Rappresentanze sindacali Clausole campione

Rappresentanze sindacali. La rappresentanza sindacale nel luogo di lavoro è la Rappresentanza sindacale unitaria (RSU) costituita ai sensi dell'Accordo 6/9/94, riportata nell’Allegato 4 del presente CCNL, che fa parte integrante del presente CCNL. Per la contrattazione sui luoghi di lavoro la Rappresentanza sindacale è composta dalle RSU e dalle XX.XX. territoriali firmatarie del CCNL. Per i livelli di contrattazione nazionale o regionale, la Rappresentanza sindacale è composta dalle rispettive strutture delle XX.XX. firmatarie del presente contratto. Non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a trattative sindacali convocate dalla Amministrazione.
Rappresentanze sindacali. Le rappresentanze sindacali nelle cooperative e nelle società collegate sono le RSU (RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE) costituite ai sensi del protocollo d'intesa sottoscritto tra LEGACOOP, Confcooperative, AGCI, e CGIL, CISL, UIL in data 13.9.94 che costituisce parte integrante del presente CCNL. Ad integrazione dell'art. 3 di detto protocollo le parti, relativamente al numero dei componenti le RSU, convengono quanto segue:
Rappresentanze sindacali. 1) Agli effetti di quanto stabilito nei seguenti paragrafi, sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:
Rappresentanze sindacali. Art. 78 - Assemblea
Rappresentanze sindacali. Le Rappresentanze sindacali nelle cooperative e nelle società collegate sono le R.S.U. (Rappresentanze sindacali unitarie) costituite ai sensi del Protocollo d'intesa sottoscritto tra LEGACOOP, CONFCOOPERATIVE, AGCI, e CGIL, CISL, UIL in data 13 settembre 1994 che costituisce parte integrante del presente c.c.n.l. Ad integrazione dell'art. 3 di detto Protocollo le parti, relativamente al numero dei componenti le R.S.U., convengono quanto segue:
Rappresentanze sindacali. Sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:
Rappresentanze sindacali. Sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il presente C.C.N.L.. L’Organizzazione Sindacale di appartenenza è tenuta a comunicare all’impresa e alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro l’elezione o la nomina dei lavoratori a Dirigenti Sindacali. La comunicazione deve avvenire per iscritto con lettera raccomandata o a mezzo Pec; I Dirigenti Sindacali hanno diritto ad un massimo di 75 ore annue di permessi o congedi retribuiti per partecipare alle riunioni dei rispettivi organi sindacali di appartenenza. Il licenziamento o il trasferimento da un’unità produttiva ad un’altra dei lavoratori con qualifica di Dirigenti Sindacali, per tutto il periodo in cui essi ricoprono la carica e fino a tre mesi dopo la cessazione della stessa, deve essere motivato e non può essere originato da ragioni inerenti all’esercizio della carica ricoperta. Il mandato di Dirigente Sindacale conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine.
Rappresentanze sindacali. Ai fini dell'applicazione degli artt. 9, 11 e 35 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri è determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime nell'ambito della o delle categorie prevalenti, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.
Rappresentanze sindacali. La rappresentanza sindacale nel luogo di lavoro è la Rappresentanza sindacale unitaria (R.S.U.) costituita ai sensi dell'Accordo 6.9.1994. Per la contrattazione sui luoghi di lavoro la Rappresentanza sindacale è composta dalle R.S.U. e dalle XX.XX. territoriali firmatarie del C.C.N.L.. Per i livelli di contrattazione nazionale, la Rappresentanza sindacale è composta dalle rispettive strutture delle XX.XX. firmatarie del presente contratto. Non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a trattative sindacali convocate dalla Azienda.
Rappresentanze sindacali. La rappresentanza sindacale è riconosciuta alle RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie) elette dalle lavoratrici e dai lavoratori nel rispetto delle vigenti normative o regolamento vigente ovvero, in caso di non costituzione delle RSU, alle RSA (Rappresentanze Sindacali Aziendali) costituite ad iniziativa delle lavoratrici e dei lavoratori in ogni Struttura Associativa locale nell’ambito delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Nel rispetto degli artt. 23 e 24 della legge n. 300/70 ai dirigenti delle RSA, ove non costituita la RSU, spetta il diritto di usufruire di permessi retribuiti per compiere attività sindacale di tutela e rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori a livello aziendale e permessi non retribuiti in misura di otto giorni all’anno, per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale. I permessi retribuiti sono riconosciuti nei limiti di un monte ore annuo computato in ragione di 2 ore annue per dipendente a livello di singola Struttura Associativa; tale monte ore non potrà comunque essere inferiore a 50 ore annue nelle Strutture Associative che occupano meno di 25 dipendenti. Il monte ore annuo, determinato sulla forza lavoro rilevata alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, verrà ripartito tra le XX.XX. firmatarie percentualmente al numero degli iscritti risultanti alla stessa data. I dirigenti delle RSA che intendano usufruire del diritto ai permessi sindacali devono dare comunicazione scritta al datore di lavoro, almeno 24 ore prima per i permessi retribuiti e tre giorni prima per quelli non retribuiti. La tempestività della comunicazione viene valutata, per i permessi retribuiti, escludendo dal computo delle 24 ore quelle comprese nelle giornate non lavorative. Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni delle R.S.U., ove costituite nel rispetto del vigente regolamento, è garantito un monte ore retribuito nella misura di 1 ora annua per dipendente nelle Strutture Associative fino a 200 dipendenti e di 8 ore annue per dipendente oltre tale limite. Per le modalità di fruizione dei relativi permessi vale quanto stabilito per le RSA.