Realizzazione degli interventi Clausole campione

Realizzazione degli interventi. La finalità di cui all’art. 1 è perseguita mediante un programma di interventi capaci di incidere positivamente sulla qualificazione delle risorse culturali del territorio e più complessivamente sul processo di sviluppo economico-sociale sostenibile in un contesto di programmazione integrata delle risorse e di un più generale sviluppo dei rapporti di collaborazione istituzionale ed operativa (pubblico/privato).
Realizzazione degli interventi. I beneficiari dovranno realizzare gli investimenti previsti e approvati così come riportati nel provvedimento di concessione degli aiuti. Gli investimenti ammessi a finanziamento dovranno essere realizzati entro 6 mesi dalla ricezione tramite PEC del provvedimento di concessione degli aiuti. Il periodo di eleggibilità della spesa sostenuta decorrerà a partire dalla data di presentazione della domanda di contributo, in accordo con quanto approvato dal provvedimento di concessione.
Realizzazione degli interventi. Tutti gli interventi saranno realizzati nel rispetto di quanto precisato negli atti progettuali e nel Capitolato Speciale d’Appalto, nonché della normativa vigente di riferimento, ed in particolare: • Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”; • Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (cosiddetto Testo Unico); • Norme e disposizioni vigenti in materia di inquinamento acustico; • Decreto ministeriale del 19/04/1999 di approvazione del “Codice di buona Pratica Agricola”, e xx.xx. e ii.; • Norme UNI C.E.I. applicabili, in relazione alla tipologia di interventi, nonché leggi e norme sulla prevenzione degli infortuni, in tema di salute e sicurezza, e direttive e linee guida emanate dall'A.S.L, I.S.P.E.S.L., ecc.; • Norme, Leggi o Regolamenti che attengano in qualsiasi modo al tipo di attività oggetto del presente appalto; nonché, per quanto non in contrasto con il Capitolato Speciale d’Appalto: • Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; • D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti.
Realizzazione degli interventi. 1. La realizzazione degli interventi spetta al Gestore del SII nell’ambito nel quale le infrastrutture sono localizzate. Ove dovesse accadere che le infrastrutture oggetto di intervento fossero di proprietà dell’altro gestore, la realizzazione dell’intervento dovrà essere preceduta da una convenzione tra soggetto attuatore dell’intervento e soggetto proprietario dell’impianto che disciplini i rapporti tra le parti nel rispetto del presente accordo.
Realizzazione degli interventi. 5.1 In linea generale la realizzazione degli interventi spetta al Gestore del SII dell’ATO nel quale le infrastrutture sono localizzate. Tuttavia, per quanto concerne le zone di interambito di cui al presente accordo, il soggetto competente è da ritenersi il soggetto Gestore del servizio interessato dall’investimento in considerazione dei punti di connessione/consegna individuati nella cartografia allegata.
Realizzazione degli interventi. 5.1 Le parti del presente accordo, per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a dare attuazione ad ogni attività prevista o discendente dal presente Accordo e dagli Addendum ad esso annessi, nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamenti a società in house e nel rispetto delle caratteristiche qualificatorie di tale modello societario, assicurandosi che le società affidatarie dirette, non perdano la rispettiva capacità di autonoma gestione del servizio nel rispettivo ambito.
Realizzazione degli interventi. Art. 13 – Risorse e crono-programma
Realizzazione degli interventi. 12.1 I lavori per gli interventi previsti nelle domande ammesse a contributo devono essere conclusi entro: - il 31 dicembre 2018 per le domande presentate entro il 5 agosto 2016; - il 31 dicembre 2019 per le domande presentate entro il 28 febbraio 2017 I suddetti termini possono essere prorogati rispettivamente per un periodo massimo di tre mesi (31 marzo 2019 e 31 marzo 2020) a condizione che la richiesta di proroga venga inoltrata entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno (2018 o 2019). La suddetta richiesta di proroga (max una richiesta), da sottoporre al giudizio della Regione, dovrà essere adeguatamente motivata ed inoltrata mediante l’applicativo web già richiamato. Il mancato rispetto dei termini suddetti comporta la revoca del contributo concesso. Per conclusione dei lavori si intende la data indicata nel “certificato di ultimazione lavori”, predisposto secondo quanto previsto dalla vigente normativa sugli appalti pubblici. Il certificato di ultimazione lavori deve essere tempestivamente trasmesso alla Regione.
Realizzazione degli interventi. 5.1 In linea generale la realizzazione degli interventi spetta al Gestore del SII dell’ATO nel quale le infrastrutture sono localizzate. Tuttavia, per quanto concerne le attività di cui al presente Addendum, tenuto conto delle finalità dello stesso e delle esigenze operative e tecniche ad esso sottese, le Parti convengono – se del caso, anche mediante il conferimento di apposita autorizzazione in tal senso, da intendersi già rilasciata all'atto della sottoscrizione del presente Addendum – che CAP assumerà il ruolo di realizzatore e/o stazione appaltante in relazione agli interventi che si renderanno necessari e che sono connessi all'attuazione del presente Addendum, avendo pertanto la stessa il diritto e la responsabilità di nominare il relativo RUP competente per ciascun intervento che dovesse rendersi necessario o anche solo opportuno.
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