La durata del contratto Clausole campione

La durata del contratto a. Per “Durata del Contratto” si intende il periodo
La durata del contratto. Per l'acquisizione di professionalità intermedie del 5º, 4º livello la durata del contratto di inserimento è stabilita in 10 Per l'acquisizione della professionalità di 3º livello la durata è fissata in 15 mesi. Per l'acquisizione della professionalità di 2º livello la durata è fissata in 18 mesi. Per persone affette da grave handicap fisico o mentale il contratto può durare fino a 36 mesi. Il contratto di inserimento non è rinnovabile tra le stesse parti, ma è ammessa la proroga sempre col rispetto dei limiti di durata massima (18-36 mesi).
La durata del contratto. Riferimenti normativi:
La durata del contratto. La durata del contratto è a vita intera.
La durata del contratto. Il contratto di inserimento potrà prevedere una durata minima di nove mesi e massima di diciotto mesi, con l'eccezione dei soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, per i quali il contrat- to di inserimento potrà prevedere una durata massima di trentasei mesi. In caso di reinserimento di soggetti con professionalità compatibili con il nuovo contesto organizzativo, po- tranno essere previste durate inferiori alla massima indicata, da definirsi in sede di contrattazione collettiva anche tenendo conto della congruità delle competenze possedute dal lavoratore con la mansione alla quale è preordinato il progetto di reinserimento.
La durata del contratto. La durata del contratto è fissata in mesi 24 decorrenti dalla data indicata nel verbale di avvio del servizio, con possibilità di ripetizione del servizio fino a ulteriori 24 mesi, come da art.63, comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., fatto salvo il mantenimento dei requisiti richiesti all’articolo successivo.
La durata del contratto. Il contratto di locazione, come già si è avuto modo di accennare, rientra nel novero dei contratti di durata ad esecuzione continuata. L’elemento della durata è fisionomico nel contratto di locazione, poiché gli interessi delle parti ad esso sottesi si realizzano unicamente quando le prestazioni del locatore e del conduttore si protraggono nel tempo55. Il legislatore, nel definire la locazione all’art. 1571 c.c., utilizza l’espressione «per un dato tempo», in riferimento all’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Pertanto, risulta necessaria un’analisi riguardante il termine finale del contratto di locazione, in particolare, occorre soffermarsi su tre profili: la sua lunghezza minima e quella massima e le conseguenze della sua mancata determinazione56. Il Codice civile non detta una disciplina sulla durata minima del contratto di locazione, diversamente da quanto si verifica per gli immobili urbani ad uso abitativo. Infatti, la legge sull’equo canone, all’art. 1, prevede che la durata della locazione non possa essere inferiore ad un ammontare complessivo di quattro anni. L’art. 27 della stessa legge, fissa, altresì, la durata minima delle locazioni di immobili ad uso diverso da quello abitativo: sei anni per gli immobili adibiti ad uso commerciale, industriale, turistico, artigianale e professionale e nove anni per le locazioni alberghiere.
La durata del contratto. Le disposizioni che si riferiscono alla durata massima del contratto calcistico professionistico sono rintracciabili sia all’interno della legge n. 91/1981, sia tra le N.O.I.F. Da un lato, l’articolo 5 della legge sul professionismo sportivo dispone che il contratto di cui si parla può contenere l’apposizione di un termine risolutivo della durata massima non superiore a cinque anni, e ammette la successioni di più contratti a termine tra gli stessi soggetti, escludendo così l’applicabilità della legge n. 230/1962 sul contratto di lavoro a termine.148 147 X. XXXXXXXXXX, op. cit., p. 173.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).