Sub-contratti Clausole campione

Sub-contratti. I sub-contratti e i cottimi che non hanno natura di subappalto e/o non concorrono al limite del subappalto devono essere comunicati al Committente con le stesse modalità previste per il sub- appalto. Per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto l’Appaltatore deve comunicare preventivamente al Committente, ai sensi dell’art. 105, comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni: 1) il nome del subcontraente; 2) l’importo del sub-contratto; 3) l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. L’Appaltatore s’impegna a fare esplicito divieto ai suoi subappaltatori di cedere a terzi anche quote minime del contratto di subappalto, e rimane comunque responsabile a tutti gli effetti del rispetto di questo divieto nei confronti della Stazione appaltante. Tale cessione, qualora si verificasse, sarebbe comunque inefficace nei confronti della Stazione appaltante e del Committente. È fatto divieto all’Appaltatore e al subappaltatore di cedere, in tutto o in parte, crediti derivanti dall’affidamento dei lavori senza la formale adesione del Committente.
Sub-contratti. 1. Non costituiscono subappalto e quindi non necessitano di autorizzazione: • i contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo, il cui importo superi la soglia del 2% dell’importo dei lavori o i 100.000,00 euro, nei quali il costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% dell’importo del subcontratto; • i contratti aventi ad oggetto prestazioni di sola fornitura di materiali; • i contratti aventi ad oggetto prestazioni di nolo a freddo. 2. Nei casi in cui si è in presenza di un sub-contratto è comunque obbligo dell’Appaltatore provvedere alla comunicazione preventiva al DEC ed al RUP ai sensi dell’art.105, comma 2 del Codice dei contratti, anche per consentire alla Stazione Appaltante di condurre le eventuali verifiche previste dal D.Lgs. 159/2011 s.m.i.. 3. Qualora tra le prestazioni oggetto del sub-contratto rientrino quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, di cui al comma 53 dell’art. 1 della medesima Legge n. 190, il sub-contratto può essere affidato unicamente ad impresa che risulta iscritta all’apposito elenco istituito presso le Prefetture (c.d. “White list”) ai sensi dell’art. 29 della Legge n. 114/14 s.m.i.. In tal caso la comunicazione di cui al comma 2 deve essere completata con tale informazione. 4. I sub-contratti quali “fornitura con posa in opera” e “nolo a caldo” non devono comprendere l’esecuzione di prestazioni. Si rimanda alle “linee guida per la richiesta di autorizzazione al subappalto ed al cottimo e per la comunicazione dei sub-contratti nell’ambito degli appalti di lavori” disponibili sul sito internet della Stazione Appaltante per maggiori dettagli in merito alla corretta individuazione della fattispecie (subappalto, cottimo, fornitura con posa in opera, nolo a caldo, nolo a freddo, ecc..) a cui appartiene la prestazione che l’Appaltatore intende sub-affidare in funzione delle specifiche caratteristiche della prestazione stessa. 5. Sono vietati quei sub-contratti che, nella sostanza, mirano a raggiungere lo stesso risultato che si realizza con il subappalto o cottimo, ossia l’esecuzione di parte delle prestazioni oggetto dell’appalto. Il DEC verifica, in fase esecutiva, l’effettiva sussistenza delle condizioni per poter considerare le prestazioni oggetto del sub-contratto non riconducibili in realtà ad un subappalto o un cottimo.
Sub-contratti. Resta convenuto che eventuali subcontratti stipulati dal Contraente al fine di adempiere alle obbligazioni previste dal presente Contratto dovranno essere soggetti ad autorizzazione scritta da parte del Committente. Nel subcontratto dovranno espressamente essere indicati le attività da svolgere, la sede di esecuzione delle stesse ed il corrispettivo riconosciuto. Le richieste di autorizzazione dovranno pervenire all’Ufficio Acquisti di Autostrade per l’Italia S.p.A. Tale autorizzazione, laddove concessa, non ridurrà la piena e complessiva responsabilità del Contraente per le obbligazioni assunte con l'accettazione del presente Contratto, rimanendo quest'ultima unica e sola responsabile nei confronti del Committente che è esonerata da qualsiasi pretesa del subcontraente o da richieste di danni che dovessero derivare a terzi dall'esecuzione delle attività del subcontraente. Se durante l'esecuzione delle attività dovessero venire meno i presupposti che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione e comunque il Committente accertasse l'inadeguatezza delle prestazioni rese dal subcontraente, al ricevimento della relativa comunicazione scritta il Contraente dovrà prendere immediate misure per la sospensione del subcontraente dalle attività. Il venir meno di tale subcontratto non darà alcun diritto al Contraente di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite ovvero la proroga della data fissata per l'ultimazione delle prestazioni. La richiesta di autorizzazione per il subcontratto dovrà essere inoltrata al Responsabile Tecnico del Contratto con sufficiente anticipo (almeno una settimana) e ad essa dovrà essere allegata la seguente documentazione: - CCIAA della subcontraente; - Subcontratto; - DURC della subcontraente; Il Committente si riserva di condurre verifiche in merito alla documentazione inviata riservandosi di richiedere eventuali modifiche ed integrazioni qualora risultassero irregolarità e/o non conformità rispetto a quanto previsto per legge e/o dal presente contratto, ovvero di rifiutare la richiesta qualora, nonostante le integrazioni inviate, permanessero le predette irregolarità e/o non conformità.
Sub-contratti. È considerato s ub-contratto un qualsiasi contratto di fornitura con posa in opera e di nolo a caldo, la cui prestazione non sia un lavoro (pertanto non rientri in una delle categorie previste dall’allegato A del D.P.R. 207/2010), e se di importo inferiore al 2% dell’ammontare dei lavori oggetto dell’appalto o se di importo inferiore ai 100.000,00 euro o, qualora di importo superiore a tali soglie, l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia inferiore al 50% dell’importo delle attività da sub-affidare. È pertanto considerato sub-contratto un contratto concernente la prestazione, quale la fornitura con posa in opera o il nolo a caldo o altra prestazione, che rientri in uno dei seguenti casi:  Importo subcontratto < 2% dell'ammontare dei lavori affidati indipendentemente dall'incidenza del costo della manodopera.  Importo subcontratto < 100.000,00 euro indipendentemente dall'incidenza del costo della manodopera.  Importo subcontratto > 2% dell'ammontare dei lavori affidati se la manodopera ha incidenza < 50% dell'importo del subcontratto.  Importo subcontratto > 100.000,00 euro se la manodopera ha incidenza < 50% dell'importo del subcontratto. Per tali sub-contratti non è necessaria la richiesta di autorizzazione, ma la trasmissione, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i., al Direttore Lavori, alla S.C.R. Piemonte S.p.A. e per conoscenza al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, di una comunicazione con la completa indicazione del soggetto sub-contraente, dell’oggetto delle attività da sub-affidare e l’importo di tale sub-affidamento (Modello C - Sub-contratto, che si allega alla presente). Nel caso in cui l’importo del sub-affidamento sia superiore al 2% o a 100.000 euro, l’Appaltatore dovrà dichiarare che l’incidenza del costo della manodopera e del personale è inferiore al 50% dell’importo delle attività oggetto della comunicazione (Modello C – Sub-contratto). È sempre obbligatoria, inoltre, la trasmissione alla Stazione appaltante dei dati del subcontraente circa tracciabilità dei flussi finanziari, di cui al comma 7 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i.. e l’iscrizione alle “white list” ex dpcm 18 aprile 2013 smi del sub-contraente se le prestazioni ricadono tra quelle di cui all’art. 1, comma 53 della legge n.190/2012 smi. Per tali sub-contratti, inoltre, l’A.V.C.P. già con Determinazione 27 febbraio 2003 n. 6 ha comunque confermato che va riconosciuto ai soggetti preposti alla co...
Sub-contratti. Per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione del contratto derivato l’Appaltatore deve comunicare preventivamente all’Amministrazione Contraente, ai sensi dell’art. 105, comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni: 1) il nome del subcontraente; 2) l’importo del sub-contratto; 3) l’oggetto del servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate all’Amministrazione Contraente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
Sub-contratti. Con la sottoscrizione del presente contratto, l’Appaltatore è responsabile di tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione del presente appalto. L’Appaltatore si impegna altresì ad inviare, prima dell'inizio della prestazione, per tutti sub-contratti stipulati per l’esecuzione del presente appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto del servizio o fornitura affidati, ai sensi dell’art. 105, co. 2 del D.Lgs. 50/2016, nonché eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
Sub-contratti. Il Venditore si riserva il diritto di subappaltare tutto o in parte il progetto, la fornitura, i servizi ed i lavori previsti nel Contratto, senza approvazione dell’Acquirente.