Sostituzione attrezzi in fleet oggetto di furto. 5.4.1. In parziale deroga a quanto previsto dal precedente art. 4.5, qualora il Cliente subisca il furto di attrezzi in fleet per un controvalore massimo non superiore al 20% per anno della somma del prezzo di listino di ciascun attrezzo al momento della consegna: x. Xxxxx applicherà al Cliente una riduzione dell’80% sui canoni mensili residui dovuti per l’attrezzo rubato, sino al termine del periodo di locazione originariamente previsto; b. a seguito di richiesta scritta del Cliente, Hilti sostituirà l’attrezzo oggetto di furto con altro di modello e tipo equivalente, nel più breve tempo possibile, tenuto conto delle disponibilità di magazzino. Per ogni sostituzione, decorrerà un nuovo periodo di locazione, di durata pari a quello indicato nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°” per l’attrezzo in fleet rubato, comprensivo dei servizi integrativi di cui al presente articolo 5, e con applicazione del listino in vigore per il contratto di “Fleet Management” al momento della sostituzione. 5.4.2. Hilti assume gli impegni di cui all’art. 5.4.1 lettere “a.” e “b.” esclusivamente a condizione che: i) la denuncia per furto dell’attrezzo sia stata inviata dal Cliente a Hilti nei termini di cui al precedente art. 3.3; ii) al momento del furto l’attrezzo fosse funzionante, in perfetto stato di manutenzione. 5.4.3. Gli impegni di cui all’art. 5.4.1. lettere “a” e “b” sono comunque esclusi a partire dall’ultimo mese del
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Samples: Fleet Management Agreement, Fleet Management Agreement, Fleet Management Agreement
Sostituzione attrezzi in fleet oggetto di furto. 5.4.1. In parziale deroga a quanto previsto dal precedente art. 4.5, qualora il Cliente subisca il furto di attrezzi in fleet per un controvalore massimo non superiore al 20% per anno della somma del prezzo di listino di ciascun attrezzo al momento della consegna:
x. Xxxxx applicherà al Cliente una riduzione dell’80% sui canoni mensili residui dovuti per l’attrezzo rubato, sino al termine del periodo di locazione originariamente previsto;
b. a seguito di richiesta scritta del Cliente, Hilti sostituirà l’attrezzo oggetto di furto con altro di modello e tipo equivalente, nel più breve tempo possibile, tenuto conto delle disponibilità di magazzino. Per ogni sostituzione, decorrerà un nuovo periodo di locazione, di durata pari a quello indicato nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°” per l’attrezzo in fleet rubato, comprensivo dei servizi integrativi di cui al presente articolo 5, e con applicazione del listino in vigore per il contratto di “Fleet Management” al momento della sostituzione.
5.4.2. Hilti assume gli impegni di cui all’art. 5.4.1 lettere “a.” e “b.” esclusivamente a condizione che: i) la denuncia per furto dell’attrezzo sia stata inviata dal Cliente a Hilti nei termini di cui al precedente art. 3.3; ii) al momento del furto l’attrezzo fosse funzionante, in perfetto stato di manutenzione.
5.4.3. Gli impegni di cui all’art. 5.4.1. lettere “a” e “b” sono comunque esclusi a partire dall’ultimo mese deldel periodo di locazione e/o durante il periodo di proroga di cui all’art. 2.2.
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