Programmatore Clausole campione

Programmatore. ESPERIENZA MINIMA: Minimo 5 anni, di cui almeno 2 nel ruolo ed in progetti in ambito sanitario. Partecipazione in qualità di programmatore ad almeno 1 progetto di implementazione di sistemi RIS/PACS. • conoscenza approfondita del sistema RIS/PACS proposto; • conoscenza dei linguaggi di programmazione pertinenti i singoli ambiti tecnologici; • conoscenza degli strumenti per il cleaning e la qualità dei dati; • esperienza nella preparazione di casi di test; • esperienza nella esecuzione di test.
Programmatore. Il Programmatore, sulla base delle specifiche di dettaglio e/o delle indicazioni dell'analista o del capo progetto, ha il compito di realizzare routine, programmi, librerie di oggetti e di verificarne la funzionalità. A tal fine: • partecipa alla definizione delle specifiche di programmazione e le traduce in coding; oppure realizza programmi secondo metodologie/linguaggi di rapid prototiping o di sviluppo ad oggetti; • documenta quanto realizzato e per quanto di competenza partecipa alla realizzazione operativa (manuali e/o help in linea) per l'utente; • esegue gli “unit test”, partecipa alla stesura di piani e procedure di test/collaudo, per quanto di competenza esegue e documenta i test/collaudi del sistema e la messa a punto finale; • per quanto di competenza partecipa all'installazione del sistema sia nella fase di collaudo in sede che presso l’utente finale e, se richiesto, all'avviamento del sistema curando anche l'addestramento e l'assistenza degli Utenti.
Programmatore. Titolo di studio Diploma di perito informatico o diploma analogo Minimo 2 anni come programmatore Ruolo Codifica programmi software in determinati tipi di linguaggi di programmazione, conosce ed utilizza i principali tool di sviluppo/editing per la programmazione. Interfaccia in particolare l’analista programmatore e parte dai documenti di analisi funzionale e di disegno tecnico per trarre i requisiti e le linee guida la programmazione vera e propria. Il programmatore è coinvolto in tutte le fasi di test (unitario, funzionale e di integrazione). Opera nei servizi di manutenzione correttiva ed adeguativa. Esperienze lavorative • Programmazione nei principali linguaggi e piattaforme di sviluppo; • Micro Focus Enterprise Developer; • Microsoft Visual Studio; • Partecipazione a progetti realizzativi di medie dimensioni; • Sviluppo di analisi tecnica di bassa complessità • Esecuzione di test • Esperienza lavorative con utilizzo di metodologie Agile;
Programmatore. Titolo di studio Diploma di perito informatico o diploma analogo Minimo 2 anni come programmatore Ruolo Codifica programmi software in determinati tipi di linguaggi di programmazione, conosce ed utilizza i principali tool di sviluppo/editing per la programmazione. Interfaccia in particolare l’analista programmatore e parte dai documenti di analisi funzionale e di disegno tecnico per trarre i requisiti e le linee guida la programmazione vera e propria. Il programmatore è coinvolto in tutte le fasi di test (unitario, funzionale e di integrazione).
Programmatore. Titolo del profilo Programmatore Descrizione sintetica Realizza/codifica soluzioni ICT e scrive le specifiche di prodotti ICT conformemente ai requisiti del cliente.
Programmatore. Assistente di base. Qualora la particolare natura della prestazione lo richieda, l’aggiudicatario, previo assenso della Amministrazione, si avvarrà di altre figure specialistiche di profilo non ricorrente, coerenti con la materia propria dei singoli lotti. In coerenza con le metodologie e gli obiettivi indicati nei vari lotti, il Capo Progetto è responsabile della gestione dell’ordine fino alla sua completa esecuzione: realizzazione, gestione dei costi, dei tempi e delle varianze, consegna delle forniture agli utenti, predisposizione della documentazione necessaria, nel rispetto o puntando al miglioramento dei risultati previsti nel piano di offerta. A tal fine: • avendo la responsabilità degli aspetti organizzativi e di coordinamento della preventivazione dei costi, al fine di migliorare la qualità complessiva dell'offerta, partecipa alla definizione dell'offerta stessa, affianca, quando necessario, il responsabile del contratto durante la trattativa con il Comune per la definizione dell'ordine, in particolare in occasione di varianti di fornitura e di claims di cui ha la responsabilità in termini di fattibilità e preventivazione; • provvede al rilascio dei dati specifici sul sistema informativo; • scompone tutte le attività dell’ordine e le pianifica in accordo con gli impegni contrattuali e l’importo dell’ordine; • assicura lo sviluppo e la realizzazione dell’ordine nel rispetto di tutti gli impegni assunti nel contratto con il Comune; • controlla e valuta lo stato di avanzamento dell’ordine e collabora con il referente del Comune per mettere in evidenza ogni scostamento rispetto al preventivo operativo, promuovendo e coordinando la definizione in tempo reale di tutte le azioni correttive necessarie al riallineamento, documentando quelle giudicate rilevanti, unitamente ai risultati attesi ed alle cause degli scostamenti; • emette il reporting periodico sull'andamento della commessa.
Programmatore. Titolo di studio Diploma di perito informatico o diploma analogo
Programmatore. Al personale inquadrato al 1° livello retributivo della 3ª area professionale- in possesso di specifica competenza tecnica e professionale propria della funzione di appartenenza, acquisita anche attraverso corsi di specializzazione e un costante aggiornamento - che, stabilmente incaricato dall’Azienda, in via continuativa e prevalente, operando sulla base delle specifiche funzionali e tecniche ricevute: − effettua la codifica e cura la realizzazione e la manutenzione delle applicazioni informatiche e il successivo sviluppo, curando la documentazione tecnica; − supporta le fasi di collaudo funzionale delle applicazioni, collaborando alle attività necessarie al rilascio in produzione è riconosciuto l’inquadramento: • al 2° livello retributivo dopo 18 mesi di adibizione; • al 3° livello retributivo dopo ulteriori 24 mesi di adibizione; • al 4° livello retributivo dopo altri 36 mesi di adibizione. Al Programmatore che sia già inquadrato 2° livello o 3° livello retributivo della 3ª Area professionale si applica – rispettivamente – la previsione di cui al secondo o terzo alinea di cui sopra.
Programmatore. Il programmatore deve aver maturato un’esperienza di almeno quattro anni nell’ambito di sviluppo, programmazione e configurazione di sistemi IT.

Related to Programmatore

  • PROGRAMMA OBIETTIVI FORMATIVI

  • Cronoprogramma 19.1 L’Appaltatore, entro il termine stabilito in Contratto, è obbligato a sottoporre al benestare del Committente un completo e dettagliato cronoprogramma, articolato per fasi operative e in funzione del termine utile generale e degli eventuali termini utili parziali o intermedi previsti dal Contratto stesso, nonché degli altri vincoli che derivino, per lo sviluppo delle prestazioni, dalle pattuizioni di cui al Contratto e dalle interferenze dovute alla eventuale coesistenza di altri cantieri e dalla eventuale contemporanea esecuzione nello stesso ambito di altre opere affidate ad altre imprese. 19.2 Tale cronoprogramma deve essere predisposto, senza che l’Appaltatore abbia titolo, per tale motivo, ad alcun compenso oltre ai corrispettivi pattuiti, in modo che i lavori possano svilupparsi compatibilmente con le esigenze dell’esercizio ferroviario, le particolari condizioni locali e la disponibilità delle aree interessate dalle opere che il Committente consegna all’Appaltatore in modo da consentire il regolare andamento dei lavori in coerenza con i termini di Contratto. 19.3 Il cronoprogramma predisposto dall’Appaltatore può essere soggetto a modifiche da parte del Committente. Una volta ottenuta l’approvazione da parte del Direttore dei lavori, l’Appaltatore deve provvedere ai necessari aggiornamenti in dipendenza di eventuali varianti progettuali e, comunque, ogni volta che l’Appaltatore rilevi l’impossibilità di attuarlo puntualmente. Qualora dall’aggiornamento del cronoprogramma emerga un ritardo nello sviluppo o nell’ultimazione dei lavori rispetto ai termini utili parziali o finali, fissati dal Contratto, l’Appaltatore, onde non incorrere nelle penalità stabilite in Contratto ai sensi del comma 4 del presente articolo e del successivo art. 26, dovrà esporre, con specifica istanza, le relative eventuali cause di forza maggiore o circostanze di fatto indipendenti dalla sua volontà o dal suo operato, con adeguata giustificazione dei connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione. 19.4 Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni ovvero nel caso in cui esse non siano ritenute fondate, il Committente applica una trattenuta sul primo stato di avanzamento utile nella misura stabilita in Contratto e compresa tra lo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) e l’1‰ (uno per mille) dell’importo del singolo stato di avanzamento per ogni giorno di ritardo. In caso di mancata determinazione pattizia, la misura giornaliera della penale si intende fissata nella misura dello 0,7‰ (zero virgola sette per mille) dell’importo di ogni singolo stato di avanzamento, per ogni giorno di ritardo. In ogni caso, l’ammontare complessivo delle trattenute non potrà superare la misura del 10% (dieci per cento) del singolo stato di avanzamento. L’importo trattenuto a titolo di penale viene riaccreditato all’Appaltatore, senza interessi ove, nel corso dell’esecuzione dei lavori, questi provveda a recuperare il ritardo ed a raggiungere il livello di produzione previsto nel cronoprogramma. Nel caso di mancato recupero degli eventuali ritardi in cui l’Appaltatore incorra nel corso dell’esecuzione dei lavori, gli importi trattenuti in corso di esecuzione sono imputati a penale e definitivamente incamerati dal Committente, fermo restando il limite massimo del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale stabilito dal successivo art. 26.

  • Programmazione Il Cliente, a semplice richiesta di ForGreen, sarà tenuto a comunicare il proprio programma di prelievo di Energia Elettrica per ciascun PDP e si obbliga altresì ad aggiornarlo nel caso in cui, per qualsiasi ragione, ne venisse meno l’attendibilità. In caso di sensibili scostamenti rispetto al dato reale di consumo, ForGreen avrà diritto di modificare le condizioni contrattuali, secondo quanto previsto al precedente art. 10.

  • Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma Prima dell'inizio dei lavori l’Appaltatore, ai sensi del comma 10 dell’art. 45 D.P.R. 554/99, predispone e consegna alla direzione lavori, che si esprimerà entro 5 giorni, un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. Ai sensi dell’art. 42 del Regolamento Generale, i lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma accettato dalla Stazione appaltante e facente parte degli elaborati del progetto esecutivo. Tale programma, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante, ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere, può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal Responsabile del procedimento. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1, deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità, si applica l’articolo 133 del regolamento generale.

  • Programma di Ricerca Titolo della Ricerca (e sottoprogramma di ricerca): Ingegnerizzazione di sistemi basati su Machine Learning e IoT PRIN 2020/EMELIOT/ ID 2020W3A5FY - CUP D53C20000070001 L'obiettivo del programma è condurre ricerche e sviluppare prototipi software per supportare i moderni sistemi software, che iniziano da dispositivi IoT e mobili, evolvono attraverso nodi edge e fog e spesso coinvolgono elementi basati su cloud. L'obiettivo è concepire architetture adeguate che uniscano le diverse componenti del continuum, gestiscano le stesse e le relative risorse in modo dinamico e inizino ad affrontare la sicurezza e la privacy in fase di progettazione, magari attraverso tecnologie di isolamento delle applicazioni, come Intel SGX. Il programma si concentrerà anche sui sistemi ML-intensive e sulla portabilità del modello ML. L'assegnista sarà inserito in un gruppo di lavoro multidisciplinare e si occuperà di studiare, progettare e realizzare architetture software avanzate per sistemi complessi operanti nel continuo (da dispositivi IoT a componenti cloud). Nello specifico, l'assegnista si occuperà di studiare soluzioni innovative per l'integrazione di componenti nel continuo, per la realizzazione di sistemi di federated machine learning e per la gestione della sicurezza/privatezza delle informazioni scambiate. L'assegnista sarà anche responsabile della sperimentazione delle soluzioni proposte attraverso prove in laboratorio dei sistemi realizzati. L'assegnista dovrà svolgere attività di ricerca nell'ambito dello sviluppo architetture software complesse ed eterogenee per il computing continuum. Nello specifico, si dovrà occupare di pensare a soluzioni innovative per la progettazione, la realizzazione, il deployement e la gestione a runtime di sistemi IoT e fortemente centrati su Machine Learning. Dovrà anche pensare a come gestire la fase di collaudo delle soluzioni realizzate e la loro valutazione empirica. L'assegnista sarà anche responsabile di gestire la pubblicazione e presentazione dei risultati ottenuti su riviste e a congressi internazionali.

  • Assistenza sanitaria integrativa L’azienda è tenuta a trattenere sulla retribuzione mensile lorda di ciascun giornalista dipendente ai sensi degli art. 3, 4 e 6 del presente contratto, nonché su ogni altro compenso assoggettabile per legge a contribuzione percepito dal giornalista medesimo, un contributo contrattuale pari al 3,6% destinato dalla Federazione della Stampa anche ad assicurare l’erogazione di prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale. A tal fine il predetto importo, maggiorato del contributo dell’1% calcolato sulla stessa base e a carico dell’azienda, deve essere mensilmente versato dalla stessa azienda a Casagit Salute Società Nazionale di Mutuo Soccorso dei giornalisti italiani “Xxxxxxx Xxxxx”, che provvede all’iscrizione del singolo giornalista interessato nello specifico Piano Sanitario individuato dalle parti sottoscrittrici del presente contratto - di concerto con Casagit Salute – dedicato ai rapporti di lavoro disciplinati dal CNLG FNSI- ANSO-FISC. Sarà costituito un comitato paritetico di coordinamento che provvederà a monitorarne l’applicazione, a verificare la regolarità contributiva delle aziende, l’andamento della gestione e a esaminare le problematiche che in merito dovessero emergere nel corso della vigenza del presente contratto. L’Azienda è tenuta a inviare mensilmente alla Casagit Salute l’elenco dei giornalisti in organico insieme alla denuncia di contribuzione e ad effettuare il versamento dei relativi contributi, nei termini e con le modalità indicate da Casagit Salute. Il giornalista può iscrivere a Casagit Salute i componenti del nucleo familiare nei limiti e secondo le modalità previste nella convenzione di cui sopra. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i giornalisti con rapporto di lavoro a tempo pieno e con retribuzione mensile non inferiore a € 1.300,00, salvo eventuale diversa regolamentazione prevista dal profilo.

  • Pavimenti I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate dell'ambiente. Nella misura non sarà perciò compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco. I prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono l'onere per la fornitura dei materiali e per ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, compreso il sottofondo. In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono compresi gli oneri, le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere l'entità delle opere stesse.

  • Manodopera Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non soddisfino alla Direzione dei Lavori. Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'Appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

  • RIFERIMENTI NORMATIVI 2.1 Ai fini del presente Contratto si farà riferimento ai seguenti provvedimenti: - DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 e s.m.i. (DPR 445/00); - Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 pubblicato in Supplemento ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale, 8 ottobre 2005, n. 235 e s.m.i. (D. Lgs. 206/2005), che ha approvato il Codice del consumo, a norma dell’art. 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229 (Codice del Consumo); - D.P.R. n. 592 aprile 2009 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 10 giugno 2009 e s.m.i. (DPR 592/09); - Regolamento UE del Parlamento del Consiglio europeo del 27 aprile 2016 (GDPR 2016/679); - Delibera 24/2018/R/tlr del 18 gennaio 2018, pubblicata sul sito ARERA in data 24 gennaio 2018 e s.m.i. (Del. 24/2018/R/tlr), che ha approvato il Testo Unico della Regolazione dei criteri di determinazione dei corrispettivi di allacciamento e delle modalità di esercizio da parte dell’utente del diritto di recesso per il periodo di regolazione 2018-2021 (TUAR); - Delibera 661/2018/R/tlr dell’11 dicembre 2018, pubblicata sul sito ARERA in data 12 dicembre 2018 e s.m.i. (Del. 661/2018/R/tlr), che ha approvato la Regolazione della qualità commerciale dei servizi di teleriscaldamento e teleraffrescamento, per il periodo di regolazione 1° luglio 2019 - 31 dicembre 2021 (RQCT); - Delibera 313/2019/R/tlr del 16 luglio 2019, pubblicata sul sito ARERA in data 18 luglio 2019 e s.m.i. (Del. 313/2019/R/tlr), che ha approvato le Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento (TITT); - Delibera 548/2019/R/tlr del 17 dicembre 2019, pubblicata sul sito ARERA in data 19 dicembre 2019 (Del. 548/2019/R/tlr) che ha definito la disciplina della qualità tecnica del servizio di teleriscaldamento, con particolare riferimento alla sicurezza e alla continuità del servizio, per il periodo di regolazione 1° luglio 2020 - 31 dicembre 2023 (RQTT).

  • Software Salvo accordi diversi tra le parti, al committente è concesso un diritto d’usufrutto non esclusivo per l’uso regolamentare dei software compresi nelle forniture e nelle prestazioni. Il committente non è autorizzato a copiare (fatta eccezione per l’archiviazione, la ricerca di errori o la sostituzione di supporti di dati difettosi) o a elaborare il software a disposizione. In particolare il committente non è autorizzato senza previa conferma scritta da parte del fornitore a disassemblare, scomporre, decifrare o sviluppare inversamente il software in uso. In caso di violazione, il fornitore può revocare il diritto all’uso del software. Per quanto riguarda i software di terzi si applicano le condizioni del relativo produttore che in caso di violazione può avanzare delle pretese in aggiunta a quelle del fornitore.