Rettifiche di fatturazione Clausole campione

Rettifiche di fatturazione. Qualora nel processo di fatturazione vengano evidenziati errori in eccesso o in difetto, la individuazione e correzione degli stessi avviene d'ufficio, eventualmente mediante l'esecuzione di verifiche e controlli presso il luogo di fornitura. Per i casi in cui l'errore venga segnalato dall'Utente il Gestore garantisce un tempo massimo di rettifica della fatturazione riconosciuta errata pari a 60 giorni lavorativi, tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta scritta di rettifica di fatturazione inviata dall’utente finale relativa ad una fattura già pagata, o per la quale è prevista la possibilità di rateizzazione, e la data di accredito della somma non dovuta, anche in misura diversa da quella richiesta. Qualora la verifica evidenzi un credito a favore dell’Utente il Gestore lo accredita portandolo in detrazione nella prima fattura utile. Nel caso in cui l’importo da accreditare sia superiore all’importo addebitato in bolletta oppure la data di emissione della bolletta non consenta il rispetto del termine di 60 giorni lavorativi, il Gestore provvede all’erogazione tramite rimessa diretta. Resta salva la facoltà del gestore di accreditare l’importo dovuto nella prima bolletta utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro.
Rettifiche di fatturazione. Qualora nel processo di fatturazione vengano evidenziati errori in eccesso o in difetto dei consumi, l’individuazione e correzione degli stessi da parte del Gestore può avvenire d’ufficio oppure mediante l’esecuzione di verifiche e controlli presso il luogo di fornitura. Nel caso in cui sia l’utente a segnalare anche tramite call center un errore di fatturazione, il Gestore potrà accettare la segnalazione, sulla base dei dati forniti dall’utente oppure effettuare opportune verifiche. Qualora la verifica evidenzi un credito a favore dell’utente finale, il Gestore è tenuto ad accreditare lo stesso all’utente finale attraverso detrazione dall’importo addebitato nella prima fattura utile. Nel caso in cui l’importo da accreditare sia superiore all’importo addebitato in bolletta o la data di emissione della bolletta stessa non consenta il rispetto dei tempi indicati nel presente paragrafo, il credito dovrà essere erogato all’utente finale tramite rimessa diretta. In caso di riaccredito nella prima fattura utile, fa fede la data di emissione della fattura contenente l’accredito. Resta salva la facoltà del Gestore di accreditare l’importo dovuto nella prima bolletta utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro. Se risulta che la bolletta è esatta, il Gestore comunicherà l’esito della richiesta di rettifica comunicando il termine per il pagamento della fattura contestata. Il tempo di rettifica di fatturazione, è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte del Gestore della richiesta scritta di rettifica di fatturazione inviata dall’utente finale relativa ad una fattura già pagata, o per la quale è prevista la possibilità di rateizzazione, e la data di accredito della somma non dovuta, anche in misura diversa da quella richiesta.
Rettifiche di fatturazione. L’utente ha diritto alla rettifica della fatturazione senza incorrere in alcun onere di mora, qualora sia dimostrato un errore nel processo di fatturazione. Qualora nel processo di fatturazione il Gestore si accorga di errori, l’individuazione e la correzione degli stessi da parte del Gestore avverrà anche mediante l’esecuzione di verifiche e controlli presso il luogo di fornitura. Nel caso in cui l’utente ritenga che vi siano errori nella fatturazione dei consumi, può inoltrare al Gestore richiesta di verifica, nei tempi previsti dall’AEEGSI purché adeguatamente motivata, presso i recapiti indicati al Capitolo 3.2. L’attività di verifica ed eventuale rettifica di fatturazione avverrà entro i termini stabiliti nella “Deliberazione AEEGSI 23 Dicembre 2015 n. 655/2015/R/idr e s.m.i. – Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono - RQSII”. La richiesta di rettifica di fatturazione può essere inoltrata anche oltre il termine di scadenza della fattura, senza che sia stato effettuato il pagamento, purché essa pervenga nei 7 (sette) giorni lavorativi successivi alla scadenza; il Gestore si impegna ad effettuare la verifica entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla richiesta; nel caso in cui dalla verifica la fattura risulti esatta, per la tempistica relativa al pagamento, si applicano le disposizioni di cui all’art. 3.3.3; qualora invece venisse effettivamente riscontrato un errore nel processo di fatturazione, il Gestore provvederà all’annullamento della fattura riconosciuta errata e all’emissione di una nuova. La richiesta di rettifica può essere comunque inoltrata anche nel caso in cui la fattura sia già stata pagata; in tal caso, qualora venisse effettivamente riscontrato un errore nel processo di fatturazione, sarà provveduto al rimborso della somma eventualmente pagata in eccesso entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla individuazione/comunicazione. Detto rimborso potrà avvenire anche mediante detrazione sulla bolletta successiva. In caso di comunicazione dell’utente, farà fede il timbro postale ovvero, per le comunicazioni non trasmesse a mezzo posta, la data di protocollo. In caso di funzionamento non regolare del contatore, paragrafo 3.3.4, (errore superiore alla tolleranza definita dalla normativa), il Gestore provvederà ad effettuare il ricalcolo dell’ultima fattura sulla base della Deliberazione AEEGSI 5 Maggio 2016 218/2016/r/Idr “Disposizioni per l’erogazione del servi...
Rettifiche di fatturazione. 1. Nel caso di richiesta di rettifica da parte dell'Utente di un errore di fatturazione riconosciuto dal CIPAF, il tempo massimo per la conseguente risposta è di 30 giorni a decorre dalla data della richiesta. L’individuazione e la correzione degli errori di fatturazione può avvenire anche d'ufficio da parte del CIPAF. 2. La rettifica di fatturazione ed il relativo accredito o addebito viene effettuato di norma con la fattura successiva, salvo espressa diversa richiesta da parte dell'Utente.
Rettifiche di fatturazione. Nel caso in cui emergano errori di fatturazione, il Gestore si impegna alla pronta correzione degli stessi, ove necessario anche mediante verifiche presso il punto di consegna. Qualora la verifica evidenzi un credito a favore dell’Utente, il Gestore lo accredita portandolo in detrazione nella prima bolletta utile. Nel caso in cui l’importo da accreditare sia superiore all’importo addebitato in bolletta, oppure la data di emissione della bolletta non consenta di rispettare lo standard “tempo di rettifica di fatturazione” di seguito esplicitato il Gestore provvede all’erogazione tramite rimessa diretta. Il gestore ha la facoltà, in ogni caso, di accreditare l’importo dovuto nella prima bolletta utile nel caso l’importo sia inferiore a cinquanta
Rettifiche di fatturazione. Nel caso in cui emergano errori di fatturazione, il Gestore si impegna alla pronta correzione degli stessi, ove necessario anche mediante verifiche presso il punto di consegna. Il rimborso dei pagamenti non dovuti avviene, di norma, nella prima bolletta utile successiva, fatte salve modalità diverse da concordarsi con l’Utente. L’Utente ha, altresì, la facoltà di presentare richiesta scritta di rettifica di fatturazione qualora ritenga che gli siano stati addebitati in bolletta dei corrispettivi non dovuti. È disponibile presso gli sportelli e sul sito web xxx.xxx.xx un apposito modulo per presentare la richiesta di rettifica scritta al Gestore. Gli standard qualitativi relativi alla rettifica di fatturazione sono i seguenti: È il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del Gestore della richiesta scritta di rettifica di fatturazione e la data di invio all’Utente della risposta motivata scritta.
Rettifiche di fatturazione. In caso di errata rilevazione dei dati di traffico, Trasminet provvede direttamente alla correzione degli stessi, alla rettifica della fatturazione ed alle emissioni dei corrispondenti addebiti e/o accre- diti. Qualora l’errore venga rilevato e segnalato dal Cliente, Trasminet provvede alla rettifica delle fatture riconosciute errate entro 30 giorni lavorativi dalla segnalazione di in concomitanza con il successivo evento di fatturazione provvede all’accredito dei pagamenti in eccesso.
Rettifiche di fatturazione. Qualora nel processo di fatturazione vengano evidenziati errori in eccesso o in difetto sull’importo fatturato, l’individuazione e la correzione degli stessi avvengono d’ufficio, anche mediante l’esecuzione di verifiche e controlli presso il luogo di fornitura. Per i casi in cui l’errore venga segnalato dal Cliente e riscontrato tale da ASPEM, la rettifica della fatturazione riconosciuta errata e la restituzione del maggior importo versato avvengono entro 30 giorni decorrenti dalla data della comunicazione del Cliente (fa fede il timbro postale di arrivo o, in caso di presentazione diretta agli uffici di Aspem, la data di ricezione della comunicazione), salvo situazioni richiedenti verifiche tecniche particolari che non consentono il rispetto del predetto termine. In tal caso ASPEM provvederà a comunicare al Cliente il nuovo termine. Per importi sino a £. 200.000 la rettifica della fatturazione ed il relativo rimborso saranno effettuati sulla fattura successiva.
Rettifiche di fatturazione. In caso di individuazione di errori unicamente riferibili al processo di fatturazione, IRETI s’impegna a cor- regge gli stessi d’ufficio (anche a se- guito di verifiche e controlli presso il luogo di fornitura) e ad inviare la rettifica di fatturazione all’utente. A fronte del reclamo dell’utente che contesta la bolletta in termini di con- sumi e/o di fatturazione, l’utente paga quanto riconosciuto in attesa che il reclamo sia oggetto di verifica da parte del Gestore e/o di ulteriore eventuale definizione dell’iter delle controversie. Qualora l’errore sia segnalato dal- l’utente, la rettifica della fatturazio- ne riconosciuta errata è inviata entro 45 giorni dal ricevimento della se- gnalazione dell’utente e conterrà le indicazioni sulle modalità di restitu- zione. Il rimborso di quanto pagato e non dovuto sarà effettuato entro 45 giorni dalla data della rettifica me- diante accredito del pagamento in eccesso nella bolletta successiva, al- trimenti con accredito sul conto cor- rente qualora l’utente abbia scelto la domiciliazione bancaria o eventual- mente mediante assegno bancario non trasferibile.

Related to Rettifiche di fatturazione

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore privato si adegua alla normativa in materia di fatturazione elettronica e alle disposizioni regionali in materia e trasmette contestualmente alla A.S.L. di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria della Regione Abruzzo (A.S.R.), la fattura relativa all’integrale produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto in particolare dei limiti previsti dagli artt. 3, 4 e 5. 2. La fattura è trasmessa contestualmente alla A.S.L. territorialmente competente e all’A.S.R. Xxxxxxx (alla quale va inviato altresì un riepilogo secondo il prospetto di cui all’allegato A3) entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento. 3. La fattura deve indicare separatamente le prestazioni rese per tipologia a favore di utenti aventi la residenza nell’ambito della Regione Abruzzo - distinguendole per A.S.L. di residenza del paziente - e quelle rese a favore di utenti residenti in altre Regioni. 4. La fattura deve indicare in calce, a titolo descrittivo, gli introiti per quota fissa di 10 euro per ricetta di cui al punto p) dell’art.1, comma 796 L.27/12/2006, n.296 ed il relativo numero delle ricette degli assistiti non esenti. Gli introiti per quota fissa riscossi dall’Erogatore sono portati in compensazione al momento del pagamento della fattura da parte della ASL e sono imputati in uno specifico sottoconto appositamente aperto dalla ASL . 5. Alla fattura deve essere allegata la documentazione relativa alla produzione di cui all’art. 10 nonché quella eventualmente prevista dalle disposizioni nazionali e regionali in materia di fatturazione elettronica. 6. La A.S.L. non procede alla liquidazione ed al pagamento della fattura non conforme alle previsioni del presente contratto ed in particolare a quelle previste in questo articolo e negli artt. 10 e 11. 7. Prima delle liquidazioni la ASL richiede all’Enpam il rilascio della certificazione equipollente al DURC attestante il regolare adempimento degli obblighi contributivi di cui all’art 1 comma 39 L.n.243/2004 e verifica la regolarità del DURC e in caso di ottenimento di un documento che segnali un'inadempienza, in presenza di “definitivo accertamento” delle violazioni contributive, provvede in conformità alla normativa vigente dandone comunicazione alla Regione ai fini della LR 32/2007. Il “definitivo accertamento” delle violazioni contributive può essere rinvenuto in tutte le situazioni caratterizzate dalla non pendenza di ricorsi amministrativi o giurisdizionali.

  • Fatturazione I prezzi offerti saranno comprensivi di ogni spesa, imposta, tassa o tributo ad esclusione della sola IVA. La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata dopo che il Direttore dell’esecuzione abbia accertato, che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente capitolato e negli altri documenti ivi richiamati. Per le forniture gestite da ESTAR, nel caso di contratto a prestazione continuativa e periodica, la fatturazione dovrà avere cadenza mensile ed il Fornitore dovrà effettuare fatturazione mensile cumulando gli importi dovuti per tutte le consegne effettuate nel periodo. La fattura, oltre a riportare il numero dell’ordine di riferimento ed il codice CIG indicato nell’ordine, dovrà essere intestata all’Azienda di riferimento o a Estar in base a quanto riportato sui rispettivi ordinativi ricevuti ed indicare il Magazzino di consegna il numero di ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento A far data dal 31/03/2015, le modalità di fatturazione sono disciplinate ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.244 e del DM 3/04/2013, n.55. Per le modalità si rinvia al sito di ESTAR: “fatturazione elettronica: informazione ai fornitori”. La data di arrivo della fattura elettronica è attestata dalla data di consegna dello SdI al sistema del cliente dell’ESTAR e/o delle Aziende. L’attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto. La/e fattura/e, elettronica/che intestata/e ad ESTAR deve/ono essere inviata/e tramite i canali previsti dalla fatturaPA. Con le specifiche previste dal D.M. n.55 del 03/04/2013 con l’indicazione del codice IPA di ESTAR (UFZZRV) o dell'Azienda. Le informazioni sull’Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito xxx.xxxxxxxx.xx. Si ricorda che, come previsto dal DM 3/04/2013, n.55, il formato della fattura elettronica prevede una sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto (Codice Articolo) così articolata: codice tipo: “DMX”, con X=1 o 2 a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell’operazione (1-Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro; 2-Sistema o kit assembrato) codice valore: numero di registrazione attribuito al DM nella Banca dati e repertorio DM, ai sensi del decreto Ministro della salute 21/12/2009). Per effetto della L.190/2014 che dispone l’applicazione dello “Split payment”, l’affidatario nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo ”Esigibilità IVA” la lettera “S”(scissione pagamenti). La Ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. A tal fine, la fattura dovrà indicare il luogo di consegna, il numero dell’ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento della merce. La fatturazione dovrà far riferimento ai documenti di trasporto relativi alle consegne effettuate ed alle quantità cumulative consegnate per tipologia di prodotto. Alla fatturazione andranno allegati i documenti di trasporto firmati dagli utenti (se disponibili in formato elettronico). L'Appaltatore è tenuto a fornire i dati ed i documenti necessari per effettuare i dovuti riscontri, anche attraverso il sistema gestionale fornito.

  • Modalità di fatturazione e pagamento 10.1 La fatturazione avrà periodicità: 1. per l’energia elettrica mensile ad eccezione dei Clienti con Punti di Prelievo in bassa tensione e potenza disponibile inferiore o uguale a 16,5 kW per i quali sarà bimestrale ad eccezione della prima fattura che sarà mensile; 2. per il gas avrà periodicità mensile ad eccezione dei Punti di riconsegna con consumo annuo inferiore o uguale a 5.000 Smc e per i Punti di riconsegna in cui non è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero, per i quali sarà bimestrale ad eccezione della prima fattura che sarà mensile. Ciascuna fattura sarà emessa entro il termine di 45 giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura. Tale periodicità potrà essere variata da EDISON ENERGIA con comunicazione al CLIENTE ai sensi dell’art. 21. Le fatture saranno emesse in forma sintetica secondo quanto previsto dalla delibera 501/2014/R/com e successive modifiche e integrazioni; il CLIENTE avrà sempre a disposizione gli Elementi di Dettaglio nella propria area privata sul sito internet xxxxxxxxxxxxx.xx. Su xxxxxxxxxxxxx.xx sarà inoltre disponibile la guida alla lettura della fattura. 10.2 Per richieste di attivazione a parità di caratteristiche di connessione, saranno utilizzati per la fatturazione i dati tecnici comunicati dal Distributore locale. La fatturazione avverrà sulla base dei dati relativi ai consumi effettivi del CLIENTE, sempre che tali dati siano resi disponibili a EDISON ENERGIA dal Distributore o sulla base delle autoletture comunicate dal CLIENTE. 10.3 (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica) Nel caso in cui i dati di cui sopra non siano resi disponibili dal Distributore in tempo utile per la fatturazione, i consumi saranno fatturati con il con il metodo del prodie basato sulle autoletture comunicate dal CLIENTE o sul dato relativo ai consumi storici ricevuti dal Distributore locale; in assenza di tali dati la stima sarà calcolata con il metodo prodie utilizzando il consumo annuo comunicato dal Distributore competente, il consumo dichiarato dal CLIENTE in sede di stipula del CONTRATTO o la stima di Edison calcolata in base ai dati tecnici del Punto di prelievo comunicati dal Distributore.10.4 (articolo specifico per la sola fornitura di gas) In caso di mancata raccolta della misura da parte del Distributore secondo le tempistiche imposte dalla Del. ARG/gas 64/09 (TIVG) e successive modifiche e integrazioni, nel caso di clienti titolari di PDR dotati di misuratori non accessibili o parzialmente accessibili, EDISON ENERGIA ne darà comunicazione nella prima bolletta utile al CLIENTE, in accordo con quanto trasmesso dal Distributore; nel caso invece di clienti titolari di PDR dotati di misuratori accessibili, il CLIENTE riceverà nella prima bolletta utile un indennizzo automatico pari a 35,00€ e secondo le previsioni di cui alla Del. 574/2013/R/gas (RQDG) e successive modifiche e integrazioni in tema di qualità commerciale. Qualora i dati di cui sopra non dovessero essere disponibili in tempo utile per la fatturazione, i consumi saranno fatturati sulla base dei dati disponibili e con questo ordine prioritario: a) autolettura del CLIENTE, b) consumo stimato calcolato mediante applicazione dei profili di prelievo standard definiti dall’ARERA con Del. 229/2012/R/gas e successive modifiche e integrazioni per lo specifico punto di riconsegna, ai seguenti dati: a) consumo storico annuo oppure, in mancanza di tale dato, b) con il dato di consumo annuo comunicato dal Distributore sulla base dei dati tecnici del Punto di Riconsegna. 10.5 Al ricevimento dei consumi effettivi e delle fatture emesse dal Distributore Locale, EDISON ENERGIA provvederà ad effettuare gli eventuali conguagli. 10.6 (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica) Qualora, in corso di vigenza del CONTRATTO, si dovessero verificare le modifiche di cui al precedente Art. 7.4, che comportino delle variazioni al prezzo riportato nelle Condizioni Particolari di Fornitura sottoscritte dal CLIENTE, e/o ai corrispettivi indicati nelle stesse, EDISON ENERGIA provvederà alla relativa fatturazione dal mese successivo a quello dell’avvenuta sostituzione del gruppo di misura e/o dell’Opzione tariffaria di trasporto.

  • CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

  • Informazioni Sullimpresa Di Assicurazione (più avanti anche “Net Insurance S.p.A.” o “Assicuratore”)

  • Corrispettivo 4.1. A fronte di quanto previsto agli artt. 1 e 5, il Cliente corrisponderà a Hilti un canone mensile per ognuno degli attrezzi in fleet, secondo le modalità e le condizioni descritte nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”. Hilti ha facoltà di monitorare l’indice di incremento dei prezzi al consumo registrato dall’ISTAT. In ogni momento dell’esecuzione del contratto, qualora nei 12 (dodici) mesi precedenti tale incremento sia superiore al 4%, Hilti potrà aggiornare i canoni mensili, sulla base di tale variazione e ne dovrà dare tempestiva comunicazione al Cliente. 4.2. Hilti si riserva la facoltà di concedere in locazione al Cliente ulteriori attrezzi, ad integrazione dell’elenco di cui al/ai “sotto-contratto/i e/o “FM sottocontratto n°”, cui si applicheranno i termini, le condizioni e il listino del contratto di “Fleet Management”, in vigore al momento della richiesta da parte del Cliente. 4.3. Il Cliente non potrà in alcun caso sospendere e/o ritardare l’integrale pagamento dei canoni pattuiti e non potrà sollevare alcuna eccezione in difetto del puntuale ed integrale pagamento di quanto dovuto. 4.4. È facoltà di Hilti richiedere al Cliente il versamento di un deposito cauzionale infruttifero, a garanzia delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto. Tale deposito ritornerà nella disponibilità del Cliente allo scioglimento del presente contratto, previa verifica da parte di Hilti dello stato di conservazione degli attrezzi in fleet e del puntuale adempimento, da parte del Cliente stesso, alle obbligazioni contrattuali. Nell’ipotesi in cui il Cliente prenda in locazione ulteriori attrezzi in fleet rispetto a quelli originariamente indicati nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”, Hilti potrà chiedere un’integrazione del deposito cauzionale infruttifero. Il Cliente autorizza sin d’ora Hilti a trattenere l’importo versato a titolo di deposito cauzionale, nell’ipotesi in cui, al termine del periodo di locazione e/o di proroga ovvero alla data di scioglimento e/o risoluzione del presente contratto ovvero di recesso dallo stesso, il Cliente stesso risulti debitore di Hilti per fornitura di prodotti e/o servizi “Hilti”, anche se diversi da quelli oggetto del presente contratto. 4.5. Per ogni attrezzo smarrito o rubato, Hilti si riserva la facoltà di richiedere al Cliente il pagamento di una somma non superiore al 15% del prezzo di listino di vendita in vigore al momento della consegna di

  • SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro. Sintel, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell’offerta presentata. Tale seduta virtuale, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso il canale “Comunicazioni Procedura” di SINTEL. Il RUP supportato dal Seggio di Gara, procederà, in seduta pubblica virtuale, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività: a) Verifica sulla piattaforma SINTEL della ricezione delle offerte tempestivamente presentate nonché della validità della firma digitale apposta; b) Verifica sulla piattaforma SINTEL della mera presenza dei documenti richiesti nella Documentazione amministrativa. Le offerte tecniche e quelle economiche, ivi incluso il Documento d’Offerta, resteranno chiuse a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né al Seggio di gara, né alla stazione appaltante, né dagli altri concorrenti, né da terzi. Il Seggio di gara, a seguito dello spirare dei termini di presentazione delle offerte/domande di partecipazione, sarà composto da tre membri con comprovate capacità professionali in materia di appalti pubblici (il RUP e due assistenti del RUP). Il Seggio di Gara, quindi, concluse le operazioni sopra descritte, procederà, in successive sedute riservate, all’analisi della documentazione presente nella Documentazione amministrativa (presentata in formato elettronico). In caso di irregolarità formali, non compromettenti la par condicio fra i concorrenti e nell’interesse di Azienda Sociosanitaria Ligure n. 4, il concorrente verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione tramite la piattaforma di e-procurement Sintel, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati. Si precisa che, ai sensi dell’articolo 83 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 e smi, in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità essenziali della documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti l’offerta economica, il concorrente verrà invitato a completare o a fornire quanto richiesto entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni. Nel caso in cui il concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato si procederà all’esclusione del concorrente alle successive fasi di gara. La stazione appaltante al termine della verifica dei requisiti previsti dalla lex specialis procederà alla comunicazione di cui all’art. 76 comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di ammissione/esclusione. Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, anche attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

  • Rischi esclusi dall’assicurazione L'assicurazione non comprende i danni: a) da circolazione di veicoli e natanti soggetta all’assicurazione obbligatoria, nonché da impiego in volo di aeromobili da parte dell’Assicurato; b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno d'età; c) agli aeromobili ed agli altri prodotti aeronautici causati in via diretta ed esclusiva dall'esecuzione di lavorazioni dirette sugli stessi; d) da furto; e) a cose altrui – ad eccezione di bagagli e merci – derivanti da incendio di beni dell'Assicurato o che lo stesso detenga; f) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, fatta eccezione per i lavoratori parasubordinati e delle altre persone di cui l’Assicurato debba rispondere a termini di legge; g) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, eccezion fatta per merci e bagagli e per gli altri prodotti aeronautici; h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di lavorazione, quelli avvenuti dopo la riconsegna del prodotto aeronautico, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi ad eccezione dei danni derivanti dall’effettuazione dell’attività di assistenza a passeggeri, aeromobili, bagagli e/o merci e verificatisi dopo la riconsegna a terzi dei beni oggetto della suddetta attività; i) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed altre cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati; j) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali nonché mancato e/o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi quando non conseguenti a danni materiali risarcibili a termini di polizza; k) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile; l) derivanti da responsabilità contrattuali assunte dall'Assicurato e non conseguenti ad obblighi derivanti da fonti normative primarie e/o secondarie; m) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; n) derivanti da lavori di costruzione, demolizione o modifica di edifici, piste, aree di movimento, manovra e sosta o altre infrastrutture od installazioni; o) verificatisi nelle aree adibite a parcheggio aperto al pubblico; p) da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali; q) derivanti dalla gestione di servizi di rifornimento di carburante e lubrificante; r) derivanti dalla gestione di servizi meteorologici, di controllo del traffico aereo sia a terra che in volo, di informazioni aeronautiche, di radionavigazione e di radiodiffusione; s) connessi ai servizi antincendio, ad eccezione dei rischi relativi all’assistenza di primo intervento, durante l’avviamento dei motori purché svolta secondo le norme del vettore e le disposizioni vigenti. CAPO I Sezione II

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2014: • il Patrimonio netto ammonta a 45,35 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di Capitale Sociale e 20,35 milioni di Euro di Riserve patrimoniali; • l’indice di solvibilità risulta essere pari a 3,46. L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 35,41 milioni di Euro e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 10,23 milioni di Euro. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa si rinvia al sito internet dell’Impre- sa: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.

  • Assicurazione Il contratto di assicurazione.