Common use of Sicurezza e ambiente Clause in Contracts

Sicurezza e ambiente. 1. L’Appaltatore si impegna, sotto la propria responsabilità, a rispettare e a far rispettare ai propri lavoratori ed eventuali subappaltatori o subcontraenti in genere tutte le norme del D.Lgs. n. 81/2008 e s.i.m. e dei relativi allegati. 2. L’Appaltatore si impegna, inoltre, ad osservare scrupolosamente tutte le norme di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro, previste dalla normativa in vigore, a cooperare con la Committente e a far in modo che tutti i lavoratori coinvolti cooperino all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro connessi all’esecuzione dell’Appalto. 3. L’Appaltatore, prima dell’inizio delle prestazioni deve redigere e consegnare, all’Unità preposta alla gestione tecnica del Contratto, ove previsto dalla normativa vigente, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’esecuzione delle attività. 4. Le Parti, dopo attenta analisi in merito, hanno valutato che l’oggetto del Contratto non presenta rischi interferenziali posto che l’attività oggetto dello stesso verrà svolta con modalità tali da escluderli e senza che vi sia, in alcun modo, alcun accesso dell’Appaltatore né all’interno dell’azienda della Committente, né all’interno di una singola unità produttiva della stessa, ovvero non ricorre l’obbligo della redazione del DUVRI ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 81/2008. 5. La cooperazione ed il coordinamento di cui sopra non si estendono ai rischi specifici dell’Appaltatore, intesi come i rischi propri tipici dell’attività dell’Appaltatore che riguardano l’attività lavorativa dei dipendenti dello stesso. I costi relativi ai predetti rischi specifici sono stati in ogni caso valutati, quantificati, ricompresi nel Corrispettivo. 6. L’Appaltatore dichiara di conoscere, di aver rispettato e di obbligarsi, anche per conto dei propri dipendenti e/o collaboratori, a rispettare quanto contenuto sia nel D.Lgs. 231/2001 e s.m.i., sia nel Codice Etico sia, infine, nel Piano Anti Corruzione adottati dalla Committente, consultabili presso: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxx.xxx/xxxxxx-xxxxx.xxxx. In caso di violazione del citato Decreto e/o del Codice Etico e/o del Piano Anti Corruzione da parte dell’Appaltatore, alla Committente è riconosciuta in ogni caso la facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto e di chiedere il risarcimento dei danni subiti, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

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Samples: Contratto Di Noleggio a Lungo Termine

Sicurezza e ambiente. 1. L’Appaltatore si impegna, sotto la propria responsabilità, a rispettare e a far rispettare ai propri lavoratori ed eventuali subappaltatori o subcontraenti in genere tutte le norme del D.Lgs. n. 81/2008 e s.i.m. e dei relativi allegati, ove applicabili. 2. L’Appaltatore si impegna, inoltre, ad osservare scrupolosamente tutte le norme di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro, previste dalla normativa in vigore, a cooperare con la Committente e a far in modo che tutti i lavoratori coinvolti cooperino all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro connessi all’esecuzione dell’Appalto. 3. La Committente ha provveduto a redigere il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (“DUVRI”) riportante le misure atte ad eliminare le interferenze; tale documentazione costituisce Allegato al presente Contratto, ai sensi dell’articolo 26, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. 4. Sempre ai sensi dell’articolo 26, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, l’Appaltatore si impegna: - a coordinare con la Committente gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori della Committente e quelli dell’Appaltatore; - a comunicare qualsiasi modifica ai fini dell’aggiornamento delle misure di sicurezza e della valutazione dell’insorgere di nuovi rischi interferenziali; - a fornire ai propri dipendenti una dettagliata informazione e formazione sui rischi connessi allo svolgimento dell’incarico, su quelli esistenti nell’ambiente in cui questo deve essere svolto, e sulle misure preventive e protettive, tenuto conto anche di quanto comunicato dalla Committente, ed a pretendere l’osservanza, da parte dei propri dipendenti, delle predette misure preventive e protettive nonché delle misure adottate in coordinamento con la Committente, e più specificamente provvedere a tutte le obbligazioni di cui all’art. 18 del D.Lgs 81/08 e s.i.m.; - a mettere a disposizione del proprio personale dispositivi di protezione individuali e generali conformi ai requisiti di legge e a vigilare sull’utilizzo di tali dispositivi di protezione da parte del proprio personale; - a provvedere all’adempimento di tutto quanto previsto nel DUVRI, garantendo sin d’ora che provvederà diligentemente a formare ed informare adeguatamente il personale che verrà adibito ai servizi contrattuali, prima che questi abbiano inizio. 5. L’Appaltatore, prima dell’inizio delle prestazioni prestazioni: - può proporre integrazioni e modifiche al DUVRI ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel luogo di lavoro sulla base della propria esperienza; resta inteso che gli eventuali adattamenti e/o integrazioni dovranno essere sottoscritti per accettazione dalla Committente e che in nessun caso daranno luogo ad una modifica o ad un adeguamento dei prezzi contrattuali in quanto l'Appaltatore già in fase di presentazione di Offerta ha valutato tutte le condizioni ed i vincoli; - deve redigere e consegnare, all’Unità preposta alla gestione tecnica del Contratto, ove previsto dalla normativa vigente, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’esecuzione delle attività. 46. Le PartiL’Appaltatore attesta inoltre espressamente che la Committente gli ha fornito dettagliate informazioni, dopo attenta analisi anche in meritomodo documentale, hanno valutato sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui lo stesso è destinato ad operare, nonché su eventuali piani di emergenza aziendali e che l’oggetto del Contratto non presenta coopererà con la Committente all’individuazione delle misure di prevenzione e protezione dai summenzionati rischi interferenziali posto che l’attività oggetto dello stesso verrà svolta con modalità tali da escluderli e senza che vi sia, in alcun modo, alcun accesso dell’Appaltatore né all’interno dell’azienda della Committente, né all’interno di una singola unità produttiva della stessa, ovvero non ricorre l’obbligo della redazione del DUVRI ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 81/2008specifici esistenti nell’ambiente. 57. La Il coordinamento e la cooperazione ed il coordinamento di cui sopra non si estendono ai rischi specifici dell’Appaltatore, intesi come i rischi propri tipici dell’attività dell’Appaltatore che riguardano l’attività lavorativa dei dipendenti dello stesso. 8. Il Corrispettivo è comunque comprensivo dei costi della sicurezza relativi ai rischi specifici propri dell’attività dell’Appaltatore. I costi della sicurezza relativi ai predetti all’eliminazione dei rischi specifici da interferenze sono stati in ogni caso valutatispecificamente e separatamente indicati, quantificati, ricompresi nel come previsto al comma 1 dell’art. 11 “Corrispettivo. 69. L’Appaltatore Con la sottoscrizione del presente Contratto, l’Appaltatore dichiara di conoscere, di aver rispettato e di obbligarsi, anche per conto dei propri dipendenti e/o collaboratori, a rispettare quanto contenuto sia nel D.Lgs. 231/2001 e s.m.i., sia nel Codice Etico sia, infine, nel Piano Anti Corruzione adottati Documento di Politica integrata adottato dalla Committente, consultabili Committente consultabile presso: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxx.xxx/xxxxxx-xxxxx.xxxx. In caso di violazione del citato Decreto e/o del Codice Etico e/o del Piano Anti Corruzione da parte dell’Appaltatore, alla Committente è riconosciuta in ogni caso la facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto e di chiedere il risarcimento dei danni subiti, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx_xxxxxxxx/xxxxxxxxx.

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Samples: Contratto Di Appalto Di Servizi Di Gestione (Asset Management)

Sicurezza e ambiente. 1. L’Appaltatore si impegna, sotto la propria responsabilità, a rispettare e a far rispettare ai propri lavoratori ed eventuali subappaltatori o subcontraenti in genere tutte le norme del D.Lgs. n. 81/2008 e s.i.m. e dei relativi allegati, ove applicabili. 2. L’Appaltatore si impegna, inoltre, ad osservare scrupolosamente tutte le norme di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro, previste dalla normativa in vigore, a cooperare con la Committente e a far in modo che tutti i lavoratori coinvolti cooperino all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro connessi all’esecuzione dell’Appalto. 3. La Committente ha provveduto a redigere il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (“DUVRI”) riportante le misure atte ad eliminare le interferenze; tale documentazione costituisce Allegato al presente Contratto, ai sensi dell’articolo 26, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. 4. Sempre ai sensi dell’articolo 26, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, l’Appaltatore si impegna: - a coordinare con la Committente gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori della Committente e quelli dell’Appaltatore; - a comunicare qualsiasi modifica ai fini dell’aggiornamento delle misure di sicurezza e della valutazione dell’insorgere di nuovi rischi interferenziali; - a fornire ai propri dipendenti una dettagliata informazione e formazione sui rischi connessi allo svolgimento dell’incarico, su quelli esistenti nell’ambiente in cui questo deve essere svolto, e sulle misure preventive e protettive, tenuto conto anche di quanto comunicato dalla Committente, ed a pretendere l’osservanza, da parte dei propri dipendenti, delle predette misure preventive e protettive nonché delle misure adottate in coordinamento con la Committente, e più specificamente provvedere a tutte le obbligazioni di cui all’art. 18 del D.Lgs 81/08 e s.i.m.; - a mettere a disposizione del proprio personale dispositivi di protezione individuali e generali conformi ai requisiti di legge e a vigilare sull’utilizzo di tali dispositivi di protezione da parte del proprio personale; - a provvedere all’adempimento di tutto quanto previsto nel DUVRI, garantendo sin d’ora che provvederà diligentemente a formare ed informare adeguatamente il personale che verrà adibito ai servizi contrattuali, prima che questi abbiano inizio. 5. L’Appaltatore, prima dell’inizio delle prestazioni prestazioni: - può proporre integrazioni e modifiche al DUVRI ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel luogo di lavoro sulla base della propria esperienza; resta inteso che gli eventuali adattamenti e/o integrazioni dovranno essere sottoscritti per accettazione dalla Committente e che in nessun caso daranno luogo ad una modifica o ad un adeguamento dei prezzi contrattuali in quanto l'Appaltatore già in fase di presentazione di Offerta ha valutato tutte le condizioni ed i vincoli; - deve redigere e consegnare, all’Unità preposta alla gestione tecnica del Contratto, ove previsto dalla normativa vigente, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’esecuzione delle attività. 46. Le PartiL’Appaltatore attesta inoltre espressamente che la Committente gli ha fornito dettagliate informazioni, dopo attenta analisi anche in meritomodo documentale, hanno valutato sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui lo stesso è destinato ad operare, nonché su eventuali piani di emergenza aziendali e che l’oggetto del Contratto non presenta coopererà con la Committente all’individuazione delle misure di prevenzione e protezione dai summenzionati rischi interferenziali posto che l’attività oggetto dello stesso verrà svolta con modalità tali da escluderli e senza che vi sia, in alcun modo, alcun accesso dell’Appaltatore né all’interno dell’azienda della Committente, né all’interno di una singola unità produttiva della stessa, ovvero non ricorre l’obbligo della redazione del DUVRI ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 81/2008specifici esistenti nell’ambiente. 57. La Il coordinamento e la cooperazione ed il coordinamento di cui sopra non si estendono ai rischi specifici dell’Appaltatore, intesi come i rischi propri tipici dell’attività dell’Appaltatore che riguardano l’attività lavorativa dei dipendenti dello stesso. 8. Il Corrispettivo è comunque comprensivo dei costi della sicurezza relativi ai rischi specifici propri dell’attività dell’Appaltatore. I costi della sicurezza relativi ai predetti all’eliminazione dei rischi specifici da interferenze sono stati in ogni caso valutatispecificamente e separatamente indicati, quantificati, ricompresi nel come previsto al comma 1 dell’art. 11 “Corrispettivo. 69. L’Appaltatore Con la sottoscrizione del presente Contratto, l’Appaltatore dichiara di conoscere, di aver rispettato e di obbligarsi, anche per conto dei propri dipendenti e/o collaboratori, a rispettare quanto contenuto sia nel D.Lgs. 231/2001 e s.m.i., sia nel Codice Etico sia, infine, nel Piano Anti Corruzione adottati Documento di Politica integrata adottato dalla Committente, consultabili Committente consultabile presso: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxx.xxx/xxxxxx-xxxxx.xxxx. In caso di violazione del citato Decreto e/o del Codice Etico e/o del Piano Anti Corruzione da parte dell’Appaltatore, alla Committente è riconosciuta in ogni caso la facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto e di chiedere il risarcimento dei danni subiti, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale🖳 xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx_xxxxxxxx/xxxxxxxxx.

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Samples: Contract for Asset Management Services

Sicurezza e ambiente. 1. L’Appaltatore si impegna, sotto la propria responsabilità, a rispettare e a far rispettare ai propri lavoratori ed eventuali subappaltatori o subcontraenti in genere tutte le norme del D.Lgs. n. 81/2008 e s.i.m. e dei relativi allegati. 2. L’Appaltatore si impegna, inoltre, ad osservare scrupolosamente tutte le norme di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro, previste dalla normativa in vigore, a cooperare con la Committente e a far in modo che tutti i lavoratori coinvolti cooperino all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro connessi all’esecuzione dell’Appalto. La Committente ha provveduto a redigere il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (“DUVRI”) riportante le misure atte ad eliminare le interferenze; tale documentazione costituisce Allegato al presente Contratto, ai sensi dell’articolo 26, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Sempre ai sensi dell’articolo 26, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, l’Appaltatore si impegna: a coordinare con la Committente gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori della Committente e quelli dell’Appaltatore; a comunicare qualsiasi modifica ai fini dell’aggiornamento delle misure di sicurezza e della valutazione dell’insorgere di nuovi rischi interferenziali; a fornire ai propri dipendenti una dettagliata informazione e formazione sui rischi connessi allo svolgimento dell’incarico, su quelli esistenti nell’ambiente in cui questo deve essere svolto, e sulle misure preventive e protettive, tenuto conto anche di quanto comunicato dalla Committente, ed a pretendere l’osservanza, da parte dei propri dipendenti, delle predette misure preventive e protettive nonché delle misure adottate in coordinamento con la Committente, e più specificamente provvedere a tutte le obbligazioni di cui all’art. 18 del D.Lgs 81/08 e s.i.m. 3; a mettere a disposizione del proprio personale dispositivi di protezione individuali e generali conformi ai requisiti di legge e a vigilare sull’utilizzo di tali dispositivi di protezione da parte del proprio personale; a provvedere all’adempimento di tutto quanto previsto nel DUVRI, garantendo sin d’ora che provvederà diligentemente a formare ed informare adeguatamente il personale che verrà adibito ai servizi contrattuali, prima che questi abbiano inizio. L’Appaltatore, prima dell’inizio delle prestazioni prestazioni: può proporre integrazioni e modifiche al DUVRI ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel luogo di lavoro sulla base della propria esperienza; resta inteso che gli eventuali adattamenti e/o integrazioni dovranno essere sottoscritti per accettazione dalla Committente e che in nessun caso daranno luogo ad una modifica o ad un adeguamento dei prezzi contrattuali in quanto l'Appaltatore già in fase di presentazione di Offerta ha valutato tutte le condizioni ed i vincoli; deve redigere e consegnare, all’Unità preposta alla gestione tecnica del Contratto, ove previsto dalla normativa vigente, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’esecuzione delle attività. 4. Le PartiL’Appaltatore attesta inoltre espressamente che la Committente gli ha fornito dettagliate informazioni, dopo attenta analisi anche in meritomodo documentale, hanno valutato sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui lo stesso è destinato ad operare, nonché su eventuali piani di emergenza aziendali e che l’oggetto del Contratto non presenta coopererà con la Committente all’individuazione delle misure di prevenzione e protezione dai summenzionati rischi interferenziali posto che l’attività oggetto dello stesso verrà svolta con modalità tali da escluderli specifici esistenti nell’ambiente. Il coordinamento e senza che vi sia, in alcun modo, alcun accesso dell’Appaltatore né all’interno dell’azienda della Committente, né all’interno di una singola unità produttiva della stessa, ovvero non ricorre l’obbligo della redazione del DUVRI ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 81/2008. 5. La la cooperazione ed il coordinamento di cui sopra non si estendono ai rischi specifici dell’Appaltatore, intesi come i rischi propri tipici dell’attività dell’Appaltatore che riguardano l’attività lavorativa dei dipendenti dello stesso. Il Corrispettivo è comunque comprensivo dei costi della sicurezza relativi ai rischi specifici propri dell’attività dell’Appaltatore. I costi della sicurezza relativi ai predetti all’eliminazione dei rischi specifici da interferenze sono stati in ogni caso valutatispecificamente e separatamente indicati, quantificaticome previsto al comma 1 dell’art. 12. “Corrispettivo”. Con la sottoscrizione del presente Contratto, ricompresi nel Corrispettivo. 6. L’Appaltatore l’Appaltatore dichiara di conoscere, di aver rispettato e di obbligarsi, anche per conto dei propri dipendenti e/o collaboratori, a rispettare quanto contenuto sia nel D.Lgs. 231/2001 e s.m.i., sia nel Codice Etico sia, infine, nel Piano Anti Corruzione adottati Documento di Politica integrata adottato dalla Committente, consultabili Committente consultabile presso: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxx.xxx/xxxxxx-xxxxx.xxxx. In caso di violazione del citato Decreto e/o del Codice Etico e/o del Piano Anti Corruzione da parte dell’Appaltatore, alla Committente è riconosciuta in ogni caso la facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto e di chiedere il risarcimento dei danni subiti, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale: xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx_xxxxxxxx/xxxxxxxxx.

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Samples: Contratto Di Appalto Di Servizio

Sicurezza e ambiente. 1. L’Appaltatore si impegna, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere a rispettare e a far rispettare ai propri lavoratori perfetta conoscenza che il servizio affidatogli può essere svolto in prossimità di impianti elettrici ed eventuali subappaltatori o subcontraenti in genere ha quindi l'obbligo della piena osservanza ed applicazione di tutte le norme di Legge e regolamentazioni vigenti e future in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e quello di porre in atto tutte le misure di sicurezza necessarie per evitare qualsiasi pericolo oltre a particolari disposizioni che gli potranno essere impartite in loco dal personale del D.Lgs. n. 81/2008 e s.i.m. e dei relativi allegatiCommittente; ogni onere relativo è totalmente a carico dell’Appaltatore. 2. L’Appaltatore si impegna, inoltre, è tenuto ad osservare scrupolosamente tutte le norme prescrizioni per l'esecuzione di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro, previste interventi in installazioni elettriche in esercizio o in prossimità delle stesse nel rispetto delle indicazioni ricevute dalla normativa in vigore, a cooperare con la Committente e a far in modo che tutti i lavoratori coinvolti cooperino all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro connessi all’esecuzione dell’AppaltoCommittente. 3. L’AppaltatoreLa Committente, prima dell’inizio allo scopo di meglio garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori delle prestazioni deve redigere Imprese appaltatrici, fa obbligo all’Appaltatore di rendere disponibile/i su richiesta, per tutta la durata del contratto, il proprio “documento di valutazione dei rischi” aggiornato ovvero quello di ogni impresa designata dallo stesso alla esecuzione dei lavori o stralcio di esso relativo all’organizzazione della struttura della sicurezza e consegnare, all’Unità preposta alla gestione tecnica del Contratto, ove previsto dalla normativa vigente, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome valutazione dei rischi effettuate e relative responsabilità nell’esecuzione dei provvedimenti adottati in ragione delle attivitàattività oggetto dell’appalto. 4. Le Parti, dopo attenta analisi in merito, hanno valutato che l’oggetto L’Unità Richiedente e l’Appaltatore valuteranno i rischi specifici secondo il modulo allegato e provvederanno contestualmente alla compilazione del Contratto non presenta rischi interferenziali posto che l’attività oggetto dello stesso verrà svolta con modalità tali da escluderli e senza che vi sia, in alcun modo, alcun accesso dell’Appaltatore né all’interno dell’azienda della Committente, né all’interno di una singola unità produttiva della stessa, ovvero non ricorre l’obbligo della redazione del DUVRI ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 81/2008relativo modulo. 5. La cooperazione ed il coordinamento L’Appaltatore ha l’obbligo di cui sopra non si estendono ai organizzare la propria attività tenendo conto dei rischi specifici dell’Appaltatore, intesi come i rischi propri tipici dell’attività dell’Appaltatore che riguardano l’attività lavorativa dei dipendenti dello stesso. I costi relativi evidenziati dalla Committente ai predetti rischi specifici sono stati in ogni caso valutati, quantificati, ricompresi nel Corrispettivo. 6. L’Appaltatore dichiara di conoscere, di aver rispettato e di obbligarsi, anche per conto dei propri dipendenti e/o collaboratori, a rispettare quanto contenuto sia nel sensi dell’art.26 comma 3 del D.Lgs. 231/2001 e s.m.in.81/08 ed è responsabile di tutte le operazioni., sia nel Codice Etico sia, infine, nel Piano Anti Corruzione adottati dalla Committente, consultabili presso: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxx.xxx/xxxxxx-xxxxx.xxxx. In caso di violazione del citato Decreto e/o del Codice Etico e/o del Piano Anti Corruzione da parte dell’Appaltatore, alla Committente è riconosciuta in ogni caso la facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto e di chiedere il risarcimento dei danni subiti, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

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Samples: Contract for Telecommunications Services