Termini del preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro per il personale assunto a tempo indeterminato, tanto nel caso di licenziamento da parte della Istituzione quanto in quello di dimissioni della lavoratrice o del lavoratore, deve essere preceduta dal regolare preavviso scritto a mezzo lettera raccomandata. I termini di preavviso sono i seguenti: Livello 1 giorni 15 Livello 2 giorni 25 Livello 3 giorni 25 Livello 4 giorni 25 Livello 5 giorni 25 Livello 6 giorni 25 Livello 7 giorni 25 Livello 8 mesi 1 Livello 9 mesi 2 Livello 10 mesi 3 Quadri mesi 3 I termini di preavviso per il personale inquadrato dal 4° al 6° livello compresi, in caso di licenziamento da parte dell’Istituzione, sono incrementati di 15 (quindici) giorni. I termini di preavviso decorrono dalla fine o dal giorno 16 di ciascun mese. Ai sensi del 2° comma dell'art. 2118 del Codice Civile, in caso di mancato preavviso alla lavoratrice o al lavoratore sarà corrisposta una indennità equivalente all'importo della retribuzione di cui all'art. 54 corrispondente al periodo di cui al 2° comma del presente articolo, comprensiva dei ratei di 13° e 14° mensilità. Ove la dipendente o il dipendente, in caso di dimissioni, non abbia dato il preavviso, l'Istituzione ha facoltà di ritenergli una somma corrispondente alla retribuzione del periodo di mancato preavviso.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Termini del preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro per il personale assunto a tempo indeterminato, tanto nel caso di licenziamento da parte della Istituzione dell'Ente quanto in quello di dimissioni della lavoratrice o del lavoratore, deve essere preceduta dal regolare preavviso scritto a mezzo lettera raccomandata. I termini di preavviso sono i seguenti: Livello 1 giorni 15 Livello 2 giorni 25 Livello 3 giorni 25 Livello 4 giorni 25 Livello 5 giorni 25 Livello 6 giorni 25 Livello 7 giorni 25 Livello 8 mesi 1 Livello 9 mesi 2 Livello 10 mesi 3 Quadri mesi 3 I termini di preavviso per il personale inquadrato dal 4° al 6° livello compresi, in caso di licenziamento da parte dell’Istituzione, sono incrementati di 15 (quindici) giorni. I termini di preavviso decorrono dalla fine o dal giorno 16 di ciascun mese. Ai sensi del 2° comma dell'art. 2118 del Codice Civile, in caso di mancato preavviso alla lavoratrice o al lavoratore sarà corrisposta una indennità equivalente all'importo della retribuzione di cui all'art. 54 58 corrispondente al periodo di cui al 2° comma del presente articolo, comprensiva dei ratei di 13° e 14° mensilità. Ove la dipendente o il dipendente, in caso di dimissioni, non abbia dato il preavviso, l'Istituzione ha facoltà di ritenergli una somma corrispondente alla retribuzione del periodo di mancato preavviso.
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Termini del preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro per il personale assunto a tempo indeterminato, tanto tan- to nel caso di licenziamento da parte della Istituzione dell’ente quanto in quello di dimissioni della lavoratrice o del lavoratore, deve essere es- sere preceduta dal regolare preavviso scritto a mezzo lettera raccomandata. I termini di preavviso sono i seguenti: Livello livello 1 giorni 15 Livello livello 2 giorni 25 Livello livello 3 giorni 25 Livello livello 4 giorni 25 Livello livello 5 giorni 25 Livello livello 6 giorni 25 Livello livello 7 giorni 25 Livello livello 8 mesi 1 Livello livello 9 mesi 2 Livello livello 10 mesi 3 Quadri mesi 3 I termini di preavviso per il personale inquadrato dal 4° al 6° livello compresi, in caso di licenziamento da parte dell’Istituzionedell’istituzione, sono incrementati di 15 (quindici) giorni. I termini di preavviso decorrono dalla fine o dal giorno 16 di ciascun mese. Ai sensi del 2° comma dell'artdell’art. 2118 del Codice Civilec.c., in caso di mancato preavviso alla lavoratrice o al lavoratore sarà corrisposta una indennità equivalente all'importo all’importo della retribuzione di cui all'artall’art. 54 58 corrispondente al periodo di cui al 2° comma del presente articolo, comprensiva dei ratei di 13° e 14° mensilità. Ove la dipendente o il dipendente, in caso di dimissioni, non abbia dato il preavviso, l'Istituzione l’istituzione ha facoltà di ritenergli rite- nergli una somma corrispondente alla retribuzione del periodo di mancato preavviso.
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Termini del preavviso. La risoluzione del 1. Fatte salve le ipotesi di giusta causa, il recesso dal rapporto di lavoro per il personale assunto a tempo indeterminato, tanto nel caso di licenziamento da parte della Istituzione quanto o in quello ipotesi di dimissioni della lavoratrice o del lavoratore, deve lavoratore dovrà essere preceduta dal regolare preavviso scritto a mezzo lettera raccomandata. I comunicato nel rispetto dei seguenti termini di preavviso sono i seguentipreavviso: Livello 1 giorni 15 Livello 2 giorni 25 Livello 3 giorni 25 Livello 4 giorni 25 Livello 5 giorni 25 Livello 6 giorni 25 Livello 7 giorni 15 di calendario giorni 25 di calendario giorni 25 di calendario giorni 40 di calendario giorni 40 di calendario giorni 40 di calendario giorni 40 di calendario Livello 8 mesi 1 di calendario Livello 9 mesi 2 di calendario Livello 10 mesi 3 Quadri mesi 3 I termini di preavviso per il personale inquadrato dal 4° al 6° livello compresi, in caso calendario mesi 3 di licenziamento da parte dell’Istituzione, sono incrementati di 15 (quindici) giornicalendario
2. I termini di preavviso decorrono dalla fine o dal giorno 16 data di ciascun mesericezione della comunicazione delrecesso.
3. Ai sensi del 2° comma dell'art. 2118 del Codice Civile, in caso In ipotesi di mancato preavviso alla lavoratrice o al lavoratore preavviso, ai lavoratori sarà corrisposta una indennità un’indennità equivalente all'importo della retribuzione corrispondente, calcolata sulla base delle disposizioni di cui all'artall’art. 54 corrispondente al periodo di cui al 2° comma 68 del presente articoloCCNL, comprensiva dei ratei di 13° e 14° mensilità, tale ultima ove dovuta, avuto riguardo a quanto statuito dall’art. 74, comma 2, del CCNL.
4. Ove la il dipendente o il dipendente, in caso receda dal contratto di dimissioni, non abbia dato il lavoro senza preavviso, l'Istituzione ha facoltà lo stesso sarà tenuto a corrispondere al datore di ritenergli lavoro una somma corrispondente alla retribuzione del dovuta per il periodo di mancato preavvisopreavviso omesso.
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