Rilascio in esercizio Clausole campione

Rilascio in esercizio. A seguito dell’esito positivo degli User Acceptance Test si potrà procedere all’avvio in esercizio delle soluzioni realizzate.
Rilascio in esercizio. A seguito dell’esito positivo degli User Acceptance Test si potrà procedere all’avvio in esercizio delle soluzioni realizzate. DI R E Z I O NE R E GI O NA L E C E NT R A L E A C Q U I S T I Nell’ambito del presente intervento rientra l’erogazione di un servizio di migrazione dati finalizzato al caricamento delle informazioni dal sistema attualmente in uso in Regione Lazio denominato SIR-HR. I dati del sistema SIR-HR riguardano le seguenti aree funzionali: > Anagrafica del dipendente e gestione dell’inquadramento giuridico; > Dati relativi al trattamento economico; > Dati relativi alla formazione (corsi erogati, sessioni, iscritti ecc…); > Dati relativi alle timbrature; > Dati relativi alla rilevazione presenza; > Dati relativi alle dichiarazioni fiscali; > Dati relativi alle valutazioni del personale. A fine esemplificativo, per stimare l’entità del perimetro di dati che deve essere oggetto di migrazione, si evidenzia che le tabelle attualmente gestite dal sistema SIR-HR sono complessivamente 9.880 e lo spazio complessivamente occupato è di 160 Gb circa. Nell’ambito del servizio di migrazione rientrano le seguenti attività: > Predisposizione del piano di migrazione; > Individuazione degli strumenti di ETL e definizione delle procedure di migrazione; > Definizione delle modalità di gestione degli scarti; > Esecuzione test delle procedure di migrazione; > Individuazione delle tipologie di campioni di dati sui quali effettuare la verifica puntuale dell’esito delle procedure di migrazione; > Esecuzione procedure di migrazione in ambiente di esercizio.
Rilascio in esercizio. 6. Supporto post rilascio e Conduzione applicativa
Rilascio in esercizio. Ricompreso all’interno delle attività di supporto specialistico, sarà attuato su infrastrutture rese disponibili da ASPAL.
Rilascio in esercizio. A seguito dell’esito positivo dei Test, previa esplicita approvazione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, si potrà procedere all’avvio in esercizio delle soluzioni realizzate.

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  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.