Sistemi di Informazione in tema di Rischio Creditizio, di puntualità nei pagamenti e dei rischi correlati Clausole campione

Sistemi di Informazione in tema di Rischio Creditizio, di puntualità nei pagamenti e dei rischi correlati. ⁵ In conformità a quanto previsto dall’art. 6 bis del D. L. n. 138/2011 alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 1 c. 84 della L. n. 124/2017. I suoi dati personali possono essere messi a disposizione di: - Società che prestano servizi informatici, social media management, marketing, archiviazione, brokeraggio, recupero crediti (elenco disponibile sul nostro sito internet), studi professionali, esercenti servizi di default, compagnie di assicurazioni, banche; - altre Società del Gruppo A2A, Enti di ricerca, Università; - Amministrazioni pubbliche ed Autorità (ad esempio, Agenzia delle Entrate, Acquirente Unico S.p.A., Anagrafe Tributaria, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente); - istituti bancari, società di servizi bancari, società di servizi di incasso, società che acquistano crediti; - società incaricate dell’elaborazione della bolletta in Braille. Tali soggetti agiranno a seconda dei casi come Titolari o Responsabili del trattamento. La informiamo che potrà essere contattato telefonicamente oppure via e-mail da una società di ricerca di mercato per un’indagine sulla qualità delle risposte ai reclami o alle richieste d’informazione. L’indagine sarà svolta per conto dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA). A tale scopo i dati necessari saranno trattati nel rispetto del Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali. I suoi dati non verranno diffusi (messi a disposizione di soggetti indeterminati). I suoi dati personali possono essere trasferiti verso un Paese terzo (extra UE) sulla base delle decisioni di adeguatezza della Commissione Europea o sulla base delle adeguate garanzie previste dalla vigente normativa. I suoi dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati o per adempiere ad obblighi di legge ed in particolare: - i dati necessari alla gestione del contratto, comprese le registrazioni telefoniche per 10 anni dalla cessazione/ultimo adempimento legato al contratto, dall’ultima campagna di marketing o dal momento di interruzione della prescrizione; - le registrazioni telefoniche effettuate solo per l’analisi della qualità dei servizi al cliente per 7 giorni; - il giudizio sintetico sulla solvibilità per 5 anni dalla cessazione del contratto/dall'ultimo adempimento legato al contratto; - le informazioni su cui si basa il calcolo dell'indice di solvibilità per 10 anni dalla cessazione del contratto/ultimo adempimento legato al contratto....
Sistemi di Informazione in tema di Rischio Creditizio, di puntualità nei pagamenti e dei rischi correlati. 5 In conformità a quanto previsto dall’art. 6 bis del D. L. n. 138/2011 alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 1 c. 84 della L. n. 124/2017. Il trattamento in oggetto è svolto sulla base del legittimo interesse del Titolare. Le informazioni raccolte nell’ambito delle valutazioni creditizie sono conservate fino a 12 mesi dalla raccolta del dato. I dati relativi allo scoring sintetico sono conservati per 30 giorni dall’elaborazione del dato. I Dati sono trattati dal fornitore anche mediante l’impiego di tecniche e sistemi di credit scoring che utilizzano diverse tipologie di fattori (a titolo esemplificativo e non esaustivo numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti, etc.) che consentono di ottenere, attraverso l’applicazione di metodi e modelli statistici, risultati espressi in forma giudizi sintetici, indicatori numerici o punteggi, diretti a fornire una rappresentazione in termini predittivi o probabilistici, del profilo di rischio, affidabilità o puntualità nei pagamenti dell’interessato. A2A Energia ricevuti i giudizi sintetici dal fornitore effettua le valutazioni finali del rischio e del merito creditizio nel rispetto della credit Policy del gruppo A2A S.p.A..
Sistemi di Informazione in tema di Rischio Creditizio, di puntualità nei pagamenti e dei rischi correlati avviene mediante un processo automatizzato che richiede l’intervento umano. Xxxxx quanto indicato nel paragrafo 8, i suoi dati personali potranno essere trattati per finalità di profilazione anche a livello commerciale, previo suo apposito consenso, fino a 48 mesi dalla raccolta dei dati stessi. Il consenso da lei eventualmente rilasciato in relazione alla geolocalizzazione del suo dispositivo (per es. tramite l’APP del Titolare) consentirà ad A2A Energia di effettuare tale trattamento fino a 24 mesi dalla cessazione del contratto (se cliente) ovvero fino a 24 mesi dalla raccolta del consenso stesso (se prospect, ovvero potenziali clienti). La verifica della sua solvibilità viene condotta mediante un processo decisionale automatizzato (tramite un sistema informatico e senza l’intervento umano) che calcola l’indice di solvibilità tenendo conto delle informazioni (es. solleciti, insoluti, calcolo interessi, depennamenti, piani di rientro, affidi, ecc.) relative allo storico dei pagamenti o di eventuali azioni di recupero dei crediti. L’indice di solvibilità è calcolato quotidianamente considerando gli eventi dei 24 mesi precedenti. Il sistema aziendale monitora lo stato dei pagamenti e, inibisce il

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).