struttura amministrativa Clausole campione

struttura amministrativa spese di investimento
struttura amministrativa. La Convenzione TIR del 1975 è una delle convenzioni doganali internazionali più moderne ed aggiornate. La sua applicazione è efficiente, con poche possibilità di vertenze che potrebbero derivare da disposizioni non chiare o vaghe e da differenti interpretazioni. Il funzionamento fluido della Convenzione ha molte spiegazioni, fra cui l’interesse di tutte le Parti coinvolte, sia che si tratti dei trasportatori che delle Autorità doganali, al buon funzionamento del regime in virtù del risparmio in termini di tempo e costi. Un altro motivo è che gli autori della Convenzione TIR hanno già fornito alcune interpretazioni del testo giuridico nell’introduzione alle Note Esplicative della Convenzione. Queste note, contenute nell’Annesso 6 della Convenzione, formano parte integrante della Convenzione stessa. Esse interpretano alcune disposizioni della Convenzione ed i suoi annessi e descrivono alcune pratiche raccomandate per il funzionamento quotidiano del regime TIR. Le note esplicative non modificano le disposizioni della Convenzione, ma ne precisano il contenuto, il significato e la portata. I cambiamenti tecnici oggi sono molto rapidi e ciò che era “all’avanguardia” nel 1975, ossia all’epoca della creazione della Convenzione, non è necessariamente valido ora. Ciò non riguarda solo le tecniche doganali, ma anche la produzione di veicoli e container, nonché le tecniche di contrabbando. Inoltre, poiché le merci contrabbandate, specie gli stupefacenti, sono sempre più costose, i profitti dei contrabbandieri crescono vertiginosamente, con la conseguenza che vengono elaborate tecniche di contrabbando sempre più complesse. Alla luce di questi sviluppi, il regime TIR e la Convenzione che ne costituisce la base giuridica sono sempre stati mantenuti aggiornati. Questo compito è stato affidato al Comitato Amministrativo TIR, alla Commissione Esecutiva TIR (TIRExB) ed alla Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite (CEE-ONU) di Ginevra. Nella Figura 2 più oltre è riportato uno schema della struttura amministrativa della Convenzione TIR. Nel capitolo 1.9 del Manuale TIR viene fornito un quadro dei passi principali che tutte le Parti del regime TIR – Governi, associazioni garanti nazionali, trasportatori e organizzazioni internazionali – devono compiere per aderire a ed attuare le disposizioni della Convenzione TIR. Segretariato TIR

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  • REGIME AMMINISTRATIVO L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, anche regionale o comunale, stante la specifica competenza. L’Organizzatore e l’intermediario rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia facoltative od obbligatorie, a tutela dei viaggiatori per la copertura di eventi che possano incidere sulla effettuazione o esecuzione della vacanza, come annullamento del viaggio, o copertura di spese mediche, rientro anticipato, smarrimento o danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e dell’intermediario, ciascuno per quanto di propria competenza, ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro del viaggiatore presso la località di partenza ove il pacchetto turistico includa il servizio di trasporto. Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo” , “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.

  • CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA La Documentazione amministrativa è costituita da: la domanda di partecipazione (che include le dichiarazioni integrative), il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

  • CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

  • SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro. Sintel, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell’offerta presentata. Tale seduta virtuale, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso il canale “Comunicazioni Procedura” di SINTEL. Il RUP supportato dal Seggio di Gara, procederà, in seduta pubblica virtuale, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività: a) Verifica sulla piattaforma SINTEL della ricezione delle offerte tempestivamente presentate nonché della validità della firma digitale apposta; b) Verifica sulla piattaforma SINTEL della mera presenza dei documenti richiesti nella Documentazione amministrativa. Le offerte tecniche e quelle economiche, ivi incluso il Documento d’Offerta, resteranno chiuse a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né al Seggio di gara, né alla stazione appaltante, né dagli altri concorrenti, né da terzi. Il Seggio di gara, a seguito dello spirare dei termini di presentazione delle offerte/domande di partecipazione, sarà composto da tre membri con comprovate capacità professionali in materia di appalti pubblici (il RUP e due assistenti del RUP). Il Seggio di Gara, quindi, concluse le operazioni sopra descritte, procederà, in successive sedute riservate, all’analisi della documentazione presente nella Documentazione amministrativa (presentata in formato elettronico). In caso di irregolarità formali, non compromettenti la par condicio fra i concorrenti e nell’interesse di Azienda Sociosanitaria Ligure n. 4, il concorrente verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione tramite la piattaforma di e-procurement Sintel, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati. Si precisa che, ai sensi dell’articolo 83 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 e smi, in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità essenziali della documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti l’offerta economica, il concorrente verrà invitato a completare o a fornire quanto richiesto entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni. Nel caso in cui il concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato si procederà all’esclusione del concorrente alle successive fasi di gara. La stazione appaltante al termine della verifica dei requisiti previsti dalla lex specialis procederà alla comunicazione di cui all’art. 76 comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di ammissione/esclusione. Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, anche attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

  • INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:

  • DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA Nel campo presente in piattaforma “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” occorre allegare la seguente documentazione in un unico file formato zip: 1) Domanda di partecipazione, secondo il modello allegato alla presente lettera di xxxxxx; La dichiarazione deve essere firmata digitalmente dal rappresentante legale. In caso di R.T.I./consorzi la dichiarazione dovrà essere presentata da ogni ditta. 2) Modello Alfa, allegato alla presente lettera di invito; In caso di RTI, il modello dovrà essere compilato, firmato digitalmente, da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento. Ove presentata da procuratore o institore, l’istanza di partecipazione dovrà essere corredata di copia del titolo attributivo dei poteri di rappresentanza. 3) Dichiarazione di possesso di tutti i requisiti generali e speciali per la partecipazione alla gara, resa con firma digitale del Legale Rappresentante, mediante utilizzo del DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE), allegato alla presente in formato editabile, in cui l’operatore economico offerente attesta di non trovarsi in una delle situazioni previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e che soddisfi i criteri di selezione richiesti nel presente bando in applicazione dell’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dettagliandoli analiticamente; in caso di R.T.I. /consorzio dovrà essere firmata da ogni ditta. 4) Dichiarazione comprovante l’impegno di un fideiussore( istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice), a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti, in tal senso occorre fornire dichiarazione che lo attesi; 5) Dichiarazione di Esclusione rispetto agli oneri previsti dalla redazione del DUVRI ex art.26 D.Lgs 81/2008 e s.m.i ; 6) Copia del DUVRI preliminare e Policy antifumo aziendale, firmate per presa visione e accettazione; 7) Dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”; in caso di R.T.I. /consorzio da ogni ditta. 8) Copia del presente lettera di invito degli allegati ed eventuali chiarimenti pubblicati sulla piattaforma Sintel, firmati digitalmente, per accettazione incondizionata di tutto quanto previsto; in caso di R.T.I/consorzio dovrà essere firmato da ogni ditta; 9) Certificazione del sistema di gestione della qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008 o UNI EN ISO 9001:2015 rilasciato da organismo conforme alla serie delle norme europee relative alla certificazione; certificato equivalente (rilasciato da organismo stabilito in altro Stato membro) ai sensi dell’art. 87 del D. Lgs. 50/2016; adozione di misure di garanzia della qualità equivalenti a quelle europee della serie EN ISO 9000 (di cui si allega documentazione a comprova) ai sensi dell’art. 87 del D. Lgs. 50/2016; La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alle norme UNI EN ISO 9001:2008 o UNI EN ISO 9001:2015. Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA, oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008. 10) Dichiarazione attestante l’elenco delle principali forniture effettuate nell’ultimo triennio (2018-2019- 2020) con almeno n.1 fornitura oggetto del presente appalto a favore di Strutture sanitarie pubbliche e/o private; 11) Dichiarazione riferita all’ultimo triennio (2018-2019-2020) di non deve essere stato oggetto di con- testazioni formali e penalità che abbiano comportato la sospensione e/o revoca di forniture pres- so le Strutture sanitarie pubbliche e/o private. La comprova del requisiti di cui ai punti 10 e 11 è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II lettera ii), del Codice, mediante dichiarazione dalla quale risulti un elenco delle principali forniture effettuate negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date, numero apparecchiature destinatari, pubblici o privati. 12) Copia del “Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia”, allegato alla presente lettera di invito firmato digitalmente per accettazione di tutto quanto in esso previsto. In caso di RTI / aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete / GEIE / Consorzi Ordinari di Concorrenti l'informativa deve essere sottoscritta digitalmente da ciascuna impresa; in caso di Consorzio stabile o Consorzio di cooperative, l'informativa deve essere sottoscritta digitalmente sia dal consorzio che dalla/e impresa/e individuata/e quale esecutrice/i del servizio/fornitura. 13) Copia della “Informativa Privacy gare d’appalto e altre procedure acquisizione beni e servizi Regolamento 679/2016/UE”, allegata al presente lettera di invito, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell'Operatore Economico o da persona autorizzata ad impegnare il concorrente, per presa visione e accettazione di tutto quanto in esso previsto. In caso di RTI / aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete / GEIE / Consorzi Ordinari di Concorrenti l'informativa deve essere sottoscritta digitalmente da ciascuna impresa; in caso di Consorzio stabile o Consorzio di cooperative, l'informativa deve essere sottoscritta digitalmente sia dal consorzio che dalla/e impresa/e individuata/e quale esecutrice/i del servizio/fornitura. 14) Copia del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, il cui testo è pubblicato sul sito internet:xxxx://xxx-xxxx-xxx-xxxxx.xx/amministrazione_trasparente/disposizioni-generali/atti- generali 15) Copia stampata dell’e-mail di conferma dell’avvenuto pagamento della contribuzione a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, trasmessa dal sistema di riscossione, ovvero ricevuta in originale del versamento o fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità di chi firma la dichiarazione. Per i raggruppamenti temporanei già costituiti copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata. • dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti • atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila. • dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati. Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti dichiarazione attestante: • l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; • l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; • dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica • copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; • dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre; • dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica • copia autentica del contratto di xxxx, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; • dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo: in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: • a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; • l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei; • le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. Ciascuna ditta partecipante è responsabile delle dichiarazioni e delle notizie fornite nelle autocertificazioni di cui ai modelli allegati, l’ASST si riserva la facoltà dell’accertamento

  • VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA Nella prima seduta il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l’offerta tecnica e l’offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a: a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata; b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare; c) redigere apposito verbale. Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a: a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14; b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente” e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

  • Risoluzione contrattuale Nelle ipotesi successivamente elencate, le inadempienze agli obblighi contrattuali assunti saranno qualificate come gravi e conseguentemente contestate dal Responsabile dell’Agenzia, su proposta del RUP, a mezzo di comunicazione scritta inoltrata via PEC all’operatore economico aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’Agenzia, qualora non riterrà valide le giustificazioni addotte, avrà facoltà di risolvere il contratto. Si considerano gravi inadempienze le seguenti: - mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto, senza giustificato motivo, nei termini stabiliti dal presente Disciplinare; - scadenza del “termine di recupero” senza che la prestazione si sia perfezionata, ferma restando l’applicazione, da parte del R.U.P., delle penali previste dal relativo Bando di Abilitazione al MePa, sempre nei termini e limiti di cui sopra; - manifesta incapacità dell’operatore economico affidatario, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali di propria competenza; - disattenzione, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni di cui alle norme giuridiche riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie dei dipendenti; - sospensione, da parte dell’operatore economico affidatario, dell’esecuzione contrattuale senza giustificato motivo, per 3 giorni anche non consecutivi ; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto; - mancato rispetto, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni previste dalla legge n. 136/2010; - utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; - concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; - inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136; - ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile; - violazione ad opera dell’operatore economico aggiudicatario degli obblighi di cui ai paragrafi successivi (Divieto di cessione di contratto, di credito o di subappalto; Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e Patto di Integrità; Obbligo di riservatezza); - esito negativo delle verifiche periodiche amministrative effettuate sull’operatore economico aggiudicatario; Nel caso di risoluzione del contratto, l’ affidatario avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, come, ad esempio, la maggiore spesa sostenuta per affidare ad un’altra impresa il contratto. E’ fatta salva, in ogni caso, la richiesta degli eventuali maggiori danni subiti.

  • Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Indirizzi Internet:

  • Modalità di fatturazione e pagamento 10.1 La fatturazione avrà periodicità: 1. per l’energia elettrica mensile ad eccezione dei Clienti con Punti di Prelievo in bassa tensione e potenza disponibile inferiore o uguale a 16,5 kW per i quali sarà bimestrale ad eccezione della prima fattura che sarà mensile; 2. per il gas avrà periodicità mensile ad eccezione dei Punti di riconsegna con consumo annuo inferiore o uguale a 5.000 Smc e per i Punti di riconsegna in cui non è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero, per i quali sarà bimestrale ad eccezione della prima fattura che sarà mensile. Ciascuna fattura sarà emessa entro il termine di 45 giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura. Tale periodicità potrà essere variata da EDISON ENERGIA con comunicazione al CLIENTE ai sensi dell’art. 21. Le fatture saranno emesse in forma sintetica secondo quanto previsto dalla delibera 501/2014/R/com e successive modifiche e integrazioni; il CLIENTE avrà sempre a disposizione gli Elementi di Dettaglio nella propria area privata sul sito internet xxxxxxxxxxxxx.xx. Su xxxxxxxxxxxxx.xx sarà inoltre disponibile la guida alla lettura della fattura. 10.2 Per richieste di attivazione a parità di caratteristiche di connessione, saranno utilizzati per la fatturazione i dati tecnici comunicati dal Distributore locale. La fatturazione avverrà sulla base dei dati relativi ai consumi effettivi del CLIENTE, sempre che tali dati siano resi disponibili a EDISON ENERGIA dal Distributore o sulla base delle autoletture comunicate dal CLIENTE. 10.3 (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica) Nel caso in cui i dati di cui sopra non siano resi disponibili dal Distributore in tempo utile per la fatturazione, i consumi saranno fatturati con il con il metodo del prodie basato sulle autoletture comunicate dal CLIENTE o sul dato relativo ai consumi storici ricevuti dal Distributore locale; in assenza di tali dati la stima sarà calcolata con il metodo prodie utilizzando il consumo annuo comunicato dal Distributore competente, il consumo dichiarato dal CLIENTE in sede di stipula del CONTRATTO o la stima di Edison calcolata in base ai dati tecnici del Punto di prelievo comunicati dal Distributore.10.4 (articolo specifico per la sola fornitura di gas) In caso di mancata raccolta della misura da parte del Distributore secondo le tempistiche imposte dalla Del. ARG/gas 64/09 (TIVG) e successive modifiche e integrazioni, nel caso di clienti titolari di PDR dotati di misuratori non accessibili o parzialmente accessibili, EDISON ENERGIA ne darà comunicazione nella prima bolletta utile al CLIENTE, in accordo con quanto trasmesso dal Distributore; nel caso invece di clienti titolari di PDR dotati di misuratori accessibili, il CLIENTE riceverà nella prima bolletta utile un indennizzo automatico pari a 35,00€ e secondo le previsioni di cui alla Del. 574/2013/R/gas (RQDG) e successive modifiche e integrazioni in tema di qualità commerciale. Qualora i dati di cui sopra non dovessero essere disponibili in tempo utile per la fatturazione, i consumi saranno fatturati sulla base dei dati disponibili e con questo ordine prioritario: a) autolettura del CLIENTE, b) consumo stimato calcolato mediante applicazione dei profili di prelievo standard definiti dall’ARERA con Del. 229/2012/R/gas e successive modifiche e integrazioni per lo specifico punto di riconsegna, ai seguenti dati: a) consumo storico annuo oppure, in mancanza di tale dato, b) con il dato di consumo annuo comunicato dal Distributore sulla base dei dati tecnici del Punto di Riconsegna. 10.5 Al ricevimento dei consumi effettivi e delle fatture emesse dal Distributore Locale, EDISON ENERGIA provvederà ad effettuare gli eventuali conguagli. 10.6 (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica) Qualora, in corso di vigenza del CONTRATTO, si dovessero verificare le modifiche di cui al precedente Art. 7.4, che comportino delle variazioni al prezzo riportato nelle Condizioni Particolari di Fornitura sottoscritte dal CLIENTE, e/o ai corrispettivi indicati nelle stesse, EDISON ENERGIA provvederà alla relativa fatturazione dal mese successivo a quello dell’avvenuta sostituzione del gruppo di misura e/o dell’Opzione tariffaria di trasporto.