Danni da furto. A parziale deroga di quanto previsto all’articolo Esclusioni, lettera d), la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'assicurato. Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella.
Danni da furto. I danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, sono indennizzabili a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
a) violandone le difese esterne mediante:
1) rottura, scasso, effrazione, sfondamento;
2) uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili;
3) uso di chiavi vere, qualora siano state in precedenza sottratte o smarrite. Tale garanzia è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia della sottrazione o dello smarrimento all’Autorità Giudiziaria o di Polizia alle ore 24 del settimo giorno successivo;
b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, e abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi. La garanzia è operante a condizione che:
1. i locali contenenti le cose assicurate siano posti in un “fabbricato” conforme a quanto previsto dalla relativa definizione, in caso contrario i danni da furto s’intendono esclusi;
2. ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria all’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetta da inferriate fissate nelle pareti. Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché di dimensioni non praticabili senza effrazione delle relative strutture. Qualora in caso di furto dovesse risultare che i mezzi di protezione e chiusura violati presentano caratteristiche inferiori a quelle sopraindicate al comma 2. o che quelle del “fabbricato” non siano conformi a quanto previsto dal punto d) della relativa definizione, la Società corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20%.
Danni da furto. Se non viene acquistata la Sezione Furto, la garanzia è estesa a:
a. furto di Fissi e infissi dell'Ufficio destinati alla chiusura dei vani di transito, illuminazione e areazione;
b. guasti cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina tentati o consumati. Limite per ciascuno dei punti a. e b. Indicato in polizza per anno assicurativo Franchigia indicata in polizza
Danni da furto. L’assicurazione vale per la responsabilità civile dell’Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l’azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall’Assicurato.
Danni da furto. (Art. 2.6 – punto 11) € 50.000,00 per anno/sinistro ------ 10% minimo € (franchigia prevista per qualsiasi danno; Art. 2.3 a) Xxxxx alle cose di terzi nell’ambito di esecuzione dei lavori (Art. 2.6 – punto 12) € 500.000,00 per anno/sinistro ------ 10% minimo € (franchigia prevista per qualsiasi danno; Art. 2.3 a) Cose in consegna e custodia (Art. 2.6 – punto 13) € 150.000,00 per anno/sinistro ------ 10% minimo € (franchigia prevista per qualsiasi danno; Art. 2.3 a) Danni a cose sollevate, caricate e scaricate (Art. 2.6 – punto 19) € 50.000,00 per anno/sinistro 10% minimo € (franchigia prevista per qualsiasi danno; Art. 2.3 a)
Danni da furto. La garanzia è prestata alla condizione che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili, per via ordinaria, senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature x xxxxxxxxx di sicurezza o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure sia protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq e con lato minore non superiore a 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli, ovvero di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a100 cmq. Se detti mezzi di chiusura non esistono o non corrispondono ai requisiti sopra indicati, o non siano messi in funzione, l’indennizzo avverrà previa detrazione, per singolo sinistro, di un ammontare pari al 25% dell’importo liquidabile con i minimi previsti dall’art. 36 – Franchigia,.
Danni da furto. A parziale deroga dell’art. 7 lettera a) – “
Danni da furto. L’assicurazione è estesa alla responsabilità dell’Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse – per compiere l’azione delittuosa – di impalcature o ponteggi eretti per l’esecuzione di lavori, da parte dell’Assicurato o di terzi cui siano stati commissionati. Tale estensione è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4.
Danni da furto. I danni da furto sono indennizzabili unicamente a condizione che vengano perpetrati mediante rottura o scasso dei mezzi di chiusura dei locali che contengono le cose assicurate. I mezzi di chiusura devono essere costituiti da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro stratificato di sicurezza, metallo o lega metallica, inferriate fissate nei muri o nella struttura dei serramenti. Per ogni sinistro si applica lo scoperto del 10% con il minimo di € 450,00; si applica lo scoperto del 25% con il minimo di € 900,00 qualora i mezzi di chiusura violati non soddisfino i requisiti sopra indicati od il furto venga commesso: - con rimozione di inferriate, di serramenti o di serrature applicate agli stessi, senza rottura o forzatura delle relative strutture o sedi di installazione; - rimuovendo dalla propria sede, con o senza effrazione del telaio, lastre di cristallo o vetro stratificato.
Danni da furto. L’assicurazione vale per la responsabilità civile dell’Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l’azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall’Assicurato. La garanzia è prestata con uno scoperto dei 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di Euro 150,00.= per ogni danneggiato, nel limite del massimale per danni alle cose e comunque con il massimo di Euro 50.000,00.= per ciascun periodo assicurativo annuo.