Svolgimento del processo. on citazione ritualmente notificata, R. D. con- veniva in giudizio davanti al tribunale di Bolo- gna la S.p.a. E. e, premesso che con contratto del 18 luglio 1989 aveva acquistato dalla convenuta un’au- tovettura «Lamborghini Diablo», versando contestual- mente, a titolo di caparra, la somma di Lire 30.000.000, e che la venditrice aveva garantito la pronta consegna della prima autovettura che le sarebbe stata posta a di- sposizione dalla casa costruttrice; premesso, altresì, che con lettere del 7 febbraio 1990 e 12 febbraio 0000 xx xxxx- xx venditrice gli aveva dato conferma che l’autovettura era stata messa in produzione, per cui sarebbe stata con- segnata nel gennaio 1991, e che, nonostante egli avesse versato, sempre a titolo di caparra, un’ulteriore somma di Lire 20.000.000, alla data del 6 luglio 1992 la convenu- ta non aveva ancora provveduto alla consegna del vei- colo; tutto ciò premesso, chiedeva, essendo la E. ina- dempiente all’obbligazione assunta, la condanna della stessa la pagamento del doppio della caparra versata o, quanto meno, della somma di Lire 50.000.000. Si costituiva la convenuta, che, nel contestare la fonda- tezza della domanda, di cui chiedeva pertanto il rigetto, replicava che il R., benché più volte invitato dalla ditta produttrice a ritirare l’autovettura, si era sempre rifiutato di provvedervi; ribadiva comunque l’offerta di consegna dell’autoveicolo. All’esito dell’espletata istruttoria, l’adito tribunale, con sentenza del 24 marzo/15 settembre 1998, rigettava la domanda e condannava l’attore alle spese. Proposto appello dal soccombente, la corte di appello di Bologna, con sentenza del 18 novembre 2000, lo ha ri- gettato, condannando l’appellante alle spese del grado, con la motivazione che qui di seguito si riassume. Contrariamente a quanto pretenderebbe l’appellante, dalla missiva del 7 maggio 1990, a lui inviata dalla E., non si ricava affatto che fu fissato un termine essenzia- le per la consegna dell’autovettura e tanto meno che gli fu promessa la pronta consegna di questa, essendo chia- ro, invece, che la data del 31 maggio 1990 xxx indicata non è riferita alla consegna del mezzo, ma alla conse- gna dei relativi ordini alla casa costruttrice; con la con- seguenza che, decorso tale termine, la consegna del- l’autovettura sarebbe andata oltre l’anno 1991, o, addi- rittura, sarebbe stata risolta la prenotazione, nel caso che nel predetto termine non fosse pervenuta l’integra- zione della caparra. Sta di fatto che dalla deposizione del teste R. risulta, in assonanza proprio con la missiva sopra menzionata del 7 maggio 1990, che l’autovettura fu effettivamente posta a disposizione del R. alla fine del 1991, per cui, in definiti- va, non potendo egli ignorare che il suo ordine avrebbe avuto esecuzione (con la consegna dell’auto) non prima dell’anno 1991, nessun inadempimento della E. è ravvi- sabile, e, quindi, non merita di essere accolta, secondo la corte, la domanda di risoluzione del contratto e di resti- tuzione del doppio della caparra o, quanto meno, della somma di Lire 50.000.000. Ricorre per la cassazione della sentenza D. R. in forza di tre motivi. Resiste con controricorso la E. S.p.a., in persona del- l’amministratore unico.
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Svolgimento del processo. on citazione ritualmente notificata1. La società C.D. Spa propone ricorso principale per cassazione, R. D. con- veniva in giudizio davanti al tribunale di Bolo- gna affidato a due mo- tivi, avverso la S.p.a. E. esentenza della commissione tributaria regionale della Lombardia n. 61/ 44/09, premesso che con contratto del 18 luglio 1989 aveva acquistato dalla convenuta un’au- tovettura «Lamborghini Diablo», versando contestual- mente, a titolo di caparra, la somma di Lire 30.000.000, e che la venditrice aveva garantito la pronta consegna della prima autovettura che le sarebbe stata posta a di- sposizione dalla casa costruttrice; premesso, altresì, che con lettere del 7 febbraio 1990 e 12 febbraio 0000 xx xxxx- xx venditrice gli aveva dato conferma che l’autovettura era stata messa in produzione, per cui sarebbe stata con- segnata nel gennaio 1991, e che, nonostante egli avesse versato, sempre a titolo di caparra, un’ulteriore somma di Lire 20.000.000, alla data del 6 luglio 1992 la convenu- ta non aveva ancora provveduto alla consegna del vei- colo; tutto ciò premesso, chiedeva, essendo la E. ina- dempiente all’obbligazione assunta, la condanna della stessa la pagamento del doppio della caparra versata o, quanto meno, della somma di Lire 50.000.000. Si costituiva la convenuta, che, nel contestare la fonda- tezza della domanda, di cui chiedeva pertanto il rigetto, replicava che il R., benché più volte invitato dalla ditta produttrice a ritirare l’autovettura, si era sempre rifiutato di provvedervi; ribadiva comunque l’offerta di consegna dell’autoveicolo. All’esito dell’espletata istruttoria, l’adito tribunale, con sentenza del 24 marzo/15 settembre 1998, rigettava la domanda e condannava l’attore alle spese. Proposto appello dal soccombente, la corte di appello di Bologna, con sentenza del 18 novembre 2000, lo ha ri- gettato, condannando l’appellante alle spese del gradodepositata l’8 giugno 2010, con la motivazione quale essa accoglieva in parte l’appello dell’a- genzia delle entrate contro la decisione di quella provinciale, sicché l’opposizione della medesima, inerente all’avviso di liquidazione dell’imposta complementare di registro, dovuta con riferimento alla cessione di azienda industriale per la produzione di mobili da parte della cedente società P.M. Spa. in liquidazione, nonché in concordato preventivo, e già Ca. Spa, veniva ritenuta fondata parzialmente. In particola la CTR osservava che qui l’atto finale di seguito si riassume. Contrariamente cessione di azienda del mese di dicembre 2004 doveva essere valutato nel- la sua dimensione “dinamica”, e quindi non poteva essere interpretato in funzione “stati- ca” con i negozi precedenti di cessione condizionata dell’opificio, e vendita delle merci e prodotti di magazzino, sicché tutte le varie operazioni andavano valutate come contratto a quanto pretenderebbe l’appellante, dalla missiva del 7 maggio 1990formazione progressiva, a lui inviata dalla E.fronte delle quali si configurava un’ipotesi di elusione fiscale, mentre invece l’avviamento come stabilito nel prezzo dalle parti non poteva essere ride- terminato in misura maggiore, secondo l’esatta formula enunciata dall’agenzia, giacché si ricava affatto che fu fissato un termine essenzia- le per la consegna dell’autovettura trattava di vendita effettuata nel corso della procedura di concordato preventivo, e tanto meno che gli fu promessa la pronta consegna quin- di questa, essendo chia- ro, invece, che la data del 31 maggio 1990 xxx indicata non è riferita alla consegna del mezzo, ma alla conse- gna dei relativi ordini alla casa costruttrice; con la con- seguenza cheprevista omologazione del giudice delegato, decorso tale terminepotendosene semmai stabilire un valore maggiore, purché solo nell’ambito del prezzo definitivo, già stabilito dalle parti. Il Ministero e l’agenzia delle entrate resistono con controricorso, e a sua volta la consegna del- l’autovettura sarebbe andata oltre l’anno 1991seconda ha proposto ricorso incidentale sulla base di un unico motivo, ocui la ricorrente principale resiste con altro controricorso, addi- rittura, sarebbe stata risolta la prenotazione, nel caso che nel predetto termine non fosse pervenuta l’integra- zione della caparra. Sta di fatto che dalla deposizione del teste R. risulta, in assonanza proprio con la missiva sopra menzionata del 7 maggio 1990, che l’autovettura fu effettivamente posta a disposizione del R. alla fine del 1991, per cui, in definiti- va, non potendo egli ignorare che il suo ordine avrebbe avuto esecuzione (con la consegna dell’auto) non prima dell’anno 1991, nessun inadempimento della E. è ravvi- sabile, e, quindi, non merita di essere accolta, secondo la corte, la domanda di risoluzione del contratto e di resti- tuzione del doppio della caparra o, quanto meno, della somma di Lire 50.000.000. Ricorre per la cassazione della sentenza D. R. in forza di tre motivi. Resiste con controricorso la E. S.p.aed ha depositato memoria., in persona del- l’amministratore unico.
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Svolgimento del processo. on atto di citazione ritualmente notificata, R. D. con- veniva notificato in data 12 dicem- bre 2002 Xxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxx ci- xxxxxx in giudizio davanti al tribunale la Deutsche Bank s.p.a. chie- dendo la declaratoria di Bolo- gna la S.p.a. E. e, premesso che nullità dei contratti conclusi con contratto del 18 luglio 1989 aveva acquistato dalla convenuta un’au- tovettura «Lamborghini Diablo», versando contestual- mente, a titolo l’istituto bancario per vizi di caparra, la somma di Lire 30.000.000, forma e che la venditrice aveva garantito la pronta consegna della prima autovettura che le sarebbe stata posta a di- sposizione dalla casa costruttrice; premesso, altresì, che con lettere del 7 febbraio 1990 per violazione delle norme imperative e 12 febbraio 0000 xx xxxx- xx venditrice gli aveva dato conferma che l’autovettura era stata messa in produzione, per cui sarebbe stata con- segnata nel gennaio 1991, e che, nonostante egli avesse versato, sempre a titolo di caparra, un’ulteriore somma di Lire 20.000.000, alla data del 6 luglio 1992 la convenu- ta non aveva ancora provveduto alla consegna del vei- colo; tutto ciò premesso, chiedeva, essendo la E. ina- dempiente all’obbligazione assunta, la condanna della stessa convenuta al rim- borso delle somme investite dagli attori con gli interessi legali dalla data degli investimenti al saldo; in via subor- dinata chiedevano che, previo accertamento dell’ina- dempimento contrattuale dell’Istituto agli obblighi nego- ziali assunti, venisse dichiarato lo scioglimento del con- tratto e per l’effetto pronunciata la pagamento condanna al risarci- mento dei danni subiti nella misura ritenuta di giustizia. A sostegno delle proprie richieste esponevano di aver acquistato dalla Deutsche Bank s.p.a. in data 29 giugno 1998 ed in data 1° luglio 1998 delle obbligazioni argen- tine emesse da un ente denominato «Argentina cap pro- tect» con scadenza 8 maggio 2018 per il controvalore di L. 295.025.330; di aver richiesto all’Istituto, una volta verificatasi l’insolvenza dell’emittente, l’applicazione della clausola di garanzia; di aver richiesto nella circo- stanza all’Istituto,una volta verificatesi l’insolvenza del- l’emittente, l’applicazione della clausola di garanzia; di aver appreso nella circostanza che detta garanzia sarebbe stata operante solo alla scadenza. Rilevavano di non essere stati informati dalla banca al- l’atto della stipulazione del doppio contratto sui rischi dell’ope- razione e di non aver saputo neppure quale fosse la ra- gione sociale della caparra versata osocietà emittente; di aver accertato, quanto menodopo lunghe ricerche, della somma che la società emittente aveva se- de nelle isole Cayman ed aveva un capitale sociale di Lire 50.000.000$ 50.000 suddiviso in 50.000 azioni da un dollaro. Osservavano che la formula «cap protect» intesa inizial- mente dagli attori secondo un’interpretazione di buona fede, come garanzia di rimborso del capitale in caso di in- solvenza dell’emittente non aveva invero detto signifi- cato dovendosi riferire alla garanzia bancaria di rimborso del capitale senza interessi alla scadenza del prestito vale dire nel 2018. Ritenevano pertanto violati alla luce delle considerazio- ni sopra esposte gli artt. 21 e 23 del D.L. 24 febbraio 1998, n. 58. In particolare evidenziavano come la banca avesse omesso di fornire le informazioni circa l’elevatissimo ri- schio dell’investimento proposto senza neppure redigere per iscritto il contratto con il relativo ordine e senza con- segnarne né la copia al cliente né alcuna documentazio- ne riguardante l’operazione in questione. Concludevano come in epigrafe. Si costituiva la convenutaDeutsche Bank s.p.a. contestando il fon- damento della domanda e chiedendone il rigetto. Rilevava che gli attori erano conosciuti dalla Banca co- me persone che operavano sul mercato borsistico abi- tualmente con operazioni di trading accettando i rischi correlati all’investimento, che, nel contestare come emergeva dalla consi- stenza dei depositi titoli. Osservava che all’epoca dei fatti in contestazione la fonda- tezza della domandaBanca non aveva ragione di dubitare, di fronte ad una ri- chiesta di diversificazione del portafoglio dell’esperienza e della consapevolezza da parte dei clienti dei rischi con- nessi all’operazione in quanto proporzionali alla redditi- vità dell’investimento. Sottolineava che nel gennaio del 1998 oltre 1/3 del pa- trimonio attoreo risultava investito in titoli azionari di speculazione (Fiat, Parmalat ed Eni) con repentine va- riazioni nella composizione del portafoglio. Xxxxxxxxx inoltre che in occasione dell’accensione del contratto di deposito amministrato di cui chiedeva pertanto è causa in data 24 giugno 1998 la Banca aveva consegnato ai clienti il rigetto, replicava documento contenente le domande sui rischi finanziari che il R., benché più volte invitato dalla ditta produttrice a ritirare l’autovettura, si era sempre intendevano correre e che questi ultimi avevano rifiutato di provvedervi; ribadiva comunque l’offerta fornire informazioni al riguardo. Rilevava che gli ordini erano stati impartiti dai clienti non per iscritto ma telefonicamente in data 29 e 30 giu- gno, evidenziando che i relativi supporti magnetici di consegna dell’autoveicolore- gistrazione non erano più disponibili dal momento che gli stessi devono essere conservati dalla banca per i due anni successivi, termine entro il quale possono essere fat- te valere eventuali riserve. All’esito dell’espletata istruttoria, l’adito tribunale, con sentenza del 24 marzo/15 settembre 1998, rigettava la domanda e condannava l’attore alle spese. Proposto appello dal soccombente, la corte Sottolineava poi che trattandosi di appello di Bologna, con sentenza del 18 novembre 2000, lo ha ri- gettato, condannando l’appellante alle spese del grado, con la motivazione che qui di seguito si riassume. Contrariamente a quanto pretenderebbe l’appellante, dalla missiva del 7 maggio 1990, a lui inviata dalla E., una compravendita avvenuta in un mercato secondario non si ricava affatto che fu fissato un termine essenzia- le per era prescritta la consegna dell’autovettura del prospetto informativo - che era obbligato- rio solo, per contro, se il titolo viene proposto al cliente in fase di collocamento. Osservava, per quanto riguardava la denunciata assenza di consulenza e tanto meno che gli fu promessa la pronta consegna di questa, essendo chia- ro, inveceassistenza da parte della Banca, che la data crisi finanziaria argentina aveva colto di sorpresa tutti gli operatori. Contestava l’esistenza dei dedotti adempimenti contrat- tuali e comunque dell’applicabilità delle richiamate di- sposizione normative rilevando che le stesse sono riferi- bili alle gestioni di portafogli e non alla fattispecie in esa- me che è di deposito amministrato. Radicato in tal modo il contraddittorio le parti sviluppa- vano nelle memorie ex art 180 Codice di procedura civi- le le rispettive tesi puntualizzando in quelle ex art 183, quinto comma, Codice di procedura civile le proprie do- mande e le relative eccezioni. La causa, istruita solo documentalmente, veniva tratte- nuta in decisione all’udienza del 31 14 maggio 1990 xxx indicata non è riferita alla consegna del mezzo, ma alla conse- gna dei relativi ordini alla casa costruttrice; 2004 con la con- seguenza che, decorso tale termine, la consegna del- l’autovettura sarebbe andata oltre l’anno 1991, o, addi- rittura, sarebbe stata risolta la prenotazione, nel caso che nel predetto termine non fosse pervenuta l’integra- zione della caparraconcessione alle parti di termini massimi di legge per conclusionali e repliche. Sta di fatto che dalla deposizione del teste R. risulta, in assonanza proprio con la missiva sopra menzionata del 7 maggio 1990, che l’autovettura fu effettivamente posta a disposizione del R. alla fine del 1991, per cui, in definiti- va, non potendo egli ignorare che il suo ordine avrebbe avuto esecuzione (con la consegna dell’auto) non prima dell’anno 1991, nessun inadempimento della E. è ravvi- sabile, e, quindi, non merita di essere accolta, secondo la corte, la domanda di risoluzione del contratto e di resti- tuzione del doppio della caparra o, quanto meno, della somma di Lire 50.000.000. Ricorre per la cassazione della sentenza D. R. in forza di tre motivi. Resiste con controricorso la E. S.p.a., in persona del- l’amministratore unico.L’
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Samples: Sentenza
Svolgimento del processo. on Con atto di citazione ritualmente notificatanotificato in data 21.10.2008 A. ha tratto in lite, R. innanzi al Tribunale di Napoli, la D. con- veniva s.r.l. (da ora in poi anche siglata come D. s.r.l.) al fine di sentire nei suoi confronti accogliere le seguenti richieste: 1) in via preliminare disporre l’acquisizione al presente giudizio davanti dell’accertamento tecnico preventivo RG n. 23632/08 svoltosi in contraddittorio tra le parti; 2) dichiarare e ritenere la convenuta responsabile dei vizi e difetti indicati in premessa la cui natura rende l’imbarcazione in oggetto inidonea ad un uso normale, ne diminuisce il valore in modo significativo, e comunque per mancanza di conformità a causa dell’inclinazione della stessa a “dritta” (lato destro) oltre che per la insufficienza del sistema di pulizia dei vetri (tergicristallo), così come evidenziato nell’ATP innanzi citato, nonché per i difetti del parabrezza indicati in premessa (bolle); 3) per l’effetto dichiarare e ritenere che il prezzo dell’imbarcazione di €. 449,908,00 oltre Iva deve 4 essere ridotto di € 66.736.20, oltre IVA, pari al tribunale 15% del valore iniziale della barca, ovvero nella diversa misura che sarà accertata in corso di Bolo- gna causa, e per l’effetto, condannare la S.p.aconvenuta alla restituzione in favore di esso istante della suddetta somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del pagamento sino all’effettivo soddisfo; 4) condannare, in ogni caso, la convenuta al risarcimento dei danni patiti e patiendi da esso istante per il decremento del valore commerciale subito dalla imbarcazione, per il danno patrimoniale derivante dalla difficoltà di rivendita a terzi, per costi sostenuti relativi alle indagini tecniche eseguite sull’imbarcazione per cui è causa, per il parziale ed insoddisfacente uso dell’imbarcazione conseguente al non corretto funzionamento della stessa, non conforme alle aspettative, oltre che il danno biologico derivante dalla mancata fruizione, con le modalità programmate, delle vacanze estive. Danni da liquidarsi nell’importo che verrà precisato in corso di causa, ovvero da determinarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo; 5) condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio. Inoltre, l’attore ha provveduto alla notifica del medesimo atto di citazione all’allora E. S.p.A., affinché ne avesse piena e legale conoscenza ad ogni effetto di legge ed affinché potesse intervenire in giudizio, facendo valere i propri diritti, laddove avesse ritenuto. A fondamento della domanda così proposta ha dedotto l’attore che: - in data 14/4/2008 aveva stipulato il contratto di leasing n. 00903564/001 con la spa E. (oggi B. S.r.l.), per l’acquisto di una imbarcazione da diporto a motore modello (YYY), numero di identificazione ..., prodotta dalla S.r.l. D.; e, premesso in ragione di quanto stabilito all’art. 9 delle condizioni generali del predetto contratto di leasing, ad esso istante, quale utilizzatore del bene concesso in locazione finanziaria, era riconosciuto 5 il diritto di agire nei confronti del costruttore dell’imbarcazione per eventuali vizi e/o difetti della stessa. -Il contratto concluso tra le parti rientrava infatti nella disciplina della vendita dei beni di consumo di cui agli artt. 1519 bis e segg. c.p.c., essendo stato concluso per scopo di puro diletto, estraneo alla attività lavorativa di esso utilizzatore. - L’art. 1519 ter c.c., di poi recepito dal predetto art. 129 del C.d.C., dispone che il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita e stabilisce una presunzione di conformità, qualora coesistano i seguenti elementi: a) il bene sia idoneo all’uso; b) il bene possieda le qualità che il venditore ha presentato al consumatore quale campione; c) il bene presenti le qualità e le prestazioni abituali di un prodotto dello stesso tipo. - Nella fattispecie in esame alcuno dei detti elementi era sussistente in quanto l’imbarcazione oggetto del rapporto contrattuale dedotto in lite si era subito mostrata inclinata su di un lato e ciò ne impediva il suo normale utilizzo, dovendo il comandante rettificare – con contratto l’uso dei flaps – l’assetto dell’imbarcazione ad evitare lo sbandamento a “dritta” in corso di navigazione, anche in condizioni meteorologiche favorevoli. - Prima di procedere all’acquisto dell’imbarcazione esso attore aveva visionato altra imbarcazione – modello (YYY) – del 18 luglio 1989 aveva acquistato dalla convenuta un’au- tovettura «Lamborghini Diablo»sig , versando contestual- menteverificandone il corretto assetto ed allineamento sull’acqua e sulla base di tale imbarcazione, a titolo mostratagli dal venditore quale “campione”, si era determinato all’acquisto oggetto di caparra, la somma di Lire 30.000.000, e che la venditrice aveva garantito la pronta consegna della prima autovettura che le sarebbe stata posta a di- sposizione dalla casa costruttrice; premesso, altresì, che con lettere del 7 febbraio 1990 e 12 febbraio 0000 xx xxxx- xx venditrice gli aveva dato conferma che l’autovettura era stata messa in produzionecensura, per cui sarebbe stata con- segnata era evidente che la barca consegnatagli era difforme dal modello che il cantiere aveva presentato ad esso consumatore. -Il vizio dell’imbarcazione acquistata non era riscontrabile in altre imbarcazioni dello stesso cantiere, né in quelle di altri costruttori aventi le medesime caratteristiche; ed 6 era particolarmente inaccettabile visto che la predetta imbarcazione si posizionava in un segmento di mercato di livello medio-alto. -Il costruttore-venditore, pur avendo preso piena cognizione del vizio attraverso le tempestive denunce, sia verbali che per iscritto e i rilievi effettuati dal C.T.U. e dai tecnici di parte nel gennaio 1991corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo, non aveva proposto alcun tipo di intervento per eliminare le gravi deficienze di assetto dell’imbarcazione; e checiò nonostante nelle more dell’espletamento dell’ATP si fosse manifestato un ulteriore vizio dell’imbarcazione, nonostante egli avesse versatoconsistente nella comparsa sul cristallo anteriore del parabrezza di bolle diffuse in più punti. -Con lettera raccomandata a/r del 14/07/08 esso istante aveva denunciato al cantiere tale difetto, sempre a titolo richiedendo una verifica, ma anche tale invito era rimasto totalmente inevaso; per cui, stante l’accertata difettosità e non conformità e la mancanza delle qualità promesse dell’imbarcazione, era ravvisabile il suo diritto, ex artt. 1490, 1492, 1497 e 1516 ter c.c., ad ottenere la riduzione del prezzo di caparraacquisto, un’ulteriore somma nonché il rimborso – ex art.1493 c.c. – di Lire 20.000.000tutte le spese relative agli accertamenti tecnici eseguiti, al tiro e varo della barca, i costi di rimessaggio e manutenzione già sostenuti e da sostenersi, fino alla data in cui la D. avrebbe curato il ritiro dell’imbarcazione stessa. Inoltre, aveva diritto al risarcimento del 6 luglio 1992 danno subito per non aver potuto usare e godere dell’imbarcazione secondo le abituali prestazioni che esso acquirente avrebbe potuto aspettarsi dal prodotto acquistato, nonché per avere dovuto forzatamente rinunciare alla già programmata crociera estiva, con conseguente perdita degli acconti versati per la convenu- ta non aveva ancora provveduto alla consegna del vei- colo; tutto ciò premessoprenotazione dell’ormeggio nelle località turistiche scelte per le vacanze, chiedeva, essendo la E. ina- dempiente all’obbligazione assunta, la condanna della stessa la pagamento del doppio della caparra versata o, quanto meno, della somma di Lire 50.000.000come dimostrato dalle disdette delle prenotazioni allegate in atti. Si costituiva è costituita la convenutaD. s.r.l. in primo grado ed ha, chepreliminarmente, nel contestare eccepito 7 l’inutilizzabilità dell’accertamento compiuto nell’ambito del giudizio per ATP instaurato dal A., non avendo il tecnico nominato esperito il tentativo di conciliare le parti. La medesima D. ha poi contestato la fonda- tezza fondatezza della domanda, atteso che, come accertato anche in sede di ATP, l’imbarcazione oggetto del rapporto dedotto in lite non presentava alcun vizio che la rendesse inidonea all’uso cui chiedeva pertanto il rigetto, replicava che il R., benché più volte invitato dalla ditta produttrice a ritirare l’autovettura, si era sempre destinata ed essa impresa venditrice non aveva affatto rifiutato di provvedervi; ribadiva comunque l’offerta di consegna dell’autoveicoloprocedere a quelle piccole riparazioni che avrebbero completamente azzerato l’incidenza dei trascurabili difetti riscontrati sussistenti nell’ambito del ridetto procedimento per ATP. All’esito dell’espletata istruttoria, l’adito tribunale, con sentenza del 24 marzo/15 settembre 1998, rigettava la domanda e condannava l’attore alle spese. Proposto appello dal soccombenteInoltre, la corte medesima convenuta ha fatto rilevare come il vizio relativo alla presenza di appello bolle nel parabrezza fosse stato tardivamente contestato, solo dopo il ricorso per ATP. In ogni caso, siccome l’imbarcazione era stata costruita in subappalto dalla C. s.n.c. ne ha chiesto la chiamata in causa per essere dalla stessa manlevata e tenuta indenne da ogni conseguenza pregiudizievole, che potesse derivarle dall’eventuale accoglimento della domanda, proposta dal A. nei suoi confronti. Si è costituita la società di Bolognaleasing innanzi indicata ed ha eccepito che alcuna responsabilità avrebbe potuto esserle addebitata, con sentenza del 18 novembre 2000essendosi essa limitata ad acquistare l’imbarcazione descritta in atti per consegnarla all’utilizzatore; quindi, lo ha ri- gettatochiesto che venisse rigettata ogni domanda – anche riconvenzionale – nei suoi confronti avanzata ed ha chiesto che per qualunque eventuale accertamento di sua responsabilità il medesimo attore fosse dichiarato contrattualmente tenuto a manlevarla e tenerla indenne di ogni conseguenza negativa derivante dal giudizio. Si è costituita la terza chiamata C. ed ha chiesto di essere estromessa dal giudizio, condannando l’appellante alle spese del gradopoiché alcun addebito poteva esserle mosso, atteso che la committente D. s.r.l., in data 07.04.08 aveva accettato l’imbarcazione senza addurre alcuna lamentela, né contestazione, con la motivazione che qui conseguenza di seguito si riassumeessere decaduta dalla relativa facoltà ai sensi 8 dell’art. Contrariamente a quanto pretenderebbe l’appellante, dalla missiva del 7 maggio 1990, a lui inviata dalla E., non si ricava affatto che fu fissato un termine essenzia- le per la consegna dell’autovettura e tanto meno che gli fu promessa la pronta consegna di questa2226 c.c., essendo chia- ropalese il vizio contestato dalla parte attrice. Inoltre, invecebenché la committente avesse ricevuto la contestazione scritta di tale vizio sin dalla data del 20 maggio 2008, solo in data 15.07.2008 il legale rappresentante della D. l’aveva invitata a partecipare al giudizio per ATP, instaurato dal medesimo A.. In ogni caso, essa chiamata C. ha evidenziato di aver utilizzato la “stampata dell’imbarcazione” e i materiali fornitile dalla stessa committente D.; e l’imbarcazione era stata assemblata seguendo le dettagliate istruzioni di quest’ultima ; quindi, alcuna responsabilità avrebbe potuto esserle addebitata. Il primo giudice, espletata l’attività istruttoria, così come dalle parti richiesta, ha deciso la causa con la sentenza oggetto di gravame, che ha rigettato la data del 31 maggio 1990 xxx domanda, ha compensato le spese di lite ed ha condannato l’attrice al pagamento delle spese di consulenza relative al giudizio per ATP. Ha proposto appello avverso tale decisione A. ed ha formulato le richieste in epigrafe riportate. Istauratosi il contraddittorio, si sono costituite anche la società di leasing in epigrafe indicata non è riferita alla consegna del mezzoe la C. s.n.c. ed hanno resistito al gravame, ma alla conse- gna dei relativi ordini alla casa costruttrice; con chiedendone il rigetto. È rimasta contumace la con- seguenza cheD. s.r.l., decorso tale terminebenché regolarmente citata. Acquisito il fascicolo di primo grado, la consegna del- l’autovettura sarebbe andata oltre l’anno 1991causa è stata riservata a sentenza, oall’udienza collegiale del 28.09.2016, addi- rittura, sarebbe stata risolta la prenotazione, nel caso che nel predetto previa concessione del termine non fosse pervenuta l’integra- zione della caparradi gg. Sta 50 per il deposito di fatto che dalla deposizione del teste R. risulta, in assonanza proprio con la missiva sopra menzionata del 7 maggio 1990, che l’autovettura fu effettivamente posta a disposizione del R. alla fine del 1991, per cui, in definiti- va, non potendo egli ignorare che il suo ordine avrebbe avuto esecuzione (con la consegna dell’auto) non prima dell’anno 1991, nessun inadempimento della E. è ravvi- sabile, e, quindi, non merita di essere accolta, secondo la corte, la domanda di risoluzione del contratto comparse conclusionali e di resti- tuzione del doppio della caparra o, quanto meno, della somma di Lire 50.000.000. Ricorre ulteriori 20 per la cassazione della sentenza D. R. in forza di tre motivi. Resiste con controricorso la E. S.p.arepliche., in persona del- l’amministratore unico.
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Samples: Contratto Di Leasing
Svolgimento del processo. on citazione ritualmente notificataCon decreto immediatamente esecutivo n. 150 in data 28.4.99 il Presidente del Tribunale di Mantova ingiungeva alla Alfa Costruzioni di Xxxxx Xxxxxxx e c sas (d’ora in poi, R. D. con- veniva per brevità, Alfa sas) il pagamento a favore della Banca di Roma della somma complessiva di lire 312.618.858, oltre interessi al 9,250 % dall’ 1.1.99 al saldo quanto all’importo di lire 126.489.579 ed interessi al medesimo tasso dall’8.4.99 al saldo sull’importo di lire 189.129.279; in giudizio davanti al tribunale di Bolo- gna la S.p.a. E. eparticolare, premesso che con contratto del 18 luglio 1989 aveva acquistato dalla convenuta un’au- tovettura «Lamborghini Diablo», versando contestual- mente, il primo importo era dovuto a titolo di caparrapagamento del saldo debitore del conto corrente c/c 650564-05 accesso dalla Alfa sas presso la filiale di Mantova della Banca di Roma; il secondo importo, la somma di Lire 30.000.000invece, e che la venditrice aveva garantito la pronta consegna della prima autovettura che le sarebbe stata posta a di- sposizione dalla casa costruttrice; premesso, altresì, che con lettere del 7 febbraio 1990 e 12 febbraio 0000 xx xxxx- xx venditrice gli aveva dato conferma che l’autovettura era stata messa in produzione, per cui sarebbe stata con- segnata nel gennaio 1991, e che, nonostante egli avesse versato, sempre dovuto a titolo di caparrapagamento di n. 29 cambiali emesse da diversi soggetti a favore della Alfa sas, un’ulteriore somma da questa girate a favore della Banca di Lire 20.000.000Roma e non pagate dagli emittenti alla scadenza; gli importi di dette cambiali, alla dopo regolare protesto, erano stati registrati a debito della Alfa sas mediante contabilizzazione sul conto corrente insoluti n. 1026; Avverso detto decreto, notificato in data 24.5.99, la Alfa sas proponeva tempestiva opposizione con citazione notificata in data 28.6.99, eccependo l’insufficiente specificazione, nel ricorso per l’emissione del 6 luglio 1992 d.i., della denominazione sociale della parte ricorrente, la convenu- ta carenza di legittimazione processuale in capo ai soggetti firmatari della procura alle liti, nonché l’insufficienza, ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo, dei saldaconti prodotti dalla Banca di Roma. Nel merito l’opponente contestava l’entità degli importi ingiunti sostenendo la mancata pattuizione per iscritto degli interessi applicati dalla Banca di Roma nel corso dei rapporti, nonché la nullità della clausola contrattuale con cui era stata pattuita la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito della Alfa sas. Più in generale l’opponente sosteneva la scorrettezza del comportamento tenuto dalla Banca di Roma nel corso del rapporto per non aveva ancora provveduto alla consegna essersi attenuta alle norma di comportamento verso il cliente prescritte dal Codice di comportamento del vei- colosettore bancario e finanziario predisposto dall’Associazione Bancaria Italiana (Abi); sosteneva inoltre l’opponente che l’azione promossa dalla opposta, da ritenersi del tutto ciò premessotemeraria, chiedevaavrebbe determinato un suo sicuro discredito nell’ambito dei rapporti con i clienti e con le banche, essendo con conseguente grave e ed irreparabile pregiudizio patrimoniale. Per tali motivi la E. ina- dempiente all’obbligazione assuntaAlfa sas concludeva chiedendo che, in via pregiudiziale, fosse dichiarata la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo, nonché del ricorso stesso, per invalidità della procura ed indeterminatezza del soggetto ricorrente; nel merito chiedeva la revoca del d.i; in via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell’opposta al risarcimento dei danni, anche ai sensi dell’art. 96 cpc. La Banca di Roma spa, costituitasi in giudizio, contestava in fatto e diritto quanto affermato dall’opponente e concludeva chiedendo il rigetto dell’opposizione e della domanda riconvenzionale, la conferma del d.i. e, in ogni caso, la condanna della stessa la dell’opponente al pagamento del doppio della caparra versata o, quanto meno, della somma di Lire 50.000.000ingiunta. Si costituiva la convenutaLa causa, cheistruita documentalmente e mediante ctu contabile, nel contestare la fonda- tezza della domandaveniva trattenuta in decisione all’udienza del 21.10.03, di cui chiedeva pertanto il rigetto, replicava che il R., benché più volte invitato dalla ditta produttrice a ritirare l’autovettura, si era sempre rifiutato di provvedervi; ribadiva comunque l’offerta di consegna dell’autoveicolo. All’esito dell’espletata istruttoria, l’adito tribunale, con sentenza del 24 marzo/15 settembre 1998, rigettava la domanda e condannava l’attore alle spese. Proposto appello dal soccombente, la corte di appello di Bologna, con sentenza del 18 novembre 2000, lo ha ri- gettato, condannando l’appellante alle spese del grado, con la motivazione che qui di seguito si riassume. Contrariamente a quanto pretenderebbe l’appellante, dalla missiva del 7 maggio 1990, a lui inviata dalla E., non si ricava affatto che fu fissato un termine essenzia- le per la consegna dell’autovettura e tanto meno che gli fu promessa la pronta consegna di questa, essendo chia- ro, invece, che la data del 31 maggio 1990 xxx indicata non è riferita alla consegna del mezzo, ma alla conse- gna dei relativi ordini alla casa costruttrice; con la con- seguenza che, decorso tale termine, la consegna del- l’autovettura sarebbe andata oltre l’anno 1991, o, addi- rittura, sarebbe stata risolta la prenotazione, nel caso che nel predetto termine non fosse pervenuta l’integra- zione della caparra. Sta di fatto che dalla deposizione del teste R. risulta, sulla base delle conclusioni delle parti riportate in assonanza proprio con la missiva sopra menzionata del 7 maggio 1990, che l’autovettura fu effettivamente posta a disposizione del R. alla fine del 1991, per cui, in definiti- va, non potendo egli ignorare che il suo ordine avrebbe avuto esecuzione (con la consegna dell’auto) non prima dell’anno 1991, nessun inadempimento della E. è ravvi- sabile, e, quindi, non merita di essere accolta, secondo la corte, la domanda di risoluzione del contratto e di resti- tuzione del doppio della caparra o, quanto meno, della somma di Lire 50.000.000. Ricorre per la cassazione della sentenza D. R. in forza di tre motivi. Resiste con controricorso la E. S.p.aepigrafe., in persona del- l’amministratore unico.
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Samples: Opposizione a Decreto Ingiuntivo
Svolgimento del processo. on citazione ritualmente notificataLa s.a. C.R. ha convenuto davanti al Tribunale di Torino P.A., R. D. con- veniva esponendo che: – nello svolgimento della sua attività di ricerca degli eredi di eredità giacenti, ai quali vende le informazioni necessarie per l’esercizio dei loro diritti, ha accertato che il 24 gennaio 2002 è de- ceduta in (OMISSIS) la Sig. P.R., relativamente alla quale è stata aperta procedura di eredità giacente; – effettuate le ricerche del caso, ha accertato che la defunta ha lasciato cinque eredi di quinto grado ed ha interpellato gli stessi, offrendo di rivelare loro, dietro compenso, il nome della de cuius e di gestire la successiva fase burocratico-amministrativa; – Gli eredi Q.S. e G., residenti negli USA, hanno sottoscritto il contratto, rilasciando procura per la gestione della loro posizione; G.I. ed E., residenti a (OMISSIS), hanno rifiutato l’offerta, di- chiarando di essere già a conoscenza della loro posizione; – l’erede P.A. ha in un primo tempo dichiarato di non essere interessata all’eredità e di avere in- tenzione di rinunciarvi. Successivamente, a seguito di formale invito formulato dall’attrice ai sensi dell’art. 481 cod. civ. e art. 749 cod. proc. civ., la P. ha dichiarato di accettare l’eredità; – l’attrice l’ha invitata a versarle il compenso per l’informazione, assumendo che – con l’accettazione dell’eredità – essa si è avvalsa della sua opera e della sua offerta contrattuale. – A fronte del rifiuto, ha convenuto in giudizio davanti la stessa e ne ha chiesto la condanna a pagarle una somma equivalente al tribunale 25% del valore della quota conseguita, come previsto dalla propo- sta contrattuale a suo tempo formulata, o l’altra somma maggiore o minore ritenuta equa dal Tribunale. In subordine ha chiesto che le venisse liquidato un equo compenso per la sua attivi- tà, da determinarsi in applicazione analogica dell’art. 932 cod. civ., “o per l’arricchimento che essa cioè la P. ha illecitamente tratto dall’attività svolta dall’esponentì; oltre al risarcimento dei danni per essersi resa responsabile di Bolo- gna truffa contrattuale, dolo o mala fede, in relazione al- la S.p.avicenda”. E. eLa convenuta ha resistito alla domanda, premesso che con contratto del 18 luglio 1989 aveva acquistato il Tribunale ha respinto. Proposto appello dalla convenuta un’au- tovettura «Lamborghini Diablo», versando contestual- menteC.R., a titolo di caparra, la somma di Lire 30.000.000, e che la venditrice aveva garantito la pronta consegna della prima autovettura che le sarebbe stata posta a di- sposizione dalla casa costruttrice; premesso, altresì, che con lettere del 7 febbraio 1990 e 12 febbraio 0000 xx xxxx- xx venditrice gli aveva dato conferma che l’autovettura era stata messa in produzione, per cui sarebbe stata con- segnata nel gennaio 1991, e che, nonostante egli avesse versato, sempre a titolo di caparra, un’ulteriore somma di Lire 20.000.000, alla data del 6 luglio 1992 la convenu- ta non aveva ancora provveduto alla consegna del vei- colo; tutto ciò premesso, chiedeva, essendo la E. ina- dempiente all’obbligazione assunta, la condanna della stessa la pagamento del doppio della caparra versata o, quanto meno, della somma di Lire 50.000.000. Si costituiva la convenuta, che, nel contestare la fonda- tezza della domanda, di cui chiedeva pertanto il rigetto, replicava che il R., benché più volte invitato dalla ditta produttrice a ritirare l’autovettura, si era sempre rifiutato di provvedervi; ribadiva comunque l’offerta di consegna dell’autoveicolo. All’esito dell’espletata istruttoria, l’adito tribunaleha resistito l’appellata, con sentenza del 24 marzo/15 settembre 1998, rigettava depositata in data 8 otto- bre 2010 n. 1445 la domanda e condannava l’attore alle spese. Proposto appello dal soccombente, la corte Corte di appello di BolognaTorino ha confermato la sentenza di primo grado. C.R. propone quattro motivi di ricorso per cassazione, con sentenza del 18 novembre 2000, lo ha ri- gettato, condannando l’appellante alle spese del grado, con la motivazione che qui di seguito si riassume. Contrariamente a quanto pretenderebbe l’appellante, dalla missiva del 7 maggio 1990, a lui inviata dalla E., non si ricava affatto che fu fissato un termine essenzia- le per la consegna dell’autovettura e tanto meno che gli fu promessa la pronta consegna di questa, essendo chia- ro, invece, che la data del 31 maggio 1990 xxx indicata non è riferita alla consegna del mezzo, ma alla conse- gna dei relativi ordini alla casa costruttrice; con la con- seguenza che, decorso tale termine, la consegna del- l’autovettura sarebbe andata oltre l’anno 1991, o, addi- rittura, sarebbe stata risolta la prenotazione, nel caso che nel predetto termine non fosse pervenuta l’integra- zione della caparra. Sta di fatto che dalla deposizione del teste R. risulta, in assonanza proprio con la missiva sopra menzionata del 7 maggio 1990, che l’autovettura fu effettivamente posta a disposizione del R. alla fine del 1991, per cui, in definiti- va, non potendo egli ignorare che il suo ordine avrebbe avuto esecuzione (con la consegna dell’auto) non prima dell’anno 1991, nessun inadempimento della E. è ravvi- sabile, e, quindi, non merita di essere accolta, secondo la corte, la domanda di risoluzione del contratto e di resti- tuzione del doppio della caparra o, quanto meno, della somma di Lire 50.000.000. Ricorre per la cassazione della sentenza D. R. in forza di tre motiviillustrati da memoria. Resiste l’intimata con controricorso la E. S.p.acontroricorso., in persona del- l’amministratore unico.
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Samples: Contratto Atipico Di Ricerca Eredi
Svolgimento del processo. on citazione ritualmente notificataCon atto di citazione, R. D. con- veniva notificato il 2.4.2010, il Curatore del fallimento della [conveniva in giudizio davanti giudizio, innanzi al tribunale Tribunale di Bolo- gna la S.p.a. E. e, premesso che con contratto del 18 luglio 1989 aveva acquistato dalla convenuta un’au- tovettura «Lamborghini Diablo», versando contestual- mente, a titolo di caparraMilano, la somma [factor], chiedendo la declaratoria di Lire 30.000.000inefficacia e la revoca, e ai sensi dell’art. 67, primo comma n. 2 L.Fall., di pagamenti avvenuti con mezzi non normali che la venditrice aveva garantito [factor] avrebbe ricevuto dalla [controllante del debitore ceduto] (per l’ammontare di € 809.652,00), società controllante della [debitore ceduto], nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento di quest’ultima, nonché la pronta consegna declaratoria di inefficacia, ex art. 44 L.Fall., di pagamenti successivi alla dichiarazione di fallimento effettuati dalla [controllante del debitore ceduto] a favore della prima autovettura che le sarebbe stata posta stessa [factor] (corrispondenti a di- sposizione dalla casa costruttrice; premesso, altresì, che con lettere del 7 febbraio 1990 e 12 febbraio 0000 xx xxxx- xx venditrice gli aveva dato conferma che l’autovettura era stata messa in produzione€ 507.513,50). Domandava, per cui sarebbe stata con- segnata nel gennaio 1991, e che, nonostante egli avesse versato, sempre a titolo di caparra, un’ulteriore somma di Lire 20.000.000, alla data del 6 luglio 1992 la convenu- ta non aveva ancora provveduto alla consegna del vei- colo; tutto ciò premesso, chiedeva, essendo la E. ina- dempiente all’obbligazione assunta, la condanna della stessa la pagamento del doppio della caparra versata o, quanto meno, della somma di Lire 50.000.000. Si costituiva la convenuta, che, nel contestare la fonda- tezza della domandal’effetto, di cui chiedeva condannare la convenuta al pagamento di tali somme oltre interessi dalla domanda al saldo. In tale giudizio si costituiva [factor], contestando sotto ogni profilo la fondatezza delle domande avversarie e chiedendone pertanto il rigetto, replicava che con vittoria di spese ed onorari. Con la sentenza n. 8999/2011 del 5.7.2011 il R.Tribunale di Milano respingeva tutte le domande di parte attrice nei confronti di [factor], benché più volte invitato condannandola alla rifusione delle spese di lite. Avverso la sentenza su indicata proponeva appello il Fallimento [debitore ceduto], lamentando il mancato accoglimento delle domande revocatorie e pertanto chiedendo, in primo luogo, di revocare, ai sensi dell’art. 67, primo comma, n. 2 L.Fall., in quanto atti estintivi di debiti esigibili dalla ditta produttrice a ritirare l’autovetturafallita non effettuati con mezzi normali, si era sempre rifiutato i pagamenti di provvedervi; ribadiva comunque l’offerta complessivi € 809.652,00 eseguiti dalla [xxxxxxxx ceduto] nell’anno anteriore alla dichiarazione di consegna dell’autoveicolo. All’esito dell’espletata istruttoria, l’adito tribunalefallimento, con sentenza del 24 marzo/15 settembre 1998, rigettava la domanda e condannava l’attore alle spese. Proposto appello dal soccombente, la corte conseguente condanna della convenuta al pagamento di appello di Bologna, con sentenza del 18 novembre 2000, lo ha ri- gettato, condannando l’appellante alle spese del grado, con la motivazione che qui di seguito si riassume. Contrariamente a quanto pretenderebbe l’appellante, dalla missiva del 7 maggio 1990, a lui inviata dalla E., non si ricava affatto che fu fissato un termine essenzia- le per la consegna dell’autovettura e tanto meno che gli fu promessa la pronta consegna di questa, essendo chia- ro, invece, che la data del 31 maggio 1990 xxx indicata non è riferita alla consegna del mezzo, ma alla conse- gna dei relativi ordini alla casa costruttrice; con la con- seguenza che, decorso tale termine, la consegna del- l’autovettura sarebbe andata oltre l’anno 1991, o, addi- rittura, sarebbe stata risolta la prenotazione, nel caso che nel predetto termine non fosse pervenuta l’integra- zione della caparra. Sta di fatto che dalla deposizione del teste R. risulta, in assonanza proprio con la missiva sopra menzionata del 7 maggio 1990, che l’autovettura fu effettivamente posta a disposizione del R. alla fine del 1991, per cui, in definiti- va, non potendo egli ignorare che il suo ordine avrebbe avuto esecuzione (con la consegna dell’auto) non prima dell’anno 1991, nessun inadempimento della E. è ravvi- sabilesomma, e, quindiin secondo luogo, domandando l’applicazione dell’art. 44 L.Fall. al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia dei pagamenti effettuati dalla [controllante del debitore ceduto] in favore di [factor] dopo la dichiarazione di fallimento della [xxxxxxxx ceduto] e per l’effetto condannare la convenuta al pagamento di € 507.513,50. [factor], costituitasi in giudizio, domandava respingersi l’appello avversario e, in via subordinata, come appello incidentale, in caso di anche parziale accoglimento della domanda del fallimento chiedeva il riconoscimento a proprio favore dei pagamenti anteriori alla cessione d’azienda, per complessivi € 371.105,00, i quali non merita sarebbero stati revocabili, differentemente da quanto affermato dal giudice di essere accoltaprime cure in punto di motivazione, né ai sensi dell’art. 67, primo comma, n. 2 L. Fall., nè sotto il profilo dell’art. 67, secondo la cortecomma X.Xxxx. Domandava, la poi, in via ulteriormente subordinata, l’accoglimento delle questioni assorbite, con riferimento all’esenzione di [factor] dalla revocatoria e della declaratoria di inefficacia, ai sensi dell’art. 6, L. 21 febbraio 1991, n. 52, all’infondatezza delle domanda di risoluzione inefficacia e revocatoria in relazione al momento della “fuoriuscita patrimoniale rilevante”, e all’inesistenza di pagamenti con mezzi non normali. All’udienza del contratto 16.06.2016 le parti precisavano le conclusioni come sopra riportate e la Corte tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di resti- tuzione del doppio della caparra o, quanto meno, della somma legge per il deposito di Lire 50.000.000. Ricorre per la cassazione della sentenza D. R. in forza comparse conclusionali e memorie di tre motivi. Resiste con controricorso la E. S.p.areplica., in persona del- l’amministratore unico.
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Samples: Factoring Agreement
Svolgimento del processo. on Con atto di citazione ritualmente notificatanotificato, R. D. con- veniva l’attore esponeva di aver stipulato contratto di somministrazione di energia elettrica con l’E.N.E.L. Distribuzione s.p.a., numero cliente 837544874; che alle ore 03:25 della notte tra sabato 27 e domenica 28 settembre 2003 su tutto il territorio nazionale, ed in giudizio davanti al tribunale particolare in Campania, l’interruzione della somministrazione di Bolo- gna la S.p.a. E. eenergia elettrica è durata circa 15 - 18 ore; che le procure di Torino e di Roma hanno avviato le indagini per accertare se il black out sia stato determinato da carenze tecniche e procedurali, premesso che con contratto del 18 luglio 1989 aveva acquistato dalla convenuta un’au- tovettura «Lamborghini Diablo», versando contestual- mente, a titolo di caparra, la somma di Lire 30.000.000ma anche da possibili errori umani, e verificare, così, se sia configurabile l’ipotesi di reato per disastro colposo; che la venditrice aveva garantito la pronta consegna della prima autovettura il perdurare del black - out ha cagionato danni all’istante, patrimoniali e non; che le sarebbe stata posta il contratto tra il consumatore e l’E.N.E.L. rientra nell’ambito dei contratti a di- sposizione dalla casa costruttriceprestazioni corrispettive, precisamente di somministrazione di cui all’art. 1559 c.c., ed è, infatti, un vero e proprio contratto di somministrazione destinato a soddisfare bisogni periodici o continuativi attraverso un rapporto durevole, sulla base di un impegno di potenza, cioè con l’obbligo del somministrante di tenere a disposizione dell’utente una determinata quota di energia; premessoche l’obbligazione di mantenere a disposizione del somministrato il c.d. "impegno di potenza", altresìconfigura una obbligazione ontologicamente distinta rispetto a quella di erogazione dell’energia, che con lettere del 7 febbraio 1990 e 12 febbraio 0000 xx xxxx- xx venditrice gli aveva dato conferma che l’autovettura era stata messa in produzione, per cui sarebbe stata con- segnata nel gennaio 1991, e che, nonostante egli avesse versato, sempre a titolo di caparra, un’ulteriore somma di Lire 20.000.000, alla data del 6 luglio 1992 la convenu- ta non aveva ancora provveduto alla consegna del vei- colo; tutto ciò premesso, chiedeva, essendo la E. ina- dempiente all’obbligazione assunta, la condanna della stessa la pagamento del doppio della caparra versata o, quanto meno, della somma di Lire 50.000.000. Si costituiva la convenutama accessoria ad essa, che, nel contestare la fonda- tezza della domanda, di cui chiedeva pertanto il rigetto, replicava che il R., benché più volte invitato dalla ditta produttrice a ritirare l’autovetturavolta in volta, si era sempre rifiutato aggiunge al "prezzo" dell’energia, al momento del pagamento del consumo, sicchè il convenuto è inadempiente per l’obbligazione principale - fornitura di provvedervienergia elettrica - ed anche per quella strumentale ed accessoria - mantenimento della quota costante di energia contrattata; ribadiva comunque l’offerta di consegna dell’autoveicolo. All’esito dell’espletata istruttoria, l’adito tribunale, con sentenza del 24 marzo/15 settembre 1998, rigettava la domanda e condannava l’attore alle spese. Proposto appello dal soccombente, la corte di appello di Bologna, con sentenza del 18 novembre 2000, lo ha ri- gettato, condannando l’appellante alle spese del grado, con la motivazione che qui di seguito si riassume. Contrariamente a quanto pretenderebbe l’appellante, dalla missiva del 7 maggio 1990, a lui inviata dalla E., non si ricava affatto che fu fissato un termine essenzia- le per la consegna dell’autovettura e tanto meno che gli fu promessa artt. 1453 e 1460 c.c. facultano l’utente di un contratto a prestazione corrispettive ad interrompere la pronta consegna prestazione di questapagamento nella misura dell’interruzione della prestazione del somministrante, essendo chia- roe quindi a non corrispondere il canone per l’intero nemmeno per quota fissa e quindi ad agire per riduzione che in ogni caso spetta per inadempimento al mantenimento della quota costante di energia; che l’istante ha diritto al rimborso forfettario nella misura di euro 25,82 come stabilito al punto 3.4.3. della Carta dei Servizi ENEL; che è dovuto in ogni caso, inveceil risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa ricorrendo alle nozioni di comune esperienza in quanto è fatto notorio che determinate categorie di prodotti quotidiani, che la data del 31 maggio 1990 xxx indicata (es. latte, yogurt, carni congelate etc..) non è riferita alla consegna del mezzo, ma alla conse- gna dei relativi ordini alla casa costruttrice; con la con- seguenza che, decorso tale termine, la consegna del- l’autovettura sarebbe andata oltre l’anno 1991, o, addi- rittura, sarebbe stata risolta la prenotazione, nel caso che nel predetto termine non fosse pervenuta l’integra- zione della caparra. Sta di fatto che dalla deposizione del teste R. risultasono conservabili, in assonanza proprio con la missiva sopra menzionata del 7 maggio 1990, che l’autovettura fu effettivamente posta a disposizione del R. alla fine del 1991frigoriferi e congelatori domestici, per cui, oltre sei ore in definiti- va, non potendo egli ignorare mancanza di energia elettrica; che il suo ordine avrebbe avuto esecuzione (con la consegna dell’auto) non prima dell’anno 1991, nessun inadempimento della E. vano è ravvi- sabile, e, quindi, non merita stato ogni tentativo di essere accolta, secondo la corte, la domanda di risoluzione del contratto e di resti- tuzione del doppio della caparra o, quanto meno, della somma di Lire 50.000.000bonario componimento. Ricorre per la cassazione della sentenza D. R. in forza di tre motivi. Resiste con controricorso la E. S.p.aTanto premesso citava innanzi a questo giudice l’E.N.E.L. Distribuzione s.p.a., in persona del- l’amministratore unicodel legale rapp.te p.t., onde accertare l’inadempimento dello stesso e condannarlo, a titolo indennitario o risarcitorio, contrattuale o extracontrattuale, al pagamento dei danni come sopra richiesti, stimati in quella somma ritenuta di giustizia entro euro 1.032,00 con vittoria di spese diritti ed onorario di causa. Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva l’E.N.E.L. Distribuzione s.p.a. il quale sosteneva, in sintesi, che l’interruzione energetica era dovuta a causa non imputabile allo stesso, ai sensi dell’art. 1218 c.c. in quanto l’energia elettrica non gli era stata fornita, come per legge, dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (G.R.T.N.), e tale circostanza era da considerarsi causa di forza maggiore, nè l’E.N.E.L. poteva premunirsi rispetto a tale evento, mediante approntamento di centrali di produzione di riserva e relative reti di trasmissioni giacchè le è vietato per legge; che la Carta dei servizi ENEL, in caso di inadempimento, non prevede alcun indennizzo forfettario, chiedeva pertanto il rigetto della domanda con vittoria di spese. Essendo la causa fondata su fatti notori, sulle conclusioni di cui all’epigrafe e previa discussione, la causa è stata assegnata a sentenza.
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Samples: Risarcimento Del Danno Da Black Out