Tasse per la domanda internazionale e la registrazione internazionale. 1) L’Ufficio d’origine avrà la facoltà di fissare, a suo criterio, e di percepire, a suo favore, una tassa che richiederà al depositante o al titolare della registrazione inter- nazionale al momento del deposito della domanda internazionale o al momento della rinnovazione della registrazione internazionale. 2) La registrazione di un marchio presso l’Ufficio internazionale sarà subordinata al preventivo pagamento di un emolumento internazionale che comprenderà, riservate le disposizioni dell’alinea 7)a), i) un emolumento di base; ii) un emolumento suppletivo per ogni classe della classificazione internazio- nale oltre la terza, nella quale siano inclusi i prodotti o servizi cui si applica il marchio; iii) un emolumento complementare per ogni domanda di estensione della prote- zione in conformità dell’articolo 3ter. 3) Tuttavia, l’emolumento suppletivo specificato nell’alinea 2)ii) potrà essere versa- to entro il termine fissato dal regolamento di esecuzione, qualora il numero delle classi di prodotti o servizi sia stato stabilito o contestato dall’Ufficio internazionale e senza pregiudizio per la data della registrazione internazionale. Se, alla scadenza di detto termine, l’emolumento suppletivo non sarà stato pagato o se la lista dei prodot- ti o servizi non sarà stata adeguatamente ridotta dal depositante, la domanda inter- nazionale sarà considerata come abbandonata. 4) Il ricavo annuo dei diversi proventi della registrazione internazionale, eccetto i proventi ricavati dagli emolumenti oggetto dell’alinea 2, punti ii) e iii), sarà suddi- viso in parti uguali tra le parti contraenti a cura dell’Ufficio internazionale, previa detrazione delle spese e degli oneri relativi all’esecuzione di questo Protocollo. 5) Le somme ricavate dagli emolumenti suppletivi previsti nell’alinea 2, punto ii), saranno ripartite, alla scadenza di ciascun anno, tra le parti contraenti interessate, proporzionalmente al numero dei marchi per i quali la protezione sarà stata richiesta in ciascuna di esse durante l’anno trascorso, detto numero, per quanto concerne le parti contraenti che procedono a un esame, essendo affetto da un coefficiente che sarà determinato dal regolamento d’esecuzione. 6) Le somme ricavate dagli emolumenti complementari previsti nell’alinea 2, punto iii), saranno ripartite secondo le stesse disposizioni di quelle previste nell’alinea 5). a) Qualsiasi parte contraente può dichiarare che, per ciò che concerne ogni registrazione internazionale in cui essa è menzionata in conformità dell’arti- colo 3ter, come pure per ciò che concerne la rinnovazione di tale registrazio- ne internazionale, essa intende percepire, invece di una parte dei proventi ri- cavati dagli emolumenti suppletivi e da quelli complementari, una tassa (più avanti denominata «tassa individuale»), il cui ammontare è indicato nella di- chiarazione, e che può essere modificato in dichiarazioni ulteriori, ma che non può essere superiore ad una somma corrispondente alla somma, dedotte le economie risultanti dalla procedura internazionale, che l’Ufficio della suddetta parte contraente avrebbe il diritto di ricevere da un depositante per una registrazione di dieci anni, o dal titolare di una registrazione per una rin- novazione di dieci anni di tale registrazione, del marchio nel registro del suddetto Ufficio. Quando questa tassa individuale deve essere pagata, i) non sarà dovuto nessun emolumento suppletivo previsto nell’alinea 2, punto ii), se solo le parti contraenti che abbiano fatto una dichiarazione in conformità di questo punto sono menzionate in conformità dell’arti- colo 3ter, e ii) non sarà dovuto nessun emolumento complementare previsto nell’alinea 2, punto iii), nei confronti di qualsiasi parte contraente che abbia fatto una dichiarazione in conformità di questo punto. b) Qualsiasi dichiarazione in conformità del punto a) può essere fatta negli stru- menti previsti nell’articolo 14.2), e la data in cui tale dichiarazione entrerà in vigore sarà la medesima della data di entrata in vigore di questo Protocollo per ciò che concerne lo Stato o l’organizzazione intergovernativa che ha fat- to la dichiarazione. Tale dichiarazione può anche essere fatta ulteriormente, nel qual caso la dichiarazione entrerà in vigore tre mesi dopo la ricezione di essa da parte del Direttore generale, oppure a qualsiasi data ulteriore indicata nella dichiarazione, per ciò che concerne le registrazioni internazionali la cui data sia la medesima di quella in cui la dichiarazione entra in vigore o sia posteriore a tale data.
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Samples: Protocollo Relativo All’accordo Di Madrid Per La Registrazione Internazionale Dei Marchi
Tasse per la domanda internazionale e la registrazione internazionale. 1) L’Ufficio d’origine avrà la facoltà di fissare, a suo criterio, e di percepire, a suo favore, una tassa che richiederà al depositante o al titolare della registrazione inter- nazionale al momento del deposito della domanda internazionale o al momento della rinnovazione della registrazione internazionale.
2) La registrazione di un marchio presso l’Ufficio internazionale sarà subordinata al preventivo pagamento di un emolumento internazionale che comprenderà, riservate le disposizioni dell’alinea 7)a),
i) un emolumento di base;
ii) un emolumento suppletivo per ogni classe della classificazione internazio- nale oltre la terza, nella quale siano inclusi i prodotti o servizi cui si applica il marchio;
iii) un emolumento complementare per ogni domanda di estensione della prote- zione in conformità dell’articolo 3ter.
3) Tuttavia, l’emolumento suppletivo specificato nell’alinea 2)ii) potrà essere versa- to entro il termine fissato dal regolamento di esecuzione, qualora il numero delle classi di prodotti o servizi sia stato stabilito o contestato dall’Ufficio internazionale e senza pregiudizio per la data della registrazione internazionale. Se, alla scadenza di detto termine, l’emolumento suppletivo non sarà stato pagato o se la lista dei prodot- ti o servizi non sarà stata adeguatamente ridotta dal depositante, la domanda inter- nazionale sarà considerata come abbandonata.
4) Il ricavo annuo dei diversi proventi della registrazione internazionale, eccetto i proventi ricavati dagli emolumenti oggetto dell’alinea 2, punti ii) e iii), sarà suddi- viso in parti uguali tra le parti contraenti a cura dell’Ufficio internazionale, previa detrazione delle spese e degli oneri relativi all’esecuzione di questo Protocollo.
5) Le somme ricavate dagli emolumenti suppletivi previsti nell’alinea 2, punto ii), saranno ripartite, alla scadenza di ciascun anno, tra le parti contraenti interessate, proporzionalmente al numero dei marchi per i quali la protezione sarà stata richiesta in ciascuna di esse durante l’anno trascorso, detto numero, per quanto concerne le parti contraenti che procedono a un esame, essendo affetto da un coefficiente che sarà determinato dal regolamento d’esecuzione.
6) Le somme ricavate dagli emolumenti complementari previsti nell’alinea 2, punto iii), saranno ripartite secondo le stesse disposizioni di quelle previste nell’alinea 5).
a) Qualsiasi parte contraente può dichiarare che, per ciò che concerne ogni registrazione internazionale in cui essa è menzionata in conformità dell’arti- colo 3ter, come pure per ciò che concerne la rinnovazione di tale registrazio- ne internazionale, essa intende percepire, invece di una parte dei proventi ri- cavati ricavati dagli emolumenti suppletivi e da quelli complementari, una tassa (più avanti denominata «tassa individuale»), il cui ammontare è indicato nella di- chiarazionenel- la dichiarazione, e che può essere modificato in dichiarazioni ulteriori, ma che non può essere superiore ad una somma corrispondente alla somma, dedotte le economie risultanti dalla procedura internazionale, che l’Ufficio della suddetta parte contraente avrebbe il diritto di ricevere da un depositante per una registrazione di dieci anni, o dal titolare di una registrazione per una rin- novazione rinnovazione di dieci anni di tale registrazione, del marchio nel registro del suddetto Ufficio. Quando questa tassa individuale deve essere pagata,
i) non sarà dovuto nessun emolumento suppletivo previsto nell’alinea 2, punto ii), se solo le parti contraenti che abbiano fatto una dichiarazione in conformità di questo punto sono menzionate in conformità dell’arti- colo 3ter, e
ii) non sarà dovuto nessun emolumento complementare previsto nell’alinea 2, punto iii), nei confronti di qualsiasi parte contraente che abbia fatto una dichiarazione in conformità di questo punto.
b) Qualsiasi dichiarazione in conformità del punto a) può essere fatta negli stru- menti previsti nell’articolo 14.2), e la data in cui tale dichiarazione entrerà in vigore sarà la medesima della data di entrata in vigore di questo Protocollo per ciò che concerne lo Stato o l’organizzazione intergovernativa che ha fat- to la dichiarazione. Tale dichiarazione può anche essere fatta ulteriormente, nel qual caso la dichiarazione entrerà in vigore tre mesi dopo la ricezione di essa da parte del Direttore generale, oppure a qualsiasi data ulteriore indicata nella dichiarazione, per ciò che concerne le registrazioni internazionali la cui data sia la medesima di quella in cui la dichiarazione entra in vigore o sia posteriore a tale data.
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Samples: Protocollo Relativo All’accordo Di Madrid Per La Registrazione Internazionale Dei Marchi
Tasse per la domanda internazionale e la registrazione internazionale. 1) L’Ufficio d’origine avrà la facoltà di fissare, a suo criterio, e di percepire, a suo favore, una tassa che richiederà al depositante o al titolare della registrazione inter- nazionale interna- zionale al momento del deposito della domanda internazionale o al momento della rinnovazione della registrazione internazionale.
2) La registrazione di un marchio presso l’Ufficio internazionale sarà subordinata al preventivo pagamento di un emolumento internazionale che comprenderà, riservate le disposizioni dell’alinea 7)a),
i) un emolumento di base;
ii) un emolumento suppletivo per ogni classe della classificazione internazio- nale internazionale oltre la terza, nella quale siano inclusi i prodotti o servizi cui si applica il marchiomar- chio;
iii) un emolumento complementare per ogni domanda di estensione della prote- zione in conformità dell’articolo 3ter.
3) Tuttavia, l’emolumento suppletivo specificato nell’alinea 2)ii) potrà essere versa- to versato entro il termine fissato dal regolamento di esecuzione, qualora il numero delle classi di prodotti o servizi sia stato stabilito o contestato dall’Ufficio internazionale e senza pregiudizio per la data della registrazione internazionale. Se, alla scadenza di detto termine, l’emolumento suppletivo non sarà stato pagato o se la lista dei prodot- ti prodotti o servizi non sarà stata adeguatamente ridotta dal depositante, la domanda inter- nazionale internazio- nale sarà considerata come abbandonata.
4) Il ricavo annuo dei diversi proventi della registrazione internazionale, eccetto i proventi ricavati dagli emolumenti oggetto dell’alinea 2, punti ii) e iii), sarà suddi- viso suddiviso in parti uguali tra le parti contraenti a cura dell’Ufficio internazionale, previa detrazione detra- zione delle spese e degli oneri relativi all’esecuzione di questo Protocollo.
5) Le somme ricavate dagli emolumenti suppletivi previsti nell’alinea 2, punto ii), saranno ripartite, alla scadenza di ciascun anno, tra le parti contraenti interessate, proporzionalmente pro- porzionalmente al numero dei marchi per i quali la protezione sarà stata richiesta in ciascuna di esse durante l’anno trascorso, detto numero, per quanto concerne le parti contraenti che procedono a un esame, essendo affetto da un coefficiente che sarà determinato de- terminato dal regolamento d’esecuzione.
6) Le somme ricavate dagli emolumenti complementari previsti nell’alinea 2, punto iii), saranno ripartite secondo le stesse disposizioni di quelle previste nell’alinea 5).
a) Qualsiasi parte contraente può dichiarare che, per ciò che concerne ogni registrazione regi- strazione internazionale in cui essa è menzionata in conformità dell’arti- colo dell’articolo 3ter, come pure per ciò che concerne la rinnovazione di tale registrazio- ne internazionaleregistrazione in- ternazionale, essa intende percepire, invece di una parte dei proventi ri- cavati ricavati dagli emolumenti suppletivi e da quelli complementari, una tassa (più avanti denominata «tassa individuale»), il cui ammontare è indicato nella di- chiarazionedichiara- zione, e che può essere modificato in dichiarazioni ulteriori, ma che non può essere superiore ad una somma corrispondente alla somma, dedotte le economie econo- mie risultanti dalla procedura internazionale, che l’Ufficio della suddetta parte contraente avrebbe il diritto di ricevere da un depositante per una registrazione di dieci anni, o dal titolare di una registrazione per una rin- novazione rinnovazione di dieci anni di tale registrazione, del marchio nel registro del suddetto Ufficio. Quando questa tassa individuale deve essere pagata,
i) non sarà dovuto nessun emolumento suppletivo previsto nell’alinea 2, punto ii), se solo le parti contraenti che abbiano fatto una dichiarazione in conformità di questo punto sono menzionate in conformità dell’arti- colo 3ter, e
ii) non sarà dovuto nessun emolumento complementare previsto nell’alinea 2, punto iii), nei confronti di qualsiasi parte contraente che abbia fatto una dichiarazione in conformità di questo punto.
b) Qualsiasi dichiarazione in conformità del punto a) può essere fatta negli stru- menti previsti nell’articolo 14.2), e la data in cui tale dichiarazione entrerà in vigore sarà la medesima della data di entrata in vigore di questo Protocollo per ciò che concerne lo Stato o l’organizzazione intergovernativa che ha fat- to fatto la dichiarazione. Tale dichiarazione può anche essere fatta ulteriormente, nel qual caso la dichiarazione entrerà in vigore tre mesi dopo la ricezione di essa da parte del Direttore generale, oppure a qualsiasi data ulteriore indicata nella dichiarazione, per ciò che concerne le registrazioni internazionali la cui data sia la medesima di quella in cui la dichiarazione entra in vigore o sia posteriore a tale data.
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Samples: Protocollo Relativo All’accordo Di Madrid Per La Registrazione Internazionale Dei Marchi
Tasse per la domanda internazionale e la registrazione internazionale. 1) L’Ufficio d’origine . L'Ufficio d'origine avrà la facoltà di fissare, fissare a suo criterio, criterio e di percepire, percepire a suo favore, favore una tassa che richiederà al depositante o al titolare della registrazione inter- nazionale internazionale al momento del deposito della domanda internazionale o al momento della rinnovazione del rinnovo della registrazione internazionale.
2) . La registrazione di un marchio presso l’Ufficio internazionale l'Ufficio internazio- nale sarà subordinata al preventivo pagamento di un emolumento emolu- mento internazionale che comprenderàche, riservate fatte salve le disposizioni dell’alinea 7)adel para- grafo 7, lettera a),, comprenderà:
i) un emolumento di base;
ii) un emolumento suppletivo per ogni classe della classificazione internazio- nale classifica- zione internazionale oltre la terza, nella quale siano inclusi i prodotti o servizi cui si applica il marchio;
iii) un emolumento complementare per ogni domanda di estensione della prote- zione protezione in conformità dell’articolo 3terdell'articolo 3 ter.
3) . Tuttavia, l’emolumento l'emolumento suppletivo specificato nell’alinea 2)ii) al paragrafo 2, punto ii), potrà essere versa- to versato entro il termine fissato dal regolamento di esecuzione, qualora il numero delle classi di prodotti o servizi sia stato stabilito o contestato dall’Ufficio dall'Ufficio internazionale e senza pregiudizio per la data della registrazione registra- zione internazionale. Se, alla scadenza di detto termine, l’emolumento l'emo- lumento suppletivo non sarà stato pagato o se la lista dei prodot- ti prodotti o servizi non sarà stata adeguatamente ridotta dal depositante, la domanda inter- nazionale internazionale sarà considerata come abbandonata.
4) . Il ricavo annuo dei diversi proventi della registrazione internazionale, eccetto i proventi ricavati dagli emolumenti oggetto dell’alinea del paragrafo 2, punti ii) e iii), sarà suddi- viso suddiviso in parti uguali tra le parti contraenti a cura dell’Ufficio dell'Ufficio internazionale, previa detrazione delle spese e degli oneri relativi all’esecuzione necessari all'esecu- zione di questo Protocolloprotocollo.
5) . Le somme ricavate dagli emolumenti suppletivi previsti nell’alinea al paragrafo 2, punto ii), saranno ripartite, alla scadenza di ciascun anno, tra le parti contraenti interessate, proporzionalmente proporzional- mente al numero dei marchi per i quali la protezione sarà stata richiesta in ciascuna di esse durante l’anno l'anno trascorso, ; a detto numero, per quanto concerne le parti contraenti che procedono a ad un esame, essendo affetto da viene assegnato un coefficiente che sarà determinato determi- nato dal regolamento d’esecuzioned'esecuzione.
6) . Le somme ricavate dagli emolumenti complementari previsti nell’alinea al paragrafo 2, punto iii), saranno ripartite secondo le stesse disposizioni di quelle previste nell’alinea al paragrafo 5).
7. a) Qualsiasi Xxxxxxxxx parte contraente può dichiarare che, per ciò che concerne ogni registrazione internazionale in cui essa è menzionata in conformità dell’arti- colo 3terdell'articolo 3 ter, come pure per ciò che concerne la rinnovazione il rinnovo di tale registrazio- ne registrazione internazionale, essa intende percepire, invece di una parte dei proventi ri- cavati ricavati dagli emolumenti suppletivi e da quelli complementari, una tassa (più avanti denominata denomi- nata «tassa individuale»), il cui ammontare è indicato nella di- chiarazionedichiarazione, e che può essere modificato in dichiarazioni ulteriori, ma che non può essere superiore ad una somma corrispondente alla somma, dedotte le economie risultanti dalla procedura internazionale, che l’Ufficio l'Ufficio della suddetta parte contraente avrebbe il diritto di ricevere da un depositante per una registrazione decennale di dieci anniun marchio, o dal titolare di una registrazione registra- zione per una rin- novazione di dieci anni un rinnovo decennale di tale registrazione, del marchio nel registro del suddetto Ufficio. Quando questa tassa individuale indivi- duale deve essere pagata,:
i) non sarà dovuto nessun emolumento suppletivo previsto nell’alinea al paragrafo 2, punto ii), è dovuto, se sono menzionate, in confor- mità dell'articolo 3 ter, solo le parti contraenti che abbiano fatto una dichiarazione in conformità di questo punto sono menzionate in conformità dell’arti- colo 3ter, ealla lettera a) del presente paragrafo;
ii) non sarà dovuto nessun emolumento complementare previsto nell’alinea al paragrafo 2, punto iii), nei confronti di qualsiasi parte contraente che abbia fatto una dichiarazione dichia- razione in conformità di questo punto.
b) Qualsiasi dichiarazione in conformità del punto alla lettera a) può essere fatta negli stru- menti previsti nell’articolo 14.2), e la data in cui tale dichiarazione entrerà in vigore sarà la medesima della data di entrata in vigore di questo Protocollo per ciò che concerne lo Stato o l’organizzazione intergovernativa che ha fat- to la dichiarazione. Tale dichiarazione può anche essere fatta ulteriormente, nel qual caso la dichiarazione entrerà in vigore tre mesi dopo la ricezione di essa da parte del Direttore generale, oppure a qualsiasi data ulteriore indicata nella dichiarazione, per ciò che concerne le registrazioni internazionali la cui data sia la medesima di quella in cui la dichiarazione entra in vigore o sia posteriore a tale datapresente para- grafo.
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