Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare. 1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55 quater, comma 0 xxx xxx X.Xxx. x. 000/0000, x'xxxx, xxxxxxx riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, la sospensione cautelare per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione. 2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo della sospensione cautelare deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati. 3. Il periodo trascorso in sospensione cautelare, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio. 4. Ove il dipendente interessato sia in ferie, l’adozione del provvedimento di sospensione nei suoi confronti determina l’immediata interruzione della fruizione delle stesse.
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Samples: Codice Disciplinare, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare. 1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55 quaterquater comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001, comma 0 xxx xxx X.Xxx. x. 000/0000l’amministrazione, x'xxxx, xxxxxxx riscontri la necessità di qualora ritenga necessario espletare ulteriori accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare dirigente, punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, in concomitanza con la contestazione e previa puntuale informazione al dirigente può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, disporre la sospensione cautelare dal lavoro dello stesso dirigente, per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzionela corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento. Tale periodo potrà essere prorogato a sessanta giorni nei casi di particolare gravità e complessità.
2. Quando Qualora il procedimento disciplinare si conclude concluda con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo della sospensione cautelare deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai limitata agli effettivi giorni complessivi di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in sospensione cautelare, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.
4. Ove il dipendente interessato sia in ferie, l’adozione del provvedimento di sospensione nei suoi confronti determina l’immediata interruzione della fruizione delle stesse.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare. 1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55 quater, comma 0 xxx xxx X.Xxx. x. 000/0000000/000000, x'xxxx, xxxxxxx riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, la sospensione cautelare per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione.
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo della sospensione cautelare deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in sospensione cautelareallontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.
4. Ove il dipendente interessato sia in ferie, l’adozione del provvedimento di sospensione nei suoi confronti determina l’immediata interruzione della fruizione delle stesse.
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Samples: Codice Disciplinare, Codice Disciplinare Dei Dipendenti
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare. 1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55 55-quater, comma 0 xxx xxx X.Xxx3 bis, del D. Lgs. x. 000/0000n. 165/2001, x'xxxxla Presidenza, xxxxxxx riscontri la necessità di qualora ritenga necessario espletare ulteriori accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili dirigente, in concomitanza con sanzione non inferiore alla la contestazione e previa puntuale informazione al dirigente, può disporre la sua sospensione dal servizio e dalla retribuzionelavoro, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, la sospensione cautelare per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzionela corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento. Tale periodo potrà essere prorogato a sessanta giorni nei casi di particolare gravità e complessità.
2. Quando Qualora il procedimento disciplinare si conclude concluda con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo della sospensione cautelare deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai limitata agli effettivi giorni complessivi di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in sospensione cautelare, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità dell’anzianità di servizio.
4. Ove il dipendente interessato sia in ferie, l’adozione Il presente articolo sostituisce e disapplica l’art. 14 del provvedimento di sospensione nei suoi confronti determina l’immediata interruzione della fruizione delle stesseCCNL 4/8/2010.
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Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare. 1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55 quater, comma 0 xxx xxx X.XxxX.Xxx.x. x. 000/0000, x'xxxx, xxxxxxx riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, la sospensione cautelare per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione.
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo della sospensione cautelare deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in sospensione cautelare, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.
4. Ove il dipendente interessato sia in ferie, l’adozione del provvedimento di sospensione nei suoi confronti determina l’immediata interruzione della fruizione delle stesse.
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Samples: Codice Disciplinare
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare. 1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55 quater, comma 0 xxx xxx X.Xxxbis del D.Lgs. x. 000/0000n. 165/2001, x'xxxxl'ente, xxxxxxx laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, la sospensione cautelare per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione.
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo della sospensione cautelare deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in sospensione cautelare, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.
4. Ove il dipendente interessato sia in ferie, l’adozione del provvedimento di sospensione nei suoi confronti determina l’immediata interruzione della fruizione delle stesse.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale