PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO, PER LA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO PER L’ESECUZIONE DELL’ESAME PER LA DIAGNOSI DI SEPSI IN TECNICA MOLECOLARE OCCORRENTE AL LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA...
347|2018 - Determinazione - Allegato Utente 1 (A01)
ALLEGATO G
PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO, PER LA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO PER L’ESECUZIONE DELL’ESAME PER LA DIAGNOSI DI SEPSI IN TECNICA MOLECOLARE OCCORRENTE AL LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA DELL’OSPEDALE DI TRENTO.
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
1. Oggetto
Le disposizioni contenute nel presente capitolato riguardano la fornitura in service, a trattativa diretta, di un sistema diagnostico per l’esecuzione con tecnica molecolare degli esami per la diagnosi di sepsi occorrente al laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Ospedale di Trento.
2. Caratteristiche della fornitura
La fornitura dovrà comprendere:
- la strumentazione necessaria all’esecuzione del test,
- i kit reattivi occorrenti per soddisfare il fabbisogno indicato al punto 5,
- eventuale ulteriore materiale di consumo dedicato ed accessori necessari all’esecuzione degli esami previsti ed al funzionamento dell’ apparecchiatura,
- l’assistenza tecnica ordinaria e straordinaria full-risk della strumentazione fornita.
I prodotti dovranno essere perfettamente conformi alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia, alle norme nazionali e comunitarie vigenti per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, l’etichettatura, all’importazione ed all’immissione in commercio per i dispositivi diagnostici in vitro, nonché alle specifiche normative di riferimento al momento della consegna. Il confezionamento e l'etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla vigente normativa e dovranno figurare sui contenitori o confezionamenti primari, su quelli secondari nonché sull'imballaggio esterno. Le confezioni dovranno essere munite di codice a barre e/o Qr Code per l’identificazione dei dati.
I confezionamenti secondari dei dispositivi dovranno rispettare le norme igienico/sanitarie (sarà preferito il cartone resistente) e quelle della sicurezza relativamente alla movimentazione dei carichi (D. Lgs. 81/2008) nonché la normativa interna all’APSS e non potranno quindi superare, per singolo collo, i 10 (dieci) chilogrammi. Anche sul confezionamento secondario dovranno essere ben visibili i dati relativi a: data di fabbricazione/scadenza, codice e nome commerciale del prodotto. Dovranno essere
periodicamente fornite le schede di sicurezza aggiornate.
Oltre al materiale indicato, la ditta aggiudicataria sarà tenuta alla fornitura anche di altri prodotti che dovessero essere ordinati per far fronte a nuove o modificate esigenze, in aggiunta o in sostituzione di quelli specificamente richiesti. Per tali prodotti viene richiesto di praticare uno sconto sul listino, ovvero stralcio di esso relativo ai prodotti oggetto della gara, che verrà allegato esclusivamente all’offerta economica e che s’intenderà fisso per tutta la durata del contratto, mentre per quei prodotti non compresi in alcun listino dell’aggiudicataria si procederà, all’occorrenza, a contrattare le relative quotazioni che, in ogni caso, non potranno essere peggiorative rispetto allo sconto offerto per i prodotti a listino.
La ditta offerente dovrà allegare una dichiarazione di disponibilità a sostituire, alle medesime condizioni economiche, la fornitura aggiudicata con innovazioni aventi analoghe caratteristiche di utilizzo, successivamente disponibili sul mercato, sempre che queste siano adeguate alle esigenze dell’utilizzatore.
PARTE TECNICA
3. Caratteristiche qualitative e tecniche necessarie
La fornitura dovrà presentare le seguenti caratteristiche qualitative e tecniche (pena l’esclusione):
1. Adattabilità del sistema diagnostico agli spazi messi a disposizione;
2. Sistema automatico di rilevazione senza necessità di estrazione;
3. Test multiplex completi di controllo interno;
4. Tempo totale di seduta analitica non superiore a 90 minuti;
5. Tempo totale di impegno manuale dell’operatore non superiore a 10 minuti;
6. Determinazione qualitativa e semiquantitativa dei target;
7. Target analizzabili nella stessa seduta per ciascun campione, suddivisi e differenziati per Gram positivi, Gram negativi e funghi;
8. Target minimi richiesti:
a) Gram positivi: Staphylococcus spp, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus lugdunensis, Streptococcus spp., Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae, Streptococcus anginosus, Enterococcus spp., Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Listeria spp., Listeria monocytogenes, Corynebacterium spp., Micrococcus spp., Propionibacterium acnes, Bacillus cereus, Baciluus subtilis, mecA, mecC, vanA, vanB
b) Gram negativi: E.coli, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Citrobacter spp., Enterobacter spp., Proteus spp., Proteus mirabilis, Serratia spp., Serratia marcescens, Salmonella spp., Pseudomonas aeruginosa, Stenotrophomonas maltophilia, Acinetobacter baumannii, CTX-M, KPC; IMP, VIM, NDM, OXA
c) Funghi: Candida albicans, Candida glabrata, Candida krusei, Candida parapsilosis, Candida tropicalis, Candida dubliniensis, Candida fumata, Candida guillermondii, Candida kefyr, Candida lusitaniae, Cryptococcus neoformans, Criptococcus gattii, Fusarium sp., Malassezia furfur, Trichosporon sp., Rhodotorula sp.
9. I pannelli batterici devono prevedere il controllo pan target per i gruppi degli altri pannelli (sul pannello Gram positivi controllo pan target per Gram negativi e funghi e viceversa);
10. Nel caso in cui i reagenti richiesti necessitino di strumentazione dedicata e non disponibile presso l’ U.O. Microbiologia e Virologia la ditta dovrà fornire apposita strumentazione;
11. Reagenti con scadenza minima 3 mesi dalla data di invio;
12. Impegno formale alla sostituzione con dispositivi di nuova generazione e/o con più apprezzabile affidabilità che dovessero essere dalla ditta prodotti e resi disponibili sul mercato (aggiornamento tecnologico) senza aggravio di spesa per l’APSS;
13. Piano di istruzione e aggiornamento del personale senza limitazione oraria fino a completa formazione con certificazione del training effettuato;
14. Assistenza specialistica full risk con garanzia d’intervento ad un numero illimitato di chiamate, comprendente:
- interventi di manutenzione programmata con verifiche elettriche periodiche,
- interventi manutentivi in caso di guasto, malfunzionamento o arresto macchina, che dovranno essere effettuati entro le 8 ore lavorative dal momento della chiamata effettuata a mezzo telefonico o telefax o e-mail in qualsiasi periodo dell'anno o giorno della settimana (festivi e sabato esclusi, compreso venerdì pomeriggio),
- sostituzione della strumentazione, in caso di blocco superiore a 24 ore, entro 24 ore solari;
15. Conformità CE (Direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e relativo Decreto Legislativo di attuazione n. 332 del 08 settembre 2000), tanto per la strumentazione quanto per il materiale reagente, di calibrazione e controllo necessari all’esecuzione degli esami richiesti.
4. Documentazione tecnica
La ditta offerente dovrà fornire brochure e scheda tecnica dei prodotti, i manuali d’uso degli strumenti in italiano, la dichiarazione di eventuale presenza di lattice nei vari componenti il sistema nonché nei confezionamenti primari.
In caso di contrasto tra quanto dichiarato nella Scheda tecnica preliminare ed il contenuto della Scheda tecnica del produttore, prevarrà quanto riportato nella Scheda tecnica del produttore.
L’eventuale offerta di strumentazione non nuova dovrà essere espressamente specificata a pena di esclusione.
PARTE AMMINISTRATIVA
5. Quantitativi
Il fabbisogno annuo presunto dei test risulta pari a ca. 180 test, così strutturato:
Tipologie di esame da emocoltura positiva | TEST | QUANTITA’ ANNUA |
Test multiplex diretto per l’analisi simultanea differenziale per le infezioni del torrente circolatorio da Gram positivi, Gram negativi e Funghi | Gram positivi | 70 |
Gram negativi | 80 | |
Funghi | 30 |
La quantità sopra indicata è presuntiva e, pertanto, potrà variare in base alle esigenze dell’Azienda con oscillazioni al limite del +/- 20% (più o meno venti per cento) senza che per questo sia possibile rivendicare il diritto a particolari compensi od indennità di sorta.
L’Azienda si riserva la facoltà, nel corso del periodo di vigenza del contratto, di sospendere o variare nei quantitativi il prodotto che non risultasse più idoneo a seguito dei mutamenti negli indirizzi tecnico-scientifici e terapeutici o per esigenze operative del laboratorio utilizzatore senza che ciò costituisca alcun titolo in capo alla aggiudicataria.
6. Durata
Il contratto avrà la durata di anni 2 (due) a decorrere dalla data del provvedimento di aggiudicazione.
Il contratto potrà essere rinnovato, con eventuale aggiornamento, ove ritenuto conveniente dall’APSS e mediante provvedimento scritto, per un (1) anno, per una durata massima complessiva di anni 3 (tre).
Tale facoltà non costituisce impegno vincolante per l’APSS, che la eserciterà a suo insindacabile giudizio, senza che l’aggiudicataria abbia nulla a che pretendere al riguardo, obbligandosi a rinunciare, sin da ora, sia al diritto di eseguire il contratto per tale ulteriore periodo, sia a pretese economiche o indennizzi di sorta, nel caso in cui l’APSS non intenda procedere al suddetto rinnovo.
In sede di rinnovo si provvederà ad aggiornare i singoli prodotti aggiudicati, in base alle variazioni tecniche, qualitative e commerciali nel frattempo eventualmente intervenute, ai sensi dell’ art. 27 della L.P. 2/2016.
Nel caso in cui alla scadenza del contratto l’APSS non fosse riuscita a completare le procedure di affidamento o di rinnovo, esso si intenderà prorogato per il tempo necessario alla conclusione delle procedure predette e, comunque, non oltre 6 (sei) mesi dalla sua naturale scadenza.
7. Importo del contratto
Il prezzo della fornitura, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall’appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio. Per l’eventuale adeguamento prezzi si fa riferimento alla normativa in vigore.
Lo strumento dovrà essere offerto, per quanto riguarda la quota parte relativa al noleggio, in comodato d’uso senza ulteriori spese per l’APSS per tutta la durata del contratto, compreso l’anno di eventuale rinnovo.
8. Servizi accessori
La Ditta dovrà indicare in offerta l’eventuale presenza di vincoli impiantistici (elettrici e/o idraulici), eventuali necessità di condizionamento dei locali, temperatura ed umidità dell’ambiente, dimensioni e peso dello strumento proposto.
9. Obblighi a carico dell’appaltatore
9.1 Stipula del contratto
La stipula del contratto avrà luogo a seguito dell’adozione del provvedimento di aggiudicazione nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto nella Lettera di Invito.
Eventuali spese contrattuali (xxxxx e tasse di registrazione) saranno a carico dell’aggiudicataria.
La stipula del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all’esecuzione della fornitura.
La stipula del contratto da parte dell’appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione della fornitura.
In caso di mancata ottemperanza a quanto sopra, o qualora, a seguito dei controlli, venisse accertato che la ditta si trova in una delle condizioni che non le consentono la stipulazione di contratti con la pubblica amministrazione, l’aggiudicazione si intenderà come non avvenuta e l’APSS avrà il diritto di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata conclusione dell’accordo.
Le eventuali sostituzioni dei legali rappresentanti della ditta che si dovessero verificare nel corso del contratto dovranno essere immediatamente comunicate all’APSS.
9.2 Installazione e collaudo
Le apparecchiature dovranno essere trasportate e installate (escluse opere edili, idrauliche e di alimentazione elettrica con posa e predisposizione delle eventuali condutture vuote e delle canalizzazioni per i casi di collegamento in rete, lavori che saranno eseguiti a cura e spese dell’ospedale sulla base delle direttive dell’aggiudicataria), franche di ogni rischio e spesa, direttamente nella Struttura di destinazione, successivamente alla sottoscrizione del contratto entro 30 (trenta) giorni dalla data di decorrenza in esso indicata.
Unitamente alle apparecchiature, da consegnare con le caratteristiche e i requisiti specificati in offerta, dovranno essere trasmessi i relativi schemi elettrici e meccanici.
Misure di sicurezza elettrica
La Ditta aggiudicataria assume l’impegno a svolgere, con tempistica biennale, le misure di sicurezza elettrica sull’apparecchiatura fornita. La relativa documentazione dovrà, quindi, essere trasmessa, a cura della Ditta aggiudicataria, al competente Servizio Ingegneria Clinica dell’azienda che provvederà all’aggiornamento delle relative schede tecniche.
Responsabilità in materia di sicurezza
La ditta sarà responsabile, sia nei confronti degli operatori che degli utenti, della perfetta esecuzione dell’installazione e della completa rispondenza del materiale a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di protezione.
Collaudo e relativo verbale
L’aggiudicataria sarà poi tenuta a provvedere, sempre a propria cura e spese, anche al collaudo tecnico, che dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dall’installazione. Il verbale di collaudo, predisposto dalla Ditta in tre copie, due delle quali saranno trattenute dall’Amministrazione, dovrà contenere la descrizione dettagliata dell’apparecchiatura messa a disposizione ed essere sottoscritto, in rappresentanza dell’Azienda Sanitaria, dal responsabile della Struttura di destinazione, nonché dal Responsabile del Servizio di Ingegneria Clinica.
Il verbale di collaudo della strumentazione, se firmato anche dal Direttore dell’Esecuzione, costituisce verbale di avvio della fornitura.
Alla scadenza del contratto le apparecchiature messe a disposizione per il service
dovranno essere ritirate a cura e spese dell’aggiudicataria.
9.3 Fornitura e consegne
Trasporto e consegna dei prodotti sono a carico del fornitore.
Per tutta la durata della fornitura dovranno essere mantenute le caratteristiche contenute nelle schede tecniche presentate.
L’ordinativo verrà effettuato dall’APSS applicando il prezzo dell’offerta aggiudicata.
La consegna dei reagenti e consumabili dovrà avvenire entro 15 giorni dalla data dell’ordinativo il cui numero dovrà poi essere riportato sulle bolle di consegna e sulla distinta di accompagnamento delle fatture.
In caso d’urgenza la consegna dovrà essere effettuata entro 48 ore dalla richiesta. Il quantitativo, in termini di attività del prodotto, indicato nell’ordinativo di fornitura è vincolante per il fornitore. I dispositivi oggetto della fornitura, per il quale è prevista una scadenza, dovranno avere un periodo residuale di validità pari ai 3/4 dell’intero periodo di durata del lotto. Eventuali ritardi rispetto ai previsti tempi di consegna saranno oggetto di applicazione di penale come previsto al successivo punto “inadempimenti e penalità”.
Il materiale ordinato, accompagnato da una distinta con l’esatta indicazione della quantità e della qualità del prodotto fornito dovrà essere consegnato, franco di ogni rischio e spesa, al magazzino dell’APSS indicato negli ordinativi trasmessi dagli uffici amministrativi deputati, in tutti i giorni feriali, escluso il sabato, negli orari indicati.
La ditta aggiudicataria è tenuta all’esecuzione a regola d’arte, secondo gli usi commerciali, della consegna dei beni/prodotti oggetto del presente capitolato. Nell’esecuzione la ditta è tenuta alla diligenza e ad una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto e dichiarato in scheda tecnica relativamente alle modalità di conservazione.
9.4 Anomalie del prodotto
La presa in consegna e il regolare utilizzo del prodotto non esonerano comunque la ditta da responsabilità per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell’impiego. Nel caso si evidenzino frequenti vizi ed imperfezioni durante e/o successivamente all’impiego, la ditta ha l’obbligo, a richiesta dell’APSS, di sottoporre a verifica, a proprie spese, l’articolo contestato e sostituirlo qualora risultasse non idoneo.
9.5 Sostituzione proposta per indisponibilità o miglioria
Nel caso in cui, durante il periodo di validità e di efficacia del contratto, il fornitore non sia più in grado di garantire la consegna del prodotto offerto in sede di gara, a seguito di ritiro dello stesso dal mercato da parte del produttore dovuto a cessazione della produzione, il fornitore dovrà obbligatoriamente:
• dare comunicazione scritta della “messa fuori produzione” all’APSS con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni;
• indicare, pena la risoluzione del contratto, il prodotto avente equivalenti o migliori caratteristiche tecniche, cliniche, prestazionali e quali/quantitative che intende proporre in sostituzione di quello aggiudicato alle medesime condizioni economiche o, eventualmente, a condizioni economiche migliori, specificandone il confezionamento ed allegando congiuntamente la relativa scheda tecnica debitamente sottoscritta, tutte le
dichiarazioni/certificazioni richieste in fase di offerta per il prodotto sostituito nonché, se previsto, il campione del prodotto proposto in sostituzione.
L’APSS procederà, quindi, alla verifica dell’equivalenza del prodotto offerto in sostituzione di quello aggiudicato con quanto dichiarato nella eventuale nuova scheda tecnica e, in caso di accettazione, provvederà a comunicare al fornitore gli esiti di detta verifica. In caso di esito negativo della verifica del prodotto proposto in sostituzione, l’APSS avrà facoltà di risolvere il contratto laddove il fornitore non sia più in grado di garantire la disponibilità del prodotto per il quale si richiede la sostituzione.
Eventuali variazioni nelle caratteristiche del prodotto aggiudicato o sostituzioni dovute ad aggiornamenti tecnologici, vanno previamente autorizzati dal Servizio Acquisti e Gestione Contratti al quale va indirizzata ogni documentazione occorrente per la valutazione del prodotto. E ’ vietata pertanto la sostituzione del prodotto non preventivamente autorizzato, che verrà di conseguenza reso al fornitore.
La ditta offerente dovrà allegare una dichiarazione di disponibilità a sostituire, alle medesime condizioni economiche, la fornitura aggiudicata con innovazioni aventi analoghe caratteristiche di utilizzo, successivamente disponibili sul mercato, sempre che queste siano adeguate alle esigenze dell’utilizzatore.
10. Obblighi a carico della stazione appaltante
10.1 Verifiche e controlli
La stazione appaltante provvede a controlli e verifiche al ricevimento della merce.
L’APSS si riserva il diritto di eseguire, anche in un momento successivo alla consegna, controlli sulla merce ritirata; questi potranno consistere anche in analisi, che eventualmente verranno affidate a laboratori autorizzati ed il cui esito dovrà essere accettato dalla ditta.
In caso di impossibilità a procedere ad un accurato controllo, a causa dell’imballaggio e/o per la consegna del materiale tramite corriere, il ricevimento avverrà “con riserva di successivo controllo”. Anche a consegna avvenuta ed accettata, ove emergesse qualche vizio, difetto o comunque mancata corrispondenza ai requisiti previsti, la merce sarà contestata e quindi respinta al fornitore, che dovrà sostituirla con altra della qualità prescritta, entro 48 ore solari dalla contestazione.
L’APSS potrà effettuare in ogni tempo i controlli ritenuti necessari a garantire la qualità della fornitura e del servizio prestato, la corrispondenza degli stessi alle norme di legge e regolamentari in vigore, nonché la corrispondenza fra la prestazione della impresa e quanto previsto dal capitolato o dichiarato in sede di gara o convenuto in sede di redazione del contratto.
10.2 Contestazione prodotto non conforme
Nel caso il fornitore rifiuti o non proceda immediatamente alla sostituzione del materiale contestato, l’APSS procederà direttamente all’acquisto, a libero mercato, di uguali quantità dei prodotti che avrebbero dovuto essere consegnati, addebitando l’eventuale differenza di prezzo che ne derivasse alla ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno.
Il materiale contestato dovrà comunque essere ritirato dalla ditta fornitrice entro 7 (sette) giorni, naturali e consecutivi, dalla contestazione; in caso contrario, l’APSS ne potrà disporre il trasporto di reso addebitando gli oneri alla medesima aggiudicataria inadempiente.
Quando il materiale fornito, anche se accettato per esigenze urgenti, risulti non corrispondente ai requisiti prescritti, tale da legittimare la svalutazione, l’APSS ne darà comunicazione al fornitore ed effettuerà sugli importi fatturati una detrazione pari al minor valore che si sarà riconosciuto doversi attribuire al materiale stesso.
11. Modalità di fatturazione e pagamento
11.1 Verifiche di conformità
I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità in corso di esecuzione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
11.2 Fatturazione
Le fatture, in formato esclusivamente elettronico, a partire dal 31 marzo 2015, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 209, Legge 24 dicembre 2007, n. 244, dovranno essere intestate all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, specificando la sede e la struttura ordinante con indicazione del numero e della data dell’ordine dell’APSS. Le fatture dovranno essere inviate all’indirizzo I.P.A. indicato nel medesimo ordine. In considerazione del fatto che l’APSS rientra nel regime di cui all’art.17-ter del
D.P.R. 633/1972, così come modificato dalla L.190/2014 (tranne per le ipotesi espressamente previste dalla legge IVA per le quali si rende applicabile il regime di inversione contabile), le fatture emesse per la fornitura di beni e servizi rientranti nel predetto regime dovranno riportare in calce l’annotazione “SCISSIONE DEI PAGAMENTI” così come disposto dall’art. 2 del D.M. 23/1/2015.
11.3 Tempi e modalità dei pagamenti
Il pagamento del materiale regolarmente ritirato e per il quale non siano sorte contestazioni sarà effettuato tramite il Tesoriere dell’APSS -Unicredit sede di Trento- entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura, così come previsto dal D.Lgs. 231/2002, sul conto corrente dedicato indicato dalla ditta. Per data di pagamento si intende quella di consegna del mandato al suindicato Xxxxxxxxx.
11.4 Interessi di mora
Gli interessi moratori per ritardato pagamento previsti dal DLgs. 231/2002, ai sensi dell’art.
4 del medesimo decreto, come sostituito dal D.Lgs. 192/2012, decorreranno automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
La richiesta sarà considerata valida agli effetti del pagamento solo se riferita ad un’obbligazione già giuridicamente esistente e, quindi, solo se inviata in data successiva alla scadenza del termine di pagamento di cui al presente articolo. Le richieste inviate in data antecedente alla scadenza del termine, pertanto, non saranno considerate titolo idoneo per procedere al pagamento degli interessi moratori.
Il tasso convenzionale concordato per gli interessi è determinato nella misura definita dalla normativa vigente (art. 5, comma 2, DLgs 231/2002 e successive modificazioni ed integrazioni).
Richiamato il punto 8.3 del presente capitolato, si ribadisce che non sarà possibile rivalersi su eventuali interessi moratori qualora nel documento di trasporto e/o in fattura non siano riportati gli estremi dell’ordine (numero e data ordine) dell’APSS.
11.5 Conto corrente dedicato e regolarità del fornitore
Qualsiasi pagamento inerente il contratto oggetto della presente procedura di affido rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori ai sensi della Legge n. 136/2010. I pagamenti saranno subordinati alla regolarità contributiva e fiscale del fornitore (Inps, Inail, Cassa edile e Amministrazione fiscale), secondo la normativa vigente.
11.6 Fatturazione del corrispettivo per R.T.I.
Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni del successivo art. 14, comma 2. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note alla stazione appaltante, comporterà la sospensione del pagamento del corrispettivo, senza diritto per l’appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
12. Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010, la ditta aggiudicataria è obbligata a:
- utilizzare, per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, bonifici bancari o postali ovvero altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente appalto;
- comunicare all’APSS il numero del conto o dei conti correnti bancari o postali utilizzati per la registrazione di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto pubblico e le generalità delle persone delegate ad operare su di essi;
- indicare in ciascuna transazione relativa al presente appalto (ad es. pagamenti a subcontraenti) il codice CIG assegnato al contratto;
- inserire in tutti i sub-contratti relativi al presente contratto la clausola in cui i sub- contraenti assumono il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti in caso di mancanza;
- comunicare all’APSS ed al Commissariato del Governo di Trento l’eventuale inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L 136/2010 da parte di propri sub-contraenti, con contestuale risoluzione del contratto.
In caso di futura modifica della suddetta normativa inerente la tracciabilità dei flussi finanziari, durante il periodo di validità del contratto, si intendono qui richiamate le norme eventualmente sopravvenute, ai sensi dell’art. 1374 cc.
13. Sospensione dell’esecuzione del contratto
Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l’art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
14. Varianti contrattuali
Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l’art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.
15. Subappalto e cessione
Il subappalto è ammesso nei limiti ed alle condizioni previste dell’art. 26 della L.P. 2/2016 solamente nel caso in cui l’aggiudicataria abbia specificamente indicato nell’offerta le forniture o le parti di contratto che intende affidare in subappalto.
La ditta aggiudicataria non può cedere per alcun motivo il contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera d), punto 2 dell’art. 27 della L.P.2/2106 . Eventuale cessione di credito derivate dal contratto stipulato è vietata ove non autorizzata per iscritto dall’APSS.
Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto della Legge 52/1991 e dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e, pertanto, il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio delle attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile all’APSS qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque giorni) dalla notifica della cessione stessa.
Il contratto di cessione del credito, ai fini della sua opponibilità all’APSS, deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, essere notificato all’APSS e deve contenere la clausola secondo cui l’APSS, ceduta, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione all’APSS.
La cessione del contratto e il subappalto non autorizzati comportano la risoluzione del contratto e fanno sorgere in capo all’APSS il diritto all’esecuzione in danno della fornitura, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.
16. Fallimento e altre vicende soggettive dell’appaltatore
Con riferimento alle vicende soggettive dell’appaltatore, di cui all’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione rispetto alle parti o quote indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l’invio dell’atto di modifica redatto nelle stesse forme dell’atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all’eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell’atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l’appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell’art.
48 del D.Lgs n. 50/2016.
17. Inadempimenti e penalità
Nel caso la ditta aggiudicataria non proceda alla consegna di quanto ordinato entro i termini previsti dal contratto o nel caso rifiuti o comunque non proceda immediatamente alla sostituzione della merce contestata, l’APSS sarà autorizzata ad applicare una penalità dell’1‰ (uno per mille) giornaliero calcolato sul valore della merce e per ogni giorno successivo al termine previsto dal Capitolato o stabilito dall’APSS, fino ad un valore massimo del 10% (dieci per cento).
Nel caso in cui l’importo della penale superi il 10% dell’importo contrattuale, l’APSS può dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso.
Le suddette spese e penalità potranno essere recuperate mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo dalla ditta.
Non conformità
La mancata rispondenza del prodotto assegnato ai requisiti qualitativi richiesti ed offerti, sarà valutata anche in termini di risultati attesi così come individuati dalle performance richieste al sistema.
Nei primi sei mesi di contratto, che saranno considerati di prova, qualora vengano registrate delle ripetute “Non Conformità”, riportate nel programma di gestione della qualità della UOMV, quali ad esempio:
mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità analitica
problemi sull’organizzazione del servizio (ripetizione di sedute analitiche con frequenza superiore a 1 volta ogni mese, interventi di assistenza tecnica straordinaria con frequenza superiore ad 1 volta ogni mese, sedute analitiche più lunghe del previsto, episodi di fermi macchina imprevisti con frequenza superiore ad 1 volta ogni 2 settimane).
ritardi e disservizi nelle consegne
La ditta sarà invitata una sola volta alla sostituzione dei prodotti/strumenti non conformi, senza aumento del costo per l’APSS.
Nel caso che la ditta non riesca ad eliminare gli inconvenienti sopracitati entro i primi sei mesi, neppure a seguito della sostituzione dei prodotti (che potrà avvenire una sola volta), l’APSS procede a dichiarare la risoluzione del contratto ed al subentro della ditta seconda classificata nella procedura di aggiudicazione, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso.
18. Risoluzione del contratto
Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
Fatto salvo quanto stabilito in via generale dall’art. 1453 cc, l’APSS potrà avvalersi della facoltà di immediata risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 cc, previa valutazione del pubblico interesse, unicamente comunicando alla ditta aggiudicataria la propria decisione senza, con ciò, rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, nei seguenti casi specifici:
a) in caso di ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali ed in particolare di
quelle riguardanti la fornitura di prodotti non conformi, il ritardo nella consegna della merce richiesta o la sostituzione di quella contestata;
b) per grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
c) nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% (dieci percento) del valore del contratto;
d) per cessione dell’azienda, per cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente;
e) per cessione del contratto o del credito o in caso di xxxxxxxxxx non autorizzati dall’ APSS;
f) per cessioni, scissioni, fusioni di azienda o subappalti non comunicati e/o non autorizzati;
g) nel caso in cui l’aggiudicataria esegua transazioni relative al presente contratto senza avvalersi di strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo, il contratto sarà immediatamente risolto ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L 136/2010;
h) in ogni altro caso previsto dalla legge.
I casi elencati saranno contestati all’appaltatore per iscritto dalla stazione appaltante, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
La parte inadempiente sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese sostenute dall’APSS per il rimanente periodo contrattuale, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.
Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’appaltatore di qualsivoglia natura.
La parte inadempiente sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese sostenute dall’APSS per il rimanente periodo contrattuale, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.
La ditta aggiudicataria potrà chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la fornitura per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1218, 1256, 1463 cc).
La risoluzione non si estenderà alle forniture già eseguite.
19. Recesso
Per la disciplina del recesso del contratto si applica l’art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
20. Documenti che fanno parte del contratto
Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:
a) il presente capitolato speciale d’appalto;
b) l'offerta tecnica dell’appaltatore;
c) l’offerta economica dell’appaltatore;
d) eventuale DUVRI .
21. Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi
21.1 Norme di riferimento
La legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e xx.xx.“Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, per quanto applicabile;
il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“, come aggiornato dal
D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia; la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento“ e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23“, per quanto applicabili;
la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
le norme del Codice civile.
21.2 Criteri interpretativi
Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del Codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
21.3 Previsioni del contratto
Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso.
In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più
attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.
22. Elezione di domicilio dell’appaltatore
L’appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.
23. D.U.V.R.I
Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) sarà redatto in ottemperanza al dettato dell’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, allo scopo di quantificare i costi relativi alla sicurezza derivanti da interferenze, al momento dell’aggiudicazione solo nel caso sia prevista la fornitura di un nuovo strumento dedicato non già disponibile presso l’U.O.M.V.
I suddetti costi, indicati nella “parte specifica” del documento, non saranno soggetti a ribasso.
Il DUVRI, così come ribadito nella Determinazione dell’AVCP n. 3 del 05.03.2008, nonché dalle Linee Guida emanate dalla Conferenza Stato – Regioni in data 20.03.2008, è da considerarsi un documento dinamico, pertanto, dovrà essere aggiornato nel corso della durata della fornitura e costituirà parte integrante del contratto.
24. Responsabile del procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore del Servizio Acquisti e Gestione Contratti.
25. Direttore dell’esecuzione del contratto
Il Direttore dell’Esecuzione sarà individuato prima dell’avvio della fornitura, dalla Stazione Appaltante che provvederà a comunicare tempestivamente il nominativo all’appaltatore.
26. Normativa anticorruzione e codice di comportamento di APSS
Con la sottoscrizione del contratto la ditta aggiudicataria assume gli obblighi previsti dalla
L. n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”. In particolare, l’aggiudicataria si impegna a fornire, su richiesta dell’APSS, i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale per il controllo di cui all’art. 1, comma 9, punto e) della L. n. 190/2012 e si impegna al rispetto di quanto previsto dai paragrafi 8.6 e 8.7 del piano triennale di prevenzione della corruzione adottato dall’APSS con deliberazione del Direttore Generale
n. 57/2016, disponibile sul sito xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx, per quanto compatibile, nonché al rispetto delle disposizioni del Codice di comportamento aziendale adottato con Deliberazione del Direttore Generale APSS n. 494/2014 (disponibile sul sito xxx.xxxx.xx.xx), che si applica, per quanto compatibile, ai dipendenti e ai collaboratori dell’aggiudicataria. Quest’ultima dichiara inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 16-ter dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 - introdotto dal comma 42, lett. l) dell’art. 1 della
L. n. 190/2012, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi a soggetti, ex dipendenti dell’APSS, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali (in qualità di dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabili di procedimento ecc.), relativamente all’oggetto del presente contratto, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro presso l’APSS.
27. Controversie e foro competente
Le controversie che dovessero insorgere in merito all’esecuzione del contratto saranno deferite all’Autorità Giudiziaria competente presso il Foro di Trento.
S’intende che il fornitore sia a conoscenza delle disposizioni previste dal presente Capitolato e non sarà, quindi, ammessa alcuna ignoranza in merito.
28. Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), si provvede all’informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dalle imprese saranno raccolti presso l’APSS - Servizio Acquisti e Gestione Contratti - xxx Xxxxxxxxx, 00
- Xxxxxx. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, può avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all’instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l’esclusione; con riferimento al vincitore il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.
La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui agli art. 19 del D.Lgs. 196/2003.
In relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti dei Direttori pro-tempore delle Strutture sopra menzionate.
Titolare del trattamento dei dati è l’APSS, con sede in Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx x. 00.