Common use of SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONSORTILE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Clause in Contracts

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONSORTILE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Al presente Appalto Specifico è ammessa la partecipazione oltre che delle imprese singole, degli operatori di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs n. 50/2016 e delle Aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete (d’ora in poi solo “Aggregazioni”) con soggettività giuridica, già ammesse allo SDAPA al momento dell’invito, anche delle imprese raggruppate/consorziate o raggruppande/consorziande nonché delle Aggregazioni prive di soggettività giuridica, ma dotate di organo comune con potere di rappresentanza/dotate di organo comune prive di potere di rappresentanza o sprovviste di organo comune (d’ora in poi, solo “Aggregazioni senza soggettività giuridica”). Tutte le imprese che siano interessate a partecipare al presente Appalto Specifico, nelle forme del RTI o del Consorzio Ordinario o dell’Aggregazione senza soggettività giuridica, o quali consorziate esecutrici di un Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016, devono, a pena di esclusione, essere state singolarmente ammesse, secondo le modalità previste nel Capitolato d’Oneri del Bando Istitutivo, allo SDAPA per la fornitura di prodotti farmaceutici al momento dell’invio dell’invito del presente AS, alla luce di quanto previsto al paragrafo 5.1.2 del Capitolato d’oneri del Bando istitutivo, e pertanto invitate. Saranno, inoltre, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. Xxxxx restando quanto precede vale quanto segue. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Ai consorzi ordinari si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

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SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONSORTILE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Al presente Appalto Specifico è ammessa la partecipazione oltre che delle imprese singole, degli operatori di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs n. 50/2016 e delle Aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete (d’ora in poi solo “Aggregazioni”) con soggettività giuridica, già ammesse allo SDAPA al momento dell’invito, anche delle imprese raggruppate/consorziate o raggruppande/consorziande nonché delle Aggregazioni prive di soggettività giuridica, ma dotate di organo comune con potere di rappresentanza/dotate di organo comune prive di potere di rappresentanza o sprovviste di organo comune (d’ora in poi, solo “Aggregazioni senza soggettività giuridica”). Tutte le imprese che siano interessate a partecipare al presente Appalto Specifico, nelle forme del RTI o del Consorzio Ordinario o dell’Aggregazione senza soggettività giuridica, o quali consorziate esecutrici di un Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016, devono, a pena di esclusione, essere state singolarmente ammesse, secondo le modalità previste nel Capitolato d’Oneri del Bando Istitutivo, allo SDAPA per la fornitura di prodotti farmaceutici al momento dell’invio dell’invito del presente AS, alla luce di quanto previsto al paragrafo 5.1.2 del Capitolato d’oneri del Bando istitutivo, e pertanto invitate. Saranno, inoltre, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. Xxxxx restando quanto precede vale quanto segue. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente garaal singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Direzione generale della Centrale regionale di Committenza Servizio Spesa Sanitaria Ai consorzi ordinari si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

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Samples: www.regione.sardegna.it

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONSORTILE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Al presente Appalto Specifico è ammessa la partecipazione oltre che delle imprese singole, degli operatori di cui all’art. 45, comma 2, 45 co. 2 lett. a), b) e c), del D. Lgs Lgs. n. 50/2016 e delle Aggregazioni tra imprese aderenti al contratto Contratto di rete (d’ora in poi solo Aggregazioni) con soggettività giuridica, già ammesse ammessi allo SDAPA al momento dell’invito, anche delle imprese raggruppate/raggruppate/ consorziate o raggruppande/consorziande consorziande, nonché delle Aggregazioni prive di soggettività giuridica, ma dotate di organo comune con potere di rappresentanza/dotate di organo comune prive di potere di rappresentanza o sprovviste di organo comune (d’ora in poi, solo “Aggregazioni senza soggettività giuridica”). Tutte le imprese che siano interessate a partecipare al presente Appalto Specifico, nelle forme del RTI o del Consorzio Ordinario o dell’Aggregazione senza soggettività giuridica, o quali consorziate esecutrici di un Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), ) del D. Lgs. n. 50/2016, devono, a pena di esclusione, essere state singolarmente ammesse, secondo le modalità previste nel Capitolato d’Oneri del Bando Istitutivo, allo SDAPA per la fornitura Servizi di prodotti farmaceutici manutenzione degli impianti termoidraulici e di condizionamento al momento dell’invio dell’invito del presente AS, alla luce di quanto previsto al paragrafo 5.1.2 del dello stesso Capitolato d’oneri del Bando istitutivo, e pertanto invitate. Resta fermo quanto previsto al paragrafo 5. Saranno, inoltre, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. Xxxxx restando quanto precede vale quanto segue. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), ) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati consorziate il consorzio concorre; a questi ultimi queste ultime è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. gara In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziatola consorziate; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), ) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Ai consorzi ordinari si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

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Samples: www.vigilfuoco.it

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONSORTILE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Al presente Appalto Specifico è ammessa la partecipazione oltre che delle imprese singole, degli operatori di cui all’art. 45, comma 2, 45 co. 2 lett. a), b) e c), del D. Lgs Lgs. n. 50/2016 e delle Aggregazioni tra imprese aderenti al contratto Contratto di rete (d’ora in poi solo Aggregazioni) con soggettività giuridica, già ammesse ammessi allo SDAPA al momento dell’invito, anche delle imprese raggruppate/raggruppate/ consorziate o raggruppande/consorziande consorziande, nonché delle Aggregazioni prive di soggettività giuridica, ma dotate di organo comune con potere di rappresentanza/dotate di organo comune prive di potere di rappresentanza o sprovviste di organo comune (d’ora in poi, solo “Aggregazioni senza soggettività giuridica”). Tutte le imprese che siano interessate a partecipare al presente Appalto Specifico, nelle forme del RTI o del Consorzio Ordinario o dell’Aggregazione senza soggettività giuridica, o quali consorziate esecutrici di un Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), ) del D. Lgs. n. 50/2016, devono, a pena di esclusione, essere state singolarmente ammesse, secondo le modalità previste nel Capitolato d’Oneri del Bando Istitutivo, allo SDAPA per la fornitura Servizi di prodotti farmaceutici manutenzione degli impianti termoidraulici e di condizionamento al momento dell’invio dell’invito del presente AS, alla luce di quanto previsto al paragrafo 5.1.2 del dello stesso Capitolato d’oneri del Bando istitutivo, e pertanto invitate. Resta fermo quanto previsto al paragrafo 5. Saranno, inoltre, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. Xxxxx restando quanto precede vale quanto segue. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), ) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati consorziate il consorzio concorre; a questi ultimi queste ultime è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziatola consorziate; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), ) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Ai consorzi ordinari si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

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Samples: www.agenziaentrate.gov.it

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONSORTILE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Al presente Appalto Specifico è ammessa la partecipazione oltre che delle imprese singole, degli operatori di cui all’art. 45, comma 2, 45 co. 2 lett. a), b) e c), del D. Lgs Lgs. n. 50/2016 e delle Aggregazioni tra imprese aderenti al contratto Contratto di rete (d’ora in poi solo Aggregazioni) con soggettività giuridica, già ammesse ammessi allo SDAPA al momento dell’invito, anche delle imprese raggruppate/raggruppate/ consorziate o raggruppande/consorziande consorziande, nonché delle Aggregazioni prive di soggettività giuridica, ma dotate di organo comune con potere di rappresentanza/dotate di organo comune prive di potere di rappresentanza o sprovviste di organo comune (d’ora in poi, solo “Aggregazioni senza soggettività giuridica”). Tutte le imprese che siano interessate a partecipare al presente Appalto Specifico, nelle forme del RTI o del Consorzio Ordinario o dell’Aggregazione senza soggettività giuridica, o quali consorziate esecutrici di un Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), ) del D. Lgs. n. 50/2016, devono, a pena di esclusione, essere state singolarmente ammesse, secondo le modalità previste nel Capitolato d’Oneri del Bando Istitutivo, allo SDAPA per la fornitura Servizi di prodotti farmaceutici manutenzione degli impianti antincendio al momento dell’invio dell’invito del presente AS, alla luce di quanto previsto al paragrafo 5.1.2 del dello stesso Capitolato d’oneri del Bando istitutivo, e pertanto invitate. Resta fermo quanto previsto al paragrafo 5. Saranno, inoltre, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. Xxxxx restando quanto precede vale quanto segue. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), ) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati consorziate il consorzio concorre; a questi ultimi queste ultime è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziatola consorziate; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), ) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Ai consorzi ordinari si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

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Samples: www.polimi.it

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONSORTILE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Al Gli operatori economici possono partecipare alla presente Appalto Specifico è ammessa la partecipazione oltre procedura in forma singola o associata purché in possesso dei requisiti prescritti nei paragrafi seguenti. Resta inteso che delle imprese singole, degli operatori di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs n. 50/2016 e delle Aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete (d’ora in poi solo “Aggregazioni”) con soggettività giuridica, già ammesse allo SDAPA al momento dell’invito, anche delle imprese raggruppate/consorziate o raggruppande/consorziande nonché delle Aggregazioni prive di soggettività giuridica, ma dotate di organo comune con potere di rappresentanza/dotate di organo comune prive di potere di rappresentanza o sprovviste di organo comune (d’ora in poi, solo “Aggregazioni senza soggettività giuridica”). Tutte tutte le imprese che siano interessate a partecipare al presente Appalto Specifico, nelle forme del RTI o del Consorzio Ordinario o dell’Aggregazione senza soggettività giuridica, o quali consorziate esecutrici di un Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/201650/2016 e s.m.i., devono, a pena di esclusioneesclusione dall’AS, essere state singolarmente ammesse, secondo le modalità previste nel Capitolato d’Oneri del Bando Istitutivo, allo SDAPA per la fornitura di prodotti farmaceutici al momento dell’invio dell’invito del presente AS, alla luce di quanto previsto al paragrafo 5.1.2 del dello stesso Capitolato d’oneri del Bando istitutivo, e pertanto invitate. Saranno, inoltre, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. Xxxxx restando Resta fermo quanto precede vale quanto segueprevisto al successivo paragrafo 7 relativamente al possesso dei requisiti del presente Appalto Specifico. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere lettera b) e c), ) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso In alternativa i consorzi di consorzi cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura. È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), ) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, di indicare a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Ai consorzi ordinari Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza ditale divieto si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibilel'articolo 353 del codice penale. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il Il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo R.T.I. può essere assunto anche da un consorzio di imprese sia cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub- associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di rete, i relativi requisiti partecipazione. L’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di partecipazione sono soddisfatti secondo mandataria e sempre che le medesime modalità indicate per i raggruppamentialtre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

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Samples: www.lavoro.gov.it

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONSORTILE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Al presente Appalto Specifico è ammessa la partecipazione partecipazione, oltre che delle imprese singole, degli operatori di cui all’art. 45, comma co. 2, lett. b) e c), del D. Lgs Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. e delle Aggregazioni “Aggregazioni” tra imprese aderenti al contratto di rete (d’ora in poi solo “Aggregazioni”) con soggettività giuridica, già ammesse allo SDAPA al momento dell’invito“SDAPA”, anche delle imprese raggruppate/raggruppate/ consorziate o raggruppande/consorziande nonché delle Aggregazioni prive di soggettività giuridica, ma dotate di organo comune con potere di rappresentanza/dotate di organo comune prive di potere di rappresentanza o sprovviste di organo comune (d’ora in poi, solo “Aggregazioni senza soggettività giuridica”). Tutte le imprese che siano interessate a partecipare al presente Appalto Specifico, nelle forme del RTI o del Consorzio Ordinario o dell’Aggregazione senza soggettività giuridica, o quali consorziate esecutrici di un Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/201650/2016 e ss.mm.ii., devono, a pena di esclusione, essere state singolarmente ammesse, secondo le modalità previste nel Capitolato d’Oneri d’Oneri” del Bando Istitutivo, allo SDAPA “SDAPA” per la fornitura di prodotti farmaceutici e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni al momento dell’invio dell’invito del presente AS, alla luce di quanto previsto al paragrafo Paragrafo 5.1.2 del dello stesso “Capitolato d’oneri d’oneri” del Bando istitutivo, e pertanto invitate. Resta fermo quanto previsto al successivo Paragrafo 5. Saranno, inoltre, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementielementi e gli operatori economici, che, a causa di un grave inadempimento a loro ascrivibile, non consentano l’individuazione definitiva del contraente in aderenza alle previsioni e alle tempistiche di cui all’articolo 2, comma 1, del D.L. 16/07/2020, nr. Xxxxx restando quanto precede vale quanto segue76, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120 dell’11/09/2020. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. medesimo lotto. I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. L’affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell’esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente garagara (rif. Lotto di partecipazione). In caso di violazione sono esclusi dalla gara (Lotto) sia il consorzio Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Ai consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c), del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara (Lotto), salvo che per le ragioni indicate all’art. 48, comma 7-bis, del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all’impresa consorziata. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Ai consorzi ordinari si applica Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, imprese in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.In particolare:

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Samples: www.poliziadistato.it

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONSORTILE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Al presente Appalto Specifico è ammessa la partecipazione oltre che delle imprese singole, degli operatori di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs n. 50/2016 e delle Aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete (d’ora in poi solo “Aggregazioni”) con soggettività giuridica, già ammesse allo SDAPA al momento dell’invito, anche delle imprese raggruppate/consorziate o raggruppande/consorziande nonché delle Aggregazioni prive di soggettività giuridica, ma dotate di organo comune con potere di rappresentanza/dotate di organo comune prive di potere di rappresentanza o sprovviste di organo comune (d’ora in poi, solo “Aggregazioni senza soggettività giuridica”). Tutte le imprese che siano interessate a partecipare al presente Appalto Specifico, nelle forme del RTI o del Consorzio Ordinario o dell’Aggregazione senza soggettività giuridica, o quali consorziate esecutrici di un Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016, devono, a pena di esclusione, essere state singolarmente ammesse, secondo le modalità previste nel Capitolato d’Oneri del Bando Istitutivo, allo SDAPA per la fornitura di prodotti farmaceutici al momento dell’invio dell’invito del presente AS, alla luce di quanto previsto al paragrafo 5.1.2 del Capitolato d’oneri del Bando istitutivo, e pertanto invitate. Saranno, inoltre, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. Xxxxx Fermo restando quanto precede vale quanto segue. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente garaal singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Ai consorzi ordinari si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

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