Termini di prescrizione e decadenza. I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di pagamento degli stessi, e, per quanto riguarda il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui l’obbligazione è divenuta rimborsabile.
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Samples: Prestito Obbligazionario
Termini di prescrizione e decadenza. I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda concerne gli interessi, decorsi 5 in cinque anni dalla data di pagamento degli stessi, scadenza della relativa cedola e, per quanto riguarda concerne il capitale, decorsi 10 in dieci anni dalla data in cui l’obbligazione è divenuta rimborsabilele obbligazioni sono dive- nute rimborsabili. Il diritto di conversione dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, nei termini previsti dal presente regolamento.
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Termini di prescrizione e decadenza. I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di pagamento degli stessi, stessi e, per quanto riguarda il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui l’obbligazione è divenuta rimborsabile.
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Termini di prescrizione e decadenza. I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di pagamento degli stessi, stessi e, per quanto riguarda il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui l’obbligazione è e divenuta rimborsabile.
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