Common use of TENUTO CONTO Clause in Contracts

TENUTO CONTO. che il sopra richiamato provvedimento, DCA n. 525/2019, dà mandato alla Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria di definire, con specifico provvedimento “lo schema di accordo quadro per la contrattualizzazione con gli Enti privati accreditati che erogano prestazioni/accessi per le cure domiciliari – ADI”; PRESO ATTO di quanto stabilito nell’allegato 1 “Riorganizzazione delle cure domiciliari – adi regolamentazione del periodo transitorio” del sopra citato provvedimento, nel quale viene espressamente previsto che: - “…omissis… Dal 1 gennaio 2020, infatti, sarà avviata la fase transitoria, della durata di mesi 12, eventualmente prorogabile, durante la quale potranno essere poste a carico del SSR esclusivamente le prestazioni erogate dai soggetti accreditati che abbiano sottoscritto l’accordo contrattuale con le ASL; - I soggetti erogatori accreditati dovranno sottoscrivere i contratti entro il 31 gennaio 2020; - A garanzia della continuità dell’assistenza, i soggetti erogatori accreditati, che si trovano in - I soggetti accreditati dovranno altresì sottoscrivere i contratti entro e non oltre il 31 gennaio 2020 o nei diversi termini che gli verranno assegnati. In caso di mancata stipula del contratto nei termini predetti, la ASL dovrà immediatamente darne notizia alla Regione e inviare alla struttura atto di diffida ad adempiere alla sottoscrizione del contratto, assegnando alla stessa il termine di 15 giorni dalla ricezione della diffida; decorso tale termine, fatto salvo il caso fortuito o la forza maggiore, la ASL sarà libera di non addivenire alla stipula, senza diritto da parte della struttura ad alcun risarcimento dei danni, fatti salvi gli importi spettanti per le prestazioni rese secondo quanto previsto dal sistema di remunerazione della fase transitoria e fermo restando quanto previsto dall’art.8-quinquies, comma 2-quinquies, D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i.”;

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Samples: Accordo/Contratto Ex

TENUTO CONTO. che il sopra richiamato provvedimentosistema economico pisano ha subito gli effetti della crisi con un calo significativo delle vendite all’estero iniziato già nel 2008 e proseguito nel 2009 e che a essere più penalizzati sono stati i settori più specializzati come la moda e i mezzi di trasporto; - che l’andamento delle esportazioni è stato peggiore di quello del resto della regione così come il recupero avvenuto nel 2010 è stato parziale: i settori export oriented, DCA n. 525/2019pur segnando una ripresa della produzione e del fatturato superiore agli altri, dà mandato recuperano mediamente il 15% di quanto pero nel biennio precedente; - che il sistema produttivo pisano risulta caratterizzato sia da produzioni tradizionali che da produzioni high tech, tutte accomunate da una propensione all’innovazione derivante dalla collaborazioni con centri di competenza, istituti di ricerca e alta formazioni presenti nel territorio; - che è di rilevanza fondamentale attuare azioni di contrasto alla Direzione Regionale Salute crisi economica anche tenuto conto degli importanti distretti, cluster e Integrazione Sociosanitaria sistemi produttivi presenti sul territorio provinciale; - che il tema delle infrastrutture (stradali, aeroportuali, ferroviarie e d’acqua) e della mobilità è centrale per tutto il territorio provinciale; - che azioni per una manutenzione e una difesa del suolo sono fondamentali per contrastare fenomeni quali l’erosione costiera e il rischio idraulico e idrogeologico che gravi danni hanno causato al territorio provinciale; La Regione Toscana, la Provincia di definirePisa e il Comune di Pisa si impegnano a perseguire, nel rispetto delle reciproche competenze, le priorità programmatiche e progettuali contenute nel presente protocollo con specifico provvedimento “lo schema tutti gli strumenti normativi e finanziari a propria disposizione. Il presente Protocollo ha la funzione di accordo ridisegnare il quadro progettuale di riferimento per il territorio della provincia di Pisa rimandando al PaSL e ad altri strumenti di natura negoziale previsti nel PRS 2011-2015, come accordi di programma o progetti integrati di sviluppo (PIS), la definizione puntuale degli interventi da realizzare in attuazione di quanto concordato Il presente Protocollo è la base per avviare il processo di aggiornamento dei contenuti del PaSL della provincia di Pisa ai sensi del comma 2 dell’art.12 bis della L.R. n.49/1999. La Regione Toscana, la Provincia di Pisa e il Comune di Pisa individuano nei seguenti interventi, suddivisi per area di riferimento, le principali priorità di sviluppo del territorio della provincia di Pisa: Tra le azioni di contrasto alla crisi economica possono risultare rilevanti: - garantire fluidità e tempi certi nell’accesso al credito da parte delle imprese, in particolare alle piccole e medie; - investire sull’innovazione tecnologica e sui centri di trasferimento delle competenze di eccellenza; - investire sulla formazione professionale; Tale intervento sarà valutato nell’ambito dell’attuazione del PRS 2011-2015; il territorio della provincia di Pisa sarà coinvolto in particolare nella prosecuzione delle attività iniziate con il protocollo sottoscritto nel 2008 tra la Regione Toscana e le province costiere e relativa alla costituzione della Rete regionale dei centri e delle strutture di servizi qualificati per il trasferimento tecnologico e l’innovazione per la contrattualizzazione nautica da diporto toscana, anche in raccordo con gli Enti privati accreditati che erogano prestazioni/accessi per le cure domiciliari – ADI”; PRESO ATTO i programmi di quanto stabilito nell’allegato 1 “Riorganizzazione delle cure domiciliari – adi regolamentazione del periodo transitorio” del sopra citato provvedimento, nel quale viene espressamente previsto che: - “…omissis… Dal 1 gennaio 2020, infatti, sarà avviata la fase transitoria, della durata di mesi 12, eventualmente prorogabile, durante la quale potranno essere poste a carico del SSR esclusivamente le prestazioni erogate dai soggetti accreditati che abbiano sottoscritto l’accordo contrattuale con le ASL; - I soggetti erogatori accreditati dovranno sottoscrivere i contratti entro il 31 gennaio 2020; - A garanzia della continuità dell’assistenza, i soggetti erogatori accreditati, che si trovano in - I soggetti accreditati dovranno altresì sottoscrivere i contratti entro e non oltre il 31 gennaio 2020 o nei diversi termini che gli verranno assegnati. In caso di mancata stipula del contratto nei termini predetti, la ASL dovrà immediatamente darne notizia alla Regione e inviare alla struttura atto di diffida ad adempiere alla sottoscrizione del contratto, assegnando alla stessa il termine di 15 giorni dalla ricezione della diffida; decorso tale termine, fatto salvo il caso fortuito o la forza maggiore, la ASL sarà libera di non addivenire alla stipula, senza diritto da parte della struttura ad alcun risarcimento dei danni, fatti salvi gli importi spettanti per le prestazioni rese secondo quanto previsto dal sistema di remunerazione della fase transitoria e fermo restando quanto previsto dall’art.8-quinquies, comma 2-quinquies, D. Lgs. n. 502/92 e s.m.icooperazione territoriale.”;

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Samples: www.regione.toscana.it

TENUTO CONTO. − che, sulla base di quanto disposto dall’art. 1, comma 26, della L.R. 10/2006, in data 13 settembre 2008 è stata sottoscritta tra la Regione Lazio e Sviluppo Lazio SpA ora Lazio Innova SpA una convenzione per la gestione del Fondo per il microcredito (Fondo) registrata al n. 10066 del 7 ottobre 2008; − che la Giunta Regionale ha approvato con Deliberazione n 135 del 31 marzo 2016 il disciplinare e le linee operative del Fondo (di seguito “Disciplinare” e “Linee Operative”); − che il sopra richiamato provvedimentoDisciplinare prevede che la gestione del Fondo sia affidata alla Direzione regionale competente in materia di microcredito e microfinanza, DCA che può avvalersi dell’operato di Lazio Innova, disciplinandone l’attività attraverso apposita convenzione; − che il Regolamento Regionale n. 525/20191/2002 citato, dà mandato attribuisce la competenza in materia di microfinanza e microcredito alla Direzione Regionale Salute per lo Sviluppo Economico e Integrazione Sociosanitaria di definire, le Attività Produttive; − che con specifico provvedimento “Determinazione Dirigenziale n. G03923 del 19/04/2016 si è approvato lo schema di accordo quadro convenzione tra Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. affidando a quest’ultima la gestione del Fondo, le cui modalità di utilizzo sono dettagliate in singole schede operative (“Schede di Attività”); − che la su citata convenzione prevede, nel caso di istituzione di una nuova Sezione del Fondo, la stipula di uno specifico addendum, finalizzato ad integrare la Convenzione con una ulteriore Scheda di Attività, contenente, ove necessario, una specifica disciplina per la contrattualizzazione gestione della Sezione; − che il POR FSE 2014-2020, approvato con gli Enti privati accreditati Decisione della Commissione Europea n° C(2014) 9799 del 12 dicembre 2014, ha previsto l’utilizzo di Strumenti finanziari a valere sull’Asse I Occupazione; − che erogano prestazioni/accessi per le cure domiciliari – ADI”; PRESO ATTO l’Autorità di Gestione del POR FSE ha completato, ai sensi di quanto stabilito nell’allegato 1 “Riorganizzazione previsto dall’art 37 del Regolamento (UE) 1303/13, la Valutazione ex ante degli Strumenti finanziari da attivare nell’ambito del POR FSE 2014-2020 della Regione Lazio; − che la Valutazione ex ante degli Strumenti finanziari ha fornito evidenza dei fallimenti di mercato e delle cure domiciliari – adi regolamentazione condizioni di investimento subottimale, le relative esigenze di investimento e il valore aggiunto apportato dallo strumento finanziario, nonché la strategia di investimento proposta per lo Strumento finanziario; − che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 37, paragrafo 3 del periodo transitorio” Regolamento (UE) 1303/13, il CdS del sopra citato provvedimentoPOR FSE 2014-2020 è stato informato sui risultati e le conclusioni della Valutazione ex ante; − che la Valutazione ex ante prevede sia istituito un Fondo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato in continuità con quanto realizzato nella precedente programmazione FSE 2007-2013; − che l’art. 38, nel quale viene espressamente previsto paragrafo 7, del Regolamento (UE) 1303/13 dispone che: - “…omissis… Dal 1 gennaio 2020, infattiqualora uno strumento finanziario sia attuato a norma del paragrafo 4, sarà avviata la fase transitoriaprimo comma, della durata lettere a) e b), in funzione di mesi 12, eventualmente prorogabile, durante la quale potranno essere poste a carico del SSR esclusivamente le prestazioni erogate dai soggetti accreditati che abbiano sottoscritto l’accordo contrattuale con le ASL; - I soggetti erogatori accreditati dovranno sottoscrivere i contratti entro il 31 gennaio 2020; - A garanzia della continuità dell’assistenzacome è strutturata l'attuazione dello strumento finanziario, i soggetti erogatori accreditatitermini e le condizioni per i contributi dei programmi agli strumenti finanziari sono definiti in Accordi di finanziamento, che si trovano in - I soggetti accreditati dovranno altresì sottoscrivere i contratti entro e non oltre il 31 gennaio 2020 o nei diversi termini che gli verranno assegnati. In caso di mancata stipula del contratto nei termini predetti, la ASL dovrà immediatamente darne notizia alla Regione e inviare alla struttura atto di diffida ad adempiere alla sottoscrizione del contratto, assegnando alla stessa il termine di 15 giorni dalla ricezione della diffida; decorso tale termine, fatto salvo il caso fortuito o la forza maggiore, la ASL sarà libera di non addivenire alla stipula, senza diritto da parte della struttura ad alcun risarcimento dei danni, fatti salvi gli importi spettanti per le prestazioni rese secondo quanto previsto dal sistema di remunerazione della fase transitoria e fermo restando quanto previsto dall’art.8-quinquies, comma 2-quinquies, D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i.”;conformemente all'allegato IV ai livelli seguenti:

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Samples: Accordo Di Finanziamento

TENUTO CONTO. che, per l’annualità 2021, per i progetti di Residenza, essendo finanziati con risorse provenienti dal Fondo Unico dello Spettacolo, ai sensi di quanto disposto dall’art. 183 comma 5 del D.L. n. 34/2020, convertito con L. 17 luglio 2020 n. 77, è stato possibile attuare una deroga alla durata triennale della programmazione per il proseguimento degli stessi; - dell’art. 2 dell’Accordo triennale che prevedeva per ciascuna annualità la definizione di uno schema di finanziamento Stato/Regioni per ciascuna Regione e provincia autonoma firmataria dell’Accordo stesso; - delle comunicazioni pervenute al Ministero della cultura (di seguito anche “MiC”) – Direzione generale Spettacolo da parte delle Regioni e Province autonome aderenti all’Intesa con l’indicazione dell’impegno finanziario per l’annualità 2021; - dello schema di cofinanziamento Stato/Regioni per l’annualità 2021, approvato in via telematica come da comunicazione del Coordinamento tecnico Beni e Attività culturali del 16 aprile 2021 Prot 4202 e qui allegato; - del Decreto Direttoriale del 26 aprile 2021 n. 4770 con il sopra richiamato provvedimentoquale sono state assegnate le risorse del MiC dedicate alle Residenze per l’annualità 2021; - delle misure straordinarie adottate dal Governo in materia di contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e della conseguente necessità di consentire modalità alternative di realizzazione delle attività in residenza in risposta alle misure adottate a livello nazionale; - della necessità di introdurre alcune previsioni specifiche per l’anno 2021, DCA n. 525/2019, dà mandato alla in conseguenza dell’emergenza sanitaria ancora in corso; TRA Il Ministero della cultura – Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria di definiregenerale Spettacolo, con specifico provvedimento “lo schema sede in Xxxxxx Xxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxxxx 0/X, 00000 Xxxx, C.F. 97804160584, nella persona del Direttore generale - dott. Xxxxxxx Xxxxxxx E la Provincia Autonoma di accordo quadro per la contrattualizzazione TRENTO con gli Enti privati accreditati che erogano prestazioni/accessi per le cure domiciliari sede in P.zza Dante, 15 ADI”; PRESO ATTO di quanto stabilito nell’allegato 1 “Riorganizzazione delle cure domiciliari – adi regolamentazione 00000 Xxxxxx C.F. 00337460224 nella persona del periodo transitorio” Dirigente del sopra citato provvedimentoServizio Attività e produzione culturale xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx . CONCORDANO LE SEGUENTI MODIFCHE E INTEGRAZIONI ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA INTERREGIONALE TRIENNALE RELATIVO ALLA MODALITÀ DI GESTIONE DEI PROGETTI DEI CENTRI DI RESIDENZA E DELLE RESIDENZE DEGLI ARTISTI NEI TERRITORI SOTTOSCRITTO NELLA PRIMA ANNUALITÀ DEL TRIENNIO, nel quale viene espressamente previsto che: - “…omissis… Dal 1 gennaio 2020, infatti, sarà avviata la fase transitoria, della durata di mesi 12, eventualmente prorogabile, durante la quale potranno essere poste a carico del SSR esclusivamente le prestazioni erogate dai soggetti accreditati che abbiano sottoscritto l’accordo contrattuale con le ASL; - I soggetti erogatori accreditati dovranno sottoscrivere i contratti entro il 31 gennaio 2020; - A garanzia della continuità dell’assistenza, i soggetti erogatori accreditati, che si trovano in - I soggetti accreditati dovranno altresì sottoscrivere i contratti entro e non oltre il 31 gennaio 2020 o nei diversi termini che gli verranno assegnati. In caso di mancata stipula del contratto nei termini predetti, la ASL dovrà immediatamente darne notizia alla Regione e inviare alla struttura atto di diffida ad adempiere alla sottoscrizione del contratto, assegnando alla stessa il termine di 15 giorni dalla ricezione della diffida; decorso tale termine, fatto salvo il caso fortuito o la forza maggiore, la ASL sarà libera di non addivenire alla stipula, senza diritto da parte della struttura ad alcun risarcimento dei danni, fatti salvi gli importi spettanti per le prestazioni rese secondo quanto previsto dal sistema di remunerazione della fase transitoria e fermo restando quanto previsto dall’art.8-quinquies, comma 2-quinquies, D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i.”;CITATO IN PREMESSA

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Samples: Accordo Di Programma Interregionale Anno 2021

TENUTO CONTO. che dal quadro della pianificazione comunale sopra descritto e dei richiamati disposti normativi si definisce uno scenario territoriale composito, ma rapportabile a due situazioni omogenee dal punto di vista sia delle tipologie di strumenti, che delle variabili territoriali, comprendenti da un lato il sopra richiamato provvedimentoComune di Bondeno, DCA n. 525/2019dotato di PSC approvato ma senza la presenza di un RUE e pertanto non pienamente operativo con conseguenza del perdurare della vigenza del P.R.G., dà mandato alla Direzione Regionale Salute dall’altro i Comuni di Cento, Terre del Reno (ex Mirabello e Integrazione Sociosanitaria Sant’Xxxxxxxx), Poggio Renatico e Vigarano Mainarda – dotati di definireP.R.G. e con P.S.C. solamente adottati e per i quali risulta scaduto il periodo di salvaguardia; − degli approfondimenti svolti nel corso di vari incontri fra amministratori e funzionari degli enti coinvolti unitamente a funzionari regionali che hanno fornito il supporto interpretativo della nuova norma; − delle valutazioni e delle linee di indirizzo condivise tra le Amministrazioni dei Comuni Bondeno, con Cento, Poggio Renatico, Vigarano Mainarda e Terre del Reno finalizzate all’attivazione di uno specifico provvedimento “lo schema percorso per l’elaborazione e l’approvazione dei nuovi strumenti urbanistici da definire nell’ambito di un accordo quadro per la contrattualizzazione con gli Enti privati accreditati che erogano prestazioni/accessi per le cure domiciliari – ADI”; PRESO ATTO territoriale, ai sensi di quanto stabilito nell’allegato 1 “Riorganizzazione delle cure domiciliari – adi regolamentazione previsto l’art. 30 comma 6 della L.R. n. 24/2017 sviluppando due diversi Piani Urbanistici Generali, ma coordinati in quanto territorialmente limitrofi, tra i comuni di Bondeno, Poggio Renatico, Cento ,Vigarano Mainarda e il Comune di Terre del periodo transitorio” Reno derivante da procedura di fusione e quindi dotato di maggiori approfondimenti tecnici propedeutici alla redazione del sopra citato provvedimentoPUG; − consolidare la collaborazione fra i Comuni dell’Alto Ferrarese e di promuovere modalità di gestione dei servizi attinenti al governo del territorio coordinate in grado di potenziare l’azione amministrativa in termini di efficacia, nel quale viene espressamente previsto che: - “…omissis… Dal 1 gennaio 2020efficienza ed economicità e di esprimere sinergie di tipo tecnico, infattiprofessionale ed amministrativo; − sottoscrivere il presente Accordo anche con il Comune di Terre del Reno, sarà avviata al solo fine della costituzione unitaria dell’Ufficio di Piano e del garante della comunicazione e con lo scopo di creare una sinergia territoriale, pur mantenendo distinta la fase transitoriaredazione del Piano Urbanistico Generale; − svolgere pertanto in modo coordinato attraverso la costituzione di un unico Ufficio di Piano la gestione e promozione territoriale con l’obiettivo di proseguire l’azione strategica comune, della durata oltre i confini comunali, cogliendo opportunità e sinergie derivanti dall’area vasta, ma prevedendo una progettazione separata del Piano Unico Generale (il primo del Comune di mesi 12Terre del Reno, eventualmente prorogabile, durante la quale potranno essere poste a carico del SSR esclusivamente le prestazioni erogate dai soggetti accreditati che abbiano sottoscritto l’accordo contrattuale con le ASL; - I soggetti erogatori accreditati dovranno sottoscrivere i contratti entro il 31 gennaio 2020; - A garanzia della continuità dell’assistenza, i soggetti erogatori accreditati, che si trovano secondo dei restanti Comuni) in - I soggetti accreditati dovranno altresì sottoscrivere i contratti entro e non oltre il 31 gennaio 2020 o nei diversi termini che gli verranno assegnati. In caso di mancata stipula del contratto nei termini predetti, la ASL dovrà immediatamente darne notizia alla Regione e inviare alla struttura atto di diffida ad adempiere alla sottoscrizione del contratto, assegnando alla stessa il termine di 15 giorni dalla ricezione della diffida; decorso tale termine, fatto salvo il caso fortuito o la forza maggiore, la ASL sarà libera di non addivenire alla stipulaquanto, senza diritto precludere, ma anzi valorizzando le peculiarità dei territori derivanti da parte della struttura ad alcun risarcimento specificità ambientali, culturali, geografiche, il livello conoscitivo e tecnico del Comune di Terre del Reno è a diverso livello rispetto a quello dei dannisingoli Comuni di Bondeno, fatti salvi gli importi spettanti per le prestazioni rese secondo quanto previsto dal sistema Poggio Renatico, Cento e Vigarano Mainarda; − addivenire, seppure in modalità condivisa e sinergica attraverso la costituzione di remunerazione della fase transitoria un unico Ufficio di Piano, alla dotazione di due differenti strumenti urbanistici coordinati e fermo restando quanto previsto dall’art.8-quinquiesqualificati, comma 2-quinquies, D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i.”previsti dalla vigente legislazione regionale in materia;

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Samples: Verbale Di Deliberazione Del Commissario Nell’esercizio Dei Poteri Del Consiglio Comunale

TENUTO CONTO. che il sopra richiamato provvedimento, DCA n. 525/2019, dà mandato alla Direzione Regionale Salute mantenimento si rende necessario in quanto il brevetto in oggetto è stato incluso tra quelli messi in evidenza dall'Ateneo per un ulteriore sviluppo e Integrazione Sociosanitaria valorizzazione nella richiesta di definire, co- finanziamento recentemente presentata al MISE in risposta al bando "POC - Proof of Concept" e che gli inventori sono attivamente impegnati nella valorizzazione del brevetto e di recente sono stati presi contatti con specifico provvedimento “lo schema ricercatori della Repubblica Ceca che lavorano su temi affini per valutare la possibilità di accordo quadro per la contrattualizzazione con gli Enti privati accreditati che erogano prestazioni/accessi per le cure domiciliari – ADI”presentare progetti in collaborazione a livello europeo; PRESO ATTO che la Commissione Brevetti di quanto stabilito nell’allegato 1 “Riorganizzazione delle cure domiciliari – adi regolamentazione del periodo transitorio” del sopra citato provvedimentoAteneo ha espresso via e-mail, nel quale viene espressamente previsto che: - “…omissis… Dal 1 gennaio in data 03 giugno 2020, infattiparere favorevole in merito al mantenimento del brevetto in oggetto sul territorio italiano; PRESO ATTO che con DRD n. 581/2020, sarà avviata prot. UNIPR n. 107952 del 11 giugno 2020, è stato autorizzato il mantenimento del brevetto sul territorio italiano dal titolo “Un sistema e relativo metodo per la fase transitoriarilevazione di sostanze inquinanti mediante un veicolo pilotato da remoto da un dispositivo aptico di comando”, degli inventori: Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, a titolarità dell’Università di Parma; ACCERTATA la disponibilità finanziaria per la somma complessiva di € 145,00, IVA 22% esclusa, di cui € 45 esenti IVA, sulla Voce COAN CA.C.B.09.12.41.01/ Costi per Xxxxxxxx e Diritti d'Autore – commerciale, della durata UA.PR.AC.AR06.UOSRICERCA – U.O. Ricerca e Trasferimento Tecnologico; PRESO ATTO che in sede di mesi 12istruttoria del presente atto si è accertato che il servizio in argomento non è offerto dalle Convenzioni Consip (art. 26 legge 488/99 e ss.mm.ii.), eventualmente prorogabileo da un altro soggetto aggregatore, durante la quale potranno essere poste a carico del SSR esclusivamente le prestazioni erogate dai soggetti accreditati che abbiano sottoscritto l’accordo contrattuale con le ASL; - I soggetti erogatori accreditati dovranno sottoscrivere i contratti entro il 31 gennaio 2020; - A garanzia della continuità dell’assistenza, i soggetti erogatori accreditati, che si trovano in - I soggetti accreditati dovranno altresì sottoscrivere i contratti entro e non oltre il 31 gennaio 2020 o nei diversi termini che gli verranno assegnati. In caso di mancata stipula del contratto nei termini predetti, la ASL dovrà immediatamente darne notizia alla Regione e inviare alla struttura atto di diffida ad adempiere alla sottoscrizione del contratto, assegnando alla stessa il termine di 15 giorni dalla ricezione della diffida; decorso tale termine, fatto salvo il caso fortuito o la forza maggiore, la ASL sarà libera di non addivenire alla stipula, senza diritto da parte della struttura ad alcun risarcimento dei danni, fatti salvi gli importi spettanti per le prestazioni rese secondo quanto previsto dal sistema di remunerazione della fase transitoria e fermo restando quanto previsto dall’art.8-quinquies, comma 2-quinquies, D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i.”né dagli Accordi Quadro dell’Ateneo;

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Samples: www.unipr.it

TENUTO CONTO. che il sopra richiamato provvedimentola collaborazione tra Regione Puglia e Comando Unità Forestali, DCA n. 525/2019, dà mandato alla Direzione Regionale Salute Ambientali e Integrazione Sociosanitaria di definireAgroalimentari Carabinieri nelle annualità passate ha contribuito a contrastare le frodi al sistema agroalimentare, con specifico provvedimento “lo schema particolare attenzione alle materie prime non regionali, che sono introdotte nel ciclo di accordo lavorazione dei prodotti pugliesi; - che la citata azione di contrasto nelle annualità trascorse posta in essere dal Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri già Corpo forestale dello Stato è risultata efficace rispetto agli obiettivi prestabiliti; - che un valido espletamento dell'attività di controllo del territorio, associato a un più solido rapporto di fiducia col cittadino e le comunità locali, può consentire di contenere alterazioni e manomissioni ambientali, di prevenire e reprimere abusi e illeciti; - che l’azione di contrasto alle frodi al sistema alimentare pugliese risulta essenziale e non differibile; - che la Regione Puglia, titolare delle funzioni nelle materie trasferite ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dei Decreti legislativi 4 giugno 1997, n. 143 e 31 marzo 1998, n. 112, per il migliore svolgimento delle attività istituzionali, intende avvalersi del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, in un quadro per di proficua collaborazione interistituzionale, per: - la contrattualizzazione con gli Enti privati accreditati che erogano prestazioni/accessi prevenzione e repressione delle frodi in danno delle qualità delle produzioni agroalimentari, e degli illeciti in tema di contraffazioni, per le cure domiciliari – ADI”; PRESO ATTO finalità di quanto stabilito nell’allegato 1 “Riorganizzazione delle cure domiciliari – adi regolamentazione sicurezza alimentare del periodo transitorio” del sopra citato provvedimento, nel quale viene espressamente previsto che: - “…omissis… Dal 1 gennaio 2020, infatti, sarà avviata la fase transitoria, della durata consumatore e di mesi 12, eventualmente prorogabile, durante la quale potranno essere poste a carico del SSR esclusivamente le prestazioni erogate dai soggetti accreditati che abbiano sottoscritto l’accordo contrattuale con le ASLtutela dei marchi di rilievo regionale; - I soggetti erogatori accreditati dovranno sottoscrivere la sicurezza e tutela delle produzioni agroalimentari per meglio tutelare i contratti entro il 31 gennaio 2020prodotti agroalimentari regionali, i prodotti a marchio “Prodotti di Qualità” e certificati DOP e IGP, i consumatori e le aziende del settore rispettose della normativa, nonché per contrastare le frodi al sistema alimentare, con particolare attenzione alle materie prime non regionali, che sono introdotte nel ciclo di lavorazione dei prodotti pugliesi; - A garanzia della continuità dell’assistenzache l’indifferibilità dell’azione di contrasto impone la necessità di addivenire all’urgente sottoscrizione di un accordo tra Regione Puglia e Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, al fine di regolare i soggetti erogatori accreditati, che si trovano rapporti tra le due parti in - I soggetti accreditati dovranno altresì sottoscrivere i contratti entro e non oltre il 31 gennaio 2020 o nei diversi termini che gli verranno assegnati. In caso tema di mancata stipula del contratto nei termini predetti, la ASL dovrà immediatamente darne notizia alla Regione e inviare alla struttura atto di diffida ad adempiere alla sottoscrizione del contratto, assegnando alla stessa il termine di 15 giorni dalla ricezione della diffida; decorso tale termine, fatto salvo il caso fortuito o la forza maggiore, la ASL sarà libera di non addivenire alla stipula, senza diritto da parte della struttura ad alcun risarcimento dei danni, fatti salvi gli importi spettanti per le prestazioni rese secondo quanto previsto dal contrasto alle frodi al sistema di remunerazione della fase transitoria e fermo restando quanto previsto dall’art.8-quinquies, comma 2-quinquies, D. Lgs. n. 502/92 e s.m.iagroalimentare.”;

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Samples: Accordo

TENUTO CONTO. che, per l’annualità 2021, per i progetti di Residenza, essendo finanziati con risorse provenienti dal Fondo Unico dello Spettacolo, ai sensi di quanto disposto dall’art. 183 comma 5 del D.L. n. 34/2020, convertito con L. 7/7/2020 n. 77, è stato possibile attuare una deroga alla durata triennale della programmazione per il proseguimento degli stessi; - dell’art. 2 dell’Accordo triennale che prevedeva per ciascuna annualità la definizione di uno schema di finanziamento Stato/Regioni per ciascuna Regione e provincia autonoma firmataria dell’Accordo stesso; - delle comunicazioni pervenute al Ministero della cultura (di seguito anche “MiC”) – Direzione generale Spettacolo da parte delle Regioni e Province autonome aderenti all’Intesa con l’indicazione dell’impegno finanziario per l’annualità 2021; - dello schema di cofinanziamento Stato/Regioni per l’annualità 2021, approvato in via telematica come da comunicazione del Coordinamento tecnico Beni e Attività culturali del 16 aprile 2021 Prot 4202 e qui allegato; - del Decreto Direttoriale del 26 aprile 2021 n. 4770 con il sopra richiamato provvedimentoquale sono state assegnate le risorse del MiC dedicate alle Residenze per l’annualità 2021; - delle misure straordinarie adottate dal Governo in materia di contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e della conseguente necessità di consentire modalità alternative di realizzazione delle attività in residenza in risposta alle misure adottate a livello nazionale; - della necessità di introdurre alcune previsioni specifiche per l’anno 2021, DCA n. 525/2019, dà mandato alla in conseguenza dell’emergenza sanitaria ancora in corso; TRA Il Ministero della cultura – Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria di definiregenerale Spettacolo, con specifico provvedimento “lo schema di accordo quadro per sede in Xxxxxx Xxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxxxx 0/X, 00000 Xxxx, C.F. 97804160584, nella persona del Direttore generale - dott. Xxxxxxx Xxxxxxx E la contrattualizzazione Regione PUGLIA con gli Enti privati accreditati che erogano prestazioni/accessi per le cure domiciliari – ADI”; PRESO ATTO di quanto stabilito nell’allegato 1 “Riorganizzazione delle cure domiciliari – adi regolamentazione sede in Xxx X. Xxxxxxx, 00 00000 Xxxx C.F.: 80017210727 Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del periodo transitorio” territorio, Sezione Economia della Cultura nella persona del sopra citato provvedimentoDirigente xxxx. Xxxxx Xxxxx Bruno CONCORDANO LE SEGUENTI MODIFCHE E INTEGRAZIONI ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA INTERREGIONALE TRIENNALE RELATIVO ALLA MODALITÀ DI GESTIONE DEI PROGETTI DEI CENTRI DI RESIDENZA E DELLE RESIDENZE DEGLI ARTISTI NEI TERRITORI SOTTOSCRITTO NELLA PRIMA ANNUALITÀ DEL TRIENNIO, nel quale viene espressamente previsto che: - “…omissis… Dal 1 gennaio 2020, infatti, sarà avviata la fase transitoria, della durata di mesi 12, eventualmente prorogabile, durante la quale potranno essere poste a carico del SSR esclusivamente le prestazioni erogate dai soggetti accreditati che abbiano sottoscritto l’accordo contrattuale con le ASL; - I soggetti erogatori accreditati dovranno sottoscrivere i contratti entro il 31 gennaio 2020; - A garanzia della continuità dell’assistenza, i soggetti erogatori accreditati, che si trovano in - I soggetti accreditati dovranno altresì sottoscrivere i contratti entro e non oltre il 31 gennaio 2020 o nei diversi termini che gli verranno assegnati. In caso di mancata stipula del contratto nei termini predetti, la ASL dovrà immediatamente darne notizia alla Regione e inviare alla struttura atto di diffida ad adempiere alla sottoscrizione del contratto, assegnando alla stessa il termine di 15 giorni dalla ricezione della diffida; decorso tale termine, fatto salvo il caso fortuito o la forza maggiore, la ASL sarà libera di non addivenire alla stipula, senza diritto da parte della struttura ad alcun risarcimento dei danni, fatti salvi gli importi spettanti per le prestazioni rese secondo quanto previsto dal sistema di remunerazione della fase transitoria e fermo restando quanto previsto dall’art.8-quinquies, comma 2-quinquies, D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i.”;CITATO IN PREMESSA

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Samples: Accordo Di Programma Interregionale Anno 2021

TENUTO CONTO. che Dell’esigenza rappresentata dal Consorzio Adige Euganeo di dotarsi di una qualificata figura professionale per lo svolgimento delle funzioni di Ufficiale Rogante e, segnatamente, del dr.Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Capo Settore – Ufficiale Rogante del Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta - nell’ambito dei lavori pubblici affidati in concessione dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e finanziati ai sensi dell’art.1, comma 140, L.n.232/2016 per l’esercizio 2018; - Della disponibilità espressa dal Consorzio Alta Pianura Veneta di mettere a disposizione il sopra richiamato provvedimento, DCA n. 525/2019, dà mandato alla Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria proprio Capo Settore esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni di definire, con specifico provvedimento “lo schema di accordo quadro per la contrattualizzazione con gli Enti privati accreditati che erogano prestazioni/accessi per le cure domiciliari – ADI”; PRESO ATTO di quanto stabilito nell’allegato 1 “Riorganizzazione delle cure domiciliari – adi regolamentazione del periodo transitorio” del sopra citato provvedimento, nel quale viene espressamente previsto che: - “…omissis… Dal 1 gennaio 2020, infatti, sarà avviata la fase transitoria, della durata di mesi 12, eventualmente prorogabile, durante la quale potranno essere poste a carico del SSR esclusivamente le prestazioni erogate dai soggetti accreditati che abbiano sottoscritto l’accordo contrattuale Ufficiale Rogante con le ASLmodalità e nei termini descritti nella presente convenzione; - I soggetti erogatori accreditati dovranno sottoscrivere Che i contratti entro il 31 gennaio 2020due Consorzi, Adige Euganeo e Alta Pianura Veneta, realizzano una innovativa collaborazione, ponendo in essere una sinergia che coinvolge una qualificata figura professionale per lo svolgimento delle funzioni di Ufficiale Rogante; - A garanzia della continuità dell’assistenza, i soggetti erogatori accreditati, Dell’interesse del Consorzio Alta Pianura Veneta e del Consorzio Adige Euganeo di favorire questa collaborazione che permetterà di accrescere ulteriormente l’esperienza del proprio Capo Settore - VISTE - La deliberazione n. del del Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta; - La deliberazione n………………….. del del Consorzio di bonifica Adige Euganeo; si trovano in - I soggetti accreditati dovranno altresì sottoscrivere i contratti entro conviene e non oltre il 31 gennaio 2020 o nei diversi termini che gli verranno assegnati. In caso di mancata stipula quanto segue: Le premesse formano parte integrante e sostanziale del contratto nei termini predetti, la ASL dovrà immediatamente darne notizia alla Regione e inviare alla struttura atto di diffida ad adempiere alla sottoscrizione del contratto, assegnando alla stessa il termine di 15 giorni dalla ricezione della diffida; decorso tale termine, fatto salvo il caso fortuito o la forza maggiore, la ASL sarà libera di non addivenire alla stipula, senza diritto da parte della struttura ad alcun risarcimento dei danni, fatti salvi gli importi spettanti per le prestazioni rese secondo quanto previsto dal sistema di remunerazione della fase transitoria e fermo restando quanto previsto dall’art.8-quinquies, comma 2-quinquies, D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i.”presente accordo interconsorziale;

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Samples: Accordo Interconsorziale

TENUTO CONTO. che la Regione Abruzzo ha individuato gli obiettivi primari degli assi di intervento finalizzati al miglioramento e completamento delle infrastrutture viarie, ferroviarie, portuali ed aeroportuali, al recupero e miglioramento ambientale, al risanamento dei fiumi e del territorio, alla mitigazione del rischio di dissesto idrogeologico, allo sviluppo delle aree produttive e dei poli culturali, alla valorizzazione della ricerca, al recupero di edifici storici, allo sviluppo economico/ambientale della Montagna, al fine di dare un forte impulso alla valorizzazione delle eccellenze ambientali, culturali, industriali e di ricerca già presenti sul territorio e attrarre nuovi investimenti nazionali ed esteri; - che la Regione Abruzzo, per l’attuazione degli interventi inseriti nel Patto per il Sud, può avvalersi dei propri Enti, Società in house, nonché delle amministrazioni pubbliche territorialmente competenti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia; - che la Xxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxx x. 000 del 19 aprile 2016, ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l’elenco definitivo degli interventi tematizzati nelle aree Infrastrutture, Ambiente, Sviluppo Economico, Turismo e Cultura; - che la Regione Abruzzo, previa adozione Delibera di Giunta Regionale n. 402 del 25 giugno 2016, ha approvato l’elenco dei soggetti attuatori degli interventi Patto per il Sud – Regione Abruzzo; - che tra gli interventi oggetto del Patto per il Sud – Regione Abruzzo è ricompreso il progetto PSRA/31 - “Protezione falde schema idrico Rocca di Ferro - Passolanciano - Collettamento reflui rete fognaria di Pretoro” - dell’importo complessivo di € 750.000,00 a valere sulle risorse di cui alla Delibera Cipe 26/2016, oggetto di concessione; - che il sopra richiamato provvedimentoSoggetto attuatore risulta essere la Provincia di Pescara, DCA giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 525/2019, dà mandato alla Direzione Regionale Salute 402/2016 e Integrazione Sociosanitaria di definire, con specifico provvedimento “lo schema di accordo quadro per la contrattualizzazione con gli Enti privati accreditati che erogano prestazioni/accessi per le cure domiciliari – ADI”; PRESO ATTO di quanto stabilito nell’allegato 1 “Riorganizzazione delle cure domiciliari – adi regolamentazione del periodo transitorio” del sopra citato provvedimento, nel quale viene espressamente previsto che: - “…omissis… Dal 1 gennaio 2020, infatti, sarà avviata la fase transitoria, della durata di mesi 12, eventualmente prorogabile, durante la quale potranno essere poste a carico del SSR esclusivamente le prestazioni erogate dai soggetti accreditati che abbiano sottoscritto l’accordo contrattuale con le ASLss.mm.ii.; - I soggetti erogatori accreditati dovranno sottoscrivere che con Deliberazione di Giunta Regionale n.693 del 05/11/2016 sono state individuate le risorse e i contratti entro Dipartimenti regionali ed, al loro interno, i Servizi Centri di Responsabilità che concorrono alla realizzazione degli interventi Patti per il 31 gennaio 2020Sud – Regione Abruzzo, su cui ricadono i successivi adempimenti gestionali di natura amministrativa- finanziaria-contabile; - A garanzia che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 863 del 20/12/2016 sono state apportate modifiche ed integrazioni all’Allegato 1 recante Individuazione dei Soggetti Attuatori degli interventi Strategici ed all’Allegato 1 della continuità dell’assistenzaDelibera di Giunta Regionale n. 402/2016 e all’Allegato 1 della Delibera di Giunta Regionale n. 693/2016 recante individuazione dei Servizi Regionali competenti (Centro di Responsabilità); - La Deliberazione di Giunta Regionale n. 620 del 27/10/2017 sono state introdotte modifiche ed integrazioni all’Allegato 1 recante Individuazione dei Soggetti Attuatori degli interventi strategici ed all’Allegato 2 della Delibera di Giunta Regionale n. 863 del 20.12.2016 recante individuazione dei Servizi Regionali competenti (Centro di responsabilità) e sono stati articolati gli interventi strategici Cod. PSRA/36, i soggetti erogatori accreditatiPSRA/40, che si trovano PSRA/41 e PSRA/46. - della Nota Circolare prot RA/77954/17 in - I soggetti accreditati dovranno altresì sottoscrivere i contratti entro e non oltre data 23.03.2017 a firma del Responsabile Unico Patti per il 31 gennaio 2020 o nei diversi termini che gli verranno assegnati. In caso di mancata stipula del contratto nei termini predetti, la ASL dovrà immediatamente darne notizia alla Regione e inviare alla struttura atto di diffida ad adempiere alla sottoscrizione del contratto, assegnando alla stessa il termine di 15 giorni dalla ricezione della diffida; decorso tale termine, fatto salvo il caso fortuito o la forza maggiore, la ASL sarà libera di non addivenire alla stipula, senza diritto da parte della struttura ad alcun risarcimento dei danni, fatti salvi gli importi spettanti per le prestazioni rese secondo quanto previsto dal sistema di remunerazione della fase transitoria e fermo restando quanto previsto dall’art.8-quinquies, comma 2-quinquies, D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i.”Sud (RUAPS);

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Samples: Concessione Per L’attuazione Degli Investimenti Del Masterplan Per L’abruzzo

TENUTO CONTO. che il sopra richiamato provvedimentole unità di personale specialista aeronavigante in servizio negli anni 2017 e 2018 e le unità di personale sommozzatore e nautico in servizio nell’anno 2018 sono quelle riportate nella sottostante tabella: Aeronaviganti – piloti 135 140 Aeronaviganti - specialisti 206 205 Sommozzatori 442 Nautici 629 RITENUTO che, DCA n. 525/2019xxxxx restando i vincoli di destinazione previsti dalla vigente disciplina in materia, dà mandato si debba procedere alla Direzione Regionale Salute ripartizione delle suddette risorse, distintamente, per l’anno 2017 e Integrazione Sociosanitaria di definire, con specifico provvedimento “lo schema di accordo quadro per la contrattualizzazione con gli Enti privati accreditati che erogano prestazioni/accessi per le cure domiciliari – ADI”l’anno 2018; PRESO ATTO che per il personale aeronavigante con funzioni di quanto stabilito nell’allegato 1 “Riorganizzazione delle cure domiciliari – adi regolamentazione del periodo transitorio” del sopra citato provvedimento, nel quale viene espressamente previsto che: - “…omissis… Dal 1 gennaio 2020, infatti, sarà avviata la fase transitoria, della durata di mesi 12, eventualmente prorogabile, durante la quale potranno essere poste a carico del SSR esclusivamente le prestazioni erogate dai soggetti accreditati che abbiano sottoscritto l’accordo contrattuale con le ASLelisoccorritore non è prevista dal vigente quadro normativo una specifica indennità specialistica; - I soggetti erogatori accreditati dovranno sottoscrivere i contratti entro il 31 gennaio 2020atteso che è emersa la volontà, per l’anno 2017, di incrementare nella medesima proporzione le indennità di volo del personale aeronavigante, pilota e specialista, in servizio nella medesima annualità, destinando a tale incremento l’importo di euro 701.622,40 iscritto in bilancio ex art. 15, comma 5, del D. Lgs. n. 177 del 2016; - A garanzia della continuità dell’assistenza, i soggetti erogatori accreditati, che si trovano è previsto, altresì, di incrementare per l’anno 2018 le indennità del personale aeronavigante, sommozzatore e nautico in - I soggetti accreditati dovranno altresì sottoscrivere i contratti entro e non oltre il 31 gennaio 2020 o nei diversi termini che gli verranno assegnatiservizio nella medesima annualità, impiegando l’importo di euro 904.295,40 iscritto in bilancio ex art. In caso di mancata stipula del contratto nei termini predetti, la ASL dovrà immediatamente darne notizia alla Regione e inviare alla struttura atto di diffida ad adempiere alla sottoscrizione del contratto, assegnando alla stessa il termine di 15 giorni dalla ricezione della diffida; decorso tale termine, fatto salvo il caso fortuito o la forza maggiore, la ASL sarà libera di non addivenire alla stipula, senza diritto da parte della struttura ad alcun risarcimento dei danni, fatti salvi gli importi spettanti per le prestazioni rese secondo quanto previsto dal sistema di remunerazione della fase transitoria e fermo restando quanto previsto dall’art.8-quinquies10, comma 25, del D. Lgs. n. 127 del 2018, nonché, per il solo personale aeronavigante, impiegando l’importo di euro 701.622,40 iscritto in bilancio ex art. 15, comma 5 del D.Lgs. 177 del 2016; - che, all'interno della quota complessiva destinata al personale aeronavigante per l’anno 2018, si è ritenuto altresì di attribuire specifico compenso al personale che sarà inquadrato, con decorrenza 1/1/2018 nel ruolo di specialista elisoccorritore; - che, applicando i predetti criteri di ripartizione, le suddivisione delle risorse risulta essere quella indicata nella seguente tabella: Specialità Indennità specialistiche misure pro-quinquiescapite annue vigenti Ripartizione risorse ex art. 15, comma 5 D.Lgs. n. 177/2016 (importo lordo dip.) Ripartizione risorse ex art. 10, comma 5, D. Lgs. n. 502/92 127/2018 (importo lordo dip.) Ripartizione complessive risorse Aeronaviganti - piloti 7.996,80 701.622,40 43.117,38 744.739,78 Aeronaviganti - specialisti 6.785,40 Aeronaviganti - elisoccorritori 403.200,00 403.200,00 Sommozzatori 3.838,08 301.584,94 301.584,94 Nautici 1.398,60 156.393,08 156.393,08 - e s.m.iche si ritiene opportuno incentivare i compiti assolti dal personale aeronavigante con funzioni di elisoccorritore, il quale a normativa vigente non percepisce specifiche indennità specialistiche; al termine del confronto, Al personale aeronavigante con funzioni di pilota e specialista in servizio nell’anno 2017 è attribuito, per la suddetta annualità, un compenso pro-capite, a titolo di incremento dell’indennità di specialità percepita, nelle seguenti misure annue: - euro 2.264,80 in favore del personale pilota; - euro 1.921,72 in favore del personale specialista.”;

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Samples: www.uilpavvf.com

TENUTO CONTO. che, per l’annualità 2021, per i progetti di Residenza, essendo finanziati con risorse provenienti dal Fondo Unico dello Spettacolo, ai sensi di quanto disposto dall’art. 183 comma 5 del D.L. n. 34/2020, convertito con L. 7/7/2020 n. 77, è stato possibile attuare una deroga alla durata triennale della programmazione per il proseguimento degli stessi; - dell’art. 2 dell’Accordo triennale che prevedeva per ciascuna annualità la definizione di uno schema di finanziamento Stato/Regioni per ciascuna Regione e provincia autonoma firmataria dell’Accordo stesso; - delle comunicazioni pervenute al Ministero della cultura (di seguito anche “MiC”) – Direzione generale Spettacolo da parte delle Regioni e Province autonome aderenti all’Intesa con l’indicazione dell’impegno finanziario per l’annualità 2021; - dello schema di cofinanziamento Stato/Regioni per l’annualità 2021, approvato in via telematica come da comunicazione del Coordinamento tecnico Beni e Attività culturali del 16 aprile 2021 Prot. 4202 e qui allegato; - del Decreto Direttoriale del 26 aprile 2021 n. 4770 con il sopra richiamato provvedimentoquale sono state assegnate le risorse del MiC dedicate alle Residenze per l’annualità 2021; - delle misure straordinarie adottate dal Governo in materia di contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e della conseguente necessità di consentire modalità alternative di realizzazione delle attività in residenza in risposta alle misure adottate a livello nazionale; - della necessità di introdurre alcune previsioni specifiche per l’anno 2021, DCA n. 525/2019, dà mandato alla in conseguenza dell’emergenza sanitaria ancora in corso; TRA Il Ministero della cultura – Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria di definiregenerale Spettacolo, con specifico provvedimento “lo schema di accordo quadro per sede in Xxxxxx Xxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxxxx 0/X, 00000 Xxxx, C.F. 97804160584, nella persona del Direttore generale - dott. Xxxxxxx Xxxxxxx E la contrattualizzazione Regione PIEMONTE, con gli Enti privati accreditati che erogano prestazioni/accessi per le cure domiciliari sede in P.zza Castello, 165 ADI”; PRESO ATTO di quanto stabilito nell’allegato 1 “Riorganizzazione delle cure domiciliari – adi regolamentazione 00000 Xxxxxx, C.F. 80087670016, nella persona del periodo transitorio” del sopra citato provvedimentoDirettore Vicario della Direzione Cultura e Commercio - xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx. CONCORDANO LE SEGUENTI MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA INTERREGIONALE TRIENNALE RELATIVO ALLA MODALITÀ DI GESTIONE DEI PROGETTI DEI CENTRI DI RESIDENZA E DELLE RESIDENZE DEGLI ARTISTI NEI TERRITORI SOTTOSCRITTO NELLA PRIMA ANNUALITÀ DEL TRIENNIO, nel quale viene espressamente previsto che: - “…omissis… Dal 1 gennaio 2020, infatti, sarà avviata la fase transitoria, della durata di mesi 12, eventualmente prorogabile, durante la quale potranno essere poste a carico del SSR esclusivamente le prestazioni erogate dai soggetti accreditati che abbiano sottoscritto l’accordo contrattuale con le ASL; - I soggetti erogatori accreditati dovranno sottoscrivere i contratti entro il 31 gennaio 2020; - A garanzia della continuità dell’assistenza, i soggetti erogatori accreditati, che si trovano in - I soggetti accreditati dovranno altresì sottoscrivere i contratti entro e non oltre il 31 gennaio 2020 o nei diversi termini che gli verranno assegnati. In caso di mancata stipula del contratto nei termini predetti, la ASL dovrà immediatamente darne notizia alla Regione e inviare alla struttura atto di diffida ad adempiere alla sottoscrizione del contratto, assegnando alla stessa il termine di 15 giorni dalla ricezione della diffida; decorso tale termine, fatto salvo il caso fortuito o la forza maggiore, la ASL sarà libera di non addivenire alla stipula, senza diritto da parte della struttura ad alcun risarcimento dei danni, fatti salvi gli importi spettanti per le prestazioni rese secondo quanto previsto dal sistema di remunerazione della fase transitoria e fermo restando quanto previsto dall’art.8-quinquies, comma 2-quinquies, D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i.”;CITATO IN PREMESSA

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Samples: Accordo Di Programma Interregionale Anno 2021

TENUTO CONTO. che la Regione Abruzzo ha individuato gli obiettivi primari degli assi di intervento finalizzati al miglioramento e completamento delle infrastrutture viarie, ferroviarie, portuali ed aeroportuali, al recupero e miglioramento ambientale, al risanamento dei fiumi e del territorio, alla mitigazione del rischio di dissesto idrogeologico, allo sviluppo delle aree produttive e dei poli culturali, alla valorizzazione della ricerca, al recupero di edifici storici, allo sviluppo economico/ambientale della Montagna, al fine di dare un forte impulso alla valorizzazione delle eccellenze ambientali, culturali, industriali e di ricerca già presenti sul territorio e attrarre nuovi investimenti nazionali ed esteri; - che la Regione Abruzzo, per l’attuazione degli interventi inseriti nel Patto per il sopra richiamato provvedimentoSud, DCA può avvalersi dei propri Enti, Società in house, nonché delle amministrazioni pubbliche territorialmente competenti e degli enti proprietari dei compendi immobiliari oggetto di finanziamento, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia; - che la Xxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxx x. 000 del 19 aprile 2016, ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l’elenco definitivo degli interventi tematizzati nelle aree Infrastrutture, Ambiente, Sviluppo Economico, Turismo e Cultura; - che la Regione Abruzzo, previa adozione Delibera di Giunta Regionale n. 525/2019402 del 25 giugno 2016, dà mandato alla Direzione ha approvato l’elenco dei soggetti attuatori degli interventi Patto per il Sud – Regione Abruzzo; - che con Deliberazione di Giunta Regionale Salute n. 249 del 9 maggio 2017 avente ad oggetto: “Masterplan ABRUZZO. Modulazione somme intervento PSRA/15. Modifiche DGR n. 402/2016 e Integrazione Sociosanitaria precisazione DGR 693/2016 – Provvedimenti” è stato disposto la rimodulazione delle somme programmate per l’intervento PSRA/15 di definire, con specifico provvedimento €. 20.000.000,000 originariamente destinate a finanziare l’intervento lo schema Funicolare di accordo quadro collegamento tra centro Città ed il Campus Universitario” da realizzarsi nel Comune di Teramo a favore dello stesso Comune beneficiario per un importo di €. 2.500.000,00 per la contrattualizzazione con gli Enti privati accreditati che erogano prestazioni/accessi per le cure domiciliari – ADI”; PRESO ATTO realizzazione dell’intervento “Delocalizzazione di quanto stabilito nell’allegato 1 “Riorganizzazione delle cure domiciliari – adi regolamentazione del periodo transitorio” del sopra citato provvedimentoinfrastrutture energetiche veicolo di detrazione ambientale, nel quale viene espressamente previsto che: - “…omissis… Dal 1 gennaio 2020, infatti, sarà avviata la fase transitoria, funzionale al recupero della durata di mesi 12, eventualmente prorogabile, durante la quale potranno essere poste a carico del SSR esclusivamente le prestazioni erogate dai soggetti accreditati che abbiano sottoscritto l’accordo contrattuale con le ASL; - I soggetti erogatori accreditati dovranno sottoscrivere i contratti entro il 31 gennaio 2020; - A garanzia della continuità dell’assistenza, i soggetti erogatori accreditati, che si trovano in - I soggetti accreditati dovranno altresì sottoscrivere i contratti entro e non oltre il 31 gennaio 2020 o nei diversi termini che gli verranno assegnati. In caso di mancata stipula del contratto nei termini predetti, la ASL dovrà immediatamente darne notizia alla Regione e inviare alla struttura atto di diffida ad adempiere alla sottoscrizione del contratto, assegnando alla stessa il termine di 15 giorni dalla ricezione della diffida; decorso tale termine, fatto salvo il caso fortuito o la forza maggiore, la ASL sarà libera di non addivenire alla stipula, senza diritto da parte della struttura ad alcun risarcimento dei danni, fatti salvi gli importi spettanti per le prestazioni rese secondo quanto previsto dal sistema di remunerazione della fase transitoria e fermo restando quanto previsto dall’art.8-quinquies, comma 2-quinquies, D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i.vivibilità ambientale nella realtà urbana”;

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Samples: Atto Di Concessione

TENUTO CONTO. La Regione Abruzzo ha avviato la realizzazione del Piano di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PACC) - Abruzzo Regione resiliente (DGR n. 308 del 29/04/2015) e che le relative Linee Guida prevedono tra gli altri, l’obiettivo di “Intensificare gli sforzi per ridurre l’effetto dell’isola di calore urbana”. • La Regione Marche ha adottato Il Piano di Adattamento Climatico della Regione Marche (DGR n. 322 del 13/03/2023) che prevede linee di intervento volte alla tutela dei corridoi ecologici e al rafforzamento delle norme urbanistiche sulla riduzione del consumo di suolo e sulla prevenzione dei rischi. • Sia la Regione Abruzzo che la Regione Marche all’interno del proprio Programma Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - PR FESR 2021-2027 (Abruzzo: DGR n. 297 del 01/06/2023, Marche: DAL n. 48 del 24/01/2023) prevedono risorse significative per il sopra richiamato provvedimentosettore di intervento “Tutela della natura e della biodiversità, DCA n. 525/2019patrimonio e risorse naturali, dà mandato alla Direzione Regionale Salute infrastrutture verdi e Integrazione Sociosanitaria blu”, nell’ambito di definire, con specifico provvedimento più azioni a valere sugli obiettivi specifici lo schema di accordo quadro per RSO2.7. Rafforzare la contrattualizzazione con gli Enti privati accreditati che erogano prestazioni/accessi per le cure domiciliari – ADI”; PRESO ATTO di quanto stabilito nell’allegato 1 “Riorganizzazione delle cure domiciliari – adi regolamentazione del periodo transitorio” del sopra citato provvedimento, nel quale viene espressamente previsto che: - “…omissis… Dal 1 gennaio 2020, infatti, sarà avviata protezione e la fase transitoria, preservazione della durata di mesi 12, eventualmente prorogabile, durante la quale potranno essere poste a carico del SSR esclusivamente le prestazioni erogate dai soggetti accreditati che abbiano sottoscritto l’accordo contrattuale con le ASL; - I soggetti erogatori accreditati dovranno sottoscrivere i contratti entro il 31 gennaio 2020; - A garanzia della continuità dell’assistenza, i soggetti erogatori accreditati, che si trovano in - I soggetti accreditati dovranno altresì sottoscrivere i contratti entro e non oltre il 31 gennaio 2020 o nei diversi termini che gli verranno assegnati. In caso di mancata stipula del contratto nei termini predettinatura, la ASL dovrà immediatamente darne notizia alla Regione biodiversità e inviare alla struttura atto le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane e ridurre tutte le forme di diffida ad adempiere alla sottoscrizione del contrattoinquinamento” e “RSO5.1. Promuovere lo sviluppo sociale, assegnando alla stessa il termine di 15 giorni dalla ricezione della diffida; decorso tale termine, fatto salvo il caso fortuito o la forza maggioreeconomico e ambientale integrato e inclusivo, la ASL sarà libera cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane”. • Sia la Regione Abruzzo che la Regione Marche all’interno dei propri Complementi di non addivenire alla stipulaSviluppo rurale (Abruzzo: DGR n.904 del 29/12/2022, senza diritto da parte Marche: DAL n.54 del 1/08/2023) prevedono risorse potenzialmente accessibili per intervenire sulle componenti periurbane dell’infrastruttura verde e a sostegno della struttura ad alcun risarcimento dei dannigestione sostenibile delle risorse genetiche forestali. • Sia la Regione Abruzzo che la Regione Marche stanno procedendo all’aggiornamento delle proprie norme urbanistiche ed hanno formalmente adottato (Abruzzo: DGR n. 4/C del 09/02/2023, fatti salvi gli importi spettanti per le prestazioni rese secondo quanto previsto dal sistema Marche: DGR n. 1248 del 10/08/2023) proposte di remunerazione della fase transitoria e fermo restando quanto previsto dall’art.8-quinquies, comma 2-quinquies, D. Lgs. n. 502/92 e s.m.ilegge che assumono l’obiettivo del consumo di suolo netto pari a zero.”;

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Samples: Accordo Di Programmazione Strategico Negoziata

TENUTO CONTO. che il sopra richiamato provvedimentoè istituito un Comitato di Gestione del progetto i cui referenti per ciascuna parte sono i seguenti: per l’Università di Foggia – Dipartimento di Economia: prof.ssa Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, DCA n. 525/2019, dà mandato alla Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria di definire, con specifico provvedimento “lo schema di accordo quadro per la contrattualizzazione con gli Enti privati accreditati che erogano prestazioni/accessi Società Gasdotti Italia S.p.A: xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, per le cure domiciliari – ADI”INNOVAGRITECH S.r.l.: xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx; PRESO ATTO che per l’esecuzione delle attività di quanto ricerca viene destinato un budget complessivo di 50.000 euro (cinquantamila/00). Di questa somma, 10.000 euro (diecimila/00) saranno erogati dall’Università di Foggia - Dipartimento di Economia e ulteriori 10.000 euro (diecimila/00) dalla Società Gasdotti Italia al fine di coprire i costi vivi preventivati; PRESO ATTO che il Dipartimento di Economia, nella riunione dell’11 febbraio u.s., ha altresì stabilito nell’allegato 1 “Riorganizzazione che la spesa pari a euro 10.000,00 graverà sui fondi "RIMBORSO IVA INNOVAPUGLIA PSR PUGLIA 2007/2013” di cui è titolare il prof. Xxxxxxxxx Xxxxx, mentre l’imputazione del costo relativo all’imposta di bollo virtuale graverà sui fondi personali intestati alla prof.ssa Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx; PRESO ATTO che la restante parte del budget (30.000 euro conferite nella misura di 10.000 euro per ogni parte) sarà coperta dai costi del personale impegnato nelle attività progettuali, rendicontati in base alle ore effettive di lavoro delle cure domiciliari – adi regolamentazione del periodo transitorio” del sopra citato provvedimento, parti. Tali somme saranno utilizzate a copertura delle relative quote di costi preventivati nel quale viene espressamente previsto che: - “…omissis… Dal 1 gennaio 2020, infatti, sarà avviata la fase transitoria, della durata di mesi 12, eventualmente prorogabile, durante la quale potranno essere poste a carico del SSR esclusivamente le prestazioni erogate dai soggetti accreditati che abbiano sottoscritto l’accordo contrattuale con le ASL; - I soggetti erogatori accreditati dovranno sottoscrivere i contratti entro il 31 gennaio 2020; - A garanzia della continuità dell’assistenza, i soggetti erogatori accreditatipiano finanziario, che è stato redatto e condiviso tra le Parti e che specifica i costi per ogni attività prevista. Le parti si trovano in - I soggetti accreditati dovranno altresì sottoscrivere i contratti entro e non oltre il 31 gennaio 2020 o nei diversi termini che gli verranno assegnati. In caso riservano comunque la possibilità di mancata stipula del contratto nei termini predetti, la ASL dovrà immediatamente darne notizia alla Regione e inviare alla struttura atto di diffida ad adempiere alla sottoscrizione del contratto, assegnando alla stessa il termine di 15 giorni dalla ricezione della diffida; decorso tale termine, fatto salvo il caso fortuito o la forza maggiore, la ASL sarà libera di non addivenire alla stipula, senza diritto da parte della struttura ad alcun risarcimento dei danni, fatti salvi gli importi spettanti per le prestazioni rese secondo quanto previsto dal sistema di remunerazione della fase transitoria e fermo restando quanto previsto dall’art.8-quinquies, comma 2-quinquies, D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i.”apportare modifiche al piano finanziario;

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TENUTO CONTO. che l’istituto dell’adesione successiva trova fondamento nelle delibere di Giunta Regionale che, di anno in anno, dettano le Regole di gestione del S.S.R. (cosiddette Regole di Sistema) le quali, nello stimolare, come già dianzi detto, forme d’aggregazione per acquisti ed appalti nell’ambito degli Enti Sanitari, pongono l’accento su “gare aziendali aperte ad adesioni successive” (D.G.R. 3776/2006, All. 3-parte II), e anche nella recente giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Brescia, sentenza n. 34/2016 del 12 gennaio 2016 TAR Lombardia, sezione IV, n. 303/2016, 212/2017 e 696/2017, e Consiglio di Stato, III, n. 442 e 445 del 4 febbraio 2016); DATO ATTO che nel perimetro dell’aggiudicazione di cui sopra il sopra richiamato provvedimentoDr. Xxxxxxxxx Xxxxxxx – Direttore del Servizio di Radiodiagnostica dell’Ospedale di Desenzano, DCA n. 525/2019, dà mandato alla Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria ha individuato i dispositivi di definire, con specifico provvedimento “lo schema di accordo quadro per la contrattualizzazione con gli Enti privati accreditati che erogano prestazioni/accessi per le cure domiciliari – ADI”; PRESO ATTO di quanto stabilito nell’allegato 1 “Riorganizzazione delle cure domiciliari – adi regolamentazione del periodo transitorio” del sopra citato provvedimento, nel quale viene espressamente previsto che: - “…omissis… Dal 1 gennaio 2020, infatti, sarà avviata la fase transitoria, della durata di mesi 12, eventualmente prorogabile, durante la quale potranno essere poste a carico del SSR esclusivamente le prestazioni erogate dai soggetti accreditati che abbiano sottoscritto l’accordo contrattuale con le ASL; - I soggetti erogatori accreditati dovranno sottoscrivere i contratti entro il 31 gennaio 2020; - A garanzia della continuità dell’assistenza, i soggetti erogatori accreditatiinteresse in riferimento al lotto 1, che si trovano in - I soggetti accreditati dovranno altresì sottoscrivere i contratti entro e non oltre il 31 gennaio 2020 o nei diversi termini che gli verranno assegnati. In caso di mancata stipula del contratto nei termini predettiprevede la fornitura, la ASL dovrà immediatamente darne notizia alla Regione e inviare alla struttura atto di diffida ad adempiere alla sottoscrizione del contratto, assegnando alla stessa il termine di 15 giorni dalla ricezione della diffida; decorso tale termine, fatto salvo il caso fortuito o la forza maggiore, la ASL sarà libera di non addivenire alla stipula, senza diritto da parte della struttura società Devicor Medical Italy srl, dei kit monopaziente e dell’apparecchiatura necessaria a titolo di comodato, comunicando nel contempo il fabbisogno annuo quantificato in n. 80 kit; il dettaglio dei dispositivi oggetto di fornitura è riepilogato nell’allegato al presente provvedimento, a formarne parte integrante e sostanziale, ove sono indicati i prodotti, i prezzi unitari, i fabbisogni e l’importo complessivo di fornitura; La società Devicor Medical Italy all’uopo interpellata al Servizio Gestione Acquisti ha manifestato la propria disponibilità ad alcun risarcimento estendere le condizioni di fornitura previste dall'Accordo Quadro in argomento a questa ASST; RITENUTO, dunque, di procedere alla contrattualizzazione della fornitura dei dannidispositivi oggetto del presente provvedimento mediante adesione successiva all’Accordo Quadro attivato da ASST Spedali Civili di Brescia, fatti salvi gli importi spettanti come individuato ai precedenti punti; EVIDENZIATO che il kit aggiudicato nell’ambito dell’accordo quadro in argomento non include il dispositivo marcatore, a differenza del kit attualmente in uso che lo includono, e pertanto al prezzo aggiudicato (€ 274,90) dovrà essere aggiunto il costo per le prestazioni rese secondo quanto previsto dal sistema l’acquisto dei marcatori (€ 57,88) disponibili nell’ambito di remunerazione della fase transitoria e fermo restando quanto previsto dall’art.8un contratto in essere con la ditta VIGEO attivato con Delibera n. 1341/2018 in adesione a Convenzione ARIA_2018_076.2; RILEVATO che in merito al raffronto con la spesa storica, così come dettagliato nella tabella qui di seguito riportata, a parità di fabbisogni annui si registra un risparmio significativo dovuto al prezzo del kit aggiudicato nell’ambito dell’accordo quadro oggetto di adesione, che risulta nettamente inferiore al prezzo del kit attualmente in uso anche in considerazione del costo aggiuntivo del marcatore: - la spesa 2021 ammonta a Euro 42.944,00 (IVA 22% inclusa); - la spesa 2022 ammonta a Euro 32.479,32 (IVA 22% inclusa), comporta un delta di Euro 10.464,68 (IVA 22% inclusa) rispetto al 2021; 2021 2022 DELTA P Q PXQ CON IVA P Q PXQ CON IVA 2022-quinquies, comma 2-quinquies, D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i.”;2021 Kit procedurali 440 80 42.944 274,90 80 26.830,24 -16.113,76 Dispositivo marcatore Incluso nel kit 80 0 57,88 80 5.649,08 + 5.649,08 TOTALI 42.944 32.479,32 -10.464,68

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