Common use of SERVIZIO DISTRIBUZIONE PROVENTI Clause in Contracts

SERVIZIO DISTRIBUZIONE PROVENTI. Il Contraente, in fase di sottoscrizione del Contratto medesimo ovvero in qualsiasi momento successivo al Giorno di Conclusione e Decorrenza, ha la facoltà di richiedere - su uno o più dei Fondi Interni sottoscritti (ad esclusione dei Fondi Interni Total Return Global Conservative, Balanced e Accrescitive) - l’attivazione del Servizio Distribuzione Proventi selezionando, mediante compilazione di apposita modulistica predisposta dalla Società, l’OPZIONE 1 ovvero l’OPZIONE 2 del Servizio le cui specifiche sono di seguito descritte. Il Servizio prevede, per ciascun Fondo Interno, un rimborso periodico trimestrale (l’ultimo giorno di Mercati Aperti di ciascun trimestre di riferimento(2)) di un numero di quote come di seguito specificato. Ciascun Contraente concorrerà alla distribuzione, in funzione del numero di quote detenute nel Fondo Interno l’ultimo giorno di Mercati Aperti del trimestre di riferimento. Il rimborso sarà effettuato a condizione che sia trascorso almeno un trimestre di riferimento completo dal momento in cui alla Compagnia pervenga l’adesione al Servizio da parte del Contraente. Il rimborso delle quote avverrà in base al valore unitario della quota del Fondo Interno dell’ultimo giorno di Mercati Aperti di ciascun trimestre di riferimento. La Società provvederà a rimborsare il Contraente entro 20 giorni da tale data a condizione che l’importo - al lordo degli eventuali oneri fiscali e degli eventuali costi di rimborso - non sia inferiore a Euro 100.

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SERVIZIO DISTRIBUZIONE PROVENTI. Il ContraenteL’investitore-contraente, in fase di sottoscrizione del Contratto medesimo ovvero in qualsiasi momento successivo al Giorno di Conclusione e Decorrenza, ha la facoltà di richiedere - su uno o più dei Fondi Interni sottoscritti (ad esclusione dei Fondi Interni Total Return Global Conservative, Balanced e Accrescitive) - l’attivazione del Servizio Distribuzione Proventi selezionando, mediante compilazione di apposita modulistica predisposta dalla Società, l’OPZIONE 1 ovvero l’OPZIONE 2 del Servizio le cui specifiche sono di seguito descritte. Il Servizio prevede, per ciascun Fondo Interno, un rimborso periodico trimestrale (l’ultimo giorno di Mercati Aperti mercati aperti di ciascun trimestre di riferimento(2)riferimento1) di un numero di quote come di seguito specificato. Ciascun Contraente investitore-contraente concorrerà alla distribuzione, in funzione del numero di quote detenute nel Fondo Interno l’ultimo giorno di Mercati Aperti mercati aperti del trimestre di riferimento. Il rimborso sarà effettuato a condizione che sia trascorso almeno un trimestre di riferimento completo dal momento in cui alla Compagnia pervenga l’adesione al Servizio da parte del Contraentedell’investitore-contraente. Il rimborso delle quote avverrà in base al valore unitario della quota del Fondo Interno dell’ultimo giorno di Mercati Aperti mercati aperti di ciascun trimestre di riferimento. La Società provvederà a rimborsare il Contraente l’investitore-contraente entro 20 giorni da tale data a condizione che l’importo - al lordo degli eventuali oneri fiscali e degli eventuali costi di rimborso - non sia inferiore a Euro 100. OPZIONE 1 La Società in condizioni di mercato favorevoli provvede l’ultimo giorno di mercati aperti di ciascun trimestre di riferimento a mettere a disposizione degli investitori-contraenti che hanno aderito al Servizio Distribuzione Proventi il controvalore di un numero di quote corrispondente all’importo derivante dall’incasso parziale/totale dei proventi (es. dividendi, cedole, interessi) percepiti dal Fondo Interno prescelto nel periodo considerato a fronte degli investimenti realizzati. A tale scopo la Società informa tempestivamente gli investitori-contraenti attraverso la pubblicazione di apposito avviso sul sito pubblico xxx.xxxxxx.xx indicando, per ciascun Fondo Interno, l’ammontare complessivo lordo messo a disposizione per la distribuzione, espresso in percentuale sugli attivi netti del Fondo Interno medesimo. Qualora, in presenza di condizioni di mercato sfavorevoli, la Società - per uno o più trimestri - non proceda per uno o più Fondi Interni alla distribuzione, ne dà apposita informativa sul sito pubblico xxx.xxxxxx.xx. OPZIONE 2 In tale opzione è facoltà dell’investitore-contraente richiedere una percentuale differente rispetto a quella messa a disposizione dalla Società nel periodo di riferimento. Nell’ambito di tale Opzione è inoltre facoltà dell’investitore-contraente variare la percentuale indicata al momento dell’adesione al Servizio Distribuzione tramite comunicazione scritta indirizzata alla Società. La Società provvederà all’esecuzione della richiesta nel trimestre di riferimento in corso a condizione che tale richiesta pervenga entro il 1° giorno di mercati aperti precedente la chiusura del trimestre stesso. In caso contrario la variazione della percentuale diverrà efficace dal trimestre di riferimento successivo. Qualora l’investitore-contraente abbia scelto al momento della sottoscrizione del Contratto il regime no load (Costi di RISCATTO – ALTERNATIVA B), la Società - con esclusivo riferimento ai soli rimborsi periodici derivanti da tale Servizio - concederà una riduzione pari al 100% del “costo per il riscatto” di cui all’art. 12.1.2 su un importo dei rimborsi che, in ciascun anno solare, sia al massimo pari ad (1) Trimestri di riferimento: 1° dicembre/28 (ovvero 29) febbraio; 1° marzo/31 maggio; 1° giugno/31 agosto; 1° settembre/30 novembre. 1/10 di quanto complessivamente investito l’ultimo giorno di mercati aperti del mese solare precedente la data di esecuzione del rimborso. Esclusivamente sui rimborsi periodici trimestrali di cui al presente Servizio, anche qualora eccedenti l’importo sopra individuato, non si applicherà in ogni caso il minimo di Euro 100,00 di cui all’art. 12.1.2 delle presenti condizioni. Resta ferma la facoltà dell’investitore-contraente di richiedere un rimborso programmato - con le medesime cadenze sopra rappresentate – per un importo fisso dallo stesso investitore-contraente definito purché non inferiore a Euro 100 (al lordo degli eventuali oneri fiscali e dei costi di rimborso). In tale fattispecie, troverà comunque applicazione l’agevolazione di cui al paragrafo precedente nei medesimi termini ivi descritti. L’investitore-contraente potrà in qualunque momento modificare l’OPZIONE scelta ovvero recedere dal Servizio Distribuzione Proventi. La Società provvederà all’esecuzione della richiesta nel trimestre di riferimento in corso a condizione che tale richiesta pervenga entro il 1° giorno di mercati aperti precedente la chiusura del trimestre stesso. In caso contrario la modifica dell’OPZIONE ovvero il recesso diverranno efficaci dal trimestre di riferimento successivo.

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SERVIZIO DISTRIBUZIONE PROVENTI. Il ContraenteL’investitore-contraente, in fase di sottoscrizione del Contratto medesimo ovvero in qualsiasi momento successivo al Giorno di Conclusione e Decorrenza, ha la facoltà di richiedere - su uno o più dei Fondi Interni sottoscritti (ad esclusione dei Fondi Interni Total Return Global Conservative, Balanced e Accrescitive) - l’attivazione del Servizio Distribuzione Proventi selezionando, mediante compilazione di apposita modulistica predisposta dalla Società, l’OPZIONE 1 ovvero l’OPZIONE 2 del Servizio le cui specifiche sono di seguito descritte. Il Servizio prevede, per ciascun Fondo Interno, un rimborso periodico trimestrale (l’ultimo giorno di Mercati Aperti mercati aperti di ciascun trimestre di riferimento(2)riferimento1) di un numero di quote come di seguito specificato. Ciascun Contraente investitore-contraente concorrerà alla distribuzione, in funzione del numero di quote detenute nel Fondo Interno l’ultimo giorno di Mercati Aperti mercati aperti del trimestre di riferimento. Il rimborso sarà effettuato a condizione che sia trascorso almeno un trimestre di riferimento completo dal momento in cui alla Compagnia pervenga l’adesione al Servizio da parte del Contraentedell’investitore-contraente. Il rimborso delle quote avverrà in base al valore unitario della quota del Fondo Interno dell’ultimo giorno di Mercati Aperti mercati aperti di ciascun trimestre di riferimento. La Società provvederà a rimborsare il Contraente l’investitore- contraente entro 20 giorni da tale data a condizione che l’importo - al lordo degli eventuali oneri fiscali e degli eventuali costi di rimborso - non sia inferiore a Euro 100.

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SERVIZIO DISTRIBUZIONE PROVENTI. Il ContraenteL’investitore-contraente, in fase di sottoscrizione del Contratto medesimo ovvero in qualsiasi momento successivo al Giorno di Conclusione e Decorrenzamomento, ha la facoltà di richiedere - su uno o più dei Fondi Interni sottoscritti (ad esclusione dei Fondi Interni Total Return Global Conservative, Balanced e Accrescitive) - l’attivazione del Servizio Distribuzione Proventi selezionando, mediante compilazione di apposita modulistica predisposta dalla Società, l’OPZIONE 1 ovvero l’OPZIONE 2 del Servizio le cui specifiche sono di seguito descritte. Il Servizio prevede, per ciascun Fondo Interno, un rimborso periodico trimestrale semestrale (l’ultimo giorno di Mercati Aperti mercati aperti di ciascun trimestre semestre di riferimento(2)riferimento1) di un numero di quote come di seguito specificato. Ciascun Contraente investitore-contraente concorrerà alla distribuzione, in funzione del numero di quote detenute nel Fondo Interno l’ultimo giorno di Mercati Aperti mercati aperti del trimestre semestre di riferimento. Il rimborso sarà effettuato a condizione che sia trascorso almeno un trimestre semestre di riferimento completo dal momento in cui alla Compagnia pervenga l’adesione l’investitore-contraente ha aderito al Servizio da parte del ContraenteServizio. Il rimborso delle quote avverrà in base al valore unitario della quota del Fondo Interno dell’ultimo giorno di Mercati Aperti mercati aperti di ciascun trimestre semestre di riferimento. La Società provvederà a rimborsare il Contraente l’investitore-contraente entro 20 giorni da tale data a condizione che l’importo - al lordo degli eventuali oneri fiscali e degli eventuali costi di rimborso - non sia inferiore a Euro 100.

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