Tariffe e fatturazione. L’Azienda è tenuta a corrispondere all’Istituto per ciascuna prestazione sanitaria resa, in linea con quanto stabilito nell’Accordo siglato in data 13.07.2020 e salvo il sopravvenire di disposizioni normative nazionali o regionali diverse, l’importo indicato nella corrispondente voce del Nomenclatore Tariffario Regionale di cui alla deliberazione GRT n. 723 del 4.8.2011 e smi con applicazione dello sconto di 3,50% sulle tariffe regionali ad eccezione delle prestazioni di seguito indicate per le quali lo sconto applicato è di 0,50%: Visite: cod. 89.7 (ortopedica, otorinolaringoiatrica, urologica, dermatologica, fisiatrica, gastroenterologica, pneumologica, reumatologica, allergologica, endocrinologica) – 89.13 (neurologica) – 95.02 (oculistica) – 89.26 (ginecologica). Prestazioni strumentali e diagnostica strumentale: colonscopia cod. 45.23 – 45.23.1 – 45.23.2 – 45.23.3 – 45.42.1 – 45.25.1 – 45.42; sigmoidoscopia cod. 45.24 – 45.24.1 esofagogastroduedonoscopia cod. 45.13 -45.16 ecocolordopplergrafia degli arti superiori o inferiori cod. 88.77.2; ecocolordoppler dei tronchi sovraortici cod. 88.73.5; elettrocardiogramma dinamico (holter) cod. 89.50; spirometria cod. 89.37.1 – 89.37.2; elettromiografia cod. 93.08.1; Radiologia tradizionale e ecografie (codici previsti dal Nomenclatore) L’Istituto emette fatture mensili per l’importo corrispondente alle prestazioni oggetto del presente atto scontate e al netto della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket), con indicazione del Numero dell’Ordine – NSO che l’Azienda è tenuta a comunicare. La fattura deve essere emessa dall’Istituto a seguito di validazione regionale dell’attività svolta così come risultante dallo specifico applicativo software GAUSS (ritorni regionali validati flusso SPA) entro il mese successivo a quello di erogazione delle prestazioni. La fattura è posta in pagamento entro 60 giorni decorrenti dalla data di recezione della fattura elettronica da parte della SOC Fornitori dell’Azienda. L’omissione o il ritardo negli adempimenti descritti dà luogo ad inadempienza contrattuale di cui al successivo art. 20. L’Istituto si impegna a sanare, ove possibile, le anomalie segnalate dall’Azienda riguardo la fatturazione, oppure ad emettere la nota di credito, tempestivamente e comunque non oltre il mese successivo alla segnalazione. In mancanza di sanatoria oppure in assenza della nota di credito la fattura non verrà liquidata fino alla regolarizzazione da parte dell’Istituto. L’Azienda, prima di procedere al pagamento di quanto spettante, acquisisce d’ufficio il Documento di regolarità contributiva DURC per quanto concerne gli eventuali versamenti dovuti a INPS/INAIL/CASSE EDILI e nel caso di certificato irregolare provvede ad attivare l’intervento sostitutivo secondo quanto disposto dall’art. 4 comma 2 del D.P.R. 207/2010 e art. 31 commi 3 e 8 bis del D.L. 69/2013 convertito dalla L. 98/2013. Qualora nel xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxx apporti modifiche al Nomenclatore Tariffario Regionale, di cui alla deliberazione G.R.T. n. 723 del 4.8.2011 e s.m.i., l’Azienda provvede ad apportare le conseguenti modificazioni alle tariffe applicate.
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Samples: Convenzione Per l'Erogazione Di Prestazioni Ambulatoriali, Convenzione Per l'Erogazione Di Prestazioni Ambulatoriali Specialistiche E Diagnostico Strumentali, Convenzione Per l'Erogazione Di Prestazioni Ambulatoriali Specialistiche E Diagnostico Strumentali