DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
MODULARIO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale
Ufficio Attività Contrattuale per l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
CAPITOLATO D’ONERI ALLEGATO ALLA LETTERA DI INVITO PER LA PARTECIPAZIONE ALL’APPALTO SPECIFICO INDETTO DAL MINISTERO DELL’INTERNO - DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE – UFFICIO ATTIVITÀ CONTRATTUALE PER L’INFORMATICA, GLI IMPIANTI TECNICI E LE TELECOMUNICAZIONI PER IL "POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLA CITTÀ DI ROMA E DEI SISTEMI DI GESTIONE DEI FLUSSI MULTIMEDIALI DELLA QUESTURA DI ROMA", MEDIANTE LA FORNITURA DI TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA, DI "LETTURA TARGHE" E DI COMPONENTI "HARDWARE E SOFTWARE" PER L'AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DELLA "SALA APPARATI" DELLA QUESTURA DI ROMA, CON CONNESSI SERVIZI DI ASSISTENZA EVOLUTIVA PER UN ARCO TEMPORALE DI 12 (DODICI) MESI (LOTTO 1) E MEDIANTE LA FORNITURA DI SISTEMI "VIDEOWALL E LED WALL", MONITOR E "TOTEM MULTIMEDIALI", POSTAZIONI DI "REGIA" E POSTAZIONI "OPERATORE", "TAVOLO MULTITOUCH" E SISTEMA "SOFTWARE CENTRALE " DI GESTIONE E CONTROLLO , CON ASSISTENZA EVOLUTIVA PER UN ARCO TEMPORALE DI 36 (TRENTASEI) MESI (LOTTO 2), NELL'AMBITO DEL PROGETTO 80.5.1, DENOMINATO "POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA PER ANALISI INTELLIGENTE E LA METADATAZIONE DEI FLUSSI VIDEO INTEGRATI PER LA CITTA' DI ROMA CAPITALE", A VALERE SUL "FONDO SICUREZZA INTERNA 2014-2020-ISF1-POLICE-OS5-ON1" E NELL'AMBITO DEL PROGETTO "NUVAL 3", DENOMINATO "COIPS".
“Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 – ISF1 Police – Obiettivo Specifico 5 – Obiettivo Nazionale 1” del Progetto 80.5.1, denominato “Potenziamento del sistema di videosorveglianza e realizzazione di un sistema per analisi intelligente e la meta-datazione dei flussi video integrati per la città di Roma Capitale”, e Progetto “NUVAL 3”, denominato “COIPS - Centrali Operative Integrate della Polizia di Stato
CUP F83H20000490006 CUP F83D20000040001
CIG 8691546AA6 LOTTO 1 CIG 8691566B27 LOTTO 2
INDICE
Luoghi di esecuzione delle prestazioni contrattuali 4
1.2 Documentazione di gara e reperimento della stessa 4
1.3 Responsabile del procedimento e referente di gara 5
1.5 Richiesta d’informazioni e chiarimenti relativi all’Appalto Specifico 6
1.6 Lingua della documentazione da produrre 6
1.8 Comunicazioni e informazioni all’A.N.A.C. e Registrazione al “Sistema AVCpass” 7
1.8.1 Comunicazioni con la Stazione appaltante non veicolate dal “Sistema” 8
2. OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA 8
2.8 Sopralluogo obbligatorio 14
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONSORTILE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 16
5. CLASSE DI AMMISSIONE DELL’APPALTO SPECIFICO 18
5.1 Classi di ammissione e ulteriori requisiti di accesso alla gara 18
6. PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 22
7.1 Documentazione amministrativa 23
7.2 Dichiarazione sostitutiva di partecipazione 24
7.3 Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore 26
7.4 Pagamento del contributo all’ANAC (Lotto 1 8691546AA6 – Lotto 2 8691566B27) 29
7.5 Documentazione relativa all’avvalimento 30
7.7 Atti relativi a R.T.I., Xxxxxxxx, Aggregazioni 31
8. REDAZIONE E INVIO DELL’OFFERTA IN MODALITÀ MASSIVA 36
9. PARTECIPAZIONE A PIÙ LOTTI 37
10. AGGIUDICAZIONE – ULTERIORI REGOLE E VINCOLI 37
10.1 Criterio di aggiudicazione 37
10.2 Criterio per l‘attribuzione del punteggio economico 38
10.3 Criteri per l’attribuzione del punteggio tecnico 38
10.4 Ulteriori regole e vincoli 50
11.1 Documentazione Amministrativa 51
11.2 Offerta tecnica ed economica 52
12 ANOMALIA, COMPROVA REQUISITI DI ACCESSO ALLA GARA ED AGGIUDICAZIONE 52
12.2 Comprova dei requisiti di accesso alla gara 53
14. AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELLE DICHIARAZIONI RILASCIATE AI FINI
15. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO 58
16. GARANZIA DEFINITIVA PER LA STIPULA DEL CONTRATTO 59
18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 60
20. SPESE DI PUBBLICITA’ LEGALE 66
1. INFORMAZIONI GENERALI
1.1 Premessa
Il presente documento disciplina le modalità di svolgimento dell’Appalto Specifico, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., indetto da DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuale per l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni (di seguito, per brevità, anche stazione appaltante) per il "Potenziamento dei sistemi di videosorveglianza della Città di Roma e dei sistemi di gestione dei flussi multimediali della Questura di Roma", mediante la fornitura di telecamere di videosorveglianza, di "lettura targhe" e di componenti "hardware e software" per l'aggiornamento tecnologico della "Sala Apparati" della Questura di Roma, con connessi servizi di assistenza evolutiva per un arco temporale di 12 (dodici) mesi (lotto 1) e mediante la fornitura di sistemi "videowall e led wall", monitor e "totem multimediali", postazioni di "regia" e postazioni "operatore", "tavolo multitouch" e sistema "software centrale " di gestione e controllo , con assistenza evolutiva per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi (lotto 2), nell'ambito del Progetto 80.5.1, denominato "Potenziamento del sistema di videosorveglianza e realizzazione di un sistema per analisi intelligente e la metadatazione dei flussi video integrati per la Citta' di Roma Capitale", a valere sul "Fondo Sicurezza Interna 2014-2020-ISF1-POLICE-OS5-ON1", e nell'ambito del Progetto "NUVAL 3", denominato "COIPS – Centrali operative Integrate della Polizia di Stato" (Nr. iniziativa 2610246), come da determina a contrarre prot. n. 0027705 del 01/04/2021, pubblicata al seguente link xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/00000000x00x000x000000000, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni (ID 2018), pubblicato sulla GUUE n. S 91 del 15 maggio 2018 e sulla GURI n. 57 del 18 maggio 2018, nonché pubblicato sul sito xxx.xxxxxx.xx, xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx e xxx.xxx.xxx.xx.
CIG LOTTO 1 - 8691546AA6 CIG LOTTO 2 - 8691566B27 CUP F83H20000490006 CUP F83D20000040001
Luoghi di esecuzione delle prestazioni contrattuali
I luoghi di esecuzione del presente appalto specifico, relativamente al Lotto 1, sono quelli compendiati nell’”Allegato 1”, recante l’elenco di tutti i siti e degli apparati che costituiscono l’impianto e, in riferimento al Lotto 2, la Sala Operativa della Questura di Roma costituita da 3 distinti ambienti, come dettagliatamente descritti al Paragrafo 3 del capitolato di gara Parte II, relativo al secondo lotto.
Il predetto “allegato 1” sarà rilasciato esclusivamente agli operatori economici che effettueranno i sopralluoghi obbligatori, di cui al successivo articolo 2, Paragrafo 2.8, del presente disciplinare.
1.2 Documentazione di gara e reperimento della stessa
La documentazione dell’Appalto Specifico comprende:
⮚ Lettera di invito generata dal Sistema;
⮚ Capitolato tecnico Parte I^ generato dal Sistema e appendici;
⮚ Capitolato tecnico, Lotto 1 Parte II^, redatto dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15, del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo, degli allegati:
▪ “Allegato 1” – Tabelle da compilare a cura dell’offerente suddiviso a sua volta in due sezioni (Tabella 1 – Tabella dei criteri per l’attribuzione dei punteggi tecnici – Tabella 2 – Schema di offerta economica);
• ”Allegato 2”, recante l’elenco di tutti i siti costituenti i gruppi A, B e C per il Lotto 1, ottenibile nell’ambito
dei sopralluoghi obbligatori di cui al successivo Paragrafo 2.8 ;
⮚ Capitolato tecnico, Lotto 2 Parte II^, redatto dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15, del
Xxxxxx, con i contenuti ivi previsti, comprensivo, degli allegati:
▪ “Allegato 1” – Tabelle da compilare a cura dell’offerente suddiviso a sua volta in due sezioni (Tabella 1 – Tabella dei criteri per l’attribuzione dei punteggi tecnici – Tabella 2 – Schema di offerta economica);
• ”Allegato 2”, recante il layout grafico dei sistemi “Videowall” e “LED wall”, le postazioni operatore, compresa quella “regia”, ottenibile nell’ambito dei sopralluoghi obbligatori di cui al successivo Paragrafo
2.8 ;
⮚ Schemi di contratto relativamente al Lotto 1 ed al Lotto 2;
⮚ Patto di integrità;
⮚ Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Interno;
⮚ Modello F24 precompilato per il pagamento dell’imposta di bollo;
⮚ Modello dichiarazione di avvalimento;
⮚ A. Modello di DGUE elettronico + B. equivalente modello in formato word;
⮚ Atto di designazione del Responsabile del trattamento dei dati personali;
⮚ Regolamento delegato (UE) nr. 1049/2014;
⮚ Fac-simile etichette lotti 1 e Lotto 2;
⮚ Modello “accettazione clausole” Fondo Sicurezza Interna 2014/2020;
⮚ Regole del Sistema di “e-procurement” della Pubblica Amministrazione;
Le Specifiche integrative al Capitolato tecnico sono state redatte tenendo conto di quanto previsto al Paragrafo 2.3 del Capitolato Tecnico relativo al Bando Istitutivo, per quanto applicabile.
La documentazione ufficiale della presente procedura è in formato elettronico, firmato digitalmente e scaricabile dal sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx nell’area riservata ai soli operatori economici invitati.
Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito “software” per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all’articolo 29 del D. Lgs.vo n. 82/2005, disponibile sul sito xxx.xxxx.xxx.xx. Nell’area riservata agli invitati presente sul sito Internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx è disponibile anche la versione elettronica della documentazione non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni
in formato elettronico prevale la versione firmata digitalmente.
Eventuali rettifiche alla documentazione saranno rese disponibili secondo le modalità di legge sul soprarichiamato sito e al link del committente.
1.3 Responsabile del procedimento e referente di gara
Il Responsabile del procedimento è il Direttore dell’Ufficio Attività Contrattuale per l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni, Vice Prefetto Dott. Xxxxxxx Xxxxxx, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché “Linea guida nr. 3” di cui alla Delibera nr. 1096 del 26/10/2016, come integrata della Delibera nr. 1007 dell’11/10/2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nr. 260 del 07/11/2017.
Il Referente di gara è l’Assistente Capo Coordinatore della P. di X. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx. PEC: xxxxx.000xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxxxxxx.xx
E-mail: xxxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxx.xx
Tel: 06/00000000
1.4 Il Sistema
La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso l’utilizzo di un sistema
telematico (di seguito, per brevità, anche “Sistema”), conforme alle prescrizioni di cui all’art. 40 e all’art. 58 del D. Lgs.vo
n. 50/2016 e ss.mm.ii., e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs.vo n. 82/2005. Mediante il “Sistema” verranno
gestite le seguenti fasi:
a) invio della lettera d’invito;
b) la presentazione dell’“OFFERTA” e l’analisi e valutazione delle stesse;
c) le comunicazioni e gli scambi di informazioni.
Anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’operatore economico ammesso al “Sistema Dinamico di Acquisizione” per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni con la presentazione della “Domanda di ammissione” ha eletto domicilio nell’apposita area “comunicazioni” ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente ogni “Appalto Specifico”, di seguito anche “AS”, di cui allo “SDAPA”, nonché presso l’indirizzo di posta elettronica certificata ivi indicata. Pertanto, nel caso di indisponibilità del “Sistema”, la stazione appaltante invierà le comunicazioni inerenti l’“AS” a mezzo PEC.
L’“Offerta” deve essere presentata esclusivamente attraverso il “Sistema”, e quindi per via telematica mediante l’invio
di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.
***
Il “Sistema” utilizzato da “Consip S.p.A.” garantisce il rispetto della massima segretezza e riservatezza dei documenti prodotti dall’operatore economico nonché la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dei documenti medesimi, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. e al D.Lgs.vo n. 82/2005.
La presentazione da parte del concorrente di tutta la documentazione necessaria ai fini della partecipazione ed in particolare dei documenti che compongono l’“Offerta” è a totale ed esclusivo rischio del concorrente stesso, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della surrichiamata documentazione, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della “Consip S.p.A.” e/o della stazione appaltante, ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’“Offerta” non pervenga entro i termini perentori previsti.
L’ora e la data esatta di ricezione dell’“Offerta” sono stabilite in base al tempo del “Sistema”, come previsto dal
Paragrafo 7.1 e seguenti del “Capitolato d’oneri” del “Bando Istitutivo”.
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l’operatore economico esonera “Consip S.p.A.” e il Gestore del “Sistema” da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti, mancati funzionamenti o interruzioni di funzionamento del “Sistema” di qualsiasi natura essi siano. “Consip S.p.A.” o la stazione appaltante, per quanto attiene la partecipazione all’“Appalto Specifico”, si riservano, comunque, di adottare i provvedimenti che riterranno necessari nel caso di
malfunzionamento del “Sistema”.
Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti sul
“Sistema”, nelle pagine internet relative alla presente procedura. Ai fini della presentazione dell’“Offerta” è indispensabile:
• essere stati previamente ammessi dalla “Consip S.p.A.” al “Sistema Dinamico della P.A.” per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni e quindi invitati dalla stazione appaltante a presentare offerta alla presente iniziativa;
• il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D. Lgs.vo n. 82/2005, in corso
di validità nonché di una casella di posta elettronica certificata;
• la seguente dotazione tecnica minima: i) un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore, oppure Mozilla Firefox 3+ o superiore; Safari 3.1+ o superiore, Opera 10+ o superiore, Google Chrome 2+ o superiore; ii) un programma “software” per la conversione in “formato pdf” dei “file” che compongono l’offerta.
Si precisa che, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante dovrà contattare “Consip S.p.A.” affinché siano adottati i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte, in ottemperanza all’articolo 79, comma 5-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il “Sistema” assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. E’ consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. Resta salvo quanto previsto nelle Regole del Sistema di E- procurement (anche definite “Regole”) (Allegato 13).
1.5 Richiesta d’informazioni e chiarimenti relativi all’Appalto Specifico
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto dell’“Appalto Specifico”, del presente “Capitolato d’Oneri” e degli altri documenti della procedura, potranno essere richiesti alla Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuale per l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni, entro la data del 13/05/2021, ore 10.00, antecedente la scadenza del termine di presentazione delle offerte fissato alla data del 24/06/2021, ore 13.00, ai sensi dell'articolo 61, commi 5 e 6, del D Lgs.vo n. 50/2016, come modificato dall'articolo 2, comma 2, del D.L. 16/07/2020, nr. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120 dell’11/09/2020.
Le richieste dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana trasmesse per via telematica, attraverso
l’apposita sezione del “Sistema” relativa all’“Appalto Specifico” riservata alle richieste di chiarimenti.
Solo in caso di indisponibilità della piattaforma telematica, si potrà procedere all’invio delle stesse tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC xxxxx.000xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxxxxxx.xx, in ossequio alle indicazioni operative di cui al successivo Paragrafo 1.8.1.
I chiarimenti e le informazioni sulla documentazione della procedura relativa all’“Appalto Specifico” saranno resi disponibili, in formato elettronico, firmato digitalmente, nell’area riservata agli invitati del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx ed al link del committente xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/00000000x00x000x000000000, nel rispetto del termine di cui all’art. 74, comma 4, del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., fatta salva la previsione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c), del D.L. 16/07/2020, nr. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120 dell’11/09/2020.
Al fine di semplificare e velocizzare le procedure di pubblicazione delle risposte ai quesiti presentati, gli operatori economici candidati sono pregati di presentare le predette domande in formati elettronici che consentano un agevole trasferimento e collazione (Word, PDF).
1.6 Lingua della documentazione da produrre
Tutta la documentazione che compone l’“OFFERTA” per la partecipazione al presente “Appalto Specifico” dovrà essere predisposta in lingua italiana. Si precisa che nel caso in cui la documentazione sia redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.
In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione
amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9, del Codice.
1.7 Codice identificativo della gara (Lotto 1 8691546AA6 – lotto 2 8691566B27)
I codici identificativi della gara (CIG), anche ai fini delle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge n. 266/2005, dagli operatori economici che intendono presentare offerta per l’“Appalto Specifico”, sono contenuti nel presente “Capitolato d’oneri”.
Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione, oltre ad essere individuate al successivo
Paragrafo 7.4, sono pubblicate e consultabili sul sito internet dell’A.N.A.C.
1.8 Comunicazioni e informazioni all’A.N.A.C. e Registrazione al “Sistema AVCpass”
La stazione appaltante provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (attuale A.N.A.C.) n. 1 del 10/01/2008, fatte salve le previsioni di cui all’articolo 8, comma 4, lettera c), del D.L. 16/07/2020, nr. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120 dell’11/09/2020.
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii., la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente capitolato d’oneri e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti requisiti, è acquisita esclusivamente attraverso la “Banca Dati” centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, denominata “Banca Dati Nazionale” degli operatori economici, ai sensi dell’articolo 81, comma 1, del D.Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii..
Fino all'adozione del decreto di cui all’articolo 216, comma 13, del D.Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la “Banca Dati AVCPass”, istituita presso l'ANAC in ossequio alla cennata previsione normativa.
L’art. 6-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., cosi come introdotto dall’art. 20, comma 1, lettera a), della Legge 4 aprile 2012 n. 35, prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale nonché di carattere tecnico organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica debba essere acquisita attraverso la “Banca Dati Nazionale” dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP), gestita dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (di seguito, per brevità, AVCP oggi ANAC).
In attuazione alla previsione di cui all’art. 6 bis D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., l’AVCP ha emesso la Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 con la quale vengono, tra l’altro, individuati “i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte da inserire nella “BDNCP”, al fine di consentire alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici per l’affidamento dei contratti pubblici”.
Ciascun concorrente potrà registrarsi al “Sistema AVCpass” secondo le indicazioni operative per la registrazione, nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: xxx.xxxx.xx. L’operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio “AVCPass” e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal “Sistema” un “PASSOE”; lo stesso dovrà essere allegato a “Sistema” in fase di presentazione dell’offerta.
Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura dovranno necessariamente inserire un
“PASSOE”.
Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente gara d’appalto concorrenti che non risultano essere registrati presso il detto “Sistema”, la stazione appaltante provvederà, con opportuna comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l’effettuazione della registrazione medesima.
Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il “Sistema AVCpass”, nonché l’eventuale mancata trasmissione del “PASSOE” non comportano, di per sé e salvo quanto oltre previsto, l’esclusione dalla presente procedura.
(Si ricorda che la Deliberazione AVCP n. 111 del 20.12.2012, così come modificata dal Comunicato del Presidente del
12.6.2013 e aggiornata con Delibera dell’ANAC del 17.2.2016 n. 157, all’art. 9, comma 1 bis, per gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici stabilisce che il ricorso al “sistema AVCPass” per la verifica dei requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell’Autorità. Tale deliberazione non è al momento stata adottata)
1.8.1 Comunicazioni con la Stazione appaltante non veicolate dal “Sistema”
Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici non gestite dal “Sistema” si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC xxxxx.000xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxxxxxx.xx e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c, del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende
validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori
economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori
indicati.
2. OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA
2.1 Oggetto
La presente procedura ha ad oggetto le categorie merceologiche indicate nel Capitolato Tecnico Parte 1 alle condizioni tutte espressamente stabilite nella documentazione relativa allo stesso “Appalto Specifico” per i CPV di seguito indicati (cfr. documento 2018 – SDAPA ICT _Allegato 1_Capitolato Tecnico disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, aggiornato ad aprile 2019):
Lotto 1
1. 30210000-4 Sistemi integrati e Infrastrutture Convergenti;
2. 32240000-7 Videosorveglianza, controllo accessi e antintrusione;
3. 32422000-7 Apparati di rete; 4. 30236000-2 Storage;
5. 48000000-8 Software;
6. 30213100-8 PC e Mobile Device;
7. 48820000-2 Server.
Lotto 2
1. 30200000-1 Apparecchiature informatiche e forniture;
2. 48000000-8 Pacchetti software e sistemi di informazione;
3. 50300000-8 Assistenza sistemi e servizi affini connessi a PC, attrezzature d'ufficio ed apparecchiature per telecomunicazioni.
L’oggetto della fornitura è rappresentato dal complesso degli apparati, dei servizi e delle attività di seguito descritti per Lotto:
⮚ LOTTO 1:
Al fine di una migliore comprensione dell'oggetto dell'appalto, sono state distinte tre aree d'intervento:
Gruppo A: costituito dai "siti di campo" attestati alla Sala Apparati della Questura di Roma, che sono già in esercizio e
non sono oggetto di aggiornamento tecnologico.
Gruppo B: costituito dai "siti di campo" di nuova realizzazione che saranno attestati alla Sala Apparati della Questura di Roma.
Gruppo C: costituito dai "siti di campo" attestati alla Sala Apparati della Questura di Roma, che sono già in esercizio e sono oggetto di aggiornamento tecnologico. Su tali siti infatti attualmente sono installate le 5 telecamere analogiche fisse che dovranno essere sostituite con altrettante telecamere digitali fisse di nuova fornitura.
- Fornitura di nr.59 telecamere per videosorveglianza di tipo PTZ, da installarsi sui siti afferenti al Gruppo B;
- Fornitura di nr. 5 telecamere per videosorveglianza di tipo fisso, da installarsi sui siti afferenti al Gruppo C;
- Fornitura di nr. 11 telecamere di lettura targhe (ANPR) da installarsi presso i siti del Gruppo B;
- Fornitura di componenti hardware e software per l’aggiornamento tecnologico della Sala Apparati che, in particolare, prevede:
a) fornitura di un software VMS “(Milestone Xprotect”), comprensivo dei seguenti pacchetti software, nonché
dell’implementazione di due macchine virtuali con specifiche funzionalità:
per la gestione dei flussi video delle telecamere di proprietà dell’Amministrazione
- nr. 1 XPCOBT - XProtect Corporate Base License;
- nr. 144 XPCODL - XProtect Corporate Device License, per altrettante telecamere.
per la gestione dei flussi video di altri sistemi
- nr. 1 XPETBL - XProtect Expert Base License;
- nr. 100 XPETDL - XProtect Expert Device License;
- nr. 100 XPCOMIDL -XProtect Corporate Milestone Interconnect Camera License;
funzionalità macchine virtuali
- Milestone XProtectManagement Server/Event Server/Log Server, ovvero la componente Milestone deputata alla gestione degli utenti, delle anagrafiche, dei log ecc…
- Milestone ONVIF Bridge, ovvero la componente deputata a mettere a disposizione di altri sistemi i flussi video gestiti, in modalità conformi allo standard ONVIF.
b) fornitura di un software di lettura targhe (server virtuale “Prassel ViMS”);
c) fornitura di un’infrastruttura iperconvergente che deve essere del tutto rispondente alle caratteristiche di cui al Paragrafo 8, 8.3.1, del Capitolato tecnico, Lotto 1, parte II;
d) fornitura delle licenze di Sistema Operativo (“Windows Server 2016”);
e) fornitura di un software di “backup” delle macchine virtuali, per il quale sono richieste le relative licenze per almeno n. 20 (venti) “Virtual Machine”, le cui caratteristiche principali sono elencate nel Paragrafo 8, 8.5, del Capitolato tecnico, Lotto 1, parte II;
f) fornitura di un sistema di storage;
g) fornitura di componenti di rete;
h) fornitura di un rack atto ad ospitare le componenti hardware fornite;
i) fornitura di postazioni di controllo per le Sale Operative.
- Erogazione di servizi professionali per:
a) implementazione dell’aggiornamento tecnologico della Sala Apparati e presa in carico delle telecamere dei siti
del Gruppo A;
b) installazione e presa in carico delle nuove telecamere per i siti del Gruppo B e del Gruppo C;
c) supporto per presa in carico dei sensori dell’Impianto sulla piattaforma di monitoraggio IBM Tivoli dell’Amministrazione;
d) progettazione;
e) bonifica e smaltimento dell’esistente;
- Servizio di formazione per n. di 4 (quattro) giornate;
- Servizio di assistenza tecnica evolutiva, per la durata di 12 (dodici) mesi, con avvio differenziato per le varie tipologie di siti e di componenti dell’Impianto con costituzione del relativo "Magazzino di scorta", che dovrà contenere le almeno componenti di cui alla Tabella n. 3 del Capitolato Tecnico, Parte II^;
-Erogazione di un servizio di “Help Desk”;
-Erogazione di un servizio di supporto tecnico per n. 5 giornate.
Importo: €. 1.082.645,00, IVA al 22% esclusa;
⮚ LOTTO 2:
Fornitura prevista per la “Multiple Control Room”
Sala Pronto intervento:
n. 4 Sistemi Videowall, ciascuno in configurazione 3x3, costituito da:
- n. 36 Monitor/Display da 55’’;
- n. 18 Moduli OPS(16 + 2 spare part);
- n. 4 strutture di sostegno montate in opera e ancorate a soffitto;
n. 16 postazioni-operatore, disposte su due file a emiciclo, secondo il layout che sarà consegnato
dall’Amministrazione al sopralluogo. In particolare:
- n. 10 postazioni operatore, complete di 2 monitor 24” e disposte sulla fila più vicina al videowall;
- n. 6 postazioni operatore, complete di 2 monitor 24” e disposte su una seconda fila (coordinamento);
n. 1 postazione-regia, completa di 1 monitor curvo 34”;
Sala 113
n. 1 Sistema Videowall in modalità 2x2, costituito da:
- n. 4 Monitor/Display da 55’’;
- n. 2 Moduli OPS (1+1 di backup);
- n. 1 Struttura di sostegno fissa a parete;
n. 1 Monitor stand alone da 98 equipaggiato con:
- n. 1 Modulo OPS;
- n. 1 Struttura di sostegno fissa a parete;
n. 1 totem Multimediale equipaggiato con:
- n. 1 Monitor da 65”;
- n. 1 Modulo OPS;
- n. 1 Struttura di sostegno di tipo totem;
n. 10 postazioni operatore, ciascuno con 2 monitor 24”, da installare secondo il layout che sarà consegnato durante il sopralluogo;
n. 1 postazione regia, completa di un monitor 34”;
Sala Grandi eventi
n. 1 Sistema LED wall custom curvo con le caratteristiche tecniche descritte nel paragrafo 4.4.4 del capitolato tecnico e costituito da:
- n. 80 moduli LED, disposti in 16 colonne e 5 righe;
- n. 1 Struttura di sostegno progettata ad hoc;
- n. 4 moduli OPS;
- n. 4 stand alone adapter;
- n. 4 LED wall Controller;
- Spare Parts Kit;
n. 1 sistemi Videowall nella modalità 2x2, ciascuno costituito da:
- n. 4 Monitor/Display da 55’’;
- n. 2 Moduli OPS (1+1 di backup );
- n. 1 Struttura di sostegno fissata a parete;
n. 1 Monitor stand alone da 98 “ equipaggiato con:
- n. 1 Modulo OPS;
- n. 1 Struttura di sostegno a soffitto;
n. 14 postazioni operatore, ciascuno con 2 monitor 24”, da installare secondo il layout che sarà consegnato durante il sopralluogo;
n. 2 postazione regia, ciascuna completa di un monitor 34”;
n. 1 schermo multitouch screen a tavolo 65”, completamente integrato e comprensivo della struttura portante e delle gambe da tavolo;
Sistema Software Di Gestione Nec Hiperwall
L’implementazione dell’architettura della piattaforma software NEC Hiperwall prevede i seguenti software:
- Codice Prodotto 9597 480 10921:
Hiperwall multicastper la Sala Pronto Intervento, con integrazione per gestione operatore, sorgenti, monitoring 4k UHD, monitoring HD, output Hipercast, driver administration control room device (rif. 36 monitor 55” FHD), comprensivo di garanzia e supporto per 5 anni.
- Codice Prodotto 9597 480 10922:
Hiperwall multicastper la Sala 113, con integrazione per gestione operatore, sorgenti, monitoring 4k UHD, monitoring HD, output Hipercast, driver administration control room device, comprensivo di garanzia e supporto per 5 anni.
- Codice Prodotto 9597 480 10923:
Hiperwall multicastper la Sala Grandi Eventi, con integrazione per gestione operatore, sorgenti, monitoring 4k HD, monitoring HD, output Hipercast, driver administration control room device (rif. 8K max. management LED FHD), comprensivo di garanzia e supporto per 5 anni.
Servizio di Progettazione;
Servizi di Cablaggio, consegna, installazione, configurazione e messa in esercizio; Servizio di Formazione di nr. 4 (quattro) giornate;
Servizi Assistenza Programmata E Assistenza Evolutiva per 36 Mesi;
Servizio di Help desk con sistema di “TTS”;
Servizio di supporto tecnico sistemistico per nr. 50 giornate.
Importo: €. 1.790.000,00, IVA al 22% esclusa;
Si precisa che le forniture dovranno conformarsi ai requisiti di seguito indicati, suddivisi per lotto:
Lotto 1 – Requisiti di base:
Tutte le componenti oggetto di fornitura dovranno essere conformi ai seguenti requisiti:
- tutti i componenti dovranno presentare caratteristiche tecniche non inferiori a quanto riportato nel capitolato tecnico di gara Parte II^ relativo al Lotto 1;
- tutti i materiali ed i servizi forniti dovranno rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza
dell’informazione, di privacy, emissioni elettromagnetiche e sicurezza sul lavoro;
- tutti i materiali forniti deve essere nuovi di fabbrica e non sono ammessi prodotti usati o ricondizionati;
- tutti i componenti proposti non dovranno essere stati dichiarati fuori produzione o non più supportati dai rispetti produttori.
Inoltre tutte le apparecchiature offerte dovranno possedere marchi di certificazione riconosciuti da tutti i Paesi dell'Unione Europea, essere conformi alle norme concernenti la compatibilità elettromagnetica, alle normative CEI e, in generale, alla vigente normativa che disciplina i componenti e le relative modalità di impiego delle apparecchiature medesime ai fini della sicurezza degli utilizzatori. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le apparecchiature fornite dovranno rispettare i requisiti indicati nella Direttiva CEE 90/270 recepita dalla legislazione italiana con Legge 19 febbraio 1992, n. 142 e quelli relativi:
- alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose previsto dalla normativa vigente, ed in particolare dalla direttiva 2002/95/CE (RoHS), recepita con D.Lgs. 151/2005;
- ai requisiti di immunità definiti dalla EN55024;
- alla conformità alle Direttive di Compatibilità Elettromagnetica (89/336 e 92/31 - EMC) e conseguentemente essere marchiate e certificate CE;
- ai requisiti di sicurezza (es.: IMQ) e di emissione elettromagnetica (es.: FCC classe A) certificati da Enti
riconosciuti a livello europeo.
Lotto 2 – Requisiti di base:
I beni oggetto di fornitura dovranno essere consegnati completi di quanto necessario per il corretto avviamento ed utilizzo (cavi di alimentazione, cavi di connessione, adattatori, ecc.);
• conformità alle principali normative europee in tema di sicurezza degli apparati IT;
• conformità ai requisiti stabiliti nel Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), e successiva integrazione D.Lgs. 106/2009;
• conformità alle norme CEI 74-2 (EN60950 e successive) di sicurezza del prodotto;
• conformità alla Direttiva CEE 90/270, recepita con Legge nr. 142 del 19.02.1992 e ss.mm.ii.; Conformità alle direttive e normative in ambito EMC vigenti, tra le quali a titolo non esaustivo:
o EN55024 (2010) - Immunity of IT Equipment- e successive;
o EN61000-3-2 (Harmonic Current Emissions);
o EN61000-3-3 (Voltage fluctuations and Flicker);
o EN 55032 (2012) e successive;
o Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE;
o Direttiva EMC 2014/30/UE.
• laddove prevista la concessione del marchio Italiano di Qualità, i materiali e gli apparati devono essere muniti del "contrassegno IMQ" che ne attesti la rispondenza alle rispettive normative ed essere comunque muniti di Marchio di Qualità riconosciuto a livello internazionale;
• conformità alle normative di emissione elettromagnetica (es. FCC) certificati da Enti riconosciuti a livello europeo;
• corredato della documentazione tecnica, sia in forma cartacea che digitale (e.g.: manuale d’uso e
manutenzione) includendo la descrizione delle eventuali componenti;
• la documentazione dovrà essere disponibile in lingua italiana, o in subordine, inglese;
• le parti elettriche dell’apparecchiatura, inoltre, dovranno essere conformi allo standard EPA ENERGY STAR;
• le apparecchiature ed i dispositivi opzionali devono essere nuovi di fabbrica, non ricondizionati in alcuna componente hardware e software, costruiti utilizzando parti nuove e devono rispondere alle caratteristiche descritte nel presente capitolato. Le caratteristiche tecniche non dovranno essere inferiori a quelle indicate nel capitolato tecnico allegato. Gli operatori economici invitati a partecipare avranno facoltà di proporre beni che possiedono caratteristiche tecniche migliorative rispetto a quelle minime indicate nel presente documento.
2.2 Valore
L’importo a base d’asta è indicato nella tabella seguente al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze:
Lotto | Categoria merceologica | CPV | Base d’asta IVA esclusa |
1 | ⮚ Sistemi integrati e Infrastrutture Convergenti ⮚ Videosorveglianza, controllo accessi e antintrusione ⮚ Apparati di rete ⮚ Storage ⮚ Software ⮚ PC e Mobile Device ⮚ Server | 30210000-4 32240000 32422000 30236000 48000000 30213100 48820000 | €. 0.000.000,00 |
2 | ⮚ PC e mobile device ⮚ Software ⮚ Servizi di assistenza tecnica | 30200000-1 48000000-8 Pacchetti software e sistemi di informazione 50300000-8 Assistenza sistemi e servizi affini connessi a PC, attrezzature d'ufficio ed apparecchiature per telecomunicazioni | €. 1.790.000,00 |
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a Euro 0 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.
2.3 Durata
Il contratto (escluse le eventuali opzioni), che verrà stipulato all’esito della presente procedura, avrà durata di 12 (dodici) mesi per il Lotto 1 e di 36 (trentasei) mesi per il Lotto 2, decorrenti dalla data di avvenuta approvazione del certificato di positiva verifica inventariale e funzionale, a fronte del ricevimento da parte dell'Impresa della relativa comunicazione, da effettuare tramite pec, da parte dell'Amministrazione, di avvenuta approvazione del contratto e della sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi deputati al controllo di legittimità, e previo esito positivo dei controlli da parte dei competenti Uffici dell'Autorità Responsabile del "Fondo Sicurezza Interna 2014/2020", fatta salva la formalizzazione della comunicazione di "esecuzione d'urgenza" di cui all'articolo 32, comma 8, del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii..
2.4 Suddivisione in Lotti
La presente procedura è suddivisa in n. 2 Lotti, ai sensi dell’articolo 51 del D.Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii.
2.5 Opzioni e rinnovi
Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, del D.Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende.
I contratti di appalto discendenti dalla presente procedura possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:
1. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di operare modifiche, nonché varianti, del contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi all’articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii., purché il valore della modifica, nonché variante, sia al di sotto di entrambi i valori di cui al comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo;
2. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà, ai sensi dell’articolo 106, comma 12, del
D. Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., di implementare la fornitura fino alla concorrenza massima di un quinto
dell’importo contrattuale;
3. L’Amministrazione, entro il termine di vigenza contrattuale, si riserva la facoltà di esercitare la previsione di cui al disposto normativo dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per una durata massima pari ad un’ulteriore annualità;
4. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva, altresì, la facoltà di disporre la proroga del servizio, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs.vo n.50/2016 e ss.mm.ii., nella misura strettamente
necessaria ed alle medesime o più favorevoli condizioni contrattuali, nelle more dello svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente.
Valore stimato dell’appalto
Importo complessivo appalto compreso l’importo delle opzioni, rinnovi e pagamenti per candidati e offerenti di cui
all’articolo 35, comma 4, del D.Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii.
Il valore complessivo stimato dell’appalto ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del D.Lgs.vo nr 50/2016 e ss.mm.ii, che tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara è riepilogato nella successiva tabella:
N. Lotto | Importo a base d’asta | Importo delle varianti di cui al punto 1 | Importo dell’opzione di cui al punto 3 | Importo del pagamento delle spese di pubblicità legale di cui al paragrafo 20 e dell’imposta di bollo di cui al paragrafo 7.1.1. e del contributo di gara di cui al paragrafo 1.7 |
1 | 1.082.645,00 | 108.264,50 | 1.082.645,00 | 8.016,00(**) |
2 | 1.790.000,00 | 139.000,00 | 596.666,66 | |
TOTALE DUE LOTTI | 4.807.237,16* |
(*Importi IVA esclusa)
(**Gli importi derivanti dalle sole spese di pubblicità legale saranno ripartiti proporzionalmente sulla base del valore del singolo lotto di aggiudicazione)
2.6 Sicurezza
L’Amministrazione ha valutato nel caso “di specie” la non sussistenza di interferenze nelle attività lavorative. I costi della sicurezza per tali rischi sono pari a zero in considerazione della natura delle prestazioni oggetto della presente procedura e pertanto non sussiste, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 81/2008, l’obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all’art. 26, commi 3 e 3 ter, del predetto decreto.
2.7 Clausola sociale
L’Amministrazione ha determinato di non inserire la “Clausola sociale”, di cui all’articolo 50 del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto per la presente procedura non discendono contratti oggettivamente assimilabili a quelli in essere , in aderenza alle previsioni di cui alle Linee guida ANAC n. 13 recanti “La disciplina delle clausole sociali”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 114 del 13.2.2019, e specificatamente all’articolo 2, secondo periodo.
2.8 Sopralluogo obbligatorio
Il sopralluogo sul luogo di esecuzione, di cui al precedente Paragrafo 1.1, della fornitura è obbligatorio e indispensabile, in ragione alla tipologia e del contenuto del presente appalto specifico, per entrambi i lotti, in aderenza alle previsioni di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b), del D.L. 16/07/2020, nr. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120 dell’11/09/2020 e tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2, del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi.
Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni compresi tra il 19/04/2021 – 30/04/2021, dal Lunedì al Venerdì, con orari 09:00/13:00 – 15:00/17:00.
La visita dei luoghi deve essere effettuata obbligatoriamente presso:
⮚ Lotto 1
Presso due “siti” appartenenti rispettivamente al “Gruppo A e C”, la cui ubicazione e le relative modalità di accesso saranno concordata all’atto della prenotazione come regolato nel seguito del presente Paragrafo. In tale occasione, previa sottoscrizione di un accordo di non divulgazione, potranno essere acquisiti gli elenchi dei
siti costituenti i Gruppi A, B e C.;
La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata ai seguenti referenti incaricati dall’Amministrazione:
DATE Dal – AL | NOME REFERENTE | Telefono | |
19/04/2021 al 30/04/2021 | Sov C. T. C. della P. di X. Xxxxxx XXXXXXXX | 06.54954375 |
e deve riportare i seguenti dati dell’operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito
fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.
Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 3 (tre) giorni di anticipo.
⮚ Lotto 2
Presso la Sala Operativa della Questura di Roma (“Multiple Control Room”).
La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata ai seguenti referenti incaricati dall’Amministrazione:
DATE Dal – AL | NOME REFERENTE | Telefono | |
19/04/2021 al 30/04/2021 | Sov C. T. C. della P. di X. Xxxxx XXXXX | 06.54954612 |
e deve riportare i seguenti dati dell’operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito
fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.
Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 3 (tre) giorni di anticipo.
Il sopralluogo potrà essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti.
Nel corso del sopralluogo svolto, sarà concessa la possibilità di visionare, ove esistente, la documentazione di progetto degli impianti “de quo” presente agli atti e, inoltre, saranno consegnati gli allegati relativi esclusivamente al lotto di interesse di cui al precedente articolo 1, Paragrafo 1.2, quali:
• Lotto 1 - ”Allegato 2”, al capitolato tecnico di gara Lotto 1 – Parte II^,recante l’elenco di tutti i siti del “Gruppo A, B, C”;
• Lotto 2 - ”Allegato 2”, al capitolato tecnico di gara Lotto 1 – Parte II^, recante il layout grafico dei sistemi
“Videowall” e “LED wall”, le postazioni operatore, compresa quella “regia”;
Per la ostensione di tale documentazione, ai sensi della vigente normativa, agli istanti sarà richiesto di sottoscrivere una dichiarazione impegnativa che li obbliga, consapevoli della responsabilità penale che comunque ne deriva, a non divulgare ad alcuno le informazioni di cui prendono visione ed utilizzare le stesse esclusivamente per le finalità correlate alla costituzione di un’offerta funzionale alla partecipazione alla presente procedura di gara.
La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo. Tale attestazione sarà prodotta dall’Operatore economico all’atto della presentazione dell’offerta secondo le modalità di cui ai successivi Paragrafi.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, aggregazione di imprese di rete, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici
raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.
In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto
munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore.
3. INVITO
La stazione appaltante ha inviato, tramite l’area “Messaggi personali”, una comunicazione di invito a presentare offerta a tutti gli operatori economici che hanno conseguito l’ammissione allo “SDAPA” per la categoria merceologica oggetto dell’“AS” a prescindere dalla “classe di ammissione”.
Sul “Sistema”, nell’area riservata agli invitati, gli operatori possono visionare la lettera di invito e l’ulteriore
documentazione della procedura.
Resta fermo che coloro che appartengono a una “classe di ammissione” inferiore a quella richiesta dovranno, a pena di esclusione, partecipare al confronto competitivo tramite forme associate (RTI, consorzi ordinari, Aggregazioni) o facendo ricorso all’avvalimento, come descritto nei Paragrafi successivi.
La lettera di invito specifica il termine (data ed ora) entro il quale l’offerta deve essere presentata.
Rimane inteso che possono presentare offerta unicamente gli operatori economici invitati (in qualsiasi forma intendano partecipare) le cui dichiarazioni, rese in fase di ammissione allo “SDAPA”, siano ancora valide ovvero siano state oggetto di rinnovo dati. Tale regola trova applicazione in caso di RTI e Consorzi ordinari, rispetto a tutte le Imprese che ne fanno parte; in caso di soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per il Consorzio e le consorziate esecutrici; in caso di avvalimento, rispetto all’Impresa ausiliaria.
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONSORTILE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Al presente Appalto Specifico è ammessa la partecipazione, oltre che delle imprese singole, degli operatori di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c), del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. e delle “Aggregazioni” tra imprese aderenti al contratto di rete (d’ora in poi solo “Aggregazioni”) con soggettività giuridica, già ammesse allo “SDAPA”, anche delle imprese raggruppate/ consorziate o raggruppande/consorziande nonché delle Aggregazioni prive di soggettività giuridica, ma dotate di organo comune con potere di rappresentanza/dotate di organo comune prive di potere di rappresentanza o sprovviste di organo comune (d’ora in poi, solo “Aggregazioni senza soggettività giuridica”).
Tutte le imprese che siano interessate a partecipare al presente Appalto Specifico, nelle forme del RTI o del Consorzio Ordinario o dell’Aggregazione senza soggettività giuridica, o quali consorziate esecutrici di un Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., devono, a pena di esclusione, essere state singolarmente ammesse, secondo le modalità previste nel “Capitolato d’Oneri” del “Bando Istitutivo”, allo “SDAPA” per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni al momento dell’invio dell’invito del presente “AS”, alla luce di quanto previsto al Paragrafo 5.1.2 dello stesso “Capitolato d’oneri” del Bando istitutivo, e pertanto invitate. Resta fermo quanto previsto al successivo Paragrafo 5.
Saranno, inoltre, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi e gli operatori economici, che, a causa di un grave inadempimento a loro ascrivibile, non consentano l’individuazione definitiva del contraente in aderenza alle previsioni e alle tempistiche di cui all’articolo 2, comma 1, del D.L. 16/07/2020, nr. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120 dell’11/09/2020.
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete), nel
medesimo lotto.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale, nel medesimo lotto.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara (Lotto), in forma singola o associata.
I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. L’affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.
La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell’esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara (rif. Lotto di partecipazione). In caso di violazione sono esclusi dalla gara (Lotto) sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Ai consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c), del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara (Lotto), salvo che per le ragioni indicate all’art. 48, comma 7-bis, del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all’impresa consorziata.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, le consorziate designate dal consorzio per
l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
(cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività
giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista
di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un
consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c), del Codice, ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o
consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6, del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
5. CLASSE DI AMMISSIONE DELL’APPALTO SPECIFICO
5.1 Classi di ammissione e ulteriori requisiti di accesso alla gara
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti dichiarati in fase di ammissione allo SDAPA. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla Delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, e, ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13, del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti
La richiesta della “classe di ammissione” è prevista al fine di garantire alla stazione appaltante il possesso in capo agli operatori concorrenti di idonea capacità economica e adeguata competenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
A) In caso di partecipazione in forma singola, l'Operatore economico dovrà, a pena di esclusione, rientrare nella “Classe di ammissione” indicata nella tabella che segue o in una “Classe di ammissione” ad essa superiore, ed essere in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al punto III.1.1) del Bando istitutivo, di capacità economico- finanziaria di cui al punto III.1.2) del Bando Istitutivo e di capacità tecnica e professionale di cui al punto III.1.3) del Bando Istitutivo, come indicati nel Capitolato d’Oneri del Bando istitutivo:
LOTTI | Categoria merceologica 13 | Classe di ammissione | Valore calcolato con le modalità indicate al Paragrafo 6.2 del Capitolato d’oneri relativo al Bando Istitutivo (*) |
1 | ⮚ Sistemi integrati e Infrastrutture Convergenti ⮚ Videosorveglianza, controllo accessi e antintrusione ⮚ Apparati di rete ⮚ Storage ⮚ Software ⮚ PC e Mobile Device ⮚ Server | B1 B1 B1 A1 A A1 | € 370.670,40 € 361.894,37 € 170.000,00 € 100.000,00 € 73.580,23 € 4.500,00 € 2.000,00 |
A1 | |||
2 | ⮚ PC e Mobile Device ⮚ Software ⮚ Servizi di assistenza tecnica | C1 B B1 | € 739.646,00 € 268.207,33 € 185.480,00 |
(* N.B. - I fatturati riportati nella colonna sono da riferirsi al calcolo della soglia necessaria per l’individuazione della classe di ammissione e non agli importi da comprovare, che rimangono, in ogni caso, quelli dichiarati in fase di ammissione al presente appalto specifico attraverso la “Dichiarazione sostitutiva di partecipazione” di cui al successivo Paragrafo 7.2)
In caso di partecipazione in forma aggregata, l’Operatore economico dovrà, a pena di esclusione, possedere i requisiti
secondo le modalità di seguito riportate.
Tutte le imprese (facenti parte di RTI/Consorzio ordinario di concorrenti/Aggregazioni senza soggettività giuridica, i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e le Consorziate indicate come esecutrici, devono essere in possesso dei requisiti di cui al punto III.1.1, lett. a) e b), del bando istitutivo.
In caso di RTI/Consorzio ordinario di concorrenti/Aggregazioni senza soggettività giuridica, le imprese facenti parte del RTI/Consorzio Ordinario/Aggregazione dovranno rientrare nel loro complesso nella “Classe di Ammissione” richiesta. Con riguardo ai requisiti di capacità economico-finanziaria, di cui al punto III.1.2 del Bando Istitutivo e di cui al Paragrafo 2.2 del Capitolato d’oneri istitutivo:
- in caso di RTI/Consorzio ordinario di concorrenti/Aggregazioni senza soggettività giuridica, il possesso del
valore di fatturato richiesto sarà determinato sulla base della somma dei fatturati specifici dichiarati, in fase di ammissione e/o modifica dati, come riscontrati da Consip, dalle singole imprese e facenti parte del RTI/Consorzio/Aggregazione;
- nel caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che siano stati
ammessi sulla base del proprio fatturato, essi dovranno possedere il valore di fatturato richiesto in sede di Appalto Specifico, o quello ad esso superiore, sulla base del fatturato riscontrato da Consip in fase di ammissione e/o modifica dati;
- nel caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che siano stati ammessi anche o solo sulla base del fatturato delle proprie consorziate, il valore del fatturato delle consorziate che potrà essere fatto valere sarà quello dichiarato e riscontrato da Consip in fase di ammissione e/o modifica dati, delle sole Consorziate indicate come esecutrici in sede di AS (in base alla sommatoria dei loro fatturati);
- inoltre, in caso di Aggregazioni con soggettività giuridica trova applicazione la disciplina sopra descritta di cui
all’art. 45, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Con riguardo ai requisiti di capacità tecnico professionale di cui al punto III.1.3 del Bando e di cui al Paragrafo 2.2 del
Capitolato d’oneri istitutivo:
- in caso di RTI/Consorzio ordinario di concorrenti/Aggregazioni senza soggettività giuridica, la certificazione “ISO 9001” dovrà essere posseduta da ogni impresa costituente il RTI/Consorzio ordinario /Aggregazione senza soggettività che svolgerà l’attività oggetto della certificazione, sulla base di quanto dichiarato, in fase di ammissione e/o modifica dati, come riscontrato da Consip;
- in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la certificazione “ISO 9001” dovrà essere posseduta dal consorzio e dalle consorziate esecutrici, sulla base di quanto dichiarato, in fase di ammissione e/o modifica dati, come riscontrato da Consip;
- inoltre, in caso di Aggregazioni con soggettività giuridica trova applicazione la disciplina sopra descritta di cui
all’art. 45, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
B) Ulteriori requisiti di accesso alla partecipazione:
Gli operatori economici partecipanti alla presente procedura dovranno attestare, sempre mediante la “Dichiarazione sostitutiva di partecipazione”, di cui al successivo Paragrafo 7.2., o in alternativa mediante autodichiarazione da rendersi
ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il possesso all’interno del proprio organico aziendale delle figure professionali e delle relative certificazioni e competenze come riepilogate per il Lotto 1, ai Paragrafi 9, 9.1 e 9.2 del Capitolato Tecnico di gara Parte II^, e per il Lotto 2, al Paragrafo 6.4 sempre del Capitolato Tecnico di gara Parte II^ .
Con l’occasione, si specifica che tale autodichiarazione dovrà, a pena di esclusione, essere inserita nell’apposito spazio creato a “sistema” denominato “Documentazione amministrativa aggiuntiva”.
Inoltre, gli operatori economici candidati, sempre tramite “sistema”, dovranno far pervenire i “curricula vitae” del personale medesimo, in formato anonimo europeo unitamente alle certificazioni richieste in possesso delle predette figure professionali.
Tali curricula dovranno essere inseriti nell’apposito spazio creato a “sistema” denominato “CV e certificazioni professionali” nella parte tecnica dell’offerta.
Stante il formato di anonimità dei CV e delle correlate certificazioni, gli operatori economici candidati dovranno, contestualmente all’invio dell’offerta e conseguentemente della documentazione amministrativa, trasmettere un file denominato “Correlazioni nominative con CV”, al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: xxxxx.000xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxxxxxx.xx, con le corrispondenze nominative del personale segnalato attraverso la procedura sopra indicata.
Si precisa che il mancato invio delle correlazioni nominative non sarà considerata causa di esclusione ma oggetto di soccorso istruttorio secondo le modalità di cui al successivo Paragrafo 7.8.
(Il requisito di cui al punto A) del presente Paragrafo, relativamente al Lotto di interesse, può essere oggetto di avvalimento e comprovato complessivamente da operatori economici che si presentino in forma aggregata, mentre quello di cui al punto B), relativamente al lotto di interesse, può essere posseduto dal raggruppamento/consorzio nel suo insieme ed essere oggetto di avvalimento con il vincolo che, nell’eventualità che l’operatore economico risulti aggiudicatario, lo stesso dovrà, entro 5 (cinque) giorni dalla data della conseguente stipula contrattuale, dimostrare di aver acquisito/assorbito all’interno dell’organico aziendale, secondo la normativa di settore vigente, le figure professionali di cui si è avvalso per l’accesso alla presente procedura. In alternativa, e sempre nel caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, le medesime figure professionali potranno essere oggetto di subappalto salvo che il valore economico delle prestazioni “de-quo” non superi il 40% dell’importo aggiudicato.
Rimane inteso che quelli sopra richiamati sono requisiti minimi. L’operatore economico in possesso di requisiti superiori
potrà partecipare alla presente procedura.
Come previsto nel Capitolato d’oneri del Bando Istitutivo, ai fini della partecipazione all’AS, la “Classe di ammissione” dell’operatore economico è quella individuata, a seguito di ammissione o modifica dati, al momento dell’invio della lettera di invito.
Resta inteso che, fino alla data del primo aggiornamento dati, gli operatori che risultano ammessi alle classi G e G1, H e H1, I e I1 (di cui alla precedente edizione dello SDAPA ICT – ID 1744), di ogni categoria, saranno considerati ammessi, rispettivamente, alle classi G e G1 (a seconda del possesso o meno della certificazione ISO) di ciascuna categoria del presente SDAPA.
Resta inteso, altresì, che, a pena di esclusione:
- ai sensi dell’art. 83, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in caso di soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti di carattere economico e finanziario in misura maggioritaria rispetto alle mandanti/consorziate/retiste
- ai sensi dell’art. 83, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di soggetti di cui all’articolo 45, comma 2,
lettere d), e), f) e g), la mandataria in ogni caso deve eseguire prestazioni in misura maggioritaria rispetto alle mandanti;
- la mandataria e/o le mandanti e/o le Consorziate e/o le imprese retiste nel caso di Aggregazioni prive di
soggettività giuridica potranno eseguire solo le prestazioni relative alla/e categoria/e oggetto di Appalto Specifico per le quali risultano ammesse;
- coloro che appartengono ad una “classe di ammissione” inferiore a quella richiesta potranno partecipare al
confronto competitivo solo ed esclusivamente tramite forme associate (RTI, consorzi ordinari, Aggregazioni) o
facendo ricorso all’avvalimento secondo quanto previsto al successivo Paragrafo 5.2
E’ evidente che, in caso di partecipazione in forma aggregata, qualora gli operatori economici che partecipano al raggruppamento, sia costituendo che già costituito, abbiano conseguito la/le medesima/e classe/i di ammissione, alla data della trasmissione della lettera di invito, al fine di stabilire, quali dei membri del RTI possegga i requisiti in forma maggioritaria, la stazione appaltante adotterà, quale unico criterio di definizione, quello relativo al maggior fatturato posseduto nella medesima classe di ammissione.
La “classe di ammissione” è richiesta per garantire il possesso di idonea capacità economica e adeguata competenza
nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
L’importo derivante dalla presente procedura è stato inserito nel Programma degli acquisti di beni e servizi di cui
all’articolo 21 del del D.Lgs.vo nr 50/2016 e ss.mm.ii..
5.2 Avvalimento
Nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 89 del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’operatore economico concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, ammesso allo “SDAPA” ed invitato all’”AS”, può dimostrare il possesso dei requisiti economico-finanziari e/o tecnici professionali di cui all’articolo 83, comma 1, lett. b) e c), del “Codice”, relativamente al Lotto di interesse, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al Raggruppamento e/o Consorzio a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
Tuttavia, a pena di esclusione dall’“AS”, come previsto al punto 5.1.2 del Capitolato d’oneri del bando istitutivo, l’avvalimento in fase di “Appalto Specifico” è consentito solo se l’ausiliaria ha conseguito l’ammissione allo “SDAPA” alle categorie merceologiche oggetto dell’“Appalto Specifico”, relative ad ogni singolo Lotto, prima dell’invio della lettera di invito ed è stata quindi invitata.
Tale regola vale anche nel caso in cui ausiliaria sia una consorziata non esecutrice del Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima procedura sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. A tale fine, si ricorda che le prestazioni contrattuali sono in ogni caso eseguite dall’impresa concorrente e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Si precisa, inoltre, che in caso di ricorso all’avvalimento (relativamente ad ogni singolo Lotto di partecipazione):
1. non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;
2. non è ammessa la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei
requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese;
3. è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito. L’ausiliaria non
può avvalersi a sua volta di altro soggetto;
4. è sempre ammesso l’avvalimento all’interno di un “RTI o Consorzio ordinario” tra mandante e mandataria o tra
consorziate;
5. non è ammesso l’avvalimento circa la capacità di altri soggetti quando il contratto riguarda progetti che richiedono “opere complesse” di cui all’articolo 89, comma 11, del Codice dei contratti pubblici, così come definite dal Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248 del Ministero delle Infrastrutture;
6. l’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.;
7. non è ammesso l’avvalimento per conseguire il punteggio dell’offerta tecnica (cfr. TAR Catanzaro 01/03/2021 n.
444)
8. l’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente*. (*articolo sospeso fino al 31/12/2021 ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, della Legge n. 55 del 2019, così come modificato dall’articolo 13, comma 2, lettera c), del Decreto Legge 31 dicembre 2020 , n. 183 )
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di
avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa (con le modalità previste dall’articolo 2704 c.c. ovvero con firma digitale di cui all’articolo 24 del Codice dell’Amministrazione Digitale – X.Xxx.xx xx. 00/0000), xxxxxxxxx al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento c.d. “tecnico od operativo”, mentre nell’eventualità di avvalimento c.d. “di garanzia” è sufficiente “l’impegno contrattuale a prestare e a mettere a disposizione dell’ausiliata la complessiva validità finanziaria ed il patrimonio esperenziale, così garantendo una determinata affidabilità ed un concreto supplemento di responsabilità”.
Ai sensi dell’articolo 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione
dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione o l’organo/Ufficio competente per detta fase comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al precedente punto, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta.
Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento).
In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo la stazione
appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
In ogni caso, la stazione appaltante in gara ha l’onere di verificare la natura e la consistenza dei requisiti posseduti dal
concorrente ausiliato, la natura dell’avvalimento e l’idoneità formale del contratto da avvalimento.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del Codice.
La stazione appaltante ha facoltà di eseguire in corso d'esecuzione del contratto di appalto le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria e l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto ed in particolare che le prestazioni oggetto di appalto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria, che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto di appalto.
6. PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’”OFFERTA” dovrà essere fatta pervenire, a pena di esclusione, entro il termine indicato nella lettera di Xxxxxx, pena la
sua irricevibilità e comunque la sua irregolarità.
L’”OFFERTA” si compone dei seguenti documenti:
1. “Documentazione amministrativa” che consiste negli atti di cui al successivo Paragrafo 7.1;
2. “Offerta tecnica”, autonoma e distinta per ciascun singolo lotto cui si intende partecipare che consiste negli atti di cui al successivo Paragrafo 7.9;
3. “Offerta economica”, autonoma e distinta per ciascun singolo lotto cui si intende partecipare, che consiste negli atti di cui al successivo Paragrafo 7.10.
Si precisa che, prima dell’invio, tutti i “file” che compongono l’offerta, che non siano già in “formato .pdf”, devono essere tutti convertiti in “formato .pdf”.
La presentazione dell’offerta e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal
“Sistema”, che si conclude attraverso la selezione dell’apposita funzione di “Invio” dell’offerta medesima.
La procedura di preparazione ed invio dell’offerta può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l’invio dell’offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione dell’offerta indicato nell’Invito.
Si precisa inoltre che:
▪ l’“OFFERTA” pervenuta entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
▪ entro il termine di presentazione dell’”OFFERTA”, chi ha inviato un’“OFFERTA” potrà ritirarla (un’”OFFERTA” ritirata equivarrà ad un’”OFFERTA” non presentata);
▪ il “Sistema” non accetta “OFFERTE” presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine di presentazione delle stesse, nonché “OFFERTE” incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.
Si raccomanda di non indicare o comunque fornire i dati dell’”offerta economica” in sezione diversa da quella relativa
alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura.
Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a
“Sistema”, nelle pagine internet e nei documenti di supporto relativi alla presente procedura.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del
termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
7. CONTENUTO DELL’OFFERTA
7.1 Documentazione amministrativa
Il concorrente dovrà inviare e far pervenire attraverso il “Sistema”, per ciascun singolo lotto cui si intende partecipare,
la seguente “Documentazione amministrativa”:
1. Dichiarazione sostitutiva di partecipazione (di cui al successivo Paragrafo 7.2);
2. Garanzia provvisoria e impegno del fideiussore (di cui al successivo Paragrafo 7.3);
3. documento attestante il versamento del contributo A.N.A.C. (di cui al successivo Paragrafo 7.4);
4. Comprova in ordine all’assolvimento del pagamento dell’imposta di bollo nel rispetto di quanto stabilito dal
D.P.R. nr. 672/1972, secondo le modalità di cui al successivo Paragrafo 7.1.1.;
5. PASSOE di cui al precedente Paragrafo 1.8.
Il concorrente dovrà, altresì, presentare la documentazione di seguito indicata, qualora sussistano i presupposti che rendono obbligatoria tale ulteriore produzione di documenti:
6. Eventuale documentazione relativa all’avvalimento (di cui al successivo Paragrafo 7.5);
7. Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzio Ordinario o Aggregazioni senza soggettività giuridica (di cui al successivo Paragrafo 7.7);
8. La certificazione della qualità conforme alle norme “UNI EN ISO 9001:2015” in corso di validità, nel settore attinente l’oggetto dell’appalto, certificato da Organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie “UNI XXX XX 00000”;
9. Attestazione di avvenuto sopralluogo di cui al precedente Paragrafo 2.8;
10. Accettazione clausole “Fondo Sicurezza Interna 2014/2020”.
Inoltre, si rappresenta che gli operatori economici, con la presentazione dell’offerta, dichiarano di conformarsi agli obblighi derivanti dal “Patto di integrità” e dal “Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Interno” che, ad ogni buon fine, sono allegati in bozza a “Sistema” e sul sito del committente (Allegati nr. 2 e 3).
Gli operatori economici, che risulteranno aggiudicatari, dovranno accettare incondizionatamente tutte le clausole derivanti dai predetti documenti sottoscrivendoli formalmente all’atto della stipula contrattuale.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel “Patto d’integrità” costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara, ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della Legge nr. 190/2012.
Costituisce, altresì, causa tassativa di esclusione dalla presente procedura la mancata accettazione della “c.d. “Clausola
sociale", qualora prevista, di cui al precedente articolo 2.7, in aderenza alla previsione di cui all’articolo 5 della Delibera numero 114 in data 13 febbraio 2019 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, recante Linee Guida n. 13 afferente “La disciplina delle clausole sociali”.
Costituisce, altresì, causa di esclusione dalla procedura di gara, la mancata adesione ai “Protocolli di legalità”, ove previsti, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto Legge3 16/07/2020, nr. 76, come convertito, con modificazioni dalla Legge 11/09/2020, nr. 120.
7.1.1 Imposta di bollo
L’operatore economico dovrà certificare, all’atto della presentazione dell’offerta, il pagamento della marca da bollo, in misura di euro 16,00, per ogni lotto al quale si intende partecipare, così come previsto dalla vigente normativa di settore (D.P.R. 26/10/1972, n. 642, come modificato dall’articolo 1, comma 594, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014).
Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 potrà avvenire mediante l’utilizzo e secondo le indicazioni
dei campi precompilati del modello F24 (Allegato n. 4).
Le offerte non in regola con la legge sul bollo saranno accettate e ritenute valide agli effetti giuridici, ma saranno
soggette all’accertamento della contravvenzione.
L’imposta di bollo sui documenti di accettazione e di ordine diretto per l’approvvigionamento di beni e servizi scambiati tra enti e fornitori all’interno dello “SDAPA” può essere assolta con le modalità previste dall’art. 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ovvero assolta in base alle modalità individuate dalla lettera a) dell’art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e cioè mediante versamento all’intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate che rilascia apposito contrassegno.
In alternativa alle modalità di cui all’art. 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e al pagamento per mezzo del contrassegno, è possibile utilizzare le modalità di assolvimento dell’imposta di xxxxx sui documenti informatici di cui all’art. 7 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004.
Tali modalità sono illustrate nella circolare n. 36 del 2006 e nella risoluzione n. 9/E del 20/02/2020. (consultabili sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx alla quale si rinvia).
La documentazione a comprova dell’assolvimento del predetto obbligo, anche in forma autocertificativa, dovrà essere caricata a “sistema” nell’apposito spazio entro il medesimo termine della presentazione delle offerte.
In caso di mancata presentazione del documento predetto si applica l’articolo 83, comma 9, del D.Lgs.vo nr 50/2016 e ss.mm.ii.
La “Dichiarazione sostitutiva” di partecipazione, di cui al successivo Paragrafo 7.2, deve essere prodotta con
assolvimento del pagamento dell’imposta di bollo. Il bollo è dovuto da:
- gli operatori singoli;
- in caso di RTI/Consorzi ordinari costituiti o costituendi e Aggregazioni di rete, dalla mandataria/capogruppo/organo comune;
- in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., dal Consorzio.
7.2 Dichiarazione sostitutiva di partecipazione
Il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione dalla procedura, la “Dichiarazione sostitutiva di partecipazione” generata automaticamente dal “Sistema”. Detta “dichiarazione sostitutiva”, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000, contiene, tra le altre, le seguenti informazioni:
- attestazioni relative ai dati del soggetto che sottoscrive la dichiarazione nonché quelli afferenti al concorrente e alla forma di partecipazione;
- l’accettazione delle modalità della procedura;
- indicazione dei lotti per cui si partecipa, ove previsti;
- dichiarazione in ordine alla sussistenza o meno, rispetto ad un altro partecipante, di una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- dichiarazione in ordine all’insussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs.n.165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente; si precisa in proposito che ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, l’art. 21 del D.Lgs.
n. 39/2013 ha chiarito che devono considerarsi dipendenti delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici o degli enti privati in controllo pubblico anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al medesimo D.lgs.
n. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in controllo pubblico stabiliscono un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo;
- dichiarazione circa la presenza di condanna o motivi che costituiscano cause di esclusione ai sensi dell’articolo
80 del D. Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- i lotti ai quali si intende partecipare;
- ricorso o meno al subappalto ed in caso positivo le prestazioni da subappaltare, facendosi rinvio a quanto precisato al successivo Paragrafo 7.6 per i documenti da produrre;
- consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, come recepito dal decreto legislativo 10/08/2019, nr. 101, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto, la mancata dichiarazione di ricorso al predetto istituto e la mancata indicazione dei servizi e delle forniture che s’intende subappaltare nella “dichiarazione sostitutiva di partecipazione”.
E’ consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti*.
E’ consentita, altresì, un’indicazione rispetto al numero dei subappaltatori superiore a tre*.
(*articolo sospeso fino al 31/12/2021 ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, della Legge n. 55 del 2019, così
come modificato dall’articolo 13, comma 2, lettera c), del Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183).
Inoltre, in caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzi ordinari costituendi o Aggregazioni senza personalità giuridica, il concorrente deve nella suddetta dichiarazione indicare:
- (solo per i R.T.I.) l’impresa raggruppanda a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza;
- in caso di partecipazione in forma associata, i riferimenti degli altri operatori associati, le prestazioni che ciascuno eseguirà e la misura percentuale delle stesse (resta fermo quanto sopra precisato per cui, a pena di esclusione, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto alle altre imprese e, pertanto, in misura superiore rispetto ai requisiti della mandanti/consorziate/retiste e ed alle prestazioni da queste eseguite);
- assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato speciale alla mandataria e ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Consorzio deve attestare se e per quali consorziati il medesimo concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla presente iniziativa, relativamente ad ogni lotto, in qualsiasi altra forma (individuale o associata), pena l’esclusione dalla procedura stessa sia del Consorzio che dei consorziati e l’applicazione dell’art. 353 del codice penale.
I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), del D. Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.
La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l’affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell’esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.
In caso di partecipazione in R.T.I., Consorzio ordinario di concorrenti o Aggregazioni senza soggettività giuridica ogni componente del Raggruppamento/Consorzio/Aggregazione deve produrre una “Dichiarazione sostitutiva di partecipazione”.
In caso di Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c), del D. Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii. e di Aggregazioni con soggettività giuridica sia il Consorzio/Aggregazione che le singole imprese consorziate esecutrici/imprese retiste esecutrici devono produrre una “dichiarazione sostitutiva di partecipazione”.
La Dichiarazione verrà generata dal “Sistema” in formato .pdf e dovrà essere, a pena di esclusione, fatta pervenire alla stazione appaltante attraverso il “Sistema” dopo averla:
i) scaricata e salvata sul proprio pc;
ii) sottoscritta digitalmente:
• in caso di impresa singola, dal/i legale/i rappresentante/i del concorrente o dal/i soggetto/i munito/i di
comprovati poteri di firma;
• in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e di Aggregazioni con soggettività giuridica:
- dal/i legale/i rappresentante/i o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma del Consorzio/Organo comune;
- dal/i legale/i rappresentante/i o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma delle consorziate esecutrici e delle imprese aggregate, con cui il Consorzio/Aggregazione partecipa;
• in caso di R.T.I. o di Consorzi ordinari di concorrenti sia costituiti che costituendi o di Aggregazioni senza soggettività giuridica, dal/i legale/i rappresentante/i o da persona/e munita/e di comprovati poteri di firma di ogni singola impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda o delle singole imprese retiste designate esecutrici.
L’operatore economico allega:
a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
b) copia conforme all’originale della procura, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale dell’operatore economico concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
In ragione della recente entrata in vigore del correttivo al D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., è possibile che le imprese ammesse non abbiano aggiornato i dati e che le dichiarazioni rese dai concorrenti in fase di ammissione allo “SDAPA” con riferimento ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, non siano complete e che quelle relative all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 2, 4 e 5, lett. f bis, f ter, non siano state rese o non lo siano state alla luce della riforma.
In tal caso, gli operatori economici concorrenti devono presentare una dichiarazione con la quale gli stessi completino e/o integrino i dati mancanti contenuti nei sopra indicati commi. (Allegato nr. 5– Facsimile dichiarazione aggiuntiva).
7.3 Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, l’offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria, pari all’1% del prezzo base dell’appalto ai sensi dell’art. 93, comma 1, del Codice e precisamente di importo pari nello specifico ad:
Lotto 1: € 10.826,45;
Lotto 2: € 17.900,00.
In caso di partecipazione a più lotti il concorrente dovrà prestare:
a) tante xxxxxxxx provvisorie quanti sono i Lotti a cui si intende partecipare ognuna del corrispondente importo e riportante il riferimento al numero del Lotto per cui la cauzione è prestata;
b) ovvero un’unica garanzia provvisoria di importo cumulativo relativo ai Lotti per cui si intende partecipare e riportante il riferimento al numero dei Lotti per cui la garanzia è prestata. In questa seconda ipotesi la medesima cauzione dovrà essere inserita nell’apposita sezione relativa ad ogni lotto di partecipazione.
La garanzia provvisoria è prestata a garanzia della serietà dell’offerta. L’importo risulta già ridotto del 50% poiché tutte le società partecipanti dovranno essere in possesso (a pena d’esclusione) della certificazione di qualità della “UNI EN ISO 9OO1 : 2015”.
Tale garanzia potrà essere oggetto di ulteriori riduzioni secondo le previsioni dell'articolo 93, comma 7, del D. Lgs.vo
n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii..
In tal caso, l’operatore economico, anche facente parte di una associazione (ATI/RTI), dovrà produrre idonea documentazione a comprova del requisito posseduto, accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale resa dal concorrente ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente oppure rendere apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 firmata digitalmente, con indicazione dei riferimenti del documento stesso (data rilascio, numero identificativo, se del caso ente competente); la stazione appaltante si riserva di eseguire verifiche rispetto a quanto dichiarato o di chiedere documenti in copia autentica.
Dovrà, inoltre, essere riportata una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Il predetto impegno deve essere reso, a pena di esclusione, anche nell’eventualità di una costituzione di una garanzia
in titoli di debito pubblico e/o in contanti ed assegni circolari
In caso di partecipazione a più lotti, ove previsti, dovranno essere prestate tante distinte ed autonome cauzioni provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare.
La garanzia provvisoria, nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, dovranno essere prodotte attraverso l’apposita sezione del Sistema denominata “Cauzione provvisoria e documenti a corredo”.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.
La stessa è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
La stazione appaltante, in tal senso, comunicherà la data dell’avvenuta stipula contrattuale agli operatori economici partecipanti alla presente procedura, mediante pubblicazione al link xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/00000000x00x000x000000000 e sull’apposito spazio presente a “Sistema” su xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, ritenendosi conseguentemente manlevata dall’effettuazione degli svincoli delle garanzie provvisorie, in ossequio all’articolo 93, comma 6, secondo periodo, del D.Lgs.vo n. 50/2016. e ss.mm.ii.
Oltre i casi di cui all’art. 89, comma 1, del Codice, l’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione per l’accertato difetto dei requisiti dichiarati e/o la rilevata mancanza dei medesimi, comporterà l’escussione della garanzia provvisoria, quale atto automatico ad essa conseguenziale, e l’attivazione del pedissequo procedimento di segnalazione all’ANAC. (Cfr. Consiglio di Stato, sezione V, 9 settembre 2020, n. 5420)
La garanzia provvisoria, altresì, copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso TESORERIA CENTRALE - IBAN n. IT 42Z 010000 3245 350 0 14 3560 05 CODICE 350 ROMA - Ministero dell'Interno in Conto Entrate Eventuali e Diversi del Ministero dell’Interno
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui al Decreto 19 gennaio 2018 n. 31 del Ministero dello Sviluppo Economico.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in
possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1. contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, n. 31;
4. avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni al termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5. prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile,
volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6. contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante per un ulteriore periodo da comunicare a cura della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
8. riportare l’autentica della sottoscrizione, ovvero essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p), del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale
dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2, del d.lgs. 82/2005);
- duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell’art. 00 xxx xxx x.xxx. 00/0000 xx prodotta in
conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto.
In caso di bonifico dovrà essere presentata “a Sistema” una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma
7, del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo
copia dei certificati posseduti.
Il concorrente dovrà produrre i documenti e le dichiarazioni attestanti il possesso da parte del concorrente dei requisiti di cui all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la riduzione della garanzia nella sezione “Cauzione provvisoria ed eventuale documentazione a corredo”.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità
di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le
imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che
partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
La riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella prevista per la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie “UNI CEI ISO 9000”, trova applicazione anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata/tardiva presentazione della garanzia provvisoria, come pure della dichiarazione di impegno al rilascio della garanzia definitiva, da parte di un fideiussore anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, solo a condizione che i cennati documenti siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile, e quindi è causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
La garanzia dovrà riportare la seguente dicitura:
Per il Lotto 1
Garanzia provvisoria per l’appalto specifico avente ad oggetto il "Potenziamento dei sistemi di videosorveglianza della Città di Roma e dei sistemi di gestione dei flussi multimediali della Questura di Roma", mediante la fornitura di telecamere di videosorveglianza, di "lettura targhe" e di componenti "hardware e software" per l'aggiornamento tecnologico della "Sala Apparati" della Questura di Roma, con connessi servizi di assistenza evolutiva per un arco temporale di 12 (dodici) mesi (lotto 1), nell'ambito del Progetto 80.5.1, denominato "Potenziamento del sistema di videosorveglianza e realizzazione di un sistema per analisi intelligente e la metadatazione dei flussi video integrati per la Citta' di Roma Capitale", a valere sul "Fondo Sicurezza Interna 2014-2020-ISF1-POLICE-OS5-ON1" (Nr. iniziativa 2610246)”.
Per il Lotto 2
Garanzia provvisoria per l’appalto specifico avente ad oggetto la fornitura di sistemi "videowall e led wall", monitor e "totem multimediali", postazioni di "regia" e postazioni "operatore", "tavolo multitouch" e sistema "software centrale " di gestione e controllo , con assistenza evolutiva per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi (lotto 2), nell'ambito del Progetto 80.5.1, denominato "Potenziamento del sistema di videosorveglianza e realizzazione di un sistema per analisi intelligente e la metadatazione dei flussi video integrati per la Citta' di Roma Capitale", a valere sul "Fondo Sicurezza Interna 2014-2020-ISF1-POLICE-OS5-ON1" e nell'ambito del Progetto "NUVAL 3", denominato " COIPS – Centrali operative Integrate della Polizia di Stato " (Nr. iniziativa 2610246)”.
7.4 Pagamento del contributo all’ANAC (Lotto 1 8691546AA6 – Lotto 2 8691566B27)
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, per un importo pari ad € 140,00 , sia per il Lotto 1 che per il Lotto 2, secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2021, o successiva Delibera pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara”.
A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all’ANAC, il partecipante deve inviare e fare pervenire attraverso l’apposita sezione del Sistema denominata “Documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo ANAC”:
- in caso di versamento on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express, copia
della ricevuta, trasmessa dal “sistema di riscossione”, del versamento del contributo;
- in caso di versamento in contanti – mediante il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati -, copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita corredata da dichiarazione di conformità all’originale, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri del concorrente;
- in caso di versamento attraverso bonifico bancario internazionale da parte di operatore economico straniero copia
della ricevuta del bonifico bancario corredata da dichiarazione di conformità all’originale, sottoscritta con firma
digitale del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri del concorrente.
La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge 266/2005.
Il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione e con le modalità che seguono, il documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo di cui all’art. 1, comma 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante evidenza del codice di identificazione di cui al presente Capitolato d’oneri.
Nel caso di R.T.I. o Consorzi Ordinari costituiti/costituendi, Aggregazioni (di qualsiasi tipo), di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., il versamento è effettuato a cura rispettivamente dell’Impresa mandataria, della capogruppo, dell’Impresa retista mandataria/Organo comune o del Consorzio.
Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili sul sito internet
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
7.5 Documentazione relativa all’avvalimento
In caso di ricorso all’avvalimento, in conformità all’articolo 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, inviare e fare pervenire alla stazione appaltante, attraverso l’apposita sezione del Sistema denominata “Eventuale documentazione relativa all’avvalimento”, le seguenti dichiarazioni rese in conformità al documento “Modello di dichiarazione di avvalimento” (allegato nr. 6 al presente Capitolato d’Oneri):
a) Dichiarazione sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il
concorrente attestante il ricorso all’avvalimento e l’identità dell’ausiliaria;
b) Dichiarazione, sottoscritta con firma digitale, circa il possesso da parte dell’impresa ausiliaria dei requisiti generali
di cui all'articolo 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
c) Dichiarazione sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare
l’impresa ausiliaria attestante:
- l’obbligo incondizionato e irrevocabile, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di messa a disposizione per tutta la durata del Contratto di appalto delle risorse necessarie e dei mezzi di cui è carente il concorrente;
- la non partecipazione alla procedura in proprio o associata o consorziata;
d) originale (firmato digitalmente dal concorrente e dall’ausiliaria) o copia autentica notarile del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse e/o i mezzi prestati necessari per tutta la durata del contratto. Il predetto contratto dovrà essere determinato nell’oggetto, nella durata, e dovrà contenere ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento (es. importo economico). Pertanto il contratto di avvalimento dovrà riportare, a pena di nullità e quindi di esclusione, in modo compiuto, specifico, esplicito ed esauriente la durata del contratto, l’oggetto dell’avvalimento, con specificazione dei requisiti forniti, dei mezzi e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. in ordine ai requisiti oggetto di avvalimento.
La stazione appaltante eseguirà in corso d'esecuzione del contratto di appalto le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria e l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto ed in particolare che le prestazioni oggetto di appalto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria, che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto di appalto;
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto
causa di nullità del contratto di avvalimento c.d. “tecnico od operativo”, mentre nell’eventualità di avvalimento c.d. “di garanzia” è sufficiente “l’impegno contrattuale a prestare e a mettere a disposizione dell’ausiliata la complessiva validità finanziaria ed il patrimonio esperenziale, così garantendo una determinata affidabilità ed un concreto supplemento di responsabilità”.
e) PASSOE della Società ausiliaria.
Si precisa che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell’art. 80, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia provvisoria.
La stazione appaltante verificherà se l’ausiliaria soddisfa i criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ed imporrà all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.
7.6 Subappalto
Il concorrente indica all’atto dell’offerta, nella “Dichiarazione sostitutiva di partecipazione” di cui al precedente Paragrafo 7.2, le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’articolo 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Tuttavia, a pena di esclusione dall’“AS”, in analogia a quanto stabilito per l’avvalimento, il subappalto in fase di “Appalto Specifico” è consentito solo se la Società subappaltatrice ha conseguito l’ammissione allo “SDAPA” alle categorie merceologiche oggetto dell’“Appalto Specifico” e in particolare in quelle comprendenti le prestazioni oggetto di subappalto, prima dell’invio della lettera di invito ed è stata quindi invitata.
Alla luce delle intervenute sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, questa stazione appaltante ritiene che, nel caso di specie, non si possa prevedere un ricorso in via illimitata all’istituto del subappalto, sia per la natura tecnica della prestazione, che per specifiche esigenze che richiedono di non parcellizzare l’appalto, al fine di prevenire fenomeni di corruzione, spartizioni o di rischio di infiltrazioni criminali e mafiose, fissando il sopraindicato limite.
Per quel che riguarda specificatamente il dispositivo della richiamata sentenza n. C-402/18, intervenuta anche in merito al limite imposto dall’art. 105 , comma 14, del D.Lgs.vo nr.50/2016, recante la previsione secondo la quale l’affidatario per le prestazioni affidate in subappalto deve praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto, si specifica che tale limite si attesta quale mera misura indicativa, purché sia in ogni caso garantito il rispetto del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali.
La stazione appaltante applicherà in ogni caso le previsioni di cui all’articolo 17-bis D.Lgs.vo 241/97 relativamente al certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici.
Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto, la mancata indicazione
del ricorso al predetto istituto nella “dichiarazione sostitutiva di partecipazione”.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del Codice, significando che
nel caso si applica la Legge 18 giugno 1998, nr. 192 “Disciplina sulla subfornitura nelle attività produttive”.
7.7 Atti relativi a R.T.I., Xxxxxxxx, Aggregazioni
In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio ordinario, già costituiti al momento della presentazione dell’offerta, il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, inviare e far pervenire alla stazione appaltante attraverso l’apposita sezione del Sistema denominata “Eventuali atti relativi a R.T.I., Consorzi e altre forme aggregate”, copia dell’atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa capogruppo o dell’atto costitutivo del Consorzio. Il mandato collettivo speciale del RTI e l’atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l’impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate (in conformità alla Determinazione dell’AVCP n. 4 del 7 luglio 2011, come aggiornata dalla Delibera n. 556 del 31/05/2017). Ove mancante,
lo stesso dovrà necessariamente essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dei documenti per la stipula del Contratto.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 (nella dichiarazione sostitutiva di partecipazione ogni aderente al contratto di rete dovrà comportarsi come una mandante/mandataria e chiarire a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo, e dichiarare l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei e le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete devono essere inserite nella dichiarazione sostitutiva di partecipazione).
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
7.8 Soccorso istruttorio
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda sostitutiva di partecipazione, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e
determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- è sanabile la mancata produzione della comprova dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo, secondo le modalità di cui al precedente Paragrafo 7.1.1;
- è sanabile la presentazione di una garanzia e/o più garanzie, di valore inferiore o priva/e di una o più caratteristiche tra quelle indicate al precedente Paragrafo 7.3 (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie);
- è sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata/tardiva presentazione della garanzia/e provvisoria/e,
come pure della dichiarazione di impegno al rilascio della garanzia definitiva, da parte di un fideiussore anche diverso da quello che ha rilasciato la/e garanzia/e provvisoria/e, solo a condizione che i cennati documenti siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale);
- non è sanabile, e quindi è causa di esclusione, la sottoscrizione della/e garanzia/e provvisoria/e da parte di un soggetto non legittimato al rilascio o non autorizzato ad impegnare il garante;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, nonché accettazione specifica della “clausola sociale”, nonché di quelle contenute nel “Patto di Integrità”, nel “Codice di comportamento”, e del “Fondo Sicurezza Interna 2014/2020”, nonché adesione ai “Protocolli di Legalità”, ove presenti), sono sanabili;
- non è sanabile la mancata indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’articolo 95, comma 10, del D. Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., comportando l’esclusione automatica dalla procedura di gara;
- la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento c.d. “tecnico od operativo”, mentre nell’eventualità di avvalimento c.d. “di garanzia” è sufficiente “l’impegno contrattuale a prestare e a mettere a disposizione dell’ausiliata la complessiva validità finanziaria ed il patrimonio esperienziale, così garantendo una determinata affidabilità ed un concreto supplemento di responsabilità”;
- è sanabile la mancata allegazione del Modello accettazione clausole “Fondo Sicurezza Interna 2014/2020”;
- è sanabile la mancanza, l’incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella “Documentazione amministrativa”, nel caso in cui la stessa sia redatta in lingua straniera;
- non è sanabile la mancata produzione della dichiarazione vincolante, con la quale l’operatore economico si impegna ad effettuare, a proprio carico, le attività di sviluppo “software” e “testing” necessarie a garantire la corretta integrazione tra le telecamere fornite ed il “VMS”, di cui ai Paragrafi 7.1 e 7.2 del Capitolato tecnico di gara Lotto 1 Parte II^, e con il “software di lettura targhe” proposto, di cui al Paragrafo 8.2 del medesimo documento tecnico, con le telecamere di cui al Paragrafo 7.3;
- è sanabile la mancata trasmissione delle correlazioni nominative con i “CV” delle figure professionali eventualmente impiegate nella commessa mediante Posta Elettronica Certificata, mentre non è sanabile il mancato inserimento dell’attestazione, dei CV e relative certificazioni di cui al Paragrafo 5.1, lettera B), fatta salva la possibilità di comprovare con idonea documentazione (es. libretto unico del lavoro) che i medesimi soggetti fossero già incardinati nell’organigramma dell’operatore economico, prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte.
- è sanabile la mancata trasmissione della “tabella per l’attribuzione dei punteggi tecnici”, di cui all’allegato 1 –
Sezione 1 – relativamente al lotto di interesse, del capitolato di gara Parte II^;
- è sanabile la mancata trasmissione dello “schema di offerta economica” di cui all’allegato 1 – Sezione 2 –
relativamente al lotto di interesse, del capitolato di gara Parte II^;
(Si rammenta che le due distinte tabelle, opportunamente compilate e sottoscritte digitalmente, devono essere inserite a “Sistema”, nei rispettivi spazi predisposti dalla stazione appaltante, con la raccomandazione di non indicare o comunque fornire i dati dell’”offerta economica” che consentano di ricostruire l’importo complessivo offerto (c.d. commistione), in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura).
- non è sanabile la mancata trasmissione delle dichiarazioni di conformità agli “standard” per contesti professionali operativi, da parte del produttore, per funzionamento 24 h per 365 gg all’anno di cui alle tabelle 2, 3, 4, 5 e 11, del capitolato di gara lotto 2 – Parte II^;
Ai fini della sanatoria, la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni
- perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura,
con connessa escussione della “garanzia provvisoria”
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se
necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
7.9 Offerta tecnica
Il concorrente dovrà inviare e fare pervenire, entro il termine fissato per la presentazione delle offerte a pena di esclusione, attraverso il “Sistema” alla Stazione appaltante, con riferimento a ciascun singolo lotto cui si intende partecipare, una “Offerta Tecnica” costituita:
a) da una Dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf denominata “Offerta Tecnica” con indicazione delle caratteristiche tecniche offerte previste dal Capitolato Tecnico; tale dichiarazione dovrà essere, a pena di esclusione:
i) scaricata e salvata sul proprio pc; ii) sottoscritta digitalmente; iii) immessa nuovamente “a sistema”;
b) da una relazione tecnica in formato .pdf denominata “Relazione Tecnica” che dovrà contenere una proposta tecnico organizzativa rispetto ai criteri e sub-Criteri discrezionali riportati al Paragrafo 16.3 per il Lotto 1 e al Paragrafo 14.2 per il Lotto 2 del capitolato tecnico di gara Parte II^, all’interno della Tabella “Criteri per l’attribuzione dei Punteggi Tecnici”; tale Relazione Tecnica, distinta per ogni singolo lotto al quale si intende partecipare, dovrà essere, a pena di esclusione: i) sottoscritta digitalmente; ii) immessa “a sistema”;
c) da una dichiarazione anche essa sottoscritta digitalmente contenente l’indicazione analitica delle parti dell’Offerta Tecnica coperte da riservatezza, distinta per ogni singolo lotto al quale si intende partecipare,con riferimento a marchi, know-how, brevetti, ecc. Il concorrente potrà inviare tale dichiarazione attraverso il suo inserimento nell’apposito spazio del Sistema denominato “Eventuale documentazione coperta da riservatezza”.
d) da una “Tabella dei criteri per l’attribuzione dei punteggi tecnici”, con la colonna “Possesso del requisito/Valore offerto”, del capitolato tecnico di gara Parte II^, distinta per ogni singolo lotto al quale si intende partecipare, ove andranno inseriti anche i relativi punteggi migliorativi che si ritiene di conseguire. Quest’ultimi saranno oggetto di valutazione e verifica a cura della Commissione giudicatrice. La predetta tabella andrà inserita necessariamente all’interno dell’apposito spazio predisposto a sistema denominato “Tabella dei criteri per l’attribuzione dei punteggi tecnici”.
Si precisa che il capitolato tecnico presente “a sistema” e la dichiarazione “Offerta Tecnica” generata dal “sistema” contengono una versione sintetica dei soli Sub-Criteri di valutazione di natura quantitativa/tabellare, la cui versione estesa è riportata riportati al Paragrafo 16.3 per il Lotto 1 e al Paragrafo 14.2 per il Lotto 2 del capitolato tecnico di gara Parte II^, all’interno della Tabella “Criteri per l’attribuzione dei Punteggi Tecnici”, all’interno.
Esclusivamente per il Lotto 1:
e) una dichiarazione vincolante, prodotta mediante autodichiarazione da rendersi ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, a pena di esclusione, con la quale si impegna ad effettuare, a proprio carico, le attività di sviluppo software e testing necessarie a garantire la corretta integrazione tra le telecamere fornite di cui ai Paragrafi 7.1 e 7.2 ed il “VMS”, qualora le stesse non fossero nella lista di compatibilità del software “VMS Milestone Xprotect Corporate”;
f) una dichiarazione vincolante prodotta mediante autodichiarazione da rendersi ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, a pena di esclusione, con la quale si impegna ad effettuare, a proprio carico, le attività di sviluppo software e testing necessarie a garantire la corretta integrazione tra le telecamere fornite di cui al Paragrafo 7.3 ed il software di lettura targhe proposto. Le telecamere di lettura targhe fornite dovranno essere coperte da garanzia del produttore di almeno 2 anni; l'Operatore Economico dovrà fornire all’Amministrazione la documentazione comprovante il possesso di tale requisito (es. fattura di vendita);
g) CV e certificazioni professionali di cui al Paragrafo 9 del Capitolato tecnico di gara Parte II^.
Esclusivamente per il Lotto 2:
a) dichiarazioni di conformità agli “standard” per contesti professionali operativi, da parte del produttore, per funzionamento 24 h per 365 gg all’anno di cui alle tabelle 2, 3, 4, 5 e 11, del capitolato di gara lotto 2 – Parte II^;
b) CV e certificazioni professionali di cui al Paragrafo 6.4 del Capitolato tecnico di gara Parte II^.
Nel caso di comprova prima della stipula del contratto discendente dalla presente procedura, e più precisamente nella fase del perfezionamento dell’aggiudicazione definitiva, qualora l’operatore non sia in grado di comprovare quanto dichiarato in sede di offerta, la Stazione Appaltante procederà all’esclusione dell’operatore economico procedendo secondo quanto stabilito al successivo Paragrafo 10.2, relativamente alle dichiarazioni mendaci.
La presenza nella documentazione che compone l’“Offerta Tecnica” di indicazioni di carattere economico relative
all'offerta che consentano di ricostruire la complessiva offerta economica costituisce causa di esclusione dalla gara.
7.10 Offerta economica
Il concorrente dovrà inviare e fare pervenire, a pena di esclusione, attraverso il “Sistema” alla stazione appaltante, un’Offerta Economica costituita da una dichiarazione generata dal “Sistema” in formato .pdf “Offerta economica”, che il concorrente dovrà, a pena di esclusione: i) scaricare e salvare sul proprio PC; ii) sottoscrivere digitalmente; iii) immettere a “Sistema” e quindi fare pervenire alla stazione appaltante.
Tale dichiarazione deve contenere, tra le altre, le seguenti informazioni:
a) i valori economici richiesti, al netto dell’IVA e/o di altre imposte e contributi di legge nonché degli oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali. Tali valori dovranno essere espressi con modalità solo in cifre e con due decimali dopo la virgola. Qualora il concorrente inserisca valori con un numero maggiore di decimali, tali valori saranno troncati dal “Sistema” al secondo decimale. Ad esempio (in caso di arrotondamento al secondo decimale): 21,214 viene arrotondato a 21,21; 21,216 viene arrotondato a 21,22;
b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10, del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto;
c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice;
d) la manifestazione di impegno a mantenere ferma l’offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della medesima;
e) le ulteriori dichiarazioni ivi previste.
L’Offerta tecnica e l’Offerta Economica, sempre a pena di esclusione dalla gara, devono essere sottoscritte con firma digitale:
• dal legale rappresentante/procuratore del concorrente avente i poteri necessari per impegnare
l’impresa/Consorzio nella presente procedura, in caso di impresa singola o dei Consorzi di cui all’art. 45, comma 2,
lett. b) e c), del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che
costituiranno il raggruppamento o consorzio;
• nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Modello di offerta economica predisposto dalla SA
Inoltre, gli operatori economici candidati alla presente procedura dovranno far pervenire attraverso il “Sistema” il “modello di offerta economica”, distinta per ogni singolo lotto di partecipazione, allegata al capitolato tecnico Parte II^ (Allegato 1 –Sezione 2 per entrambi i lotti) “Schema di offerta economica”, compilato in ogni sua parte nell’apposita sezione “Eventuale documentazione economica aggiuntiva”, dopo averlo sottoscritto digitalmente con le medesime modalità sopra indicate.
Si precisa che, in caso di discordanza tra il valore complessivo inserito nell’offerta generata dal “Sistema” e quello del “Modello di offerta economica predisposto dalla SA”, di cui alle precedenti tabelle del capitolato tecnico di gara Parte II^, sarà preso a riferimento quello riportato nello schema di offerta generato dal “Sistema”.
Si precisa che il mancato invio della predetta offerta non sarà causa di esclusione, ma oggetto di soccorso istruttorio.
8. REDAZIONE E INVIO DELL’OFFERTA IN MODALITÀ MASSIVA
Ferme restando le modalità di produzione della “Documentazione amministrativa” di gara di cui ai precedenti Paragrafi, l’operatore economico potrà compilare e inviare l’”offerta tecnica ed economica e la Documentazione Amministrativa”, di cui ai precedenti Paragrafi, in una forma massiva secondo la procedura che segue.
L’operatore economico dovrà: i) scaricare e salvare sul proprio pc il foglio di calcolo generato dal “Sistema” (modello di offerta), contenente i campi da compilare per i lotti selezionati; ii) inserire i dati richiesti; iii) allegare “a Sistema” il documento medesimo così come compilato.
Il “Sistema”, per tale modalità di inserimento, prevede la validazione dei dati presenti nel modello di offerta immesso “a sistema” con scadenza temporale predefinita ovvero almeno ogni tre ore nell’arco delle 24 ore. Si fa, altresì, presente che per tale modalità di compilazione dell’offerta l’immissione “a sistema” di un nuovo modello di offerta comporta la sostituzione definitiva del modello allegato in precedenza e dei relativi dati.
L’operatore economico in caso di partecipazione a più Lotti, ove previsti, dovrà: i) scaricare e salvare sul proprio pc il foglio di calcolo generato dal Sistema (modello di offerta), contenente i campi da compilare per i lotti selezionati; ii) inserire i dati richiesti; iii) allegare a Sistema il documento medesimo così come compilato.
Il Sistema per tale modalità di inserimento prevede la validazione dei dati presenti nel modello di offerta immesso a Sistema con scadenza temporale predefinita ovvero almeno ogni tre ore nell’arco delle 24 ore. Si fa, altresì, presente che per tale modalità di compilazione dell’offerta l’immissione a Sistema di un nuovo modello di offerta comporta la sostituzione definitiva del modello allegato in precedenza e dei relativi dati.
Inoltre, si precisa che tale modalità di presentazione dell’offerta può essere utilizzata fino a 24 ore prima del termine ultimo di presentazione dell’offerta medesima indicato nell’Invito.
L’operatore economico potrà, altresì, procedere al caricamento massivo della documentazione amministrativa e di
offerta relativa ai singoli Lotti abbinando, successivamente, ciascun documento al Lotto e alla sezione a cui si riferisce. I dati e i documenti immessi “a sistema” in modalità massiva potranno essere modificati accedendo alle apposite sezioni del “Sistema”.
Tale modalità è descritta più dettagliatamente nel materiale di supporto pubblicato su sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
9. PARTECIPAZIONE A PIÙ LOTTI
Gli operatori economici invitati ed in possesso dei requisiti di ammissione potranno partecipare ad uno, due o tutti i lotti e sarà loro consentito, qualora intendano presentarsi in forma associativa, variare la composizione degli RTI/Consorzi tra un lotto ed un altro.
Inoltre, si precisa che l’operatore economico potrà conseguire l’aggiudicazione per ognuno dei lotti a cui partecipa ai sensi dell’articolo 51 del D.Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii..
10. AGGIUDICAZIONE – ULTERIORI REGOLE E VINCOLI
10.1 Criterio di aggiudicazione
La procedura verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo la ripartizione tra punteggio tecnico ed economico indicata nel Capitolato tecnico e riepilogata nelle seguenti tabelle:
LOTTO 1
CRITERIO | PUNTEGGIO MASSIMO |
Punteggio tecnico | 90 |
Punteggio economico | 10 |
TOTALE | 100 |
LOTTO 2
CRITERIO | PUNTEGGIO MASSIMO |
Punteggio tecnico | 70 |
Punteggio economico | 30 |
TOTALE | 100 |
Il punteggio totale viene determinato dalla somma algebrica, per entrambi i lotti, del punteggio dell’offerta economica
(PE) e del punteggio tecnico (PT) calcolato applicando la seguente formula:
𝑌 = 𝑃𝐸 + 𝑃𝑇
La Commissione Giudicatrice procederà alla valutazione delle offerte tecniche e all’attribuzione del relativo punteggio, con riguardo alle caratteristiche tecniche migliorative, in base ai criteri indicati nella Tabella 7 (Lotto 1) e tabella 14 (Lotto 2) del capitolato tecnico di gara Parte II^. I punteggi ottenuti dall’esame tecnico ed economico saranno quindi sommati al fine di ottenere la graduatoria provvisoria.
La gara viene aggiudicata all’offerta che consegue la massima valutazione totale. A parità di punteggio complessivo l’aggiudicazione avviene a favore dell’offerente che ha ottenuto il maggiore punteggio tecnico.
Xxxxxxx esclusi dalla gara i concorrenti che presenteranno:
− offerte nelle quali sono sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nel Capitolato Tecnico e relativi allegati;
− offerte che sono sottoposte a condizione;
− offerte che sostituiscono, modificano e/o integrano le predette condizioni di fornitura;
− offerte incomplete e/o parziali;
− offerte di servizi e forniture che non possiedono le caratteristiche minime stabilite nel capitolato tecnico,
ovvero proposte con modalità difformi, in senso peggiorativo, da quanto stabilito nel presente documento.
La gara sarà aggiudicata all’offerta che avrà conseguito la massima valutazione totale. Nel calcolo del punteggio totale Y saranno considerato il troncamento alla seconda cifra decimale, senza procedere ad alcun arrotondamento. Esempio: PT + PE = 88,219994 🢥 punteggio totale attribuito: Y = 88,21.
A parità di punteggio complessivo si proporrà l’aggiudicazione a favore dell’offerente che avrà ottenuto il maggiore
punteggio tecnico PT.
In seguito all’esame delle “offerte tecnico-economiche”, in caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e l’offerta tecnica, si procederà all’individuazione dell’affidatario tramite sorteggio da effettuarsi in seduta pubblica a cura del Responsabile Unico del Procedimento.
10.2 Criterio per l‘attribuzione del punteggio economico
Il punteggio relativo all’offerta economica sarà calcolato, per entrambi i Lotti, sulla base della seguente formula:
𝑃𝐸𝑖 = 30 × ( )
𝑅𝑖
𝛼
𝑅max
dove:
− 𝑃𝐸𝑖 è il punteggio economico assegnato all’offerta i-esima;
− 𝑅𝑖
è il ribasso dell’offerta i-esima rispetto alla base d’asta 𝑅𝑖
= 100 × (1 − 𝑂𝑓𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑎𝑖𝑒𝑠𝑖𝑚𝑎);
𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑑′𝑎𝑠𝑡𝑎
− 𝑅𝑚𝑎𝑥 è il massimo ribasso rispetto al prezzo a base d’asta tra tutte le offerte pervenute ed è calcolato come
segue: 𝑅𝑀𝑎𝑥
= 100 × (1 − 𝑂𝑓𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑎𝑚𝑖𝑔𝑙𝑖𝑜𝑟𝑒) ;
𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑑′𝑎𝑠𝑡𝑎
− 𝛼 è pari a 0,1.
Si precisa che saranno considerate le prime due cifre dopo la virgola senza procedere a alcun arrotondamento (es. PE: 3,2345 punteggio attribuito 3,23).
10.3 Criteri per l’attribuzione del punteggio tecnico
Il Punteggio Tecnico dell’offerta i-esima, PT𝑖 , sarà calcolato applicando il metodo aggregativo compensatore, dato dalla sommatoria dei coefficienti attribuiti all’offerta, per tutti criteri di cui alla Tabella 7 (Lotto 1) e Tabella 14 (Lotto 2) del capitolato tecnico di gara Parte II^, ponderati per i relativi pesi. Di seguito si riporta la formula sintetica per i due lotti:
Lotto 1
28
PT𝑖 = ∑ 𝑊j ∗ 𝑉𝑖𝑗
𝑗=1
Lotto 2
30
PT𝑖 = ∑ 𝑊j ∗ 𝑉𝑖𝑗
𝑗=1
dove:
- PT𝑖 è il punteggio tecnico attribuiti alla i-esima offerta;
- 𝑊j è il peso del criterio j-esimo;
- 𝑉𝑖𝑗 è il coefficiente attribuito alla i-esima offerta in relazione al criterio j-esimo.
Si precisa che saranno considerate le prime due cifre dopo la virgola senza procedere a alcun arrotondamento (es. PE: 3,2345 punteggio attribuito 3,23).
Di seguito vengono riportati i criteri, distinti per ogni singolo lotto di partecipazione, che verranno utilizzati dalla Commissione per la valutazione delle Offerte Tecniche :
Lotto 1
Ambito | ID Criterio | Descrizione criterio | Peso | Coefficiente𝑉𝑖𝑗 | Possesso del requisito/Val ore offerto (da compilare a cura dell’offerente) |
Telecamere | 1 | Frame rate alla massima risoluzione – Le telecamere per videosorveglianza supportano una frequenza di fotogrammi di 60 fps alla massima risoluzione | 2 | 0 (No) oppure 1 (Sì) | Indicare 0 oppure 1 |
2 | Dimensioni - Le telecamere per videosorveglianza proposte hanno dimensione inferiori rispetto ai requisiti minimali del paragrafo 7. | 3 | 3 𝐻𝑇𝐿𝐶𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑜𝑙𝑎𝑡𝑜−𝐻𝑇𝐿𝐶𝑂𝑓𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑖𝑒𝑠𝑖𝑚𝑎 1 𝐿𝑇𝐿𝐶𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑜𝑙𝑎𝑡𝑜 −𝐿𝑇𝐿𝐶𝑂𝑓𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑖𝑒𝑠𝑖𝑚𝑎 ∗ [ ] + ∗ [ ] 4 𝐻𝑇𝐿𝐶𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑜𝑙𝑎𝑡𝑜−𝐻𝑇𝐿𝐶𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎 4 𝐿𝑇𝐿𝐶𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑜𝑙𝑎𝑡𝑜−𝐿𝑇𝐿𝐶𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎 dove: - 𝐻𝑇𝐿𝐶𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑜𝑙𝑎𝑡𝑜 e𝐿𝑇𝐿𝐶𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑜𝑙𝑎𝑡𝑜 sono rispettivamente l’altezza e la larghezza massime previste da capitolato (par. 7.1); - 𝐻𝑇𝐿𝐶𝑂𝑓𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎_𝑖𝑒𝑠𝑖𝑚𝑎 e𝐿𝑇𝐿𝐶𝑂𝑓𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎_𝑖𝑒𝑠𝑖𝑚𝑎 sono rispettivamente l’altezza e la larghezza del modello di telecamera proposto nell’offerta i-esima; - 𝐻𝑇𝐿𝐶𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎è l’altezza minore tra tutte le telecamere proposte dalle società concorrenti; - 𝐿𝑇𝐿𝐶𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎è la larghezza minore tra tutte le telecamere proposte dalle società concorrenti. | Indicare H e L della telecamera offerta | |
3 | Schede di memoria SDXC – Viene attribuito un punteggio tecnico premiante, se le telecamere di videosorveglianza di tipo PTZ proposte supportano schede di memoria SDXC di capacità superiore a 256 GB e l’Impresa propone la fornitura di schede SDXC di capacità maggiore di 256 GB, nel rispetto dei restanti requisiti di cui al paragrafo 7.1. | 2 | a) 0 se le telecamere PTZ proposte non supportano schede SDXC con capacità maggiore di 256 GB e/o l’Impresa non propone la fornitura di schede SDXC con capacità maggiore di 256 GB b) 1/2 se le telecamere PTZ proposte supportano schede SDXC con capacità maggiore di 256 GB e l’Impresa propone la fornitura di schede SDXC con capacità di 512 GB. c) 1 se le telecamere PTZ proposte supportano schede SDXC con capacità maggiore di 256 GB e l’Impresa propone la fornitura di schede SDXC con capacità di 1TB. | Indicare a) oppure b) oppure c) | |
4 | Protezione meccanica – Le telecamere per videosorveglianza proposte hanno un indice di protezione contro gli impatti meccanici esterni almeno pari a IK10. | 2 | 0 (No) oppure 1 (Sì) | Indicare 0 oppure 1 |
5 | Garanzia telecamere per videosorveglianza - Le telecamere per videosorveglianza proposte sono coperte da 5 anni di garanzia del produttore. | 2 | 0 (No) oppure 1 (Sì) | Indicare 0 oppure 1 | |
6 | Garanzia telecamere di lettura targhe -Le telecamere di lettura targhe proposte sono coperte da 5 anni di garanzia del produttore. | 2 | 0 (No) oppure 1 (Sì) | Indicare 0 oppure 1 | |
7 | Riduzione durata temporale delle attività di cui al paragrafo 9.2. La proposta tecnica dell’Impresa prevede il dimezzamento della durata temporale delle attività di cui al paragrafo 9.2. In tal caso dovranno essere impiegate due squadre di installazione operanti in parallelo. La seconda squadra di installazione aggiuntive dovrà rispettare le stessi condizioni e avere la stessa composizione specificate nel paragrafo 9.2. | 2 | 0 (No) oppure 1 (Sì) | Indicare 0 oppure 1 | |
Switch ToR | 8 | Porte aggiuntive per switch top-of-rack – Gli switch proposti in risposta ai requisiti di cui al paragrafo 8.7.2, sono dotati di ulteriori porte equipaggiabili con porte SFP+ rispetto alle 24 richieste. Le porte ulteriori non devono essere equipaggiate con transceiver. | 3 | 𝛽 𝑁𝑟𝑃𝑜𝑟𝑡𝑒𝐴𝑔𝑔𝑖𝑢𝑛𝑡𝑖𝑣𝑒𝑂𝑓𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑖𝑒𝑠𝑖𝑚𝑎 [ ] dove: 𝑁𝑟𝑃𝑜𝑟𝑡𝑒𝐴𝑔𝑔𝑖𝑢𝑛𝑡𝑖𝑣𝑒𝑂𝑓𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑀𝑖𝑔𝑙𝑖𝑜𝑟𝑒 - 𝑁𝑟𝑃𝑜𝑟𝑡𝑒𝐴𝑔𝑔𝑖𝑢𝑛𝑡𝑖𝑣𝑒𝑂𝑓𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑖𝑒𝑠𝑖𝑚𝑎 è il numero di i porte aggiuntive rispetto alle 24 richieste da capitolato supportate dal modello si switch proposto nell’offerta i-esima; - 𝑁𝑟𝑃𝑜𝑟𝑡𝑒𝐴𝑔𝑔𝑖𝑢𝑛𝑡𝑖𝑣𝑒𝑂𝑓𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑀𝑖𝑔𝑙𝑖𝑜𝑟𝑒è il numero di i porte aggiuntive rispetto alle 24 richieste da capitolato supportate dal modello si switch proposto nell’offerta i-esima . - 𝛽 è pari a 0,5 | Indicare il numero di porte aggiuntive |
Infrastruttura iperconvergente | 9 | Sicurezza nelle configurazioni - Notifica automatica dei nuovi firmware rilasciati con la possibilità di selezionare quelli d'interesse per le componenti HW presenti nel server | 3 | 0 (No) oppure 1 (Sì) | Indicare 0 oppure 1 |
10 | Architettura - La soluzione è in grado di gestire individualmente ciascuna VM come oggetto distinto, attribuendo ad essa specifici livelli di protezione, ridondanza, risorse assegnate. | 4 | 0 (No) oppure 1 (Sì) | Indicare 0 oppure 1 | |
11 | Backup - Funzionalità di Backup integrata di tipo snapshot, svincolate dalle VM sorgente e oggetto dei backup, con capacità di effettuare il restore dell’intera VM e di singoli file | 4 | 0 (No) oppure 1 (Sì) | Indicare 0 oppure 1 |
12 | Compressione - Deve essere possibile, sulla configurazione fornita, attivare funzionalità di compressione dei dati per ottimizzazione dello spazio disco | 1 | 0 (No) oppure 1 (Sì) | Indicare 0 oppure 1 | |
13 | Deduplica - Deve essere possibile, sulla configurazione fornita, attivare funzionalità di data deduplication per ottimizzazione dello spazio disco | 2 | 0 (No) oppure 1 (Sì) | Indicare 0 oppure 1 | |
14 | Deduplica - Capacità della soluzione di effettuare le operazioni di deduplica e compressione a monte, evitando operazioni ridondanti di scrittura su disco | 3 | 0 (No) oppure 1(Sì) | Indicare 0 oppure 1 | |
15 | Efficienza spazio storage – Deduplica e compressione devono essere attivabili indipendentemente e per sotto insiemi dei dati e tecnologia di storage (HDD/SSD) al fine di garantire le massime performance e l’utilizzo selettivo delle funzionalità dove applicabili. Deduplica e compressione devono essere disabilitabili senza spostamento dei dati qualora i valori di ottimizzazione dello storage non siano soddisfacenti | 4 | 0 (No) oppure 1 (Sì) | Indicare 0 oppure 1 | |
16 | Numero di nodi supportati – L’infrastruttura iperconvergente deve supportare un numero di nodi ≥ 32 all’interno di singolo cluster (no soluzioni di tipo cluster-federati) | 4 | 0 (No) oppure 1 (Sì) | Indicare 0 oppure 1 | |
17 | Policy Management - La soluzione supporta lo Storage Policy-Based Management, ovvero consente di definire delle politiche che specificano livelli di servizio e prestazioni e di legare ogni Virtual Disk ad una specifica politica | 3 | 0 (No) oppure 1 (Sì) | Indicare 0 oppure 1 | |
18 | Quality Of Service – L’infrastruttura iperconvergente deve consentire di limitare il numero di IOPS a livello di VM, per evitare situazioni in cui Virtual Machine che generano un carico molto elevato possano avere impatti negativi sulle prestazioni di altre macchine virtuali che insistono sulla stessa infrastruttura | 4 | 0 (No) oppure 1 (Sì) | Indicare 0 oppure 1 | |
19 | Replica - Capacità della soluzione di ottimizzare il traffico generato in WAN, attraverso le funzionalità di deduplica e compressione, in contesti di configurazione di replica Multi-sito. | 3 | 0 (No) oppure 1 (Sì) | Indicare 0 oppure 1 | |
20 | Replica Asincrona - Replica asincrona selezionabile a livello di singola VM o gruppi di VM per preservare consistenza applicativa | 3 | 0 (No) oppure 1 (Sì) | Indicare 0 oppure 1 | |
21 | Processore - Processori con performance di SPECrate2017_int_base superiore di almeno il 20% rispetto ai valori indicati nel requisito | 4 | 0 (No) oppure 1(Sì) | Indicare 0 oppure 1 |
22 | Il software per la gestione e la virtualizzazione delle risorse hardware deve essere deve essere indipendente dall'infrastruttura hardware proposta | 4 | 0 (No) oppure 1 (Sì) | Indicare 0 oppure 1 | |
23 | Il software Virtual Machine Manager offerto deve essere installato e presente su ciascun nodo della soluzione iperconvergente, in modo che sia attivo su tutti i nodi e possa offrire una resilienza del servizio in caso di failure di uno dei nodi (deve essere immediatamente reso disponibile sugli altri nodi del cluster senza alcuna interruzione o ripartenza del servizio) | 5 | 0 (No) oppure 1 (Sì) | Indicare 0 oppure 1 | |
24 | L’infrastruttura iperconvergente deve includere funzionalità native di storage file server, ovvero senza dover utilizzare alcun tipo di soluzione terze parti o software o hardware aggiuntivi esterni alla soluzione. Il file server deve permettere nativamente l’erogazione di molteplici name space di tipo SMB e/o NFS compresa relativa integrazione in servizi Microsoft DFS a prescindere dall’hypervisor utilizzato | 5 | 0 (No) oppure 1 (Sì) | Indicare 0 oppure 1 | |
25 | Deve essere implementata una funzionalità di localizzazione del dato per avere sempre le massime performance e la scalabilità pressoché lineare della soluzione, ovvero tutte le richieste di lettura/scrittura delle machine virtuali debbono essere servite dai dischi locali del server fisico su cui è accesa la macchina virtuale. Tale caratteristica deve permanere anche a valle di spostamento delle macchine virtuali sui nodi del cluster | 5 | 0 (No) oppure 1 (Sì) | Indicare 0 oppure 1 | |
26 | Deve essere implementata una funzionalità di tiering nativa del file system automatico cross nodo, ovvero non limitato ai dischi presenti sul nodo ma comune a tutti i nodi presenti nell'infrastruttura. Il tiering si dovrà applicare sia su SSD/HDD che NVME/SSD. | 4 | 0 (No) oppure 1 (Sì) | Indicare 0 oppure 1 | |
27 | L’infrastruttura di iperconvergenza deve avere una console di gestione Multi-Hypervisor | 4 | 0 (No) oppure 1 (Sì) | Indicare 0 oppure 1 | |
Servizio di assistenza evolutiva | 28 | Durata del servizio di assistenza – Si attribuiscono fino a 3 punti per le offerte che prevedono l’estensione del servizio di assistenza di cui al paragrafo 10. Tale eventuale proposta deve prevedere l’estensione, dello stesso numero di mesi, anche di tutti i pacchetti di assistenza dei produttori di cui al paragrafo 10.1e del servizio di Help Desk. Inoltre, per ogni blocco di estensione da 12 mesi, il magazzino delle parti di scorta deve essere così incrementato: nr. 2 | 3 | a) 0 se non viene proposta alcuna estensione del servizio; b) 1/2 se viene proposta un’estensione di 12 mesi, per complessivi 24 mesi; c) 1 se viene proposta un’estensione di 24 mesi, per complessivi 36 mesi. | Indicare a) oppure b) oppure c) |
Telecamere di videosorveglianza PTZ, nr. 1 Telecamera di videosorveglianza di tipo fisso, nr. 1 Telecamere di lettura targhe. | |||||
Punteggio tecnico massimo | 90 |
Lotto 2
Ambito | ID Criteri o | Descrizione criterio | Punt. max | Punteggio i-esimo | Possesso del requisito/V alore offerto (da compilare a cura dell’offeren te) |
Monitor 55” | 1 | Rapporto di contrasto tipico – I monitor 55” proposti in fornitura presentano un rapporto di contrasto migliorativo a quello previsto nel paragrafo 4.4.1 | 5 | Per tutti i monitor 55” in fornitura si attribuiscono: a) 3500:1 < contrasto <4000:1: 2,5 punti b) Contrasto >= 4000:1 : 5 Punti | Indicare a) oppure b) |
2 | Design con cornice “Ultra Narrow Bezel” – I monitor 55” proposti in fornitura presentano una distanza Bezel-to-Bezel ridotta, migliorativa rispetto a quella prevista nel paragrafo 4.4.1 | 5 | Per tutti i monitor 55” in fornitura si attribuiscono: a) 1,70 < BtB< 1,80: 2,5 punti b) BtB <= 1,70: 5 punti | Indicare a) oppure b) |
3 | Luminosità tipica (cd/mq) - I monitor 55” proposti in fornitura presentano una luminosità migliorativa rispetto a quella prevista nel paragrafo 4.4.1, espressa in cd/mq o nit | 5 | Per tutti i monitor 55” in fornitura luminosità tipica >= 700: 0 punti (No) oppure 5 punti (Sì) | Indicare Sì/No | |
4 | Qualità dei display per videowall - I monitor 55” proposti in fornitura presentano una struttura del telaio (chassis) in metallo e non in plastica, garantendo protezione/sicurezza/sostenibilità/riciclabilità | 3 | Struttura del telaio (chassis) in metallo per tutti i monitor/display 55” per videowall - Certificazione di conformità alla norma vigente antincendio secondo la classificazione di reazione al fuoco dei prodotti ed elementi da costruzione (DIN EN 13501-1 as C-s2, d0 o equivalente) da presentare in fase di offerta: 0 punti (No) oppure 3 punti (Sì) | Indicare Sì/No | |
Monitor 24” | 5 | Design con cornice “Ultra Narrow Bezel” - I monitor 24” proposti in fornitura presentano una distanza Bezel-to-Bezel ridotta, migliorativa rispetto a quella prevista nel paragrafo 4.4.6.2 | 4 | Per tutti i monitor 24” in fornitura: a) Cornice < 2mm su ciascuno dei 3 lati e < 22 mm lato basso: 1 punto b) Cornice <= 1,6 mm su ciascuno dei 3 lati e <= 20 mm lato basso: 2 punti c) Cornice <= 1,2 mm su ciascuno dei 3 lati e <= 18 mm lato basso: 3 punti d) Cornice <= 0,8 mm su ciascuno dei 3 lati e <= 16 mm lato basso: 4 punti | Indicare a) oppure b) oppure c) oppure d) |
6 | Luminosità tipica (cd/mq) - I monitor 24” proposti in fornitura presentano una luminosità migliorativa rispetto a quella prevista nel paragrafo 4.4.6.2. espressa in cd/mq o nit | 3 | Per tutti i monitor 24” in fornitura luminosità tipica >=250: 0 punti (No) oppure 3 punti (Sì) | Indicare Sì/No |
7 | Oscillazione/Rotazione schermo “Swivel” [°] | 2 | Funzionalità “Swivel” da -170 a + 170: : 0 punti (No) oppure 2 punti (Sì) | Indicare Sì/No | |
8 | Regolazione in altezza del supporto monitor | 1 | Regolaz. supporto superiore a 140 mm: 0 punti (No) oppure 1 punto (Sì) | Indicare Sì/No | |
9 | Classe di efficienza energetica - I monitor 24” proposti in fornitura presentano una classe di efficienza energetica migliorativa a quella prevista nel paragrafo 4.4.6.2. | 2 | classe energetica A+ o superiore: 0 punti (No) oppure 2 punti (Sì) | Indicare Sì/No | |
Monitor 34” curvo | 10 | Luminosità tipica (cd/mq) - I monitor 34” proposti in fornitura presentano una luminosità migliorativa rispetto a quella prevista nel paragrafo 4.4.7.2 espressa in cd/mq o nit | 1 | Per tutti i monitor 34” in fornitura: a) 280 < Luminosità < 290: 0,5 punti b) Luminosità >= 290: 1 punto | Indicare a) oppure b) |
11 | Raggio di curvatura - I monitor 34” proposti in fornitura presentano un raggio di curvatura migliorativo rispetto a quello previsto nel paragrafo 4.4.7.2 | 1 | Per tutti i monitor 34” in fornitura raggio di curvatura pari a 1800R o migliorativo: 0 punti (No) oppure 1 punto (Sì) | Indicare Sì/No | |
12 | Classe di efficienza energetica - I monitor 34” proposti in fornitura presentano una classe di efficienza energetica migliorativa a quella prevista nel paragrafo 4.4.7.2 | 1 | classe energetica A+ o superiore: 0 punti (No) oppure 1 punto (Sì) | Indicare Sì/No | |
Workstation | 13 | Processore i7 decima generazione o superiore | 2 | Si attribuiscono: a) 1 punto nel caso in cui il Processore per tutte le workstation è i7 decima generazione con 6 core complessivi; b) 2 punti nel caso in cui il Processore per tutte le workstation è • Caso b1 – i7 decima generazione con 8 core complessivi • Caso b2 – i7 di generazione superiore | Indicare a) oppure b) |
14 | Quantità RAM installata totale (GB) | 1 | Si attribuiscono: a) RAM = 32GB: 0,5 punti | Indicare a) oppure b) |
b) RAM = 64 GB: 1 Punto | |||||
15 | storage interno #2 | 1 | Si attribuiscono a) HDD SATA Capacità da 2 TB: 0,5 punti b) HDD SATA Capacità da 4 TB: 1 punto | Indicare a) oppure b) | |
16 | Porte USB complessive | 0,5 | Almeno 8xUSB di cui almeno 4xUSB ver. 3.0 o superiore: 0 punti (No) oppure 0,5 punti (Sì) | Indicare Sì/No | |
17 | Scheda grafica | 2 | Scheda grafica professionale NVIDIA®/AMD con memoria RAM 2 GB dedicata GDDR5 o superiore che supporti contemporaneamente almeno 4 monitor indipendenti alla risoluzione massima supportata dalla scheda e che sia dotata di 4 uscite video dedicate di tipo DP o HDMI o DVI: 0 punti (No) oppure 2 punti (Sì) | Indicare Sì/No | |
18 | Memoria RAM dedicata per Scheda grafica | 0,5 | Memoria RAM dedicata per scheda grafica >= 3 GB: 0 punti (No) oppure 0,5 punti (Sì) | Indicare Sì/No | |
PC | 19 | Processore | 3 | Si attribuiscono: a) nel caso in cui il processore per tutti i PC in fornitura è i5 6 core complessivi: 2 punti; b) nel caso in cui il processore per tutti i PC in fornitura è i7 quad core: 3 punti; | Indicare a) oppure b) |
20 | Quantità di RAM installata totale (GB) | 2 | Si attribuiscono: a) RAM = 16 GB: 1 punto b) RAM = 32 GB: 2 punti | Indicare a) oppure b) |
21 | Storage interno #2 | 1 | Si attribuiscono: a) HDD SATA da 1,5 TB: 0,5 punti b) HDD SATA da 2 TB: 1 punto | Indicare a) oppure b) | |
22 | Scheda grafica | 4 | scheda grafica professionale NVIDIA®/AMD con memoria RAM 2 GB dedicata GDDR5 o superiore che supporti contemporaneamente almeno 4 monitor indipendenti alla risoluzione massima supportata dalla scheda e che sia dotata di tramite 4 uscite video dedicate di tipo DP o HDMI o DVI: 0 punti (No) oppure 4 punti (Sì) | Indicare Sì/No | |
23 | Memoria RAM dedicata per scheda grafica | 2 | Memoria RAM dedicata>= 4 GB: 0 punti (No) oppure 2 punti (Sì) | Indicare Sì/No | |
LED wall | 24 | Spare parts kit - spare parts di tutte le componenti previste in fornitura per la realizzazione del LEDwall in fornitura in quantità superiore a quella indicata nel capitolato | 2 | spare parts pari al 5% di tutte le componenti previste in fornitura per la realizzazione del LEDwall : 0 punti (No) oppure 2 punti (Sì) | Indicare Sì/No |
25 | Qualità dei moduli LEDwall oggetto di fornitura | 2 | Struttura del telaio (chassis) in metallo per tutti i monitor/display 55” per videowall - Certificazione di conformità alla norma vigente antincendio secondo la classificazione di reazione al fuoco dei prodotti ed elementi da costruzione (DIN EN 13501-1 as C-s2, d0 o equivalente) da presentare in fase di offerta: 0 punti (No) oppure 2 punti (Sì) | Indicare Sì/No | |
Moduli PC OPS | 26 | Spare parts | 1 | Fornitura aggiuntiva di almeno nr. 3 PC OPS con le stesse caratteristiche tecniche dei moduli in fornitura: 0 punti (No) oppure 1 punto (Sì) | Indicare Sì/No |
Monitor 65” per totem e per Tavolo multitouch | 27 | Luminosità tipica (cd/mq o nit) - I monitor 65” proposti in fornitura presentano una luminosità migliorativa rispetto a quella prevista nel capitolato per il totem multimediale e per il tavolo touch | 1 | Per tutti i monitor 65” in fornitura luminosità tipica >= 500: 0 punti (No) oppure 1 punto (Sì) | Indicare Sì/No |
Tavolo multitouch | 28 | Multitouch – Nr. punti di contatto simultanei superiori a quelli indicati nel capitolato (70 punti simultanei) | 1 | > 70 punti di contatto: 0 punti (No) oppure 1 punto (Sì) | Indicare Sì/No |
Soluzione software aggiuntiva rispetto alla piattaforma di gestione dei videowall e LED wall | 29 | Fornitura di un tool software specifico per gestione e monitoring da remoto di tutti i display in fornitura connessi via LAN. Il tool deve garantire le seguenti principali funzionalità: - controllo e configurazione da remoto dei parametri (es. luminosità); - asset management; - analisi dettagliata dei device; - controllo delle funzionalità dei dispositivi, gestione di alert diagnostici, etc al fine di ridurre i tempi e i tassi di guasto per tutti i device/monitor in fornitura | 1 | Fornitura di un tool software per il controllo e monitoraggio dei device: 0 punti (No) oppure 1 punto (Sì) | Indicare Sì/No |
Servizi professionali | 30 | Estensione di tutti i servizi di assistenza previsti nel capitolato, rispetto ai 36 mesi previsti da capitolato (assistenza programmata, assistenza evolutiva per il software di gestione dei videowall, assistenza evolutiva per tutte le componenti hardware, helpdesk) | 10 | Si attribuiscono: a) 5 punti, per l’estensione dei servizi di assistenza di 12 mesi aggiuntivi, per un totale di 48 mesi; b) 10 punti, per l’estensione dei servizi di assistenza di 24 mesi aggiuntivi, per un totale di 60 mesi; | Indicare a) oppure b) |
Punteggio tecnico massimo | 70 |
10.4 Ulteriori regole e vincoli
I soggetti invitati potranno formulare la propria offerta secondo le regole stabilite nel presente Capitolato d’Oneri e specificatamente dettagliate, per gli aspetti meramente tecnici relativi all'utilizzo della piattaforma tecnologica del “Sistema”, nel materiale informativo di supporto presente sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Saranno esclusi i concorrenti che presentino offerte economiche superiori all’importo posto a base d’asta .
Saranno, altresì, esclusi i concorrenti che:
− presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate negli atti della procedura;
- offerte plurime e/o che siano sottoposte a condizione;
- offerte incomplete e/o parziali;
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura;
- offerte di prodotti/servizi che non possiedano le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e relativi allegati;
- siano coinvolti in situazioni oggettive lesive della “par condicio” tra concorrenti e/o lesive della segretezza
delle offerte;
- non riportino l’indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l’adempimento
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’articolo 95, comma 10, del
D. Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- abbiano omesso di fornire i documenti richiesti ovvero che abbiano reso false dichiarazioni. Si considerano inammissibili e, pertanto, verranno escluse dalla gara le offerte:
a) che non hanno la qualificazione necessaria;
b) il cui prezzo supera l’importo posto a base di gara o sia pari a 0. In questo ultimo caso l’esclusione dell’operatore economico non sarà comunque automatica poiché un’offerta pari a zero può essere qualificata come offerta anormalmente bassa, la stazione appaltante seguirà la procedura prevista per quest'ultima, chiedendo all’offerente spiegazioni in merito all’importo dell’offerta medesima. Tali spiegazioni possono contribuire alla valutazione dell’affidabilità dell’offerta e consentirebbero di dimostrare che, sebbene l’operatore economico abbia proposto un prezzo pari a zero euro, l’offerta di cui trattasi non inciderà sulla corretta esecuzione dell’appalto. (Cfr. Corte di giustizia UE, quarta sezione, sentenza 10 settembre 2020, causa C-367/19)
c) per le quali la Commissione giudicatrice/RUP ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. a) e c), del Codice.
Si configurano, altresì, come offerte condizionate, e come tali inammissibili, quelle carenti dell’accettazione espressa
della clausola sociale, ove prevista, fatto salvo quanto previsto dall’art. 83 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii..
Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. a) e c), del Codice
• comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000;
• costituiscono causa d’esclusione dalla partecipazione alla presente procedura;
• saranno oggetto di comunicazione all’A.N.A.C. ai sensi dell’art. 80, comma 12, e saranno valutate ai sensi
dello stesso articolo, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Si precisa, inoltre, che la stazione appaltante, anche con riferimento al singolo lotto, si riserva il diritto di:
a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
Contratto, in conformità a quanto previsto dall’articolo 95, comma 12, del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
b) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta valida, ai sensi dell’articolo 69 del X.X.
xx. 000/0000;
c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente per non convenienza o inidoneità dell’offerta
(cfr. Xxxxxxxx A.N.A.C. n. 79 del 29/01/2020);
d) non stipulare il contratto motivatamente.
11. FASE DI AGGIUDICAZIONE
11.1 Documentazione Amministrativa
Allo scadere del termine di presentazione delle offerte, relativamente ad ogni singolo lotto, le stesse sono acquisite
definitivamente nel “Sistema” e, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate dal “Sistema” medesimo.
La data e l’ora in cui si terrà la prima seduta pubblica in modalità telematica sono comunicate nella “lettera di invito”, fatta salva la facoltà della stazione appaltante di anticipare/posticipare tale termine sempre tramite apposita comunicazione data a “sistema”, con congruo anticipo, a tutti gli operatori economici candidati.
La stazione appaltante nomina, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., ove previsto, una Commissione
di gara.
Durante la prima seduta aperta al pubblico, il R.U.P. e/o qualora previsto la Commissione procederà allo svolgimento delle seguenti attività:
a) alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate attraverso il “Sistema”. La tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di” Documentazione amministrativa”, “Offerta Tecnica” ed “Offerta economica” (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza a “Sistema” delle offerte medesime in quanto, come meglio precedentemente precisato, le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal “Sistema” medesimo e dunque nessuna offerta sarà presente a “Sistema”;
b) all’ apertura delle offerte presentate e, quindi, accesso all’area contenente la “Documentazione amministrativa” di ciascuna singola offerta presentata, mentre le “Offerte Tecniche” e le “Offerte economiche” resteranno segrete, chiuse/bloccate a “Sistema” e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile, né alla stazione appaltante né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il “Sistema” consentirà l’accesso alla “Documentazione amministrativa” e la stazione appaltante procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti;
c) alla verifica in ordine alla sussistenza in capo ai concorrenti di una situazione di controllo ex articolo 2359 c.c., proponendo l’esclusione dei concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi, così come previsto dall’articolo 80, comma 5, lettera m), del
D. Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii.
Si evidenzia che a tale seduta, nonché alla/e successiva/e seduta/e pubblica/che, il concorrente potrà assistere collegandosi al “Sistema” a distanza attraverso la propria postazione come più dettagliatamente descritto nel materiale di supporto pubblicato su sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Della data e ora delle sedute pubbliche diverse dalla prima verrà data preventiva comunicazione ai concorrenti
ammessi sempre mediante “Sistema”.
*** Successivamente il Responsabile Unico del Procedimento procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Capitolato
d’oneri;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente Paragrafo 7.8;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura, provvedendo altresì
agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
Relativamente alla fase di analisi della “Documentazione amministrativa”, il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa (con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica), assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Resta salva la facoltà della stazione appaltante, nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza
di dichiarazioni non essenziali, di chiedere al concorrente chiarimenti o precisazioni.
Sono pubblicati sul sito della stazione appaltante xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/00000000x00x000x000000000 gli atti di cui all’art. 29 del D. Lgs.vo n. 50/2016 secondo le tempistiche contenute nell’articolo medesimo.
11.2 Offerta tecnica ed economica
Terminata la fase di verifica della documentazione amministrativa, nella seduta pubblica di apertura delle “offerte tecniche”, relativa a ciascun lotto, che verrà comunicata agli offerenti tempestivamente, la stazione appaltante renderà visibile per ciascun concorrente, la presenza a “Sistema” della documentazione tecnica, di cui le offerte si compongono, che verrà esaminata da una Commissione all’uopo nominata ai sensi dell’articolo 77 del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. in seduta riservata.
In una o più sedute riservate, la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche ed all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri, i sub-criteri e le modalità sopraindicati.
In seguito all’assegnazione del punteggio tecnico, nella seduta pubblica di apertura delle offerte economiche la
stazione appaltante renderà visibile per ciascun concorrente:
i) il punteggio tecnico complessivo attribuito alle singole offerte tecniche;
ii) la presenza a “Sistema” della documentazione relativa all’offerta economica;
i) il valore complessivo offerto e gli eventuali singoli valori economici offerti.
Ferme le soprarichiamate attività da svolgersi in seduta pubblica, la Commissione procederà, in più sedute riservate:
a) all’esame e verifica delle “offerte tecniche” presentate a “Sistema”;
b) all’esame e verifica delle “offerte economiche” presentate a “Sistema”;
c) alla verifica in ordine alla sussistenza in capo ai concorrenti di una situazione di controllo ex art. 2359 c.c.
proponendo l’esclusione dei concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi, così come previsto dall’art. 80, co. 5, lett. m), del D. Lgs.vo.n. 50/2016 e ss.mm.ii..
In seguito all’esame delle “offerte tecnico-economiche”, in caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e l’offerta tecnica, si procederà all’individuazione dell’affidatario tramite sorteggio da effettuarsi in seduta pubblica a cura del Responsabile Unico del Procedimento.
Qualora il/la RUP/Commissione individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3, del D.Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, procederà secondo quanto indicato al successivo Paragrafo.
12 ANOMALIA, COMPROVA REQUISITI DI ACCESSO ALLA GARA ED AGGIUDICAZIONE
12.1 Anomalia
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, ove prevista, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse procedendo con la verifica dell’anomalia nei modi di legge e in aderenza alle “Linee Guida” dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e al Comunicato del Presidente dell’Autorità medesima in data 05/10/2017.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa.
Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.
È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto e tramite “Sistema”, delle spiegazioni, se del
caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, eventualmente con il supporto eventuale della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il Responsabile del procedimento dichiarerà l’anomalia delle offerte che, all’esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue, procedendo alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito e, al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, anche in relazione al rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d), relativamente ai costi della manodopera sul primo classificato nella graduatoria provvisoria di merito.
Tale indagine potrà essere condotta nel contesto del procedimento di anomalia dell’offerta.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c), e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base
all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si
riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12.
Si fa presente che, secondo il principio dell’invarianza di cui all’articolo 95, comma 15, del Codice, il momento della cristallizzazione del perimetro dei concorrenti, sul cui numero vengono applicate le formule per la rilevazione della soglia di anomalia, è fissato successivamente alla fase della valutazione della documentazione amministrativa, sub fase di soccorso istruttorio compresa.
12.2 Comprova dei requisiti di accesso alla gara
Con riferimento a quanto disciplinato dall’art. 85 e 32 del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., la stazione appaltante procederà a richiedere, prima telematicamente e poi formalizzando la richiesta, al concorrente risultante primo nella graduatoria provvisoria di merito di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica richiesti, attraverso la presentazione della documentazione di seguito indicata:
1. ogni documento idoneo a supportare quanto dichiarato relativamente alla capacità economico/finanziaria e tecnico/organizzativa del concorrente (ad es. referenze dei committenti/verbali di collaudo);
2. certificato aziendale di garanzia della qualità conforme alla serie di norme “UNI EN ISO 9001:2015 o superiori in corso di validità, in settore attinente l’oggetto dell’appalto, certificato da Organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie “UNI XXX XX 00000” e/o altra certificazione/attestazione in caso si usufruisca delle ulteriori riduzioni di cui all’articolo di cui all’articolo 93, comma 7, del D.Lgs.vo n.50/2016 e ss.mm.ii.;
3. comprova del valore minimo della/e classe/i richiesta per la partecipazione all’Appalto Specifico per ogni
categoria;
4. eventuali giustificativi circa gli elementi di costo che hanno costituito l’importo complessivo dell’offerta
economica presentata.
La comprova del requisito è fornita, rispetto al fatturato specifico, ai sensi dell’art. 86, comma 4, e All. XVII, Parte I,
del Codice:
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati al momento dell’invio della lettera di xxxxxx;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA presentati al momento dell’invio della lettera di invito.
La stazione appaltante verificherà in questa fase, ove prevista, la correlazione tra i nominativi delle risorse personali, i C.V. di riferimento esibiti nella fase di presentazione dell’offerta, nonché la documentazione attestante le certificazioni precedenti, con riferimento ad ogni singolo lotto di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice, l’operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
I documenti sopra indicati dovranno essere presentati, entro il termine di 15 (quindici) giorni, a pena di esclusione, attraverso l’invio in formato elettronico tramite il “Sistema” nell’apposita sezione oppure via PEC all’indirizzo xxxxx.000xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxxxxxx.xx.
La stazione appaltante si riserva in qualsiasi momento di chiedere gli originali dei documenti prodotti in copia
conforme all’originale.
Qualora la predetta documentazione a comprova non venga fornita entro il termine assegnato, ovvero qualora il possesso dei requisiti richiesti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all’esclusione del concorrente dalla gara, e, ove ne ricorrano i presupposti, alla segnalazione all'A.N.A.C. ai sensi dell’art. 80, comma 12, del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Si specifica che – in virtù di quanto previsto dal comma 4 dell’art.13 della L. 11 novembre 2011 n.180 - la stazione appaltante non procederà ad effettuare le verifiche di cui sopra nel caso in cui il concorrente secondo in graduatoria rientri tra le Micro, Piccole e Medie Imprese secondo i parametri fissati dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003. Qualora la Micro, Piccola e Media Impresa partecipi alla gara in forma associata, la stessa verrà sottoposta, unitamente all’intera compagine, alle verifiche di cui sopra.
Successivamente, si procederà agli adempimenti relativi all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs.vo n.
50/2016 e ss.mm.ii..
12.3 Aggiudicazione
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti secondo le modalità precedentemente descritte.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC, nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato, procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo
posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in
materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88, comma 4-bis, e 89, e dall’art. 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011 e dall'articolo 3, commi 2,3 e 4, del D.L. 16/072020, nr. 76, come convertito, con modificazioni, dalla Legge nr. 120/2020.
La mancata adesione ai "Protocolli di Legalità", ove presentI, costituisce causa di esclusione o di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto Legge 16/07/2020, nr. 76, come convertito, con modificazioni, dalla Legge nr. 120/2020.
La stazione appaltante effettuerà la comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. Trova applicazione quanto previsto dall’art. 32, comma 8, del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii e dall’art. 3 del D.L. 16/07/2020, nr. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120 dell’11/09/2020.. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario, purché comunque giustificato dall’interesse alla sollecita esecuzione del contratto, in aderenza all'articolo 4, comma 1, lettera a), del D.L. 16/07/2020, nr. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120 dell’11/09/2020.
In tale ottica, la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all’interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto. Non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto previsto dal comma 11, dell’articolo 32, del DLgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione dell’atto negoziale.
Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla
stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.
All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.
Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del Direttore dell'esecuzione contrattuale.
L’esecuzione d’urgenza di cui al presente Paragrafo è ammessa nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.
E’, inoltre, sempre autorizzata nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza, sempre ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del D.lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., anche nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80, del medesimo Decreto Legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla presente procedura; in aderenza all'articolo 8, comma 1, lettera a), del D.L. 16/07/2020, nr. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120 dell’11/09/2020.
Il termine dilatorio di cui al comma 9 dell’articolo 32 del X.Xxx.xx xx. 00/0000, non si applica nelle ipotesi di cui al comma 10 del medesimo articolo 32 del Codice dei Contratti
13. SUBAPPALTO
La presente fornitura, in riferimento ai singoli lotti oggetto di partecipazione, potrà essere subappaltata, ai sensi
dell’art. 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore ad €
100.000,00 e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del menzionato articolo del vigente Codice dei Contratti, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di servizi o forniture. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’articolo 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
Non si configurano come attività affidate in subappalto le subforniture a catalogo di prodotti informatici e le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
I soggetti aggiudicatari della presente procedura possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
⮚ l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
⮚ il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
⮚ all'atto dell'offerta abbiano indicato i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare;
⮚ il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente disciplinare e dal Codice degli appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.
L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), del menzionato articolo di legge, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al presente Paragrafo. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici. Ai fini del pagamento delle
prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il Responsabile del procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.
L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (valore indicativo), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Le disposizioni in parola si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.
Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.
14. AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELLE DICHIARAZIONI RILASCIATE AI FINI DELL’AMMISSIONE
Ai sensi dell’art. 19 delle “Regole” del Bando Istitutivo, in caso di ammissione allo SDAPA, le dichiarazioni rilasciate, unitamente ai dati identificativi dell’operatore economico, del legale rappresentante nonché di tutti gli altri eventuali soggetti registrati e abilitati al “Sistema” dovranno essere mantenute costantemente aggiornate, complete, veritiere e corrette e, in ogni caso, rinnovate ogni sei mesi dal rilascio, pena la sospensione o la revoca dell’Ammissione allo “SDAPA”.
Pertanto, nel caso di modifica di qualsiasi informazione contenuta nella “Domanda di ammissione” ovvero nelle dichiarazioni successivamente rilasciate dall’operatore economico ai fini dell’ammissione allo “SDAPA” o del mantenimento dell’ammissione medesima, l’operatore economico è tenuto, con le modalità di cui al Bando Istitutivo e utilizzando l’apposita procedura prevista nel Sistema, ad aggiornare le dichiarazioni e tutte le informazioni presenti sullo “SDAPA”.
Ogni modifica dati sarà efficace solo in seguito alla sua approvazione da parte di “Consip S.p.A.”. La modifica dati relativa al requisito economico per produrre effetti rispetto all’”AS” deve essere approvata da “Consip S.p.A.” prima dell’invio della lettera di xxxxxx.
Indipendentemente dall’adozione di un provvedimento di revoca o sospensione dall’Ammissione allo “SDAPA” nei casi soprarichiamati, si ribadisce che nel caso di scadenza delle dichiarazioni, l’operatore economico non potrà presentare offerta per il presente “Appalto Specifico” qualora non abbia eseguito la procedura disponibile a sistema per il rinnovo delle autocertificazioni.
15. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO
In seguito alla comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., viene richiesto all’aggiudicatario di far pervenire alla stazione appaltante, nel termine di 10 (dieci) giorni solari la seguente documentazione:
a) Una dichiarazione sostitutiva, relativa al possesso dei requisiti di affidabilità morale, redatta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, compendiante anche i soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs.vo 6-9-2011, n. 159. La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85, comma 1, del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., accetta che la medesima dichiarazione sia presentata attraverso la redazione del “Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)” in formato elettronico.
L’operatore economico compila il modello elettronico messo a disposizione dalla Commissione Europea al link: xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxx/xxxxxx?xxxxxxx di cui allo schema allegato (All. 7a, in formato “Xml”), messo a disposizione al seguente link xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/00000000x00x000x000000000, secondo quanto di seguito indicato. Sarà sufficiente “caricare” il modello allegato al presente capitolato d’oneri, all’uopo predisposto dalla Stazione appaltante in relazione alla presente procedura, sull’apposito spazio presente all’interno del “link” in argomento.
Qualora non sia possibile, stante i vincoli posti dal particolare formato del modello elettronico, rendere tutte le dichiarazioni necessarie e/o obbligatorie, ai fini della partecipazione alla presente procedura, l’operatore economico è tenuto ad integrare quanto mancante e/o carente utilizzando il modello di DGUE in formato word (All.7b) che replica in modalità analogica il DGUE elettronico messo a disposizione dal sito della Commissione Europea.
(N.B. Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d'appalto precedente purché confermino che le informazioni ivi contenute sono ancore valide. In caso di partecipazione in associazione va compilato e presentato un DGUE per ogni operatore economico);
b) Una dichiarazione sostitutiva redatta, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, compendiante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva al contratto, nonché le generalità (nome e cognome) ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall’art.3, comma 7, della Legge n.136/2010;
c) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore della stazione appaltante, a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate nel successivo Paragrafo 16 del presente Capitolato d’Oneri:
a. in caso di RTI, dall’impresa mandataria con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento;
b. in caso di consorzi di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), c) ed e), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., già costituiti con l’indicazione che il soggetto garantito è il Consorzio medesimo.
d) Ogni altro documento utile a comprovare i requisiti di accesso previsti per il presente appalto specifico In caso di R.T.I., Consorzi ordinari e Aggregazioni senza soggettività giuridica dovranno altresì essere prodotti:
- in caso di RTI e di Aggregazioni senza soggettività giuridica, qualora non prodotta già in fase di partecipazione, copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione dei servizi/forniture che ciascuna impresa svolgerà;
- in caso di Consorzi ordinari l’atto costitutivo del Consorzio.
Il mandato speciale del RTI/Aggregazione e l’atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l’impegno delle singole imprese facenti parte del RTI/Rete o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate (in conformità alla Determinazione dell’AVCP - ora A.N.A.C. - n. 4 del 7 luglio 2011).
La mancata produzione della documentazione soprarichiamata nei tempi e nelle modalità previste comporterà
l’esclusione dalla gara dell’operatore economico.
Con l’aggiudicatario verrà stipulato un contratto conforme agli schemi allegati (Allegato nr. 8a) e 8b) al presente Capitolato d’Oneri, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante.
16. GARANZIA DEFINITIVA PER LA STIPULA DEL CONTRATTO
A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del Contratto, l’aggiudicatario, all’atto della stipula del medesimo, dovrà prestare, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 103 del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., una garanzia pari al 10% dell’importo contrattuale in favore della stazione appaltante.
Tuttavia, il suddetto importo, nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 10% della medesima, è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 20% della medesima, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. L’importo della garanzia definitiva è ridotto ove l’aggiudicatario sia in possesso dei requisiti elencati all’art. 93, comma 7, del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Per fruire di tali benefici, l’aggiudicatario dovrà produrre la documentazione attestante il possesso dei suddetti requisiti secondo le modalità indicate al precedente Paragrafo 7.3.
N.B.: Nei casi di cui all’art. 103, comma 11, del Codice, la stazione appaltante modifica la clausola sopra indicata prevedendo l’esonero della garanzia, sulla base di adeguata motivazione e miglioramento del prezzo di aggiudicazione, secondo le modalità di cui al predetto articolo.
La predetta garanzia potrà essere prestata mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nel nuovo Albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs.vo n. 385/1993.
La garanzia definitiva dovrà rispettare tutte le condizioni previste dall’articolo 103 del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’articolo 103 del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.
La garanzia dovrà riportare la seguente dicitura:
Per il Lotto 1
Garanzia definitiva per il contratto avente ad oggetto il "Potenziamento dei sistemi di videosorveglianza della Città di Roma e dei sistemi di gestione dei flussi multimediali della Questura di Roma", mediante la fornitura di telecamere di videosorveglianza, di "lettura targhe" e di componenti "hardware e software" per l'aggiornamento tecnologico della "Sala Apparati" della Questura di Roma, con connessi servizi di assistenza evolutiva per un arco temporale di 12 (dodici) mesi (lotto 1), nell'ambito del Progetto 80.5.1, denominato "Potenziamento del sistema di videosorveglianza e realizzazione di un sistema per analisi intelligente e la metadatazione dei flussi video integrati per la Citta' di Roma Capitale", a valere sul "Fondo Sicurezza Interna 2014-2020-ISF1-POLICE-OS5-ON1" (Nr. iniziativa 2610246)”.
Per il Lotto 2
Garanzia definitiva per il contratto avente ad oggetto la fornitura di sistemi "videowall e led wall", monitor e "totem multimediali", postazioni di "regia" e postazioni "operatore", "tavolo multitouch" e sistema "software centrale " di gestione e controllo , con assistenza evolutiva per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi (lotto 2), nell'ambito del Progetto 80.5.1, denominato "Potenziamento del sistema di videosorveglianza e realizzazione di un sistema per analisi intelligente e la metadatazione dei flussi video integrati per la Citta' di Roma Capitale", a valere sul "Fondo Sicurezza Interna 2014-2020-ISF1-POLICE-OS5-ON1", e nell'ambito del Progetto "NUVAL 3", denominato "COIPS – Centrali Operative Integrate delle Polizia di Stato" (Nr. iniziativa 2610246)”.
16. ACCESSO
Fermo restando quanto previsto in materia di accesso agli atti dall’art. 53 del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’esercizio del diritto di accesso può essere esercitato ai sensi degli artt. 22 e segg. della Legge. n. 241/1990.
17. GESTORE DEL SISTEMA
Xxxxx restando che, per la presente procedura, stazione appaltante è la Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuale per l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni, la stessa si avvale del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all’uopo esperita), incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, il quale assume ogni responsabilità al riguardo.
Per quanto attiene la disciplina delle responsabilità, le regole tecniche di utilizzo, di mancato utilizzo o di mancato
funzionamento del “Sistema” si rinvia a quanto previsto dal Capitolato d’Oneri del Bando Istitutivo.
18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, come recepito dal decreto legislativo 10/8/2018, nr.101,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), l’Amministrazione fornisce le seguenti
informazioni sul trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 come recepito dal decreto legislativo 10/8/2018, nr.101 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), la scrivente Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato in fase di gara e propedeutico alla stipula del contratto
Finalità del trattamento
Si segnala che:
⮚ i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall’Amministrazione in qualità di stazione appaltante, per verificare, se del caso, la permanente sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell’aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
⮚ i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della redazione e della stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.
⮚ tutti i dati acquisiti dall’Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici, nel rispetto della normativa vigente, per le finalità istituzionali svolte dalla Amministrazione medesima in relazione al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
Base giuridica e natura del conferimento
Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all’Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto.
Natura dei dati trattati
I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. “giudiziari”) di cui all’art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” (cd. “sensibili”), ai sensi, di cui all’art. 9 Regolamento UE.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici e adottando idonee ed adeguate misure di sicurezza volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati
I dati potranno essere:
− trattati dal personale dell’Amministrazione che cura il procedimento di gara e l’esecuzione del contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
− comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza
all’Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all’esecuzione del Contratto, anche per l’eventuale tutela
in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
− comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
− comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
− comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP
n. 1 del 10/01/2008.
Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, saranno diffusi
tramite il sito internet xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/00000000x00x000x000000000.
Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/00000 , sezione “Trasparenza”.
I dati inerenti la partecipazione del concorrente all’iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dal MEF e da Consip, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.
I dati potrebbero essere trasferiti ad un’organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal
caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.
Periodo di conservazione dei dati
Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto della normativa vigente.
Processo decisionale automatizzato
Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.
Diritti del concorrente/interessato
Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante
e tramite essa alla Committente.
All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e segg, del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha: i) il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE.
Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.
Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati
Titolare del trattamento è il Dipartimento della Pubblica Sicurezza che ha provvederà a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.
Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato all’indirizzo email all’uopo indicato.
Responsabile del trattamento dei dati personali
In particolare, con la sottoscrizione del contratto, a fronte della capacità di assicurare e dimostrare l’adozione ed il rispetto di misure tecniche organizzative adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali, l’Impresa aggiudicataria sarà designata “Responsabile del trattamento”, ai sensi dell’art. 28 del citato Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale di recepimento e adeguamento.
Il “Responsabile del trattamento” dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite dall’Amministrazione, in qualità di “Titolare del trattamento”, riportati nell’Allegato 9 al presente “Capitolato d’oneri” (Atto di nomina quale “Responsabile del trattamento dei dati personali”), nonché in altro atto di natura contrattuale. Dovrà attenersi, inoltre, alle eventuali istruzioni che il “Titolare del trattamento” dovesse impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.
Consenso al trattamento dei dati personali
Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto del trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.
Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte della Consip S.p.A. (eventuale, quale Stazione Appaltante dell’Accordo Quadro) o della Committente per le finalità sopra descritte.
19. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
1. Le forniture, discendenti dai lotti oggetto delle presente procedura di gara, di cui al Progetto 80.5.1, denominato “Potenziamento del sistema di videosorveglianza e realizzazione di un sistema per analisi intelligente e la meta- datazione dei flussi video integrati per la città di Roma Capitale”, ammesso a finanziamento nell’ambito del “Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 – ISF 1 – Police – Obiettivo Speciale 5 – Obiettivo Nazionale 1 per un importo pari ad Euro 5.200.000,00, IVA compresa, di cui il 50% quale cofinanziamento UE (Euro 2.600.000,00) e il 50% di cofinanziamento nazionale (Euro 2.600.000,00), come da decreti nr. 0007199 in data 09/08/2019 e nr. 0000726 del 27/01/2020 a firma dell’Autorità Responsabile del “Fondo Sicurezza Interna 2014/2020” “pro-tempore”
2. La stipula del contratto avverrà previo esito positivo del controllo formale effettuato dai competenti Uffici dell’Autorità Responsabile, significando che, nell’ipotesi in cui l’esito negativo dei predetti controlli dovesse determinare la totale o parziale soppressione del finanziamento assegnato al “Progetto”, l’Amministrazione valuterà l’esercizio dei poteri di autotutela con annullamento della procedura di gara.
3. La fornitura, relativa al Lotto 1 della presente procedura di gara, sarà oggetto di pagamento nell'ambito del Progetto 80.5.1, denominato “Potenziamento del sistema di videosorveglianza e realizzazione di un sistema per analisi intelligente e la meta-datazione dei flussi video integrati per la città di Roma Capitale”, ammesso a finanziamento nell’ambito del “Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 – ISF 1 – Police – Obiettivo Specifico 5 – Obiettivo Nazionale 1, a cura dell’Autorità Responsabile direttamente al soggetto attuatore, previa verifica della regolarità della procedura di affidamento seguita, ivi compreso il rispetto dell’articolo 3 della Legge nr. 136/2010, nella misura di un 50% quale quota comunitaria e di un 50% a titolo di cofinanziamento nazionale. Il pagamento delle spese andrà a valere sulle risorse del “Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 - ISF1 – Police - Obiettivo Specifico 5 - Obiettivo Nazionale 1”, previo esito positivo dei controlli da parte dei competenti Uffici dell’Autorità Responsabile sulla procedura di gara e degli Organismi deputati al controllo di legittimità sulla procedura ed atti
di gara;
4. La fornitura, relativa al lotto 2 della presente procedura di gara, sarà oggetto di pagamento nell'ambito del Progetto 80.5 denominato "Potenziamento del sistema di videosorveglianza e realizzazione di un sistema per analisi intelligente e la meta-datazione dei flussi video integrati per la città di Roma Capitale”, ammesso a finanziamento nell’ambito del “Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 – ISF 1 – Police – Obiettivo Specifico 5 – Obiettivo Nazionale 1", a cura dell’Autorità Responsabile direttamente al soggetto attuatore, previa verifica della regolarità della procedura di affidamento seguita, ivi compreso il rispetto dell’articolo 3 della Legge nr. 136/2010, nella misura di un 50% quale quota comunitaria e di un 50% a titolo di cofinanziamento nazionale. Il pagamento delle spese andrà a valere sulle risorse del “Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 - ISF1 – Police - Obiettivo Specifico 5 - Obiettivo Nazionale 1”, previo esito positivo dei controlli da parte dei competenti Uffici dell’Autorità Responsabile sulla procedura di gara e degli Organismi deputati al controllo di legittimità sulla procedura ed atti di gara fino raggiungimento della quota massimo pari ad € 400.819,67, oltre IVA, nonché, per la restante quota residuale, nell'ambito del Progetto "NUVAL 3", denominato "COIPS – Centrali operative integrate della Polizia di Stato", con i fondi di cui al capitolo di bilancio 7456 p.g. 13;
5. L'erogazione dei fondi, di cui al Progetto 80.5.1, denominato “Potenziamento del sistema di videosorveglianza e realizzazione di un sistema per analisi intelligente e la meta-datazione dei flussi video integrati per la città di Roma Capitale”, ed ammesso a finanziamento nell’ambito del “Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 – ISF 1 – Police
– Obiettivo Speciale 5 – Obiettivo Nazionale 1, da parte dell'Autorità responsabile ed a favore del beneficiario avviene "in anticipazione" secondo le seguenti modalità:
• prefinanziamento pari al 50% del budget previsionale ammesso al finanziamento;
• le ulteriori tranche di trasferimento dei fondi verranno erogate a seguito della rendicontazione di almeno il 75% dell’importo ricevuto a titolo di prefinanziamento e, se del caso, di tranche di trasferimento. Le somme saranno liquidate a seguito di esito positivo dei controlli di competenza della Segreteria Tecnica Amministrativa, secondo il seguente piano:
ii.
i. I° tranche di trasferimento pari al 40% dell’importo del progetto, al netto di eventuali rettifiche finanziarie applicate e di eventuali economie maturate, corrisposto al Beneficiario, a seguito dell’esito positivo dei controlli di competenza della Segreteria Tecnica Amministrativa;
saldo pari al 10% dell’importo del progetto, al netto di eventuali rettifiche finanziarie applicate, che verrà corrisposto al Beneficiario, a seguito dell’esito positivo dei controlli di competenza della Segreteria Tecnica Amministrativa.
L’Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile degli eventuali ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle spese a causa della eventuale temporanea mancanza di disponibilità dei sopracitati fondi sul capitolo di spesa indicato;
6. Ai sensi dell’Art. 5, comma 7, del Reg. (UE) n. 514/2014 “La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei Conti hanno potere di revisione contabile esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell’Unione ai sensi del presente regolamento e dei regolamenti specifici”.
7. In relazione agli obblighi di informazione e di pubblicità relativi al beneficio del finanziamento, l’Impresa/RTI/Consorzio aggiudicataria/o si impegna a rispettare le norme dettate dal Regolamento delegato (UE) nr. 1049/2014 (Allegato 10), con particolare riferimento all’apposizione di etichette sulle apparecchiature oggetto di interventi cofinanziati, in conformità al “fac-simile” di cui all’allegato 11 e 11a.
8. Le fatture, recanti obbligatoriamente il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito dall’ANAC, per ciascun lotto,
ed il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato al “progetto”, dovranno essere intestate a: MINISTERO
DELL’INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA P.S. – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e delle Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuale per l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni, secondo le modalità previste dalla Legge nr. 244 del 24/12/2007 e dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze nr. 55 del 3/4/2013, recante il relativo Regolamento di attuazione, con codice IPA: U64LLU.
Le stesse dovranno, altresì, necessariamente riportare anche la seguente dicitura: “Le spese relative alla presente fattura saranno liquidate nella misura di un 50% quale quota comunitaria e di un 50% a titolo di cofinanziamento nazionale, sulla base del tasso di cofinanziamento del “Fondo Sicurezza Interna 2014/2020”.
(Le precedenti clausole 1-8 saranno compendiate in un apposito allegato (All. nr. 12) per l’accettazione incondizionata da parte delle Società/RTI, e, nell’eventualità di mancata, erronea o parziale accettazione delle stesse la stazione appaltante assegnerà un tempo congruo per sanare, mediante soccorso istruttorio, tale carenza).
9. L’esecuzione del contratto, relativamente ad ogni singolo lotto, può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8 dell’articolo 32 del vigente Codice degli appalti, nonché nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, lettera a), del D.L. 16/07/2020, nr. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120 dell’11/09/2020.
10. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le forniture e/o attività e/o servizi procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, può essere disposta la sospensione dell'esecuzione del contratto, a fronte della compilazione, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, di un verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle attività e/o servizi e/o forniture, nonché dello stato di avanzamento delle forniture e/o attività e/o servizi la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. Qualora la sospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione del contratto, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’operatore economico può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessuno indennizzo è dovuto all’operatore economico negli altri casi. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Responsabile del Procedimento dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
10. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite e comunque con le modalità di cui all’articolo 109 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii..
11. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii., le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia nell’eventualità del verificarsi in una delle fattispecie di cui all’articolo 108 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii., nonché delle ulteriori ipotesi di cui all’articolo 2, comma 1, e articolo 5, commi 4 e 5, del D.L. 16/07/2020, nr. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120 dell’11/09/2020.
12. Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi
comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
00.Xx ogni caso la stazione appaltante sull’importo netto progressivo delle prestazioni potrà operare una ritenuta dello 0,50 per cento, e le stesse possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
00.Xx stazione appaltante qualora adottabili applicherà le previsioni di cui all’articolo 17-bis D.Lgs.vo 241/97
relativamente al certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici.
15. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria (art. 209 comma 2 del D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii.).
16. La stazione appaltante non applicherà le previsioni di cui all’articolo 35, comma 8, del D.lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii. relativamente all’anticipazione del prezzo fino al 30%, relativamente ai fondi di cui al Progetto 80.5.1, ammesso a finanziamento nell'ambito del "Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 – ISF1 – Police – Obiettivo Specifico 5 – Obiettivo Nazionale 2, mentre, di converso, applicherà tale previsione per i Fondi di cui al Progetto "NUVAL 3", denominato "COIPS – Centrali operative Integrate della Polizia di Stato";
17. L’Autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all’aggiudicazione dell’appalto
è il TAR del Lazio.
20. SPESE DI PUBBLICITA’ LEGALE
Le spese relative alla pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11, del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione pena la nullità del contratto.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione, esclusivamente per l’avviso di affidamento, è pari a € 6.800,00 (seimilaeottocento/00) IVA Inclusa, e sarà cura della stazione appaltante comunicare all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, che dovranno essere versate presso la Sezione della Tesoreria Provinciale competente territorialmente con imputazione al capitolo 3560 p.g. 5 (Conto Entrate Eventuali e Diverse concernenti il Ministero dell’Interno).
Gli importi derivanti dalle sole spese di pubblicità legale saranno ripartiti proporzionalmente sulla base del valore
a bas d’asta del singolo lotto di aggiudicazione
Sarà cura della Società aggiudicataria trasmettere entro 5 (cinque) giorni dall’avvenuto pagamento, a questa stazione appaltante, copia della quietanza al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): xxxxx.000xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxxxxxx.xx.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Xxxxxxx Xxxxxx)
XXXXXXX XXXXXX MINISTERO DELL'INTERNO
- DIPARTIMENTO DELLA P.S.
15.04.2021 12:10:58 UTC
ALLEGATI
Xxxxx parte integrante e sostanziale del presente documento i seguenti Allegati:
Allegato 1 - Capitolato Tecnico prodotto dal Sistema (Parte I^); |
Allegato 2 - Patto di Integrità; |
Allegato 3 - Codice di comportamento; |
Allegato 4 – Modello F24 per il pagamento dell’imposta di bollo; |
Allegato 5 - Fac-simile dichiarazione aggiuntiva; |
Allegato 6 - Modello dichiarazione avvalimento; |
Allegato 7a - Modello DGUE in formato elettronico – 7b in formato Word; |
Allegato 8a Lotto 1 - Allegato 8b Lotto 2 - Schemi di contratto. |
Allegato 9 – Atto di designazione del Responsabile del trattamento dei dati personali; |
Allegato 10 – Regolamento delegato UE 1049/2014; |
Allegato 11 e 11a – Fac-simile etichette lotto 1 e Lotto 2; |
Allegato 12 - Modello “accettazione clausole” Fondo Sicurezza Interna 2014/2020; |
Allegato 13 - Regole del Sistema di “e-procurement” della Pubblica Amministrazione. |