Danni a terzi Clausole campione

Danni a terzi. L’Appaltatore è tenuto, sempre e in ogni caso, tanto verso l’Università quanto verso i terzi, a rispondere di tutti i danni alle persone, agli animali ed alle cose, derivanti dalle prestazioni oggetto del servizio. Le eventuali spese, anche giudiziali, che l’Università dovesse sostenere per i danni provocati dall’Appaltatore sono integralmente a carico di quest’ultimo, che sarà tenuto prontamente a rimborsarle su semplice richiesta dell’Università. In ogni caso, l’Appaltatore è tenuto a manlevare l’Università da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del servizio, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese.
Danni a terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale previsto sul Modulo di polizza, in qualità di proprietario del fabbricato assicurato o conduttore delle parti comuni, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi di cui all’Art.11. Relativamente alle condutture ed impianti interrati l’indennizzo non potrà superare la somma di Euro 5.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa. In caso di sinistro verrà applicata la franchigia indicata sulla Modulo di polizza. Per i danni derivanti da un’unica causa che abbia interessato i punti “Danni alle cose assicurate” e “Xxxxx a terzi”, detta franchigia si applica una sola volta qualunque sia la garanzia interessata e il numero dei danneggiati. La Società indennizza inoltre: › i danni subiti dalle cose poste in locali interrati o seminterrati. Il massimo risarcimento non potrà superare la somma di Euro 100.000,00 ad eccezione degli autoveicoli per i quali sarà operante l’intero massimale. In caso di sinistro verrà applicato lo scoperto del 10% con il minimo di Euro 200,00; › i danni conseguenti a gelo. In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 200,00. La Società, in caso di danno arrecato da spargimento d’acqua a seguito di occlusione o rottura accidentale, anche conseguente a gelo, delle condutture pertinenti il fabbricato (escluse quelle interrate) e indennizzabile in base ai punti “Danni alle cose assicurate” e/o “Danni a terzi” rimborsa: › le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le parti di condutture e dei relativi raccordi, che hanno dato origine allo spargimento d’acqua; › le spese necessariamente sostenute per la demolizione e il ripristino delle parti del fabbricato. Il massimo indennizzo in caso di sinistro non potrà superare per annualità assicurativa e per sinistro il 5‰ della somma assicurata alla Sezione I (Incendio – Fabbricato), con il massimo di Euro 5.000,00 per sinistro e Euro 20.000,00 per annualità assicurativa. Verrà inoltre applicato lo scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00. La Società rimborsa, in caso di dispersione di gas, relativa agli impianti di distribuzione posti al servizio del fabbricato ...
Danni a terzi. Rischio assicurato Franchigia e/o scoperto Limite/Xxxxxxxxx Assistenza
Danni a terzi. L'aggiudicataria dovrà adottare, nell'esecuzione del servizio, tutti i provvedimenti e cautele necessari per garantire la vita e l'incolumità dei lavoratori e delle persone in genere che siano comunque addette al servizio o che vi intervengano direttamente o indirettamente per conto della Stazione Appaltante, comprese le persone da questa preposte alla direzione, rilievi e misurazioni, assistenza, sorveglianza e regolare esecuzione del servizio. Ogni più ampia responsabilità in caso di danni alle suddette persone oppure a terzi in genere (persone, cose o beni pubblici e privati) viene assunta dall'aggiudicataria, restando sollevata da ogni e qualsiasi onere la Stazione Appaltante, nonché le persone suddette da questa preposte.
Danni a terzi. L'Impresa dovrà adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e cautele necessari per garantire la vita e l'incolumità dei lavoratori e delle persone in genere che siano comunque addette ai lavori o che vi intervengano direttamente o indirettamente per conto dell'Amministrazione, comprese le persone da questa preposte alla direzione, rilievi e misurazioni, assistenza, sorveglianza e collaudo dei lavori. Ogni più ampia responsabilità in caso di danni alle suddette persone oppure a terzi in genere (persone, cose o beni pubblici e privati) viene assunta dall'Impresa, restando sollevata da ogni e qualsiasi onere l'Amministrazione, nonché le persone suddette da questa preposte.
Danni a terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, per danni materiali diretti involontariamente cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente sezione. Entro il massimale stabilito per questa garanzia, l'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso. a) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Sono comunque considerati terzi, purché non stabilmente conviventi con l'Assicurato, i genitori, i figli, i parenti ed affini dello stesso residenti in abitazioni indipendenti da quella dell’Assicurato. L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art. 1917 Codice Civile.
Danni a terzi. L’Assicurazione non comprende i danni:
Danni a terzi. Le garanzie RC Capofamiglia e RC Proprietà di Fabbricati sono sottoposte ad una franchigia, per singolo sinistro, pari a € 200 limitatamente ai soli danni a cose. Riparazione del danno in situazioni di emergenza fino a €250 per evento.
Danni a terzi. La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alle assicurazioni obbligatorie di legge, restando esonerata al riguardo l’Amministrazione da ogni responsabilità. La Ditta resta unica responsabile di eventuali danni a persone e cose provocati dagli animali tenuti in custodia, anche in caso di fuga degli stessi. Eventuali danni a terzi verranno rimborsati dalla Ditta appaltatrice. Gli estremi dell'assicurazione per danni a terzi, devono essere comunicati dalla Ditta all'Amministrazione Comunale prima della stipula del Contratto. L'assicurazione dovrà prevedere massimali minimi di euro 500.000,00=.
Danni a terzi. La Ditta aggiudicataria solleva la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa, azione a richiesta di terzi derivante da obblighi da essa assunti, ivi compresi danni a cose o persone in dipendenza dell’espletamento delle varie fasi della fornitura eseguiti in base al presente appalto.