Common use of Tassazione delle prestazioni Clause in Contracts

Tassazione delle prestazioni. Le somme dovute dalla Società a fronte di contratti di assicurazione sulla vita e in caso di decesso dell’assicurato sono esenti da IRPEF unicamente per la componente di capitale erogata a fronte della copertura del rischio demografico (i.e. copertura del rischio morte dell’assicurato). In caso di vita dell’Assicurato: a) le somme corrisposte dalla Società in forma di capitale sono soggette ad una ritenuta di imposta, operata direttamente dalla Società, che si ottiene applicando l’aliquota del 26% alla plusvalenza realizzata, pari alla differenza tra il capitale liquidabile e l’ammontare dei premi versati per la sua costituzione, ossia al netto della quota parte degli stessi destinati alla copertura del rischio di morte. Detta differenza è ridotta del 51,92% della quota della stessa forfettariamente riferita ai proventi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del DPR 601/1973 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del DPR 917/1986; La Società non opera la ritenuta dell’imposta sostitutiva sui capitali comunque corrisposti a soggetti che esercitano un’attività commerciale, per i quali i suddetti capitali concorrono a formare il reddito d’impresa, secondo le regole proprie di tali categorie di reddito, e sono assoggettati a tassazione ordinaria. Se le somme sono corrisposte a persone fisiche o ad enti non commerciali in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati nell’ambito di attività commerciale, la Società non applica la predetta imposta sostitutiva qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione della sussistenza di tale requisito. In caso di decesso dell’Assicurato: b) la componente finanziaria del contratto sarà assoggettata a tassazione sulla base di quanto illustrato al punto a); c) l’eventuale componente erogata a fronte della copertura del rischio morte dell’assicurato è esente da IRPEF. In caso di decesso dell’Assicurato, le somme corrisposte ai Beneficiari sono percepite jure proprio e, come tali, sono esenti dalle imposte sulle successioni in quanto non concorrono a formare l’asse ereditario. (Questa pagina è lasciata intenzionalmente in bianco) (Questa pagina è lasciata intenzionalmente in bianco) Art. 1 - Oggetto del Contratto 3 Art. 2 - Obblighi della Società 3 Art. 3 - Durata del contratto e limiti di età 3 Art. 4 - Prestazioni assicurate 3 Art. 5 - Rischio di morte 5

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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita

Tassazione delle prestazioni. Ordinaria Le somme dovute dalla Società Società, a fronte f ronte di contratti di assicurazione sulla vita e in caso di decesso dell’assicurato dell’Assicurato, sono esenti da IRPEF unicamente per la componente di capitale erogata a fronte della copertura del rischio demografico (i.e. copertura del rischio morte dell’assicurato). In caso di vita dell’Assicurato: a) dell’Assicurato le somme corrisposte dalla Società in forma di capitale sono soggette ad una ritenuta di imposta, operata direttamente dalla Società, che si ottiene applicando l’aliquota del 26% alla plusvalenza realizzata, pari alla differenza tra il capitale liquidabile e l’ammontare dei premi versati per la sua costituzione, ossia al netto della quota parte degli stessi destinati alla copertura del rischio di morte. Detta differenza è ridotta del 51,92% della quota della stessa forfettariamente riferita ai proventi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del DPR 601/1973 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del DPR 917/1986; . La Società non opera la ritenuta dell’imposta sostitutiva sui capitali comunque corrisposti a soggetti che esercitano un’attività commerciale, per i quali i suddetti capitali concorrono a formare il reddito d’impresa, secondo le regole proprie di tali categorie di reddito, e sono assoggettati a tassazione ordinaria. Se le somme sono corrisposte a persone fisiche o ad enti non commerciali in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati nell’ambito di attività commerciale, la Società non applica la predetta imposta sostitutiva qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione della sussistenza di tale requisito. In caso di decesso dell’Assicurato: ba) la componente finanziaria f inanziaria del contratto sarà assoggettata a tassazione sulla base di quanto illustrato al punto a)sopra illustrato; cb) l’eventuale componente erogata a fronte f ronte della copertura del rischio morte dell’assicurato è esente da IRPEF. In caso di decesso dell’Assicurato, le somme corrisposte ai Beneficiari sono percepite jure proprio e, come tali, sono esenti dalle imposte sulle successioni in quanto non concorrono a formare l’asse ereditario. (Questa pagina è lasciata intenzionalmente Specifica per i PIR Le plusvalenze realizzate derivanti dall’investimento in bianco) (Questa pagina è lasciata intenzionalmente in bianco) ArtPiani Individuali di Risparmio a lungo termine, nei limiti ed alle condizioni di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1 - Oggetto commi da 100 a 114, come tempo per tempo modificata, e nel rispetto dell’art. 13-bis del Contratto 3 ArtDecreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124 (decreto f iscale 2020) convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157, sono esenti da imposta sostitutiva, a condizione che ciascun versamento venga detenuto per almeno 5 anni. 2 - Obblighi della In caso di rimborso del versamento prima del predetto limite temporale, su dette plusvalenze saranno applicate le imposte ordinarie. Qualora il Contraente risultasse titolare di un altro prodotto PIR, la Società 3 Artnon applicherà il regime di esenzione fiscale, così come disciplinato dalla Legge 11 dicembre 2016 n.232 e dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157. 3 - Durata del contratto In fase di sottoscrizione, infatti, il Contraente è tenuto a dichiarare di non essere già titolare di un altro Piano Individuale di Risparmio e limiti di età 3 Artavere la residenza f iscale in Italia. 4 - Prestazioni assicurate 3 Art. Il Contraente è inoltre tenuto a comunicare all’Impresa, entro il termine di 30 giorni, l’eventuale variazione di residenza f iscale e/o demografica in altro Stato In caso di decesso dell’Assicurato, le somme corrisposte ai Beneficiari sono percepite jure proprio e, come tali, sono esenti dalle imposte sulle successioni in quanto non concorrono a formare l’asse ereditario, inoltre, le plusvalenze realizzate sono esenti da imposta sostitutiva anche nel caso in cui non siano trascorsi 5 - Rischio anni dalla data di morte 5ciascun versamento.

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Samples: Assicurazione Mista a Premio Unico E Premi Unici Aggiuntivi

Tassazione delle prestazioni. Le somme dovute dalla Società a fronte di contratti di assicurazione sulla vita e in caso di decesso dell’assicurato sono esenti da IRPEF unicamente per la componente di capitale erogata a fronte della copertura del rischio demografico (i.e. copertura del rischio morte dell’assicurato). In caso di vita dell’Assicurato: a) le somme corrisposte dalla Società in forma di capitale sono soggette ad una ritenuta di imposta, operata direttamente dalla Società, che si ottiene applicando l’aliquota del 26% alla plusvalenza realizzata, pari alla differenza tra il capitale liquidabile e l’ammontare dei premi versati per la sua costituzione, ossia al netto della quota parte degli stessi destinati alla copertura del rischio di morte. Detta differenza è ridotta del 51,92% della quota della stessa forfettariamente riferita ai proventi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del DPR 601/1973 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del DPR 917/1986; La Società non opera la ritenuta dell’imposta sostitutiva sui capitali comunque corrisposti a soggetti che esercitano un’attività commerciale, per i quali i suddetti capitali concorrono a formare il reddito d’impresa, secondo le regole proprie di tali categorie di reddito, e sono assoggettati a tassazione ordinaria. Se le somme sono corrisposte a persone fisiche o ad enti non commerciali in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati nell’ambito di attività commerciale, la Società non applica la predetta imposta sostitutiva qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione della sussistenza di tale requisito. In caso di decesso dell’Assicurato: b) la componente finanziaria del contratto sarà assoggettata a tassazione sulla base di quanto illustrato al punto a); c) l’eventuale componente erogata a fronte della copertura del rischio morte dell’assicurato è esente da IRPEF. In caso di decesso dell’Assicurato, le somme corrisposte ai Beneficiari sono percepite jure proprio e, come tali, sono esenti dalle imposte sulle successioni in quanto non concorrono a formare l’asse ereditario. (Questa pagina è lasciata intenzionalmente in bianco) Groupama (Questa pagina è lasciata intenzionalmente in bianco) Art. 1 - Oggetto del Contratto 3 Art. 2 - Obblighi della Società 3 Art. 3 - Durata del contratto e limiti di età Prestazioni Assicurate 3 Art. 3.1 - Prestazione assicurata derivante dall’investimento nella Gestione Separata 4 - Prestazioni assicurate 3 Art. 5 - Rischio di morte 3.2 – Prestazione assicurata derivante dall’investimento nei Fondi Unit-Linked 5

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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita

Tassazione delle prestazioni. Le somme dovute dalla Società a fronte di contratti di assicurazione assicurazio ne sulla vita e in caso di decesso dell’assicurato sono esenti da IRPEF unicamente per la componente componen te di capitale erogata a fronte della copertura del rischio demografico (i.e. copertura del rischio morte dell’assicurato). In caso di vita dell’Assicurato: a) le somme corrisposte dalla Società in forma di capitale sono soggette ad una ritenuta di imposta, operata direttamente dalla Società, che si ottiene applicando l’aliquota del 26% alla plusvalenza realizzata, pari alla differenza tra il capitale liquidabile e l’ammontare dei premi versati per la sua costituzione, ossia al netto della quota parte degli stessi destinati alla copertura del rischio di morte. Detta differenza è ridotta del 51,92% della quota della stessa forfettariamente riferita ai proventi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del DPR 601/1973 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del DPR 917/1986; La Società non opera la ritenuta dell’imposta sostitutiva sui capitali comunque corrisposti a soggetti che esercitano un’attività commerciale, per i quali i suddetti capitali concorrono a formare il reddito d’impresa, secondo le regole proprie di tali categorie di reddito, e sono assoggettati a tassazione ordinaria. Se le somme sono corrisposte a persone fisiche o ad enti non commerciali in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati nell’ambito di attività commerciale, la Società non applica la predetta imposta sostitutiva qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione della sussistenza di tale requisito. In caso di decesso dell’Assicurato: b) la componente finanziaria del contratto sarà assoggettata a tassazione sulla base di quanto illustrato al punto a); c) l’eventuale componente erogata a fronte della copertura del rischio morte dell’assicurato è esente da IRPEF. In caso di decesso dell’Assicurato, le somme corrisposte ai Beneficiari sono percepite jure proprio e, come tali, sono esenti dalle imposte sulle successioni in quanto non concorrono a formare l’asse ereditario. (Questa pagina è lasciata intenzionalmente in bianco) (Questa pagina è lasciata intenzionalmente in bianco) Premessa 2 Art. 1 - Oggetto del Contratto 3 2 Art. 2 - Obblighi della Società 3 2 Art. 3 - Durata del contratto e limiti di età 3 2 Art. 4 - Prestazioni assicurate 3 Assicurate 2 Art. 5 - Rischio di morte 5

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Samples: Contratto

Tassazione delle prestazioni. Le somme dovute dalla Società 1) Prestazione erogata a fronte scadenza I capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione assicurazioni sulla vita sono soggetti a ritenuta fiscale a titolo di imposta calcolata sulla differenza fra capitale percepito ed ammontare dei premi pagati (rendimenti maturati) in misura pari a quanto previsto dalla normativa fiscale vigente. Tenuto conto dei rendimenti maturati riferibili a titoli emessi dallo Stato italiano ed a titoli equiparati, o ad obbligazioni emesse da stati inclusi nella lista pubblicata con apposito Decreto ministeriale, l’imposta sostituiva sarà applicata sull’ammontare dei rendimenti maturati ridotto in base ad una percentuale individuata con Legge 148/2011 e in successivi Decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze. In caso di decesso dell’assicurato sono esenti morte dell’Assicurato il capitale corrisposto agli aventi diritto è esente da IRPEF unicamente per la componente di capitale puro rischio; è invece del tutto esente il trattamento della liquidazione, con esclusione dall'asse ereditario ai fini dell'imposta di successione. 2) Prestazione erogata in caso di decesso: Il Capitale Assicurato per la copertura aggiuntiva Temporanea Caso Morte non è soggetto a tassazione. Seguirà quanto previsto nel punto “Prestazione erogata a fronte scadenza” una volta investito nella Gestione Interna Separata. Il presente Contratto è soggetto all’imposta sulle assicurazioni vigente in Italia, sulla base della copertura dichiarazione rilasciata dal Contraente riguardo la sua residenza italiana, riportata nella proposta o nella polizza. Il regime fiscale deve tuttavia essere adattato, secondo la legislazione dell’Unione Europea (Direttiva n.2002/83/CE), in caso di variazione di residenza del rischio demografico (i.e. copertura Contraente, nel corso di durata del rischio morte dell’assicurato)Contratto, presso altro Paese membro della stessa Unione. A tal fine, il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto l’avvenuto trasferimento, non oltre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del pagamento del premio, in conformità alla legislazione fiscale del Paese di nuova residenza. Sarà cura di AXA Assicurazioni S.p.A. l’espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto del Contraente. In caso di vita dell’Assicurato: a) omessa comunicazione, AXA Assicurazioni S.p.A. avrà diritto di rivalsa sul Contraente per le somme corrisposte dalla Società in forma versate all’Autorità fiscale dello Stato estero di capitale sono soggette ad una ritenuta nuova residenza, sia a titolo di imposta, operata direttamente dalla Societàsia di sanzioni, che si ottiene applicando l’aliquota interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del 26% alla plusvalenza realizzata, pari alla differenza tra il capitale liquidabile e l’ammontare dei premi versati per la sua costituzione, ossia al netto della quota parte degli stessi destinati alla copertura del rischio di morte. Detta differenza è ridotta del 51,92% della quota della stessa forfettariamente riferita ai proventi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del DPR 601/1973 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del DPR 917/1986; La Società non opera la ritenuta dell’imposta sostitutiva sui capitali comunque corrisposti a soggetti che esercitano un’attività commerciale, per i quali i suddetti capitali concorrono a formare il reddito d’impresa, secondo le regole proprie di tali categorie di reddito, e sono assoggettati a tassazione ordinaria. Se le somme sono corrisposte a persone fisiche o ad enti non commerciali in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati nell’ambito di attività commerciale, la Società non applica la predetta imposta sostitutiva qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione della sussistenza di tale requisito. In caso di decesso dell’Assicurato: b) la componente finanziaria del contratto sarà assoggettata a tassazione sulla base di quanto illustrato al punto a); c) l’eventuale componente erogata a fronte della copertura del rischio morte dell’assicurato è esente da IRPEF. In caso di decesso dell’Assicurato, le somme corrisposte ai Beneficiari sono percepite jure proprio e, come tali, sono esenti dalle imposte sulle successioni in quanto non concorrono a formare l’asse ereditario. (Questa pagina è lasciata intenzionalmente in bianco) (Questa pagina è lasciata intenzionalmente in bianco) Art. 1 - Oggetto del Contratto 3 Art. 2 - Obblighi della Società 3 Art. 3 - Durata del contratto e limiti di età 3 Art. 4 - Prestazioni assicurate 3 Art. 5 - Rischio di morte 5tributo.

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Samples: www.axa.it

Tassazione delle prestazioni. le plusvalenze realizzate, derivanti dall’investimento in prodotti PIR compliant - dunque in possesso dei requisiti e delle caratteristiche dettati dalla norma - godono di un beneficio fiscale costituito dalla totale esenzione dalla tassazione sugli utili generati dall’investimento Le somme dovute dalla Società presenti Condizioni di Assicurazione disciplinano Xxxx Xx-Fuel PIR (di seguito anche “contratto”) offerto da Xxxx Xxxx Spa (di seguito anche “Impresa”). Xxxx Xx-Fuel PIR è un Contratto di Assicurazione sulla Vita in forma di Vita Intera a fronte premio unico, con possibilità di contratti di assicurazione sulla vita e versamenti aggiuntivi, che prevede la liquidazione della prestazione in caso di decesso dell’assicurato sono esenti dell’Assicurato (di seguito anche prestazione) in corso di contratto. Nelle presenti Condizioni il premio unico e i versamenti aggiuntivi, se non indicati in modo distinto, vengono definiti genericamente versamenti. Il codice tariffa di Sara Bi-Fuel PIR è tar.163G/163U. Xxxx Xx-Fuel PIR è una multiramo, composta da IRPEF unicamente due distinte componenti: ● una appartenente alla categoria dei contratti Rivalutabili - Xxxx X - per la componente quale la prestazione è contrattualmente garantita dall’Impresa e si rivaluta annualmente, con il meccanismo della partecipazione agli utili, in base al rendimento di capitale erogata a fronte della copertura una Gestione Separata di attivi denominata FONDO PIÙ (di seguito anche Gestione Separata) ● una appartenente alla categoria dei contratti Unit Linked - Xxxx XXX - per la quale la prestazione è direttamente collegata al valore unitario delle quote del rischio demografico Fondo Interno Assicurativo denominato SARA PMI ITALIA (i.e. copertura del rischio morte dell’assicuratodi seguito anche Fondo Interno). In caso Le Condizioni di vita dell’AssicuratoAssicurazione sono parte integrante del Set Informativo, a sua volta composto da: a) ● KID - Documento contenente le somme corrisposte dalla Società in forma informazioni chiave: il documento che fornisce informazioni che permettono di capitale sono soggette ad una ritenuta comparare questo con altri prodotti di impostainvestimento presenti sul mercato assicurativo ● DIP Aggiuntivo IBIP: il documento che fornisce informazioni integrative e complementari - diverse da quelle pubblicitarie - rispetto alle Condizioni di Assicurazione e al KID, operata direttamente dalla Società, utili a far acquisire piena conoscenza del contratto assicurativo ● Condizioni di Assicurazione: l’insieme delle norme che si ottiene applicando l’aliquota del 26% alla plusvalenza realizzata, pari alla differenza tra disciplinano il capitale liquidabile e l’ammontare dei premi versati per la sua costituzione, ossia al netto della quota parte degli stessi destinati alla copertura del rischio di morte. Detta differenza è ridotta del 51,92% della quota della stessa forfettariamente riferita ai proventi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del DPR 601/1973 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del DPR 917/1986; La Società non opera la ritenuta dell’imposta sostitutiva sui capitali comunque corrisposti a soggetti che esercitano un’attività commerciale, per i quali i suddetti capitali concorrono a formare il reddito d’impresa, secondo le regole proprie di tali categorie di reddito, e sono assoggettati a tassazione ordinaria. Se le somme sono corrisposte a persone fisiche o ad enti non commerciali in relazione a contratti contratto di assicurazione sulla vita stipulati nell’ambito ● Modulo di attività commerciale, Proposta/Polizza: il documento che fornisce la Società non applica la predetta imposta sostitutiva qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione della sussistenza di tale requisito. In caso di decesso dell’Assicurato: b) la componente finanziaria prova dell’esistenza del contratto sarà assoggettata a tassazione sulla base di quanto illustrato al punto a); c) l’eventuale componente erogata a fronte della copertura assicurazione e attesta il pagamento del rischio morte dell’assicurato è esente da IRPEF. In caso premio unico corrisposto alla data di decesso dell’Assicurato, le somme corrisposte ai Beneficiari sono percepite jure proprio e, come tali, sono esenti dalle imposte sulle successioni in quanto non concorrono a formare l’asse ereditario. (Questa pagina è lasciata intenzionalmente in bianco) (Questa pagina è lasciata intenzionalmente in bianco) Art. 1 - Oggetto perfezionamento del Contratto 3 Art. 2 - Obblighi della Società 3 Art. 3 - Durata del contratto e limiti di età 3 Art. 4 - Prestazioni assicurate 3 Art. 5 - Rischio di morte 5contratto

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Samples: www.sara.it