Sversamenti accidentali. 1. Il titolare dello scarico deve adottare tutte le misure necessarie, prevedendo altresì opportune opere o manufatti, per evitare sversamenti accidentali in fognatura, nei corpi idrici, sul suolo e nel sottosuolo. 2. Il titolare dello scarico e/o il responsabile di sversamenti accidentali in pubblica fognatura, al di fuori delle modalità e dei limiti qualitativi e quantitativi autorizzati, sono tenuti a dare tempestiva comunicazione, anche telefonica seguita da comunicazione scritta, al Gestore, al fine della adozione tempestiva degli eventuali provvedimenti presso la sede aziendale e/o nella rete fognaria e/o presso l'impianto pubblico di depurazione cui lo scarico afferisce, atti a contenere gli effetti dannosi dell'incidente. 3. I soggetti responsabili dello sversamento sono tenuti a seguire le disposizioni impartite, anche telefonicamente, dal Gestore. 4. Qualora il fatto possa avere riflessi ambientali, il titolare dello scarico e/o il responsabile di sversamenti ed il Gestore devono, tempestivamente, dare comunicazione alla Provincia, all’ARPA, al Comune ed all’EGA competenti per territorio. 5. Nel caso vi siano riflessi igienico−sanitari, con la medesima procedura, si deve provvedere a dare debita comunicazione direttamente all'Azienda Sanitaria Locale competente per il territorio. 6. Il soggetto responsabile dello scarico anomalo è tenuto, a pena di sospensione/revoca dell’autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura, a provvedere a proprie spese a sostenere i costi della gestione straordinaria dell’impianto di depurazione pubblico, giustificati e rendicontati dal Gestore, dovuti allo sversamento anomalo.
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Sversamenti accidentali. 1. 1 Il titolare Titolare dello scarico deve adottare tutte le misure necessarie, prevedendo altresì opportune opere o manufatti, per evitare sversamenti accidentali in fognatura, nei corpi idrici, sul suolo e è tenuto a dare immediata comunicazione nel sottosuolo.
2. Il titolare dello scarico e/o il responsabile caso di sversamenti accidentali o involontari di qualsiasi sostanza vietata o in quantità superiore ai limiti consentiti, che, anche se intervenuti all'interno di insediamenti privati, pervengano o possano pervenire in pubblica fognatura.
2 Tale comunicazione deve avvenire per telefono al numero di Pronto Intervento del Gestore non appena riscontrato l’accaduto, al di fuori ed essere confermata per iscritto entro le 24 ore successive, per consentire la tempestiva adozione delle modalità e dei limiti qualitativi e quantitativi autorizzati, sono tenuti a dare tempestiva comunicazione, anche telefonica seguita da comunicazione scritta, al Gestore, al fine della adozione tempestiva degli eventuali provvedimenti misure necessarie per contrastare gli effetti dannosi dell'incidente presso la sede aziendale gli insediamenti e/o nella rete fognaria e/o presso l'impianto pubblico di depurazione cui lo scarico afferisce, atti a contenere gli effetti dannosi dell'incidenteterminale.
3. I soggetti responsabili 3 Il Titolare dello sversamento sono tenuti scarico è tenuto a seguire le disposizioni impartite, anche telefonicamentetelefonicamente o verbalmente, dal Gestoredagli organi tecnici del Gestore allo scopo di ridurre o evitare le conseguenze dello sversamento.
4. 4 Qualora il fatto l’evento possa avere riflessi ambientaliambientali esterni, il titolare specialmente sulla qualità dello scarico e/o il responsabile di sversamenti ed il Gestore devonodella rete fognaria urbana, tempestivamente, dare dovrà essere tempestivamente data comunicazione alla Provincia, all’ARPA, al Comune ed all’EGA competenti struttura provinciale dell’ARPA competente per territorioterritorio per i provvedimenti del caso.
5. 5 Nel caso vi siano riflessi igienico−sanitari, con la medesima procedura, igienico – sanitari si deve provvedere a dare darà debita comunicazione direttamente all'Azienda Sanitaria Locale all’unità operativa di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.S.L. competente per il territorioterritorio per i provvedimenti del caso.
66 Su richiesta del Gestore, il Comune potrà emanare ordinanze finalizzate a ridurre il carico inquinante affluente al depuratore terminale interessato da disfunzioni connesse agli sversamenti accidentali. Il soggetto responsabile Qualora lo scarico interessato produca gravi danni alle reti e /o agli impianti del Servizio Idrico Integrato, il Gestore si riserva la possibilità di richiedere alle Autorità competenti l’immediata interruzione dello scarico.
7 Le comunicazioni, ancorché tempestive, dell’evento accidentale non liberano il Titolare dello scarico anomalo è tenuto, a pena di sospensione/revoca dell’autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura, a provvedere a proprie dalle responsabilità e dalle sanzioni conseguenti ai sensi della normativa vigente e dal rimborso delle spese a sostenere i costi della gestione straordinaria dell’impianto di depurazione pubblico, giustificati e rendicontati eventualmente sostenute dal Gestore.
1 Nel caso che gli scarichi domestici siano dotati, dovuti allo sversamento anomaloprima dell’immissione nella rete interna o nella fognatura pubblica, di vasca settica di tipo Imhoff, questa deve essere ispezionabile e, per quanto possibile, ubicata fuori dai muri perimetrali dell’edificio. Le acque provenienti da lavabiancheria, lavelli di cucina e lavastoviglie dovranno essere immesse nella fossa settica. Non devono, in nessuno caso, essere immesse nella fossa acque meteoriche.
2 La gestione degli impianti di pretrattamento dei reflui non domestici prima dell’immissione in fognatura avviene a cura e spese del Titolare dello scarico e sotto la sua piena ed incondizionata responsabilità, specialmente per quanto attiene il rispetto ed il mantenimento nel tempo dei limiti di accettabilità stabiliti in sede di autorizzazione e la diligente osservanza delle prescrizioni contenute nell’atto medesimo.
3 Il Titolare si impegna espressamente a gestire i propri impianti di pretrattamento secondo le regole dell’arte ed adottando tutte le misure capaci di assicurare la migliore efficienza depurativa ottenibile con i processi e le tecnologie impiegati. In ogni caso, il Titolare è obbligato ad eseguire con diligenza controlli periodici sugli scarichi e sugli impianti ed alla registrazione dei risultati.
4 Nei casi di particolare complessità degli impianti di pretrattamento o di scarichi aventi notevole impatto potenziale sui depuratori terminali o sulla qualità degli scarichi depurati della rete fognaria di recapito, il Gestore può richiedere, in qualunque momento, che il Titolare dello scarico adotti procedure scritte d’esercizio riguardanti, in particolare:
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Sversamenti accidentali. 1. Il titolare dello scarico deve adottare tutte le misure necessarie, prevedendo altresì opportune opere o manufatti, per evitare sversamenti accidentali in fognatura, nei corpi idrici, sul suolo e nel sottosuolo.
2. Il titolare dello scarico e/o il responsabile di sversamenti accidentali in pubblica fognatura, al di fuori delle modalità e dei limiti qualitativi e quantitativi autorizzati, sono tenuti a dare tempestiva comunicazione, anche telefonica seguita da comunicazione scritta, al Gestore, al fine della adozione tempestiva degli eventuali provvedimenti presso la sede aziendale e/o nella rete fognaria e/o presso l'impianto pubblico di depurazione cui lo scarico afferisce, atti a contenere gli effetti dannosi dell'incidente.
3. I soggetti responsabili dello sversamento sono tenuti a seguire le disposizioni impartite, anche telefonicamente, dal Gestore.
4. Qualora il fatto possa avere riflessi ambientali, il titolare dello scarico e/o il responsabile di sversamenti ed il Gestore devono, tempestivamente, dare comunicazione alla Provincia, all’ARPA, al Comune ed all’EGA competenti per territorio.
5. Nel caso vi siano riflessi igienico−sanitariigienico‐sanitari, con la medesima procedura, si deve provvedere a dare debita comunicazione direttamente all'Azienda Sanitaria Locale competente per il territorio.
6. Il soggetto responsabile dello scarico anomalo è tenuto, a pena di sospensione/revoca dell’autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura, a provvedere a proprie spese a sostenere i costi della gestione straordinaria dell’impianto di depurazione pubblico, giustificati e rendicontati dal Gestore, dovuti allo sversamento anomalo.
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Sversamenti accidentali. 1. Il titolare dello scarico deve adottare tutte le misure necessarie, prevedendo altresì opportune opere o manufatti, per evitare sversamenti accidentali in fognatura, nei corpi idrici, sul suolo e nel sottosuolo.
2. 52.1 Il titolare dello scarico e/o il responsabile di sversamenti immissioni accidentali o comunque involontarie in pubblica fognaturarete fognaria, al di fuori delle modalità e dei limiti qualitativi e quantitativi autorizzati, sono tenuti a dare tempestiva comunicazione, anche telefonica seguita da darne immediata comunicazione scritta, al Gestore, telefonicamente (chiamando il numero di Pronto intervento) al fine della massimo entro 1 ora dagli accadimenti, onde permettere la tempestiva adozione tempestiva degli eventuali provvedimenti presso la sede aziendale e/o nella presso la rete fognaria e/o presso l'impianto l’impianto pubblico di depurazione cui lo scarico afferisceaffluisce, atti a contenere gli i potenziali effetti dannosi dell'incidentedeterminati delle immissioni accidentali o comunque involontarie in rete fognaria.
3. I soggetti responsabili dello sversamento sono tenuti a seguire le disposizioni impartite, anche telefonicamente, dal Gestore.
4. 52.2 Qualora il fatto possa avere riflessi ambientaliconseguenze sulla tutela delle acque dall’inquinamento e cioè ogni qualvolta le immissioni accidentali o comunque involontarie in rete fognaria determinino il superamento dei limiti di emissione nella rete fognaria, di cui alla Tabella 3 dell’allegato 5 del D.Lgs. n.152/06 ed ogni qualvolta le immissioni accidentali o comunque involontarie in rete fognaria determinino il superamento dei limiti di emissione di cui all’allegato 5 del D.Lgs. n.152/06 dello scarico finale dell’impianto di trattamento di acque reflue e comunque ogni qualvolta le immissioni accidentali o comunque involontarie in rete fognaria determinino un guasto od un cattivo funzionamento dell’impianto di trattamento di acque reflue, il Gestore è tenuto a dare tempestivamente comunicazione degli accadimenti all’A.R.P.A.V..
52.3 Il responsabile degli scarichi volontari o accidentali di sostanze pericolose in argomento è tenuto al risarcimento dell’eventuale danno provocato al Gestore ed agli altri Utenti coinvolti, nonché al risarcimento delle eventuali spese di ripristino delle reti e degli impianti di depurazione.
52.4 Il Gestore è tenuto a verificare ed eventualmente intervenire anche in seguito a segnalazioni provenienti da soggetti diversi dal titolare dello scarico e/o il e dal responsabile di sversamenti ed il Gestore devono, tempestivamente, dare comunicazione alla Provincia, all’ARPA, al Comune ed all’EGA competenti per territoriodell’immissione.
5. Nel caso vi siano riflessi igienico−sanitari, con la medesima procedura, si deve provvedere a dare debita comunicazione direttamente all'Azienda Sanitaria Locale competente per il territorio.
6. Il soggetto responsabile dello scarico anomalo è tenuto, a pena di sospensione/revoca dell’autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura, a provvedere a proprie spese a sostenere i costi della gestione straordinaria dell’impianto di depurazione pubblico, giustificati e rendicontati dal Gestore, dovuti allo sversamento anomalo.
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