Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare. Il direttore generale, a seguito di richiesta del responsabile della struttura o del distretto a cui è assegnato il dipendente, può disporre, con propria deliberazione, la sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare qualora riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente, punibili con la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione. La sospensione dal lavoro può essere disposta per un periodo non superiore a 30 giorni, durante il quale il dipendente conserva il diritto alla retribuzione. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo di allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.
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Samples: Contratto Integrativo Aziendale
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare. 1. Il direttore generaleCONI, a seguito di richiesta del responsabile della struttura o del distretto a cui è assegnato il dipendente, può disporre, con propria deliberazione, la sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare qualora laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente, dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione. La sospensione , può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l’allontanamento dal lavoro può essere disposta per un periodo di tempo non superiore a 30 trenta giorni, durante il quale il dipendente conserva il diritto alla con conservazione della retribuzione.
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo di allontanamento dell’allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità dell’anzianità di servizio.
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Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare. Il direttore generale1. L’Amministrazione, a seguito di richiesta del responsabile della struttura o del distretto a cui è assegnato il dipendente, può disporre, con propria deliberazione, la sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare qualora laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente, dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione. La sospensione , può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l’allontanamento dal lavoro può essere disposta per un periodo di tempo non superiore a 30 trenta giorni, durante il quale il dipendente conserva il diritto alla con conservazione della retribuzione.
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo di allontanamento dell’allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità dell’anzianità di servizio.. CCNL_PCM_definitivo.doc
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Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare. Il direttore generale1. L’amministrazione, a seguito di richiesta del responsabile della struttura o del distretto a cui è assegnato il dipendente, può disporre, con propria deliberazione, la sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare qualora riscontri la necessità di ritenga necessario espletare ulteriori accertamenti su fatti addebitati al dipendentedirigente, punibili in concomitanza con la sanzione della contestazione e previa puntuale informazione al dirigente, può disporne, con espressa motivazione, la sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione. La sospensione dal lavoro può essere disposta lavoro, per un periodo non superiore a 30 trenta giorni, durante il quale il dipendente conserva il con la corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento.
2. L’eventuale sospensione cautelare non deve costituire impedimento all’esercizio del diritto alla retribuzionedifesa da parte del dirigente.
3. Quando Qualora il procedimento disciplinare si conclude concluda con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo di allontanamento dell’allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.
4. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativocautelare, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità dell’anzianità di servizio.
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Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare. Il direttore generale1. L’Amministrazione, a seguito di richiesta del responsabile della struttura o del distretto a cui è assegnato il dipendente, può disporre, con propria deliberazione, la sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare qualora laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente, dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione. La sospensione , può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l’allontanamento dal lavoro può essere disposta per un periodo di tempo non superiore a 30 trenta giorni, durante il quale il dipendente conserva il diritto alla con conservazione della retribuzione.
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo di allontanamento dell’allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità dell’anzianità di servizio.
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Samples: Educational Services
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare. Il direttore generale(sostituito dall’art. 48 del CCNL 27 gennaio 2005)
1. L'Amministrazione, a seguito di richiesta del responsabile della struttura o del distretto a cui è assegnato il dipendente, può disporre, con propria deliberazione, la sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare qualora laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente, dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione. La sospensione , può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro può essere disposta del dipendente per un periodo di tempo non superiore a 30 trenta giorni, durante il quale il dipendente conserva il diritto alla con conservazione della retribuzione.
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo di allontanamento dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.
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Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare. Il direttore generale1. L'Amministrazione, a seguito di richiesta del responsabile della struttura o del distretto a cui è assegnato il dipendente, può disporre, con propria deliberazione, la sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare qualora laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente, dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione. La sospensione , può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro può essere disposta del dipendente per un periodo di tempo non superiore a 30 trenta giorni, durante il quale il dipendente conserva il diritto alla con conservazione della retribuzione.
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo di allontanamento dell’allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.
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Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare. Il direttore generale1. L'Ente, a seguito di richiesta del responsabile della struttura o del distretto a cui è assegnato il dipendente, può disporre, con propria deliberazione, la sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare qualora laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente, dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione. La sospensione , può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro può essere disposta del dipendente per un periodo di tempo non superiore a 30 trenta giorni, durante il quale il dipendente conserva il diritto alla con conservazione della retribuzione.
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo di allontanamento dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.
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Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare. Il direttore generaleL'Amministrazione, a seguito di richiesta del responsabile della struttura o del distretto a cui è assegnato il dipendente, può disporre, con propria deliberazione, la sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare qualora laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente, dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione. La sospensione , può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro può essere disposta del dipendente per un periodo di tempo non superiore a 30 trenta giorni, durante il quale il dipendente conserva il diritto alla con conservazione della retribuzione. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo di allontanamento dell’allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.
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Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare. Il direttore generale1.L'Amministrazione, a seguito di richiesta del responsabile della struttura o del distretto a cui è assegnato il dipendente, può disporre, con propria deliberazione, la sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare qualora laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente, dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione. La sospensione , può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro può essere disposta del dipendente per un periodo di tempo non superiore a 30 trenta giorni, durante il quale il dipendente conserva il diritto alla con conservazione della retribuzione. Quando 2.Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo di allontanamento dell’allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati. Il 0.Xx periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.
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