema di contratto, provvederà a trattenere un importo pari al corrispettivo per i servizi non effettuati mensile corrispondente al periodo di arbitraria sospensione e, ove lo riterrà opportuno, alla esecuzione in danno, dei servizi sospesi, addebitando alla ditta appaltatrice la spesa eccedente la quota di canone trattenuta, salva ogni altra ragione od azione. Qualora l’arbitraria sospensione dei servizi dovesse protrarsi per un periodo continuativo della durata superiore a 7 (sette) giorni, l’INPS avrà piena facoltà di ritenere il contratto risolto di dirittodiritto e conseguentemente di adottare, senza bisogno di messa in mora, le misure indicate nell’ultimo comma del citato articolo 29 (Livelli di servizio e penali) dello schema di contratto. L’Appaltatore L’aggiudicataria non può sospendere il servizio nemmeno quando siano in atto controversie con la stazione appaltante o con la Direzione della Casal’Istituto.
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Samples: Global Service Management Agreement
Sciopero e sospensione del servizio. In caso di sciopero dell’aggiudicatario o altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, l’Istituto dovrà essere avvisato con un anticipo di almeno 5 giorni. In caso di proclamazione di sciopero l’aggiudicatario s’impegna comunque a garantire il contingente d’operatori necessario per il mantenimento dei servizi essenziali ai sensi della legge 146/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. Le interruzioni di servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità per entrambe le parti. L’aggiudicatario è tenuto comunque a garantire l’assistenza necessaria i servizi essenziali sino al superamento dell’evento critico contribuendo fattivamente al ripristino delle condizioni di gestione ordinaria. Per forza maggiore s’intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo delle parti. In caso di arbitraria sospensione del servizio da parte dell’appaltatoredell’aggiudicataria, l’INPSINPS, oltre all’applicazione delle penali di cui al successivo articoloall’articolo 29 (Livelli di servizio e penali) dell’All. 1 Schema di contratto, provvederà a trattenere un importo pari al corrispettivo per i servizi non effettuati mensile corrispondente al periodo di arbitraria sospensione e, ove lo riterrà opportuno, alla esecuzione in danno, dei servizi sospesi, addebitando alla ditta appaltatrice la spesa eccedente la quota di canone trattenuta, salva ogni altra ragione od azione. Qualora l’arbitraria sospensione dei servizi dovesse protrarsi per un periodo continuativo della durata superiore a 7 (sette) giorni, l’INPS avrà piena facoltà di ritenere il contratto risolto di dirittodiritto e conseguentemente di adottare, senza bisogno di messa in mora, le misure indicate nell’ultimo comma del citato articolo 29 (Livelli di servizio e penali) dell’All. L’Appaltatore 1 Schema di contratto. L’aggiudicataria non può sospendere il servizio nemmeno quando siano in atto controversie con la stazione appaltante o con la Direzione della Casal’Istituto.
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Samples: Capitolato Tecnico