Sospensioni dei lavori. 1. Le sospensioni dei lavori saranno disposte ai sensi dell’art. 158 e 159 del Regolamento. 2. Durante i periodi di sospensione sono a carico dell’Appaltatore gli oneri di guardiania e manutenzione delle opere e delle apparecchiature installate o magazzinate in cantiere. 3. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'appaltatore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.
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Samples: Construction Contract, Contract for Works, Contract for Public Works