Sicurezza dell’aviazione. 1. Ciascuna Parte riafferma che i suoi obblighi nei confronti dell’altra Parte di pro- teggere la sicurezza dell’aviazione civile contro gli atti di intervento illeciti fanno parte integrante del presente Accordo. Ciascuna Parte agisce in particolare confor- memente alle disposizioni della «Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili», firmata a Tokyo il 14 settembre 19635, della «Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili», firmata all’Aia il 16 dicembre 19706, della «Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile», firmata a Montreal il 23 settembre 19717, del «Pro- tocollo aggiuntivo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adi- biti all’aviazione civile internazionale, a completamento della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, conchiusa a Montreal il 23 settembre 1971», firmato a Montreal il 24 febbraio 19888, e di ogni altra convenzione od ogni altro protocollo relativi alla sicurezza dell’aviazione civile ai quali le Parti aderiscono. 2. A ciascuna Parte viene accordata dall’altra Parte, su richiesta, tutta l’assistenza necessaria per prevenire gli atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti ille- citi diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti e delle attrezzature e servizi della navigazione aerea, nonché qualsia- si altra minaccia per la sicurezza dell’aviazione civile. 3. Nei loro rapporti reciproci, le Parti si conformano alle disposizioni relative alla sicurezza dell’aviazione stabilite dall’Organizzazione dell’aviazione civile interna- zionale e designate come Allegati alla Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma il 7 dicembre 19449 a Chicago. Ciascuna Parte esige che gli esercenti degli aeromobili immatricolati nei suoi propri registri o che hanno la sede principale delle loro attività o la loro residenza permanente sul suo territorio, nonché gli esercenti di aeroporti situati sul suo territorio, si conformino a dette di- sposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione. 4. Ciascuna Parte conviene che detti esercenti possono essere tenuti a osservare le leggi e i regolamenti relativi alla sicurezza dell’aviazione al momento dell’entrata, dell’uscita o durante il soggiorno sul territorio dell’altra Parte, di cui si tratta nel numero 3 del presente articolo. Ciascuna Parte vigila affinché vengano effettiva- mente applicati sul suo territorio provvedimenti per proteggere qualsiasi aeromobile e per garantire l’ispezione dei passeggeri, dell’equipaggio, dei bagagli a mano, dei bagagli, delle merci e delle provviste di bordo prima e durante l’imbarco e il carico. Ciascuna Parte esamina anche con spirito favorevole qualsiasi richiesta dell’altra di prendere ragionevoli provvedimenti di sicurezza speciali per fronteggiare una parti- colare minaccia.
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Samples: Air Services Agreement
Sicurezza dell’aviazione. 1. Ciascuna Parte riafferma Conformemente ai diritti e agli obblighi loro derivanti in virtù del diritto interna- zionale, le Parti riaffermano che i suoi obblighi nei confronti dell’altra Parte l’obbligo reciproco di pro- teggere proteggere l’aviazione civile dagli atti d’intervento illeciti, per assicurare la sicurezza dell’aviazione civile contro gli atti di intervento illeciti fanno sicurezza, è parte integrante del presente Accordo. Ciascuna Parte agisce Senza limitare il complesso dei loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti agiscono in particolare confor- memente conformemente alle disposizioni disposi- zioni della «Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili», firmata conchiusa a Tokyo il 14 settembre 1963519634, della «Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili», firmata conchiusa all’Aia il 16 dicembre 19706dicem- bre 19705, della «Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile», firmata a Montreal il 23 settembre 19717, del «Pro- tocollo aggiuntivo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adi- biti all’aviazione civile internazionale, a completamento della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, conchiusa a Montreal il 23 settembre 1971»19716, del Protocollo aggiuntivo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all’aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 24 febbraio 19888, 19887 e di ogni altra convenzione od e di ogni altro protocollo relativi relativo alla sicurezza dell’aviazione civile ai quali al quale le Parti aderiscono.
2. A ciascuna Parte viene accordata dall’altra ParteLe Parti si accordano reciprocamente, su richiesta, tutta l’assistenza necessaria per prevenire gli atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti ille- citi illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti aero- porti e delle attrezzature e servizi della installazioni di navigazione aerea, nonché qualsia- si qualsiasi altra minaccia per la sicurezza dell’aviazione civile.
3. Nei loro rapporti reciproci, le Parti si conformano alle disposizioni relative alla sicurezza dell’aviazione stabilite dall’Organizzazione dell’aviazione civile interna- zionale inter- nazionale e designate come Allegati alla Convenzione relativa all’aviazione civile internazionaleConvenzione, aperta alla firma il 7 dicembre 19449 a Chicago. Ciascuna Parte esige nonché alle relative procedu- re raccomandate, per quanto queste disposizioni si applichino alle Parti medesime; esse esigono che gli esercenti degli aeromobili immatricolati nei suoi propri registri loro registri, o che hanno la sede principale delle loro proprie attività o la loro propria residenza permanente sul suo loro territorio, nonché gli esercenti di aeroporti situati sul suo territorio, loro territorio si conformino conformi- no a dette di- sposizioni disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione.
4. Ciascuna Parte conviene che detti tali esercenti possono essere tenuti di aeromobili siano invitati a osservare le leggi disposizioni, contenute nel paragrafo 3 del presente articolo e i regolamenti relativi alla concernenti la sicurezza dell’aviazione al momento dell’entratache l’altra Parte esige per l’entrata, dell’uscita l’uscita o durante il soggiorno sul territorio dell’altra di quest’altra Parte, di cui si tratta nel numero 3 del presente articolo. Ciascuna Parte vigila provvede affinché vengano effettiva- mente applicati applica- ti in modo efficace sul suo territorio provvedimenti appropriati per proteggere qualsiasi aeromobile gli aeromobili e per garantire l’ispezione dei passeggeri, dell’equipaggiodegli equipaggi, dei bagagli a mano, dei bagagli, delle merci e delle provviste di bordo bordo, prima e durante dopo l’imbarco e o il carico. Ciascuna Parte esamina anche inoltre con spirito favorevole qualsiasi richiesta 4 RS 0.748.710.1 5 RS 0.748.710.2 6 RS 0.748.710.3 7 RS 0.748.710.31 dell’altra Parte di prendere ragionevoli provvedimenti misure di sicurezza speciali per fronteggiare una parti- colare particolare minaccia.
5. In caso di incidente o di minaccia di incidente, di cattura illecita di aeromobili civili oppure di altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti o delle attrezzature e dei servizi di naviga- zione aerea, le Parti si aiutano reciprocamente facilitando le comunicazioni e altre misure appropriate per porre fine con rapidità e sicurezza a un simile incidente o a una simile minaccia di incidente.
6. Se una Parte ha ragionevoli motivi di credere che l’altra Parte deroghi alle dispo- sizioni di sicurezza del presente articolo, le autorità aeronautiche di questa Parte possono domandare consultazioni immediate con le autorità aeronautiche di quest’altra Parte. Se non pervengono a un’intesa soddisfacente entro quindici (15) giorni dalla data di una tale domanda, vi è un motivo sufficiente di differire, revoca- re o limitare l’autorizzazione d’esercizio e l’omologazione tecnica delle imprese di quest’altra Parte o di imporre condizioni. Se una situazione d’emergenza lo esige, una Parte può prendere provvedimenti unilaterali prima che siano trascorsi quindici
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Samples: Air Transport Agreement
Sicurezza dell’aviazione. 1. Ciascuna Parte riafferma Conformemente ai loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti riaffermano che i suoi obblighi nei confronti dell’altra Parte il loro impegno reciproco di pro- teggere proteggere la sicurezza dell’aviazione civile contro gli atti di intervento dagli interventi illeciti fanno è parte integrante del presente Accordo. Ciascuna Parte agisce Senza limitare il carattere generale dei loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti agiscono in particolare confor- memente conformemente alle disposizioni della «Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili», firmata a Tokyo il 14 settembre 1963519632, della «Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili», firmata all’Aia il 16 dicembre 1970619703, della «Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile», firmata a Montreal il 23 settembre 19717, del «Pro- tocollo aggiuntivo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adi- biti all’aviazione civile internazionale, a completamento della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, conchiusa firmata a Montreal Mon- treal il 23 settembre 1971»19714, del relativo Protocollo aggiuntivo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all’aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 24 febbraio 1988819885, della Convenzione sul contrassegno di esplosivi plastici ed in foglie ai fini del rilevamento, conclusa a Montreal il 1° marzo 19916, e di ogni altra convenzione od ogni altro o protocollo relativi alla sicurezza dell’aviazione civile ai quali le Parti aderiscono.
2. A ciascuna Parte viene accordata dall’altra ParteLe Parti si accordano reciprocamente, su richiesta, tutta l’assistenza necessaria per prevenire gli atti di la cattura illecita di aeromobili civili e altri atti ille- citi illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti e delle attrezzature e servizi della installazioni per la navigazione aerea, nonché qualsia- si qualsiasi altra minaccia per la sicurezza dell’aviazione civile.
3. Nei loro rapporti reciproci, le Parti si conformano alle disposizioni relative alla sicurezza dell’aviazione stabilite dall’Organizzazione dell’aviazione per l’aviazione civile interna- zionale e designate come Allegati alla Convenzione relativa all’aviazione civile internazionaleConvenzione, aperta alla firma il 7 dicembre 19449 a Chicago. Ciascuna Parte esige per quanto tali disposizioni si applichino alle Parti medesime; esse esigono che gli esercenti degli aeromobili immatricolati nei suoi propri registri loro registri, o che hanno la propria sede di attività principale delle loro attività o la loro propria residenza permanente sul suo loro territorio, nonché gli esercenti di aeroporti situati sul suo loro territorio, si conformino a dette di- sposizioni disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione.
4. Ciascuna Parte conviene che detti tali esercenti possono essere tenuti di aeromobili siano invitati a osservare le leggi e i regolamenti relativi alla disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione al momento dell’entrata, dell’uscita o durante il soggiorno sul territorio dell’altra Parte, di cui si tratta nel numero al paragrafo 3 del presente articolo, che l’altra Parte esige per l’entrata, l’uscita o la permanenza sul proprio territorio. Ciascuna Parte vigila provvede affinché vengano effettiva- mente siano applicati sul suo proprio territorio provvedimenti appropriati per proteggere qualsiasi aeromobile gli aeromobili e per garantire l’ispezione dei passeggeri, dell’equipaggiodegli equipaggi, dei bagagli a mano, dei bagagli, delle merci e delle provviste di bordo bordo, prima e durante l’imbarco e il carico. Ciascuna Parte esamina anche con spirito favorevole di buon grado qualsiasi richiesta dell’altra proveniente dall’altra Parte di prendere ragionevoli provvedimenti adottare misure speciali di sicurezza speciali per fronteggiare far fronte a una parti- colare minaccia specifica.
5. In caso di un’effettiva cattura illecita o di una minaccia di cattura illecita di un aeromobile civile o di altri atti illeciti nei confronti della sicurezza dei passeggeri, dell’equipaggio, dell’aeromobile, degli aeroporti o delle installazioni per la naviga- zione aerea, le Parti si assistono reciprocamente facilitando le comunicazioni e mediante altre misure appropriate per porre fine in modo rapido e sicuro a tale incidente o minaccia. 2 RS 0.748.710.1 3 RS 0.748.710.2 4 RS 0.748.710.3 5 RS 0.748.710.31 6 RS 0.748.710.4
6. Se una Parte ha motivi fondati di credere che l’altra Parte non rispetti le disposi- zioni relative alla sicurezza dell’aviazione di cui al presente articolo, le autorità aeronautiche di questa Parte possono chiedere consultazioni immediate con le auto- xxxx aeronautiche dell’altra Parte. Se non pervengono a un’intesa soddisfacente entro quindici (15) giorni dal ricevimento di tale domanda, è dato motivo per rifiutare, revocare o limitare l’autorizzazione d’esercizio e l’omologazione tecnica delle imprese di quest’altra Parte o di vincolarle a oneri. Se una situazione d’emergenza lo esige, una Parte può prendere provvedimenti provvisori prima che siano trascorsi quindici (15) giorni.
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Samples: Air Transport Agreement
Sicurezza dell’aviazione. 1. Ciascuna Parte riafferma In conformità ai diritti e agli obblighi ad esse conferiti dal diritto internazionale, le Parti riaffermano che i suoi obblighi nei confronti dell’altra Parte il loro reciproco obbligo di pro- teggere proteggere la sicurezza dell’aviazione civile contro gli nei confronti di atti di intervento illeciti fanno interferenza illecita forma parte integrante integran- te del presente Accordo. Ciascuna Parte agisce Senza limitare il carattere generale dei diritti e obblighi ad esse conferiti dal diritto internazionale, le Parti agiscono in particolare confor- memente conforme- mente alle disposizioni della «Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili», firmata a Tokyo il 14 settembre 1963519632, della «Convenzione Con- venzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili», firmata all’Aia il 16 dicembre 1970619703, della «Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile», firmata a Montreal il 23 settembre 19717, del «Pro- tocollo aggiuntivo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adi- biti all’aviazione civile internazionale, a completamento della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, conchiusa firmata a Montreal il 23 settembre 1971»19714, del relativo Protocollo aggiuntivo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti 2 RS 0.748.710.1 3 RS 0.748.710.2 4 RS 0.748.710.3 adibiti all’aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 24 febbraio 1988819885, e della Convenzione sul contrassegno di esplosivi plastici ed in foglie ai fini del rile- vamento, firmata a Montreal il 1° marzo 19916, e di ogni altra convenzione od ogni altro protocollo o proto- collo relativi alla sicurezza dell’aviazione civile ai quali le Parti aderiscono.
2. A ciascuna Parte viene accordata dall’altra ParteLe Parti si accordano reciprocamente, su richiesta, tutta l’assistenza necessaria per prevenire gli atti di la cattura illecita di aeromobili civili e altri atti ille- citi illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti e delle attrezzature e servizi della installazioni per la navigazione aerea, nonché qualsia- si qualsiasi altra minaccia per la sicurezza dell’aviazione civile.
3. Nei loro rapporti reciproci, le Parti si conformano alle disposizioni relative alla sicurezza dell’aviazione stabilite dall’Organizzazione dell’aviazione civile interna- zionale e designate come Allegati alla Convenzione relativa all’aviazione civile internazionaleConvenzione, aperta alla firma il 7 dicembre 19449 a Chicago. Ciascuna Parte esige per quanto tali disposizioni si applichino alle Parti medesime; esse esigono che gli esercenti degli aeromobili immatricolati nei suoi propri registri loro registri, o che hanno la sede principale delle loro attività o la loro propria residenza permanente sul suo loro territorio, nonché gli esercenti di aeroporti situati sul suo territorioloro terri- torio, si conformino a dette di- sposizioni disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione.
4. Ciascuna Parte conviene che detti tali esercenti possono essere tenuti di aeromobili siano invitati a osservare le leggi e i regolamenti relativi alla sicurezza dell’aviazione al momento dell’entrata, dell’uscita o durante il soggiorno sul territorio dell’altra Parte, di cui si tratta disposizioni contenute nel numero paragrafo 3 del presente articoloarticolo e concernenti la sicu- rezza dell’aviazione, che l’altra Parte esige per l’entrata, l’uscita o la permanenza sul territorio di quest’altra Parte. Ciascuna Parte vigila provvede affinché vengano effettiva- mente siano effettivamente applicati sul suo proprio territorio provvedimenti appropriati per proteggere qualsiasi aeromobile gli aeromo- bili e per garantire l’ispezione dei passeggeri, dell’equipaggiodegli equipaggi, dei bagagli a mano, dei bagagli, delle merci e delle provviste di bordo bordo, prima e durante dopo l’imbarco e il carico. Ciascuna Parte esamina anche con spirito favorevole prende favorevolmente in considerazione qualsiasi richiesta dell’altra prove- niente dall’altra Parte di prendere ragionevoli provvedimenti adottare misure di sicurezza speciali per fronteggiare far fronte ad una parti- colare minacciaminaccia specifica.
5. In caso di un’effettiva cattura illecita o di una minaccia di cattura illecita di un aeromobile civile o di altri atti illeciti nei confronti della sicurezza di aeromobili, dei loro passeggeri o equipaggi, degli aeroporti o delle installazioni per la navigazione aerea, le Parti si assistono reciprocamente, facilitando le comunicazioni e altre misure appropriate per porre fine con rapidità e certezza all’incidente o alla minac- cia.
6. Se una Parte ha motivi fondati di credere che l’altra Parte non rispetti le disposi- zioni di sicurezza nell’aviazione di cui al presente articolo, le autorità aeronautiche di questa Parte possono richiedere consultazioni immediate con le autorità aeronau- tiche dell’altra Parte. Se non pervengono a un’intesa soddisfacente entro quindici
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Samples: Accordo Sul Traffico Aereo Di Linea
Sicurezza dell’aviazione. 1. Ciascuna Parte riafferma Conformemente ai loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti riaffermano che i suoi obblighi nei confronti dell’altra Parte il loro impegno reciproco di pro- teggere proteggere la sicurezza dell’aviazione civile contro gli atti di intervento dagli interventi illeciti fanno è parte integrante del presente Accordo. Ciascuna Parte agisce Senza limitare il carattere generale dei loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti agiscono in particolare confor- memente conformemente alle disposizioni della «Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili», firmata a Tokyo il 14 settembre 1963519632, della «Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili», firmata all’Aia il 16 dicembre 1970619703, della «Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile», firmata a Montreal il 23 settembre 19717, del «Pro- tocollo aggiuntivo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adi- biti all’aviazione civile internazionale, a completamento della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, conchiusa firmata a Montreal Mon- treal il 23 settembre 1971»19714, del relativo Protocollo aggiuntivo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all’aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 24 febbraio 1988819885, della Convenzione sul contrassegno di esplosivi plastici ed in foglie ai fini del rilevamento, firmata a Montreal il 1° marzo 19916, e di ogni altra convenzione od ogni altro o protocollo relativi alla sicurezza dell’aviazione civile ai quali le Parti aderiscono.
2. A ciascuna Parte viene accordata dall’altra ParteLe Parti si accordano reciprocamente, su richiesta, tutta l’assistenza necessaria per prevenire gli atti di la cattura illecita di aeromobili civili e altri atti ille- citi illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti e delle attrezzature e servizi della installazioni per la navigazione aerea, nonché qualsia- si qualsiasi altra minaccia per la sicurezza dell’aviazione civile. Fatte salve le leggi e i regolamenti di ciascuna Parte, questa assistenza include il riconoscimento reciproco dell’impiego di guardie di sicurezza a bordo dei voli delle loro imprese designate.
3. Nei loro rapporti reciproci, le Parti si conformano alle disposizioni relative alla sicurezza dell’aviazione stabilite dall’Organizzazione dell’aviazione civile interna- zionale (OACI) e designate come Allegati alla Convenzione relativa all’aviazione civile internazionaleConvenzione, aperta alla firma il 7 dicembre 19449 a Chicago. Ciascuna Parte esige per quanto tali disposi- zioni si applichino alle Parti medesime; esse esigono che gli esercenti degli aeromobili aeromo- bili immatricolati nei suoi propri loro registri o che hanno la propria sede di attività principale delle loro attività o la loro propria residenza permanente sul suo loro territorio, nonché gli esercenti di aeroporti situati sul suo loro territorio, si conformino a dette di- sposizioni disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione.. 2 RS 0.748.710.1 3 RS 0.748.710.2 4 RS 0.748.710.3 5 RS 0.748.710.31 6 RS 0.748.710.4
4. Ciascuna Parte conviene che detti tali esercenti possono essere tenuti di aeromobili siano invitati a osservare le leggi e i regolamenti relativi alla disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione al momento dell’entrata, dell’uscita o durante il soggiorno sul territorio dell’altra Parte, di cui si tratta nel numero al paragrafo 3 del presente articolo, che l’altra Parte esige per l’entrata, l’uscita o la permanenza sul proprio territorio. Ciascuna Parte vigila provvede affinché vengano effettiva- mente siano applicati sul suo proprio territorio provvedimenti appropriati per proteggere qualsiasi aeromobile gli aeromobili e per garantire l’ispezione dei passeggeri, dell’equipaggiodegli equipaggi, dei bagagli a mano, dei bagagli, delle merci e delle provviste di bordo bordo, prima e durante l’imbarco e il carico. Ciascuna Parte esamina anche con spirito favorevole di buon grado qualsiasi richiesta dell’altra proveniente dall’altra Parte di prendere ragionevoli provvedimenti adottare misure speciali di sicurezza speciali per fronteggiare far fronte a una parti- colare minaccia specifica.
5. In caso di un’effettiva cattura illecita o di una minaccia di cattura illecita di un aeromobile civile o di altri atti illeciti nei confronti della sicurezza dei passeggeri, dell’equipaggio, dell’aeromobile, degli aeroporti o delle installazioni per la naviga- zione aerea, le Parti si assistono reciprocamente facilitando le comunicazioni e mediante altre misure appropriate per porre fine in modo rapido e sicuro a tale incidente o minaccia.
6. Se una Parte ha motivi fondati di credere che l’altra Parte non rispetti le disposi- zioni relative alla sicurezza dell’aviazione di cui al presente articolo, le autorità aeronautiche di questa Parte possono chiedere consultazioni immediate con le auto- xxxx aeronautiche dell’altra Parte. Se non pervengono a un’intesa soddisfacente entro quindici (15) giorni dal ricevimento di tale domanda, è dato motivo per rifiutare, revocare o limitare l’autorizzazione d’esercizio e l’omologazione tecnica delle imprese di quest’altra Parte o di vincolarle a oneri. Se una situazione d’emergenza lo esige, una Parte può prendere provvedimenti provvisori prima che siano trascorsi quindici (15) giorni.
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Samples: Accordo Sul Traffico Aereo Di Linea
Sicurezza dell’aviazione. 1. Ciascuna Parte riafferma Conformemente ai loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti riaffermano che i suoi obblighi nei confronti dell’altra Parte il loro impegno reciproco di pro- teggere proteggere la sicurezza dell’aviazione civile contro gli atti di intervento dagli interventi illeciti fanno è parte integrante del presente Accordo. Ciascuna Parte agisce Senza limitare il carattere generale dei loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti agiscono in particolare confor- memente conformemente alle disposizioni della «Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili», firmata a Tokyo il 14 settembre 1963519632, della «Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili», firmata all’Aia il 16 dicembre 1970619703, della «Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile», firmata a Montreal il 23 settembre 19717, del «Pro- tocollo aggiuntivo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adi- biti all’aviazione civile internazionale, a completamento della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, conchiusa firmata a Montreal il 23 settembre 1971»19714, del relativo Protocollo aggiuntivo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all’aviazione civile internazionale, firmato a Montreal Mon- treal il 24 febbraio 1988819885, della Convenzione sul contrassegno di esplosivi plastici ed in foglie ai fini del rilevamento, firmata a Montreal il 1° marzo 19916, e di ogni altra convenzione od ogni altro o protocollo relativi alla sicurezza dell’aviazione civile ai quali le Parti aderiscono.
2. A ciascuna Parte viene accordata dall’altra ParteLe Parti si accordano reciprocamente, su richiesta, tutta l’assistenza necessaria per prevenire gli atti di la cattura illecita di aeromobili civili e altri atti ille- citi illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti e delle attrezzature e servizi della installazioni per la navigazione aerea, nonché qualsia- si qualsiasi altra minaccia per la sicurezza dell’aviazione civile. Fatte salve le leggi e i regolamenti di ciascuna Parte, questa assistenza include il riconoscimento reciproco dell’impiego di guardie di sicurezza a bordo dei voli delle loro imprese designate.
3. Nei loro rapporti reciproci, le Parti si conformano alle disposizioni relative alla sicurezza dell’aviazione stabilite dall’Organizzazione dell’aviazione per l’aviazione civile interna- zionale internazionale e designate come Allegati alla Convenzione relativa all’aviazione civile internazionaleConvenzione, aperta alla firma il 7 dicembre 19449 a Chicago. Ciascuna Parte esige per quanto tali disposizioni si applichino alle Parti medesime; esse esigono che gli esercenti degli aeromobili immatricolati nei suoi propri loro registri o che hanno la propria sede di attività principale delle loro attività o la loro propria residenza permanente sul suo loro territorio, nonché gli esercenti di aeroporti situati sul suo territorioloro territo- rio, si conformino a dette di- sposizioni disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione.
4. Ciascuna Parte conviene che detti tali esercenti possono essere tenuti di aeromobili siano invitati a osservare le leggi e i regolamenti relativi alla disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione al momento dell’entrata, dell’uscita o durante il soggiorno sul territorio dell’altra Parte, di cui si tratta nel numero al paragrafo 3 del presente articolo, che l’altra Parte esige per l’entrata, l’uscita o la permanenza sul proprio territorio. Ciascuna Parte vigila provvede affinché vengano effettiva- mente siano applicati sul suo proprio territorio provvedimenti appropriati per proteggere qualsiasi aeromobile gli aero- mobili e per garantire l’ispezione dei passeggeri, dell’equipaggiodegli equipaggi, dei bagagli a mano, dei bagagli, delle merci e delle provviste di bordo bordo, prima e durante l’imbarco e il carico. Ciascuna Parte esamina anche con spirito favorevole di buon grado qualsiasi richiesta dell’altra proveniente dall’altra Parte di prendere ragionevoli provvedimenti adottare misure speciali di sicurezza speciali per fronteggiare far fronte a una parti- colare minaccia specifica.
5. In caso di un’effettiva cattura illecita o di una minaccia di cattura illecita di un aeromobile civile o di altri atti illeciti nei confronti della sicurezza dei passeggeri, dell’equipaggio, dell’aeromobile, degli aeroporti o delle installazioni per la navigazione aerea, le Parti si assistono reciprocamente facilitando le comunicazioni e mediante altre misure appropriate per porre fine in modo rapido e sicuro a tale incidente o minaccia.
6. Se una Parte ha motivi fondati di credere che l’altra Parte non rispetti le disposizioni relative alla sicurezza dell’aviazione di cui al presente articolo, le autorità aeronautiche di questa Parte possono chiedere consultazioni immediate con le autorità aeronautiche dell’altra Parte. Se non pervengono a un’intesa soddisfacente entro quindici (15) giorni dal ricevimento di tale domanda, è dato motivo per rifiutare, revocare o limitare l’autorizzazione d’esercizio e l’omologazione tecnica delle imprese di quest’altra Parte o di vincolarle a oneri. Se una situazione d’emergenza lo esige, una Parte può prendere provvedimenti provvisori prima che siano trascor- si quindici (15) giorni.
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Samples: Air Transport Agreement
Sicurezza dell’aviazione. 1. Ciascuna Parte riafferma Conformemente ai loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti riaffermano che i suoi obblighi nei confronti dell’altra Parte il loro impegno reciproco di pro- teggere proteggere la sicurezza dell’aviazione civile contro gli atti di intervento da interventi illeciti fanno è parte integrante del presente Accordo. Ciascuna Parte agisce Senza limitare il carattere generale dei loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti agiscono in particolare confor- memente conformemente alle disposizioni della «Convenzione concernente concer- nente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili», aeromobili firmata a Tokyo il 14 settembre 1963519632,, della «Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili», firmata all’Aia il 16 dicembre 1970619703, della «Convenzione per la repressione repres- sione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile», firmata a Montreal il 23 settembre 1971719714, del «Pro- tocollo relativo Protocollo aggiuntivo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adi- biti adibiti all’aviazione civile internazionale, a completamento della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, conchiusa a Montreal il 23 settembre 1971», firmato a Montreal il 24 febbraio 1988819885, e di ogni altra convenzione od ogni altro o protocollo relativi alla sicurezza dell’aviazione civile ai quali le Parti aderiscono.
2. A ciascuna Parte viene accordata dall’altra ParteLe Parti si accordano reciprocamente, su richiesta, tutta l’assistenza necessaria per prevenire gli atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti ille- citi illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti aero- porti e delle attrezzature e servizi della installazioni per la navigazione aerea, nonché qualsia- si qualsiasi altra minaccia per la sicurezza dell’aviazione civile.
3. Nei loro rapporti reciproci, le Parti si conformano alle disposizioni relative alla sicurezza dell’aviazione stabilite dall’Organizzazione dell’aviazione civile interna- zionale (OACI) e designate come Allegati alla Convenzione relativa all’aviazione civile internazionaleConvenzione, aperta alla firma il 7 dicembre 19449 a Chicago. Ciascuna Parte esige per quanto tali disposi- zioni si applichino alle Parti medesime; esse esigono che gli esercenti degli aeromobili aeromo- bili immatricolati nei suoi propri loro registri o che hanno la propria sede di attività principale delle loro attività o la loro propria residenza permanente sul suo loro territorio, nonché gli esercenti di aeroporti situati sul suo territorio, loro territorio si conformino a dette di- sposizioni disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione.
4. Ciascuna Parte conviene che detti tali esercenti possono di aeromobili possano essere tenuti a osservare le leggi e i regolamenti relativi alla disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione al momento dell’entrata, dell’uscita o durante il soggiorno sul territorio dell’altra Parte, di cui si tratta nel numero al paragrafo 3 del presente articoloarticolo che l’altra Parte esige per l’entrata, l’uscita o la permanenza sul proprio territorio. Ciascuna Parte vigila provvede affinché vengano effettiva- mente siano effettivamente applicati sul suo proprio territorio provvedimenti appropriati per proteggere qualsiasi aeromobile gli aeromobili e per garantire l’ispezione dei passeggeri, dell’equipaggiodegli equipaggi, dei bagagli a mano, dei bagaglibaga- gli, delle merci e delle provviste di bordo bordo, prima e durante l’imbarco e o il carico. Ciascuna Parte esamina anche con spirito favorevole di buon grado qualsiasi richiesta dell’altra proveniente dall’altra Parte di prendere ragionevoli provvedimenti adottare misure speciali di sicurezza speciali per fronteggiare far fronte a una parti- colare minacciaminaccia 2 RS 0.748.710.1 3 RS 0.748.710.2 4 RS 0.748.710.3 5 RS 0.748.710.31 e a tale scopo le autorità aeronautiche delle Parti hanno il diritto di concludere accordi in merito all’attuazione di misure di sicurezza.
5. In caso di cattura illecita o di minaccia di cattura illecita di un aeromobile civile o di altri atti illeciti nei confronti della sicurezza dei passeggeri, dell’equipaggio, dell’aeromobile, degli aeroporti o delle installazioni per la navigazione aerea, le Parti si assistono reciprocamente facilitando le comunicazioni e mediante altre misure appropriate per porre fine in modo rapido e sicuro a tale incidente o minac- cia.
6. Se una Parte ha motivi fondati di credere che l’altra Parte non rispetti le disposi- zioni relative alla sicurezza dell’aviazione di cui al presente articolo, le autorità aeronautiche di questa Parte possono chiedere consultazioni immediate con le auto- xxxx aeronautiche dell’altra Parte. Se non pervengono a un’intesa soddisfacente entro quindici (15) giorni dal ricevimento di tale domanda, è dato motivo per rifiutare, revocare o limitare le autorizzazioni d’esercizio e i permessi tecnici delle imprese di quest’altra Parte o di vincolarli a oneri. Se una situazione d’emergenza lo esige, una Parte può prendere provvedimenti provvisori prima che siano trascorsi quindici (15) giorni.
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Samples: Accordo Di Traffico Aereo Di Linea
Sicurezza dell’aviazione. 1. Ciascuna Parte riafferma Conformemente ai diritti e agli obblighi loro derivanti in virtù del diritto internazionale, le Parti riaffermano che i suoi obblighi nei confronti dell’altra Parte l’obbligo reciproco di pro- teggere proteggere l’aviazione civile dagli atti d’intervento illeciti, per garantire la sicurezza dell’aviazione civile contro gli atti di intervento illeciti fanno sicurezza, è parte integrante del presente Accordo. Ciascuna Parte agisce Senza limitare il complesso dei loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti agiscono in particolare confor- memente conformemente alle disposizioni della «Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili», firmata conchiusa a Tokyo il 14 settembre 1963519633, della «Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili», firmata conchiusa all’Aia il 16 dicembre 1970619704, della «Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile», firmata a Montreal il 23 settembre 19717, del «Pro- tocollo aggiuntivo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adi- biti all’aviazione civile internazionale, a completamento della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, conchiusa a Montreal il 23 settembre 1971»19715, del Protocollo aggiuntivo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all’aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 24 febbraio 19888, 19886 e di ogni altra convenzione od e di ogni altro protocollo relativi relativo alla sicurezza dell’aviazione civile ai quali al quale le Parti aderiscono.
2. A ciascuna Parte viene accordata dall’altra ParteLe Parti si accordano reciprocamente, su richiesta, tutta l’assistenza necessaria per prevenire gli atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti ille- citi illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti e delle attrezzature e servizi della installazioni di navigazione aerea, nonché qualsia- si qualsiasi altra minaccia per la sicurezza dell’aviazione civile.
3. Nei loro rapporti reciproci, le Parti si conformano alle disposizioni relative alla concernenti la sicurezza dell’aviazione stabilite dall’Organizzazione dell’aviazione civile interna- zionale internazionale e designate come Allegati alla Convenzione relativa all’aviazione civile internazionaleConvenzione, aperta alla firma il 7 dicembre 19449 a Chicagoper quanto queste disposizioni si applichino alle Parti medesime. Ciascuna Parte esige Esse esigono inoltre che gli esercenti degli aeromobili immatricolati nei suoi propri loro registri o che hanno la sede principale delle loro proprie attività o la loro propria residenza permanente sul suo loro territorio, nonché gli esercenti di aeroporti situati sul suo loro territorio, si conformino a dette di- sposizioni disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione.
4. Ciascuna Parte conviene che detti tali esercenti possono essere tenuti di aeromobili siano invitati a osservare le leggi disposizioni, contenute nel paragrafo 3 del presente articolo e i regolamenti relativi alla concernenti la sicurezza dell’aviazione al momento dell’entratadell’aviazione, dell’uscita che l’altra Parte esige per l’entrata, l’uscita o durante il soggiorno sul territorio dell’altra di quest’altra Parte, di cui si tratta nel numero 3 del presente articolo. Ciascuna Parte vigila provvede affinché vengano effettiva- mente applicati in modo efficace sul suo territorio provvedimenti appropriati per proteggere qualsiasi aeromobile gli aeromobili e per garantire l’ispezione dei passeggeri, dell’equipaggiodei membri d’equipaggio, dei bagagli a mano, dei bagagli, delle merci merci, degli invii postali e delle provviste di bordo bordo, prima dell’imbarco e durante l’imbarco e esso o il carico. Ciascuna Parte esamina anche inoltre con spirito favorevole qualsiasi richiesta dell’altra Parte di prendere ragionevoli provvedimenti misure di sicurezza speciali per fronteggiare un particolare pericolo.
5. In caso di incidente o di minaccia di incidente, di cattura illecita di aeromobili civili, oppure di altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti o delle attrezzature e dei servizi di navigazione aerea, le Parti si aiutano reciprocamente facilitando le comunicazioni e altre misure aventi lo scopo di porre fine con il minimo rischio per la vita a un simile incidente o a una parti- colare minacciasimile minaccia di incidente.
6. Se una Parte ha ragionevoli motivi di credere che l’altra Parte deroghi alle disposizioni di sicurezza del presente articolo, le autorità aeronautiche di questa Parte possono domandare consultazioni immediate con le autorità aeronautiche di quest’altra Parte. Se entro quindici (15) giorni dalla data di una tale domanda non pervengono a un’intesa soddisfacente, vi è un motivo sufficiente di differire, revocare o limitare l’autorizzazione d’esercizio e l’omologazione tecnica delle imprese di quest’altra Parte o di imporre condizioni. Se una situazione d’emergenza lo esige, una Parte può prendere provvedimenti unilaterali prima che siano trascorsi quindici (15) giorni. Ogni misura adottata da una Parte in conformità con i summenzionati paragrafi è abolita non appena l’altra parte soddisfa le disposizioni di sicurezza del presente articolo.
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Samples: Accordo Di Traffico Aereo