SOSTITUTO D’IMPOSTA Clausole campione

SOSTITUTO D’IMPOSTA. Soggetto obbligato, all’atto della corresponsione di emolumenti, all’effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.
SOSTITUTO D’IMPOSTA. Soggetto obbligato, all’atto della corresponsione di prestazioni in denaro, all’effettuazione di una ritenuta relativa alle imposte previste, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento all'Agenzia delle Entrate.
SOSTITUTO D’IMPOSTA. Soggetto obbligato, all’atto della corresponsione di emolumenti, ad effettuare una ritenuta di imposta, a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.
SOSTITUTO D’IMPOSTA. Soggetto obbligato, all’atto della corresponsione di emolumenti, all’effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento. V VOLATILITÀ Grado di variabilità di una determinata grandezza di uno strumento finanziario (prezzo, tasso, ecc.) in un dato periodo di tempo. BG VITA è un marchio commerciale di Genertellife spa - sede legale e direzione generale: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ (▇▇) - tel. ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇ - fax ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇ capitale sociale € 168.200.000,00 int. vers. - iscritta all’albo imprese Ivass n. 1.00141 - codice fiscale e registro imprese Treviso 00979820321 partita iva 06515871009 - c.p. 51 - 31021 Mogliano Veneto (TV) p.t. - società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’albo dei gruppi assicurativi al numero 026 e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali spa - ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇▇ - ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇ BG Opportunity ed. 12/12 PROPOSTA N. Cod. Convenzione Agenzia BG Opportunity premio unico - Ed. 12/12 9 0 9 Filiale CODICE CAB DELLA FILIALE ACQUISITRICE (DA COMPILARSI A CURA DEL BACK OFFICE DELLA BANCA) CDG COGNOME NOME SESSO M F DATA DI NASCITA CODICE FISCALE (ANCHE IN CASO DI PERSONA GIURIDICA) COMUNE DI NASCITA PROV CITTADINANZA* INDIRIZZO DI RESIDENZA LOCALITÀ CAP PROV INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA) LOCALITÀ CAP PROV * Indicare obbligatoriamente la nazione di cittadinanza, in via prioritaria quella estera se esistente. COGNOME NOME SESSO M F DATA DI NASCITA CODICE FISCALE COMUNE DI NASCITA PROV INDIRIZZO DI RESIDENZA LOCALITÀ CAP PROV L’Assicurando appartiene allo stesso nucleo familiare del Contraente: SI NO (Qualora il Contraente sia una persona fisica, barrare obbligatoriamente una delle due caselle) COGNOME NOME SESSO M F DATA DI NASCITA CODICE FISCALE COMUNE DI NASCITA PROV CITTADINANZA* INDIRIZZO DI RESIDENZA LOCALITÀ CAP PROV * Indicare obbligatoriamente la nazione di cittadinanza, in via prioritaria quella estera se esistente.
SOSTITUTO D’IMPOSTA. Soggetto obbligato, all’atto della corresponsione di prestazioni in denaro, all’effettuazione di una ritenuta relativa alle imposte previste, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento all'Agenzia delle Entrate. fac - simile Rendimento finanziario che la società di assicurazione garantisce alle prestazioni. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni iniziali (tasso tecnico), riconosciuto anno per anno, conteggiato alla scadenza o in caso di decesso.
SOSTITUTO D’IMPOSTA. Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.
SOSTITUTO D’IMPOSTA. Il Proponente e l'Utente Investitore prendono atto e accettano che, con l'accettazione delle Condizioni Particolari, l’Utente Investitore persona fisica beneficerà del servizio di sostituto d’imposta che verrà prestato da Pitupay S.p.A. – società di diritto italiano con sede legale in ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇▇▇▇, C.F., P.IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ 08867420963, iscritta al n. 75 dell’Albo degli Istituti di Pagamento tenuto da Banca d’Italia ex art. 114-septies del D. Lgs. N. 385 del 1° settembre 1993 e s.m.i., per il versamento della ritenuta alla fonte a titolo d’imposta sui proventi derivanti dal presente contratto.
SOSTITUTO D’IMPOSTA. Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolu- menti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a ti- tolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.

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  • Imposta di bollo 1. In ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo qualora dovuta per le quietanze relative ai mandati di pagamento ed alle reversali di incasso, l’Istituto e il Gestore si danno reciprocamente atto che, poiché le procedure informatiche inerenti all’OIL non consentono di accertare la correttezza degli specifici codici e/o descrizioni apposti dall’Istituto, il Gestore non è in grado di operare verifiche circa la valenza di detta imposta. Pertanto, nei casi di errata/mancante indicazione, nei flussi, dei codici o delle descrizioni appropriati, l’Istituto si impegna a rifondere al Gestore ogni pagamento inerente le eventuali sanzioni.

  • Diritto di ripensamento 5.1 Qualora il Contratto sia stato concluso dal Cliente finale fuori dei locali commer- ciali del Fornitore o a distanza, il Cliente può recedere dal Contratto, senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione, entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto, secondo quanto previsto dal Codice del consumo, con una delle seguenti modalità, a propria scelta: (a) presentando una qualsiasi dichiarazione esplicita della sua decisione di re- cedere dal Contratto tramite Raccomandata A/R a Sorgenia S.p.A., Casella postale 14287 ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ oppure al numero di Fax ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇; (b) mediante invio del Modulo di ripensamento allegato al presente Contratto at- traverso i canali indicati nel suddetto modulo. 5.2 L’onere della prova relativa all’esercizio del diritto di ripensamento conforme- mente al presente articolo incombe sul Cliente finale. 5.3 Durante il periodo previsto per l’esercizio del diritto di ripensamento il Contratto non avrà esecuzione, salvo che il Cliente finale richieda espressamente che le procedure per dar corso all’Attivazione della fornitura vengano avviate prima che sia decorso il termine per l’esercizio del diritto di ripensamento. 5.4 La richiesta di cui sopra non comporta in alcun caso per il Cliente finale la perdita del diritto di ripensamento. 5.5 Qualora il Cliente finale eserciti il diritto di ripensamento dopo aver chiesto l’av- vio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura, e purché sia anco- ra possibile impedire l’Attivazione della medesima, il Fornitore può chiedere al Cliente finale un corrispettivo pari ai costi eventualmente sostenuti per le pre- stazioni effettuate dal Distributore e un corrispettivo ulteriore massimo pari a 23 euro IVA esclusa. Qualora, al momento dell’esercizio del diritto di ripensamento, l’Attivazione della fornitura sia già avvenuta o non possa più essere impedita, il Cliente finale è tenuto altresì al pagamento dei corrispettivi previsti dal Contratto sottoscritto, fino al momento di cessazione della fornitura stessa. 5.6 Le Parti prendono atto che: (a) se il Cliente finale esercita il diritto di ripensamento e non ha fatto prece- dentemente richiesta di avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura, la fornitura continua a essere garantita dal precedente Fornitore; (b) se il Cliente finale esercita il diritto di ripensamento avendo fatto richiesta di avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura ed essa sia già stata attivata o non sia più possibile impedirne l’attivazione, lo stesso Cliente finale può individuare un altro Fornitore o procedere alla richiesta di chiusura del Punto di fornitura, facendone espressa richiesta. In caso contrario, saran- no attivati i Servizi di ultima istanza. 5.7 Nei casi di cui sopra, il Fornitore non sarà responsabile per eventuali disagi nella fornitura sofferti dal Cliente.

  • Contratto di inserimento Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un pro- getto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro delle seguenti categorie di persone: a) soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni; b) disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni; c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro; d) lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni; e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito decreto del Ministro dei lavoro e delle politi- che sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile supe- ri del 10 per cento quello maschile; f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico. Per contratto di reinserimento si intende il rapporto di lavoro, istaurato ai sensi del pre- sente articolo, con i soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale che, sulla base di quanto certificato nel libretto formativo o, in mancanza, da documentazione equipollente, risultino aver svolto, nel corso degli ultimi diciotto mesi, le medesime mansioni, nella stessa categoria merceologica, per un periodo di almeno tre mesi, oppure che abbiano seguito gli specifici percorsi formativi promossi dagli enti bilaterali o dalle istituzioni pubbliche o centri formativi regolarmente accreditati per il reinserimento dei lavoratori. Le attività formative svolte ai sensi del precedente capoverso sono valide ai fini dell’as- solvimento degli obblighi formativi di cui al comma 14 del presente articolo. In relazione ai soggetti che possono essere assunti con contratto di inserimento/reinseri- mento ai sensi dell’art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 276/03 si intendono per “disoccupa- ti di lunga durata da 29 fino a 32 anni”, in base a quanto stabilito all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo n.181/2000, come sostituito dall’art. 1, comma 1 del decreto legisla- tivo n. 297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi. Il contratto di inserimento/reinserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve esse- re specificamente indicato il progetto individuale di inserimento. In mancanza di forma scritta del contratto il lavoratore si intende assunto a tempo inde- terminato. Nel contratto verranno indicati: a) la durata; b) l’eventuale periodo di prova, così come previsto per il livello di inquadramento attribuito; c) l’orario di lavoro, in funzione dell’ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale; d) la categoria di inquadramento del lavoratore: tale categoria non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto a quella spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto. Per i contratti di reinserimento l’inquadramento sarà di un livello inferiore rispetto a quello spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto. Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavora- tore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. L’orario di lavoro in caso di assunzione a tempo parziale, non potrà avere una durata inferiore al 50 per cento della prestazione di cui all’art. 118 e seguenti, ferme restando le ore di formazione ivi previste. Nel progetto verranno indicati: a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto; b) la durata e le modalità della formazione. Il contratto di inserimento avrà una durata massima di 18 mesi. Per i soggetti riconosciu- ti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico il contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima di trentasei mesi. Per i contratti di reinserimento la dura- ta sarà ridotta in misura pari ai mesi lavorati nella stessa categoria merceologica per le medesime mansioni nei diciotto mesi precedenti, e comunque non al di sotto dei 12 mesi. Nell’ipotesi di contratto di reinserimento, la contrattazione integrativa potrà individuare durate inferiori, comunque non al di sotto dei 12 mesi. Il progetto deve prevedere una formazione teorica di 16 ore per i contratti di reinseri- mento e di 24 ore per i contratti di inserimento, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale. Detta formazione sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento speci- fico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. Le ore di formazione di cui al comma precedente sono comprese nell’orario normale di lavoro. La formazione teorica sarà effettuata coerentemente a progetti o programmi predisposti dagli enti competenti accreditati. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase inizia- le del rapporto. In attesa della definizione delle modalità di attuazione del citato art. 2, lett. i) del D.Lgs. 276/2003, la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato. Ai lavoratori assunti con contratto d’inserimento, si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato nonché la normativa del presente con- tratto. Nell’ambito di detto periodo l’azienda erogherà un trattamento economico eguale a quello spettante per i dipendenti di eguale qualifica. L’applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contrat- ti di inserimento non può comportare l’esclusione dei lavoratori con contratto di inseri- mento dall’utilizzazione degli eventuali servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovve- ro dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al perso- nale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché di tutte le maggiorazioni con- nesse alle specifiche caratteristiche dell’effettiva prestazione lavorativa previste dal con- tratto collettivo (lavoro a turni, notturno, festivo, ecc…). Le imprese forniranno annualmente alle RSU/RSA o in loro assenza alle OO.SS. anche per il tramite degli Enti Bilaterali, i dati quantitativi sui contratti di inserimento. Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità e della progressione automa- tica di carriera. Per poter assumere mediante contratti di inserimento/reinserimento, il datore di lavoro deve aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti; a tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del di rapporto di lavo- ro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio a tempo indeterminato e i con- tratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova. La disposizione di cui al comma che precede non trova applicazione quando, nei diciot- to mesi precedenti alla assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto. I datori di lavoro che intendano assumere lavoratori con contratto di inserimento debbo- no darne comunicazione scritta alla specifica Commissione dell’Ente Bilaterale, previ- sta dall’art. 20, competente per territorio, ai fini della verifica del rispetto della percen- tuale di conferme di cui al presente articolo. Nel caso in cui la Commissione riscontri la mancata rispondenza del suddetto elemento ne darà immediata comunicazione all’azienda per i conseguenti adeguamenti.

  • Imposta sostitutiva Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

  • Imposte I corrispettivi dovuti dal Cliente per la prestazione del servizio di fornitura sono indicati nel loro valore unitario al netto delle imposte pertanto gravati dalle imposte vigenti. Le informazioni sui corrispettivi per la vendita di energia devono essere considerati indicativi e soggetti a variazione sulla base degli elementi di indicizzazione e di adeguamento automatico previsti dal Contratto. Per ulteriori dettagli consultare il link ▇▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇.▇▇▇/▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇▇-▇-▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇.