Common use of Sicurezza dell’aviazione Clause in Contracts

Sicurezza dell’aviazione. 1. Ciascuna Parte riafferma che i suoi obblighi nei confronti dell’altra Parte di pro- teggere la sicurezza dell’aviazione civile contro gli atti di intervento illeciti fanno parte integrante del presente Accordo. Ciascuna Parte agisce in particolare confor- memente alle disposizioni della «Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili», firmata a Tokyo il 14 settembre 19635, della «Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili», firmata all’Aia il 16 dicembre 19706, della «Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile», firmata a Montreal il 23 settembre 19717, del «Pro- tocollo aggiuntivo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adi- biti all’aviazione civile internazionale, a completamento della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, conchiusa a Montreal il 23 settembre 1971», firmato a Montreal il 24 febbraio 19888, e di ogni altra convenzione od ogni altro protocollo relativi alla sicurezza dell’aviazione civile ai quali le Parti aderiscono.

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Sicurezza dell’aviazione. 1. Ciascuna Parte riafferma Conformemente ai diritti e agli obblighi loro derivanti in virtù del diritto internazionale, le Parti riaffermano che i suoi obblighi nei confronti dell’altra Parte l’obbligo reciproco di pro- teggere proteggere l’aviazione civile dagli atti d’intervento illeciti, per garantire la sicurezza dell’aviazione civile contro gli atti di intervento illeciti fanno sicurezza, è parte integrante del presente Accordo. Ciascuna Parte agisce Senza limitare il complesso dei loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti agiscono in particolare confor- memente conformemente alle disposizioni della «Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili», firmata conchiusa a Tokyo il 14 settembre 1963519633, della «Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili», firmata conchiusa all’Aia il 16 dicembre 1970619704, della «Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile», firmata a Montreal il 23 settembre 19717, del «Pro- tocollo aggiuntivo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adi- biti all’aviazione civile internazionale, a completamento della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, conchiusa a Montreal il 23 settembre 1971»19715, del Protocollo aggiuntivo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all’aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 24 febbraio 19888, 19886 e di ogni altra convenzione od e di ogni altro protocollo relativi relativo alla sicurezza dell’aviazione civile ai quali al quale le Parti aderiscono.

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Sicurezza dell’aviazione. 1. Ciascuna Parte riafferma Conformemente ai loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti riaffermano che i suoi obblighi nei confronti dell’altra Parte il loro impegno reciproco di pro- teggere proteggere la sicurezza dell’aviazione civile contro gli atti di intervento dagli interventi illeciti fanno è parte integrante del presente Accordo. Ciascuna Parte agisce Senza limitare il carattere generale dei loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti agiscono in particolare confor- memente conformemente alle disposizioni della «Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili», firmata a Tokyo il 14 settembre 1963519632, della «Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili», firmata all’Aia il 16 dicembre 1970619703, della «Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile», firmata a Montreal il 23 settembre 19717, del «Pro- tocollo aggiuntivo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adi- biti all’aviazione civile internazionale, a completamento della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, conchiusa firmata a Montreal Mon- treal il 23 settembre 1971»19714, del relativo Protocollo aggiuntivo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all’aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 24 febbraio 1988819885, della Convenzione sul contrassegno di esplosivi plastici ed in foglie ai fini del rilevamento, conclusa a Montreal il 1° marzo 19916, e di ogni altra convenzione od ogni altro o protocollo relativi alla sicurezza dell’aviazione civile ai quali le Parti aderiscono.

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Sicurezza dell’aviazione. 1. Ciascuna Parte riafferma Conformemente ai diritti e agli obblighi loro derivanti in virtù del diritto interna- zionale, le Parti riaffermano che i suoi obblighi nei confronti dell’altra Parte l’obbligo reciproco di pro- teggere proteggere l’aviazione civile dagli atti d’intervento illeciti, per assicurare la sicurezza dell’aviazione civile contro gli atti di intervento illeciti fanno sicurezza, è parte integrante del presente Accordo. Ciascuna Parte agisce Senza limitare il complesso dei loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti agiscono in particolare confor- memente conformemente alle disposizioni disposi- zioni della «Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili», firmata conchiusa a Tokyo il 14 settembre 1963519634, della «Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili», firmata conchiusa all’Aia il 16 dicembre 19706dicem- bre 19705, della «Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile», firmata a Montreal il 23 settembre 19717, del «Pro- tocollo aggiuntivo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adi- biti all’aviazione civile internazionale, a completamento della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, conchiusa a Montreal il 23 settembre 1971»19716, del Protocollo aggiuntivo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all’aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 24 febbraio 19888, 19887 e di ogni altra convenzione od e di ogni altro protocollo relativi relativo alla sicurezza dell’aviazione civile ai quali al quale le Parti aderiscono.

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Sicurezza dell’aviazione. 1. Ciascuna Parte riafferma Conformemente ai loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti riaffermano che i suoi obblighi nei confronti dell’altra Parte il loro impegno reciproco di pro- teggere proteggere la sicurezza dell’aviazione civile contro gli atti di intervento dagli interventi illeciti fanno è parte integrante del presente Accordo. Ciascuna Parte agisce Senza limitare il carattere generale dei loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti agiscono in particolare confor- memente conformemente alle disposizioni della «Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili», firmata a Tokyo il 14 settembre 1963519632, della «Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili», firmata all’Aia il 16 dicembre 1970619703, della «Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile», firmata a Montreal il 23 settembre 19717, del «Pro- tocollo aggiuntivo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adi- biti all’aviazione civile internazionale, a completamento della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, conchiusa firmata a Montreal Mon- treal il 23 settembre 1971»19714, del relativo Protocollo aggiuntivo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all’aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 24 febbraio 1988819885, della Convenzione sul contrassegno di esplosivi plastici ed in foglie ai fini del rilevamento, firmata a Montreal il 1° marzo 19916, e di ogni altra convenzione od ogni altro o protocollo relativi alla sicurezza dell’aviazione civile ai quali le Parti aderiscono.

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Sicurezza dell’aviazione. 1. Ciascuna Parte riafferma Conformemente ai loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti riaffermano che i suoi obblighi nei confronti dell’altra Parte il loro impegno reciproco di pro- teggere proteggere la sicurezza dell’aviazione civile contro gli atti di intervento dagli interventi illeciti fanno è parte integrante del presente Accordo. Ciascuna Parte agisce Senza limitare il carattere generale dei loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti agiscono in particolare confor- memente conformemente alle disposizioni della «Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili», firmata a Tokyo il 14 settembre 1963519632, della «Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili», firmata all’Aia il 16 dicembre 1970619703, della «Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile», firmata a Montreal il 23 settembre 19717, del «Pro- tocollo aggiuntivo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adi- biti all’aviazione civile internazionale, a completamento della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, conchiusa firmata a Montreal il 23 settembre 1971»19714, del relativo Protocollo aggiuntivo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all’aviazione civile internazionale, firmato a Montreal Mon- treal il 24 febbraio 1988819885, della Convenzione sul contrassegno di esplosivi plastici ed in foglie ai fini del rilevamento, firmata a Montreal il 1° marzo 19916, e di ogni altra convenzione od ogni altro o protocollo relativi alla sicurezza dell’aviazione civile ai quali le Parti aderiscono.

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Sicurezza dell’aviazione. 1. Ciascuna Parte riafferma In conformità ai diritti e agli obblighi ad esse conferiti dal diritto internazionale, le Parti riaffermano che i suoi obblighi nei confronti dell’altra Parte il loro reciproco obbligo di pro- teggere proteggere la sicurezza dell’aviazione civile contro gli nei confronti di atti di intervento illeciti fanno interferenza illecita forma parte integrante integran- te del presente Accordo. Ciascuna Parte agisce Senza limitare il carattere generale dei diritti e obblighi ad esse conferiti dal diritto internazionale, le Parti agiscono in particolare confor- memente conforme- mente alle disposizioni della «Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili», firmata a Tokyo il 14 settembre 1963519632, della «Convenzione Con- venzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili», firmata all’Aia il 16 dicembre 1970619703, della «Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile», firmata a Montreal il 23 settembre 19717, del «Pro- tocollo aggiuntivo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adi- biti all’aviazione civile internazionale, a completamento della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, conchiusa firmata a Montreal il 23 settembre 1971»19714, del relativo Protocollo aggiuntivo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti 2 RS 0.748.710.1 3 RS 0.748.710.2 4 RS 0.748.710.3 adibiti all’aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 24 febbraio 1988819885, e della Convenzione sul contrassegno di esplosivi plastici ed in foglie ai fini del rile- vamento, firmata a Montreal il 1° marzo 19916, e di ogni altra convenzione od ogni altro protocollo o proto- collo relativi alla sicurezza dell’aviazione civile ai quali le Parti aderiscono.

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Sicurezza dell’aviazione. 1. Ciascuna Parte riafferma Conformemente ai loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti riaffermano che i suoi obblighi nei confronti dell’altra Parte il loro impegno reciproco di pro- teggere proteggere la sicurezza dell’aviazione civile contro gli atti di intervento da interventi illeciti fanno è parte integrante del presente Accordo. Ciascuna Parte agisce Senza limitare il carattere generale dei loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti agiscono in particolare confor- memente conformemente alle disposizioni della «Convenzione concernente concer- nente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili», aeromobili firmata a Tokyo il 14 settembre 1963519632,, della «Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili», firmata all’Aia il 16 dicembre 1970619703, della «Convenzione per la repressione repres- sione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile», firmata a Montreal il 23 settembre 1971719714, del «Pro- tocollo relativo Protocollo aggiuntivo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adi- biti adibiti all’aviazione civile internazionale, a completamento della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, conchiusa a Montreal il 23 settembre 1971», firmato a Montreal il 24 febbraio 1988819885, e di ogni altra convenzione od ogni altro o protocollo relativi alla sicurezza dell’aviazione civile ai quali le Parti aderiscono.

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