Servizi di supporto al change management Clausole campione

Servizi di supporto al change management. Nell’ambito degli interventi oggetto del presente appalto, la gestione del cambiamento diventa strategica nell’ottica di assicurare l’assimilazione, da parte della struttura organizzativa, di nuovi processi e funzionalità, minimizzando così l’impatto sull’operatività quotidiana del personale coinvolto. L’offerente dovrà presentare in offerta un adeguato piano che descriva il giusto mix degli elementi su cui si basa una corretta gestione del cambiamento, ovvero formazione, comunicazione e coinvolgimento. Il piano dovrà contenere una descrizione della metodologia, dell’organizzazione, delle attività a supporto ed una prima pianificazione temporale delle stesse. La prima versione del piano integrato di supporto alla gestione del cambiamento dovrà essere consegnata all’AG entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto, fatta salva la possibilità di rimodulazioni temporali in corso di esecuzione del contratto, previa richiesta e successiva approvazione da parte dell’AG. Gli interventi di formazione affronteranno i seguenti argomenti: • Utilizzo dei moduli e delle funzionalità del MIS per ogni tipologia (gruppo) di utenti. La formazione dovrà avvenire, ove possibile, su singoli moduli e con il coinvolgimento dei soli utenti interessati a quelle specifiche funzionalità; ogni sessione non dovrà coinvolgere più di quattro utenti e non potrà avere una durata superiore alle quattro ore consecutive. • Utilizzo funzionalità di back office del WEB. La formazione dovrà avvenire in favore degli utenti che si occuperanno della gestione del sito e della parte di collegamento tra il MIS e il WEB per lo spazio progetti all’interno del WEB. Le attività di formazione/affiancamento descritte sopra saranno svolte presso la sede dell’AG. Rimangono a completo carico dell’aggiudicatario le attività di organizzazione del calendario formativo e la predisposizione delle postazioni informatiche degli utenti per garantire il corretto svolgimento delle sessioni di formazione. L’AG potrà richiedere all’aggiudicatario anche l’erogazione di giornate di affiancamento come supporto in particolari occasioni quali ad esempio riunioni del CSC e/o workshop con gli utenti dei progetti finanziati. Tali eventi, se ne prevedono circa tre per tutta la durata del contratto, si possono tenere in qualsiasi città della zona di cooperazione del Programma e durano in genere 1-2 giorni. Si specifica che le giornate di formazione e affiancamento inserite nel servizio di supporto al change- management son...
Servizi di supporto al change management. Nell’ambito degli interventi oggetto del presente appalto, la gestione del cambiamento diventa strategica nell’ottica di assicurare l’assimilazione, da parte della struttura organizzativa, dei nuovi metodi e procedure, minimizzando così l’impatto sull’operatività quotidiana della macchina amministrativa. L’offerente dovrà presentare in offerta un adeguato piano che descriva il giusto mix degli elementi su cui si basa una corretta gestione del cambiamento, ovvero formazione, comunicazione e coinvolgimento, nel rispetto dei requisiti sotto riportati. Il piano dovrà contenere una descrizione della metodologia, dell’organizzazione, degli interventi a supporto ed una prima pianificazione temporale degli stessi. La prima versione di dettaglio del piano integrato di supporto alla gestione del cambiamento dovrà essere consegnato entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto, fatta salva la possibilità di rimodulazioni temporali in corso di esecuzione del contratto, previa richiesta e successiva approvazione da parte dell’Amministrazione. Per quanto riguarda gli interventi di formazione, l’offerente deve descrivere le modalità e i tempi di erogazione dei servizi richiesti, che dovranno essere resi durante l’intera fase esecutiva, nel rispetto delle esigenze minimali sotto descritte e in coerenza con il piano integrato. Le migliorie valutabili non potranno avere ad oggetto estensioni della durata in termini di ore delle giornate formative.

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  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.