Somministrazione fraudolenta. 1. Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18, quando la somministrazione di lavoro e' posta in essere con la specifica finalita' di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore, somministratore e utilizzatore sono puniti con una ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione.
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Samples: Somministrazione Di Lavoro, Contratto Di Lavoro a Progetto
Somministrazione fraudolenta. 1. Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo all’articolo 18, quando la somministrazione di lavoro e' è posta in essere con la specifica finalita' finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore, somministratore e utilizzatore sono puniti con una ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Per Il Personale Non Docente
Somministrazione fraudolenta. 1. Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18all’art.18, quando la somministrazione di lavoro e' è posta in essere con la specifica finalita' finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore, somministratore e utilizzatore sono puniti con una ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazioneSomministrazione.
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Samples: Contratti Di Appalto
Somministrazione fraudolenta. 1. Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18, quando la somministrazione di lavoro e' é posta in essere con la specifica finalita' finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore, somministratore e utilizzatore sono puniti con una ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione.
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Samples: Jobs Act
Somministrazione fraudolenta. 1. Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18all’articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, quando la somministrazione di lavoro e' è posta in essere con la specifica finalita' finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato applicate al lavoratore, il somministratore e utilizzatore l’utilizzatore sono puniti con una ammenda la pena dell’ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.. (Legge 96/2018)
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Samples: Decreto Legislativo
Somministrazione fraudolenta. 1. Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18, quando la somministrazione di lavoro e' è posta in essere con la specifica finalita' finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore, somministratore e utilizzatore sono puniti con una ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione.
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Samples: Decreto Dignità