Definizione di MERITO CREDITIZIO

MERITO CREDITIZIO è un giudizio attribuito esclusivamente dalla Banca o dall'Intermediario Finanziario, che esprime la "solvibilità" del soggetto richiedente il Contratto di Finanziamento e, pertanto, ne indica la "rischiosità" in relazione alla capacità di rimborso dello stesso;
MERITO CREDITIZIO valutazione - sulla base della consistenza patrimoniale, della redditività e della capacità gestionale - della possibilità di far fronte, secondo le scadenze previste e tenuto conto dell’indebitamento aziendale in essere, agli impegni finanziari derivanti dal finanziamento agevolato. La suddetta valutazione è effettuata ai fini della concessione dell'aiuto rimborsabile, la cui richiesta è limitata alle sole imprese ed è facoltativa.
MERITO CREDITIZIO procedura di valutazione delle richieste di finanziamento, basata su una serie di analisi statistiche e sulla verifica dei dati del richiedente presso diverse banche dati (Sistemi di Informazioni Creditizie, società fornitrici di dati pubblici, ecc.), in base ai quali Compass potrà valutare l’affidabilità creditizia del richiedente il finanziamento. Il risultato di tale procedura è un indice quantitativo sintetico (credit score) che esprime la probabilità stimata che il richiedente si riveli insolvente in futuro.

Examples of MERITO CREDITIZIO in a sentence

  • In tema di incombenze assegnate dalla normativa agli intermediari finanziari si è data esecuzione fino al giugno 2016 agli adempimenti in tema di ANAGRAFE RAPPORTI AGENZIA ENTRATE, ANTIRICLAGGIO, INDAGINI AGENZIA DELLE ENTRATE, CONTRASTO TERRORISMO ed ANALISI OPERAZIONI SOSPETTE, NORMATIVA ANTIUSURA, VERIFICA MERITO CREDITIZIO e SEGNALAZIONI STATISTICHE, NORMATIVA in MATERIA DI FURTO DI IDENTITA’.

  • Il Finanziatore è soggetto ai controlli esercitati dalla Banca d’Italia, con sede in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ IL PRESENTE DOCUMENTO NON HA VALORE VINCOLANTE IN QUANTO SUBORDINATO ALLA VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO DA PARTE DI MCE FINANCE S.p.A. ▇▇▇▇ (▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ Globale) % TAN (▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ Nominale) % Tasso d’interesse applicato dal Finanziatore calcolato su base annua.


More Definitions of MERITO CREDITIZIO

MERITO CREDITIZIO. È fatta salva la facoltà delle Banche che applicano la Convenzione di procedere all’apertura di credito previa istruttoria di merito creditizio da effettuarsi nel più breve tempo possibile e in ogni caso in piena autonomia e discrezionalità, nel rispetto delle proprie pro- cedure e delle vigenti disposizioni di legge e regolamento in materia di assunzione del rischio. • • • • • • L’apertura di credito in conto corrente cessa con il versamento da parte dell’Inps del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga ovvero in caso di esito negativo della domanda, anche per indisponibilità delle risorse. • • Il lavoratore e/o il datore di lavoro informeranno tempestivamente la Banca interessata circa l’esito della domanda di trattamento di integrazione salariale per l’emergenza Covid-19. • In caso di mancato accoglimento della richiesta di integrazione sa- lariale, ovvero allo scadere del termine dei 7 mesi qualora non sia intervenuto il pagamento da parte dell’Inps, la Banca potrà richiedere l’importo dell’intero debito relativo all’anticipazione al lavoratore che provvederà ad estinguerlo entro 30 giorni dalla richiesta. • • Nei casi della anticipazione del trattamento di integrazione salariale da parte della Banca, quest’ultima, in caso di inadempimento del lavoratore, salvo quanto previsto da parte delle Regioni e Province Autonome ove costituiti “fondi di garanzia” - comunicherà al datore di lavoro il saldo a debito del conto corrente dedicato. In tal caso, a fronte dell’inadempimento del lavoratore, il datore di lavoro verserà su tale conto corrente gli emolumenti e tutte le componenti retributive spettanti al lavoratore, fino alla con- correnza del debito. Il lavoratore darà preventiva autorizzazione al proprio datore di lavoro attraverso la modulistica allegata e in via prioritaria rispetto a qualsiasi altro vincolo eventualmente già presente evitando che sia il datore di lavoro a dover regolare i criteri di prevalenza tra i diversi impegni presenti, nei limiti delle disposizioni di legge. • Sussiste la responsabilità in solido del datore di lavoro a fronte di omesse o errate sue comunicazioni alla banca ai sensi della conven- zione ovvero a fronte del mancato accoglimento - totale o parziale - della richiesta di integrazione salariale per sua responsabilità: in tal caso, la Banca richiederà l’importo al datore di lavoro responsabile in solido, che provvederà entro 30 giorni.