Common use of Soggetti chiamati a rilasciare il DGUE Clause in Contracts

Soggetti chiamati a rilasciare il DGUE. L’operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affida- mento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di partecipazione, o eseguire l’appalto, può presentare un solo DGUE. L’operatore economico che partecipa per proprio conto, ma che intende avva- lersi delle capacità di uno o più soggetti ausiliari, secondo le previsioni dell’art. 89 D.Lgs. 50/2016, deve allegare insieme al proprio DGUE un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati (compi- lare sezioni A e B della parte II, parte III, e parti IV e VI ove pertinenti). Inoltre, se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento o consorzio ordinario, costituito o costituendo, deve essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto. Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016, il DGUE dovrà essere reso, oltre che dal legale rappresentante del consorzio, an- che da tutti i legali rappresentanti delle imprese consorziate per le quali il con- sorzio dichiara di partecipare. Nel caso di reti di imprese, il DGUE dovrà essere reso secondo le indicazioni riportate nel punto D.12 del presente disciplinare di gara.

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Samples: Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara

Soggetti chiamati a rilasciare il DGUE. L’operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affida- mento affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di partecipazione, o eseguire l’appalto, può presentare un solo DGUE. L’operatore economico che partecipa per proprio conto, ma che intende avva- lersi delle capacità di uno o più soggetti ausiliari, secondo le previsioni dell’art. 89 D.Lgs. 50/2016, deve allegare insieme al proprio DGUE un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati (compi- lare compilare sezioni A e B della parte II, parte III, e parti IV e VI ove pertinenti). Inoltre, se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento o consorzio ordinario, costituito o costituendo, deve essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto. Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016, il DGUE dovrà essere reso, oltre che dal legale rappresentante del consorzio, an- che anche da tutti i legali rappresentanti delle imprese consorziate per le quali il con- sorzio dichiara consorzio di- chiara di partecipare. Nel caso di reti di imprese, il DGUE dovrà essere reso secondo le indicazioni riportate ri- portate nel punto D.12 del presente disciplinare di gara.

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Samples: Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara

Soggetti chiamati a rilasciare il DGUE. L’operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affida- mento affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di partecipazione, o eseguire l’appalto, può presentare un solo DGUE. L’operatore economico che partecipa per proprio conto, ma che intende avva- lersi avvalersi delle capacità di uno o più soggetti ausiliari, secondo le previsioni dell’art. 89 D.LgsD. Lgs. 50/201650/2016 e s.m.i., deve allegare insieme al proprio DGUE un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati (compi- lare compilare sezioni A e B della parte delle Parti II, parte III, e parti IV e VI ove pertinenti). L’operatore economico che partecipa per proprio conto, ma che intende ricorrere al subappalto, ai sensi dell’art. 105 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., deve allegare insieme al proprio DGUE tanti DGUE quanti sono i subappaltatori indicati ai sensi dell’art. 105, comma 6, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., che riportino le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati (compilare sezioni A e B delle Parti II, III, IV e VI ove pertinenti). L’affidatario del subappalto non può partecipare, in proprio, alla presente procedura. Inoltre, se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento o consorzio ordinario, costituito o costituendo, deve essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distintodistinto contenente le informazioni richieste, come sin qui indicato. Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016, l’offerta economica nonché gli altri documenti richiesti con il DGUE dovrà essere reso, oltre che dal legale rappresentante del consorzio, an- che da tutti i legali rappresentanti delle imprese consorziate per le quali il con- sorzio dichiara di partecipare. Nel caso di reti di imprese, il DGUE dovrà essere reso secondo le indicazioni riportate nel punto D.12 del presente disciplinare Disciplinare di gara. Qualora detti poteri si evincano dal certificato della C.C.I.A.A. sarà sufficiente produrre detto certificato, altrimenti potrà essere allegato qualsiasi altro documento idoneo.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Soggetti chiamati a rilasciare il DGUE. L’operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affida- mento affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di partecipazione, o eseguire l’appalto, può presentare un solo DGUE. L’operatore economico che partecipa per proprio conto, ma che intende avva- lersi avvalersi delle capacità di uno o più soggetti ausiliari, secondo le previsioni dell’art. 89 D.LgsD.lgs. 50/2016, deve allegare insieme al proprio DGUE un DGUE distinto che riporti le informazioni in- formazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati (compi- lare compilare sezioni A e B della parte II, parte III, e parti IV e VI ove pertinenti). Inoltre, se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento o consorzio ordinario, costituito o costituendo, deve essere es- sere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distintodi- stinto. Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016, il DGUE dovrà essere reso, oltre che dal legale rappresentante del consorzio, an- che anche da tutti i legali rappresentanti delle imprese consorziate per le quali il con- sorzio consorzio dichiara di partecipare. Nel caso di reti di imprese, il DGUE dovrà essere reso secondo le indicazioni riportate ripor- tate nel punto D.12 del presente disciplinare di gara.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Soggetti chiamati a rilasciare il DGUE. L’operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affida- mento affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di partecipazione, o eseguire l’appalto, può presentare un solo DGUE. L’operatore economico che partecipa per proprio conto, ma che intende avva- lersi delle capacità di uno o più soggetti ausiliari, secondo le previsioni dell’art. 89 D.Lgs. 50/2016, deve allegare insieme al proprio DGUE un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati (compi- lare compilare sezioni A e B della parte II, parte III, e parti IV e VI ove pertinenti). Inoltre, se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento o consorzio ordinario, costituito o costituendo, deve essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto. Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016, il DGUE dovrà essere reso, oltre che dal legale rappresentante del consorzio, an- che anche da tutti i legali rappresentanti delle imprese consorziate per le quali il con- sorzio dichiara consorzio di- chiara di partecipare. Nel caso di reti di imprese, il DGUE dovrà essere reso secondo le indicazioni riportate ri- portate nel punto D.12 D.11 del presente disciplinare di gara.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Soggetti chiamati a rilasciare il DGUE. L’operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affida- mento affidamento sulle capacità ca- pacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di partecipazione, o eseguire l’appalto, può presentare un solo DGUE. L’operatore economico che partecipa per proprio conto, ma che intende avva- lersi avvalersi delle capacità di uno o più soggetti ausiliari, secondo le previsioni dell’art. 89 D.Lgs. 50/2016, deve allegare insieme al proprio DGUE un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti perti- nenti per ciascuno dei soggetti interessati (compi- lare compilare sezioni A e B della parte II, parte III, e parti IV e VI ove pertinenti). L’operatore economico che intende subappaltare parte del contratto a terzi deve allegare insieme al proprio DGUE anche i DGUE dei subappaltatori indicati (vd. allegato DGUE su- bappaltatore). Inoltre, se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento o consorzio ordinario, costituito o costituendo, deve essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distintodistinto contenente le in- formazioni richieste dalle Parti da II a VI del DGUE. Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016, il DGUE dovrà essere reso, oltre che dal legale rappresentante del consorzio, an- che anche da tutti i legali rappresentanti rap- presentanti delle imprese consorziate per le quali il con- sorzio consorzio dichiara di partecipare. Nel caso di reti di imprese, il DGUE dovrà essere reso secondo le indicazioni riportate nel successivo punto D.12 III.15 del presente disciplinare di garaparagrafo D).

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Samples: Disciplinare Di Gara

Soggetti chiamati a rilasciare il DGUE. L’operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affida- mento affidamento sulle capacità ca- pacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di partecipazione, o eseguire l’appalto, può presentare pre- sentare un solo DGUE. L’operatore economico che partecipa per proprio conto, ma che intende avva- lersi avvalersi delle capacità ca- pacità di uno o più soggetti ausiliari, secondo le previsioni dell’art. 89 D.Lgs. 50/2016, deve allegare insieme al proprio DGUE un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati (compi- lare compilare sezioni A e B della parte II, parte III, e parti IV e VI ove pertinenti). Inoltre, se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento o consorzio ordinario, costituito o costituendo, deve essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto. Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016, il DGUE dovrà essere reso, oltre che dal legale rappresentante del consorzio, an- che anche da tutti i legali rappresentanti rappre- sentanti delle imprese consorziate per le quali il con- sorzio consorzio dichiara di partecipare. Nel caso di reti di imprese, il DGUE dovrà essere reso secondo le indicazioni riportate nel punto D.12 del presente disciplinare di gara.

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Samples: Disciplinare Di Gara Dac.0150.2019

Soggetti chiamati a rilasciare il DGUE. L’operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affida- mento affi- damento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di partecipazioneparteci- pazione, o eseguire l’appalto, può presentare un solo DGUE. L’operatore economico che partecipa per proprio conto, ma che intende avva- lersi avvalersi delle capacità di uno o più soggetti ausiliari, secondo le previsioni previsio- ni dell’art. 89 D.Lgs. 50/2016, deve allegare insieme al proprio DGUE un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti sog- getti interessati (compi- lare compilare sezioni A e B della parte II, parte III, e parti IV e VI ove pertinenti). Inoltre, se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto ap- palto sotto forma di raggruppamento o consorzio ordinario, costituito o costituendo, deve essere presentato per ciascuno degli operatori economici econo- mici partecipanti un DGUE distinto. Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016, il DGUE dovrà essere reso, oltre che dal legale rappresentante del consorzioconsor- zio, an- che anche da tutti i legali rappresentanti delle imprese consorziate per le quali il con- sorzio consorzio dichiara di partecipare. Nel caso di reti di imprese, il DGUE dovrà essere reso secondo le indicazioni indica- zioni riportate nel punto D.12 del presente disciplinare di gara.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Soggetti chiamati a rilasciare il DGUE. L’operatore economico L’Operatore Economico che partecipa per proprio conto e che non fa affida- mento affi- damento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di partecipazionepartecipa- zione, o eseguire l’appalto, può presentare un solo DGUE. L’operatore economico che partecipa per proprio conto, ma che intende avva- lersi avvalersi delle capacità di uno o più soggetti ausiliari, secondo le previsioni dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, deve allegare insieme al proprio DGUE un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti sog- getti interessati (compi- lare compilare sezioni A e B della parte II, parte III, e parti IV e VI ove pertinenti). Inoltre, se più operatori economici Operatori Economici compartecipano alla procedura Procedura di appalto ap- palto sotto forma di raggruppamento o consorzio ordinario, costituito o costituendoco- stituendo, deve essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto. Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016, il DGUE dovrà essere reso, oltre che dal legale rappresentante del consorzioconsor- zio, an- che anche da tutti i legali rappresentanti delle imprese consorziate per le quali il con- sorzio consorzio dichiara di partecipare. Nel caso di reti di imprese, il DGUE dovrà essere reso secondo le indicazioni riportate nel punto D.12 D.9 del presente disciplinare Disciplinare di gara.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Soggetti chiamati a rilasciare il DGUE. L’operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affida- mento affidamen- to sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di partecipazione, o eseguire ese- guire l’appalto, può presentare un solo DGUE. L’operatore economico che partecipa per proprio conto, ma che intende avva- lersi avvalersi delle capacità di uno o più soggetti ausiliari, secondo le previsioni dell’art. 89 D.Lgs. 50/2016, deve allegare insieme al proprio DGUE un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati inte- ressati (compi- lare compilare sezioni A e B della parte II, parte III, e parti IV e VI ove pertinenti). Inoltre, se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto appal- to sotto forma di raggruppamento o consorzio ordinario, costituito o costituendocosti- tuendo, deve essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti par- tecipanti un DGUE distinto. Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016, il DGUE dovrà essere reso, oltre che dal legale rappresentante del consorzio, an- che anche da tutti i legali rappresentanti delle imprese consorziate per le quali il con- sorzio consorzio dichiara di partecipare. Nel caso di reti di imprese, il DGUE dovrà essere reso secondo le indicazioni riportate nel punto D.12 del presente disciplinare di gara.

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Samples: Disciplinare Di Gara