Soggetti chiamati a rilasciare il DGUE. L’operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di partecipazione, o eseguire l’appalto, può presentare un solo DGUE. L’operatore economico che partecipa per proprio conto, ma che intende avva- lersi delle capacità di uno o più soggetti ausiliari, secondo le previsioni dell’art. 89 D.Lgs. 50/2016, deve allegare insieme al proprio DGUE un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati (compilare sezioni A e B della parte II, parte III, e parti IV e VI ove pertinenti). Inoltre, se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento o consorzio ordinario, costituito o costituendo, deve essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto. Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016, il DGUE dovrà essere reso, oltre che dal legale rappresentante del consorzio, anche da tutti i legali rappresentanti delle imprese consorziate per le quali il consorzio di- chiara di partecipare. Nel caso di reti di imprese, il DGUE dovrà essere reso secondo le indicazioni ri- portate nel punto D.12 del presente disciplinare di gara.
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Samples: Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara
Soggetti chiamati a rilasciare il DGUE. L’operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di partecipazione, o eseguire l’appalto, può presentare un solo DGUE. L’operatore economico che partecipa per proprio conto, ma che intende avva- lersi avvalersi delle capacità di uno o più soggetti ausiliari, secondo le previsioni dell’art. 89 D.Lgs. 50/2016, deve allegare insieme al proprio DGUE un DGUE distinto che riporti le informazioni in- formazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati (compilare sezioni A e B della parte II, parte III, e parti IV e VI ove pertinenti). Inoltre, se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento o consorzio ordinario, costituito o costituendo, deve essere es- sere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distintodi- stinto. Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016, il DGUE dovrà essere reso, oltre che dal legale rappresentante del consorzio, anche da tutti i legali rappresentanti delle imprese consorziate per le quali il consorzio di- chiara dichiara di partecipare. Nel caso di reti di imprese, il DGUE dovrà essere reso secondo le indicazioni ri- portate riportate nel punto D.12 del presente disciplinare di gara.
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Samples: Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara
Soggetti chiamati a rilasciare il DGUE. L’operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento affidamen- to sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di partecipazione, o eseguire ese- guire l’appalto, può presentare un solo DGUE. L’operatore economico che partecipa per proprio conto, ma che intende avva- lersi avvalersi delle capacità di uno o più soggetti ausiliari, secondo le previsioni dell’art. 89 D.Lgs. 50/2016, deve allegare insieme al proprio DGUE un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati inte- ressati (compilare sezioni A e B della parte II, parte III, e parti IV e VI ove pertinenti). Inoltre, se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto appal- to sotto forma di raggruppamento o consorzio ordinario, costituito o costituendocosti- tuendo, deve essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti par- tecipanti un DGUE distinto. Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016, il DGUE dovrà essere reso, oltre che dal legale rappresentante del consorzio, anche da tutti i legali rappresentanti delle imprese consorziate per le quali il consorzio di- chiara dichiara di partecipare. Nel caso di reti di imprese, il DGUE dovrà essere reso secondo le indicazioni ri- portate riportate nel punto D.12 del presente disciplinare di gara.
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Samples: Disciplinare Di Gara
Soggetti chiamati a rilasciare il DGUE. L’operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità ca- pacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di partecipazione, o eseguire l’appalto, può presentare un solo DGUE. L’operatore economico che partecipa per proprio conto, ma che intende avva- lersi avvalersi delle capacità di uno o più soggetti ausiliari, secondo le previsioni dell’art. 89 D.Lgs. 50/2016, deve allegare insieme al proprio DGUE un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti perti- nenti per ciascuno dei soggetti interessati (compilare sezioni A e B della parte II, parte III, e parti IV e VI ove pertinenti). L’operatore economico che intende subappaltare parte del contratto a terzi deve allegare insieme al proprio DGUE anche i DGUE dei subappaltatori indicati (vd. allegato DGUE su- bappaltatore). Inoltre, se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento o consorzio ordinario, costituito o costituendo, deve essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distintodistinto contenente le in- formazioni richieste dalle Parti da II a VI del DGUE. Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016, il DGUE dovrà essere reso, oltre che dal legale rappresentante del consorzio, anche da tutti i legali rappresentanti rap- presentanti delle imprese consorziate per le quali il consorzio di- chiara dichiara di partecipare. Nel caso di reti di imprese, il DGUE dovrà essere reso secondo le indicazioni ri- portate riportate nel successivo punto D.12 III.15 del presente disciplinare di garaparagrafo D).
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Samples: Disciplinare Di Gara
Soggetti chiamati a rilasciare il DGUE. L’operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità ca- pacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di partecipazione, o eseguire l’appalto, può presentare pre- sentare un solo DGUE. L’operatore economico che partecipa per proprio conto, ma che intende avva- lersi avvalersi delle capacità ca- pacità di uno o più soggetti ausiliari, secondo le previsioni dell’art. 89 D.Lgs. 50/2016, deve allegare insieme al proprio DGUE un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati (compilare sezioni A e B della parte II, parte III, e parti IV e VI ove pertinenti). Inoltre, se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento o consorzio ordinario, costituito o costituendo, deve essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto. Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016, il DGUE dovrà essere reso, oltre che dal legale rappresentante del consorzio, anche da tutti i legali rappresentanti rappre- sentanti delle imprese consorziate per le quali il consorzio di- chiara dichiara di partecipare. Nel caso di reti di imprese, il DGUE dovrà essere reso secondo le indicazioni ri- portate riportate nel punto D.12 del presente disciplinare di gara.
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Soggetti chiamati a rilasciare il DGUE. L’operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di partecipazione, o eseguire l’appalto, può presentare un solo DGUE. L’operatore economico che partecipa per proprio conto, ma che intende avva- lersi avvalersi delle capacità di uno o più soggetti ausiliari, secondo le previsioni dell’art. 89 D.LgsD.lgs. 50/2016, deve allegare insieme al proprio DGUE un DGUE distinto che riporti le informazioni in- formazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati (compilare sezioni A e B della parte II, parte III, e parti IV e VI ove pertinenti). Inoltre, se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento o consorzio ordinario, costituito o costituendo, deve essere es- sere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distintodi- stinto. Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016, il DGUE dovrà essere reso, oltre che dal legale rappresentante del consorzio, anche da tutti i legali rappresentanti delle imprese consorziate per le quali il consorzio di- chiara dichiara di partecipare. Nel caso di reti di imprese, il DGUE dovrà essere reso secondo le indicazioni ri- portate ripor- tate nel punto D.12 del presente disciplinare di gara.
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Samples: Disciplinare Di Gara
Soggetti chiamati a rilasciare il DGUE. L’operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di partecipazione, o eseguire l’appalto, può presentare un solo DGUE. L’operatore economico che partecipa per proprio conto, ma che intende avva- lersi delle capacità di uno o più soggetti ausiliari, secondo le previsioni dell’art. 89 D.Lgs. 50/2016, deve allegare insieme al proprio DGUE un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati (compilare sezioni A e B della parte II, parte III, e parti IV e VI ove pertinenti). Inoltre, se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento o consorzio ordinario, costituito o costituendo, deve essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto. Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016, il DGUE dovrà essere reso, oltre che dal legale rappresentante del consorzio, anche da tutti i legali rappresentanti delle imprese consorziate per le quali il consorzio di- chiara di partecipare. Nel caso di reti di imprese, il DGUE dovrà essere reso secondo le indicazioni ri- portate nel punto D.12 D.11 del presente disciplinare di gara.
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Soggetti chiamati a rilasciare il DGUE. L’operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri crite- ri di partecipazione, o eseguire l’appalto, può presentare un solo DGUE. L’operatore economico che partecipa per proprio conto, ma che intende avva- lersi avvalersi delle capacità di uno o più soggetti ausiliari, secondo se- condo le previsioni dell’art. 89 D.Lgs. 50/2016, deve allegare insieme in- sieme al proprio DGUE un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati (compilare sezioni A Parti II e B della parte IIIII del DGUEe, parte III, e parti IV e VI ove pertinenticome sopra indicato). Inoltre, se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento o consorzio ordinario, costituito o costituendo, deve essere presentato per ciascuno degli de- gli operatori economici partecipanti un DGUE distintodistinto contenente le informazioni richieste dalle Parti da II a V del DGUEe. Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016, il DGUE dovrà essere reso, oltre che dal legale rappresentante rappre- sentante del consorzio, anche da tutti i legali rappresentanti delle imprese consorziate per le quali il consorzio di- chiara dichiara di parteciparepartecipa- re. Nel caso di reti di imprese, il DGUE dovrà essere reso secondo le indicazioni ri- portate riportate nel punto D.12 del presente disciplinare di garaga- ra.
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Samples: Disciplinare Di Gara
Soggetti chiamati a rilasciare il DGUE. L’operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento affida- mento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di partecipazione, o eseguire l’appalto, può presentare un solo DGUE. L’operatore economico che partecipa per proprio conto, ma che intende avva- lersi delle capacità di uno o più soggetti ausiliari, secondo le previsioni dell’art. 89 D.Lgs. 50/2016, deve allegare insieme al proprio DGUE un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati (compilare compi- lare sezioni A e B della parte II, parte III, e parti IV e VI ove pertinenti). Inoltre, se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento o consorzio ordinario, costituito o costituendo, deve essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto. Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016, il DGUE dovrà essere reso, oltre che dal legale rappresentante del consorzio, anche an- che da tutti i legali rappresentanti delle imprese consorziate per le quali il consorzio di- chiara con- sorzio dichiara di partecipare. Nel caso di reti di imprese, il DGUE dovrà essere reso secondo le indicazioni ri- portate riportate nel punto D.12 del presente disciplinare di gara.
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Samples: Disciplinare Di Gara
Soggetti chiamati a rilasciare il DGUE. L’operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di partecipazione, o eseguire l’appalto, può presentare un solo DGUE. L’operatore economico che partecipa per proprio conto, ma che intende avva- lersi avvalersi delle capacità di uno o più soggetti ausiliari, secondo le previsioni dell’art. 89 D.LgsD. Lgs. 50/201650/2016 e s.m.i., deve allegare insieme al proprio DGUE un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati (compilare sezioni A e B della parte delle Parti II, parte III, e parti IV e VI ove pertinenti). L’operatore economico che partecipa per proprio conto, ma che intende ricorrere al subappalto, ai sensi dell’art. 105 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., deve allegare insieme al proprio DGUE tanti DGUE quanti sono i subappaltatori indicati ai sensi dell’art. 105, comma 6, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., che riportino le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati (compilare sezioni A e B delle Parti II, III, IV e VI ove pertinenti). L’affidatario del subappalto non può partecipare, in proprio, alla presente procedura. Inoltre, se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento o consorzio ordinario, costituito o costituendo, deve essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto. Nel caso di consorzi di cui all’art. 45distinto contenente le informazioni richieste, co. 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016, il DGUE dovrà essere reso, oltre che dal legale rappresentante del consorzio, anche da tutti i legali rappresentanti delle imprese consorziate per le quali il consorzio di- chiara di partecipare. Nel caso di reti di imprese, il DGUE dovrà essere reso secondo le indicazioni ri- portate nel punto D.12 del presente disciplinare di garacome sin qui indicato.
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Samples: Accordo Quadro Di Lavori Di Manutenzione Straordinaria
Soggetti chiamati a rilasciare il DGUE. L’operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento affi- damento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di partecipazioneparteci- pazione, o eseguire l’appalto, può presentare un solo DGUE. L’operatore economico che partecipa per proprio conto, ma che intende avva- lersi avvalersi delle capacità di uno o più soggetti ausiliari, secondo le previsioni previsio- ni dell’art. 89 D.Lgs. 50/2016, deve allegare insieme al proprio DGUE un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti sog- getti interessati (compilare sezioni A e B della parte II, parte III, e parti IV e VI ove pertinenti). Inoltre, se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto ap- palto sotto forma di raggruppamento o consorzio ordinario, costituito o costituendo, deve essere presentato per ciascuno degli operatori economici econo- mici partecipanti un DGUE distinto. Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016, il DGUE dovrà essere reso, oltre che dal legale rappresentante del consorzioconsor- zio, anche da tutti i legali rappresentanti delle imprese consorziate per le quali il consorzio di- chiara dichiara di partecipare. Nel caso di reti di imprese, il DGUE dovrà essere reso secondo le indicazioni ri- portate indica- zioni riportate nel punto D.12 del presente disciplinare di gara.
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Samples: Disciplinare Di Gara
Soggetti chiamati a rilasciare il DGUE. L’operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità ca- pacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di partecipazione, o eseguire l’appalto, può presentare un solo DGUE. L’operatore economico che partecipa per proprio conto, ma che intende avva- lersi avvalersi delle capacità ca- pacità di uno o più soggetti ausiliari, secondo le previsioni dell’art. 89 D.Lgs. 50/2016, deve allegare insieme al proprio DGUE un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati (compilare sezioni A e B della parte II, parte III, e parti IV e VI ove pertinenti). L’operatore economico che intende associare/indicare un progettista dovrà allegare in- sieme al proprio DGUE il DGUE del progettista indicato/associato. Inoltre, se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento o consorzio ordinario, costituito o costituendo, deve essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distintodistinto contenente le infor- mazioni richieste dalle Parti da II a VI del DGUE. Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016, il DGUE dovrà essere reso, oltre che dal legale rappresentante del consorzio, anche da tutti i legali rappresentanti rappre- sentanti delle imprese consorziate per le quali il consorzio di- chiara dichiara di partecipare. Nel caso di reti di imprese, il DGUE dovrà essere reso secondo le indicazioni ri- portate riportate nel successivo punto D.12 III.15 del presente disciplinare di garaparagrafo D).
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Samples: Disciplinare Di Gara