Termini per il Collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione. 1. Ai sensi dell’art. 102 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e dell’art 237 del D.P.R. 207/2010, il collaudo è sostituito con il Certificato di Regolare Esecuzione nei modi indicati dallo stesso articolo 102.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
Termini per il Collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione. 1. Ai sensi dell’art. 102 comma 2 del d.lgs. 50/2016, il collaudo è sostituito con il Certificato di Regolare Esecuzione.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
Termini per il Collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione. 1. Ai sensi dell’art. 141, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche, le operazioni di collaudo e l’emissione del relativo certificato devono eseguirsi entro 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori, fatte salve motivate proroghe non superiori complessivamente ad ulteriori 6 (sei) mesi.
2. Ai sensi dell’art. 141, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m. e dell’art. 229, comma 3, del
3. Ai sensi dell’art. 229, comma 3, del D.P.R. 207/2010, l’approvazione del collaudo non comporta lo scioglimento dell’Appaltatore dal vincolo delle responsabilità concernenti eventuali difformità e vizi fino a quando lo stesso non diviene definitivo. L’Appaltatore è, pertanto, tenuto, nei 2 (due) anni di cui al comma 2, alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.