Common use of SETTORE FURTO Clause in Contracts

SETTORE FURTO. Nei limiti delle somma assicurata concordata con il Contraente ed indicate in polizza, la Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dalla sottrazione delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, in conseguenza di: a) furto, a condizione che l’autore del medesimo si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate: - violandone le difese esterne mediante: - rottura, scasso, effrazione e sfondamento; - uso di chiavi false, uso di grimaldelli o di arnesi simili; - uso di chiavi vere, qualora siano state in precedenza sottratte o smarrite. Tale garanzia è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia della sottrazione o dello smarrimento all’Autorità Giudiziaria o di Polizia alle ore 24 del settimo giorno successivo; - per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; - in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi; - attraverso effrazione dei mezzi di protezione dei serbatoi completamente interrati e posti nell’area dell'Azienda, assicurata, anche se non recintata, e/o sue Dipendenze (specifica valida per le sole stazioni di servizio). b) furto commesso: - attraverso le luci di serramenti e di inferriate con rottura del vetro retrostante; - durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione tra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine - purché fisse - e le porte vetrate - purché efficacemente chiuse - rimangono protette da solo vetro fisso; - con rottura dei vetri delle vetrine durante l’orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all’esercizio; - dai dipendenti fuori delle ore di lavoro, purché il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell’interno dei locali stessi. Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi come previsto al primo alinea della lettera a) di cui sopra; c) rapina od estorsione avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate, quando anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei suddetti locali; d) rapina, avvenuta nell’azienda ma al di fuori dei locali dell’attività assicurata. La presente garanzia è valida limitatamente ai soli valori ed è operante esclusivamente per la seguente attività: stazione di servizio e) danni materiali e diretti alle cose assicurate commessi dagli autori del furto, rapina o estorsione consumati o tentati, compresi gli atti vandalici. La garanzia è inoltre estesa: f) ai guasti cagionati dai ladri, alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed ai relativi infissi, compreso il furto degli stessi, posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, nel commettere o nel tentativo di commettere il furto, la rapina o l’estorsione, ivi comprese le casseforti (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, senza l’applicazione di eventuali scoperti previsti in polizza. La garanzia è inoltre estesa ai danni alle recinzioni esterne in caso di effettivo furto delle cose assicurate ovvero, anche nel caso di tentato furto, quando si abbia la contemporanea rottura, scasso, effrazione e sfondamento delle difese esterne a protezione dei locali contenenti le cose assicurate. g) ai valori trasportati, di pertinenza dell’azienda, per i quali l’assicurazione è prestata contro: - il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori; - il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi; - il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi; - la rapina o l’estorsione; commessi sulla persona del Contraente e/o Assicurato, di suoi familiari o dipendenti, dei Soci, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente, alle banche, ai clienti, ai fornitori o viceversa. L’assicurazione è operante a condizione che la persona addetta al trasporto dei valori non abbia minorazioni fisiche che la rendano inadatta al servizio di portavalori nonché sia di età compresa tra i 18 e i 75 anni e che il servizio di portavalori si svolga entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano. h) ai valori, contenuti nei locali aziendali, riposti sia dentro sia fuori cassaforte. i) rapina commessa sui clienti dell’Assicurato di indumenti ed effetti personali compresi denaro e preziosi, avvenuta all’interno dell’azienda. La Società indennizza inoltre, se conseguenti a furto, rapina od estorsione: j) i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva di registri, archivi, documenti, e/o documenti personali, comprese le spese necessarie ed effettivamente sostenute per la ricostituzione di essi; k) le spese per la procedura di ammortamento per i titoli di credito rubati per i quali la legge ammette tale procedura; l) le spese documentate per la sostituzione delle serrature a seguito di sottrazione o smarrimento delle chiavi nonché quelle per l’intervento d’emergenza per consentire l’accesso ai locali dell’attività assicurata anche se attuato con scasso. CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI Cose all’aperto, quali merci, macchinario, attrezzatura ed arredamento Le cose assicurate, quali merci, macchinario, attrezzatura ed arredamento si intendono garantite anche se si trovano all’aperto, purché poste nell’area recintata di pertinenza dell’azienda in cui si svolge l’attività assicurata o in area recintata in uso al Contraente o all’Assicurato posta non oltre 200 metri (in linea d’aria) dall’azienda in cui si svolge l’attività. Merci, macchinario, attrezzatura, arredamento e cose particolari presso fiere e mostre o affidati a terzi Le merci, il macchinario, l’attrezzatura, l’arredamento e le cose particolari sono assicurati anche quando si trovano temporaneamente presso fiere e mostre o affidati a terzi.

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Samples: Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione Contro I Danni All'impresa

SETTORE FURTO. Nei limiti In aggiunta a quanto previsto dal relativo Dip Danni, sono esclusi i danni: - verificatisi in occasione di eventi atmosferici quali sovraccarico neve, uragani, bufere, tempeste, trombe d’aria, grandine, vento e quanto da esso trasportato; - verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi; - agevolati con dolo dal Contraente, dall’Assicurato, dagli Amministratori o dai soci a responsabilità illimitata; - commessi o agevolati con dolo: - da persone che abitano con quelle indicate alla alinea precedente o che hanno, comunque, accesso ai locali contenenti le Cose assicurate o locali con questi comunicanti; - da persone del fatto delle somma assicurata concordata con quali il Contraente ed indicate in polizza, la Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dalla sottrazione o l’Assicurato deve rispondere; - da incaricati della sorveglianza delle cose assicuratestesse o dei locali che le contengono; - da persone legate a quelle indicate alla lettera d) da vincoli di parentela o affinità, anche se di proprietà di terzi, in conseguenza di: a) furto, a condizione che l’autore del medesimo si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate: - violandone le difese esterne mediante: - rottura, scasso, effrazione e sfondamentonon coabitanti; - uso di chiavi false, uso di grimaldelli o di arnesi simili; - uso di chiavi vere, qualora siano state in precedenza sottratte o smarrite. Tale garanzia è operante avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno della denuncia della sottrazione o dello smarrimento all’Autorità Giudiziaria o di Polizia alle ore 24 del settimo giorno successivo; - per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; - in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi; - attraverso effrazione dei mezzi di protezione dei serbatoi completamente interrati e posti nell’area dell'Azienda, assicurata, anche se non recintata, e/o sue Dipendenze (specifica valida per le sole stazioni di servizio). b) furto commesso: - attraverso le luci di serramenti e di inferriate con rottura del vetro retrostante; - durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione tra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine - purché fisse - e le porte vetrate - purché efficacemente chiuse - rimangono protette da solo vetro fisso; - con rottura dei vetri delle vetrine durante l’orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all’esercizio; - dai dipendenti fuori delle ore di lavoro, purché il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell’interno dei locali stessi. Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi come previsto al primo alinea della lettera a) di cui sopra; c) rapina od estorsione avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate, quando anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei suddetti locali; d) rapina, avvenuta nell’azienda ma al di fuori dei locali dell’attività assicurata. La presente garanzia è valida limitatamente ai soli valori ed è operante esclusivamente per la seguente attività: stazione di servizio e) danni materiali e diretti alle cose assicurate commessi dagli autori del furto, rapina o estorsione consumati o tentati, compresi gli atti vandalici. La garanzia è inoltre estesa: f) ai guasti cagionati dai ladri, alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed ai relativi infissirimangono per più di quarantacinque giorni consecutivi disabitati o incustoditi. Relativamente a gioielli, compreso preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, l’esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno; - indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi; - causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall’autore del sinistro; - da furto di valori, merci e raccolti durante il furto degli stessi, posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture loro trasporto; - commessi dopo l’evacuazione dei locali stessi, nel commettere o nel tentativo di commettere il furto, la rapina o l’estorsione, ivi comprese le casseforti (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, senza l’applicazione di eventuali scoperti previsti in polizza. La garanzia è inoltre estesa ai danni alle recinzioni esterne in caso di effettivo furto delle cose assicurate ovvero, anche nel caso di tentato furto, quando si abbia la contemporanea rottura, scasso, effrazione e sfondamento delle difese esterne a protezione dei locali contenenti le cose assicurate. g) ai valori trasportati, di pertinenza dell’azienda, per i quali l’assicurazione è prestata contro: - il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valoriordinata da un’Autorità competente; - il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata edifici in corso di mano i valori stessicostruzione; - il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi; - la rapina o l’estorsione; commessi sulla persona del Contraente ai raccolti, alle piantagioni, ai prodotti radicati, ai frutti pendenti, alle colture ed agli impianti ad essi connessi, come reti antigrandine e/o Assicuratoombreggiatura, di suoi familiari o dipendentisostegno, dei Socidi irrigazione ed altro, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente, alle banche, ai clienti, ai fornitori o viceversa. L’assicurazione è operante a condizione che la persona addetta al trasporto dei valori non abbia minorazioni fisiche che la rendano inadatta quando sono installate ed al servizio di portavalori nonché sia di età compresa tra i 18 e i 75 anni e che il servizio di portavalori si svolga entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano. h) ai valori, contenuti nei locali aziendali, riposti sia dentro sia fuori cassaforte. i) rapina commessa sui clienti dell’Assicurato di indumenti ed effetti personali compresi denaro e preziosi, avvenuta all’interno dell’azienda. La Società indennizza inoltre, se conseguenti a furto, rapina od estorsione: j) i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva di registri, archivi, documenti, e/o documenti personali, comprese le spese necessarie ed effettivamente sostenute per la ricostituzione di essi; k) le spese per la procedura di ammortamento per i titoli di credito rubati per i quali la legge ammette tale procedura; l) le spese documentate per la sostituzione delle serrature a seguito di sottrazione o smarrimento delle chiavi nonché quelle per l’intervento d’emergenza per consentire l’accesso ai locali dell’attività assicurata anche se attuato con scasso. CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI Cose all’aperto, quali merci, macchinario, attrezzatura ed arredamento Le cose assicurate, quali merci, macchinario, attrezzatura ed arredamento si intendono garantite anche se si trovano all’aperto, purché poste nell’area recintata di pertinenza dell’azienda in cui si svolge l’attività assicurata o in area recintata in uso al Contraente o all’Assicurato posta non oltre 200 metri (in linea d’aria) dall’azienda in cui si svolge l’attività. Merci, macchinario, attrezzatura, arredamento e cose particolari presso fiere e mostre o affidati a terzi Le merci, il macchinario, l’attrezzatura, l’arredamento e le cose particolari sono assicurati anche quando si trovano temporaneamente presso fiere e mostre o affidati a terzistesse sul campo.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

SETTORE FURTO. Nei limiti delle Nel limite della somma assicurata concordata con il Contraente ed indicate indicata in polizza, e solo ed esclusivamente per Azienda Agricola adibita a dimora abituale permanente, la Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dalla sottrazione delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, subiti dall’Assicurato in conseguenza didella perdita o del danneggiamento di contenuto, bestiame limitatamente ai bovini, equini e suini e macchine agricole quando detti beni sono ricoverati negli appositi fabbricati facenti parte dell’Azienda Agricola assicurata e conseguenti a: a) furto, furto a condizione che l’autore del medesimo si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicuratefabbricati situati nell’ambito dell’Azienda Agricola assicurata: - violandone le difese esterne mediante: - 1. rottura, scasso, effrazione e sfondamento; - 2. uso di chiavi false, uso di grimaldelli o di altri arnesi simili; - 3. uso di chiavi vere, vere qualora siano state in precedenza sottratte o smarrite. Tale smarrite (tale garanzia è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia della sottrazione o dello smarrimento all’Autorità Giudiziaria o di Polizia alle ore 24 del settimo terzo giorno successivo); - per via, via diversa da quella ordinaria, ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; , - in altro modomodo clandestino, rimanendovi clandestinamente, ed abbia purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta poi asportato la refurtiva a locali chiusi; - attraverso effrazione dei mezzi di protezione dei serbatoi completamente interrati e posti nell’area dell'Azienda, assicurata, anche se non recintata, e/o sue Dipendenze (specifica valida per le sole stazioni di servizio). b) furto commesso: - attraverso le luci di serramenti e di inferriate con rottura del vetro retrostante; - durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione tra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine - purché fisse - e le porte vetrate - purché efficacemente chiuse - rimangono protette da solo vetro fisso; - con rottura dei vetri delle vetrine durante l’orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all’esercizio; - dai dipendenti fuori delle ore di lavoro, purché il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell’interno dei locali stessi. Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi come previsto al primo alinea della dalla lettera a) di cui sopra; c) rapina od estorsione avvenuta nei locali contenenti le cose assicurateall’interno dell’Azienda Agricola, quando anche quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia minaccia, vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei suddetti localinell’Azienda Agricola stessa; d) furto, rapina, avvenuta nell’azienda ma al estorsione e scippo ovunque commessi ai danni dell’Assicurato, di fuori dei locali dell’attività assicurata. La presente garanzia è valida limitatamente ai soli valori un suo familiare con lui convivente, di capi di vestiario ed è operante esclusivamente per la seguente attività: stazione di servizio e) danni materiali e diretti alle cose assicurate commessi dagli autori del furto, rapina o estorsione consumati o tentatioggetti personali, compresi gli atti vandalicidenaro, gioielli, preziosi e valori, portati indosso dagli stessi. La garanzia è inoltre estesa: f) ai guasti cagionati dai ladri, alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed ai relativi infissi, compreso il furto degli stessi, posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, nel commettere o nel tentativo di commettere il furto, la rapina o l’estorsione, ivi comprese le casseforti (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, senza l’applicazione di eventuali scoperti previsti in polizza. La garanzia è inoltre estesa ai danni alle recinzioni esterne in caso di effettivo furto delle cose assicurate ovvero, anche nel caso di tentato furto, quando si abbia la contemporanea rottura, scasso, effrazione e sfondamento delle difese esterne a protezione dei locali contenenti le cose assicurate. g) ai valori trasportati, di pertinenza dell’azienda, per i quali l’assicurazione è prestata contro: - il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori; - il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi; - il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi; - la rapina o l’estorsione; commessi sulla persona del Contraente e/o Assicurato, di suoi familiari o dipendenti, dei Soci, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente, alle banche, ai clienti, ai fornitori o viceversa. L’assicurazione è operante a condizione che la persona addetta al trasporto dei valori non abbia minorazioni fisiche che la rendano inadatta al servizio di portavalori nonché sia di età compresa tra i 18 e i 75 anni e che il servizio di portavalori si svolga entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano. h) ai valori, contenuti nei locali aziendali, riposti sia dentro sia fuori cassaforte. i) rapina commessa sui clienti dell’Assicurato di indumenti ed effetti personali compresi denaro e preziosi, avvenuta all’interno dell’azienda. La Società indennizza inoltre, se conseguenti a furto, rapina od estorsione: j) i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva di registri, archivi, documenti, e/o documenti personali, comprese le spese necessarie ed effettivamente sostenute per la ricostituzione di essi; k) le spese per la procedura di ammortamento per i titoli di credito rubati per i quali la legge ammette tale procedura; l) le spese documentate per la sostituzione delle serrature a seguito di sottrazione o smarrimento delle chiavi nonché quelle per l’intervento d’emergenza per consentire l’accesso ai locali dell’attività assicurata anche se attuato con scasso. CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI Cose all’aperto, quali merci, macchinario, attrezzatura ed arredamento Le cose assicurate, quali merci, macchinario, attrezzatura ed arredamento si intendono garantite anche se si trovano all’aperto, purché poste nell’area recintata di pertinenza dell’azienda in cui si svolge l’attività assicurata o in area recintata in uso al Contraente o all’Assicurato posta non oltre 200 metri (in linea d’aria) dall’azienda in cui si svolge l’attività. Merci, macchinario, attrezzatura, arredamento e cose particolari presso fiere e mostre o affidati a terzi Le merci, il macchinario, l’attrezzatura, l’arredamento e le cose particolari sono assicurati anche quando si trovano temporaneamente presso fiere e mostre o affidati a terzi.:

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Samples: Contratto Di Assicurazione

SETTORE FURTO. Nei limiti delle Nel limite della somma assicurata concordata con il Contraente ed indicate indicata in polizza, e solo ed esclusivamente per Azienda Agricola adibita a dimora abituale permanente, la Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dalla sottrazione delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, subiti dall’Assicurato in conseguenza didella perdita o del danneggiamento di contenuto, bestiame limitatamente ai bovini, equini e suini e macchine agricole quando detti beni sono ricoverati negli appositi fabbricati facenti parte dell’Azienda Agricola assicurata e conseguenti a: a) furto, furto a condizione che l’autore del medesimo si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicuratefabbricati situati nell’ambito dell’Azienda Agricola assicurata: - violandone le difese esterne mediante: - 1. rottura, scasso, effrazione e sfondamento; - 2. uso di chiavi false, uso di grimaldelli o di altri arnesi simili; - 3. uso di chiavi vere, vere qualora siano state in precedenza sottratte o smarrite. Tale smarrite (tale garanzia è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia della sottrazione o dello smarrimento all’Autorità Giudiziaria o di Polizia alle ore 24 del settimo terzo giorno successivo); - per via, via diversa da quella ordinaria, ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; , - in altro modomodo clandestino, rimanendovi clandestinamente, ed abbia purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta poi asportato la refurtiva a locali chiusi; - attraverso effrazione dei mezzi di protezione dei serbatoi completamente interrati e posti nell’area dell'Azienda, assicurata, anche se non recintata, e/o sue Dipendenze (specifica valida per le sole stazioni di servizio). b) furto commesso: - attraverso le luci di serramenti e di inferriate con rottura del vetro retrostante; - durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione tra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine - purché fisse - e le porte vetrate - purché efficacemente chiuse - rimangono protette da solo vetro fisso; - con rottura dei vetri delle vetrine durante l’orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all’esercizio; - dai dipendenti fuori delle ore di lavoro, purché il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell’interno dei locali stessi. Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi come previsto al primo alinea della dalla lettera a) di cui sopra; c) rapina od estorsione avvenuta nei locali contenenti le cose assicurateall’interno dell’Azienda Agricola, quando anche quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia minaccia, vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei suddetti localinell’Azienda Agricola stessa; d) furto, rapina, avvenuta nell’azienda ma al estorsione e scippo ovunque commessi ai danni dell’Assicurato, di fuori dei locali dell’attività assicurata. La presente garanzia è valida limitatamente ai soli valori un suo familiare con lui convivente, di capi di vestiario ed è operante esclusivamente per la seguente attività: stazione di servizio e) danni materiali e diretti alle cose assicurate commessi dagli autori del furto, rapina o estorsione consumati o tentatioggetti personali, compresi gli atti vandalici. La garanzia è inoltre estesa: f) ai guasti cagionati dai ladridenaro, alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed ai relativi infissigioielli, compreso il furto degli stessi, posti a riparo preziosi e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, nel commettere o nel tentativo di commettere il furto, la rapina o l’estorsione, ivi comprese le casseforti (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, senza l’applicazione di eventuali scoperti previsti in polizza. La garanzia è inoltre estesa ai danni alle recinzioni esterne in caso di effettivo furto delle cose assicurate ovvero, anche nel caso di tentato furto, quando si abbia la contemporanea rottura, scasso, effrazione e sfondamento delle difese esterne a protezione dei locali contenenti le cose assicurate. g) ai valori trasportati, di pertinenza dell’azienda, per i quali l’assicurazione è prestata contro: - il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori; - il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi; - il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi; - la rapina o l’estorsione; commessi sulla persona del Contraente e/o Assicurato, di suoi familiari o dipendenti, dei Soci, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente, alle banche, ai clienti, ai fornitori o viceversa. L’assicurazione è operante a condizione che la persona addetta al trasporto dei valori non abbia minorazioni fisiche che la rendano inadatta al servizio di portavalori nonché sia di età compresa tra i 18 e i 75 anni e che il servizio di portavalori si svolga entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano. h) ai valori, contenuti nei locali aziendali, riposti sia dentro sia fuori cassaforte. i) rapina commessa sui clienti dell’Assicurato di indumenti ed effetti personali compresi denaro e preziosi, avvenuta all’interno dell’azienda. La Società indennizza inoltre, se conseguenti a furto, rapina od estorsione: j) i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva di registri, archivi, documenti, e/o documenti personali, comprese le spese necessarie ed effettivamente sostenute per la ricostituzione di essi; k) le spese per la procedura di ammortamento per i titoli di credito rubati per i quali la legge ammette tale procedura; l) le spese documentate per la sostituzione delle serrature a seguito di sottrazione o smarrimento delle chiavi nonché quelle per l’intervento d’emergenza per consentire l’accesso ai locali dell’attività assicurata anche se attuato con scasso. CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI Cose all’aperto, quali merci, macchinario, attrezzatura ed arredamento Le cose assicurate, quali merci, macchinario, attrezzatura ed arredamento si intendono garantite anche se si trovano all’aperto, purché poste nell’area recintata di pertinenza dell’azienda in cui si svolge l’attività assicurata o in area recintata in uso al Contraente o all’Assicurato posta non oltre 200 metri (in linea d’aria) dall’azienda in cui si svolge l’attività. Merci, macchinario, attrezzatura, arredamento e cose particolari presso fiere e mostre o affidati a terzi Le merci, il macchinario, l’attrezzatura, l’arredamento e le cose particolari sono assicurati anche quando si trovano temporaneamente presso fiere e mostre o affidati a terziportati indosso dagli stessi.

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Samples: Insurance Contract