Common use of Svolgimento del processo Clause in Contracts

Svolgimento del processo. Con reclamo depositato il 3 novembre 2014, B.F. impu- gnava la sentenza n. 280/14 del Tribunale di Rovigo con cui venne respinta l’opposizione all’ordinanza del 14 novembre 2013 contenente il rigetto della sua domanda diretta all’annullamento del licenziamento intimatole il 19 febbraio 2013 dalla società Serenissima Ristorazione s. p.a., subentrante in appalto di ristorazione ad altra società (Sodexo s.p.a.), per mancato superamento della prova. Resisteva la società. Con sentenza depositata il 18 aprile 2015, la Corte d’appello di Venezia accoglieva il reclamo, annul- lando il licenziamento, e per l’effetto condannando la società alla reintegra nel posto di lavoro della B. ed al risarcimento del danno commisurato a dodici men- silità della retribuzione globale di fatto, oltre che al versamento dei contributi previdenziali. Riteneva la Corte illegittimo e comunque indeterminato il patto di prova de quo, illegittimo il relativo licenziamento, ed applicabile, per insussistenza di giusta causa o giustificato motivo soggettivo, la tutela reintegratoria L. n. 300 del 1970, ex art. 18, comma 6, come novellato dalla L. n. 92 del 2012. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la s.p.a. Serenissima Ristorazione, affidato a tre motivi. Resiste la B. con controricorso.

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Svolgimento del processo. Con reclamo depositato In parziale riforma della pronuncia di prime cure emessa il 3 novembre 2014, B.F. impu- gnava la sentenza n. 280/14 del 24.6.04 dal Tribunale di Rovigo con cui venne respinta l’opposizione all’ordinanza del 14 novembre 2013 contenente il rigetto della sua domanda diretta all’annullamento del licenziamento intimatole il 19 febbraio 2013 dalla società Serenissima Ristorazione s. p.a., subentrante in appalto di ristorazione ad altra società (Sodexo s.p.a.), per mancato superamento della prova. Resisteva la società. Con sentenza depositata il 18 aprile 2015Roma, la Corte d’appello d'appello capitolina condannava - per quel che rileva nella presente sede - la Xxx. Xxxxxxx & Zanardo Milano S.p.A. (d'ora innanzi semplicemente B&Z) a pagare all'attrice S.L. la complessiva somma di Venezia accoglieva il reclamoEuro 348.096,48 a titolo di mensilità che l'attrice avrebbe dovuto ricevere dal 1.6. al 15.6.2002 e dal 23.7.02 al 31.12.2004 in virtù del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a tempo determinato intercorso fra le parti a decorrere dal 1.12.2001 e risolto ante tempus dalla società con recesso del 23.7.02, annul- lando il licenziamento, e ritenuto ingiustificato dai giudici d'appello per l’effetto condannando la società alla reintegra nel posto mancanza di lavoro della B. ed al risarcimento del danno commisurato a dodici men- silità della retribuzione globale di fatto, oltre adeguata allegazione - ancor prima che al versamento dei contributi previdenziali. Riteneva la Corte illegittimo e comunque indeterminato il patto di prova de quo- dell'asserito inadempimento, illegittimo il relativo licenziamentoda parte della S., ed applicabiledelle condizioni previste dall'art. 4 del contratto, per insussistenza non avendo specificato quali procedure operative e tariffe o direttive aziendali avesse disatteso, cosa non avrebbe riferito della propria attività al direttore operativo dell'ufficio di giusta causa Milano o giustificato motivo soggettivo, la tutela reintegratoria L. n. 300 del 1970, ex art. 18, comma 6, come novellato dalla L. n. 92 del 2012di quali negligenze e carenze di professionalità si sarebbe resa responsabile. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso ricorre la s.p.a. Serenissima Ristorazione, affidato B&Z affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso la B. con S., che ha poi depositato "difese aggiunte" - cui si è opposta la società ricorrente - per rettificare un errore materiale contenuto in controricorso.. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

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Svolgimento del processo. Con reclamo depositato Il 21 agosto 1995 il 3 novembre 2014, B.F. impu- gnava la sentenza n. 280/14 presidente del Tribunale di Rovigo con Torino, accogliendo un ricorso proposto dall’Istituto Bancario San Paolo (cui venne respinta l’opposizione all’ordinanza del 14 novembre 2013 contenente il rigetto della sua domanda diretta all’annullamento del licenziamento intimatole il 19 febbraio 2013 dalla società Serenissima Ristorazione s. p.aè poi succeduta la San Paolo IMI s.p.a., subentrante e che in appalto di ristorazione ad altra società (Sodexo s.p.a.prosieguo sarà comunque indicato solo come San Paolo), ingiunse con decreto alla Fin., Com. Valori s.r.l. (in prosieguo Fincom) di pagare all’istituto ricorrente la somma di L. 4.371.350.619, costituente il saldo debitorio di un conto corrente al quale accedeva una linea di credito per mancato superamento operazioni in valuta e per ope- razioni su titoli derivati. Col medesimo decreto fu altre- sì ingiunto alla Edilcentro Immobiliare s.r.l. (in prosie- guo Edilcentro) il pagamento di L. 1.500.000.000 ed al Sig. G. L. il pagamento di L. 2.500.000.000, in forza delle garanzie da costoro a suo tempo prestate. Gli ingiunti proposero separate opposizioni, poi riunite. Oltre a sollevare contestazioni sulla ritualità del proce- dimento monitorio, sull’addebito della provacommissione di massimo scoperto, sulla decorrenza e sulla misura degli interessi convenzionali applicati, essi eccepirono l’inva- lidità dei contratti stipulati, in quanto estranei all’og- getto sociale della Fincom, e negarono che ai crediti della banca derivanti dall’esecuzione di detti contratti competesse azione per il pagamento, trattandosi di ne- gozi assimilabili al gioco o alla scommessa e perciò rien- tranti nella previsione dell’art. Resisteva 1933 c.c.. Sostennero poi che il passivo accumulato sul conto era frutto di operazioni finanziarie nel compimento delle quali l’istituto di credito era venuto meno ai doveri im- postigli dall’art. 6 dell’allora vigente L. n. 1 del 1991, perché aveva suggerito investimenti estremamente ri- schiosi senza adeguata informazione per il cliente ed in eccesso rispetto alle disponibilità finanziarie del medesi- mo e perché aveva agito in conflitto d’interessi con il cliente medesimo. La Fincom chiese perciò anche, in via riconvenzionale, la societàcondanna in proprio favore del San Paolo al risarci- mento dei danni. Con La sola Edilcentro eccepì inoltre l’in- validità della concessa fideiussione, sia perché estranea al proprio oggetto sociale, sia perché rilasciata da un amministratore, il già menzionato Sig. G., che versava in conflitto d’interessi essendo al tempo stesso anche amministratore della Fincom. In corso di causa gli opponenti eccepirono altresì la nullità dei contratti dai quali le perdite erano scaturite, per violazione delle norme imperative contenute nel ci- tato art. 6 L. n. 1, ed anche il sig. G. formulò domanda di risarcimento dei danni. L’opposizione fu accolta dal tribunale, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, solo per i profili attinenti alla commissione di massimo scoperto ed alla decorren- za degli interessi. Le ulteriori ragioni addotte dagli op- ponenti non furono invece ritenute fondate ed i mede- simi opponenti furono perciò condannati al pagamento del debito capitale indicato nel ricorso monitorio, oltre agli interessi al tasso convenzionale richiesto. I gravami proposti contro tale decisione dalla Xxx.xxx, dalla Edilcentro e dal Sig. G. furono riuniti e rigettati dalla Corte d’appello di Torino con sentenza depositata il 18 aprile 201510 novembre 2001. La corte piemontese ritenne infondata l’eccezione di nullità dei contratti aventi ad oggetto le operazioni fi- nanziarie in questione osservando che le violazioni de- dotte in causa riguardavano la condotta prenegoziale dell’istituto di credito, oppure obblighi legali accessori afferenti all’adempimento dei contratti già conclusi, ma non potevano riflettersi sulla validità di detti contratti. Escluse che alle menzionate operazioni potesse appli- carsi la previsione dell’art. 1933 c.c., rientrando esse tra quelle che l’art. 23 L. n. 1 del 1991, espressamente sot- trae alla citata previsione del codice. Stimò inammissi- bili, perché generiche, le doglianze riguardanti la ritua- lità del procedimento monitorio e la misura degli inte- ressi debitori. Negò che le più volte richiamate opera- zioni finanziarie potessero dirsi estranee all’oggetto so- ciale della Fincom e considerò che, comunque, non vi era prova dell’ipotizzata mala fede dell’istituto di credito in ordine all’asserita estraneità di dette operazioni al- l’oggetto sociale. Per analoghe ragioni la corte giudicò infondata anche l’eccezione di estraneità della fideius- sione prestata della Edilcentro all’oggetto sociale di quest’ultima società, ed escluse la configurabilità della situazione di conflitto di interessi in cui l’amministrato- re si sarebbe trovato nel rilasciare fideiussione per debiti di altra società appartenente al medesimo gruppo. Quanto, infine, alle domande di risarcimento dei dan- ni, la Corte corte d’appello dichiarò inammissibile quella pro- posta tardivamente, solo in corso di Venezia accoglieva causa, dal Sig. G.; reputò invece ammissibile, nei soli limiti dell’originaria formulazione, quella proposta dalla Fincom, ma non fondata, per difetto di prova del nesso causale tra il reclamodan- no sofferto da detta società e l’asserita situazione di con- flitto d’interessi in cui l’istituto di credito avrebbe agito e per essere rimasto indimostrato che i funzionari di detto istituto avevano istigato il cliente a compiere operazioni eccessivamente rischiose. Seguì la condanna in solido degli appellanti alle spese del grado, annul- lando compren- sive di compensi professionali liquidati però non secon- do i dettami della tariffa forense, ritenuta inapplicabile alla stregua dei principi desumibili dal Trattato dell’U- nione europea, bensì sulla base dei parametri posti dal- l’art. 2233 comma 2 c.c. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per Cas- sazione, articolato in otto motivi ed illustrato con me- moria, la Fincom, la Edilcentro ed il licenziamentoSig. G.. Ha resistito con controricorso e memoria il San Paolo. Con ordinanza n. 3683 del 16 febbraio 2007, la prima sezione civile di questa corte ha rilevato che, nella sen- tenza della stessa prima sezione del 29 settembre 2005, n. 19024, èò stato escluso che l’inosservanza degli ob- blighi informativi stabiliti dall’art. 6 L. n. 1 del 1991, possa cagionare la nullità del negozio, poiché quegli ob- blighi informativi riguardano elementi utili per la valu- tazione della convenienza dell’operazione e la loro vio- lazione non da luogo a mancanza del consenso, e per- ché la nullità del contratto per l’effetto condannando contrarietà a norme im- perative postula una violazione attinente ad elementi intrinseci della fattispecie negoziale, relativi alla strut- tura o al contenuto del contratto, e non invece all’ille- gittimità della condotta tenuta nel corso delle trattative ovvero in fase di esecuzione, a meno che questa sanzio- ne non sia espressamente prevista anche in riferimento a dette ipotesi. Nella citata ordinanza della prima sezio- ne è stato però manifestato il dubbio che il principio dianzi ricordato, quantunque corrispondente ad un tra- dizionale filone giurisprudenziale, non sia coerente con i presupposti da cui muovono molteplici altre decisioni di questa corte: la società alla reintegra nel posto quale ha ravvisato ipotesi di lavoro della B. ed al risarcimento nullità c.d. virtuale del danno commisurato contratto in caso di mancanza di auto- rizzazione a dodici men- silità della retribuzione globale contrarre o di fattomancanza di necessari requi- siti soggettivi di uno dei contraenti, oltre che al versamento dei contributi previdenziali. Riteneva la Corte illegittimo e comunque indeterminato il patto in caso di prova de quo, illegittimo il relativo licenziamentocontratti concepiti in modo da sottrarre una delle parti agli ob- blighi di controllo su di essa gravanti o da consentire l’aggiramento di divieti a contrarre, ed applicabilein caso di cir- convenzione d’incapace. Situazioni, per insussistenza queste, nelle quali è appunto la violazione di giusta causa norme imperative concer- nenti la fase precontrattuale o giustificato motivo soggettivole modalità esecutive del rapporto contrattuale a venire in evidenza. D’altronde - ha osservato ancora l’ordinanza - il tradi- zionale principio di non interferenza delle regole di comportamento con quelle di validità del negozio, cui la tutela reintegratoria citata sentenza n. 19024/05 si ispira, appare incrinato da molteplici recenti interventi del legislatore, che as- segnano rilievo al comportamento contrattuale delle parti anche ai fini della validità del contratto: tali l’art. 9 L. n. 300 192 del 19701998, ex artin tema di abuso di dipendenza economica nei contratti di subfornitura di attività pro- duttive, l’art. 1852, comma 63, come novellato dalla del codice del consumo (d.lgs. n. 206 del 2005), in tema di contratti stipulati telefonicamente, l’art. 34 del citato codice, in tema di clausole vessatorie, l’art. 7 d.lgs.. 231 del 2002, in tema di clausola di dilazione dei termini di pagamento, e l’art. 3 L. n. 92 287 del 20121990, in tema di clausole imposte con abuso di posizione dominante. Per la cassazione Il ricorso è stato perciò rimesso alle sezioni unite, sia per dirimere il ravvisato contrasto di tale sentenza propone ricorso la s.p.a. Serenissima Ristorazionegiurisprudenza sull’in- terferenza tra regole di comportamento e regole di vali- dità del contratto, affidato a tre motivi. Resiste la B. con controricorsosia comunque perché si tratta di que- stione di massima e di particolare importanza.

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Svolgimento del processo. Con reclamo depositato sentenza non definitiva in data 03.11.2010, il 3 novembre 2014, B.F. impu- gnava la sentenza n. 280/14 del Tribunale di Rovigo con cui venne respinta l’opposizione all’ordinanza Treviso dichiarava la cessazione degli effetti civili del 14 novembre 2013 contenente il rigetto della sua domanda diretta all’annullamento del licenziamento intimatole il 19 febbraio 2013 dalla società Serenissima Ristorazione s. p.a., subentrante in appalto di ristorazione ad altra società (Sodexo s.p.a.), per mancato superamento della prova. Resisteva la societàmatrimonio concordatario tra R.G. e F.E. . Con sentenza depositata definitiva in data 16.05.2012, su conclusioni comuni delle parti, il 18 aprile 2015Tribunale affidava il figlio minore Xx. ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, determinava il regime di visita del padre, disponeva che la casa coniugale venisse trasferita in proprietà al figlio, con obbligo per il R. di procedere al trasferimento stesso, e di corrispondere alla moglie la somma di Euro 2.500 mensili di cui Euro 700, quale assegno divorzile ed Euro 1800 per contributo al mantenimento del figlio. Con ricorso depositato in data 11.07.2012, il R. impugnava la sentenza definitiva, chiedendo, in parziale riforma, l’aumento delle possibilità di visita al minore, la Corte d’appello di Venezia accoglieva riduzione del contributo per il reclamo, annul- lando mantenimento del figlio e l’esclusione dell’assegno divorzile. Costituitosi il licenziamento, e per l’effetto condannando la società alla reintegra nel posto di lavoro della B. ed al risarcimento del danno commisurato a dodici men- silità della retribuzione globale di fatto, oltre che al versamento dei contributi previdenziali. Riteneva la Corte illegittimo e comunque indeterminato il patto di prova de quo, illegittimo il relativo licenziamento, ed applicabile, per insussistenza di giusta causa o giustificato motivo soggettivocontraddittorio, la tutela reintegratoria L. n. 300 del 1970F. eccepiva la inammissibilità dell’appello e ne chiedeva il rigetto, ex artcon conferma della sentenza di primo grado; in subordine, proponeva appello incidentale condizionato, chiedendo la riduzione delle visite paterne e l’aumento dell’assegno divorzile. 18La Corte di Appello di Venezia, comma 6con sentenza in data 23.01.2013, come novellato dalla L. n. 92 del 2012dichiarava inammissibile l’appello principale e quello incidentale. Per la Ricorre per cassazione di tale sentenza propone ricorso la s.p.a. Serenissima Ristorazioneil R. , affidato a tre motiviche pure deposita memoria difensiva. Resiste con controricorso la B. con controricorso.F.

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Svolgimento del processo. Con reclamo depositato sentenza non definitiva in data 03.11.2010, il 3 novembre 2014, B.F. impu- gnava la sentenza n. 280/14 del Tribunale di Rovigo con cui venne respinta l’opposizione all’ordinanza Treviso dichiarava la cessazione degli effetti civili del 14 novembre 2013 contenente il rigetto della sua domanda diretta all’annullamento del licenziamento intimatole il 19 febbraio 2013 dalla società Serenissima Ristorazione s. p.a., subentrante in appalto di ristorazione ad altra società (Sodexo s.p.a.), per mancato superamento della provamatrimonio concordatario tra Xx. Resisteva la societàGi. e Fr. El. . Con sentenza depositata definitiva in data 16.05.2012, su conclusioni comuni delle parti, il 18 aprile 2015Tribunale affidava il figlio minore X. ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, determinava il regime di visita del padre, disponeva che la casa coniugale venisse trasferita in proprietà al figlio, con obbligo per il Ru. di procedere al trasferimento stesso, e di corrispondere alla moglie la somma di euro 2.500 mensili di cui euro 700, quale assegno divorzile ed euro 1800 per contributo al mantenimento del figlio. Con ricorso depositato in data 11.07.2012, il Ru. impugnava la sentenza definitiva, chiedendo, in parziale riforma, l'aumento delle possibilità di visita al minore, la Corte d’appello di Venezia accoglieva riduzione del contributo per il reclamo, annul- lando mantenimento del figlio e l'esclusione dell'assegno divorzile. Costituitosi il licenziamento, e per l’effetto condannando la società alla reintegra nel posto di lavoro della B. ed al risarcimento del danno commisurato a dodici men- silità della retribuzione globale di fatto, oltre che al versamento dei contributi previdenziali. Riteneva la Corte illegittimo e comunque indeterminato il patto di prova de quo, illegittimo il relativo licenziamento, ed applicabile, per insussistenza di giusta causa o giustificato motivo soggettivocontraddittorio, la tutela reintegratoria L. n. 300 del 1970Fr. eccepiva la inammissibilità dell'appello e ne chiedeva il rigetto, ex artcon conferma della sentenza di primo grado; in subordine, proponeva appello incidentale condizionato, chiedendo la riduzione delle visite paterne e l'aumento dell'assegno divorzile. 18La Corte di Appello di Venezia, comma 6con sentenza in data 23.01.2013, come novellato dalla L. n. 92 del 2012dichiarava inammissibile l'appello principale e quello incidentale. Per la Ricorre per cassazione di tale sentenza propone ricorso la s.p.ail Ru. Serenissima Ristorazione, affidato a tre motiviche pure deposita memoria difensiva. Resiste con controricorso la B. con controricorsoFr. .

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Svolgimento del processo. Con reclamo depositato il 3 novembre 2014sent. 27 marzo 2014 la Corte dei conti, B.F. impu- gnava Sezione giurisdizionale d’appello per la sentenza Regione siciliana, in parziale accoglimento del gravame interposto dai signori Xxxxxxx Xxxxx e Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx e in conseguente parziale riforma della pronunzia Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana n. 280/14 del Tribunale 447/2012, ha rideterminato in diminuzione l’ammontare liquidato a loro rispettivo carico in primo grado a titolo di Rovigo con cui venne respinta l’opposizione all’ordinanza del 14 novembre 2013 contenente il rigetto della sua domanda diretta all’annullamento del licenziamento intimatole il 19 febbraio 2013 dalla società Serenissima Ristorazione s. p.a.danno erariale, subentrante e in appalto di ristorazione ad altra società (Sodexo s.p.a.)particolare, per mancato superamento della prova. Resisteva la società. Con sentenza depositata il 18 aprile 2015quanto in questa sede ancora d’interesse, la Corte d’appello di Venezia accoglieva il reclamo, annul- lando il licenziamento, e per l’effetto condannando la società alla reintegra nel posto di lavoro della B. ed al risarcimento a carico del danno commisurato a dodici men- silità della retribuzione globale di fatto, oltre che al versamento dei contributi previdenziali. Riteneva la Corte illegittimo e comunque indeterminato il patto di prova de quo, illegittimo il relativo licenziamento, ed applicabileManen- ti, per insussistenza aver “arbitrariamente disposto, con la delib. n. 88/2002, un accreditamento provvisorio della clinica Villa Santa Xxxxxx di giusta causa o giustificato motivo soggettivoBagheria e di averle per ciò stesso consentito di erogare prestazioni di altissima specializzazione in regime convenzionale di assistenza diretta e di aver delegato il direttore pro tempore del distretto di Bagheria, xxxx. Xxxxx, a concordare le tariffe per prestazioni di alta specializzazione non previste nel tariffario regionale”. Avverso la tutela reintegratoria L. n. 300 del 1970, ex art. 18, comma 6, come novellato dalla L. n. 92 del 2012. Per la cassazione suindicata pronunzia della corte di tale sentenza merito il Manenti propone ora ricorso la s.p.a. Serenissima Ristorazioneper cassazione, affidato a tre motiviad unico motivo, illustrato da memoria. Resiste con controricorso la B. con controricorsoProcura generale presso la Sezione giurisdizionale d’appello per la Regione siciliana. L’altro intimato non ha svolto attività difensiva.

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Svolgimento del processo. Con reclamo depositato il 3 novembre 2014, B.F. impu- gnava la sentenza n. 280/14 del Tribunale La societa` (...) ricorre contro l’Agenzia delle entrate - Dire- zione Provinciale di Rovigo con cui venne respinta l’opposizione all’ordinanza del 14 novembre 2013 contenente il rigetto della sua domanda diretta all’annullamento del licenziamento intimatole il 19 febbraio 2013 dalla società Serenissima Ristorazione s. p.a., subentrante in appalto di ristorazione ad altra società (Sodexo s.p.a.)Vicenza, per mancato superamento l’impugnativa dell’avviso di accertamento n (...) prot. n. (...) notificato il 22/12/2014, reclamante somme per imposta sul reddito delle societa` - imposta regionale sulle attivita` produttive - imposta sul va- lore aggiunto, relative all’anno 2009. I fatti: In data 10/07/2014 l’Agenzia delle entrate ha avviato una verifica fiscale generale per l’anno di imposta 2009 nei con- fronti della prova(...) che svolge dal 1999, l’attivita` di fabbricazio- ne motori, generatori, trasformatori elettrici, finalizzata al riscontro del corretto adempimento della normativa fiscale. Resisteva I Rilievi: L’attivita` di controllo ha evidenziato rilievi di carattere fi- scale con violazione dei principi normativi che regolano la societàdeterminazione del reddito d’impresa (T.U.I.R. n 917/86). Con sentenza depositata il 18 aprile 2015, la Corte d’appello Rilievi in materia di Venezia accoglieva il reclamo, annul- lando il licenziamento, e per l’effetto condannando la società alla reintegra nel posto di lavoro della B. imposte dirette ed al risarcimento del danno commisurato a dodici men- silità della retribuzione globale di fatto, oltre che al versamento dei contributi previdenziali. Riteneva la Corte illegittimo e comunque indeterminato il patto di prova de quo, illegittimo il relativo licenziamento, ed applicabile, per insussistenza di giusta causa o giustificato motivo soggettivo, la tutela reintegratoria L. n. 300 del 1970, ex art. 18, comma 6, come novellato dalla L. n. 92 del 2012. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la s.p.a. Serenissima Ristorazione, affidato a tre motivi. Resiste la B. con controricorso.IRAP

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Svolgimento del processo. Con reclamo ricorso depositato il 3 novembre 2014, B.F. impu- gnava in data 26 marzo 2002 l’ATB Azienda Auto Trasporti Bergamo s.p.a. proponeva appello avverso la sentenza n. 280/14 del Tribunale di Rovigo Bergamo con cui venne respinta l’opposizione all’ordinanza del 14 novembre 2013 contenente il rigetto la quale, in accoglimento della sua domanda diretta all’annullamento del licenziamento intimatole il 19 febbraio 2013 di Xxxxxx Xxxxxxx e degli altri litisconsorti in epigrafe, era stata dichiarata l’ille- gittimità della disdetta inviata dalla società Serenissima Ristorazione s. p.a.alle organizzazioni sindacali dell’accordo aziendale 15 marzo 1956, subentrante in appalto limitatamente al punto 13 lettere d) ed e) relativo agli abbonamenti gratuiti per gli agenti a riposo con una determinata anzianità di ristorazione ad altra società (Sodexo s.p.a.)servizio, per mancato superamento della provacon conseguente accertamento del diritto dei ricorrenti al mantenimento delle condizioni agevolative. Resisteva Dopo la società. Con sentenza depositata il 18 aprile 2015ricostituzione del contraddittorio, la Corte d’appello di Venezia accoglieva Brescia con sentenza del 1 apri- le 2003 rigettava il reclamogravame e condannava la società al pagamento delle spese del grado. Avverso tale sentenza l’A.T.B. – Azienda Trasporti Bergamo s.p.a. e l’ATB Servizi s.r.l. pro- pongono ricorso per cassazione, annul- lando il licenziamentoaffidato ad un unico articolato motivo. Resistono con controricorso S.G., B.V. e gli altri litisconsorti in epigrafe, che spiegano anche ricorso incidentale condizionato. Sia i ricorrenti ATB – Azienda Trasporti Bergamo – s.p.a., e per l’effetto condannando la società alla reintegra nel posto di lavoro della ATB Servizi s.r.l. sia i controricorrenti S., B. ed al risarcimento del danno commisurato a dodici men- silità della retribuzione globale di fatto, oltre che al versamento dei contributi previdenziali. Riteneva la Corte illegittimo e comunque indeterminato il patto di prova de quo, illegittimo il relativo licenziamento, ed applicabile, per insussistenza di giusta causa o giustificato motivo soggettivo, la tutela reintegratoria L. n. 300 del 1970, gli altri litisconsorti hanno depositato memoria di- fensiva ex art. 18, comma 6, come novellato dalla L. n. 92 del 2012. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la s.p.a. Serenissima Ristorazione, affidato a tre motivi. Resiste la B. con controricorso378 c.p.c.

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