Common use of Servizio di ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) Clause in Contracts

Servizio di ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.). Il servizio in esame è un servizio connesso alla fornitura delle apparecchiature, eventualmente attivabile qualora richiesto dall’Amministrazione, dovrà essere prestato gratuitamente dal Fornitore. Il Fornitore dovrà garantire la raccolta, il trasporto, il trattamento adeguato, il recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei R.A.E.E. professionali secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 24 del D. Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Resta inteso, peraltro, che è estranea all’oggetto della Convenzione la fase prodromica della dismissione, che è a carico di ciascuna singola Amministrazione (es.: “verbale di fuori uso” dell’U.T.E., ecc.). A proposito della procedura di rimozione e dismissione dei beni mobili di proprietà dello Stato, si rimanda a quanto disciplinato dalla Ragioneria Generale dello Stato, rispettivamente nella circolare n. 43 del 12 dicembre 2006 (riferimenti in materia di gestione di beni durevoli di valore non superiore a Euro 500,00 e procedura di ammortamento con relative aliquote annue), nella circolare n. 33 del 29 dicembre 2009 e nella circolare n. 4 del 26 gennaio 2010. I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche da ritirare potranno essere di qualsiasi marca o modello ma equivalenti, come previsto dal 14 marzo 2014, n. 49, alle apparecchiature oggetto dell’ordinativo di fornitura. Ai sensi di legge, il Fornitore dovrà farsi carico in via esclusiva di ogni onere o spesa inerenti il servizio ritiro e trattamento dei R.A.E.E., di cui al presente paragrafo, per apparecchiature in possesso dell’Amministrazione medesima anche prima della stipula della Convenzione, purché immesse sul mercato dopo il 31 dicembre 2010. Il servizio, qualora richiesto dall’Amministrazione, sarà erogato entro i termini di seguito descritti, previa indicazione dell’Amministrazione al Fornitore della tipologia di R.A.E.E. che intende avviare al trattamento: Il Fornitore si impegna inoltre ad osservare le disposizioni di cui agli artt. 217 ss. del D.Lgs. 152/2006 per quanto riguarda la gestione degli imballaggi. Riguardo alle attività di raccolta, trattamento, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori, il Fornitore si impegna ad osservare le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 188/2008 e s.m.i.

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Servizio di ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.). Il servizio in esame è un servizio connesso alla fornitura delle apparecchiature, eventualmente attivabile qualora richiesto dall’Amministrazione, apparecchiature e dovrà essere prestato gratuitamente dal FornitoreFornitore se espressamente richiesto dall’Amministrazione, anche per apparecchiature eccedenti il numero delle apparecchiature acquistate, purchè non antecedenti al 13 agosto 2005. Inoltre si rende noto che dalla “Data di accettazione del servizio di migrazione” dovrà essere previsto il ritiro e smaltimento dei sistemi di storage attuali (N.2 IBM DS8800), ad eccezione delle unità di memorizzazione che dovranno essere consegnate all’Amministrazione, ad ultimazione della loro migrazione verso i nuovi sistemi oggetto della presente fornitura. Il Fornitore dovrà garantire la raccolta, il trasporto, il trattamento adeguato, il recupero e smaltimento ambientalmente ambientale compatibile dei R.A.E.E. RAEE professionali secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 24 del D. LgsD.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, dal D. Lgs. D.Lgs 152/2006 e s.m.i. .. Resta inteso, peraltro, peraltro inteso che è estranea estraneo all’oggetto della Convenzione del Contratto la fase prodromica della dismissione, che è a carico di ciascuna singola Amministrazione dell'Amministrazione (es.: “verbale di fuori uso” dell’U.T.E., ecc.). Pertanto le attività di ritiro e smaltimento avverranno solo a conclusione della parte amministrativa dell’Amministrazione citata precedentemente. A proposito della procedura di rimozione e dismissione dei beni mobili di proprietà dello Stato, si rimanda a quanto disciplinato dalla Ragioneria Generale dello Stato, rispettivamente nella circolare n. 43 del 12 dicembre 2006 (riferimenti in materia di gestione di beni durevoli di valore non superiore a Euro 500,00 e procedura di ammortamento con relative aliquote annue), nella circolare n. 33 del 29 dicembre 2009 26 gennaio 2010 (Cessione dei beni mobili ai fini di : i) vendita; ii) cessione gratuita; iii) dismissione e smaltimento) e nella circolare n. 4 del 26 gennaio 2010. I rifiuti La prestazione del servizio in esame deve essere finalizzata esclusivamente al ritiro di apparecchiature elettriche ed elettroniche da ritirare potranno essere XXXX per il loro trasporto e trattamento in conformità e nel rispetto di qualsiasi marca o modello ma equivalenti, come previsto dal 14 marzo 2014, n. 49, alle apparecchiature oggetto dell’ordinativo di fornituraquanto stabilito dalle predette vigenti disposizioni normative. Ai sensi di legge, il Fornitore dovrà farsi carico in via esclusiva di ogni onere o spesa inerenti il servizio ritiro e trattamento dei R.A.E.E.di dismissione dell’esistente, di cui al presente paragrafo, per apparecchiature in possesso dell’Amministrazione medesima anche prima della stipula della Convenzione, purché immesse sul mercato dopo il 31 dicembre 2010. Il servizio, qualora richiesto dall’Amministrazione, sarà erogato entro i termini di seguito descritti, previa indicazione dell’Amministrazione al Fornitore della tipologia di R.A.E.E. che intende avviare al trattamento: Il Fornitore si impegna inoltre ad osservare le disposizioni di cui agli artt. 217 ss. del D.Lgs. 152/2006 per quanto riguarda la gestione degli imballaggi. Riguardo alle attività di raccolta, trattamento, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori, il Fornitore si impegna ad osservare le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 188/2008 e s.m.imedesima.

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Servizio di ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.). Il servizio in esame è un servizio connesso alla fornitura delle apparecchiature, eventualmente attivabile qualora richiesto dall’Amministrazione, apparecchiature e dovrà essere prestato gratuitamente dal FornitoreFornitore se espressamente richiesto dall’Amministrazione, anche per apparecchiature eccedenti il numero delle apparecchiature acquistate. Inoltre si rende noto che dalla “Data di accettazione del servizio di migrazione” dovrà essere previsto il ritiro e smaltimento dei sistemi di storage attuali (PLASMON ----------), ad eccezione delle unità di memorizzazione che dovranno essere consegnate all’Amministrazione, ad ultimazione della loro migrazione verso i nuovi sistemi oggetto della presente fornitura. Il Fornitore dovrà garantire la raccolta, il trasporto, il trattamento adeguato, il recupero e smaltimento ambientalmente ambientale compatibile dei R.A.E.E. RAEE professionali secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 24 del D. LgsD.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, dal D. Lgs. D.Lgs 152/2006 e s.m.i. .. Resta inteso, peraltro, peraltro inteso che è estranea estraneo all’oggetto della Convenzione del Contratto la fase prodromica della dismissione, che è a carico di ciascuna singola Amministrazione dell'Amministrazione (es.: “verbale di fuori uso” dell’U.T.E., ecc.). Pertanto le attività di ritiro e smaltimento avverranno solo a conclusione della parte amministrativa dell’Amministrazione citata precedentemente. A proposito della procedura di rimozione e dismissione dei beni mobili di proprietà dello Stato, si rimanda a quanto disciplinato dalla Ragioneria Generale dello Stato, rispettivamente nella circolare n. 43 del 12 dicembre 2006 (riferimenti in materia di gestione di beni durevoli di valore non superiore a Euro 500,00 e procedura di ammortamento con relative aliquote annue), nella circolare n. 33 del 29 dicembre 2009 26 gennaio 2010 (Cessione dei beni mobili ai fini di : i) vendita; ii) cessione gratuita; iii) dismissione e smaltimento) e nella circolare n. 4 del 26 gennaio 2010. I rifiuti La prestazione del servizio in esame deve essere finalizzata esclusivamente al ritiro di apparecchiature elettriche ed elettroniche da ritirare potranno essere XXXX per il loro trasporto e trattamento in conformità e nel rispetto di qualsiasi marca o modello ma equivalenti, come previsto dal 14 marzo 2014, n. 49, alle apparecchiature oggetto dell’ordinativo di fornituraquanto stabilito dalle predette vigenti disposizioni normative. Ai sensi di legge, il Fornitore dovrà farsi carico in via esclusiva di ogni onere o spesa inerenti il servizio ritiro e trattamento dei R.A.E.E.di dismissione dell’esistente, di cui al presente paragrafo, per apparecchiature in possesso dell’Amministrazione medesima anche prima della stipula della Convenzione, purché immesse sul mercato dopo il 31 dicembre 2010. Il servizio, qualora richiesto dall’Amministrazione, sarà erogato entro i termini di seguito descritti, previa indicazione dell’Amministrazione al Fornitore della tipologia di R.A.E.E. che intende avviare al trattamento: Il Fornitore si impegna inoltre ad osservare le disposizioni di cui agli artt. 217 ss. del D.Lgs. 152/2006 per quanto riguarda la gestione degli imballaggi. Riguardo alle attività di raccolta, trattamento, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori, il Fornitore si impegna ad osservare le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 188/2008 e s.m.imedesima.

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Servizio di ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.). Il servizio in esame è un servizio connesso alla fornitura delle apparecchiature, eventualmente attivabile qualora richiesto dall’Amministrazione, apparecchiature e dovrà essere prestato gratuitamente dal FornitoreFornitore se espressamente richiesto dall’Amministrazione, anche per apparecchiature eccedenti il numero delle apparecchiature acquistate, purché non antecedenti al 13 agosto 2005. Il Fornitore dovrà garantire la raccolta, il trasporto, il trattamento adeguato, il recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei R.A.E.E. RAEE professionali secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 24 del D. LgsD.lgs. 14 marzo 2014, n. 49, dal D. LgsD.lgs. 152/2006 e s.m.i. .. Resta inteso, peraltro, peraltro inteso che è estranea estraneo all’oggetto della Convenzione la fase prodromica della dismissione, che è a carico di ciascuna singola Amministrazione (es.: “verbale di fuori uso” dell’U.T.E., ecc.). A proposito della procedura di rimozione e dismissione dei beni mobili di proprietà dello Stato, si rimanda a quanto disciplinato dalla Ragioneria Generale dello Stato, rispettivamente nella circolare n. 43 del 12 dicembre 2006 (riferimenti in materia di gestione di beni durevoli di valore non superiore a Euro 500,00 e procedura di ammortamento con relative aliquote annue), nella circolare n. 33 del 29 dicembre 2009 26 gennaio 2010 (Cessione dei beni mobili ai fini di : i) vendita; ii) cessione gratuita; iii) dismissione e smaltimento) e nella circolare n. 4 del 26 gennaio 2010. I rifiuti La prestazione del servizio in esame deve essere finalizzata esclusivamente al ritiro di apparecchiature elettriche ed elettroniche da ritirare potranno essere XXXX per il loro trasporto e trattamento in conformità e nel rispetto di qualsiasi marca o modello ma equivalenti, come previsto dal 14 marzo 2014, n. 49, alle apparecchiature oggetto dell’ordinativo di fornituraquanto stabilito dalle predette vigenti disposizioni normative. Ai sensi di legge, il Fornitore dovrà farsi carico in via esclusiva di ogni onere o spesa inerenti il servizio ritiro e trattamento dei R.A.E.E.di dismissione dell’esistente, di cui al presente paragrafo, per apparecchiature in possesso dell’Amministrazione medesima anche prima della stipula della Convenzione, purché immesse sul mercato dopo il 31 dicembre 2010. Il servizio, qualora richiesto dall’Amministrazione, sarà erogato entro i termini di seguito descritti, previa indicazione dell’Amministrazione al Fornitore della tipologia di R.A.E.E. che intende avviare al trattamento: Il Fornitore si impegna inoltre ad osservare le disposizioni di cui agli artt. 217 ss. del D.Lgs. 152/2006 per quanto riguarda la gestione degli imballaggi. Riguardo alle attività di raccolta, trattamento, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori, il Fornitore si impegna ad osservare le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 188/2008 e s.m.imedesima.

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