Danni da furto Clausole campione

Danni da furto. A parziale deroga di quanto previsto dall’articolo ESCLUSIONI, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse – per compiere l'azione delittuosa – di impalcature e ponteggi eretti dall'assicurato o da terzi su committenza. Questa garanzia è prestata e con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni ai locali e alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori e dei servizi, nonché alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ma esclusi i danni alle cose direttamente oggetto dei lavori medesimi. Questa garanzia è prestata e con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l’assicurato è tenuto a rispondere, anche ai sensi degli articoli 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento. Restano esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori e oggetti preziosi. Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI. L’Assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei Prestatori d’opera dipendenti dell’Assicurato, dei lavoratori parasubordinati e dei lavoratori con rapporto di lavoro regolare - disciplinato da tutte le forme previste dal D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 - e partecipanti in genere all’attività dell’Ente, anche se non in rapporto di dipendenza, per danni involontariamente cagionati:
Danni da furto. Se non viene acquistata la Sezione Furto, la garanzia è estesa a:
Danni da furto. L’assicurazione vale per la responsabilità civile dell’Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l’azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall’Assicurato.
Danni da furto. I danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, sono indennizzabili a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
Danni da furto. La garanzia è prestata alla condizione che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili, per via ordinaria, senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature x xxxxxxxxx di sicurezza o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure sia protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq e con lato minore non superiore a 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli, ovvero di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a100 cmq. Se detti mezzi di chiusura non esistono o non corrispondono ai requisiti sopra indicati, o non siano messi in funzione, l’indennizzo avverrà previa detrazione, per singolo sinistro, di un ammontare pari al 25% dell’importo liquidabile con i minimi previsti dall’art. 36 – Franchigia,.
Danni da furto. (Art. 2.6 – punto 11) € 50.000,00 per anno/sinistro ------ 10% minimo € (franchigia prevista per qualsiasi danno; Art. 2.3 a) Xxxxx alle cose di terzi nell’ambito di esecuzione dei lavori (Art. 2.6 – punto 12) € 500.000,00 per anno/sinistro ------ 10% minimo € (franchigia prevista per qualsiasi danno; Art. 2.3 a) Cose in consegna e custodia (Art. 2.6 – punto 13) € 150.000,00 per anno/sinistro ------ 10% minimo € (franchigia prevista per qualsiasi danno; Art. 2.3 a) Danni a cose sollevate, caricate e scaricate (Art. 2.6 – punto 19) € 50.000,00 per anno/sinistro 10% minimo € (franchigia prevista per qualsiasi danno; Art. 2.3 a)
Danni da furto. I danni da furto sono indennizzabili unicamente a condizione che vengano perpetrati mediante rottura o scasso dei mezzi di chiusura dei locali che contengono le cose assicurate. I mezzi di chiusura devono essere costituiti da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro stratificato di sicurezza, metallo o lega metallica, inferriate fissate nei muri o nella struttura dei serramenti. Per ogni sinistro si applica lo scoperto del 10% con il minimo di € 450,00; si applica lo scoperto del 25% con il minimo di € 900,00 qualora i mezzi di chiusura violati non soddisfino i requisiti sopra indicati od il furto venga commesso: - con rimozione di inferriate, di serramenti o di serrature applicate agli stessi, senza rottura o forzatura delle relative strutture o sedi di installazione; - rimuovendo dalla propria sede, con o senza effrazione del telaio, lastre di cristallo o vetro stratificato.
Danni da furto. A parziale deroga dell’art. 7 lettera a) – “
Danni da furto. L’assicurazione è estesa alla responsabilità dell’Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse – per compiere l’azione delittuosa – di impalcature o ponteggi eretti per l’esecuzione di lavori, da parte dell’Assicurato o di terzi cui siano stati commissionati. Tale estensione è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4. La garanzia si intende estesa alla responsabilità civile del Contraente/Assicurato e alla responsabilità civile personale dei suoi dirigenti, dipendenti e preposti, per danni involontariamente cagionati a terzi (per morte e/o per lesioni) relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività di “datore di lavoro” e “Responsabile del servizio di protezione e sicurezza”, nonché nella loro qualità di “Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l’esecuzione dei lavori”, ai sensi del D.Lgs. n° 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni. Agli effetti dell’anzidetta estensione, e nei limiti dei massimali previsti per la garanzia RCO, sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro del Contraente/Assicurato.
Danni da furto. A parziale deroga del precedente art. 5) - II, lettera a) la garanzia vale per la responsabilità civile dell’Assicurato per danni da Xxxxx cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l’azione delittuosa - di: