Soggetti sindacali. 1. I soggetti sindacali nell’amministrazione sono le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) costituite espressamente per l’area della dirigenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 dalle organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei CCNL della stessa area dirigenziale, ai sensi dell’art. 43 del d.lgs.n.165 del 2001. 2. La disciplina del comma 1 trova applicazione fino alla costituzione delle specifiche rappresentanze sindacali unitarie dei dirigenti ai sensi dell’art. 42, comma 9, del d.lgs. n. 165 del 2001. 3. Fino alla costituzione delle rappresentanze di cui al comma 2, il complessivo monte-ore dei permessi sindacali di amministrazione previsto dal relativo CCNQ nel tempo vigente compete solo ai seguenti dirigenti sindacali: − componenti delle RSA, costituite ai sensi del comma 1; − componenti delle organizzazioni sindacali rappresentative ammesse alla contrattazione nazionale. 4. Ai dirigenti sindacali componenti degli organismi statutari delle confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o in aspettativa, qualora non coincidenti con nessuno dei soggetti di cui al precedente comma, competono i soli permessi di cui all’art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998. 5. Ai fini della ripartizione del monte permessi, il grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali ammesse alle trattative per la sottoscrizione del presente CCNL è accertata, nell’amministrazione, sulla base del solo dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe rilasciate dai dirigenti per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito della stessa amministrazione. 6. Per la titolarità dei diritti sindacali e delle altre prerogative sindacali si rinvia a quanto previsto dal CCNQ del 7 agosto 1998, modificato dai CCNQ del 27 gennaio 1999, del 9 agosto 2000, nonché ulteriori successive modificazioni. In particolare si richiama l’art. 10, comma 2, del CCNQ del 7 agosto 1998 relativo alle modalità di accredito dei soggetti sindacali presso le amministrazioni.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Soggetti sindacali. 1. I In attesa che la rappresentanza sindacale dei dirigenti della presente area venga disciplinata in coerenza con la natura delle funzioni dirigenziali da appositi accordi, i soggetti sindacali nell’amministrazione nei luoghi di lavoro sono le rappresentanze sindacali aziendali (( RSA) costituite espressamente per l’area della dirigenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 19 legge 300/1970 dalle organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei CCNL della stessa area dirigenzialerelativi contratti collettivi nazionali.
2. Per effetto del comma 1, il complessivo monte dei permessi sindacali fruibile, pari ad 81 minuti per dirigente stabilito dall’art. 8, comma 1 del contratto collettivo quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché sulle altre prerogative sindacali del 7.8.1998, compete con le modalità stabilite dall’art. 10 del medesimo accordo solo ai sottoindicati dirigenti sindacali : - componenti delle RSA costituite dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, ai sensi dell’art. 43 del d.lgs.n.165 del 2001.
2. La disciplina del comma 1 trova applicazione fino 19 della legge 300/1970; - componenti delle organizzazioni sindacali firmatarie aventi titolo a partecipare alla costituzione delle specifiche rappresentanze sindacali unitarie dei dirigenti contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell’art. 4210, comma 9, del d.lgs. n. 165 del 2001.2;
3. Fino alla costituzione delle rappresentanze di cui al comma 2, il complessivo monte-ore dei permessi sindacali di amministrazione previsto dal relativo CCNQ nel tempo vigente compete solo ai seguenti dirigenti sindacali: − componenti delle RSA, costituite ai sensi del comma 1; − componenti delle organizzazioni sindacali rappresentative ammesse alla contrattazione nazionale.
4. Ai dirigenti sindacali componenti degli organismi statutari delle confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o in aspettativa, qualora non coincidenti con nessuno dei soggetti di cui al precedente comma, ai precedenti alinea competono i soli permessi di cui all’art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998.
54. Ai fini della ripartizione In attesa degli accordi del monte permessi, il grado di comma 1 la rappresentatività delle organizzazioni sindacali ammesse alle trattative per la sottoscrizione firmatarie del presente CCNL è accertatacontratto , nell’amministrazioneesclusivamente al fine della ripartizione del contingente dei permessi aziendali, sarà accertata in ciascuna sede aziendale sulla base del solo dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe rilasciate dai dirigenti per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito della stessa amministrazionenell’ambito considerato.
65. Per la titolarità dei diritti sindacali e delle altre prerogative sindacali si rinvia a quanto previsto dal CCNQ del 7 agosto 1998, modificato dai CCNQ del 27 gennaio 1999, del 9 agosto 2000, nonché ulteriori successive modificazionidall’art. In particolare si richiama l’art. 1013, comma 2, 1 del CCNQ del 7 agosto 1998 relativo alle modalità di accredito dei soggetti sindacali presso le amministrazioni7.8.1998.
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Soggetti sindacali. 1. I In attesa che la rappresentanza sindacale dei dirigenti della presente area venga disciplinata, in coerenza con la natura delle funzioni dirigenziali, da appositi accordi, i soggetti sindacali nell’amministrazione nei luoghi di lavoro sono le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) costituite espressamente per l’area della dirigenza ai sensi dell’artdell'art. 42, comma 2, 19 legge n. 300 del d.lgs. n. 165 del 2001 1970 dalle organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei CCNL della stessa area dirigenziale, ai sensi dell’art. 43 del d.lgs.n.165 del 2001.relativi contratti collettivi nazionali,
2. La disciplina Per effetto del comma 1 trova applicazione fino alla costituzione delle specifiche rappresentanze 1, il complessivo monte dei permessi sindacali unitarie dei dirigenti ai sensi dell’artfruibile, pari ad 81 minuti per dirigente stabilito dall'art. 428, comma 91 del contratto collettivo quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché sulle altre prerogative sindacali del d.lgs7 agosto 1998, compete con le modalità stabilite dall'art. n. 165 10 del 2001.
3. Fino alla costituzione medesimo accordo solo ai sottoindicati dirigenti sindacali: - componenti delle rappresentanze RSA costituite dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 21, il complessivo monte-ore dei permessi sindacali di amministrazione previsto dal relativo CCNQ nel tempo vigente compete solo ai seguenti dirigenti sindacali: − componenti delle RSA, costituite ai sensi dell'art. 19 della legge n. 300 del comma 11970; − - componenti delle organizzazioni sindacali rappresentative ammesse firmatarie aventi titolo a partecipare alla contrattazione nazionale.collettiva integrativa;
43. Ai dirigenti sindacali componenti degli organismi statutari delle confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o in aspettativa, qualora non coincidenti con nessuno dei soggetti di cui al precedente comma, comma 2 competono i soli permessi di cui all’artall'art. 11 del citato CCNQ del 7 agosto 1998.
54. Ai fini della ripartizione In attesa degli accordi del monte permessicomma 1, il grado di la rappresentatività delle organizzazioni sindacali ammesse alle trattative per la sottoscrizione firmatarie del presente CCNL è accertata, nell’amministrazione, contratto esclusivamente al fine della ripartizione del contingente dei permessi aziendali sarà accertata in ciascuna sede aziendale sulla base del solo dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe rilasciate dai dirigenti per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito della stessa amministrazioneconsiderato.
65. Per la titolarità dei diritti sindacali e delle altre prerogative sindacali si rinvia a quanto previsto dal dall'art. 13, comma 1 del CCNQ del 7 agosto 1998, modificato dai CCNQ del 27 gennaio 1999, del 9 agosto 2000, nonché ulteriori successive modificazioni. In particolare si richiama l’art. 10, comma 2, del CCNQ del 7 agosto 1998 relativo alle modalità di accredito dei soggetti sindacali presso le amministrazioni.
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Soggetti sindacali. 1. I In attesa che la rappresentanza sindacale dei dirigenti della presente area venga disciplinata, in coerenza con la natura delle funzioni dirigenziali, da appositi accordi, i soggetti sindacali nell’amministrazione nei luoghi di lavoro sono le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) costituite espressamente per l’area della dirigenza ai sensi dell’artdell'art. 42, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 19 legge 300/1970 dalle organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei CCNL della stessa area dirigenziale, ai sensi dell’art. 43 del d.lgs.n.165 del 2001relativi contratti collettivi nazionali.
2. La disciplina Per effetto del comma 1 trova applicazione fino alla costituzione delle specifiche rappresentanze 1, il complessivo monte dei permessi sindacali unitarie dei dirigenti ai sensi dell’artfruibile, pari ad 81 minuti per dirigente stabilito dall'art. 428, comma 91 del contratto collettivo quadro sulle modalita' di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonche' sulle altre prerogative sindacali del d.lgs7.8.1998, compete con le modalita' stabilite dall'art. n. 165 10 del 2001.
3. Fino alla costituzione medesimo accordo solo ai sottoindicati dirigenti sindacali: - componenti delle rappresentanze RSA costituite dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 21, il complessivo monte-ore dei permessi sindacali di amministrazione previsto dal relativo CCNQ nel tempo vigente compete solo ai seguenti dirigenti sindacali: − componenti delle RSA, costituite ai sensi del comma 1dell'art. 19 della legge 300/1970; − - componenti delle organizzazioni sindacali rappresentative ammesse firmatarie aventi titolo a partecipare alla contrattazione nazionale.collettiva integrativa ;
43. Ai dirigenti sindacali componenti degli organismi statutari delle confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o in aspettativa, qualora non coincidenti con nessuno dei soggetti di cui al precedente comma, comma 2 competono i soli permessi di cui all’artall'art. 11 del citato CCNQ del 7 agosto 1998.
54. Ai fini In attesa degli accordi del comma 1, la rappresentativita' delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto esclusivamente al fine della ripartizione del monte permessi, il grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali ammesse alle trattative per la sottoscrizione del presente CCNL è accertata, nell’amministrazione, contingente dei permessi aziendali sara' accertata in ciascuna sede aziendale sulla base del solo dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe rilasciate dai dirigenti per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito della stessa amministrazioneconsiderato.
65. Per la titolarità dei diritti sindacali e titolarita' delle altre prerogative sindacali si rinvia a quanto previsto dal CCNQ del 7 agosto 1998, modificato dai CCNQ del 27 gennaio 1999, del 9 agosto 2000, nonché ulteriori successive modificazionidall'art. In particolare si richiama l’art. 1013, comma 2, 1 del CCNQ del 7 agosto 1998 relativo alle modalità di accredito dei soggetti sindacali presso le amministrazioni7.8.1998.
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Soggetti sindacali. 1. I In attesa che la rappresentanza sindacale dei dirigenti della presente area venga disciplinata, in coerenza con la natura delle funzioni dirigenziali, da appositi accordi, i soggetti sindacali nell’amministrazione nei luoghi di lavoro sono le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) costituite espressamente per l’area della dirigenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 19 legge 300/1970 dalle organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse am- messe alle trattative per la sottoscrizione dei CCNL della stessa area dirigenzialerelativi contratti collettivi nazionali.
2. Per effetto del comma 1, il complessivo monte dei permessi sindacali fruibile, pari ad 81 mi- xxxx per dirigente stabilito dall’art. 8, comma 1 del contratto collettivo quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché sulle altre prerogative sindacali del 7.8.1998, compete con le modalità stabilite dall’art. 10 del medesimo accordo solo ai sottoindi- cati dirigenti sindacali: - componenti delle RSA costituite dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, ai sensi dell’art. 43 del d.lgs.n.165 del 2001.
2. La disciplina del comma 1 trova applicazione fino alla costituzione delle specifiche rappresentanze sindacali unitarie dei dirigenti ai sensi dell’art. 42, comma 9, del d.lgs. n. 165 del 2001.
3. Fino alla costituzione delle rappresentanze di cui al comma 2, il complessivo monte-ore dei permessi sindacali di amministrazione previsto dal relativo CCNQ nel tempo vigente compete solo ai seguenti dirigenti sindacali: − componenti delle RSA, costituite ai sensi del comma 119 della legge 300/1970; − - componenti delle organizzazioni sindacali rappresentative ammesse firmatarie aventi titolo a partecipare alla contrattazione nazionale.contratta- zione collettiva integrativa ;
43. Ai dirigenti sindacali componenti degli organismi statutari delle confederazioni ed organizzazioni organizza- zioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o in aspettativa, qualora non coincidenti con nessuno dei soggetti di cui al precedente comma, comma 2 competono i soli permessi di cui all’art. 11 del citato CCNQ del 7 agosto 1998.
54. Ai fini della ripartizione In attesa degli accordi del monte permessi, il grado di comma 1,la rappresentatività delle organizzazioni sindacali ammesse alle trattative per la sottoscrizione firma- tarie del presente CCNL è accertata, nell’amministrazione, contratto esclusivamente al fine della ripartizione del contingente dei permessi aziendali sarà accertata in ciascuna sede aziendale sulla base del solo dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe rilasciate dai dirigenti per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito della stessa amministrazionenell’ambito considerato.
65. Per la titolarità dei diritti sindacali e delle altre prerogative sindacali si rinvia a quanto previsto dal CCNQ del 7 agosto 1998, modificato dai CCNQ del 27 gennaio 1999, del 9 agosto 2000, nonché ulteriori successive modificazionidall’art. In particolare si richiama l’art. 1013, comma 2, 1 del CCNQ del 7 agosto 1998 relativo alle modalità di accredito dei soggetti sindacali presso le amministrazioni7.8.1998.
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Soggetti sindacali. Soggetti sindacali nei luoghi di lavoro (Art. 9 CCNL del 1/4/1999)
1. I soggetti sindacali nell’amministrazione sono nei luoghi di lavoro sono:
a) le rappresentanze sindacali aziendali unitarie (RSAR.S.U.) costituite espressamente per l’area della dirigenza elette ai sensi dell’artdell'accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, stipulato il 7 agosto 1998;
b) gli organismi di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative previste dall'art. 4210, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 dalle organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei CCNL della stessa area dirigenziale, ai sensi dell’art. 43 del d.lgs.n.165 del 2001dell'accordo collettivo indicato nella lettera a).
2. La disciplina I soggetti titolari dei diritti e delle prerogative sindacali, ivi compresi quelli previsti dall'art.10, comma 3, del CCNL quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali stipulato il 7 agosto 1998, sono quelli previsti dall'art. 10, comma 1, del medesimo accordo. 30 marzo 2001 - Prot. 4949 A tutte le Amministrazioni del comparto Regioni - Autonomie locali A tutte le Amministrazioni del comparto Sanità Oggetto: Chiarimenti in ordine a quesiti relativi alle prerogative delle organizzazioni sindacali rappresentative, in particolare, se federazioni sindacali costituite da più sigle nonché alla decadenza delle RSU. In esito ai numerosi quesiti che continuano a pervenire a questa Agenzia sulla materia in oggetto si forniscono i seguenti chiarimenti:
1) Organizzazioni sindacali rappresentative. Accredito dei dirigenti sindacali ai fini della fruizione delle prerogative Come noto l'accertamento della rappresentatività ha carattere biennale (art. 44, comma 1 trova applicazione fino alla costituzione delle specifiche rappresentanze sindacali unitarie dei dirigenti ai sensi dell’artlett. 42, comma 9, g) del d.lgs. n. 165 del 2001.
380 / 1998 ripreso dall'art. Fino alla costituzione delle rappresentanze di cui al comma 2, il complessivo monte-ore dei permessi sindacali di amministrazione previsto dal relativo CCNQ nel tempo vigente compete solo ai seguenti dirigenti sindacali: − componenti delle RSA, costituite ai sensi del comma 1; − componenti delle organizzazioni sindacali rappresentative ammesse alla contrattazione nazionale.
4. Ai dirigenti sindacali componenti degli organismi statutari delle confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o in aspettativa, qualora non coincidenti con nessuno dei soggetti di cui al precedente comma, competono i soli permessi di cui all’art. 11 19 del CCNQ del 7 agosto 1998). Le organizzazioni sindacali rappresentative – cioè ammesse alle trattative per la stipulazione dei contratti collettivi nazionali – per il biennio in corso 2000-2001, sono indicate nelle tavole allegate al CCNQ del 9 agosto 2000 per il personale dei comparti e al CCNQ del 27 febbraio 2001 per le aree dirigenziali. Si precisa che nel caso di federazioni sindacali rappresentative costituite da più sigle, per l'individuazione del soggetto titolare delle prerogative occorre sempre fare riferimento alla denominazione della federazione unitariamente intesa e non alle singole componenti della stessa. Ne deriva che la richiesta di fruizione dei diritti e delle prerogative sindacali (permessi, distacchi etc.) deve pervenire esclusivamente da parte di tali federazioni sindacali e non dalle singole sigle che ne fanno parte. Conseguentemente anche l'individuazione dei dirigenti sindacali abilitati nei luoghi di lavoro ad esercitare le prerogative spettanti, viene effettuata da ciascuna organizzazione o federazione sindacale rappresentativa (nel senso indicato nel primo periodo), unitariamente intesa ai sensi e con le procedure previste dall'art. 10 del CCNQ del 7 agosto 1998. Per tale ragione, con particolare riferimento alle federazioni sindacali, l'accreditamento dei dirigenti sindacali nella sede decentrata non può essere effettuato da parte delle organizzazioni che la compongono (anche se uniche presenti sul luogo di lavoro), ma deve essere attuato dalla federazione. Il medesimo criterio è applicato in occasione della firma dei contratti integrativi che deve essere apposta, nel caso di federazioni, non da parte della singola componente a titolo proprio ma in nome e per conto della federazione unitariamente intesa con l'indicazione della denominazione di quest'ultima.
52) Organizzazioni sindacali da ammettere alla contrattazione integrativaNel caso in cui le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione nazionale nel biennio economico 1998-1999 non coincidano con quelle individuate per il biennio 2000-2001 per il medesimo livello negoziale, l'art. Ai 6, commi 3 e 4 del CCNQ del 9 agosto 2000 disciplina la fase transitoria intercorrente sino al subentro dei nuovi soggetti sindacali sia per quanto attiene i sindacati da ammettere alla contrattazione integrativa sia per quanto attiene i permessi da fruire nella sede di lavoro. Questa fase termina con la decorrenza del contratto collettivo nazionale di stipulazione del biennio economico 2000-2001 attualmente realizzato solo per le due aree della dirigenza del Servizio Sanitario nazionale. Per il personale dei comparti regioni - autonomie locali e sanità e per l'area II della dirigenza regioni – autonomie locali, la citata norma transitoria trova, quindi, tuttora applicazione. Sarà cura di questa Agenzia dare tempestiva comunicazione a codeste amministrazioni dell'avvenuta sottoscrizione dei rinnovi dei CCNL del secondo biennio per i comparti ed per l'area mancante, data dalla quale, senza ulteriori indicazioni, ciascuna amministrazione procederà ad una corretta formazione della delegazione trattante di parte sindacale per la contrattazione integrativa.
3) Composizione della delegazione trattante in caso di decadenza della RSUIn sede di contrattazione integrativa per il personale dei comparti, la RSU, organismo di rappresentanza elettiva del personale, è, unitamente alle organizzazione sindacali rappresentative firmatarie del CCNL, uno dei soggetti necessari della relativa delegazione trattante. Qualora nel corso del triennio dalla loro elezione le RSU decadano, oltre che per le ragioni previste dall'art. 7, comma 3 del CCNQ 7 agosto 1998 anche per altri motivi che ne impediscano il funzionamento, dovranno essere avviate le procedure per una nuova elezione (ad esempio, quando per effetto delle dimissioni e dell'impossibilità di sostituzione dei candidati venga meno il numero legale per l'assunzione delle decisioni da parte della RSU stessa). In tal caso occorre fare riferimento a quanto stabilito nell'Accordo di interpretazione autentica del 13 febbraio 2001 che prevede:
a) la rielezione della RSU entro i cinquanta giorni immediatamente successivi alla decadenza (attivando le procedure entro cinque giorni da quest'ultima);
b) nell'attesa, la prosecuzione delle relazioni sindacali con le organizzazioni di categoria firmatarie dei CCNL e con gli eventuali componenti della RSU rimasti in carica.
c) la possibilità che, nel periodo di cui al punto precedente, si possa pervenire alla sottoscrizione dei contratti integrativi con i componenti della RSU rimasti in carica e le organizzazioni sindacali di categoria sopracitate.
4) Diritti e prerogative delle federazioni sindacali in caso di mutamenti associativi nel corso del biennio di riferimento (2000-2001)Su tale punto viene ripetutamente richiesto dalle amministrazioni quali debbano essere i comportamenti o gli adempimenti di spettanza. A tal fine si specifica che, nel caso in cui, nel corso del biennio contrattuale di riferimento (attualmente 2000-2001), vi siano mutamenti associativi all'interno delle federazioni sindacali già riconosciute rappresentative (nuove adesioni o revoche di precedenti adesioni), ai fini dell'accertamento della rappresentatività per l'ammissione alle trattative nazionali, essi potranno avere effetto solo a decorrere dal biennio economico successivo (art. 19 CCNQ 7 agosto 1998, nella fattispecie 2002-2003). Va rammentato alle amministrazioni che per il suddetto biennio 2002 – 2003, i dati rilevanti saranno costituiti dalle deleghe rilasciate dai lavoratori alle organizzazioni sindacali nel corso dell'anno 2000 e dai voti che saranno riportati nel corso delle elezioni per il rinnovo delle RSU in scadenza nel novembre 2001. Appare, pertanto, chiaro che sotto il profilo dell'accertamento della rappresentatività nazionale nessun adempimento è richiesto alle amministrazioni se non quello della presa d'atto dell'avvenuto mutamento ai fini della diversa imputazione delle deleghe. Tale notizia - se riferita all'anno 2000 - è portato a conoscenza dell'ARAN da ciascuna amministrazione, con le schede predisposte in base alla circolare di rilevazione dei dati associativi sulla quale purtroppo si deve constatare un consistente ritardo rispetto al termine di scadenza fissato per il 28 febbraio 2001. Si coglie l'occasione per sollecitare l'invio dei dati associativi richiesti da parte delle amministrazioni che ancora non vi hanno provveduto. Se, viceversa, il mutamento associativo riguarda l'anno 2001, al momento, non produce effetti sulla rilevazione nazionale in corso. I cambiamenti associativi in corso di biennio non comportano nei confronti delle singole amministrazioni alcun obbligo di procedere ad un nuovo accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali da ammettere alla contrattazione integrativa. Infatti il dpcm. 770 del 1994, che riconosceva tale potere in capo alle amministrazioni è stato disapplicato completamente dopo l'esito referendario dell'11 giugno 1995 né è più applicabile l'art. 8 del d.lgs. 396 del 1997, come modificato dall'art. 44 del dlgs. 80 del 1998, valido per il periodo transitorio previsto dalle norme citate e terminato con il primo accertamento nazionale, il cui esito è stato riportato nei CCNQ del 7 agosto 1998 per i comparti e nel CCNQ del 25 novembre 1998 per le aree dirigenziali, entrambi successivamente modificati ed integrati con il CCNQ del 27 gennaio 1999. L'art. 47 e seguenti del d.lgs. 29 del 1993 attribuisce tale compito esclusivamente all'ARAN e da tale accertamento discendono le organizzazioni sindacali da ammettere alle trattative di secondo livello. Riassumendo al livello locale, pertanto, vanno ammesse per il biennio in corso solo le organizzazioni riconosciute come rappresentative a livello nazionale dall'ARAN e firmatarie dei contratti collettivi di lavoro nazionali, fatto salvo il periodo transitorio di cui al punto 2 della presente nota di chiarimenti. Il mero cambiamento associativo interno, che incide sulla consistenza dell'organizzazione, non ha effetti sulla rappresentatività nazionale accertata per il biennio in corso (2000-2001), ma solo ai fini dellamisurazione della rappresentatività nazionale con decorrenza dal biennio successivo (in questo caso 2002 – 2003). Compete, infine, alle amministrazioni l'accertamento della consistenza associativa ed elettorale delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL di comparto o area, ammesse alla contrattazione integrativa, ai soli fini della ripartizione del monte ore permessi, il grado ai sensi dell'art. 9 del CCNQ del 7 agosto 1998. Non possono essere ammesse alle trattative o alla fruizione delle prerogative sindacali, le organizzazioni sindacali che, per quanto consistenti in sede locale, non abbiano raggiunto le percentuali di rappresentatività delle necessarie per essere ammesse alle trattative nazionali. Qualora vi fossero dubbi su tali organizzazioni vanno consultati gli accordi quadro biennali di ripartizione dei distacchi e permessi ovvero i contratti di comparto o aree da cui risultano le organizzazioni sindacali ammesse alle trattative nazionali e quindi uniche beneficiarie delle prerogative. Se il mutamento associativo interno (nuove affiliazioni o disaffiliazioni) comporta anche spostamenti dei dirigenti sindacali da una organizzazione all'altra, la fruizione delle prerogative (permessi e partecipazione alle trattative nelle nuove organizzazioni) avviene, secondo quanto indicato nel punto 1), previo nuovo accreditamento all'amministrazione del dirigente sindacale transitato da parte dell'organizzazione sindacale o federazione di nuova appartenenza. Concludendo si fa presente che l'osservanza degli aspetti anche formali indicati nei punti sopraindicati, peraltro derivanti dalla legge o dai contratti collettivi quadro, non ha alcuna natura fiscale o di limitazione delle libertà sindacali, ma serve a dare trasparenza e certezza alla formazione della delegazione trattante in sede decentrata, nel rispetto reciproco dei principi di correttezza e buona fede. Si fa, infine presente a codeste amministrazioni, che la materia oggetto dei presenti chiarimenti, è disciplinata nei vari contratti quadro citati ed è già stata trattata in precedenti e ripetute note di chiarimenti. Per tali motivi questa Agenzia, ritenendo la presente nota esaustiva delle problematiche di cui sopra, non procederà ad ulteriori risposte a quesiti e richieste di chiarimenti sugli argomenti trattati (a meno che essi non presentino carattere di spiccata e generale novità), pregando codeste amministrazioni di darne la più ampia diffusione anche alle proprie strutture periferiche. Si ringrazia, in anticipo, per la sottoscrizione del presente CCNL è accertata, nell’amministrazione, sulla base del solo dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe rilasciate dai dirigenti per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito della stessa amministrazionecortese collaborazione.
6. Per la titolarità dei diritti sindacali e delle altre prerogative sindacali si rinvia a quanto previsto dal CCNQ del 7 agosto 1998, modificato dai CCNQ del 27 gennaio 1999, del 9 agosto 2000, nonché ulteriori successive modificazioni. In particolare si richiama l’art. 10, comma 2, del CCNQ del 7 agosto 1998 relativo alle modalità di accredito dei soggetti sindacali presso le amministrazioni.
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