Responsabile della fornitura Clausole campione

Responsabile della fornitura. 1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel sig. Xxxxxx Xxxxx il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Agenzia, nonché di ciascuna Amministrazione Contraente. 2. I dati di contatto del Responsabile della Fornitura sono: tel. n. 0000.000000, fax n. 0000.000000, indirizzo e-mail: xxxxxxxx@xxx.xx .
Responsabile della fornitura. 1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Regione Lazio nonché di ciascuna Azienda Sanitaria contraente. 2. I dati di contatto del Responsabile della Fornitura sono: numero telefonico , indirizzo PEC e-mail . 3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della fornitura, dovrà darne immediata comunicazione alla Regione Lazio nonché a ciascuna Azienda Sanitaria contraente.
Responsabile della fornitura. Alla data di stipulazione del contratto e per tutta la sua durata, il Fornitore deve mettere a disposizione un Responsabile della fornitura i cui riferimenti devono essere indicati alla Azienda. Per tutta la durata del Contratto, il Fornitore nomina quale Responsabile della Fornitura il sig. Il Responsabile della fornitura deve: • identificare ed implementare le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste; • gestire gli eventuali reclami/disservizi provenienti dalle Azienda Sanitaria; • fornire una reportistica semestrale sulla gestione della fornitura (report degli ordinativi ricevuti ed evasi nel periodo di riferimento). Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente appalto a regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato, nell’offerta tecnica e nel contratto d’appalto, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo. Il Fornitore è tenuto a porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e diretti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Il contraente è responsabile per infortuni e danni, a persone o cose, arrecati alla Azienda o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto con conseguente esonero della Stazione Appaltante da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo. E’ pertanto fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di: 1. imporre al personale il rispetto della normativa di sicurezza; 2. ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi; 3. provvedere all’informazione e alla formazione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, sulle questioni riguardanti la sicurezza, la salute e igiene sul luogo di lavoro, antincendio e pronto soccorso. Sono inoltre a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la pres...
Responsabile della fornitura. 1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti dell’Azienda Contraente. 2. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero telefonico , numero di fax , indirizzo e-mail .
Responsabile della fornitura. 1. Il Fornitore si obbliga ad individuare il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della stazione appaltante.
Responsabile della fornitura. Il Responsabile della Fornitura, nominato dagli aggiudicatari secondo le modalità e i termini indicati al paragrafo 22 del Capitolato d’Xxxxx, sarà il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e rappresenterà ad ogni effetto il Fornitore. Tale Responsabile dovrà avere almeno 3 (tre) anni di esperienza nello svolgimento di mansioni analoghe a quelle richieste ed avrà la responsabilità delle seguenti attività: • supervisione e coordinamento delle attività amministrative a partire dal momento di ricezione delle Richieste preliminari di fornitura e degli Ordini di fornitura; • pianificazione, gestione, e soluzione delle problematiche relative alle consegne, installazioni, collaudi e formazione, smontaggio non conservativo, trasporto, ritiro e smaltimento dell’apparecchiatura da sostituire o da dismettere (ed eventuali dispositivi opzionali), assistenza e manutenzione; • risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A.; • monitoraggio dell’andamento dei livelli di servizio per tutto il periodo di efficacia dei singoli contratti attuativi dell’Accordo Quadro; • implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste; • gestione delle attività previste con Xxxxxx S.p.A. come ad esempio l’invio dei dati, le verifiche ispettive.
Responsabile della fornitura. Il fornitore si impegna a individuare un responsabile della fornitura specifico, comunicando in sede di stipula della Convenzione/Accordo quadro il nominativo ed i relativi recapiti (numero di telefono e indirizzo e-mail). La persona individuata costituirà l’interfaccia per il personale delle Aziende sanitarie in grado di fornire informazioni relative alla Convenzione/Accordo quadro e a ciascun Ordinativo di fornitura e ai servizi in essa compresi. In particolare risponderà relativamente alle responsabilità di seguito riportate: • supervisione e coordinamento delle attività; • pianificazione delle consegne; • risoluzione di eventuali disservizi e gestione dei reclami; • monitoraggio della fornitura; • implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste.
Responsabile della fornitura. Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stipula del contratto, l’Impresa dovrà comunicare all’Amministrazione il nominativo del proprio rappresentante designato quale Responsabile della fornitura (o Responsabile della Società per le attività contrattuali). In particolare, tale responsabile sarà, per gli aspetti amministrativi e contrattuali, l’interlocutore unico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Sarà cura del Responsabile della fornitura verificare il rispetto di tutti gli adempimenti contrattuali. Tale referente non dovrà comportare alcun onere aggiuntivo per la Committente. Il Responsabile della fornitura dovrà essere reperibile telefonicamente e partecipare alle riunioni su richiesta della Committente con un preavviso massimo di 3 giorni lavorativi. Il Responsabile della fornitura non farà parte di alcuno dei gruppi di lavoro relativi ai servizi oggetto della fornitura. Il Responsabile della fornitura dovrà in particolare: - predisporre ed aggiornare il piano operativo, in assenza di figure specifiche di maggiore e più puntuale preparazione tecnica specifica; - monitorare i livelli di servizio sulle attività oggetto della fornitura ed intraprendere eventuali azioni correttive a fronte del mancato rispetto delle soglie previste e/o a fronte di rilievi; - fornire i risultati sugli indicatori di qualità; - riferire ed intervenire su problematiche relative ad eventuale mancata aderenza delle risorse impiegate rispetto ai profili professionali richiesti.
Responsabile della fornitura. Per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti di Fornitura, il Fornitore dovrà mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti un Responsabile della Fornitura, i cui riferimenti dovranno essere indicati alla CUC nella documentazione richiesta ai fini della stipula dell’Accordo Quadro, secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara ed in conformità al CV offerto in offerta tecnica (Punti Tecnici - Subcriterio #3.1). Al Responsabile della Fornitura è richiesto di: • essere il referente per tutte le Amministrazioni che emettono Contratti di Fornitura; • implementare le azioni necessarie per garantire il livello dei servizi attesi nonché il rispetto delle prestazioni richieste; • supportare le amministrazioni nell’individuazione delle forniture a prezzo fisso o prezzo variabile e nella eventuale scelta di modificare i contratti da fisso a variabile, secondo quanto riportato al paragrafo 2.5. • gestire gli eventuali reclami/disservizi provenienti dalle singole amministrazioni e dalla CUC. In caso di sostituzione del Responsabile della Fornitura nel corso dell’Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura, il Fornitore dovrà tempestivamente darne comunicazione scritta alla CUC, inviando congiuntamente i riferimenti del Responsabile della Fornitura proposto in sostituzione, il quale dovrà avere un CV per esperienze e competenze almeno equivalente a quello offerto in gara. È fatta salva la possibilità per il Fornitore di mettere a disposizione ulteriore personale specializzato per una corretta prestazione della fornitura, senza costi aggiuntivi.
Responsabile della fornitura. Il Responsabile della Fornitura verrà nominato per singoli ordinativi pari o superiori alle 3.000 unità e dovrà essere una persona distinta dal Responsabile del servizio generale. Il Responsabile della Fornitura dovrà lavorare in accordo con un incaricato dall’Amministrazione per tutte le attività legate alla pianificazione ed al controllo della fornitura; tale Responsabile sarà l’interlocutore principale dell’Amministrazione ed il punto di riferimento dell’incaricato da quest’ultima.