Common use of Sistema di qualità Clause in Contracts

Sistema di qualità. La qualità dell’assistenza erogata viene valutata sulla base di specifici indicatori di cui alla scheda “Indicatori di Qualità assistenziale” allegata e parte integrante del presente addendum contrattuale. Il soggetto gestore è tenuto ad assolvere il debito informativo necessario ad assicurare il flusso verso il Ministero della Salute e ALISA-Regione Liguria, il monitoraggio degli accordi pattuiti, delle attività svolte, la verifica dell'appropriatezza e della qualità dell'assistenza prestata, nonché, ai fini della valutazione complessiva dei risultati raggiunti, al monitoraggio di eventi avversi, sinistri, eventi sentinella e coperture assicurative relative e correlate attività di risk management. Il soggetto gestore si impegna ad adempiere esaustivamente con diligenza e costanza al proprio debito informativo secondo le modalità stabilite dalla normativa e disposizioni nazionali e regionali vigenti nonché dal presente addendum contrattuale. Il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale per le rendicontazioni economiche. Le ASL non procedono alla remunerazione delle prestazioni non correttamente rendicontate. Il soggetto gestore è tenuto al rispetto delle indicazioni regionali e ministeriali in ordine alle modalità di compilazione e tenuta delle cartelle cliniche e della documentazione sanitaria ed alle modalità di gestione dell’attività di risk management. Il soggetto gestore è tenuto a registrare gli interventi di équipe per alcuni indicatori del percorso di presa in carico, in particolare la presenza di tutti gli indicatori di processo positivi previsti da X.Xx.Xx. in accordo con la Rete Regionale di Cure Palliative, ed in particolare quelli già previsti dalla sopra citata Deliberazione di X.Xx.Xx. n. 128/2018: redazione del Piano Assistenziale Individualizzato, anche informatizzato, e utilizzo delle schede di attivazione e conclusione assistenza; Il soggetto gestore raccoglie e registra, nel rispetto della tutela della privacy, le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella cartella clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica. Le ASL nell’ambito dell’attività di controllo verificano l’appropriatezza delle prestazioni e l’aderenza delle caratteristiche degli assistiti a quanto riportato nella documentazione relativa ai fascicoli sociosanitari, in conformità alle disposizioni vigenti ed alle previsioni del presente addendum contrattuale. Letto, confermato e sottoscritto Genova, lì Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria Il Commissario Straordinario (Dott. X. Xxxxxx XXXXXXXXX) Azienda Sociosanitaria Ligure (quale ASL capofila) Il Direttore Generale (Avv. Xxxxxxxx XXXXXXX) Il soggetto gestore dell’unità di offerta sociosanitaria Il Legale Rappresentante Associazione Xxxx Xxxxxxxx Onlus

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Sistema di qualità. La qualità dell’assistenza erogata viene valutata sulla base di specifici indicatori di cui alla scheda “Indicatori L’Appaltatore dev’essere in possesso della certificazione ISO 9001:2008 e darne evidenza esibendo il certificato validato dall’ultimo Audit qualora la confor mità alle prescrizioni contrattuali debba esse- re assicurata in una o più delle seguenti fasi: progettazione, fabbr cazione, costruzione, installazione e messa in servizio. L’Appaltatore deve, su richiesta del Committente, rendere disponibile la documentazione relativa all’implementazione del Sistema di Qualità assistenziale” allegata e parte integrante del presente addendum contrattuale. Il soggetto gestore è tenuto ad assolvere il debito informativo necessario ad assicurare il flusso verso il Ministero della Salute e ALISA-Regione Liguria, il monitoraggio degli accordi pattuiti, delle attività svolte, la verifica dell'appropriatezza e della qualità dell'assistenza prestata, nonchéadottato con particolare riguardo alle procedure, ai fini riesa- mi della valutazione complessiva dei risultati raggiuntiDirezione, al monitoraggio di eventi avversialle registrazioni, sinistri, eventi sentinella alle non conformità e coperture assicurative relative e correlate attività di risk management. Il soggetto gestore si impegna ad adempiere esaustivamente con diligenza e costanza al proprio debito informativo secondo le modalità stabilite dalla normativa e disposizioni nazionali e regionali vigenti nonché dal presente addendum contrattuale. Il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale ai relativi provvedimenti adottati per le rendicontazioni economiche. Le ASL non procedono alla remunerazione delle prestazioni non correttamente rendicontate. Il soggetto gestore è tenuto al rispetto delle indicazioni regionali e ministeriali in ordine alle modalità di compilazione e tenuta delle cartelle cliniche e della documentazione sanitaria ed alle modalità di gestione dell’attività di risk management. Il soggetto gestore è tenuto a registrare gli interventi di équipe per alcuni indicatori del percorso di presa in carico, in particolare la presenza di tutti gli indicatori di processo positivi previsti da X.Xx.Xx. in accordo con la Rete Regionale di Cure Palliative, ed in particolare quelli già previsti dalla sopra citata Deliberazione di X.Xx.Xx. n. 128/2018: redazione del Piano Assistenziale Individualizzato, anche informatizzato, e utilizzo delle schede di attivazione e conclusione assistenza; Il soggetto gestore raccoglie e registra, nel rispetto della tutela della privacy, le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella cartella clinica il loro miglioramento o qualsiasi altro documento e/o inf ormazione che il Committente ritenga oppor- tuno acquisire. L’Appaltatore deve inoltre consentire al Committente di effettuare delle verifiche dirette presso la propria sede sulle modalità operative e di attuazione del Sistema di Qualità, fornendo tutta l’assistenza necessaria. 36. Progettazione 36.1. Progettazione affidata all’Appaltatore Ove richiesto, la progettazione di quanto forma oggetto dell'Ordine d’Acquisto e/o delle eventuali varianti richieste dal Committente dev’essere realizzata dall’Appaltatore sulla base degli elaborati e/o altri documenti forniti dal Committente e allegati di norma alle Specifiche Tecniche. In caso di forniture di maggiore complessità, ali documenti devono essere indicati in altra documentazione amministrativa un specifica lista allegata all’Ordine d’Acquisto. 36.2. Sviluppo della progettazione da parte dell’Appaltatore LL. La progettazione affidata all’Appaltatore deve comprendere la redazione e clinical'aggiornamento del PPP e lo sviluppo degli elaborati ai fini e nel rispetto di quanto previsto rispettivamente nelle Specifiche Tecniche e nell’Ordine d’Acquisto, compatibili con il sistema informativo del Committente e con la perizia, la prudenza e la diligenza del te cnico dell'arte. Le ASL nell’ambito dell’attività Pertanto, l’Appaltatore s’impegna espressamente all’esecuzione del progetto successivamente all'acquisizione (anche tramite indagini, rilievi e prove/collaudi di controllo verificano l’appropriatezza delle prestazioni qualunque entità e l’aderenza delle caratteristiche degli assistiti natura) di adeguate informazioni sulla zona e/o sulle parti di impianto interessate dai lavori, al fine di garantire il rispetto di tutti i requi iti di stabilità, sicurez za e funzionalità richiesti dalle opere, in piena conformità allo scopo di destinazione. L’Appaltatore deve inoltre farsi parte diligente per ottenere dal Committente tutti i dati necessari per lo sviluppo della progettazione: a quanto riportato nella documentazione relativa ai fascicoli sociosanitarital fine il Committente può consentire la temporanea permanenza di personale tecnico dell’Appaltatore presso i propri uffici e/o impianti per il tempo necessario all'acquisizione di tali dati. MM. Gli elaborati così sviluppati devono essere inviati al Committente nelle quantità indicate nel PPP, firmati dall’Appaltatore e dal progettista e con c ongruo anticipo rispetto alla data indicata nel PPP per l'edizione finale. NN. Eventuali variazioni concordate alla fornitura devono essere riportate dall’Appaltatore su tutti gli elaborati interessati. Questi ultimi devono poi esse re riemessi al completamento della fornitura, in edizione as built, in conformità alle disposizioni vigenti ed alle previsioni del presente addendum contrattualearticolo e nei tempi comunicati dal Committente. LettoOO. L’Appaltatore deve inviare al Committente un aggiornamento progressivo del PPP,, confermato accompagnato dall'indicazione della nuova edizione e sottoscritto Genovadegli elabo rati oggetto delle rispettive trasmissioni. PP. Non sono accettati dal Committente elaborati non previsti nel PPP. QQ. L’Appaltatore deve restituire tempestivamente al Committente piani generali di costruzione della fornitura, lì Azienda Ligure Sanitaria progetti di dettaglio e ogni altro sche ma, dato e/o informazione che consentano al Committente di eseguire ulteriori lavori connessi con la stessa fornitura, nonché i disegni necessari per i controlli da parte del Committente in fase di montaggio. RR. Tutti gli elaborati di progetto sono di proprietà del Committente il quale ha diritto di utilizzarli per qualunque fine, senza che l’Appaltatore possa pre tendere ulteriori com ensi. 37. Approvazione della Regione Liguria progettazione da parte del Committente 37.1. Approvazione del PPP Il Commissario Straordinario PPP redatto dall’Appaltatore dev’essere sottoposto all'approvazione del Committente entro 45 giorni dalla data di emissione dell’Ordine di Acquisto. En tro 30 giorni dal ricevimento ovvero nel diver- so termine convenuto tra le Parti, il Committente comunica all’Appaltatore la propria approvazione e/o eventuali correzioni e/o modifiche che l’Appaltator e deve apportare. L'approvazione del PPP e dei vari aggiornamenti non comporta una diminuzione di responsabilità da parte dell’Appaltatore per tutti gli impegni contratt uali (Dottin particolare quelli derivanti dagli elabo- rati preliminari forniti dal Committente, le cui indicazioni prevalgono su quelle riportate nel PPP redatto dall’Appaltatore, salvo eventuali correzioni e/o modifiche approvate dal Committente). X. Xxxxxx XXXXXXXXX37.2. Approvazione degli elaborati Gli elaborati per i quali il PPP richiede l'approvazione devono essere inviati al Committente almeno in duplice copia, salvo diversi accordi. Entro 30 giorni dal ricevimento, salvo il diverso termine con- venuto fra le Parti, il Committente deve comunicare all’Appaltatore la propria approvazione (o restituire una copia approvata degli e aborati) Azienda Sociosanitaria Ligure e/o eventuali correzioni e/o modifiche da apportare. Trascorsa inutilmente tale scadenza, l’Appaltatore deve inviare un sollecito scritto al Committente e, in caso di ulteriore mancata risposta entro i success ivi 15 giorni, gli elaborati devono ritenersi ap- provati. L’Appaltatore ha l’obbligo di recepire tutte le eventuali modifiche richieste: se l'entità delle modifiche è tale da richiedere un nuovo invio, questo deve av venire, di norma, entro 30 giorni dalla data di ricezione delle eventuali correzioni e/o modifiche da apportare. Gli elaborati, una volta approvati, sono definitivi, prevalenti e immodificabili salvo espliciita autorizzazione scritta del Committente. L'approvazione del Committente, consistente in una verifica degli elaborati, non vincola il Committente circa l'introduzione di eventuali successive Modiifiche d’Ordine, ai sensi dell’articolo 3 (quale ASL capofila) Il Direttore Generale (AvvOrdine d’Acquisto). Xxxxxxxx XXXXXXX) Il soggetto gestore dell’unità Inoltre, rientrando nell'ambito dell'articolo 1662 c.c., da una parte non modifica né riduce la responsabilità dell’Appaltatore, dall’altra non implica alcuna assunzione di offerta sociosanitaria Il Legale Rappresentante Associazione Xxxx Xxxxxxxx Onlusresponsabilità da parte del Committente. 37.3.

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Samples: Condizioni Generali Di Fornit Ra, Servizi E Lavori Cgf‐proc‐01 Rev. Agosto 2015 Indice1. Validità Dei Termini Delle Condizioni Generali Di Fornitura, Servizi E Lavori 32. Ordine Di Precedenza 33. Ordine D’acquisto 3 3.1. Emissione 3 3.2. Modifiche D’ordine 34. Definizioni 35. Programma Cronologico 4 5.1.

Sistema di qualità. La qualità dell’assistenza erogata viene valutata sulla base di specifici indicatori di cui alla scheda “Indicatori di Qualità assistenziale” allegata e parte integrante del presente addendum accordo contrattuale. Per ciascun settore di intervento è individuato un set di indicatori di qualità ulteriori rispetto a quelli di accreditamento. Gli indicatori sono il risultato di tavoli tecnici condivisi con le rappresentanze degli enti gestori. Per il 2018 l’obiettivo della valutazione consiste nella definizione dello “standard regionale” in base al quale, salvo diversa determinazione, potranno essere adottati meccanismi di premialità a partire dal 2019. Nell’ambito del sistema di qualità, è altresì inserito il programma di prevenzione delle cadute secondo quanto stabilito nelle linee guida di cui alle Determine di ARS Liguria n. 42/2015 (ora ALISA) e n. 25/2016, nonché alla Raccomandazione Ministeriale n. 13 recepita con Determina di ARS Liguria n. 36/2013 (ora ALISA). La rilevazione delle cadute avviene sulla base di una scheda regionale unificata informatizzata. Le ASL garantiscono alle singole unità di offerta l’accesso al sistema informativo affinché le stesse procedano all’implementazione dei flussi informativi, come previsto all’articolo 12. Nel caso di cessazione, sospensione delle funzioni e/o attività sanitaria e sociosanitaria costituenti oggetto del presente accordo contrattuale, il soggetto gestore si impegna a darne comunicazione all’ASL capofila con un anticipo non inferiore a tre mesi. Il soggetto gestore si impegna altresì in situazioni non prevedibili e non programmabili tali da rendere necessaria la sospensione o l’interruzione dell’attività, a darne comunicazione all’ASL capofila, entro il termine perentorio di gg. 5. In ogni caso l’ASL capofila si riserva la facoltà di procedere alla verifica della situazione, nella logica della tutela dell’assistito ed in accordo con il soggetto gestore, e alla revisione, di concerto con ALISA e le altre ASL, del presente accordo contrattuale, adeguandolo alla nuova situazione di fatto o sospendendolo. In caso di scioperi dovrà comunque essere assicurata la continuità delle prestazioni indispensabili di pronto intervento ed assistenza per garantire la tutela fisica degli ospiti, nonché il confezionamento, la distribuzione e la somministrazione del vitto agli stessi secondo quanto disposto dalla Legge n. 146/1990 e ss.mm.ii. Durante il periodo di preavviso per il recesso di cui all’art.15, il soggetto gestore deve garantire comunque la continuità delle prestazioni. Il soggetto gestore è tenuto ad assolvere il debito informativo necessario ad assicurare il flusso verso il Ministero della Salute e ALISA-Regione Liguria, il monitoraggio degli accordi pattuiti, delle attività svolte, la verifica dell'appropriatezza e della qualità dell'assistenza prestata, nonché, ai fini della valutazione complessiva dei risultati raggiunti, al il monitoraggio di eventi avversi, sinistrieventi sentinella, eventi sentinella sinistri e coperture assicurative relative e correlate attività di risk management. Il soggetto gestore si impegna ad adempiere esaustivamente con diligenza e costanza al proprio debito informativo secondo le modalità stabilite dalla normativa e dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti nonché dal presente addendum accordo contrattuale. In particolare il soggetto gestore si impegna ad implementare il sistema informativo entro massimo 5 giorni dalla prestazione resa (es. registrazione giorni presenza in semiresidenziale, prestazioni ambulatoriali erogate, ecc…) al fine di consentire i necessari controlli di gestione da parte di ALISA e delle ASL. Il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale per le rendicontazioni economiche. Le ASL non procedono alla remunerazione delle prestazioni non correttamente rendicontate. Il soggetto gestore è tenuto al rispetto delle indicazioni regionali e ministeriali in ordine alle modalità di compilazione e tenuta delle cartelle cliniche e della documentazione sanitaria ed alle modalità di gestione dell’attività di risk management. Il soggetto gestore è tenuto a registrare gli interventi di équipe per alcuni indicatori del percorso di presa in carico, in particolare la presenza di tutti gli indicatori di processo positivi previsti da X.Xx.Xx. in accordo con la Rete Regionale di Cure Palliative, ed in particolare quelli già previsti dalla sopra citata Deliberazione di X.Xx.Xx. n. 128/2018: redazione del Piano Assistenziale Individualizzato, anche informatizzato, e utilizzo delle schede di attivazione e conclusione assistenza; Il soggetto gestore raccoglie e registra, nel rispetto della tutela della privacy, le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella cartella clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica. Le ASL nell’ambito dell’attività di controllo verificano l’appropriatezza delle prestazioni e l’aderenza delle caratteristiche degli assistiti a quanto riportato nella documentazione relativa ai fascicoli sociosanitari, in conformità alle disposizioni vigenti ed alle previsioni del presente addendum accordo contrattuale. Letto, confermato e sottoscritto Genova, lì Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria Il Commissario Straordinario (Dott. X. Xxxxxx XXXXXXXXX) Azienda Sociosanitaria Ligure (quale ASL capofila) Il Direttore Generale (Avv. Xxxxxxxx XXXXXXX) Il soggetto gestore dell’unità di offerta sociosanitaria Il Legale Rappresentante Associazione Xxxx Xxxxxxxx Onlus.

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Sistema di qualità. La qualità dell’assistenza erogata viene valutata sulla base di specifici indicatori di cui alla scheda “Indicatori di Qualità assistenziale” allegata e parte integrante del presente addendum accordo contrattuale. Per ciascun settore di intervento è individuato un set di indicatori di qualità ulteriori rispetto a quelli di accreditamento. Gli indicatori sono il risultato di tavoli tecnici condivisi con le rappresentanze degli enti gestori. Per il 2018 l’obiettivo della valutazione consiste nella definizione dello “standard regionale” in base al quale, salvo diversa determinazione, potranno essere adottati meccanismi di premialità a partire dal 2019. Nell’ambito del sistema di qualità, è altresì inserito il programma di prevenzione delle cadute secondo quanto stabilito nelle linee guida di cui alle Determine di ARS Liguria n. 42/2015 (ora ALISA) e n. 25/2016, nonché alla Raccomandazione Ministeriale n. 13 recepita con Determina di ARS Liguria n. 36/2013 (ora ALISA). La rilevazione delle cadute avviene sulla base di una scheda regionale unificata informatizzata. Le ASL garantiscono alle singole unità di offerta l’accesso al sistema informativo affinché le stesse procedano all’implementazione dei flussi informativi, come previsto all’articolo 12. Nel caso di cessazione, sospensione delle funzioni e/o attività sanitaria e sociosanitaria costituenti oggetto del presente accordo contrattuale, il soggetto gestore si impegna a darne comunicazione all’ASL capofila con un anticipo non inferiore a tre mesi. Il soggetto gestore si impegna altresì in situazioni non prevedibili e non programmabili tali da rendere necessaria la sospensione o l’interruzione dell’attività, a darne comunicazione all’ASL capofila, entro il termine perentorio di gg. 5. In ogni caso l’ASL capofila si riserva la facoltà di procedere alla verifica della situazione, nella logica della tutela dell’assistito ed in accordo con il soggetto gestore, e alla revisione, di concerto con XXXXX e le altre ASL, del presente accordo contrattuale, adeguandolo alla nuova situazione di fatto o sospendendolo. In caso di scioperi dovrà comunque essere assicurata la continuità delle prestazioni indispensabili di pronto intervento ed assistenza per garantire la tutela fisica degli ospiti, nonché il confezionamento, la distribuzione e la somministrazione del vitto agli stessi secondo quanto disposto dalla Legge n. 146/1990 e ss.mm.ii. Durante il periodo di preavviso per il recesso di cui all’art.15, il soggetto gestore deve garantire comunque la continuità delle prestazioni. Il soggetto gestore è tenuto ad assolvere il debito informativo necessario ad assicurare il flusso verso il Ministero della Salute e ALISA-Regione Liguria, il monitoraggio degli accordi pattuiti, delle attività svolte, la verifica dell'appropriatezza e della qualità dell'assistenza prestata, nonché, ai fini della valutazione complessiva dei risultati raggiunti, al il monitoraggio di eventi avversi, sinistrieventi sentinella, eventi sentinella sinistri e coperture assicurative relative e correlate attività di risk management. Il soggetto gestore si impegna ad adempiere esaustivamente con diligenza e costanza al proprio debito informativo secondo le modalità stabilite dalla normativa e dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti nonché dal presente addendum accordo contrattuale. In particolare il soggetto gestore si impegna ad implementare il sistema informativo entro massimo 5 giorni dalla prestazione resa (es. registrazione giorni presenza in semiresidenziale, prestazioni ambulatoriali erogate, ecc…) al fine di consentire i necessari controlli di gestione da parte di XXXXX e delle ASL. Il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale per le rendicontazioni economiche. Le ASL non procedono alla remunerazione delle prestazioni non correttamente rendicontate. Il soggetto gestore è tenuto al rispetto delle indicazioni regionali e ministeriali in ordine alle modalità di compilazione e tenuta delle cartelle cliniche e della documentazione sanitaria ed alle modalità di gestione dell’attività di risk management. Il soggetto gestore è tenuto a registrare gli interventi di équipe per alcuni indicatori del percorso di presa in carico, in particolare la presenza di tutti gli indicatori di processo positivi previsti da X.Xx.Xx. in accordo con la Rete Regionale di Cure Palliative, ed in particolare quelli già previsti dalla sopra citata Deliberazione di X.Xx.Xx. n. 128/2018: redazione del Piano Assistenziale Individualizzato, anche informatizzato, e utilizzo delle schede di attivazione e conclusione assistenza; Il soggetto gestore raccoglie e registra, nel rispetto della tutela della privacy, le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella cartella clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica. Le ASL nell’ambito dell’attività di controllo verificano l’appropriatezza delle prestazioni e l’aderenza delle caratteristiche degli assistiti a quanto riportato nella documentazione relativa ai fascicoli sociosanitari, in conformità alle disposizioni vigenti ed alle previsioni del presente addendum accordo contrattuale. Letto, confermato e sottoscritto Genova, lì Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria Il Commissario Straordinario (Dott. X. Xxxxxx XXXXXXXXX) Azienda Sociosanitaria Ligure (quale ASL capofila) Il Direttore Generale (Avv. Xxxxxxxx XXXXXXX) Il soggetto gestore dell’unità di offerta sociosanitaria Il Legale Rappresentante Associazione Xxxx Xxxxxxxx Onlus.

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