Sistemi dinamici di acquisizione. (Articolo 60) Il sistema dinamico di acquisizione ha come finalità la semplificazione delle procedure relative ad acquisti di beni d’uso corrente, ovvero di beni e servizi dei quali le P.A. hanno necessità di rifornirsi in modo continuativo o periodico. Deve trattarsi, necessariamente, di beni e servizi di natura standardizzata. Si tratta di procedure concorsuali indette ad intervalli regolari: per tale motivo il legislatore ha previsto l’utilizzo degli strumenti informatici (c.d. market- place, e-procurement, etc.); l’uso di tali strumenti si afferma sempre di più nelle transazioni economiche. L’articolo 60 ha recepito integralmente l’articolo 33 della Direttiva 18, disciplinando un processo d’acquisizione molto innovativo in quanto basato interamente sull’uso di procedure e strumenti informatici. Il comma 14 dell’art. 3 del codice definisce il sistema dinamico come un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, limitato nel tempo e aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un’offerta indicativa conforme al capitolato d’oneri. I sistemi dinamici d’acquisizione possono avere ad oggetto esclusivamente beni e servizi tipizzati e standardizzati d’uso corrente: sono pertanto esclusi tutti gli appalti di lavori, forniture o servizi da realizzare secondo specifiche tecniche del committente o che, per la loro complessità, non possono essere valutate tramite il sistema in questione. Può precisarsi che: ▪ si applicherà una procedura aperta in tutte le sue fasi; ▪ tutti coloro che hanno presentato offerta indicativa conforme al capitolato e che abbiano superato i criteri di selezione, sono ammessi nel sistema; ▪ le offerte indicative possono essere migliorate in qualsiasi momento a condizione che soddisfino i requisiti del capitolato d’oneri; ▪ sono ammessi esclusivamente i mezzi elettronici.
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Samples: Codice Dei Contratti Pubblici
Sistemi dinamici di acquisizione. (Articolo 60) Il sistema dinamico L'articolo 32 prevede la trasposizione fedele dell’art. 34 della direttiva UE 26 febbraio 2014, n. 24, per cui viene conservato il testo previsto dall’ art. 55 del decreto legislativo n. 50 del 2015 relativo ai sistemi dinamici di acquisizione ha come finalità la semplificazione delle procedure relative ad acquisti di beni d’uso corrente, ovvero di beni e servizi dei quali le P.A. hanno necessità di rifornirsi in modo continuativo o periodico. Deve trattarsi, necessariamente, di beni e servizi di natura standardizzata. Si tratta di procedure concorsuali indette ad intervalli regolari: per tale motivo il legislatore ha previsto l’utilizzo degli strumenti informatici (c.d. market- place, e-procurement, etc.); l’uso di tali strumenti si afferma sempre di più nelle transazioni economiche. L’articolo 60 ha recepito integralmente l’articolo 33 della Direttiva 18, disciplinando un processo d’acquisizione molto innovativo in quanto basato interamente sull’uso di procedure e strumenti informatici. Il comma 14 dell’art. 3 del codice definisce il sistema dinamico come un processo di acquisizione interamente elettronico, che possono essere utilizzati per acquisti di uso corrente le cui caratteristiche di beni generalmente disponibili presenti sul mercato soddisfano e il cui acquisto avviene esclusivamente attraverso procedimenti elettronici. L’unica novità è rappresentata dall’inserimento di un nuovo comma 15 nell'articolo 55 in ragione della possibilità di applicare gli accordi quadro anche al Sistema dinamico di acquisizione. A tale proposito è utile ricordare come l’art. 1, comma 586, della legge n. 160 del 2019 prevede la possibilità che gli accordi quadro, nonché le esigenze convenzioni- quadro di una stazione appaltantecui all’ art. 26 della legge n. 488 del 1999 (che si caratterizzano per essere degli accordi quadro con condizioni tutte fissate stipulati da Consip S.p.a. e dai soggetti aggregatori, limitato nel tempo quali strumenti di acquisto per le amministrazioni di riferimento) siano aggiudicati mediante procedura svolta nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione. Tale modalità coniuga i vantaggi delle convenzioni-quadro e aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un’offerta indicativa conforme al capitolato d’oneri. I degli accordi quadro (aggregazione della domanda, maggiori volumi negoziati, riduzione dei prezzi unitari) con le opportunità fornite dai sistemi dinamici d’acquisizione possono avere ad oggetto esclusivamente beni di acquisizione che, oltre a consentire un’informatizzazione completa della procedura, garantiscono maggiore trasparenza e servizi tipizzati e standardizzati d’uso corrente: sono pertanto esclusi tutti concorrenzialità grazie alla possibilità di ingresso di nuovi fornitori durante tutto il periodo di validità del bando, nonché una maggiore flessibilità nel soddisfare esigenze specifiche delle stazioni appaltanti mediante l’opportunità di personalizzare, attraverso gli appalti specifici, le caratteristiche dei beni o dei servizi. Il nuovo comma in esame, quindi, rappresenta un intervento di lavorisistematizzazione, forniture o servizi da realizzare secondo specifiche tecniche volto a creare un testo normativo coordinato in linea con gli obiettivi di semplificazione e complessivo riassetto della normativa riguardante i contratti pubblici. Articoli 33 e 34 L'articolo 33 reca alcune disposizioni in materia di aste elettroniche, mentre l'articolo 34 si occupa dei cataloghi elettronici. Entrambi gli articoli mantengono sostanzialmente il testo degli articoli 56 e 57 del committente o chedecreto legislativo n. 50 del 2016. In particolare, l'articolo 33 rappresenta la trasposizione fedele dell’art. 35 della direttiva UE 26 febbraio 2014, n. 24, per cui se ne conserva il testo previsto dall’art. 56 del richiamato decreto legislativo n. 50 del 2016 relativo alle aste elettroniche. L’unica modifica sostanziale introdotta, riguarda il comma 4 che prevede direttamente gli elementi che deve contenere la loro complessitàdocumentazione di gara riferita alle aste elettroniche relative agli appalti nei settori ordinari e speciali, non possono essere valutate tramite assorbendo nell’ambito dell’articolato, il sistema in questionecontenuto dell’allegato XII del decreto legislativo n. 50 del 2016. Può precisarsi che: ▪ si applicherà una procedura aperta in tutte le sue fasi; ▪ tutti coloro che hanno presentato offerta indicativa conforme al capitolato e che abbiano superato i criteri di selezioneL'articolo 34, sono ammessi nel sistema; ▪ le offerte indicative possono essere migliorate in qualsiasi momento a condizione che soddisfino i requisiti invece, è la trasposizione dell’art. 36 della direttiva UE 26 febbraio 2014, n. 24 per cui viene mantenuto il testo previsto dall’art. 57 del capitolato d’oneri; ▪ sono ammessi esclusivamente i mezzi decreto legislativo n. 50 del 2016, relativo ai cataloghi elettronici.. Articolo 35
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Samples: Codice Dei Contratti Pubblici
Sistemi dinamici di acquisizione. (Articolo 60) Il sistema dinamico di acquisizione ha come finalità la semplificazione delle procedure relative ad acquisti di beni d’uso corrente, ovvero di beni e servizi dei quali le P.A. hanno necessità di rifornirsi in modo continuativo o periodico1. Deve trattarsi, necessariamente, di beni e servizi di natura standardizzata. Si tratta di procedure concorsuali indette ad intervalli regolari: per tale motivo il legislatore ha previsto l’utilizzo degli strumenti informatici (c.d. market- place, e-procurement, etc.); l’uso di tali strumenti si afferma sempre di più nelle transazioni economiche. L’articolo 60 ha recepito integralmente l’articolo 33 della Direttiva 18, disciplinando un processo d’acquisizione molto innovativo in quanto basato interamente sull’uso di procedure e strumenti informatici. Il comma 14 dell’art. 3 del codice definisce il sistema dinamico come un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, limitato nel tempo e aperto per tutta la sua durata La Provincia può ricorrere a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un’offerta indicativa conforme al capitolato d’oneri. I sistemi dinamici d’acquisizione possono avere ad oggetto di acquisizione. Tali sistemi sono utilizzati esclusivamente nel caso di forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati d’uso standardizzati, di uso corrente: sono pertanto , esclusi tutti gli appalti di lavori, forniture o servizi da realizzare secondo in base a specifiche tecniche del committente o che, per la loro complessità, non possono possano essere valutate tramite il sistema in questionedinamico di acquisizione.
2. Può precisarsi che: ▪ si applicherà una Per istituire un sistema dinamico di acquisizione la Provincia segue le norme della procedura aperta in tutte le sue fasi; ▪ tutti coloro fasi fino all’attribuzione degli appalti da aggiudicare nell’ambito di tale sistema.
3. Tutti gli offerenti che soddisfano i criteri di selezione e che hanno presentato offerta un’offerta indicativa conforme al capitolato d’oneri e che abbiano superato i criteri di selezione, agli eventuali documenti complementari sono ammessi nel sistema; ▪ le .
4. Le offerte indicative possono essere migliorate in qualsiasi momento a condizione che soddisfino i requisiti del momento, se esse restano conformi al capitolato d’oneri.
5. Per l’istituzione del sistema e per l’aggiudicazione degli appalti nell’ambito del medesimo la Provincia utilizza esclusivamente mezzi elettronici conformemente all’articolo 77, commi 5 e 6 del D.Lgs. n.163/2006.
6. Ai fini dell’istituzione di un sistema dinamico di acquisizione la Provincia:
a) pubblica un bando di gara indicando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;
b) precisa nel capitolato d’oneri, tra l’altro, la natura degli acquisti previsti che sono oggetto di tale sistema, nonché tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema di acquisizione, l’attrezzatura elettronica utilizzata nonché i dettagli pratici e le specifiche tecniche di connessione; ▪ sono c)offre per via elettronica, dalla pubblicazione del bando e fino a conclusione del sistema, l’accesso libero, diretto e completo al capitolato d’oneri e a qualsiasi documento complementare e indica nel bando di gara l’indirizzo Internet presso il quale è possibile consultare tali documenti.
7. La Provincia accorda a qualsivoglia operatore economico, per tutta la durata del sistema dinamico di acquisizione, la possibilità di presentare un’offerta indicativa allo scopo di essere ammesso nel sistema alle condizioni di cui al comma 3.
8. La Provincia conclude la valutazione delle offerte indicative entro 15 giorni a decorrere dalla presentazione dell’offerta indicativa. Può tuttavia prolungare il periodo di valutazione se nessun appalto è messo in concorrenza nel frattempo.
9. La Provincia informa al più presto l’offerente di cui al comma 7 in merito alla sua ammissione nel sistema dinamico di acquisizione o al rigetto della sua offerta indicativa.
10. Ogni appalto specifico è oggetto di un confronto concorrenziale. Prima di procedere a tale confronto concorrenziale, la Provincia pubblica un bando di gara semplificato e invita tutti gli operatori economici interessati a presentare un’offerta indicativa, conformemente al comma 3, entro un termine che non può essere inferiore a 15 giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara semplificato. La Provincia procede al confronto concorrenziale soltanto dopo aver terminato la valutazione di tutte le offerte indicative introdotte entro questo termine.
11. La Provincia invita tutti gli offerenti ammessi esclusivamente i mezzi elettronicinel sistema a presentare un’offerta per ogni appalto specifico da aggiudicare nel quadro del sistema. A tal fine la Provincia fissa un termine sufficiente per la presentazione delle offerte.
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Samples: Regolamento Per La Disciplina Degli Appalti, Concessioni E Contratti Pubblici
Sistemi dinamici di acquisizione. I sistemi dinamici di acquisizione trovano disciplina nell’articolo 55 dello schema di decreto che recepisce gli articoli 34 della direttiva 2014/24/UE e l’articolo 52 della direttiva 2014/25/UE. I sistemi dinamici di acquisizione trovano già collocazione nella disciplina vigente all’interno del Codice degli appalti (Articolo articolo 60) Il ), ma la relativa disciplina, in ossequio alle citate Direttive, viene ora distinta a seconda che si tratti di settori ordinari ovvero di settori speciali. In analogia alla disciplina vigente, per gli acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche soddisfano le esigenze delle stazioni appaltanti, è consentito avvalersi di un sistema dinamico di acquisizione ha come finalità la semplificazione delle procedure relative ad acquisti di beni d’uso corrente, ovvero di beni e servizi dei quali le P.A. hanno necessità di rifornirsi in modo continuativo o periodico. Deve trattarsi, necessariamente, di beni e servizi di natura standardizzata. Si tratta di procedure concorsuali indette ad intervalli regolari: per tale motivo il legislatore ha previsto l’utilizzo degli strumenti informatici (c.d. market- place, e-procurement, etc.); l’uso di tali strumenti si afferma sempre di più nelle transazioni economicheacquisizione. L’articolo 60 ha recepito integralmente 55, riproducendo l’articolo 33 della Direttiva 1834, disciplinando paragrafo 1, direttiva 2014/24/UE definisce ora tale sistema un processo d’acquisizione molto innovativo in quanto basato interamente sull’uso di procedure e strumenti informatici. Il comma 14 dell’art. 3 del codice definisce il sistema dinamico come un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, limitato nel tempo e aperto per tutta la sua durata tutto il periodo di validità a qualsivoglia qualsiasi operatore economico che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un’offerta indicativa conforme selezione. Può essere diviso in categorie definite di prodotti, lavori o servizi sulla base delle caratteristiche dell'appalto da eseguire, le quali possono comprendere un riferimento al capitolato d’oneri. I sistemi dinamici d’acquisizione possono avere ad oggetto esclusivamente beni e servizi tipizzati e standardizzati d’uso corrente: sono pertanto esclusi tutti quantitativo massimo ammissibile degli appalti specifici successivi o a un'area geografica specifica in cui gli appalti saranno eseguiti. Per l'aggiudicazione nell'ambito di lavori, forniture o servizi da realizzare secondo specifiche tecniche del committente o cheun sistema dinamico di acquisizione le stazioni appaltanti debbono seguire le norme previste per la procedura ristretta e tutti i candidati che soddisfano i criteri di selezione debbono essere ammessi al sistema. Nella normativa vigente, per la loro complessità, non possono essere valutate tramite il istituire un sistema in questione. Può precisarsi che: ▪ si applicherà una dinamico di acquisizione le stazioni appaltanti seguono le norme della procedura aperta in tutte le sue fasi; ▪ tutti coloro fasi fino all'attribuzione degli appalti da aggiudicare nell'ambito di detto sistema. L’articolo 55 specifica i termini minimi per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte sia nei settori ordinari che hanno presentato offerta indicativa conforme al capitolato e che abbiano superato i criteri di selezione, sono ammessi nel sistema; ▪ le offerte indicative possono essere migliorate in qualsiasi momento a condizione che soddisfino i requisiti del capitolato d’oneri; ▪ sono ammessi esclusivamente i mezzi elettronici.nei settori speciali. L’appalto è aggiudicato (comma 8):
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Samples: Nuovo Codice Dei Contratti Pubblici