Common use of Tassazione delle somme liquidate da Eurovita Clause in Contracts

Tassazione delle somme liquidate da Eurovita. I rendimenti compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di contratti di capitalizzazione costituiscono redditi di capitale per la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi pagati (art. 44, comma 1, lettera g- quater, e art. 45 comma 4, D.P.R. 917/1986). Con riferimento ai suddetti contratti, l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi è del 26%. - I redditi derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, per la parte riferi- bile ai titoli pubblici italiani di cui all’art. 31 del D.P.R. n. 601/1973 ed equiparati e alle obbliga- zioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella c.d. white list (lista di cui al Decreto emanato ai sensi dell’art. 168-bis del D.P.R. n. 917/1986 e successive modifiche) e dagli enti territoriali dei medesimi Stati, sono soggetti a tassazione con aliquota del 12,5%. A tale fine, l’aliquota del 26% viene applicata ad una base imponibile pari al 48,08%% dell’ammontare dei redditi riferibi- le ai citati titoli (la quota di proventi riferibile ai titoli pubblici italiani ed esteri viene determinata sulla base di un criterio forfetario di tipo patrimoniale stabilito dal D.M. 13 dicembre 2011 c.d. “Decreto determinazione quota titoli pubblici”). - Va in ogni caso rammentato che non costituiscono redditi di capitale, gli interessi, gli utili e gli altri proventi conseguiti nell’esercizio di imprese/attività commerciali da persone fisiche, società od altri enti, in quanto tali proventi, qualora non soggetti ad imposta sostitutiva, concorrono a formare il reddito complessivo come componenti del reddito di impresa (art. 48, comma 2, del D.P.R. n. 917/86 e successive modifiche). - Le somme erogate in caso di morte dell’Assicurato sono soggette a tassazione secondo la nor- mativa vigente.

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Samples: Insurance Contract, Contratto Di Assicurazione Mista a Prestazioni Rivalutabili E Unit Linked a Premio Unico Con Possibilità Di Versamenti Aggiuntivi, Contratto Di Assicurazione a Vita Intera

Tassazione delle somme liquidate da Eurovita. I rendimenti compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di contratti di capitalizzazione costituiscono redditi di capitale per la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi pagati (art. 44, comma 1, lettera g- quater, e art. 45 comma 4, D.P.R. 917/1986). Con riferimento ai suddetti contratti, l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi è del 26%. - I redditi derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, per la parte riferi- bile ai titoli pubblici italiani di cui all’art. 31 del D.P.R. n. 601/1973 ed equiparati e alle obbliga- zioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella c.d. white list (lista di cui al Decreto emanato ai sensi dell’art. 168-bis del D.P.R. n. 917/1986 e successive modifiche) e dagli enti territoriali dei medesimi Stati, sono soggetti a tassazione con aliquota del 12,5%. A tale fine, l’aliquota del 26% viene applicata ad una base imponibile pari al 48,08%% dell’ammontare dei redditi riferibi- le ai citati titoli (la quota di proventi riferibile ai titoli pubblici italiani ed esteri viene determinata sulla base di un criterio forfetario di tipo patrimoniale stabilito dal D.M. 13 dicembre 2011 c.d. “Decreto determinazione quota titoli pubblici”). - Va in ogni caso rammentato che non costituiscono redditi di capitale, gli interessi, gli utili e gli altri proventi conseguiti nell’esercizio di imprese/attività commerciali da persone fisiche, società od altri enti, in quanto tali proventi, qualora non soggetti ad imposta sostitutiva, concorrono a formare il reddito complessivo come componenti del reddito di impresa (art. 48, comma 2, del D.P.R. n. 917/86 e successive modifiche). - Le somme erogate in caso di morte dell’Assicurato sono soggette a tassazione secondo la nor- mativa vigente. - A seguito dell’esercizio del diritto dell’opzione in rendita avente finalità previdenziale(1), la parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare maturato e quello relativo ai premi pagati costi- tuisce reddito ed è soggetta ad imposta sostitutiva del 26,00%(1). - I redditi derivanti dalle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale(1) sono soggetti a tassa- zione con aliquota del 26,00%. Ai sensi dell’art.45, comma 4-ter, del D.P.R. n.917/86 e succes- sive modifiche, costituisce reddito di capitale derivante dai suddetti rendimenti la differenza tra ciascuna rata di rendita e quella corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendi- menti finanziari. (1) Ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. h) del D.P.R. n. 917/1986, sono rendite vitalizie aventi fina- lità previdenziale quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall’IVASS ad operare nel territorio dello Stato, o quivi operanti in regime di stabili- mento o di prestazione di servizi, che non consentano il riscatto della rendita successivo alla data di inizio dell’erogazione.

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Samples: Assicurazione

Tassazione delle somme liquidate da Eurovita. I rendimenti compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di contratti di capitalizzazione costituiscono redditi di capitale per la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi pagati (art. 44, comma 1, lettera g- quater, e art. 45 comma 4, D.P.R. 917/1986). Con riferimento ai suddetti contratti, l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi è del 26%. - I redditi derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, per la parte riferi- bile ai titoli pubblici italiani di cui all’art. 31 del D.P.R. n. 601/1973 ed equiparati e alle obbliga- zioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella c.d. white list (lista di cui al Decreto emanato ai sensi dell’art. 168-bis del D.P.R. n. 917/1986 e successive modifiche) e dagli enti territoriali dei medesimi Stati, sono soggetti a tassazione con aliquota del 12,5%. A tale fine, l’aliquota del 26% viene applicata ad una base imponibile pari al 48,08%% dell’ammontare dei redditi riferibi- le riferi- bile ai citati titoli (la quota di proventi riferibile ai titoli pubblici italiani ed esteri viene determinata sulla base di un criterio forfetario di tipo patrimoniale stabilito dal D.M. 13 dicembre 2011 c.d. “Decreto determinazione quota titoli pubblici”). - Va in ogni caso rammentato che non costituiscono redditi di capitale, gli interessi, gli utili e gli altri proventi conseguiti nell’esercizio di imprese/attività commerciali da persone fisiche, società od altri enti, in quanto tali proventi, qualora non soggetti ad imposta sostitutiva, concorrono a formare il reddito complessivo come componenti del reddito di impresa (art. 48, comma 2, del D.P.R. n. 917/86 e successive modifiche). - Le somme erogate in caso di morte dell’Assicurato sono soggette a tassazione secondo la nor- mativa vigente. - A seguito dell’esercizio del diritto dell’opzione in rendita avente finalità previdenziale(1), la parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare maturato e quello relativo ai premi pagati costituisce reddito ed è soggetta ad imposta sostitutiva del 26,00%(1). - I redditi derivanti dalle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale(1) sono soggetti a tassa- zione con aliquota del 26,00%. Ai sensi dell’art.45, comma 4-ter, del D.P.R. n.917/86 e succes- sive modifiche, costituisce reddito di capitale derivante dai suddetti rendimenti la differenza tra ciascuna rata di rendita e quella corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendi- menti finanziari. (1) Ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. h) del D.P.R. n. 917/1986, sono rendite vitalizie aventi fina- lità previdenziale quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall’IVASS ad operare nel territorio dello Stato, o quivi operanti in regime di stabili- mento o di prestazione di servizi, che non consentano il riscatto della rendita successivo alla data di inizio dell’erogazione.

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Samples: Assicurazione Mista a Prestazioni Rivalutabili