Rettifiche di fatturazione Clausole campione

Rettifiche di fatturazione. Qualora nel processo di fatturazione vengano evidenziati errori in eccesso o in difetto, la individuazione e correzione degli stessi avviene d'ufficio, eventualmente mediante l'esecuzione di verifiche e controlli presso il luogo di fornitura. Per i casi in cui l'errore venga segnalato dall'Utente il Gestore garantisce un tempo massimo di rettifica della fatturazione riconosciuta errata pari a 60 giorni lavorativi, tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta scritta di rettifica di fatturazione inviata dall’utente finale relativa ad una fattura già pagata, o per la quale è prevista la possibilità di rateizzazione, e la data di accredito della somma non dovuta, anche in misura diversa da quella richiesta. Qualora la verifica evidenzi un credito a favore dell’Utente il Gestore lo accredita portandolo in detrazione nella prima fattura utile. Nel caso in cui l’importo da accreditare sia superiore all’importo addebitato in bolletta oppure la data di emissione della bolletta non consenta il rispetto del termine di 60 giorni lavorativi, il Gestore provvede all’erogazione tramite rimessa diretta. Resta salva la facoltà del gestore di accreditare l’importo dovuto nella prima bolletta utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro.
Rettifiche di fatturazione. Qualora nel processo di fatturazione vengano evidenziati errori in eccesso o in difetto dei consumi, l’individuazione e correzione degli stessi da parte del Gestore può avvenire d’ufficio oppure mediante l’esecuzione di verifiche e controlli presso il luogo di fornitura. Nel caso in cui sia l’utente a segnalare anche tramite call center un errore di fatturazione, il Gestore potrà accettare la segnalazione, sulla base dei dati forniti dall’utente oppure effettuare opportune verifiche. Qualora la verifica evidenzi un credito a favore dell’utente finale, il Gestore è tenuto ad accreditare lo stesso all’utente finale attraverso detrazione dall’importo addebitato nella prima fattura utile. Nel caso in cui l’importo da accreditare sia superiore all’importo addebitato in bolletta o la data di emissione della bolletta stessa non consenta il rispetto dei tempi indicati nel presente paragrafo, il credito dovrà essere erogato all’utente finale tramite rimessa diretta. In caso di riaccredito nella prima fattura utile, fa fede la data di emissione della fattura contenente l’accredito. Resta salva la facoltà del Gestore di accreditare l’importo dovuto nella prima bolletta utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro. Se risulta che la bolletta è esatta, il Gestore comunicherà l’esito della richiesta di rettifica comunicando il termine per il pagamento della fattura contestata. Il tempo di rettifica di fatturazione, è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte del Gestore della richiesta scritta di rettifica di fatturazione inviata dall’utente finale relativa ad una fattura già pagata, o per la quale è prevista la possibilità di rateizzazione, e la data di accredito della somma non dovuta, anche in misura diversa da quella richiesta.
Rettifiche di fatturazione. Qualora nel processo di fatturazione vengano evidenziati errori in eccesso o in difetto sull’importo fatturato, l’individuazione e la correzione degli stessi avvengono d’ufficio, anche mediante l’esecuzione di verifiche e controlli presso il luogo di fornitura. Per i casi in cui l’errore venga segnalato dal Cliente e riscontrato tale da ASPEM, la rettifica della fatturazione riconosciuta errata e la restituzione del maggior importo versato avvengono entro 30 giorni decorrenti dalla data della comunicazione del Cliente (fa fede il timbro postale di arrivo o, in caso di presentazione diretta agli uffici di Aspem, la data di ricezione della comunicazione), salvo situazioni richiedenti verifiche tecniche particolari che non consentono il rispetto del predetto termine. In tal caso ASPEM provvederà a comunicare al Cliente il nuovo termine. Per importi sino a £. 200.000 la rettifica della fatturazione ed il relativo rimborso saranno effettuati sulla fattura successiva.
Rettifiche di fatturazione. Nel caso in cui emergano errori di fatturazione, il Gestore si impegna alla pronta correzione degli stessi, ove necessario anche mediante verifiche presso il punto di consegna. Qualora la verifica evidenzi un credito a favore dell’Utente, il Gestore lo accredita portandolo in detrazione nella prima bolletta utile. Nel caso in cui l’importo da accreditare sia superiore all’importo addebitato in bolletta, oppure la data di emissione della bolletta non consenta di rispettare lo standard “tempo di rettifica di fatturazione” di seguito esplicitato il Gestore provvede all’erogazione tramite rimessa diretta. Il gestore ha la facoltà, in ogni caso, di accreditare l’importo dovuto nella prima bolletta utile nel caso l’importo sia inferiore a cinquanta
Rettifiche di fatturazione. In caso di individuazione di errori unicamente riferibili al processo di fatturazione, IRETI s’impegna a cor- regge gli stessi d’ufficio (anche a se- guito di verifiche e controlli presso il luogo di fornitura) e ad inviare la rettifica di fatturazione all’utente. A fronte del reclamo dell’utente che contesta la bolletta in termini di con- sumi e/o di fatturazione, l’utente paga quanto riconosciuto in attesa che il reclamo sia oggetto di verifica da parte del Gestore e/o di ulteriore eventuale definizione dell’iter delle controversie. Qualora l’errore sia segnalato dal- l’utente, la rettifica della fatturazio- ne riconosciuta errata è inviata entro 45 giorni dal ricevimento della se- gnalazione dell’utente e conterrà le indicazioni sulle modalità di restitu- zione. Il rimborso di quanto pagato e non dovuto sarà effettuato entro 45 giorni dalla data della rettifica me- diante accredito del pagamento in eccesso nella bolletta successiva, al- trimenti con accredito sul conto cor- rente qualora l’utente abbia scelto la domiciliazione bancaria o eventual- mente mediante assegno bancario non trasferibile.
Rettifiche di fatturazione. L’utente ha diritto alla rettifica della fatturazione senza incorrere in alcun onere di mora, qualora sia dimostrato un errore nel processo di fatturazione. Qualora nel processo di fatturazione il Gestore si accorga di errori, l’individuazione e la correzione degli stessi da parte del Gestore avverrà anche mediante l’esecuzione di verifiche e controlli presso il luogo di fornitura. Nel caso in cui l’utente ritenga che vi siano errori nella fatturazione dei consumi, può inoltrare al Gestore richiesta di verifica, nei tempi previsti dall’AEEGSI purché adeguatamente motivata, presso i recapiti indicati al Capitolo 3.2. L’attività di verifica ed eventuale rettifica di fatturazione avverrà entro i termini stabiliti nella “Deliberazione AEEGSI 23 Dicembre 2015 n. 655/2015/R/idr e s.m.i. – Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono - RQSII”. La richiesta di rettifica di fatturazione può essere inoltrata anche oltre il termine di scadenza della fattura, senza che sia stato effettuato il pagamento, purché essa pervenga nei 7 (sette) giorni lavorativi successivi alla scadenza; il Gestore si impegna ad effettuare la verifica entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla richiesta; nel caso in cui dalla verifica la fattura risulti esatta, per la tempistica relativa al pagamento, si applicano le disposizioni di cui all’art. 3.3.3; qualora invece venisse effettivamente riscontrato un errore nel processo di fatturazione, il Gestore provvederà all’annullamento della fattura riconosciuta errata e all’emissione di una nuova. La richiesta di rettifica può essere comunque inoltrata anche nel caso in cui la fattura sia già stata pagata; in tal caso, qualora venisse effettivamente riscontrato un errore nel processo di fatturazione, sarà provveduto al rimborso della somma eventualmente pagata in eccesso entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla individuazione/comunicazione. Detto rimborso potrà avvenire anche mediante detrazione sulla bolletta successiva. In caso di comunicazione dell’utente, farà fede il timbro postale ovvero, per le comunicazioni non trasmesse a mezzo posta, la data di protocollo. In caso di funzionamento non regolare del contatore, paragrafo 3.3.4, (errore superiore alla tolleranza definita dalla normativa), il Gestore provvederà ad effettuare il ricalcolo dell’ultima fattura sulla base della Deliberazione AEEGSI 5 Maggio 2016 218/2016/r/Idr “Disposizioni per l’erogazione del servi...
Rettifiche di fatturazione. Nel caso in cui emergano errori di fatturazione, il Gestore si impegna alla pronta correzione degli stessi, ove necessario anche mediante verifiche presso il punto di consegna. Il rimborso dei pagamenti non dovuti avviene, di norma, nella prima bolletta utile successiva, fatte salve modalità diverse da concordarsi con l’Utente. L’Utente ha, altresì, la facoltà di presentare richiesta scritta di rettifica di fatturazione qualora ritenga che gli siano stati addebitati in bolletta dei corrispettivi non dovuti. È disponibile presso gli sportelli e sul sito web xxx.xxx.xx un apposito modulo per presentare la richiesta di rettifica scritta al Gestore. Gli standard qualitativi relativi alla rettifica di fatturazione sono i seguenti: È il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del Gestore della richiesta scritta di rettifica di fatturazione e la data di invio all’Utente della risposta motivata scritta.
Rettifiche di fatturazione. In caso di errata rilevazione dei dati di traffico, Trasminet provvede direttamente alla correzione degli stessi, alla rettifica della fatturazione ed alle emissioni dei corrispondenti addebiti e/o accre- diti. Qualora l’errore venga rilevato e segnalato dal Cliente, Trasminet provvede alla rettifica delle fatture riconosciute errate entro 30 giorni lavorativi dalla segnalazione di in concomitanza con il successivo evento di fatturazione provvede all’accredito dei pagamenti in eccesso.
Rettifiche di fatturazione. 1. Nel caso di richiesta di rettifica da parte dell'Utente di un errore di fatturazione riconosciuto dal CIPAF, il tempo massimo per la conseguente risposta è di 30 giorni a decorre dalla data della richiesta. L’individuazione e la correzione degli errori di fatturazione può avvenire anche d'ufficio da parte del CIPAF.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.