Imposta sostitutiva. Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.
Imposta sostitutiva. I fondi pensione sono soggetti all’applicazione sul risultato di gestione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, la cui percentuale è pari al 20% fatta eccezione per quella applicata sui rendimenti di titoli governativi sui quali l’aliquota è pari al 12,50%. Nel caso in cui il risultato di gestione fosse negativo, si procederebbe all’iscrizione di un credito d’imposta conteggiato sulle medesime basi. Di seguito l’imposta sostitutiva dovuta a fronte dei rendimenti della linea 1 della Sezione B del Fondo Pensione Aziendale: Linea gestita Imposta sostitutiva Sezione B - Linea 1 (428.956)
Imposta sostitutiva. Trattasi del trattamento tributario di cui agli artt. 15 e segg. del D.P.R. 29/9/1973 n. 601 e successive modifiche e integrazioni, che viene applicato sui finanziamenti a medio e lungo termine in Italia in luogo delle imposte ordinarie altrimenti applicabili (di registro, di bollo) attualmente pari nel caso di specie allo 0,25% dell’importo del finanziamento erogato Interessi di mora Tasso di interesse, a carico del cliente, maggiorato rispetto al tasso che regola il finanziamento, ed applicato per il periodo del ritardo, sugli importi dovuti e non pagati alle scadenze previste. Istruttoria Pratiche e formalità necessarie alla concessione del finanziamento. Piano di ammortamento Piano di rimborso del finanziamento con l’indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Imposta sostitutiva. I fondi pensione sono soggetti all’applicazione sul risultato di gestione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, la cui percentuale è pari al 20%, fatta eccezione per quella applicata sui rendimenti di titoli governativi sui quali l’aliquota è pari al 12,50%. Nel caso in cui il risultato di gestione fosse negativo, si procederebbe all’iscrizione di un credito d’imposta conteggiato sulle medesime basi. Di seguito il credito d’imposta maturato a fronte dei rendimenti negativi della linea 2 della Sezione B del Fondo Pensione Aziendale e il credito d’imposta riferito al rendimento negativo dello scorso esercizio al netto del quale il debito d’imposta da pagare per l’esercizio 2019 ammonta a (262.007): Linea gestita Credito imposta 2018 Debito d'imposta 2019 Imposta dovuta
Imposta sostitutiva. Nel corso dell’esercizio 2014 con il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, articolo 4, comma 6-ter, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è stata aumentata dall’11 all’11,50 per cento la misura dell’imposta sostitutiva sui redditi dovuta sul risultato maturato per l’anno 2014. Successivamente la Legge 190 del 23.12.2014 (c.d. legge di stabilità) all’art. 1 comma da 621 a 624 ha disposto l’incremento della tassazione dall’11,50% al 20% della misura dell’imposta sostitutiva sul risultato maturato dai fondi Pensione in ciascun periodo di imposta. L’Organismo di Vigilanza dei Fondi Pensione Covip è intervenuto con la circolare prot. 158 del 9 gennaio 2015 per stabilire che: “Le nuove disposizioni andranno invece senz’altro applicate a partire dal 1° gennaio 2015 e, in tale ambito, le somme dovute per l’incremento di tassazione sui rendimenti 2014 saranno pertanto imputate al patrimonio del fondo con la prima valorizzazione dell’anno.” La Covip con la circolare n. 1389 del 6 marzo 2015, ha infine confermato che relativamente alla rilevazione nel bilancio del maggior prelievo fiscale connesso all’incremento di tassazione “si ritiene che i fondi pensione che abbiano effettuato l’ultima valorizzazione del 2014 senza tenere conto dell’incremento di tassazione, in coerenza con la richiamata Circolare Covip del 9 gennaio 2015, la maggiore imposta successivamente determinata venga imputata al bilancio/rendiconto 2015.” Gli oneri e i proventi della gestione amministrativa riferibili ai singoli comparti sono stati direttamente attribuiti agli stessi. Gli oneri ed i proventi, invece, la cui pertinenza ad un singolo comparto non fosse agevolmente individuabile sono stati ripartiti tra gli stessi proporzionalmente all’ammontare delle quote associative affluite a ciascun comparto d’investimento.
Imposta sostitutiva. L’imposta del 20,00% aumentata dall’11,50% con decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 articolo 4, comma 6-ter, convertito con modificazioni della legge 23 giugno 2014, n. 89, calcolata sull’incremento del valore del patrimonio nell’anno, così come previsto dalla normativa vigente, corrisponde ad € 9.134.175
Imposta sostitutiva. In conformità con l’articolo 17, co. 1 del Decreto Legislativo 252/2005, come modificato dall’articolo 1, co. 621 della Legge 190/2014, l’imposta sostitutiva è calcolata applicando un’aliquota del 20% sul risultato maturato dai fondi pensione in ciascun periodo d’imposta. Le quote associative (contributi destinati alla copertura degli oneri amministrativi) e le quote d’iscrizione una tantum sono attribuiti ai comparti scelti dagli aderenti contribuenti. I costi e i ricavi comuni per i quali sia possibile individuare in modo certo il comparto di pertinenza sono imputati a quest’ultimo per l’intero importo; in caso contrario vengono suddivisi a fine esercizio tra i singoli comparti in proporzione alle entrate, quote associative e quote di iscrizione, confluite nel corso dell’esercizio in ogni singolo comparto a copertura dei costi amministrativi.
Imposta sostitutiva. Per le operazioni di durata superiore a 18 mesi e giorni 1, la banca ha optato per l’applicazione delle disposizioni di cui agli art. 15 e segg. del DPR 29.09.1973, n.601 Ulteriori costi richiesti dal Confidi Spese di iscrizione e/o ammissione e di sottoscrizione di quote sociali/consortili tempo per tempo richieste dal Confidi coinvolto
Imposta sostitutiva. Il Cliente dichiara ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 461/97 di optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lettera da c-bis) a c-quinquies), D.P.R. 917/86. • da quanto precede, • dalle clausole di cui alla Sezione I, • dalle clausole di cui alle sezioni relative ai servizi e alle attività di investimento ed ai servizi accessori convenute e di seguito riportate, • dalle condizioni economiche (allegato 1) • dall'informativa precontrattuale (allegato 2) che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto stesso. Se il presente contratto viene firmato con firma elettronica, il documento informatico forma l'originale. Pertanto può accadere che in caso di stampa dello stesso, non sia indicata alcuna data o non sia indicata la data inequivoca della stipula. Il contratto si intende concluso quando tutte le parti e tutti gli eventuali cointestatari hanno apposto le loro firme. Pertanto, il contratto acquista validità e efficacia al momento dell'avvenuta sottoscrizione della parte contrattuale ovvero del cointestatario che firma per ultima/o. Se il contratto viene concluso mediante firma digitale in Raiffeisen Online Banking (ROB), il Cliente dichiara di aver ricevuto dalla Banca le informazioni precontrattuali e le condizioni contrattuali, comprese quelle relative alla vendita a distanza, prima della conclusione del contratto e di essere stato quindi pienamente informato sul contenuto e sulle caratteristiche più importanti del contratto da concludere, se del caso, anche ai sensi e per gli effetti del Codice della protezione dei consumatori D.Lgs. n. 206/2005.
Imposta sostitutiva. In conformità con l’articolo 17, co.1 del Decreto Legislativo 252/2005, come modificato dall’articolo 1, co.621 della Legge 190/2014, l’imposta sostitutiva è calcolata applicando un’aliquota del 20% sul risultato maturato dai fondi pensione in ciascun periodo di imposta. I redditi da titoli pubblici italiani ed equiparati oltreché da obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella c.d. white list hanno concorso alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva nella misura del 62,50% al fine di garantire una tassazione effettiva del 12,50% di tali rendimenti. Ai sensi dell’art. 17, c. 2, del D. Lgs. 252/2005 il risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell’imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle forme trasferite ad altre forme pensionistiche e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche, nonché dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta ed il valore del patrimonio stesso ad inizio dell’anno. Tale modalità è stata confermata dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 13/02/ 2015 recante “Disposizioni in materia di previdenza complementare. Articolo 1, commi 621, 622, 624 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015)”.