TERMINE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI. trattandosi di appalto aperto di manutenzione ordinaria da eseguire in base ad ordinativi emessi dal Direttore dei lavori il termine per l’inizio e l’ultimazione dei lavori sarà specificato volta per volta, singolarmente in ogni ordinativo. L’affidamento avrà termine il 31/12/2009 ovvero nelle more dell’affidamento del successivo appalto di manutenzione ordinaria, qualora vi sia capienza economica nel contratto od a seguito di ulteriori spese autorizzate ai sensi dell’Art. 154 del Regolamento emanato con D.p.r. 554/1999, la ditta avrà l’obbligo di provvedere alla manutenzione fino all’affidamento del successivo appalto ovvero all’esaurimento dei fondi stanziati ove l’Istituto ne faccia espressa richiesta. Per ogni giorno di ritardo nell’avvio o nell’ultimazione dei lavori sarà applicata la penale prevista nel capitolato Speciale di Appalto pari all’1 per mille dell’importo di contratto. In caso di ogni altra responsabilità o inadempienza dell'appaltatore, oltre alle specifiche penalità previste, resta salvo il diritto dell'INPDAP al risarcimento degli eventuali ulteriori danni. La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella del primo verbale di consegna parziale. In caso di consegne parziali, l’Appaltatore è tenuto a predisporre il programma operativo dei lavori, in modo da prevedere l’esecuzione prioritaria dei lavori nell’ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate. Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell’Appaltatore procedere, nel termine di 5 giorni, all’impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell’installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui ai D.P.R. 547/55 e s.m.i., 164/56 e s.m.i. e 303/56 e s.m.i., al D. Lgs. 81/2008, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera e delle attrezzature di cantiere. L’Appaltatore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l’esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi. Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni , già contemplate nel programma operativo dei lavori non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all’Appaltatore di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti. Nell’eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l’Impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell’Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese. Nel caso di opere e impianti di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico o rispondenti alle definizioni dell'articolo 2, comma 1, lettera h) del d.P.R. 554/99 e dell'articolo 91, comma 5, e dell'articolo 141, comma 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163, l'impresa aggiudicataria dei lavori dovrà redigere un piano di qualità di costruzione e di installazione che dovrà essere sottoposto all'approvazione della Direzione dei Lavori. Tale documento prevede, pianifica e programma le condizioni, le sequenze, i mezzi d'opera e le fasi delle attività di controllo da porre in essere durante l'esecuzione dei lavori, anche in funzione della loro classe di importanza.
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Samples: Appalto Lavori Di Manutenzione Ordinaria E Di Pronto Intervento
TERMINE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI. trattandosi 1. Il termine di appalto aperto di manutenzione ordinaria da eseguire validità dell‘accordo quadro viene stabilito in base ad ordinativi emessi mesi 48 (massimo 48) dalla data della stipula dell‘accordo quadro, indipendentemente dal Direttore fatto che l‘importo dell'accordo quadro non venga raggiunto in tale termine e salvo, invece, che l‘importo contrattuale venga raggiunto in un termine minore.
2. Il termine ultimo per l’esecuzione dei lavori fissato nei contratti applicativi ad ogni modo non potrà superare di 12 mesi il termine per l’inizio e l’ultimazione dei lavori sarà specificato volta per volta, singolarmente in ogni ordinativo. L’affidamento avrà termine il 31/12/2009 ovvero nelle more dell’affidamento del successivo appalto di manutenzione ordinaria, qualora vi sia capienza economica nel contratto od a seguito di ulteriori spese autorizzate ai sensi dell’Art. 154 del Regolamento emanato con D.p.r. 554/1999, la ditta avrà l’obbligo di provvedere alla manutenzione fino all’affidamento del successivo appalto ovvero all’esaurimento dei fondi stanziati ove l’Istituto ne faccia espressa richiesta. Per ogni giorno di ritardo nell’avvio o nell’ultimazione dei lavori sarà applicata la penale prevista nel capitolato Speciale di Appalto pari all’1 per mille dell’importo di contrattovalidità dell'accordo quadro. In caso tale termine sia superato l‘Appaltatore non avrà alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi, che comprendono e compensano ogni altra responsabilità relativo onere.
3. Non potranno essere stipulati contratti applicativi dopo la scadenza del termine di validità contrattuale del presente accordo.
4. L’appaltatore è perfettamente edotto del fatto che gli interventi potranno essere eseguiti in maniera frammentaria, su aree non perfettamente delimitate e che gli stessi dovranno essere realizzati con le cautele e le modalità necessarie per garantire lo svolgimento (senza interruzioni e/o inadempienza dell'appaltatore, oltre alle specifiche penalità previste, resta salvo rallentamenti) delle attività sanitarie;
5. L’Appaltatore può elaborare il diritto dell'INPDAP al risarcimento degli eventuali ulteriori danni. La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella del primo verbale di consegna parziale. In caso di consegne parziali, l’Appaltatore è tenuto a predisporre il programma operativo dei lavori, in modo da prevedere l’esecuzione prioritaria Programma dei lavori nell’ambito delle zone disponibili di cui al successivo articolo 14 tenendo conto della possibilità di utilizzare giornate prefestive e ad indicare, nello stesso programma, la durata pertanto l’Appaltatore non potrà richiedere ulteriori compensi per l’utilizzo di mano d’opera in queste giornate.
6. L’Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere ricadenti nelle zone non consegnate enecessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto prima della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate. Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell’Appaltatore procedere, nel termine di 5 giorni, all’impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell’installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui ai D.P.R. 547/55 e s.m.i., 164/56 e s.m.i. e 303/56 e s.m.i., al D. Lgs. 81/2008, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera e delle attrezzature di cantiere. L’Appaltatore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l’esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi. Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni , già contemplate nel programma operativo fine dei lavori non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all’Appaltatore previo certificato di richiedere compenso collaudo o indennizzo certificato di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti. Nell’eventualità cheregolare esecuzione, successivamente riferito alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento sola parte funzionale delle singole categorie di lavori, l’Impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell’Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese. Nel caso di opere e impianti di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico o rispondenti alle definizioni dell'articolo 2, comma 1, lettera h) del d.P.R. 554/99 e dell'articolo 91, comma 5, e dell'articolo 141, comma 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163, l'impresa aggiudicataria dei lavori dovrà redigere un piano di qualità di costruzione e di installazione che dovrà essere sottoposto all'approvazione della Direzione dei Lavori. Tale documento prevede, pianifica e programma le condizioni, le sequenze, i mezzi d'opera e le fasi delle attività di controllo da porre in essere durante l'esecuzione dei lavori, anche in funzione della loro classe di importanza.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
TERMINE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI. trattandosi di appalto aperto di manutenzione ordinaria da eseguire in base ad ordinativi emessi dal Direttore dei lavori il termine per l’inizio e l’ultimazione dei lavori sarà specificato volta per volta, singolarmente in ogni ordinativo. L’affidamento avrà termine il 31/12/2009 dopo un anno dalla data di stipula del contratto di appalto, ovvero nelle more dell’affidamento del successivo appalto di manutenzione ordinaria, qualora vi sia capienza economica nel contratto od a seguito di ulteriori spese autorizzate ai sensi dell’Art. 154 del Regolamento emanato con D.p.r. 554/1999, la ditta avrà l’obbligo di provvedere alla manutenzione fino all’affidamento a ulteriori tre mesi, ovvero alla data di aggiudicazione del successivo nuovo appalto ovvero all’esaurimento dei fondi stanziati ove l’Istituto ne faccia espressa richiesta. Per ogni giorno di ritardo nell’avvio o nell’ultimazione dei lavori sarà applicata la penale prevista nel capitolato Speciale di Appalto pari all’1 per mille dell’importo di contratto. In caso di ogni altra responsabilità o inadempienza dell'appaltatore, oltre alle specifiche penalità previste, resta salvo il diritto dell'INPDAP al risarcimento degli eventuali ulteriori danni. La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella del primo verbale di consegna parziale. In caso di consegne parziali, l’Appaltatore è tenuto a predisporre il programma operativo dei lavori, in modo da prevedere l’esecuzione prioritaria dei lavori nell’ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate. Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell’Appaltatore procedere, nel termine di 5 giorni, all’impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell’installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui ai D.P.R. 547/55 e s.m.i., 164/56 e s.m.i. e 303/56 e s.m.i., al D. Lgs. 81/2008, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera e delle attrezzature di cantiere. L’Appaltatore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l’esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi. Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni , già contemplate nel programma operativo dei lavori non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all’Appaltatore di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti. Nell’eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l’Impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell’Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese. Nel caso di opere e impianti di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico o rispondenti alle definizioni dell'articolo 2, comma 1, lettera h) del d.P.R. D.P.R. 554/99 e dell'articolo 91, comma 5, e dell'articolo 141, comma 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163, l'impresa aggiudicataria dei lavori dovrà redigere un piano di qualità di costruzione e di installazione che dovrà essere sottoposto all'approvazione della Direzione dei Lavori. Tale documento prevede, pianifica e programma le condizioni, le sequenze, i mezzi d'opera e le fasi delle attività di controllo da porre in essere durante l'esecuzione dei lavori, anche in funzione della loro classe di importanza.
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Samples: Appalto Lavori Di Manutenzione E Di Pronto Intervento
TERMINE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI. trattandosi di appalto aperto di manutenzione ordinaria da eseguire in base ad ordinativi emessi dal Direttore dei lavori il termine Il tempo utile per l’inizio e l’ultimazione dei lavori sarà specificato volta per volta, singolarmente in ogni ordinativo. L’affidamento avrà termine il 31/12/2009 ovvero nelle more dell’affidamento del successivo appalto di manutenzione ordinaria, qualora vi sia capienza economica nel contratto od a seguito di ulteriori spese autorizzate ai sensi dell’Art. 154 del Regolamento emanato con D.p.r. 554/1999, la ditta avrà l’obbligo di provvedere alla manutenzione fino all’affidamento del successivo appalto ovvero all’esaurimento dei fondi stanziati ove l’Istituto ne faccia espressa richiesta. Per ogni giorno di ritardo nell’avvio o nell’ultimazione dei lavori sarà applicata la penale prevista nel capitolato Speciale di Appalto pari all’1 per mille dell’importo di contratto. In caso di ogni altra responsabilità o inadempienza dell'appaltatore, oltre alle specifiche penalità previste, resta salvo il diritto dell'INPDAP al risarcimento degli eventuali ulteriori danni. La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella del primo verbale di consegna parziale. In caso di consegne parziali, l’Appaltatore è tenuto a predisporre il programma operativo dei lavori, in modo da prevedere l’esecuzione prioritaria dei lavori nell’ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate. Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell’Appaltatore procedere, nel termine di 5 giorni, all’impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell’installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui ai D.P.R. 547/55 e s.m.i., 164/56 e s.m.i. e 303/56 e s.m.i., al D. Lgs. 81/2008, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di ultimare tutti i mezzi d’opera e delle attrezzature di cantiere. L’Appaltatore lavori compresi nell’appalto è tenuto, quindi, non appena avuti fissato in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni 180 (centottanta) naturali consecutivi previsti per l’esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi. Le sospensioni parziali o totali Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle lavorazioni , già contemplate nel ferie contrattuali e della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole valutati. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma operativo dei lavori non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa predisposto dall'Amministrazione Comunale, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e non danno diritto all’Appaltatore di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti. Nell’eventualità chelavori da effettuarsi da altre ditte per conto dell'Amministrazione Comunale ovvero necessarie all’utilizzazione, successivamente alla consegna prima della fine dei lavori insorganoe previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, per cause imprevedibili riferito alla sola parte funzionale delle opere. A fine lavori l’Appaltatore comunicherà alla Direzione Lavori, a mezzo PEC o lettera raccomandata con A.R. (U.O 3.2 Difesa del Suolo) la data nella quale ritiene di forza maggioreaver ultimato i lavori. La Direzione Lavori procederà allora, impedimenti che non consentano in contraddittorio, alle necessarie constatazioni redigendo apposito certificato. Dalla data di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l’Impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, ultimazione dei lavori non eseguibili in conseguenza decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per la redazione del certificato di detti impedimenti. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell’Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese. Nel caso di opere e impianti di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico o rispondenti alle definizioni dell'articolo 2, comma 1, lettera h) del d.P.R. 554/99 e dell'articolo 91, comma 5, e dell'articolo 141, comma 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163, l'impresa aggiudicataria dei lavori dovrà redigere un piano di qualità di costruzione e di installazione che dovrà essere sottoposto all'approvazione della Direzione dei Lavori. Tale documento prevede, pianifica e programma le condizioni, le sequenze, i mezzi d'opera e le fasi delle attività di controllo da porre in essere durante l'esecuzione dei lavori, anche in funzione della loro classe di importanza.esecuzione
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