Sicurezza e ambiente. Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, verrà chiamata a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e ss.mm.ii., osservando in particolare gli obblighi di cui all’art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile di struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell’ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il Responsabile della sicurezza (Dirigente ai fini della sicurezza) della sede ospitante è tenuto, prima dell’accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata. Gli obblighi previsti dall’art. 26 Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza. Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, prima dell’accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti sedi di espletamento delle attività, dovrà essere stato informato in merito alla gestione degli aspetti ambientali ivi presenti nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152e ss.mm.ii.
Sicurezza e ambiente. 1. L’Appaltatore si impegna, sotto la propria responsabilità, a rispettare e a far rispettare ai propri lavoratori ed eventuali subappaltatori o subcontraenti in genere tutte le norme del D.Lgs. n. 81/2008 e s.i.m. e dei relativi allegati, ove applicabili.
2. L’Appaltatore si impegna, inoltre, ad osservare scrupolosamente tutte le norme di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro, previste dalla normativa in vigore, a cooperare con la Committente e a far in modo che tutti i lavoratori coinvolti cooperino all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro connessi all’esecuzione dell’Appalto.
3. La Committente ha provveduto a redigere il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (“DUVRI”) riportante le misure atte ad eliminare le interferenze; tale documentazione costituisce Allegato al presente Contratto, ai sensi dell’articolo 26, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
4. Sempre ai sensi dell’articolo 26, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, l’Appaltatore si impegna: - a coordinare con la Committente gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori della Committente e quelli dell’Appaltatore; - a comunicare qualsiasi modifica ai fini dell’aggiornamento delle misure di sicurezza e della valutazione dell’insorgere di nuovi rischi interferenziali; - a fornire ai propri dipendenti una dettagliata informazione e formazione sui rischi connessi allo svolgimento dell’incarico, su quelli esistenti nell’ambiente in cui questo deve essere svolto, e sulle misure preventive e protettive, tenuto conto anche di quanto comunicato dalla Committente, ed a pretendere l’osservanza, da parte dei propri dipendenti, delle predette misure preventive e protettive nonché delle misure adottate in coordinamento con la Committente, e più specificamente provvedere a tutte le obbligazioni di cui all’art. 18 del D.Lgs 81/08 e s.i.m.; - a mettere a disposizione del proprio personale dispositivi di protezione individuali e generali conformi ai requisiti di legge e a vigilare sull’utilizzo di tali dispositivi di protezione da parte del proprio personale; - a provvedere all’adempimento di tutto quanto previsto nel DUVRI, garantendo sin d’ora che provvederà diligentemente a formare ed informare adeguatamente il personale che verrà adibito ai servizi contrattuali, prima che questi abbiano inizio.
5. L...
Sicurezza e ambiente. 10.1 Ove presenti, gli accordi su qualità, sicurezza e salute sul luogo di lavoro, protezione ambientale e responsabilità sociale e le specifiche per la consegna e l'imballaggio forniti dal Committente, costituiscono parte integrante del presente contratto.
10.2 Il Fornitore si obbliga a consegnare al Committente, qualora richiesti, i dodumenti relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro (a titolo esemplificativo DUVRI, DURC etc.).
10.3 Il Fornitore è altresì obbligato a non utilizzare materiali e sostanze vietati. In caso di necessità, i materiali e le sostanze pericolosi dovranno essere utilizzati secondo le prescrizioni normative e le line guida di riferimento. I manuali operativi delle citate sostanze dovranno essere consegnati con la prima fornitura e dovranno essere redatti in almeno una delle lingue tra italiano e tedesco.
10.4 Eventuali utilizzi difformi rispetto alla sopra elencata casistica, dovranno essere prontamente comunicati al Committente.
10.5 Il Fornitore è altresì obbligato all’osservanza delle norme antiinfortunistiche e dell’approntamento di dispositivi di sicurezza che dovrà accompagnare alle istruzioni del produttore.
Sicurezza e ambiente. Il servizio fornito da Sarce utilizza a fondo l’infrastruttura di sicurezza che è parte integrante dei servizi web del fornitore di hosting, costruita secondo le migliori pratiche di sicurezza. La versione più aggiornata del Contratto di Servizio Microsoft (alla data di stipula del presente Contratto) ove sono evidenziati i livelli del servizio, può essere visionata in qualunque momento visitando la pagina xxxx://xx.xxxxxxxxx.xxx/xxxxxx/?XxxxXx=000000. Microsoft comunicherà con un preavviso di almeno 90 giorni eventuali variazioni sostanziali sfavorevoli al suo Contratto di Servizio. L’utilizzo dei sistemi da parte degli utenti del cliente sarà sempre disponibile tranne nelle ore preventivamente comunicate dalla società Microsoft Corporation, attività non dipendente da Sarce, tramite apposita mail di notifica. Il Fornitore di hosting fa uso continuativo di software costantemente aggiornato di identificazione di virus per aiutare a proteggere i Dati del Cliente da virus e altre forme di “malware”.
Sicurezza e ambiente. 1. L’Appaltatore, o qualsiasi soggetto operante per conto di quest’ultimo, si impegna al rispetto della legislazione in vigore riguardante la tutela dell’ambiente e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l’Appaltatore dichiara di conoscere, di aver rispettato e di obbligarsi, anche per conto dei propri dipendenti e/o collaboratori, a rispettare quanto contenuto nel Documento di Politica integrata adottato dalla Committente consultabile presso: xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx_xxxxxxxx/xxxxxxxxx.
Sicurezza e ambiente. Il Professionista si impegna espressamente ad ottenere dal Cliente dettagliate informazioni, anche in forma documentale, sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui lo stesso è destinato ad operare, nonché su eventuali piani di emergenza del luogo in cui verrà svolta l’attività e che si coordinerà e coopererà con la Committente all’individuazione delle misure di prevenzione e protezione dai summenzionati rischi specifici esistenti nell’ambiente. Al fine di dimostrare l’idoneità tecnico professionale il Professionista si impegna a consegnare all’Unità preposta alla gestione tecnica del Contratto i seguenti documenti: • Visura Camerale o iscrizione all’albo professionale • Autocertificazione di idoneità tecnico professionale • DURC o regolarità contributiva • Attestati inerenti all’Incarico specifico • Elenco dei lavoratori che saranno impegnati dal Professionista nello svolgimento dell’Incarico con indicazione per ognuno di essi (i) dei dati identificativi [ivi compreso il codice fiscale] e (ii) della tipologia di contratto di lavoro stipulato. Ultimate le attività oggetto dell’Incarico e quale condizione per l’accettazione delle attività oggetto dell’Incarico da parte della Committente, il Professionista dovrà consegnare l’elenco dei lavoratori effettivamente impiegati nelle attività oggetto dell’Incarico durante tutta la durata dello stesso.
Sicurezza e ambiente. 6.1 Quadro di riferimento in materia di qualità, ambiente e sicurezza
Sicurezza e ambiente. Il FORNITORE deve attuare quanto prescritto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 in materia di Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, deve aver implementato un Sistema di Prevenzione e Protezione ed implementato un programma di formazione per i propri dipendenti. Deve inoltre essere data evidenza di avere seguito tutta la normativa in materia ambientale. Il FORNITORE garantisce Histo-Line S.r.l. della rispondenza dei materiali impiegati alle vigenti norme in materia di sicurezza dei prodotti e in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici e in materia di prevenzione e protezione dell’ambiente. Il FORNITORE è, inoltre, tenuto a: - fornire all'incaricato per la sicurezza Histo-Line S.r.l. il nominativo del preposto per la Sicurezza. laddove necessario; - fornire le Informazioni circa l'avanzamento lavori e ogni informazione utile a permettere il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - eseguire i lavori previsti dall'ORDINE con propria organizzazione, personale, macchine ed attrezzature conformi a tutte le normative di sicurezza vigenti; solo in casi straordinari, il FORNITORE potrà utilizzare macchinari e/o attrezzature di proprietà Histo-Line S.r.l. previa sottoscrizione del documento ‘’Consegna di macchine e/o attrezzature"; - provvedere affinché il personale che esegue i lavori si faccia sempre riconoscere in entrata o uscita presso la portineriaperleattivitàpressoHisto-Line S.r.l.,perattivitàpressoCantieri,comunichila propria presenza alpreposto del luogo dove si svolgono i lavori, uniformi il proprio orario a quello del reparto stesso, rimanga sul posto di lavoro assegnato e non si sposti ne proroghi l’orario di lavoro senza espressa autorizzazione del preposto HISTO-LINE S.R.L.; - dare immediata comunicazione all’incaricato alla sicurezza Histo-Line S.r.l. di eventuali infortuni o incidenti accaduti. Il FORNITORE deve rispettare in particolare, se richiesto nel contratto, le limitazioni d’uso di determinate sostanze pericolose, in conformità alla: - Direttiva ROHS (Direttiva 2011/65/EU “Limitazione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche”); - Regolamento REACH, in dettaglio: il Fornitore riconosce e conferma che HISTO-LINE S.R.L., in quanto costruttore di prodotti, è un utente a valle, quindi il Fornitore garantisce, oltre al rispetto di qualsiasi obbligo che REACH imponeal Fornitore stesso, anche il rispetto di tutti...
Sicurezza e ambiente. II Gruppo si impegna a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutte le Persone che vi lavorano e operando per preservare, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza delle Lavoratrici e dei Lavoratori. Le attività del Gruppo devono svolgersi nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione; la gestione operativa deve fare riferimento a criteri avanzati di salvaguardia ambientale e di efficienza energetica, perseguendo il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro. II Gruppo si impegna anche a garantire la tutela delle condizioni di lavoro nella protezione dell'integrità psico-fisica del lavoratore, nel rispetto della sua personalità morale, evitando che questa subisca illeciti condizionamenti o indebiti disagi. Il Gruppo pone la massima attenzione al rispetto degli interessi della collettività e considera l’ambiente e la natura patrimonio di tutti oltreché valori costituzionalmente garantiti, quindi, da tutelare e da difendere, e si impegna ad adottare atteggiamenti responsabili di salvaguardia dell’ambiente, agendo nello scrupoloso rispetto delle normative applicabili in materia di tutela ambientale, nonché dei limiti definiti da eventuali autorizzazioni e prescrizioni ricevute dagli Enti competenti ed evitando comportamenti dannosi per l’ambiente. In conformità a tale impegno, Xxxxxxxx monitora i propri aspetti ambientali e, nella gestione delle proprie attività, si ispira a criteri avanzati di salvaguardia ambientale e si adopera per migliorare continuamente la propria performance ambientale. Il Gruppo promuove la responsabilità ambientale a tutti i livelli: • coinvolgendo tutte le Persone che vi lavorano sui temi ambientali e formandoli su come minimizzare l’impatto ambientale delle proprie attività; • contribuendo alla diffusione delle tematiche inerenti la prevenzione ambientale lungo tutta la catena di fornitura; • relazionandosi con le Amministrazioni Locali per ciò che concerne le attività e le iniziative dell’impresa che possono favorire il contenimento del proprio impatto ambientale.
Sicurezza e ambiente. Si conferma la centralità del tema della sicurezza del lavoro e della tutela ambientale promuovendo la piena attuazione di quanto previsto dalle norme di legge. A tale scopo si darà luogo ad un incontro annuale con i Rappresentanti per la Sicurezza (RLS) per esaminare, con spirito costruttivo e collaborativo, le problematiche connesse alle specifiche materie .Si stabilisce l’impegno di operare congiuntamente allo scopo di sensibilizzare i lavoratori sulla necessità di rispettare le norme di sicurezza a fine di ridurre il rischio d’infortuni. Le Parti convengono inoltre sull’opportunità di prevedere iniziative comuni e progetti condivisi tra Azienda e R.L.S. tese a valorizzare gli obiettivi di miglioramento in materia ambiente, salute e sicurezza.