Inviata a mezzo Raccomandata A/R Oggetto: contratto di appalto di servizi di gestione (Asset Management) degli impianti eolici di Tarifa e Laterza – periodo dal 01/10/2019 al 30/09/2022 – n. 300000XXXX - C.I.G.
Châtillon, lì
Prot.
Spett.le
[IMPRESA]
[Indirizzo] [Città]
Inviata a mezzo Raccomandata A/R Oggetto: contratto di appalto di servizi di gestione (Asset Management) degli impianti eolici di Tarifa e Laterza – periodo dal 01/10/2019 al 30/09/2022 – n. 300000XXXX - C.I.G.
781992349A.
(Rif. Gara n. 0000004621)
Con riferimento alla Vostra offerta (“Offerta”) del [•] Vi affidiamo l’appalto di servizi di cui all’oggetto, ai termini ed alle condizioni riportate nel seguente [Schema di] Contratto.
***
[SCHEMA DI] CONTRATTO TRA
C.V.A. VENTO Società a responsabilità limitata siglabile C.V.A. VENTO S.r.l., società a socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di C.V.A. S.p.A. a s.u., con sede legale in Xxxxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxx x. 00, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Aosta 10718570012, capitale sociale € 100.000,00, interamente versato, in persona dell’Amministratore Unico, (di seguito anche “C.V.A. VENTO” o “Committente”),
E
la Società [•], con sede legale in [•], Via [•], codice fiscale e partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di [•] n. [•], R.E.A. [•], in persona del [•] e legale rappresentante, dott. [•], domiciliato per la carica presso la sede sociale e munito dei necessari poteri (di seguito anche “Impresa” o “Appaltatore”),
di seguito congiuntamente ma indistintamente “Parti” e singolarmente “Parte”,
PREMESSO CHE
- il bando di gara è stato pubblicato nel/nella ……. il /
- la Committente ha indetto, ai sensi del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. Codice dei Contratti Pubblici) procedura aperta per l’aggiudicazione, sulla base del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, dell’appalto relativo all’esecuzione dei Servizi indicati in Contratto;
- l’Appalto di Servizi è stato aggiudicato all’Appaltatore che ha formulato la migliore offerta (“Offerta”);
- la Committente ha effettuato presso gli enti istituzionali competenti le verifiche d’ufficio per la comprova del possesso, da parte dell’Appaltatore, dei prescritti requisiti di ordine generale;
- l’Appaltatore, ha espressamente manifestato nella sua offerta la volontà di impegnarsi ad effettuare l’appalto oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- l’Appaltatore, con la seconda sottoscrizione sulla lettera di accettazione del Contratto, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel presente atto, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare espressamente le clausole e le condizioni specificate nella lettera di accettazione.
Tutto ciò premesso, tra le Parti come sopra rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1.
Valore delle premesse e degli Allegati
1. Le premesse del presente Contratto, gli atti e i documenti ivi richiamati nonché i documenti forniti dall’Appaltatore con la propria Offerta o in occasione della sottoscrizione del Contratto medesimo, nonché gli altri documenti allegati indicati all’art. 38 “Allegati”, costituiscono, in modo unitario e inscindibile, parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ancorché non materialmente uniti ad esso.
2. In caso di non conformità o divergenza tra due o più documenti, prevarranno le disposizioni da cui scaturiscono le obbligazioni maggiormente vincolanti per l’Appaltatore o di maggior favore per la Committente.
3. L’Appaltatore dichiara che quanto descritto nel Contratto e negli Allegati definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’Offerta.
Articolo 2. Definizioni
1. Nel corpo del presente Contratto, i termini e le espressioni indicati nel testo contrattuale, devono essere interpretati secondo le definizioni previste nel presente articolo o nel testo del Contratto:
Appalto: l’affidamento dei Servizi indicati nell’art. 3 “Oggetto e luogo dei Servizi” del presente Contratto e delle altre attività a carico dell’Appaltatore previste in Contratto;
Asset management: prestazione professionale che consiste nel coadiuvare la Committente nella gestione dei propri Asset eolici (impianti) in maniera diligente e professionale, nel rispetto della
normativa applicabile, dei termini e condizioni previsti nel contratto e in conformità ad ogni istruzione che verrà fornita dalla Committente stessa;
Contratto: si riferisce al presente contratto di Xxxxxxx e a tutti i suoi Allegati;
Corrispettivo: indica l’importo complessivo presunto del Contratto comprensivo degli oneri per la sicurezza, l’Appaltatore dichiara di avere accuratamente valutato prima della sottoscrizione del Contratto stesso e di considerare remunerativo e satisfattivo sotto ogni aspetto secondo quanto previsto dall'art. 11 “Corrispettivo” del Contratto;
Documentazione tecnica: il documento contenente la descrizione dei Servizi di cui all’allegato “Specifica tecnica operativa”;
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza – DUVRI: il documento allegato al presente contratto;
Fideiussione/i: indica la o le fideiussioni che l’Appaltatore si impegna a consegnare alla Committente secondo quanto previsto dall’art. 21 “Fideiussioni” del Contratto;
Xxxxxx Xxxxxxxxxx: i giorni dal lunedì al venerdì, in cui le banche sono autorizzate a essere aperte al pubblico per l’esercizio della loro normale attività sulla piazza di Aosta;
Xxxxxx Xxxxxx: tutti i giorni, indistintamente lavorativi e festivi, che decorrono da un termine iniziale. Ove non diversamente specificato, con il termine giorno si intende Xxxxxx Xxxxxx; Gruppo CVA: C.V.A. e tutte le società controllate da C.V.A. ai sensi dell’art. 2359 cod. civ; HSE (Health and Safety Executive): prestazione professionale che consiste nel coadiuvare la Committente nel coordinamento e nella gestione dei lavori in materia di salute, sicurezza e ambiente dei propri Asset eolici (impianti) in maniera diligente e professionale, nel rispetto della normativa applicabile, dei termini e condizioni previsti nel contratto e in conformità ad ogni istruzione che verrà fornita dalla Committente stessa;
Impianto: l’impianto eolico di Tarifa e Laterza;
Offerta: il documento allegato in base al quale sono stati aggiudicati i Servizi;
Rappresentante dell’Impresa: il soggetto di cui all’art. 15 “Rappresentante dell’Impresa” del Contratto;
SET: sottostazione elettrica di trasformazione MT/AT;
Unità preposta alla gestione tecnica del Contratto Funzione Ingegneria Elettromeccanica di Manutenzione e Sviluppo precisata all’art. 37 “Domicilio e Comunicazioni” del Contratto; Unità Emittente: la Funzione Acquisti Appalti precisata all’art. 37 “Domicilio e Comunicazioni” del Contratto;
WTG: Wind Turbine Generator ovvero aerogeneratore.
Articolo 3.
Oggetto e luogo dei Servizi
1. La Committente affida all’Appaltatore, che accetta, l’esecuzione dei Servizi oggetto del Contratto costituita dalla gestione (Asset Management) degli impianti eolici di Tarifa e Laterza – periodo dal 01/10/2019 al 30/09/2022 da eseguirsi conformemente alle prescrizioni, alle condizioni e ai termini previsti nel Contratto e nei suoi Allegati.
2 I Servizi dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli Allegati al Contratto così come agli eventuali documenti ed elaborati tecnici che l’Appaltatore è tenuto a fornire alla Committente.
3 La descrizione sopra riportata e il contenuto dei documenti di cui agli Allegati al Contratto, che l’Appaltatore riconosce sufficienti a determinare l’oggetto dell’Appalto, hanno valore esplicativo e non limitativo. Pertanto deve intendersi compreso nell’Appalto, anche se non espressamente indicato, tutto quanto è necessario per eseguire compiutamente e a perfetta regola d’arte quanto oggetto di esso, completo, finito in ogni sua parte e idoneo allo scopo cui è destinato, del quale l’Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza.
4 I Servizi dovranno essere resi nei parchi eolici siti nei comuni di Xxxxxx xx Xxxxx x Xxxxxxx (XX) x xx Xxxxxxx (XX).
Articolo 4.
Efficacia e perfezionamento del Contratto
1. Il presente Contratto ha effetto dalla data di ricezione da parte della Committente dell’accettazione dell’Appaltatore del testo del Contratto proposto dalla Committente (“Data di Efficacia del Contratto”).
2. In ogni caso, ai fini dell’obbligazione del pagamento del Corrispettivo da parte della Committente, il Contratto si intenderà perfezionato unicamente alla data di ricevimento di tutti i documenti richiesti nel Contratto ed elencati al comma 4 dell’art. 28 “Risoluzione” (“Data di Perfezionamento del Contratto”).
Articolo 5.
Obblighi e adempimenti a carico dell’Impresa
1. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire l’Appalto e tutte le attività connesse all’oggetto del presente Contratto a regola d’arte secondo le indicazioni qui contenute, secondo la professionalità qualificata, esperta ed adeguata ad operatori del settore, secondo i dettami più aggiornati della scienza e della tecnica, con propria organizzazione di tutti i mezzi necessari e a proprio rischio e sotto la propria responsabilità, nel pieno rispetto dei termini e delle previsioni di cui al Contratto e ai suoi Allegati e in piena conformità alle disposizioni di legge, regolamentari e amministrative vigenti in materia ancorché sopravvenute alla data di sottoscrizione del Contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il Corrispettivo contrattuale di cui oltre.
2. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il Corrispettivo del Contratto tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale svolgimento dei Servizi, anche se non espressamente indicati, per la compiuta realizzazione di quanto è oggetto del Contratto, completo in ogni parte, funzionante e idoneo allo scopo a cui è destinato.
Sono inoltre da considerarsi a carico dell’Appaltatore, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tutti gli eventuali adempimenti relativi:
a) alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione dei Servizi, nonché ai connessi oneri assicurativi.
3. L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a
quest’ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del Contratto, attraverso il Rappresentante dell’Impresa.
4. Tutti gli elementi e i documenti eventualmente forniti dalla Committente durante l’espletamento del presente Contratto, dovranno essere verificati dall’Appaltatore prima della loro assunzione in quanto, una volta recepiti e non contestati, non daranno luogo a riduzione né a limitazione di responsabilità dell’Appaltatore esecutore dei Servizi.
5. In particolare, tutta la documentazione redatta dall’Appaltatore nell’esecuzione dei Servizi, dovrà essere sottoscritta dall’Appaltatore stesso, anche ai sensi di legge, ai fini dell’assunzione da parte di quest’ultimo delle responsabilità relative. Tale documentazione, in ogni caso, dovrà essere consegnata e potrà essere utilizzata a suo insindacabile giudizio dalla Committente che ne diverrà proprietaria, senza che l’Appaltatore possa avanzare ulteriori richieste di compenso per alcun titolo o motivo. L’Appaltatore, in ogni caso, dovrà fornire alla Committente la documentazione che risulterà necessaria nel corso dell’esecuzione del Contratto per una esatta interpretazione degli elaborati prodotti dall’Appaltatore medesimo, senza che l’Appaltatore possa avanzare ulteriori richieste di compenso per alcun titolo o motivo. L’Appaltatore si impegna a chiedere in tempo utile i dati mancanti di cui abbia necessità e che non sono stati forniti dalla Committente.
6. L’Appaltatore deve provvedere all’esecuzione dei Servizi con esclusivamente personale idoneo, di provate capacità ed adeguato, qualitativamente e numericamente, alle necessità connesse con l’esecuzione dei Servizi in relazione agli oneri ed obblighi a lui derivanti dal Contratto, entro i termini previsti dalla Specifica tecnica operativa. Comunque l’Appaltatore non avrà diritto a compensi di sorta se nel corso dell’esecuzione dell’Appalto dovesse modificare, sia sotto il punto di vista qualitativo sia quantitativo, le sue previsioni iniziali relative al personale. L’Appaltatore è tenuto ad impiegare personale di gradimento della Committente ed è tenuto a procedere all’allontanamento e/o alla sostituzione – nel rispetto delle norme vigenti e senza oneri per la Committente – di quei dipendenti per i quali la Committente avanzasse apposita richiesta.
7. L’Appaltatore è tenuto a svolgere la propria attività in modo da non ostacolare quella svolta direttamente dalla Committente e da altri appaltatori o fornitori che operano nel luogo interessato dall’Appalto, per il buon andamento dell’insieme di tutti i lavori. Lo svolgimento dei Servizi appaltati potrà essere subordinato allo svolgimento contemporaneo di altre attività.
8. L’Appaltatore si impegna a manlevare e a tenere indenne la Committente, i suoi dipendenti, agenti, e qualsiasi altro soggetto che agisca per suo conto:
(i) da tutte le pretese di terzi, anche in riferimento a somme di denaro di qualsivoglia natura, verificatisi per fatto proprio o dei propri ausiliari, ivi compresi eventuali subappaltatori, o derivanti dalle prestazioni contrattuali o da qualsivoglia violazione od inosservanza delle previsioni contenute nel Contratto o in previsioni normative e/o amministrative;
(ii) da tutte le responsabilità civili, penali e amministrative e da tutti i danni di qualsivoglia natura conseguenti e/o derivanti dalle prestazioni contrattuali o dall’eventuale inosservanza di provvedimenti amministrativi, della legislazione e normativa applicabile, compresa quella tecnica specifica, dalle norme sulla sicurezza e sulla sanità da parte dell’Appaltatore, dei suoi dipendenti, dei suoi incaricati e dei suoi subappaltatori;
(iii) da tutte le pretese dei dipendenti e/o collaboratori dell’Appaltatore relative alla corresponsione dei trattamenti retributivi, contributivi, fiscali, assicurativi e risarcitori cui l’Appaltatore è tenuto nei confronti dei propri dipendenti.
L’Appaltatore garantisce e manleva altresì in ogni tempo la Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica od altro, concernenti le attività, le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti ed i mezzi tutti utilizzati nell’esecuzione di quanto forma oggetto dell’Appalto.
9. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno nei termini e nei limiti di cui all’art. 27 “Limitazione di Responsabilità”, ha la facoltà di risolvere il presente Contratto come previsto al successivo art. 28 “Risoluzione”.
Articolo 6.
Durata dei Servizi, termini di realizzazione dell’Appalto
1. L’Appaltatore si impegna a realizzare i Servizi oggetto dell’Appalto secondo i termini previsti nel presente articolo.
2. I Servizi dovranno essere resi dall’Appaltatore per un periodo di 3 anni dalla Data di inizio dei Servizi sino al 30 settembre 2022, fatto salvo quanto previsto all’art. 29 “Recesso della Committente”.
3. L’Appaltatore si impegna ad iniziare i Servizi il 01 ottobre 2019 (“Data di inizio dei Servizi”).
Qualora l’Appaltatore non inizi i Servizi entro il termine sopra indicato, verrà ad esso assegnato un termine perentorio trascorso inutilmente il quale la Committente avrà diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. e di esperire qualunque altra azione necessaria per il risarcimento del danno subito nei termini e nei limiti di cui all’art. 27 “Limitazione di Responsabilità”.
4. Dalla Data di inizio dei Servizi decorre un periodo di prova della durata di 90 giorni durante i quali è facoltà della Committente recedere dal Contratto a suo insindacabile giudizio senza l’obbligo di preavviso e senza indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo per l’Appaltatore. In difetto di recesso, al termine del periodo di prova i Servizi potranno proseguire per la durata prevista al comma 3 che precede.
Articolo 7.
Materiali, macchine e impianti
1. Eventuali macchinari, impianti, attrezzature, mezzi di trasporto, mezzi di sollevamento ed ogni altro mezzo di lavoro, necessario a realizzare i Servizi oggetto del presente Contratto, saranno messi a disposizione dall’Appaltatore, che li utilizzerà a suo esclusivo rischio e pericolo e sotto la sua completa responsabilità. A tale scopo, l’Appaltatore garantisce espressamente che tali mezzi saranno conformi a tutti i requisiti di sicurezza sul lavoro richiesti da leggi, regolamenti e decreti in vigore o che verranno emanati nel corso dell’esecuzione dell’Appalto, nonché ad ogni altro ordine legittimo della pubblica autorità, e che saranno muniti di tutti i dispositivi di sicurezza necessari per lavorare all’interno del luogo di esecuzione.
2. I materiali, i macchinari, gli impianti e gli accessori da utilizzare per la realizzazione dell’Appalto sono riportati negli Allegati al Contratto. Qualora il presente Contratto e i suoi Allegati non contengano istruzioni in merito e la Committente non fornisca indicazioni nonostante la richiesta in questo senso da parte dell’Appaltatore, devono essere selezionati materiali, macchinari, impianti e accessori della migliore qualità.
3. L’Appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto e tempestivamente eventuali dubbi e riserve relativi a materiali, macchinari, impianti o accessori proposti dalla Committente, nonché a presentare tempestivamente le alternative. In ogni caso, l’impiego degli eventuali materiali, macchinari, impianti o accessori e prodotti specificamente indicati dalla Committente è da ritenersi vincolante, salvo che la Committente approvi per iscritto una proposta alternativa dell’Appaltatore.
4. L’Appaltatore prende atto che qualora i controlli e le esperienze effettuati dessero esiti non soddisfacenti e/o non corrispondano alle prescrizioni di cui al Contratto e alle previsioni normative, regolamentari e amministrative vigenti, la Committente potrà ordinare la sostituzione degli stessi, a cura e spese dell’Appaltatore, salvo il diritto di risolvere il Contratto o, in alternativa, ottenere una proporzionata riduzione del Corrispettivo.
Articolo 8.
Attività in prossimità di impianti in esercizio
1. Qualora le attività oggetto dell’Appalto dovessero essere eseguite su o in prossimità di impianti in esercizio, l’Appaltatore è tenuto a rispettare quanto previsto nei DUVRI.
2. L’Appaltatore è tenuto a prendere tutte le necessarie precauzioni, ad osservare le eventuali prescrizioni, ad adottare tutti gli accorgimenti e i dispositivi di sicurezza, che le norme prescrivono e che l’esperienza suggerisce, atti a prevenire ed evitare infortuni ed incidenti di qualsiasi genere.
Articolo 9.
Sospensione dei Servizi
1. La Committente ha la facoltà di sospendere e/o interrompere temporaneamente i Servizi oggetto del presente Contratto.
2. Qualora la sospensione temporanea sia disposta per avverse ed eccezionali condizioni climatiche, forza maggiore o altre circostanze straordinarie o imprevedibili che ne impediscano l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso, indennità o rimborso di costi e/o oneri. L’Appaltatore non potrà opporre alcuna eccezione, neppure a titolo di risarcimento danni. Nel caso in cui la sospensione, o la somma delle sospensioni, superi i 180 giorni l’Appaltatore può chiedere la risoluzione del Contratto stesso, senza diritto a compensi, indennità o risarcimenti di danni dovuti alla sospensione. La Committente può opporsi alla risoluzione del Contratto e in tal caso l’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri debitamente documentati derivanti dal prolungamento della sospensione e direttamente cagionati dalla sospensione stessa e che non siano stati determinati e/o aggravati da un comportamento non professionalmente diligente dell’Appaltatore, per il periodo eccedente i 180 giorni.
3. Qualora la sospensione temporanea dei Servizi sia stata disposta per ipotesi diverse da quelle indicate al comma 2 che precede e sia stata disposta per ragioni discrezionali della Committente, l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso, indennità o rimborso di costi e/o oneri nel caso in cui la sospensione, o la somma delle sospensioni, sia contenuta entro 30 giorni. L’Appaltatore non potrà opporre alcuna eccezione, neppure a titolo di risarcimento danni. Nel caso in cui la sospensione, o la somma delle sospensioni, superi i 30 giorni, l’Appaltatore può chiedere la risoluzione del Contratto stesso, senza diritto a compensi, indennità o risarcimenti di danni dovuti alla sospensione. La Committente può opporsi alla risoluzione del Contratto e in tal caso l’Appaltatore avrà diritto esclusivamente alla rifusione degli eventuali maggiori oneri debitamente documentati derivanti dal prolungamento della sospensione, strettamente connessi e direttamente cagionati dalla sospensione stessa e che non siano stati determinati e/o aggravati da un comportamento non professionalmente diligente dell’Appaltatore per il periodo di sospensione eccedente i 30 giorni. La sospensione ha effetto a partire dal giorno stabilito dalla Committente nella comunicazione.
4. La durata delle sospensioni di cui al presente articolo, esclusi i casi in cui la stessa sia attribuibile in tutto o in parte all’Appaltatore e le sospensioni di cui al comma 4, determina un prolungamento del termine di esecuzione del Servizio oggetto del presente Contratto.
5. Le Parti convengono che, ad eccezione dell’ipotesi prevista al comma che precede, ogni qualvolta si verifichino circostanze che possano dar luogo a spostamenti dei termini di ultimazione, l’Appaltatore è tenuto a presentare alla Committente, a pena di decadenza, domanda di proroga scritta, debitamente motivata e documentata. Accertato il diritto dell’Appaltatore alla proroga, la Committente ne stabilisce l’entità, fatta salva la facoltà dell’Appaltatore di formulare le proprie riserve.
6. Salvo quanto previsto nei commi precedenti, l’Appaltatore non potrà in alcun caso sospendere l’esecuzione dei Servizi, neppure in caso di contestazioni, vertenze o promozione di azioni giudiziali o stragiudiziali di qualsivoglia natura.
Articolo 10.
Diritti di verifica della Committente
1. Con riferimento all’art. 1662 cod. civ., si dà atto che la Committente ha diritto di controllare e verificare, anche senza preavviso, tramite propri rappresentanti, la perfetta osservanza da parte dell’Appaltatore di tutte le pattuizioni contrattuali e di tutte le disposizioni emanate dalla Committente nel corso di svolgimento dei Servizi, nonché il corretto e tempestivo svolgimento da parte dell’Appaltatore medesimo di tutte le attività necessarie per l’esecuzione dell’Appalto. Il personale della Committente può pertanto accedere in ogni momento nei luoghi in cui si svolgono i Servizi al fine di attuare i controlli e le verifiche di cui al presente comma, con diritto di partecipare e/o indire riunioni o incontri e con diritto di visionare tutti i documenti a ciò connessi.
2. I controlli e le verifiche, eseguiti dal personale della Committente, non liberano l’Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti alla corretta esecuzione dei Servizi, alla loro rispondenza alle clausole contrattuali, e alle leggi, regolamenti e provvedimenti in vigore. Parimenti, tali controlli e verifiche non possono essere invocati come causa di interferenza nelle modalità di svolgimento dei Servizi nel loro complesso.
Corrispettivo
1 Il Corrispettivo dell’Appalto oggetto del presente Contratto, comprensivo del valore dei Servizi oggetto di diritto di opzione di cui all’art. 12 “Opzioni per ulteriori servizi”, ammonta a € [•] (euro [•/•]) oltre ad IVA e contributo [•]. Resta inteso che ove il diritto di opzione non venga esercitato, in tutto o in parte, dalla Committente il corrispettivo riconosciuto all’Appaltatore sarà proporzionalmente ridotto. L’Appaltatore dichiara di avere accuratamente valutato il suddetto Corrispettivo in sede di formulazione dell’offerta e di considerarlo remunerativo, satisfattivo sotto ogni aspetto.
Gli oneri della sicurezza relativi al presente appalto ammontano a € 0,00 (euro zero/00).
Eventuali prestazioni inerenti agli impianti che non rientrano nelle PRESTAZIONI DI GESTIONE descritte in Specifica tecnica operativa o anche: le ulteriori ispezioni eccedenti quelle previste al x.xx 3.I.b.(ii) della Specifica tecnica operativa, gli ulteriori eventi eccedenti quelli previsti al x.xx 3.I.b.(iii) della Specifica tecnica operativa le ulteriori riunioni eccedenti quelle previste al x.xx 3.I.b.(viii) della Specifica tecnica operativa costituiranno PRESTAZIONI ADDIZIONALI.
Le PRESTAZIONI ADDIZIONALI saranno prestate dall’Appaltatore solo su espressa richiesta scritta della Committente (e-mail, fax o altro).
2 Sono compensate con il corrispettivo di cui al comma 1 anche tutte le spese di qualsiasi natura sostenute dall’Appaltatore per l’esecuzione dei Servizi. In ogni caso, tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Appaltatore dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi, regolamenti e provvedimenti, nonché dalle disposizioni delle competenti autorità ed enti, sono compresi nel Corrispettivo. Sono comunque a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli espressamente previsti a carico della Committente.
3. Avendo già tenuto conto l’Appaltatore, nel formulare la propria Offerta, di qualsiasi alea e di ogni elemento che possa influire sulla remuneratività del medesimo, compresi i rischi legati alle condizioni ambientali e alle condizioni metereologiche, l’Appaltatore non potrà avvalersi del disposto dell’art. 1467 cod. civ. e, ove applicabili, degli artt. 1660 e 1661 cod. civ. al fine di ottenere adeguamenti del compenso, indennità od indennizzi, con totale assunzione dell’alea ad essa relativa anche ai sensi dell’art. 1469 cod. civ..
4. L’Appaltatore, inoltre, dichiara di assumere su di sé – rinunciando sin d’ora, in deroga a quanto disposto dall’art. 1664, comma 1 e comma 2, cod. civ., a pretese per revisioni prezzi o compensi ulteriori – il rischio dell’eventuale maggiore difficoltà od onerosità dell’esecuzione dei Servizi determinata da cause impreviste, siano esse derivanti da cause idriche, geologiche o di qualsivoglia altra natura, anche di carattere straordinario ed imprevedibile, anche derivanti da sopravvenute disposizioni normative o amministrative.
5. Il corrispettivo non è soggetto a revisione o adeguamento.
Articolo 12.
Opzione per ulteriori servizi
1. Le Parti attestano che è riservato alla Committente un diritto di opzione relativamente alle prestazioni addizionali individuate nell’Allegato “Elenco prezzi”. L’esecuzione di quanto oggetto di opzione sarà disciplinato dalle medesime previsioni di cui al presente Contratto.
2. L’Appaltatore attesta espressamente che il Corrispettivo contrattuale compensa e tiene già conto del diritto di opzione previsto nel presente comma.
Articolo 13.
Fatturazione e pagamento
1. L’Appaltatore potrà emettere fattura secondo i seguenti termini:
- PRESTAZIONI DI GESTIONE: mensile posticipata.
• PRESTAZIONI ADDIZIONALI: mensile posticipata riepilogativa di tutte le attività eseguite, previo benestare da parte della Committente.
2. Le fatture dovranno essere intestate a:
CVA VENTO S.r.l. a s.u. - Xxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxxxx (XX), partita IVA 10718570012.
Le fatture dovranno essere trasmesse attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI) nel formato XML. Nel caso di emissione con modalità diverse da quelle previste (ad es. modalità cartacea), la fattura – per espressa previsione normativa – si considererà non emessa. Per la ricezione delle fatture la Committente ha attivato un canale accreditato al quale è associato il seguente codice destinatario: LEMTYKO. Tutte le fatture dovranno riportare obbligatoriamente tale codice nell’apposito campo “CodiceDestinatario” del formato XML. Il mancato inserimento del codice destinatario all’interno della fattura elettronica impedirà la corretta ricezione della stessa che non sarà presa in carico da parte della Società.
3. Tenuto conto della natura del Contratto e della previsione dell’art. 4, comma 4, del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231/2002, la Committente pagherà l’Appaltatore, con valuta fissa per il beneficiario, al terz’ultimo Giorno Lavorativo del mese in cui cade il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento fattura. Ai fini della individuazione della data di decorrenza dei termini di pagamento farà esclusivamente fede la data inserita nella ricevuta di consegna della fattura elettronica.
4. Sull’importo progressivo netto delle prestazioni è operata la ritenuta dello 0,50 per cento ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016.
5. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente Contratto ed il suo pagamento sarà comunque sottoposto:
- alla sussistenza delle condizioni previste in Contratto e nei suoi allegati;
- al ricevimento di tutti i documenti richiesti nel Contratto ed elencati al comma 4 dell’art. 28 “Risoluzione”;
- all’acquisizione da parte della Committente del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità.
In difetto, ovvero nell’ipotesi in cui i documenti di cui sopra abbiano un contenuto negativo, la Committente ha la facoltà di sospendere il pagamento delle fatture dell’Appaltatore e di ogni altro pagamento a qualsiasi titolo ad esso dovuto.
6. Ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 (pubblicato in G.U. n. 95, di pari data) che ha modificato l'art. 17-ter del DPR 633/1972, la Committente, ove previsto, applicherà la scissione dei pagamenti dell’IVA (“split payment”) sulle fatture ricevute versando direttamente all'Erario l'IVA esposta nelle fatture stesse. L’Appaltatore, ove applicabile, dovrà pertanto emettere fattura con IVA riportando l'annotazione "Documento soggetto a scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR 633/72". Resta inteso che, anche in assenza di tale dicitura, la Committente applicherà alle fatture il regime di split payment.
7. Nel caso in cui la Committente vanti dei crediti di qualsiasi natura nei confronti dell’Appaltatore, la Committente potrà compensare gli stessi decurtando il relativo importo da quanto ancora dovuto all’Appaltatore o provvedere alla escussione della/e Fideiussione/i.
8. Eventuali rate di pagamento del Corrispettivo corrisposte prima dell’accettazione dei Servizi da parte della Committente hanno la natura di acconti, anche in deroga all’art. 1666 cod. civ.
9. Qualora l’esecuzione del Contratto sia affidata a un Raggruppamento di Imprese, salva ed impregiudicata la piena ed indistinta responsabilità solidale di tutte le imprese raggruppate, l’Appaltatore farà pervenire, con le modalità di cui al comma 2, le fatture di ogni componente del Raggruppamento esclusivamente tramite la mandataria, In caso di aggregazione di imprese di rete, l’organo comune farà pervenire le fatture delle imprese retiste esecutrici dei Servizi. Non sono consentite modalità differenti di trasmissione della fatturazione.
Articolo 14.
Tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. n. 136/2010 e successive modifiche.
2. Il pagamento è effettuato mediante bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato dall’Appaltatore ai sensi dall’art. 3, comma 1, della legge (L.) 13 agosto 2010, n. 136.
3. L’Appaltatore che ha notizia dell’inadempimento dei Subappaltatori e subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 L. n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
4. Ai sensi dell’art. 3 comma 9 L. n. 136/2010 la Committente verifica che nei contratti sottoscritti con gli eventuali Subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai Servizi di cui al presente contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.
5. Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla Committente, dall’Appaltatore, dai Subappaltatori e dagli altri soggetti di cui all’art. 3 comma 1 L. 136/2010, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
Articolo 15.
Rappresentante dell’Impresa
1. Prima della Data di inizio dei Servizi, l’Impresa designa un proprio rappresentante, coordinatore responsabile di tutti i servizi ed un sostituto che, durante le assenze del primo, sia autorizzato, a tutti gli effetti, a farne le veci.
2. Il Rappresentante dell’Impresa e il suo sostituto, ai quali competono tutte le responsabilità che, a norma delle vigenti disposizioni, derivano dalla conduzione tecnica ed amministrativa delle attività, devono essere in possesso dei requisiti di legge, essere muniti delle necessarie deleghe e avere adeguata competenza tecnica, onorabilità e piena conoscenza di tutte le clausole del Contratto e dei suoi Allegati.
3. Il Rappresentante dell’Impresa o il suo sostituto devono essere reperibili in ogni momento per tutta la durata dei Servizi, in modo che nessuna attività subisca ritardi per effetto della loro assenza.
4. Sempre prima della Data di inizio dei Servizi, l’Impresa dovrà comunicare alla Committente i nominativi e le qualifiche dei professionisti e/o tecnici incaricati dello svolgimento delle singole attività.
5. L’Impresa dovrà comunicare per iscritto alla Committente eventuali successive variazioni dei predetti nominativi dei professionisti e/o tecnici, così come del Rappresentante dell’Impresa e del suo sostituto.
Articolo 16.
Referenti della Committente
1. Il referente della Committente incaricato della gestione tecnica del presente Contratto, al quale l’Appaltatore dovrà far riferimento anche per l’invio di tutti i documenti tecnici e operativi richiamati nel Contratto e nei suoi Allegati, è l’Unità preposta alla gestione tecnica del Contratto. Il referente della Committente cui inviare i documenti richiesti in occasione della sottoscrizione del Contratto, e quant’altro previsto dal presente Contratto è l’Unità Emittente.
Articolo 17.
Comunicazioni di lavoro
1. Tutte le comunicazioni (a titolo esemplificativo e non esaustivo istruzioni, prescrizioni, richieste, trasmissione di dati e disegni) hanno luogo esclusivamente per iscritto, ad esclusione dei casi urgenti.
2. Tutte le comunicazioni e le corrispondenze tra Appaltatore e Committente avverranno esclusivamente in lingua italiana.
Articolo 18.
Constatazioni in contraddittorio
1. Ogni qualvolta una delle Parti richieda di constatare in contraddittorio una situazione o un fatto verificatosi nel corso del Contratto, l’altra è tenuta ad aderire e a presentarsi per il contradditorio e la redazione del relativo verbale di constatazione. La mancata sottoscrizione del
verbale da parte dell’Appaltatore entro 5 giorni dall’invito comunicato dalla Committente equivale a sottoscrizione senza osservazioni.
2. L’Appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa o riserva in ordine a fatti o situazioni per i quali, pur essendo stato possibile effettuare la constatazione in contraddittorio, la stessa non sia stata tempestivamente richiesta.
3. L’Impresa è tenuta a far constatare tempestivamente ogni eventuale irregolarità nell’esecuzione dei Servizi che non sia di sua competenza ma che possa comunque condizionare lo svolgimento dei Servizi in conformità alle previsioni contrattuali.
Articolo 19.
Variazioni ai Servizi e nuovi prezzi
1. Nessuna variante, in aggiunta o in diminuzione, potrà essere apportata dall’Appaltatore senza il consenso scritto della Committente.
2. La violazione del divieto di apportare modifiche o varianti comporta l’obbligo da parte dell’Appaltatore di ripristinare la situazione nello stato precedente all’esecuzione dei Servizi a sue spese, salvo che la Committente non decida di confermarli. In ogni caso, l’Appaltatore non potrà vantare alcun compenso, rimborso e indennizzo per i servizi eseguiti senza consenso.
3. La Committente si riserva espressamente il diritto di apportare, in sede esecutiva, variazioni ai Servizi, seppur in modo da non comportare una sostanziale alterazione della natura e tipologia degli stessi, anche in deroga a quanto previsto dagli artt. 1660 e 1661 cod. civ..
4. Eventuali varianti prescritte o autorizzate per iscritto dalla Committente, saranno compensate con le corrispondenti voci dell’Elenco prezzi. Qualora non si riscontrassero tali voci di prezzo nell’Elenco prezzi, i nuovi prezzi delle attività o dei materiali saranno valutati, a discrezione della Committente, desumendoli (i) totalmente o parzialmente da nuove analisi svolte dalla stessa Committente su quanto oggetto di proposta dell’Appaltatore oppure (ii) dal prezziario della Regione Autonoma Valle d’Aosta in vigore nell’anno corrispondente alla Data di efficacia del Contratto o, in mancanza, (iii) dal prezziario della regione dove ha sede l’impianto in vigore nell’anno corrispondente alla Data di efficacia del Contratto o, in mancanza, (iv) dalle Tariffe professionali in vigore nell’anno corrispondente alla Data di efficacia del Contratto o, in mancanza, (v) ragguagliandoli a quelli di attività consimili comprese nell’Elenco prezzi.
5. Qualora le varianti prescritte o autorizzate comportino una modifica del termine di ultimazione dei Servizi, il nuovo termine dovrà essere espressamente autorizzato dalla Committente per iscritto.
6. Non saranno, in ogni caso, riconosciuti costi aggiuntivi in caso di varianti o modifiche:
(i) resesi necessarie a quanto eseguito dall’Appaltatore per ottenere la conformità dei Servizi al Contratto e agli Allegati, oppure per correggere errori od omissioni o attività non eseguite a regola d’arte;
(ii) apportate dall’Appaltatore senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente.
7. Qualora le attività oggetto dell’Appalto non rispondano o non siano conformi a quanto previsto dal Contratto, ivi comprese le varianti non previamente autorizzate, l’Appaltatore sarà tenuto a eseguire tutte quelle attività, qualunque ne sia l’entità, che la Committente ritenga necessarie a garantire l’esecuzione a regola d’arte o l’assenza di difetti. La Committente si riserva, in particolari casi ed a sua discrezione, anche di accettare le attività oggetto dell’Appalto nello stato in cui si trovano, fermo restando, in ogni caso, il diritto di chiedere all’Appaltatore il
risarcimento di ogni danno che comunque possa derivarle, nei termini e nei limiti di cui all’art.
27 “Limitazione di Responsabilità”.
8. Sempre qualora le attività oggetto dell’Appalto non rispondano o non siano conformi a quanto previsto dal Contratto, ivi comprese varianti non previamente autorizzate, e/o l’Appaltatore non dia corso in tutto o in parte all’esecuzione di quanto ordinato dalla Committente anche dopo l’assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza, la Committente avrà il diritto di procedere direttamente alla sua esecuzione, utilizzando, a tal fine la propria organizzazione o quella di terzi. I maggiori oneri che la Committente dovesse eventualmente sopportare saranno a carico dell’Appaltatore.
9. L’Appaltatore è tenuto, in ogni caso, ad eseguire quanto richiesto dalla Committente, alle stesse condizioni contrattuali. Qualora, per effetto delle varianti di cui al presente comma, l’importo dei Servizi superi il massimo del 150% del Corrispettivo dell’Appalto, l’Appaltatore avrà la facoltà di domandare la risoluzione del Contratto. Tale domanda di risoluzione dovrà essere avanzata per iscritto entro 15 Giorni Solari dalla richiesta di variante che comporta il superamento di tale limite. Con la medesima comunicazione, quale alternativa alla domanda di risoluzione, l’Appaltatore dovrà proporre alla Committente le nuove condizioni contrattuali richieste per l’esecuzione della parte eccedente il limite sopra indicato. La Committente, avrà la facoltà di opporsi a tale risoluzione offrendo per iscritto, entro i successivi 30 Xxxxxx Xxxxxx, di accettare le condizioni proposte dall’Appaltatore ovvero offrendo nuove condizioni contrattuali per la parte eccedente il limite sopra indicato. In mancanza di accordo sulle nuove condizioni, l’esecuzione del Contratto si intende completata al raggiungimento del massimo del 150% del Corrispettivo.
In mancanza della comunicazione con la domanda della risoluzione da parte dell’Appaltatore nel termine di 15 giorni sopra indicato, il Contratto si intende invece tacitamente esteso con condizioni immutate a tutta la parte di Servizi eccedenti il predetto limite.
10.Qualora, alla chiusura del rapporto contrattuale, venisse contabilizzato un importo inferiore all'importo presunto, l’Appaltatore non avrà diritto, per questo, ad alcun compenso aggiuntivo. Solo nel caso in cui al termine dell’esecuzione dell’Appalto non sia stato raggiunto il 50 del Corrispettivo dell’Appalto, l’Appaltatore ha diritto, a tacitazione completa di ogni e qualsiasi pretesa, al riconoscimento di utile convenzionalmente stabilito nel 10% determinato sul valore dato dalla differenza tra il corrispettivo del suddetto limite del 50% e l’importo dei Servizi eseguiti. A titolo di esempio, dato 100 il corrispettivo inizialmente previsto in Contratto e 30 il corrispettivo dei Servizi complessivamente eseguiti dall’Appaltatore, a valle della variante disposta dalla Committente, l’Appaltatore avrà diritto al 10% di 20 (quale differenza tra 30 e il 50% di 100).
Articolo 20.
Copertura Assicurativa
1. In relazione ai Servizi da prestare per la realizzazione dell’Appalto, l’Appaltatore, entro e non oltre 15 giorni dalla Data di efficacia del Contratto e comunque entro la data di avvio dell’attività oggetto del Contratto, se precedente, dovrà stipulare, o dimostrare di avere già stipulato, a sua cura e spese, con primarie compagnie assicuratrici, una congrua polizza assicurativa a copertura:
- dei rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i prestatori di lavoro e dalla responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione delle attività oggetto dell’Appalto con massimale non inferiore a € 500.000,00;
- di qualsiasi danno subito dalla Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dell’Appalto, con massimale non inferiore al valore del Corrispettivo.
2. Le Polizze dovranno essere valide e mantenute operanti per tutta la durata dell’Appalto e fino alla scadenza del contratto.
3. In caso di Xxxxxxx stipulate dall’Appaltatore antecedentemente al Contratto, le stesse dovranno essere operanti anche per le finalità del Contratto nonché coprire l’intero oggetto contrattuale e le obbligazioni sopra indicate, sotto l’esclusiva responsabilità del medesimo Appaltatore, anche con riguardo ad ogni adempimento a ciò preposto, compresi eventuali oneri di informazione o comunicazione alla compagnia assicurativa.
4. Le Polizze non limiteranno in alcun modo le responsabilità dell’Appaltatore a norma delle obbligazioni previste nel Contratto, negli Allegati e delle leggi. Pertanto l’Appaltatore risponderà in proprio qualora i danni verificati dovessero superare i massimali nelle stesse previsti.
5. Eventuali franchigie resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore.
6. L’Appaltatore si impegna a esibire gli originali e a fornire copia alla Unità Emittente della Committente dei documenti contrattuali relativi alle Polizze e, in particolare, alle quietanze dei premi, entro 5 giorni successivi alla stipula delle Polizze o entro 5 giorni successivi alla Data di efficacia del Contratto, in caso di Polizze esistenti precedentemente al Contratto o entro 5 giorni successivi al pagamento dei premi delle Polizze. Gli originali e le copie di tali documenti dovranno comunque essere forniti dall’Appaltatore entro 7 giorni dalla richiesta della Committente.
7. L’Appaltatore si obbliga inoltre a comunicare prontamente e senza indugio alla compagnia assicurativa ogni integrazione, modificazione o informazione relativa all’Appalto e al Contratto, affinché la compagnia ne prenda atto ai propri fini, e allo scopo di mantenere le Polizze sempre in vigore, valide e adeguate ad ogni previsione contrattuale, ivi compreso il suo Corrispettivo. La documentazione attestante la comunicazione e la richiesta alla compagnia assicurativa e la presa d’atto e il riscontro positivo di quest’ultima dovranno essere prontamente forniti in copia dall’Appaltatore alla Committente e comunque entro 30 giorni da verificarsi dell’evento modificativo oggetto di comunicazione.
8. Il mancato rispetto dei termini sopraindicati comporterà la facoltà della Committente di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. in danno dell’impresa oltre al risarcimento del danno nei termini e nei limiti di cui all’art. 27 “Limitazione di Responsabilità”.
9. La Committente potrà a sua completa discrezione, stipulare personalmente una o più polizze assicurative a spese dell’impresa, detraendone i relativi premi dal corrispettivo contrattuale.
Articolo 21. Fideiussioni
1. Con la lettera di accettazione del presente Contratto, l’Appaltatore dovrà consegnare alla Committente a titolo di garanzia una Fideiussione dell’importo di € [•] (euro[•/•]) [pari al 10% del Corrispettivo].
2. Tale Fideiussione potrà essere bancaria od assicurativa, rilasciata da primari intermediari finanziari iscritti nell’Albo degli intermediari edito da Banca d’Italia che svolgano in via esclusiva o prevalente l’attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ed a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
3. La Fideiussione dovrà contenere l’espressa condizione che il fideiubente è tenuto a eseguire il pagamento della somma nella stessa indicata entro 15 Xxxxxx Xxxxxx a semplice richiesta scritta della Committente, senza bisogno di preventiva costituzione in mora in caso di inadempimenti contrattuali e con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale nonché alla facoltà di opporre eccezioni, ivi comprese quelle di cui agli artt. 1944, 1945 e 1957 cod. civ..
4. La durata della Fideiussione deve essere almeno pari a 30 giorni successivi alla data di scadenza del contratto.
5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, deve permanere fino a 30 giorni successivi alla data di scadenza del contratto.
6. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l’aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
7. La Fideiussione è costituita a garanzia dell’adempimento da parte dell’Appaltatore di tutte le obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché delle maggiori somme che la Committente avesse eventualmente pagato in più durante l’espletamento del Contratto in confronto ai risultati emergenti dal conto finale e di quant’altro dovuto, a qualsiasi titolo, ivi incluso per quanto previsto all’art. 5 “Obblighi e adempimenti a carico dell’Impresa”, comma 8, del Contratto, dall’Appaltatore alla Committente.
8. In ogni caso, qualora la Committente abbia escusso interamente o parzialmente la Fideiussione di cui al presente articolo durante l’esecuzione del Contratto, l’Appaltatore sarà obbligato a reintegrare la Fideiussione stessa sino all’importo originario, entro 15 Giorni Solari dalla riduzione delle stesse, pena l’escussione della stessa.
9. L’Appaltatore si obbliga a integrare la Fideiussione in ragione di ogni integrazione, modificazione o atto integrativo e/o aggiuntivo al Contratto che possano incidere sul termine e sull’importo della Fideiussione. L’Appaltatore si obbliga inoltre a comunicare prontamente e senza indugio all’Istituto di Credito o all’intermediario finanziario che ha rilasciato la
Fideiussione ogni integrazione, modificazione o informazione relativa anche all’oggetto dell’Appalto e al Contratto, affinché lo stesso ne prenda atto ai propri fini, e allo scopo di mantenere la Fideiussione sempre in vigore, valida e adeguata ad ogni previsione contrattuale, ivi compreso il suo Corrispettivo. La documentazione attestante l’integrazione della Fideiussione da parte dell’Istituto di Credito o dell’intermediario finanziario, attestante la comunicazione e la richiesta ad essi rivolta dall’Appaltatore e la presa d’atto e il riscontro positivo di tali soggetti a quanto comunicato dall’Appaltatore, dovranno essere prontamente forniti in copia dall’Appaltatore alla Committente e comunque entro 15 giorni dal verificarsi dell’evento modificativo oggetto di comunicazione.
In difetto di quanto sopra o il mancato rispetto dei termini ivi previsti, attribuiscono alla Committente la facoltà di procedere con l’escussione della stessa garanzia.
00.Xx applica, per quanto qui non espressamente previsto, l’art. 103 D.Lgs. 50/16.
ALTERNATIVA A
Articolo 22. Subappalto
1. L’Appaltatore ha dichiarato che per l’esecuzione del presente Appalto non si avvarrà di subappaltatori di alcuna natura e pertanto si intende vietato qualsiasi affidamento di attività in subappalto.
ALTERNATIVA B
1. L’Appaltatore potrà avvalersi di terzi per l’esecuzione di parte dei Servizi oggetto dell’Appalto, nel rispetto dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e senza pretendere ulteriori compensi e a condizione che i predetti terzi siano stati preventivamente approvati per iscritto da parte della Committente.
2. In sede di offerta l’Appaltatore ha indicato le seguenti attività e parti di Servizi che intende subappaltare:
Descrizione delle prestazioni |
Il subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo dell’Appalto.
3. L'Appaltatore potrà procedere con l'affidamento in subappalto, solo dopo che la Committente avrà rilasciato la preventiva autorizzazione nei termini di seguito indicati. A tal fine l'Appaltatore dovrà richiedere alla Committente il modulo “dichiarazione generale subappaltatori” e successivamente avanzare la richiesta ad avvalersi del subappalto – almeno 20 Giorni Solari prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni - inviando alla Committente apposita istanza scritta contenente:
i) l’indicazione dettagliata delle attività per le quali si chiede autorizzazione al subappalto e il relativo importo;
ii) l’indicazione della/e ditta/e designata/e e/o professionista/i designato/i come subappaltatrice/i e/o subappaltatore/i;
iii) (ove pertinente) fotocopia di certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. in xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx/x xxxxx/x subappaltatrice/i;
iv) dichiarazione generale subappaltatore relativa al possesso dei requisiti di moralità previsti dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
v) l’allegata “Autocertificazione di Idoneità Tecnico Professionale (ITP) per le/il imprese/lavoratore autonomo/libero professionista subappaltatrici/tore in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” debitamente compilata, datata e firmata, corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento di identità valido del titolare/rappresentante dell’impresa;
vi) DURC in corso di validità ovvero dichiarazione sostitutiva della propria regolarità contributiva verso gli enti preposti;
vii) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’Appaltatore attestante l’esistenza o meno di forme di controllo o di collegamento, ai sensi dell’art. 2359 c.c., con l’impresa affidataria del subappalto;
viii) (ove pertinente) le comunicazioni del subappaltatore di cui al D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;
ix) copia del contratto di subappalto riportante specificamente, a pena di nullità, l’indicazione dei relativi costi per la sicurezza su lavoro (ex D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.). I contratti di subappalto dovranno contenere specifiche disposizioni atte ad assicurare:
a) il potere di ispezione e di verifica da parte della Committente dell’esecuzione dei Servizi e della conformità degli stessi al Contratto, ai progetti e alle istruzioni impartite;
b) la facoltà dell’Appaltatore di cedere in favore della Committente il diritto del medesimo Appaltatore al risarcimento dei danni causati dal subappaltatore;
c) il diritto della Committente, in caso di cessazione del presente Contratto, di sostituirsi all’Appaltatore stesso nei suddetti contratti di subappalto, senza che sia necessaria alcuna ulteriore formalità.
4. L’Appaltatore, inoltre, prima dell’inizio delle attività di subappalto, consegna all’Unità preposta alla gestione tecnica i documenti di cui al comma 2 dell’art. 24 “Adempimenti e obblighi di comunicazione dell’Appaltatore” relativi al subappaltatore.
In ogni caso l’Appaltatore si impegna a rispettare quanto dichiarato nella propria Offerta con riguardo al ricorso al subappalto.
Resta comunque ferma la responsabilità in solido dell’Appaltatore per l’attività resa da Professionisti terzi incaricati, che dovranno in ogni caso uniformarsi alle direttive impartite direttamente dalla Committente o dall’Appaltatore stesso. La Committente si riserva, in ogni caso, di chiedere la sostituzione del/i Professionista/i a suo insindacabile giudizio.
5. L’Appaltatore anche nell’ipotesi di subappalto a terzi rimarrà l’esclusivo responsabile delle attività oggetto del presente Contratto e risponderà direttamente e integralmente del rispetto di tutte le obbligazioni previste in Contratto ivi inclusi gli adempimenti previsti dalla normativa vigente. Deve intendersi vietato in ogni caso il subappalto a cascata.
6. L’Appaltatore si impegna ad inserire in tutti i contratti di subappalto le specifiche clausole relative agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi delle L. n. 136/2010, agli obblighi della sicurezza e altri adempimenti rilevanti tra i quali quelli delineati ai successivi artt. 24 “Adempimenti e obblighi di comunicazione dell’Appaltatore”, 25 “Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro” e 26 “Sicurezza e Ambiente” del Contratto.
7. La Committente provvede al rilascio dell’autorizzazione entro 30 giorni solari dalla relativa richiesta: tale termine può essere prorogato una solta volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2% dell’importo del Contratto o di importo inferiore a € 100.000,00, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Committente sono ridotti a metà. L'autorizzazione al subappalto dovrà essere esibita alla rappresentanza locale della Committente nel luogo di esecuzione dell’Appalto onde sia consentito l'accesso al subappaltatore
8. L'Appaltatore autorizzato ad affidare attività in subappalto dovrà corrispondere al subappaltatore l'importo di quanto da quest'ultimo eseguito, provvedendo a trasmettere all'Unità Emittente della Committente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
9. Ove l'Appaltatore non adempia alla trasmissione anche di una sola delle fatture di cui sopra, in assenza di idonee e congrue motivazioni, la Committente sospenderà, in tutto o in parte, il pagamento degli importi dovuti all’Appaltatore, fino a quando non sia stata sanata l'inadempienza, senza che l'Appaltatore possa pretendere dalla Committente indennizzi o risarcimento di danni nè la maturazione di interessi o altro. Qualora l’Appaltatore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall’Appaltatore sia accertato dalla Committente, quest’ultima sospende i pagamenti in favore dell’Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata.
10.Qualora la Committente, anche nel corso dell’esecuzione dei Servizi, accerti il non verificarsi o il venir meno, nei confronti di un subcontraente, di una delle condizioni previste contrattualmente, diffiderà l'Appaltatore a far cessare le irregolarità riscontrate entro un determinato termine dalla ricezione della diffida stessa, pena la revoca dell'autorizzazione al subappalto. A seguito della revoca dell'autorizzazione, l'Appaltatore sarà tenuto a risolvere immediatamente il subappalto stesso, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente e fatto salvo il risarcimento di eventuali danni dalla Committente subiti, nei termini e nei limiti di cui all’art. 27 “Limitazione di Responsabilità”.
00.Xx fa luogo al pagamento diretto del subappaltatore nelle ipotesi previste nell’art. 105, comma 13, D.Lgs. 50/2016.
Articolo 23.
Comunicazione dei sub-contratti non costituenti subappalto
1. E’ fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Committente – per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione del contratto non costituenti subappalto ai sensi dell’art. 105 d.lgs. 50/16 – il nome del sub-contraente, l’importo del contratto e l’oggetto della prestazione affidata.
2. Resta comunque ferma la responsabilità in solido dell’Appaltatore per l’attività resa da Professionisti terzi incaricati, che dovranno in ogni caso uniformarsi alle direttive impartite direttamente dalla Committente o dall’Appaltatore stesso. La Committente si riserva, in ogni caso, di chiedere la sostituzione del/i Professionista/i a suo insindacabile giudizio.
Articolo 24.
Adempimenti e obblighi di comunicazione dell’Appaltatore
1. Al fine di consentire alla Committente - sia in sede di stipulazione del Contratto sia durante l’esecuzione dello stesso - di essere a conoscenza dei soggetti che saranno preposti dall’Appaltatore allo svolgimento dell’oggetto del Contratto, l’Appaltatore consegnerà, all’Unità preposta alla gestione tecnica del Contratto, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto e comunque prima dell’avvio dell’esecuzione dell’Appalto, l’elenco dei lavoratori che saranno impiegati dall’Appaltatore, che costituirà apposito Allegato al Contratto. L’elenco dovrà necessariamente contenere, con riguardo a ciascun lavoratore dell’Appaltatore e con riferimento al momento di redazione dell’elenco:
- i dati identificativi [ivi compreso il codice fiscale];
- la tipologia di contratto di lavoro stipulato.
Ultimate le attività oggetto dell’Appalto, l’Appaltatore dovrà consegnare l’elenco dei lavoratori effettivamente impiegati nell’Appalto durante tutta la durata dello stesso. In ogni caso, potranno accedere presso gli impianti della Committente o presso il luogo di esecuzione dell’Appalto e, comunque, potranno essere impiegati nell’esecuzione del lavoro solo i lavoratori dell’Appaltatore i cui nominativi risultano nell’elenco di cui all’Allegato citato nel presente comma.
2. L’Appaltatore, inoltre, prima dell’inizio delle attività dell’Appalto, consegna all’Unità preposta alla gestione tecnica del Contratto di cui all’art. 37 “Domicilio e Comunicazioni” i seguenti documenti:
a) dichiarazione/autocertificazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato;
b) nominativo e mansioni dell'incaricato all'assolvimento dei compiti di cui all'Articolo 97 del D.Lgs. 81/08;
c) estremi delle denunce presentate all'INPS, all'INAIL ed alle Casse Edili nell'ultimo anno;
d) Documento di Valutazione dei Rischi;
e) dichiarazione relativa all'Articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008 (lavoro irregolare).
In particolare, con riferimento ai cantieri temporanei mobili la cui entità presunta è inferiore ai 200 uomini-giorno ed i cui lavori non comportano rischi particolari (Allegato XI del D.Lgs. n. 81/2008), nonché nelle fattispecie di Appalto nelle quali non vi sia un Cantiere temporaneo mobile, la documentazione di cui alle lettere d) ed e) può essere sostituita dalla trasmissione dell'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all'Allegato XVII e/o dell’art. 26 del D.Lgs. m. 81/2008.
Qualora l’Appaltatore sia un lavoratore autonomo, la documentazione da produrre sarà la seguente:
a) dichiarazione di conformità ex X.Xxx. n. 81/2008 di macchine, attrezzature ed opere provvisionali;
b) l'elenco dei Dispositivi di Protezione Individuale in dotazione;
c) qualora richiesto dal X.Xxx. n. 81/2008, gli attestati della propria formazione;
d) qualora richiesto dal D.Lgs. n. 81/2008, gli attestati inerenti la propria idoneità sanitaria. In particolare, con riferimento ai cantieri temporanei mobili la cui entità presunta è inferiore ai 200 uomini-giorno ed i cui lavori non comportano rischi particolari (allegato XI del D.Lgs. n. 81/2008), nonché nelle fattispecie di Appalto nelle quali non vi sia un Cantiere temporaneo mobile, la documentazione di cui alle lettere (a), (b), (c) e (d) può essere sostituita dalla trasmissione dell'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all'Allegato XVII e/o dell’art. 26 del D.Lgs. m. 81/2008.
3. Ai sensi dell’articolo 26, comma 8, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, l’Appaltatore provvede a dotare ciascun proprio lavoratore di una personale tessera di riconoscimento rispondente ai requisiti formali stabiliti dal vigente ordinamento. Ciascun lavoratore è a sua volta tenuto ad esporre in modo visibile la tessera di riconoscimento per l’intera durata della prestazione di lavoro svolta presso le pertinenze della Committente.
4. E’ altresì cura dell’Appaltatore accertarsi che anche i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, eventualmente impiegati nell’esecuzione dell’Appalto abbiano provveduto a dotarsi di una tessera di riconoscimento rispondente ai requisiti formali stabiliti dal vigente ordinamento.
5. L’Appaltatore dichiara e garantisce di corrispondere a ciascun lavoratore impiegato nell’esecuzione del presente Contratto la retribuzione contrattualmente pattuita che, in ogni caso, non può essere inferiore ai livelli minimi retributivi stabiliti dal vigente contratto collettivo di lavoro.
6. In qualsiasi momento durante l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Appalto, la Committente potrà verificare e richiedere all’Appaltatrice l’esatto e puntuale adempimento di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e territoriali di categoria, nonché l’esatto adempimento degli oneri fiscali, contributivi e assicurativi posti a suo carico dalle vigenti leggi.
Articolo 25.
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio personale (dipendenti e collaboratori) derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L’Appaltatore si impegna, nei confronti del personale dipendente, a garantire condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi dell’art. 2070 cod. civ., vigenti nel periodo di tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori, nonché ad adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore.
2. Con riguardo al rispetto di tutti gli obblighi contributivi, assistenziali, assicurativi previsti da norme di legge e contrattuali a favore dei propri dipendenti e collaboratori impiegati nell’esecuzione dell’Appalto a carico dell’Appaltatore, quest’ultimo si impegna a manlevare la Committente da ogni e qualsiasi responsabilità che ne derivasse in relazione all’esecuzione dei Servizi, ivi compresa quella derivante da eventuali sanzioni che dovessero essere irrogate per l’esecuzione degli stessi.
3. L’Appaltatore si obbliga sotto la propria esclusiva responsabilità a svolgere le prestazioni contrattuali avvalendosi esclusivamente di propri diretti lavoratori dipendenti e dei propri subappaltatori e con l’obbligo di ottenere analogo impegno da parte degli eventuali subappaltatori o subcontraenti in genere dell’Appaltatore, anche con riguardo alle altre previsioni di cui al presente articolo.
4. L’Appaltatore terrà comunque indenne la Committente da tutte le passività, perdite, costi e/o danni derivanti dalle richieste di terzi avanzate nei confronti della Committente, quale conseguenza dello svolgimento dell’Appalto, nonché di tutte le attività poste in essere dall’Appaltatore all’interno dei locali della Committente. A tal fine, ai sensi dell’art. 1242 c.c. la Committente potrà portare in compensazione quanto eventualmente tenuta a versare ai sensi dell’articolo 29, comma 2, del D.Lgs 276/2003, con quanto dovrebbe corrispondere all’Appaltatore a titolo di compenso, fino a totale o parziale estinzione dei debiti.
5. L’Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente da ogni e qualsiasi costo o danno o passività derivante da eventuali controversie che possano insorgere sia direttamente con gli ausiliari, sia con gli Enti previdenziali e/o assistenziali o con qualsiasi altra autorità (giudiziaria, amministrativa, tributaria, ecc.), per questioni inerenti e/o connesse e/o comunque originate dal rapporto con tali ausiliari e/o eventuali subappaltatori (e loro dipendenti) o eventuali infortuni sul lavoro – per i danni che non risultino indennizzati ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - o danni in qualunque modo subiti dagli ausiliari e/o dagli eventuali subappaltatori (e loro dipendenti), nonché con riguardo a qualsivoglia danno procurato dagli ausiliari e/o dagli eventuali subappaltatori (e loro dipendenti) a cose o persone, compresi tutti e ciascun soggetto terzo rispetto al Contratto, ivi compresi i casi di dolo o colpa grave. In particolare, si impegna a manlevare la Committente nel caso in cui questi sia chiamato a pagare alcunché a titolo di retribuzioni, contributi, premi assicurativi, ritenute fiscali e sanzioni di ogni genere ovvero a titolo di risarcimento danni per comportamenti ascrivibili a dolo o colpa dell’Appaltatore, degli ausiliari e/o dei eventuali subappaltatori, o comunque ascrivibili ad inadempimenti posti in essere da detti soggetti.
6. Nell’ipotesi di inadempimento anche a uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Committente, previa comunicazione all’Appaltatore delle inadempienze riscontrate, si riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo il diritto al risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nei termini e nei limiti di cui all’art. 27 “Limitazione di Responsabilità”.
Articolo 26.
Sicurezza e Ambiente
1. L’Appaltatore si impegna, sotto la propria responsabilità, a rispettare e a far rispettare ai propri lavoratori ed eventuali subappaltatori o subcontraenti in genere tutte le norme del D.Lgs.
n. 81/2008 e s.i.m. e dei relativi allegati, ove applicabili.
2. L’Appaltatore si impegna, inoltre, ad osservare scrupolosamente tutte le norme di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro, previste dalla normativa in vigore, a cooperare con la Committente e a far in modo che tutti i lavoratori coinvolti cooperino all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro connessi all’esecuzione dell’Appalto.
3. La Committente ha provveduto a redigere il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (“DUVRI”) riportante le misure atte ad eliminare le interferenze; tale
documentazione costituisce Allegato al presente Contratto, ai sensi dell’articolo 26, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
4. Sempre ai sensi dell’articolo 26, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, l’Appaltatore si impegna:
- a coordinare con la Committente gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori della Committente e quelli dell’Appaltatore;
- a comunicare qualsiasi modifica ai fini dell’aggiornamento delle misure di sicurezza e della valutazione dell’insorgere di nuovi rischi interferenziali;
- a fornire ai propri dipendenti una dettagliata informazione e formazione sui rischi connessi allo svolgimento dell’incarico, su quelli esistenti nell’ambiente in cui questo deve essere svolto, e sulle misure preventive e protettive, tenuto conto anche di quanto comunicato dalla Committente, ed a pretendere l’osservanza, da parte dei propri dipendenti, delle predette misure preventive e protettive nonché delle misure adottate in coordinamento con la Committente, e più specificamente provvedere a tutte le obbligazioni di cui all’art. 18 del D.Lgs 81/08 e s.i.m.;
- a mettere a disposizione del proprio personale dispositivi di protezione individuali e generali conformi ai requisiti di legge e a vigilare sull’utilizzo di tali dispositivi di protezione da parte del proprio personale;
- a provvedere all’adempimento di tutto quanto previsto nel DUVRI, garantendo sin d’ora che provvederà diligentemente a formare ed informare adeguatamente il personale che verrà adibito ai servizi contrattuali, prima che questi abbiano inizio.
5. L’Appaltatore, prima dell’inizio delle prestazioni:
- può proporre integrazioni e modifiche al DUVRI ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel luogo di lavoro sulla base della propria esperienza; resta inteso che gli eventuali adattamenti e/o integrazioni dovranno essere sottoscritti per accettazione dalla Committente e che in nessun caso daranno luogo ad una modifica o ad un adeguamento dei prezzi contrattuali in quanto l'Appaltatore già in fase di presentazione di Offerta ha valutato tutte le condizioni ed i vincoli;
- deve redigere e consegnare, all’Unità preposta alla gestione tecnica del Contratto, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’esecuzione delle attività.
6. L’Appaltatore attesta inoltre espressamente che la Committente gli ha fornito dettagliate informazioni, anche in modo documentale, sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui lo stesso è destinato ad operare, nonché su eventuali piani di emergenza aziendali e che coopererà con la Committente all’individuazione delle misure di prevenzione e protezione dai summenzionati rischi specifici esistenti nell’ambiente.
7. Il coordinamento e la cooperazione di cui sopra non si estendono ai rischi specifici dell’Appaltatore, intesi come i rischi propri tipici dell’attività dell’Appaltatore che riguardano l’attività lavorativa dei dipendenti dello stesso.
8. Il Corrispettivo è comunque comprensivo dei costi della sicurezza relativi ai rischi specifici propri dell’attività dell’Appaltatore. I costi della sicurezza relativi all’eliminazione dei rischi da interferenze sono specificamente e separatamente indicati, come previsto al comma 1 dell’art. 11 “Corrispettivo”.
9. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l’Appaltatore dichiara di conoscere, di aver rispettato e di obbligarsi, anche per conto dei propri dipendenti e/o collaboratori, a rispettare quanto contenuto nel Documento di Politica integrata adottato dalla Committente consultabile presso:
🖳 xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx_xxxxxxxx/xxxxxxxxx.
Articolo 27.
Limitazione di Responsabilità
1. Le Parti concordano espressamente che, ad esclusione dei casi di colpa grave o dolo dell’Appaltatore e salvo i limiti inderogabili di legge, nonché i casi di violazione di brevetti, lesioni o morte di persone:
• nessuna delle due Parti in nessun caso sarà responsabile verso l’altra per qualsiasi danno indiretto o consequenziale quali, a titolo meramente esplicativo e non esclusivo, perdite di profitto, perdite di mancata produzione, costi di capitale o costi determinati dal mancato funzionamento dell’impianto;
• la responsabilità dell’Appaltatore per i danni diretti a titolo contrattuale, extracontrattuale e per qualunque altra esistente forma di risarcimento od indennizzo prevista dalla legge, non potrà complessivamente eccedere un importo pari al 100% del valore del Corrispettivo contrattuale.
2. Resta in ogni caso sempre salvo il diritto della Committente alla riduzione del prezzo nei casi previsti dal presente Contratto.
Articolo 28. Risoluzione
1. Il presente Xxxxxxxxx si considererà risolto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ. in tutte le ipotesi previste in Contratto e qualora:
(i) risulti che l’Appaltatore ha eseguito i Servizi utilizzando materiali preventivamente rifiutati dalla Committente;
(ii) l’Appaltatore ceda a terzi il Contratto o i crediti a qualunque titolo derivanti dal Contratto, in assenza dell'autorizzazione della Committente o violi le ulteriori previsioni di cui all’art. 31 “Divieto di cessione del Contratto e cessione del credito”;
(iii) l’Appaltatore ritardi a pagare per oltre 30 giorni dalla scadenza il proprio personale e/o propri subappaltatori;
(iv) l’Appaltatore non fornisca la prova della stipulazione delle Polizze e dei premi pagati entro i termini stabiliti dall'art. 20 “Copertura Assicurativa”, comma 1, ovvero – nel caso in cui una o più delle Polizze fosse inadeguata, annullata, dichiarata nulla, risolta o, comunque, divenga per qualunque motivo inefficace – non provveda a sostituirla, entro il termine stabilito nel medesimo articolo, con una nuova e adeguata polizza assicurativa;
(v) la/e Fideiussione/i siano annullate, dichiarate nulle, risolte o, comunque, divengano per qualunque motivo inefficaci e l’Appaltatore non provveda a sostituirle con nuove
garanzie bancarie/assicurative dello stesso contenuto rilasciate da primari istituti bancari/assicurativi di gradimento della Committente;
(vi) l’Appaltatore venga messo in stato di liquidazione, di fallimento o sia sottoposto ad altre procedure concorsuali, o subisca il sequestro o pignoramento dei propri beni o sia sottoposto ad un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione o incorra in una delle cause ostative alla prosecuzione del rapporto contrattuale di cui alla normativa antimafia o sia soggetto ad un legittimo provvedimento dell’autorità giudiziaria o amministrativa che gli impedisca, in qualsiasi modo, di proseguire le attività oggetto di Appalto;
(vii) l’Appaltatore violi quanto previsto negli artt. 6 “Durata dei Servizi, termini di realizzazione dell’Appalto”, 5 “Obblighi e adempimenti a carico dell’Impresa”,
21 “Fideiussioni”. 22 “Subappalto”, 30 “Xxxxxxxx, Proprietà Industriale ed Informazioni Riservate”, 32 “Trasparenza dei prezzi” del Contratto;
(viii) l’Appaltatore violi anche una sola delle previsioni di cui agli artt. 24 “Adempimenti e obblighi di comunicazione dell’Appaltatore”, 25 “Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro” e 26 “Sicurezza e Ambiente” del Contratto.
2. Restano salve le previsioni di cui all’art. 1454 e seguenti cod. civ..
3. L’Offerta presentata dall’Appaltatore include le dichiarazioni (“Dichiarazioni Generali”) rilasciate dallo stesso sotto la sua piena e diretta responsabilità. Come previsto con il rilascio di dette Dichiarazioni Generali, nel caso in cui, successivamente alla conclusione del presente Contratto, venga rilevata l’inesattezza e/o la mendacità ovvero muti la circostanza oggetto anche di una sola di tali dichiarazioni, la Committente avrà la facoltà di dichiarare il Contratto risolto di diritto per inadempimento del contraente, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento del danno della Committente nei termini e nei limiti di cui all’art. 27 “Limitazione di Responsabilità”.
4. Si conviene inoltre che la Committente avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. nell’ipotesi in cui entro 45 giorni dalla Data di efficacia dello stesso, o in ogni caso entro diverso termine pattuito tra le Parti, l’Appaltatore non abbia consegnato alla Committente i documenti di seguito indicati, ovvero nel caso in cui, ove consegnati, gli stessi abbiano un contenuto non soddisfacente per la Committente:
- comunicazione, conforme al modulo allegato, attestante il numero del conto corrente dedicato dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 3 comma 1 della Legge n. 13 agosto 2010 n. 136, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto medesimo.
5. In ogni caso i documenti di cui sopra costituiranno parte integrante e sostanziale del Contratto e, qualsivoglia loro modifica o variazione dovrà essere dall’Appaltatore comunicata senza indugio alla Committente, la quale avrà, in difetto di comunicazione o in ragione del contenuto di tali variazioni, la facoltà di procedere con la risoluzione del Contratto, salvo il diritto al maggior danno nei termini e nei limiti di cui all’art. 27 “Limitazione di Responsabilità”.
6. Nel caso di risoluzione del Contratto, spetterà all’Appaltatore soltanto il pagamento della parte dei Servizi effettivamente e correttamente eseguita, salvo il risarcimento dei danni che la Committente dovesse subire per il completamento dei Servizi nei termini e nei limiti di cui all’art. 27 “Limitazione di Responsabilità”, nonché per ogni altro titolo conseguente all’inadempimento dell'Appaltatore.
Articolo 29.
Recesso della Committente
1. Fatto salvo il periodo di prova di cui all’art. 6, la Committente si riserva la facoltà di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, anche prima dell’esecuzione totale dei Servizi, mediante preavviso scritto all’Appaltatore di almeno 60 Xxxxxx Xxxxxx. L’esercizio del recesso non è soggetto al alcun onere motivazionale.
2. A decorrere dalla data di recesso, l’Appaltatore interromperà ogni attività, fermo restando il diritto dell’Appaltatore al pagamento della parte dei Servizi che fosse già stata correttamente eseguita alla data di recesso suddetta.
3. L’Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso per i costi sostenuti dopo la data di recesso, con la sola eccezione di quelle attività che fossero indispensabili in conseguenza dell’interruzione dei Servizi e a condizione che tali attività siano state preventivamente autorizzate per iscritto dalla Committente.
4. La Committente, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 cod. civ., non sarà responsabile delle eventuali conseguenze pregiudizievoli per l’Appaltatore derivanti dal recesso, quali – a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo – il mancato guadagno, eventuali costi e/o passività derivanti dalla risoluzione di contratti di subappalto o di fornitura o qualunque altro pregiudizio eventualmente occorsogli.
Articolo 30.
Xxxxxxxx, Proprietà Industriale ed Informazioni Riservate
1. Con la sottoscrizione del Contratto, l’Appaltatore conferisce sin d’ora alla Committente licenza irrevocabile e non esclusiva per l’utilizzo di brevetti e di tutti gli elaborati forniti dall’Appaltatore inerenti ad apparecchiature, oggetti, procedimenti e manufatti realizzati nel corso o in ragione della realizzazione dell’Appalto, con la precisazione che tale licenza potrà essere trasferita dalla Committente a terzi. L’Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa industriale altrui.
2. Con la sottoscrizione del Contratto, l’Appaltatore si impegna inoltre a comunicare senza ritardo alla Committente qualsiasi invenzione, scoperta o perfezionamento che il suo personale abbia ideato durante l’esecuzione dei lavori oggetto del Contratto o nell’anno successivo alla loro ultimazione che sia basata su nozioni tecniche della Committente, conferendo sin d’ora a quest’ultimo licenza irrevocabile, non esclusiva e valida per tutto il mondo per tali invenzioni, scoperte e/o miglioramenti, con diritto della Committente stessa di estendere ad altri tale licenza senza l’onere di darne preventivamente avviso.
3. Il corrispettivo relativo alle licenze di cui ai precedenti commi 1 e 2 è compreso nel Corrispettivo.
4. Qualora venga promossa nei confronti della Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d’uso, l’Appaltatore manleverà e terrà indenne la Committente assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Committente.
5. La Committente si obbliga ad informare prontamente per scritto l’Appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, la Committente riconosce
all’Appaltatore la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla Committente.
6. L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza nell’esecuzione dei Servizi, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente Contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Committente e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
7. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.
8. L’obbligo di cui al comma 6 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
9. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, subappaltatori, consulenti e risorse degli obblighi di riservatezza anzidetti.
00.Xx caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni, nei termini e nei limiti di cui all’art. 27 “Limitazione di Responsabilità”, che dovessero derivare alla Committente.
Articolo 31.
Divieto di cessione del Contratto e cessione del credito
1. E’ fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa, salvo diverso e preventivo accordo scritto tra le Parti. Sarà considerata alla stregua di una cessione del Contratto, ove non preventivamente accettata per iscritto dalla Committente:
(i) il trasferimento, a qualsiasi titolo, del ramo d’azienda dell’Appaltatore riguardante in tutto o in parte il Contratto;
(ii) il trasferimento, a qualsiasi titolo, del controllo della partecipazione dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), cod. civ..
2. L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal Contratto esclusivamente a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa, e previa autorizzazione scritta della Committente. Le cessioni dei crediti devono essere notificate alla Committente.
3. E’ fatto altresì divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nei termini e nei limiti di cui all’art. 27 “Limitazione di Responsabilità”, la Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ..
Articolo 32.
Trasparenza dei prezzi
1. L’Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Xxxxxxxxx;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
c) dichiara che con riferimento al presente Contratto e ai rapporti precontrattuali ad essi relativi non ha posto in essere o non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza o atteggiamenti contrari a leggi o contrari a norme etiche (ivi comprese le norme di cui al Codice Etico della Committente);
d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l’Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell’Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione nei termini e nei limiti di cui all’art. 27 “Limitazione di Responsabilità”.
Articolo 33.
Foro competente esclusivo
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione al presente Contratto e ai relativi Allegati sarà competente in via esclusiva il Foro di Aosta.
Articolo 34.
Legge applicabile
1. Il presente Contratto e il rapporto da esso generato è disciplinato e regolato dal codice civile e dalla legge italiana.
Articolo 35.
Trattamento dei dati personali
1. L’Appaltatore dichiara di aver preso visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali rilasciata ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) dalla Committente, in qualità di Titolare del trattamento, e disponibile sul sito internet della stessa nella sezione “privacy”.
2. Tale informativa contiene l'indicazione dei dati personali che vengono raccolti per l’espletamento del contratto, nonché per l’adempimento di obblighi normativi e regolamentari, delle finalità e modalità di trattamento e dei diritti e doveri che spettano all’appaltatore in virtù della vigente normativa in tema di protezione dei dati personali.
3. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato Regolamento UE, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure di sicurezza da adottare.
Articolo 36.
Codice Etico, Piano Anti Corruzione e Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001
1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l’Appaltatore dichiara di conoscere, di aver rispettato e di obbligarsi, anche per conto dei propri dipendenti e/o collaboratori, a rispettare quanto contenuto sia nel D.Lgs. 231/2001, e sue successive modificazioni e integrazioni, sia nel Codice Etico sia, infine, nel Piano Anti Corruzione adottati dalla Committente consultabili presso:
🖳 xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx_xxxxxxxx/xxxxxxxxx.
astenendosi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al summenzionato D.Lgs. 231/2001 ed uniformando lo svolgimento della propria attività alle disposizioni ivi contenute, pena la risoluzione anticipata del Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., fatti salvi in ogni caso i diritti della Committente ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti nei termini e nei limiti di cui all’art. 27 “Limitazione di Responsabilità”, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale ed a prescindere dall’effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso.
2. Xxxxx restando i diritti sopra citati, la Committente si riserva l’ulteriore diritto di eventualmente sospendere l’esecuzione del Contratto sino all’accertamento della contestata violazione.
3. In caso di violazione del citato Decreto e/o del Codice Etico e/o del Piano Anti Corruzione da parte dell’Appaltatore e fatti salvi i predetti diritti, alla Committente è riconosciuta in ogni caso la facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto.
4. E’ fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora dalle violazioni alle previsioni dei commi precedenti derivino danni alla Committente, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale, nei termini e nei limiti di cui all’art. 27 “Limitazione di Responsabilità”.
Articolo 37.
Domicilio e Comunicazioni
1. Salvo quanto previsto nel presente Contratto, in espressa deroga a quanto indicato nel Certificato di iscrizione alla sezione ordinaria del Registro delle Imprese delle Parti, ogni comunicazione tra l’Appaltatore e la Committente dovrà avvenire per iscritto e avrà validità solo se inviata ai seguenti indirizzi:
o Committente:
• Unità Emittente, gestione amministrativa del Contratto: Funzione Acquisti Appalti di
C.V.A. S.p.A. a s.u. - PEC [•] / email [•] - Xxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXXXXX (XX);
referente:
• Unità Richiedente, gestione tecnica del Contratto: Funzione Ingegneria Elettromeccanica di Manutenzione e Sviluppo di C.V.A. S.p.A. a s.u. – Xxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 XXXXXXXXX (XX);
referente: xxx. Xxxxxxx Xxxxx
o Appaltatore: alla c.a. [•], indirizzo [•], indirizzo PEC [•] / email [•].
In caso di variazione di tale domicilio, l’Appaltatore ha l’onere di informare la Committente per mezzo di lettera raccomandata; in mancanza di ciò, notifiche e comunicazioni si avranno per regolarmente eseguite una volta pervenute all’indirizzo indicato.
Articolo 38. Allegati
Si allegano al presente contratto, a formarne parte essenziale ed integrante, i seguenti documenti:
- Specifica tecnica operativa
- N. 2 D.U.V.R.I. (n. 1 DUVRI Parco Eolico Tarifa e n. 1 DUVRI Parco Eolico Laterza)
- Modulo “Comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato”
- Elenco prezzi
C.V.A. VENTO S.r.l. a s.u.
[•]
***
XX/xx