Common use of SUBAPPALTO E CESSIONE Clause in Contracts

SUBAPPALTO E CESSIONE. Il subappalto è ammesso nei limiti ed alle condizioni previste dell’art. 26 della L.P. 2/2016 solamente nel caso in cui l’aggiudicataria abbia specificamente indicato nell’offerta le forniture o le parti di contratto che intende affidare in subappalto. La ditta aggiudicataria non può cedere per alcun motivo il contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera d), punto 2 dell’art. 27 della L.P.2/2106 . Eventuale cessione di credito derivate dal contratto stipulato è vietata ove non autorizzata per iscritto dall’APSS. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto della Legge 52/1991 e dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e, pertanto, il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio delle attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile all’APSS qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque giorni) dalla notifica della cessione stessa. Il contratto di cessione del credito, ai fini della sua opponibilità all’APSS, deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, essere notificato all’APSS e deve contenere la clausola secondo cui l’APSS, ceduta, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione all’APSS. La cessione del contratto e il subappalto non autorizzati comportano la risoluzione del contratto e fanno sorgere in capo all’APSS il diritto all’esecuzione in danno della fornitura, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.

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SUBAPPALTO E CESSIONE. Il subappalto è ammesso nei limiti ed alle condizioni previste dell’art. 26 della L.P. 2/2016 e dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 solamente nel caso in cui l’aggiudicataria abbia specificamente indicato nell’offerta le forniture o le parti di contratto che intende affidare in subappalto, entro il limite massimo del 30% dell’importo complessivo del contratto (comprensivo degli oneri della sicurezza). La ditta aggiudicataria non può cedere per alcun motivo il contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera d), punto 2 dell’art. 27 della L.P.2/2106 . Eventuale cessione di credito derivate dal contratto stipulato è vietata ove non autorizzata per iscritto dall’APSS. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto della Legge 52/1991 e dell’art. 106, comma 13, 13 del D.Lgs. 50/2016 e della Legge 52/1991 e, pertanto, il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio delle attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile all’APSS qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque giorni) dalla notifica della cessione stessa. Il contratto di cessione del credito, ai fini della sua opponibilità all’APSS, deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, essere notificato all’APSS e deve contenere la clausola secondo cui l’APSS, ceduta, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione all’APSS. all’APSS La cessione del contratto e il subappalto non autorizzati comportano la risoluzione del contratto e fanno sorgere in capo all’APSS il diritto all’esecuzione in danno della fornitura, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.

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SUBAPPALTO E CESSIONE. Il subappalto è disciplinato come previsto dall’art.105 del D.Lgs n. 50/2016 ed è ammesso previa autorizzazione dell’Amministrazione concedente nei limiti ed alle condizioni e secondo le modalità previste dell’artdalla predetta disposizione normativa. 26 della L.P. 2/2016 solamente nel caso E’ ammesso il subappalto solo per le seguenti parti individuate come prestazioni secondarie: trasporto dei pasti, scodellamento, lavaggio stoviglie, preparazione e ripristino ambienti. L’eventuale richiesta di subappalto dovrà essere prodotta in sede di partecipazione alla gara. Si avverte che, qualora non venga presentata la richiesta di cui l’aggiudicataria abbia specificamente indicato nell’offerta le forniture o le parti di contratto che intende affidare in subappalto. La ditta aggiudicataria sopra, l’impresa appaltatrice non può cedere per alcun motivo il contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera d), punto 2 dell’art. 27 della L.P.2/2106 . Eventuale cessione di credito derivate dal contratto stipulato è vietata ove non autorizzata per iscritto dall’APSS. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto della Legge 52/1991 e dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 potrà ottenere dall’Appaltante l’autorizzazione al subappalto e, pertanto, dovrà svolgere il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria servizio con la propria organizzazione di mezzi e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio delle attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile all’APSS qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque giorni) dalla notifica della cessione stessa. Il contratto di cessione del credito, ai fini della sua opponibilità all’APSS, deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, essere notificato all’APSS e deve contenere la clausola secondo cui l’APSS, ceduta, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione all’APSSpersonale. La cessione del contratto e e/o il subappalto non autorizzati comportano la possono costituire motivo di risoluzione del contratto e fanno sorgere in capo all’APSS il diritto all’esecuzione per il Comune ad effettuare l’esecuzione in danno danno, con l’incameramento della fornituracauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno. I corrispettivi del servizio, eseguito in subappalto, saranno pagati al soggetto aggiudicatario della gara. La Ditta aggiudicataria è tenuta a trasmettere alla Stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a favore del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Ogni e qualsiasi responsabilità, anche per la parte eseguita in subappalto, permane in capo alla ditta aggiudicataria.

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Samples: Centrale Unica Di Committenza

SUBAPPALTO E CESSIONE. Il subappalto è ammesso nei limiti ed alle condizioni previste dell’art. 26 della L.P. 2/2016 solamente nel caso in cui l’aggiudicataria abbia specificamente indicato nell’offerta le forniture o le parti di contratto che intende affidare in subappalto. La ditta aggiudicataria non può cedere per alcun motivo il contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera d), punto 2 dell’art. 27 della L.P.2/2106 . Eventuale cessione di credito derivate dal contratto stipulato è vietata ove non autorizzata per iscritto dall’APSS. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto della Legge 52/1991 e dell’art. 106, comma 13, 13 del D.Lgs. 50/2016 e della Legge 52/1991 e, pertanto, il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio delle attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile all’APSS qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque giorni) dalla notifica della cessione stessa. Il contratto di cessione del credito, ai fini della sua opponibilità all’APSS, deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, essere notificato all’APSS e deve contenere la clausola secondo cui l’APSS, ceduta, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione all’APSS. all’APSS La cessione del contratto e il subappalto non autorizzati comportano la risoluzione del contratto e fanno sorgere in capo all’APSS il diritto all’esecuzione in danno della fornitura, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.

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SUBAPPALTO E CESSIONE. E’ fatto divieto alla Ditta appaltatrice qualsiasi forma di subappalto, totale o parziale del servizio, con la sola esclusione del servizio di trasporto pasti, che potrà essere affidato dall’Appaltatore a ditte specializzate in trasporti, con l’obbligo che i mezzi utilizzati siano adeguati alle vigenti normative igienico-sanitarie e che anche la suddetta fase di trasporto eventualmente subappaltata, sia adeguatamene gestita dal sistema HACCP, nei riguardi del quale l'appaltatore rimane comunque unico responsabile. Il subappalto è ammesso nei limiti ed alle condizioni previste dell’art. 26 della L.P. 2/2016 solamente nel caso in cui l’aggiudicataria abbia specificamente indicato nell’offerta le forniture o le parti non autorizzato può costituire motivo di contratto che intende affidare in subappalto. La ditta aggiudicataria non può cedere per alcun motivo il contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera d), punto 2 dell’art. 27 della L.P.2/2106 . Eventuale cessione di credito derivate dal contratto stipulato è vietata ove non autorizzata per iscritto dall’APSS. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto della Legge 52/1991 e dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e, pertanto, il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio delle attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile all’APSS qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque giorni) dalla notifica della cessione stessa. Il contratto di cessione del credito, ai fini della sua opponibilità all’APSS, deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, essere notificato all’APSS e deve contenere la clausola secondo cui l’APSS, ceduta, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione all’APSS. La cessione del contratto e il subappalto non autorizzati comportano la risoluzione del contratto e fanno fa sorgere in capo all’APSS il diritto all’esecuzione per l’Azienda ad effettuare l'esecuzione in danno danno, con incameramento della fornituracauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno. La Ditta, poichè tenuta all’esecuzione in proprio del contratto di cui al presente appalto, non può disporne la cessione anche parziale, a pena di nullità, salvo quanto stabilito dall’art. 116 del D.lgs. 163/06. Non sono considerate cessioni, ai fini del presente appalto, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto venga espressamente indicato subentrante nel contratto in essere con l’Azienda. Nel caso di trasformazioni di impresa, fusioni o scissioni societarie, il subentro nel contratto deve essere prioritariamente autorizzato dall’Azienda, che può esprimersi a sua discrezione; in caso di mancata autorizzazione, il contraente resta obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.

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Samples: www.unione.terredicastelli.mo.it