Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni. La Società esegue i pagamenti delle somme dovute, per qualsiasi causa, previa consegna della docu- mentazione necessaria a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo e ad individuare gli aventi diritto. L’elenco della documentazione che deve essere consegnata è riportato all’Art.10 delle Condizioni di Assicurazione. Il pagamento viene effettuato entro 30 giorni dalla consegna della documentazione richiesta. Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (Art. 2952 del Codice Civile).
Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni. Si rinvia all’articolo 13 delle Condizioni Contrattuali per una descrizione dettagliata della documentazione che il Contraente o il Beneficiario della polizza sono tenuti a presentare per ogni ipotesi di liquidazione da parte della Società. I pagamenti dovuti vengono effettuati dalla Società entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine, e dal medesimo, sono dovuti gli interessi legali a favore dell’avente diritto.
Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni. Per quanto concerne le modalità di inoltro delle richieste di liquidazione si rinvia all’Art. 7 delle Condizioni di Polizza. I pagamenti, dovuti dalla Società a qualsiasi titolo in esecuzione del contratto, vengono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa da allegare alla relativa richiesta.
Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni. Per la liquidazione di tutte le prestazioni dovranno essere preventivamente consegnati alla Compagnia i seguenti documenti: - richiesta scritta del Contraente riportante il numero della proposta di assicurazione o il numero di polizza cui la richiesta si riferisce se già attribuito; - l’originale di polizza e le eventuali appendici, qualora il Contraente ne sia già in possesso; - dati anagrafici completi del Contraente e dell’Assicurato; - coordinate bancarie IBAN (sigla paese, CIN Europa, CIN Italia, ABI, CAB, numero di c/c) per le operazioni di accredito. - richiesta sottoscritta dal Contraente; - originale di polizza ed eventuali appendici (solo in caso di riscatto totale); - certificato di esistenza in vita dell’Assicurato nel caso sia diverso dal Contraente, ovvero autocertificazione; - richiesta sottoscritta dal Beneficiario; - consenso all’utilizzo dei dati personali rilasciato da ciascun Beneficiario (D. Lgs. 196/2003) utilizzando anche la modulistica fornita dalla Compagnia; - fotocopia fronte/retro di documento di riconoscimento valido, fotocopia del codice fiscale e coordinate bancarie IBAN (sigla paese, CIN Europa, CIN Italia, ABI, CAB, numero c/c) di ogni Beneficiario; - certificato di morte dell’Assicurato; - copia autentica della cartella clinica attestante la data di insorgenza della patologia che ha causato il decesso; - relazione del medico curante relativa agli elementi indicati nel modello EP 004, da redigersi utilizzando il modello stesso o su carta intestata del medico; - qualsiasi sia la forma di designazione, il Beneficiario deve fornire alla Società la documentazione attestante la propria qualità di Beneficiario e in particolare deve sempre fornire informazioni sull’esistenza o meno di testamento:
1) se esistente testamento: copia autentica del testamento e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti che si tratta dell’unico testamento e che non è stato oggetto di contestazione;
2) se non esistente testamento: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti che il Beneficiario ha fatto quanto in suo potere per accertare che non esiste testamento. La dichiarazione sostitutiva deve contenere l’elenco nominativo di tutti i Beneficiari; - la Società si riserva di chiedere l’originale della polizza, delle eventuali appendici o di altra documentazione anche già in suo possesso qualora il Beneficiario intenda far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto nella documentazione in posses...
Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni. L’elenco della documentazione necessaria per ottenere la liquidazione delle prestazioni è riportato all’art. 15 delle Condizioni Contrattuali. I pagamenti dovuti dalla Società vengono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. I diritti dei Beneficiari dei contratti di assicurazione sulla vita si prescri- vono nel termine di 10 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, come da L. 166 del 27/10/2008. Decorso tale termine senza che la Società abbia ricevuto alcuna comu- nicazione e/o disposizione, gli importi derivanti dal contratto saranno devoluti al Fondo costituito presso il Ministero dell’Economia e delle Fi- nanze (Regolamento di attuazione L. 23 dicembre 2005 n. 266 con D.P.R. n.116 del 22/6/2007 in materia di “Rapporti dormienti”).
Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni. Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati i documenti, indicati successivamente. Nel caso in cui l’Assicurato non coincida con il Contraente è necessario consegnare la copia di un documento di riconoscimento valido, riportante i dati anagrafici dell’Assicurato. Le liquidazioni vengono effettuate, per il tramite del Soggetto Distributore, entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione, corredata da tutta la documentazione necessaria. I 20 giorni decorrono dal momento in cui la Rappresentanza Generale riceve tutta la documentazione inviata a mezzo raccomandata. Tale richiesta di liquidazione deve essere sempre accompagnata - distintamente per tipo di richiesta effettuata - dalla seguente documentazione: - disposizione di Riscatto allegando copia di un valido documento d’identità; - nel caso in cui l’Assicurato non coincida con il Contraente, il certificato di esistenza in vita dell’Assicurato o autocertificazione di esistenza in vita. • Richiesta di liquidazione della polizza a firma di tutti beneficiari, anche in forma disgiunta, e autenticata dal Soggetto Distributore; • certificato di morte dell’Assicurato rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile in carta semplice; • nel caso in cui l’Assicurato godeva della “maggiorazione standard”, una relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo. Nei casi in cui la relazione medica non fosse sufficiente ai fini della valutazione del sinistro, la Compagnia ha la facoltà di richiedere documentazione aggiuntiva; • nel caso in cui l’Assicurato godeva della “maggiorazione standard” e nel solo caso di decesso per infortunio, documento riportante l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento e delle cause che lo hanno determinato Nei casi in cui la documentazione ricevuta non fosse sufficiente ai fini della valutazione del sinistro per decesso da infortunio, la Compagnia ha la facoltà di richiedere documentazione aggiuntiva; • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà o atto notorio, ove si dichiari se il defunto abbia lasciato o meno testamento e l’indicazione di eventuali eredi legittimi; • se l’Assicurato non ha lasciato testamento: atto di notorietà ovvero dichiarazione autenticata sostitutiva dell’atto notorio, autenticata da notaio, cancelliere, autorità comunali o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, da cui risulti la morte dell’Assicurato e nel quale siano indicati i suoi eredi legittimi, la capacità di agire, il gr...
Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni. Per quanto concerne le modalità di inoltro delle richieste di liquidazione, si rinvia all’articolo 12 delle Condizioni di Assicurazione.
Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni. L’erogazione delle prestazioni previste dal contratto o del valore di riscatto, deve essere richiesta per iscritto alla Società, allegando la documentazione di cui all'art. 15 delle Condizioni di Capitalizzazione. La Società esegue i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta. A fronte di fattispecie particolari è opportuno prendere contatto con il Servizio Assistenza Clienti di Quadrifoglio Vita (tel. 051/0000000; Fax 051/0000000, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx) che fornirà le indicazioni utili ad un rapido espletamento della pratica. Si ricorda che il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno da quan- do si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni. Si rinvia all'articolo 12 delle Condizioni di assicurazione nel quale viene indicata la documentazione che il Contraente o il Beneficiario sono tenuti a presentare per ogni ipotesi di liquidazione da parte della Compagnia. Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, Italiana Assicurazioni S.p.A. mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa in base alla normativa vigente, comprensiva di quella necessaria all'individuazione di tutti i Beneficiari. Decorso tale termine e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari. Ogni pagamento viene effettuato tramite la competente agenzia (assegno circolare) o tramite bonifico SEPA a seguito di espressa richiesta dei Beneficiari.
Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni. Verificatosi uno degli eventi previsti dal contratto, al fine di consentire la corresponsione delle prestazioni assicurate, devono essere preventivamente consegnati alla Società i documenti necessari a: