Sistema incentivante. 1. L’impresa può prevedere l’istituzione di premi incentivanti (anche sotto forma di stock option e stock granting), la cui erogazione viene subordinata al raggiungimento di specifici obiettivi, diversi da quelli prescelti per il premio aziendale di cui all’art. 41. 2. L’impresa stabilisce l’ammontare globale, i criteri di attribuzione ed i tempi di corresponsione per gruppi omogenei di posizioni lavorative in relazione agli obiettivi medesimi (ad esempio settori aziendali quali strutture centrali o di rete, determinate unità operative aventi caratteristiche omogenee). 3. Nella determinazione dei premi l’impresa deve tener conto del personale che, in relazione alle mansioni svolte, fornisce contributi indiretti al raggiungimento degli obiettivi specifici assegnati. 4. Gli anzidetti elementi – che devono risultare oggettivi e trasparenti – sono oggetto di informazione agli organismi sindacali aziendali prima della loro applicazione. L’impresa si rende disponibile, su richiesta dei predetti organismi, da formulare entro 3 giorni dal ricevimento dell’informativa, ad avviare una procedura di confronto, nel corso della quale gli organismi sindacali medesimi formulano considerazioni e proposte, nella prospettiva di ricercare soluzioni condivise, nello spirito del Protocollo 16 giugno 2004. Al termine della procedura – che deve esaurirsi entro 15 giorni dall’informativa – l’impresa può comunque adottare i provvedimenti deliberati. 5. L’impresa deve comunicare tempestivamente anche eventuali variazioni di obiettivi e/o criteri rendendosi contestualmente disponibile ad espletare la suddetta procedura. 6. Gli elementi di cui sopra, per quanto di competenza, vengono comunicati ai lavoratori/lavoratrici interessati.
Appears in 5 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Sistema incentivante. 1. L’impresa L’Azienda può prevedere l’istituzione di premi incentivanti (anche sotto forma di stock option e stock granting)incentivanti, la cui erogazione viene subordinata al raggiungimento di specifici obiettivi, diversi da quelli prescelti per il premio aziendale di risultato di cui all’art. 41.
248. L’impresa L’Azienda stabilisce l’ammontare globale, i criteri di attribuzione ed i tempi di corresponsione per gruppi omogenei di posizioni lavorative in relazione agli obiettivi medesimi (ad esempio settori aziendali quali strutture centrali o di rete, determinate unità operative aventi caratteristiche omogenee).
3. Nella determinazione dei premi l’impresa l’Azienda deve tener conto del personale che, in relazione alle mansioni svolte, fornisce contributi indiretti al raggiungimento degli obiettivi specifici assegnati.
4. Gli anzidetti elementi – - che devono risultare oggettivi e trasparenti – sono oggetto di informazione agli organismi sindacali aziendali informazione, prima della loro applicazione, agli stipulanti organismi sindacali aziendali ovvero in mancanza agli organismi sindacali locali. L’impresa L’Azienda si rende disponibile, su richiesta dei predetti organismi, da formulare entro 3 giorni dal ricevimento dell’informativa, ad avviare una procedura di confronto, in sede locale, nel corso della quale gli organismi sindacali medesimi formulano considerazioni e proposte, nella prospettiva di ricercare soluzioni condivise, nello spirito del Protocollo 16 giugno 2004. Al termine della procedura – - che deve esaurirsi entro 15 giorni dall’informativa – l’impresa - l’Azienda può comunque adottare i provvedimenti deliberati.
5. L’impresa L’Azienda deve comunicare tempestivamente anche eventuali variazioni di obiettivi e/o criteri rendendosi contestualmente disponibile ad espletare la suddetta procedura.
6. Gli elementi di cui sopra, per quanto di competenza, vengono comunicati ai lavoratori/lavoratrici lavoratori interessati. Criteri di distribuzione e modalità complessivamente adottate dall’Azienda saranno oggetto a consuntivo di apposito incontro, in sede locale, con gli stipulanti organismi sindacali aziendali ovvero in mancanza con le Organizzazioni sindacali locali, nel corso del quale l’Azienda stessa deve segnalare il numero dei premiati (anche distribuiti per gruppi omogenei) e l’ammontare globale dei premi incentivanti assegnati.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Sistema incentivante. 1. L’impresa può prevedere l’istituzione di premi incentivanti (anche sotto forma di stock option e stock granting), la cui erogazione viene subordinata al raggiungimento di specifici obiettivi, diversi da quelli prescelti per il premio aziendale di cui all’art. 4143.
2. L’impresa stabilisce l’ammontare globale, i criteri di attribuzione ed i tempi di corresponsione per gruppi omogenei di posizioni lavorative in relazione agli obiettivi medesimi (ad esempio settori aziendali quali strutture centrali o di rete, determinate unità operative aventi caratteristiche omogenee).
3. Nella determinazione dei premi l’impresa deve tener conto del personale che, in relazione alle mansioni svolte, fornisce contributi indiretti al raggiungimento degli obiettivi specifici assegnati.
4. Gli anzidetti elementi – che devono risultare oggettivi e trasparenti – sono oggetto di informazione agli organismi sindacali aziendali prima della loro applicazione. L’impresa si rende disponibile, su richiesta dei predetti organismi, da formulare entro 3 giorni dal ricevimento dell’informativa, ad avviare una procedura di confronto, confronto nel corso della quale gli organismi sindacali medesimi formulano considerazioni e proposte, nella prospettiva di ricercare soluzioni condivise, nello spirito del Protocollo 16 giugno 2004. Trascorsi 10 giorni dall’inizio della procedura, qualora non siano state raggiunte soluzioni condivise, ciascuna delle Parti potrà chiedere che la procedura prosegua con l’assistenza di ABI e delle Segreterie nazionali dei Sindacati interessati. Al termine della procedura – che deve esaurirsi entro 15 giorni dall’informativa – procedura, della durata complessiva di 20 giorni, l’impresa può comunque adottare i provvedimenti deliberati.
5. L’impresa deve comunicare tempestivamente anche eventuali variazioni di obiettivi e/o criteri rendendosi contestualmente disponibile ad espletare la suddetta procedura.
6. Gli elementi di cui sopra, per quanto di competenza, vengono comunicati ai lavoratori/lavoratrici interessati.
Appears in 1 contract
Sistema incentivante. 1. L’impresa può L’Ente/Aziende possono prevedere l’istituzione di premi incentivanti (anche sotto forma di stock option e stock granting)incentivanti, la cui erogazione viene subordinata al raggiungimento di specifici obiettivi, diversi da quelli prescelti per il premio aziendale di cui all’art. 4143.
2. L’impresa stabilisce L’Ente/Aziende stabiliscono l’ammontare globale, i criteri di attribuzione ed i tempi di corresponsione per gruppi omogenei di posizioni lavorative in relazione agli obiettivi medesimi (ad esempio settori aziendali quali strutture centrali o di retesportelli, determinate unità operative aventi caratteristiche omogenee).
3. Nella determinazione dei premi l’impresa deve l’Ente/Aziende devono tener conto del personale che, in relazione alle mansioni svolte, svolte fornisce contributi indiretti al raggiungimento degli obiettivi specifici assegnati.
4. Gli anzidetti elementi – - che devono risultare oggettivi e trasparenti – - sono oggetto di informazione agli organismi sindacali aziendali prima della loro applicazione. L’impresa L’Ente/Aziende si rende disponibilerendono disponibili, su richiesta richiesta, dei predetti organismi, da formulare entro 3 giorni dal ricevimento dell’informativa, ad avviare una procedura di confronto, confronto nel corso della quale gli organismi sindacali medesimi formulano considerazioni e proposte, nella prospettiva di ricercare soluzioni condivise. Trascorsi 10 giorni dall’inizio della procedura, nello spirito del Protocollo 16 giugno 2004. Al termine della qualora non siano state raggiunte soluzioni condivise, ciascuna delle Parti potrà chiedere che la procedura – che deve esaurirsi entro 15 giorni dall’informativa – l’impresa può comunque adottare i provvedimenti deliberatiprosegua con l’assistenza delle Segreterie nazionali dei Sindacati interessati.
5. L’impresa deve L’Ente/Aziende devono comunicare tempestivamente anche eventuali variazioni di obiettivi e/o criteri rendendosi contestualmente disponibile ad espletare la suddetta procedura.
6. Gli elementi di cui sopra, per quanto di competenza, vengono comunicati ai lavoratorialle lavoratrici/lavoratrici lavoratori interessati.
Appears in 1 contract
Sistema incentivante. 1. L’impresa può prevedere l’istituzione di premi incentivanti (anche sotto forma di stock option e stock granting), la cui erogazione viene subordinata al raggiungimento di specifici obiettivi, diversi da quelli prescelti per il premio aziendale di cui all’art. 4148.
2. L’impresa stabilisce l’ammontare globale, i criteri di attribuzione ed i tempi di corresponsione per gruppi omogenei di posizioni lavorative in relazione agli obiettivi medesimi (ad esempio settori aziendali quali strutture centrali o di rete, determinate unità operative aventi caratteristiche omogenee).
3. Nella determinazione dei premi l’impresa deve tener conto del personale che, in relazione alle mansioni svolte, fornisce contributi indiretti al raggiungimento degli obiettivi specifici assegnati.
4. Gli anzidetti elementi – - che devono risultare oggettivi e trasparenti – - sono oggetto di informazione agli organismi sindacali aziendali prima della loro applicazione. L’impresa si rende disponibile, su richiesta dei predetti organismi, da formulare entro 3 giorni dal ricevimento dell’informativa, ad avviare una procedura di confronto, confronto nel corso della quale gli organismi sindacali medesimi formulano considerazioni e proposte, nella prospettiva di ricercare soluzioni condivise, nello spirito del Protocollo 16 giugno 2004. Al Trascorsi 10 giorni dall’inizio della procedura, qualora non siano state raggiunte soluzioni condivise, ciascuna delle Parti potrà chiedere che la procedura prosegua con l’assistenza di ABI e delle Segreterie nazionali dei Sindacati interessati. AI termine della procedura – che deve esaurirsi entro 15 giorni dall’informativa – procedura, della durata complessiva di 20 giorni, l’impresa può comunque adottare i provvedimenti deliberati.
5. L’impresa deve comunicare tempestivamente anche eventuali variazioni di obiettivi e/o elo criteri rendendosi contestualmente disponibile ad espletare la suddetta procedura.
6. Gli elementi di cui sopra, per quanto di competenza, vengono comunicati ai lavoratori/lavoratrici interessati.
Appears in 1 contract
Samples: Collective Bargaining Agreement
Sistema incentivante. 1. L’impresa L’azienda può prevedere l’istituzione l'istituzione di premi incentivanti (anche sotto forma di stock option e stock granting), la cui erogazione viene subordinata al raggiungimento di specifici obiettivi, diversi da quelli prescelti per il premio aziendale di cui all’art. 41.
2. L’impresa L'azienda stabilisce l’ammontare l'ammontare globale, i criteri di attribuzione ed i tempi di corresponsione per gruppi omogenei di posizioni lavorative in relazione agli obiettivi medesimi (ad esempio settori aziendali quali strutture centrali o di retesportelli, determinate unità operative aventi caratteristiche omogenee).
3. Nella determinazione dei premi l’impresa l'azienda deve tener conto del personale che, in relazione alle mansioni svolte, svolte fornisce contributi indiretti al raggiungimento degli obiettivi specifici assegnati.
4. Gli anzidetti elementi – - che devono risultare oggettivi e trasparenti – - sono oggetto di informazione agli organismi sindacali aziendali prima della loro applicazione. L’impresa L'azienda si rende disponibile, su richiesta richiesta, dei predetti organismi, da formulare entro 3 giorni dal ricevimento dell’informativadell'informativa, ad avviare una procedura di confronto, confronto nel corso della quale gli organismi sindacali medesimi formulano considerazioni e proposte, nella prospettiva di ricercare soluzioni condivise, nello spirito del Protocollo 16 giugno 2004. Al termine della procedura – - che deve esaurirsi entro 15 giorni dall’informativa – l’impresa dall'informativa - l'azienda può comunque adottare i provvedimenti deliberati.
5. L’impresa L'azienda deve comunicare tempestivamente anche eventuali variazioni di obiettivi e/o criteri rendendosi contestualmente disponibile ad espletare la suddetta procedura.
6. Gli elementi di cui sopra, per quanto di competenza, vengono comunicati ai lavoratori/lavoratrici interessati.
Appears in 1 contract
Sistema incentivante. 1. L’impresa L’azienda può prevedere l’istituzione l'istituzione di premi incentivanti (anche sotto forma di stock option e stock granting), la cui erogazione viene subordinata al raggiungimento di specifici obiettivi, diversi da quelli prescelti per il premio aziendale di cui all’art. 41.
2. L’impresa L'azienda stabilisce l’ammontare l'ammontare globale, i criteri di attribuzione ed i tempi di corresponsione per gruppi omogenei di posizioni lavorative in relazione agli obiettivi medesimi (ad esempio settori aziendali quali strutture centrali o di retesportelli, determinate unità operative aventi caratteristiche omogenee).
3. Nella determinazione dei premi l’impresa l'azienda deve tener conto del personale che, in relazione alle mansioni svolte, svolte fornisce contributi indiretti al raggiungimento degli obiettivi specifici assegnati.
4. Gli anzidetti elementi – - che devono risultare oggettivi e trasparenti – - sono oggetto di informazione agli organismi sindacali aziendali prima della loro applicazione. L’impresa L'azienda si rende disponibile, su richiesta richiesta, dei predetti organismi, da formulare entro 3 giorni dal ricevimento dell’informativadell'informativa, ad avviare una procedura di confronto, confronto nel corso della quale gli organismi sindacali medesimi formulano considerazioni e proposte, nella prospettiva di ricercare soluzioni condivise, nello spirito del Protocollo 16 giugno 2004. Al termine della procedura – - che deve esaurirsi entro 15 giorni dall’informativa – l’impresa dall'informativa - l'azienda può comunque adottare i provvedimenti deliberati.
5. L’impresa L'azienda deve comunicare tempestivamente anche eventuali variazioni di obiettivi e/o criteri rendendosi contestualmente disponibile ad espletare la suddetta procedura.
6. Gli elementi di cui sopra, per quanto di competenza, vengono comunicati ai lavoratori/lavoratrici interessati. Criteri di distribuzione e modalità complessivamente adottate dall'azienda saranno oggetto a consuntivo di apposito incontro con i medesimi organismi sindacali, nel corso del quale l'azienda stessa deve segnalare il numero dei premiati (anche distribuiti per gruppi omogenei) e l'ammontare globale dei premi incentivanti assegnati.
Appears in 1 contract
Samples: Associazione Nazionale
Sistema incentivante. 1. L’impresa L'azienda può prevedere l’istituzione l'istituzione di premi incentivanti (anche sotto forma di stock option e stock granting), la cui erogazione viene subordinata al raggiungimento di specifici obiettivi, diversi da quelli prescelti per il premio aziendale di cui all’artall'art. 41.
240. L’impresa L'azienda stabilisce l’ammontare l'ammontare globale, i criteri di attribuzione ed i tempi di corresponsione per gruppi omogenei di posizioni lavorative lavorative/lavoratrice in relazione agli obiettivi medesimi (ad esempio settori aziendali quali strutture centrali o di rete, determinate unità operative aventi caratteristiche omogenee).
3. Nella determinazione dei premi l’impresa l'azienda deve tener conto del personale che, in relazione alle mansioni svolte, fornisce contributi indiretti al raggiungimento degli obiettivi specifici assegnati.
4. Gli anzidetti elementi – che devono risultare oggettivi e trasparenti – sono oggetto di informazione agli organismi sindacali aziendali prima della loro applicazione. L’impresa L'azienda si rende disponibile, su richiesta dei predetti organismi, da formulare entro 3 giorni dal ricevimento dell’informativadell'informativa, ad avviare una procedura di confronto, confronto nel corso della quale gli organismi sindacali medesimi formulano considerazioni e proposte, nella prospettiva di ricercare soluzioni condivise, nello spirito del Protocollo 16 giugno 2004. Al termine della procedura – che deve esaurirsi entro 15 giorni dall’informativa dall'informativa – l’impresa l'azienda può comunque adottare i provvedimenti deliberati.
5. L’impresa L'azienda deve comunicare tempestivamente anche eventuali variazioni di obiettivi e/o criteri rendendosi contestualmente disponibile ad espletare la suddetta procedura.
6. Gli elementi di cui sopra, per quanto di competenza, vengono comunicati ai lavoratori/lavoratrici interessati.. Criteri di distribuzione e modalità complessivamente adottate dall'azienda saranno oggetto a consuntivo di apposito incontro con i medesimi organismi sindacali, nel corso del quale l'azienda stessa
Appears in 1 contract
Sistema incentivante. 1. L’impresa L’azienda può prevedere l’istituzione di premi incentivanti (anche sotto forma di stock option e stock granting), la cui erogazione viene subordinata al raggiungimento di specifici obiettivi, diversi da quelli prescelti per il premio aziendale di cui all’art. 41.
2. L’impresa L’azienda stabilisce l’ammontare globale, i criteri di attribuzione ed i tempi di corresponsione per gruppi omogenei di posizioni lavorative in relazione agli obiettivi medesimi (ad esempio settori aziendali quali strutture centrali o di retesportelli, determinate unità operative aventi caratteristiche omogenee).
3. Nella determinazione dei premi l’impresa l’azienda deve tener conto del personale che, in relazione alle mansioni svolte, svolte fornisce contributi indiretti al raggiungimento degli obiettivi specifici assegnati.
4. Gli anzidetti elementi – - che devono risultare oggettivi e trasparenti – - sono oggetto di informazione agli organismi sindacali aziendali prima della loro applicazione. L’impresa L’azienda si rende disponibile, su richiesta richiesta, dei predetti organismi, da formulare entro 3 giorni dal ricevimento dell’informativa, ad avviare una procedura di confronto, confronto nel corso della quale gli organismi sindacali medesimi formulano considerazioni e proposte, nella prospettiva di ricercare soluzioni condivise, nello spirito del Protocollo 16 giugno 2004. Al termine della procedura – - che deve esaurirsi entro 15 giorni dall’informativa – l’impresa - l’azienda può comunque adottare i provvedimenti deliberati.
5. L’impresa L’azienda deve comunicare tempestivamente anche eventuali variazioni di obiettivi e/o criteri rendendosi contestualmente disponibile ad espletare la suddetta procedura.
6. Gli elementi di cui sopra, per quanto di competenza, vengono comunicati ai lavoratori/lavoratrici interessati. Criteri di distribuzione e modalità complessivamente adottate dall’azienda saranno oggetto a consuntivo di apposito incontro con i medesimi organismi sindacali, nel corso del quale l’azienda stessa deve segnalare il numero dei premiati (anche distribuiti per gruppi omogenei) e l’ammontare globale dei premi incentivanti assegnati.
Appears in 1 contract
Sistema incentivante. 1. L’impresa può prevedere l’istituzione di premi incentivanti (anche sotto forma di stock option e stock granting), la cui erogazione viene subordinata al raggiungimento raggiungi- mento di specifici obiettivi, diversi da quelli prescelti per il premio aziendale di cui all’art. 4151.
2. L’impresa stabilisce l’ammontare globale, i criteri di attribuzione ed i tempi di corresponsione per gruppi omogenei di posizioni lavorative in relazione agli obiettivi medesimi (ad esempio settori aziendali quali strutture centrali o di rete, determinate unità operative aventi caratteristiche omogenee).
3. Nella determinazione dei premi l’impresa deve tener conto del personale che, in relazione alle mansioni svolte, fornisce contributi indiretti al raggiungimento degli obiettivi specifici assegnati.
4. Gli anzidetti elementi – che devono risultare oggettivi e trasparenti – sono oggetto di informazione agli organismi sindacali aziendali prima della loro applicazioneapplica- zione. L’impresa si rende disponibile, su richiesta dei predetti organismi, da formulare formula- re entro 3 giorni dal ricevimento dell’informativa, ad avviare una procedura di confronto, con- fronto nel corso della quale gli organismi sindacali medesimi formulano considerazioni considerazio- ni e proposte, nella prospettiva di ricercare soluzioni condivise, nello spirito del Protocollo 16 giugno 20042004 (in appendice n. 7). Trascorsi 10 giorni dall’inizio della procedura, qualora non siano state raggiunte soluzioni condivise, ciascuna delle Parti potrà chiedere che la procedura prosegua con l’assistenza di ABI e delle Segreterie nazionali dei Sindacati interessati. Al termine della procedura – che deve esaurirsi entro 15 giorni dall’informativa – procedura, della durata comples- siva di 20 giorni, l’impresa può comunque adottare i provvedimenti deliberati.
5. L’impresa deve comunicare tempestivamente anche eventuali variazioni di obiettivi e/o criteri rendendosi contestualmente disponibile ad espletare la suddetta procedura.
6. Gli elementi di cui sopra, per quanto di competenza, vengono comunicati ai lavoratorialle lavoratrici/lavoratrici lavoratori interessati.
Appears in 1 contract
Samples: Collective Labor Agreement
Sistema incentivante. 1. L’impresa L’azienda può prevedere l’istituzione di premi incentivanti (anche sotto forma di stock option e stock granting), la cui erogazione viene subordinata al raggiungimento di specifici obiettivi, diversi da quelli prescelti per il premio aziendale di cui all’art. 4140.
2. L’impresa L’azienda stabilisce l’ammontare globale, i criteri di attribuzione ed i tempi di corresponsione per gruppi omogenei di posizioni lavorative lavorative/lavoratrice in relazione agli obiettivi medesimi (ad esempio settori aziendali quali strutture centrali o di rete, determinate unità operative aventi caratteristiche omogenee).
3. Nella determinazione dei premi l’impresa l’azienda deve tener conto del personale che, in relazione alle mansioni svolte, fornisce contributi indiretti al raggiungimento degli obiettivi specifici assegnati.
4. Gli anzidetti elementi – che devono risultare oggettivi e trasparenti – sono oggetto di informazione agli organismi sindacali aziendali prima della loro applicazione. L’impresa L’azienda si rende disponibile, su richiesta dei predetti organismi, da formulare entro 3 giorni dal ricevimento dell’informativa, ad avviare una procedura di confronto, confronto nel corso della quale gli organismi sindacali medesimi formulano considerazioni e proposte, nella prospettiva di ricercare soluzioni condivise, nello spirito del Protocollo 16 giugno 2004. Al termine della procedura – che deve esaurirsi entro 15 giorni dall’informativa – l’impresa l’azienda può comunque adottare i provvedimenti deliberati.
5. L’impresa L’azienda deve comunicare tempestivamente anche eventuali variazioni di obiettivi e/o criteri rendendosi contestualmente disponibile ad espletare la suddetta procedura.
6. Gli elementi di cui sopra, per quanto di competenza, vengono comunicati ai lavoratori/lavoratrici interessati.
Appears in 1 contract